Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 2
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o ad "probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quanto il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.
In tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE PRESIDENTE
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE
Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE
Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN SI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma n.2, presso l'Avv. Aldo Capuano, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gaito del foro di Firenze, in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
OB LI, elettivamente domiciliata in Roma, Via P. Leonardi Cattolica n.3, presso l'Avv. Giuseppe Campanelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Lupo del foro di Taranto e Susanna Della Felice Golini del foro di Firenze in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1 pubblicata il 7.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.5.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.5.1996 OB OL, premesso di avere in data 15.3.1984 contratto matrimonio con AN ER dal quale erano nati due figli nel medesimo 1984 e nel 1988 rispettivamente, chiedeva che il Tribunale di Firenze pronunziasse la separazione di essi coniugi unitamente alle conseguenziali statuizioni.
A sua volta il ER, con autonomo ricorso, adiva lo stesso Tribunale spiegando reciproche e contrapposte domande. Riuniti, quindi, i due ricorsi, detto giudice, con sentenza del 25.2/30.4.1998, pronunciava la separazione hic et inde richiesta, affidava i figli minori alla madre, assegnava alla OL la casa familiare e poneva a carico del ER l'assegno mensile di lire 1.300.000 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, tenuto conto delle rispettive capacità di reddito dei genitori e della loro complessiva situazione patrimoniale.
Avverso tale sentenza proponeva appello il ER, chiedendo, tra l'altro, in riforma della decisione impugnata, che il contributo di cui sopra fosse ridotto alla somma di lire 800.000 mensili. Resisteva nel grado Pappellata, deducendo l'infondatezza del gravame e domandandone il rigetto.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 30.10.1998/7.1.1999, respingeva l'impugnazione, assumendo per quanto interessa: a) che, dovendo la determinazione del contributo al mantenimento dei figli avvenire rebus sic stantibus, fosse irrilevante la mera possibilità per la OL di rinvenire un'occupazione che le consentisse di percepire compensi superiori a quello attuale;
b) che la proprietà, in capo alla medesima, di un appartamento di sei vani non assumesse il rilievo preteso dall'appellante, essendosi la OL impegnata a riconoscere sull'immobile il diritto di usufrutto in favore dei genitori;
c) che fosse decisiva la circostanza secondo cui i coniugi, all'atto della presentazione di altro precedente ricorso per separazione consensuale, si erano accordati nel 1986 affinché il ER versasse alla moglie un assegno mensile di ammontare esattamente corrispondente, anche se in parte per il coniuge;
d) che fosse invece irrilevante la circostanza secondo la quale il padre teneva con sè i figli, mantenendoli, per 12-14 giorni al mese.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione il ER, deducendo tre motivi di gravame ai quali la OL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione degli artt.2702 e 2697 in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., nonché violazione dell'art.360, n.5, c.p.c. per omessa o motivazione, deducendo:
a) che il primo giudice, ai fini delle disposizioni di carattere economico, ha assunto essere risultato dall'istruzione che la OL sia proprietaria di un appartamento di sei vani sul quale si è impegnata a riconoscere il diritto di usufrutto in favore dei propri genitori;
b) che in sede di appello esso ER ha censurato il fatto che detto giudice abbia attribuito rilevanza di prova alla scrittura privata (documento 11 prodotto in giudizio dall'attrice), firmata dalla medesima OL, con la quale quest'ultima dichiarava l'impegno di cui sopra;
c) che la Corte territoriale si è limitata a richiamare l'argomentazione del Tribunale, così motivando solo apparentemente la propria decisione agli effetti di cui all'art.360, n.5, c.p.c., nonché violando le disposizioni degli artt. 2702 e 2697 c.c. per aver attribuito erroneamente efficacia di prova alla scrittura proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene e da terzi, sì da giungere a ritenere dimostrata una circostanza (decisiva) che, invece, tale non era.
Il motivo non è fondato.
Sotto il primo dei due profili, infatti, prospettati sub c), giova osservare come il vizio di omessa motivazione della sentenza, suscettibile di venire denunciato per cassazione ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c., ricorra rispettivamente, nella duplice manifestazione del difetto assoluto (o radicale carenza) di motivazione e della motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare., nella pronuncia, gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero estrinsechi siffatti elementi in argomentazioni non idonee a rivelare le ragioni poste a base della decisione (Cass. 23 dicembre 1994, n. 11116; Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514;. Cass, 12 giugno 1999, n. 319). Nella specie, la Corte territoriale ha testualmente affermato "Quanto alla proprietà, in capo ... alla OL, dell'appartamento di 6 vani in Via Q. Sella, la stessa non assume quel rilievo, ai fini che ne occupa, che pretenderebbe l'appellante, per le ragioni esposte dal primo giudice riportate in narrativa e che si intendono qui espressamente condivise e ritrascritte".
A prescindere dal letterale richiamo di dette "ragioni", è perciò indubitabile che il giudice di appello non sia incorso nel vizio di motivazione apparente, denunziato dal ricorrente,, avendo al contrario, esattamente in relazione alle censure avanzate in sede di gravame dal ER, tese ad ottenere la riduzione del contributo per il mantenimento dei due figli (posto a suo carico dal Tribunale) sull'assunto - tra l'altro - della proprietà da parte della OL "di un appartamento di sei vani in Firenze", pienamente palesato la ratio decidendi mediante l'affermazione, "ai fini che ne occupa" ovvero ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della stessa OL, circa l'ininfluenza, o comunque la minor rilevanza rispetto a quanto preteso dal ER, di tale proprietà, dal momento che la predetta si era impegnata a riconoscere il diritto di usufrutto sull'immobile in favore dei propri genitori, così evidentemente sottintendendosi l'intervenuta privazione, ai danni della OL, del godimento dell'alloggio e della possibilità, soprattutto, di ricavarne un'utilità economicamente apprezzabile. Del resto, la circostanza che il giudice di appello abbia richiamato e fatto propria la motivazione della sentenza impugnata non è di per sè sufficiente per la cassazione della pronuncia di secondo grado, tale conclusione giustificandosi solo se, anche integrando la parte motiva delle due decisioni, il procedimento logico risultante non appaia adeguato a sorreggere la statuizione (Cass. 10 gennaio 1996, n. 132; Cass. 22 maggio 1996, n. 4725; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1129; Cass. 23 aprile. 1998, n. 4185; Cass. 27
settembre 1999, n. 10690), laddove, se l'iter argomentativo risulta corretto, rimane immune da critiche anche il modo di dar conto della soluzione adottata (Cass.21 novembre 1995, n. 1203 5; Cass. 23 agosto 1996, n. 7768; Cass. 4 agosto 1997, n. 7182; Cass. 8 giugno 1998, n. 5612; Cass. 28 gennaio 2000, n. 985). In questo senso, è dunque palese, particolarmente in relazione al secondo profilo di censura dedotto dal ricorrente con il motivo di impugnazione in esame, che occorre far riferimento all'intrinseco contenuto delle "ragioni esposte dal primo giudice", le quali sono state intese dalla Corte territoriale come "espressamente condivise e ritrascritte".
Al riguardo, conviene ribadire come il fatto che la OL si sia impegnata a riconoscere m favore dei propri genitori il diritto di usufrutto sull'appartamento di sua proprietà abbia formato oggetto di apprezzamento ad opera del secondo giudice (al pari del primo) soltanto al fine di determinare la situazione patrimoniale della stessa OL in vista dell'ulteriore determinazione circa la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del ER. Non è perciò dubitabile che debba trovare applicazione il principio secondo cui i limiti legali alla prova di un contratto (nella specie, costituzione di usufrutto) per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto medesimo sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione e ne risulti la stipula tra una sola delle parti del processo ed un terzo (Cass. 25 marzo 1995, n. 3562; Cass. 2 luglio 1997, n. 5944; Cass. 8 settembre 1999, n. 9549; Cass. 1^ febbraio 2000, n. 1074; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1642). Nella specie, quindi, è palese che, ai predetti fini, la dimostrazione de mancato godimento dell'immobile da parte della OL poteva essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche attraverso una scrittura privata proveniente dalla stessa parte che intendeva valersene e da terzi (i genitori della medesima OL che hanno sottoscritto la scrittura in data 5.7.1982 "per conferma e ratifica di quanto sopra"), risultando siffatta scrittura liberamente apprezzabile ad opera del giudice di merito con efficacia quanto meno indiziaria, onde l'insussistenza del vizio di violazione di legge denunziato dal ricorrente, il quale, per converso, non ha in alcun modo svolto le proprie censure sotto l'angolatura testè considerata, nè ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c., ne' ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.. Con il secondo motivo di impugnazione, lo stesso ricorrente lamenta violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo:
1) che la Corte territoriale ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza relativa alla misura dell'assegno pattuito dai coniugi nel 1986 in sede di separazione consensuale (lire 650.000 per un solo figlio, onde la perfetta corrispondenza dell'assegno di lire 1.300.000 mensili per due), senza tuttavia tener conto del fatto che la madre, all'epoca, era studentessa universitaria e non godeva quindi di alcun reddito proprio;
2) che la Corte territoriale non ha apprezzato la circostanza che il padre, pur solo alle spese di mantenimento in senso stretto, contribuiva direttamente per 12-14 giorni al mese, oltre che per le ferie natalizie o pasquali e per venti giorni consecutivi durante l'estate.
Il motivo non è fondato.
Per quel che attiene, infatti, al profilo sub 1) l'impugnata sentenza non è suscettibile di censura, atteso che:
a) lo stesso ricorrente (pagina 10 del ricorso) ammette come "all'epoca della prima separazione i coniugi fossero sostanzialmente ancora dipendenti dalle rispettive famiglie", onde è palese che ad una deteriore condizione economica della moglie, a quel tempo, corrispondesse una altrettanto deteriore condizione economica del marito, sì che, per converso, all'odierno miglioramento della condizione dell'una parte ha fatto riscontro il miglioramento della condizione anche dell'altra e che quest'ultimo (miglioramento), ai fini che qui interessano (e, soprattutto, ai fini del mantenimento della misura dell'assegno convenuto in quella sede), è in grado di compensare agevolmente il primo;
b) la circostanza in parola è stata assunta dalla Corte territoriale, ancorché con efficacia riconosciuta "decisiva", pur sempre "a conferma" delle considerazioni che precedono, onde è ragionevole dubitare dell'effettiva portata (decisiva appunto) della circostanza medesima, se è vero come è vero che la relativa statuizione non avrebbe evidentemente mutato di contenuto in mancanza del rilievo da ultimo indicato e sarebbe cioè rimasta identica anche solamente sulla base delle ulteriori considerazioni che si sono accennate.
Quanto, poi, al profilo sub 2),si osserva che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui,- ove il contributo al mantenimento dei figli minori in favore del coniuge affidatario sia determinato in una somma fissa mensile,, deve ritenersi, in mancanza di diverse disposizioni, che detta somma costituisca non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall'affidatario medesimo per il sostentamento della prole nel mese corrispondente, sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di carattere generale) della prole stessa rapportate all'anno, onde il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo del versamento dell'assegno per il tempo in cui i figli, secondo le modalità di visita fissate in sentenza, si trovino presso di lui per il solo fatto che in detto periodo egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (Cass. 1^ aprile 1994, n. 3225; Cass. 3 novembre 1994, n. 9047; Cass. 13 dicembre 1996, n. 1113 8; Cass. 10 dicembre 1998, n. 12402). Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione degli arti 155, secondo comma e 148, primo comma, c.c., in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., nonché dell'art.360, n.5, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, deducendo come il giudice di appello abbia determinato il reddito annuo lordo ricavato dal ER dalla locazione di un immobile, dal lavoro e dagli utili tratti dalla partecipazione a due società nella complessiva somma di circa lire 30.000.000, là dove - si assume - appare di tutta evidenza la contraddittorietà dell'assegno di mantenimento per la prole, fissato in lire 1.300.000 mensili, rispetto al reddito netto goduto dal ricorrente (corrispondente a poco più di lire 1.800.000 mensili per dodici mensilità), segnatamente in relazione all'uso dell'abitazione familiare disposto in favore dei figli (e del coniuge), nonché al fatto che lo stesso ricorrente contribuisce in misura pari a circa il 50% al mantenimento dei figli medesimi che presso di lui si intrattengono per quasi la metà dei giorni compresi nell'arco dell'anno.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, è da notare che la Corte territoriale ha ritenuto che le deduzioni dell'appellante circa la propria consistenza patrimoniale e reddituale, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno, nessun nuovo elemento di valutazione abbiano offerto rispetto alle risultanze del grado precedente, onde possono reputarsi "efficacemente confutate dalle pertinenti considerazioni del Tribunale riportate in narrative e che qui si intendono materialmente ritrascritte".
Orbene, richiamate qui le osservazioni che sono state svolte, riguardo al primo motivo, in merito all'efficacia della motivazione per relationem, basterà rilevare come la sentenza del Tribunale medesimo non abbia minimamente, secondo quanto invece preteso dal ricorrente, determinato nella complessiva somma di circa lire 30.000.000 il reddito annuo lordo ricavato dal ER dalla locazione di un immobile, dal lavoro e dagli utili tratti dalla sua quota di partecipazione a due società, ma abbia considerato il suddetto reddito annuo lordo di circa lire 30.000.000 (verosimilmente desunto attraverso le risultanze fiscali) quale "uno" soltanto degli elementi posti a base del convincimento circa l'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale del ricorrente, desunta "anche" (e soprattutto) da ulteriori elementi, specificatamente rappresentati vuoi dalla locazione di un appartamento in Firenze per il canone di lire 250.000 mensili, vuoi dalla partecipazione a due società, vuoi dal lavoro (a settimane alterne) svolto presso una di queste (per non dire del fatto, pure significato nelle pronunce di merito, che, all'epoca in cui non era socio della società Trattoria Camillo, il padre gli corrispondeva mensilmente le somme di denaro ritenute eque e che i genitori del ER hanno elargito al figlio somme di denaro cospicue per consentirgli di effettuare viaggi all'estero con la famiglia), onde è palese che sia il giudice di primo grado sia quello di appello abbiano in realtà sotteso una capacità economica dello stesso ER "superiore" alla misura del reddito annuo lordo di lire 30.000.000 e che, quindi, pur tenendo conto delle circostanze prospettate dal ricorrente (godimento della casa familiare da parte del coniuge e dei figli;
mantenimento diretto di questi ultimi, da parte del padre, per quasi la metà di ogni mese), non sia dato riscontrare nell'impugnata sentenza i vizi dedotti. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il dettato dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire di cui lire 1.800.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.020.200, di cui lire 1.800.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001