Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 12. (Designazione del giudice istruttore) 1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 168-bis del codice di procedura civile , aggiunto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".
"Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 168-bis del codice di procedura civile , aggiunto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12360Provvedimento: […] Non appare giustificata, al riguardo, una differenziazione di disciplina allorché il processo si svolga non dinanzi al tribunale (nel qual caso l'art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c, introdotto dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e applicabile per i giudizi non ancora pendenti al 30 aprile 1995, ex art. 2 del decreto legge 7 ottobre 1994 n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994 n. 673, prevede ora, espressamente, la comunicazione della cancelleria anche in caso di differimento della prima udienza da parte del giudice istruttore designato), bensì dinanzi a giudici singoli, come il pretore (anche in funzione di giudice del lavoro) anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile (decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) ovvero il giudice di pace. EdLeggi di più...
- rinvio d'ufficio·
- fondamento·
- nullità degli atti successivi e della sentenza·
- udienza diversa da quella immediatamente successiva secondo le tabelle dell'ufficio·
- udienza·
- omessa comunicazione alle parti ex art. 136 e 170 cod. proc. civ·
- sentenze·
- procedimento davanti al pretore (o al conciliatore)