Ordinanza cautelare 21 febbraio 2019
Decreto decisorio 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 25/07/2022, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 00152/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2019, proposto da
SI MA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maruggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate Riscossione Prov. di Taranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n. 10620180010945153000, notificata in data 15.10.2018, dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione prov. di Taranto con la quale si intima a parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 50.949,68 (di cui € 49.460 a titolo di entrate patrimoniali relative ad oneri di urbanizzazione ed € 1483,00 a titolo di oneri di riscossione);
di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
delle note prot. n. 3564 del 12.01.2017; prot. n. 13762 del 15.11.2017 e n. 14851 del 01.12.2017 a firma del Responsabile pt. dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Maruggio;
nonché per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente a fruire dello scomputo previsto in conformità alla convenzione urbanistica siglata in data 8.01.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'istanza depositata in data 20 marzo 2022, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il giorno 18 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO