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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 926/2023 R.G. promossa
DA
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fiorella Angela Russo;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto
Cosio;
Resistente in riassunzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.4759/2006 R.G., adiva Parte_1
il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro deducendo di essere dipendente del con inquadramento nella posizione D5 Controparte_1
e funzioni di comandante del Corpo di Polizia Municipale (di seguito P.M.); di essere stato titolare sino al dicembre 2005 di una doppia posizione organizzativa
(di seguito p. o.), quale preposto ai Servizi Demografici ed al Corpo di Polizia
Municipale; che con determina del 30.12.2005 era stato privato della posizione organizzativa di preposto ai Servizi Demografici e successivamente dal marzo
2006 il comune aveva revocato anche la p. o. con riferimento al Corpo di Polizia
Municipale; che tali condotte integravano un illecito demansionamento con conseguente danno a suo carico.
Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto al mantenimento della posizione organizzativa di preposto al servizio di P.M., e che il CP_1
resistente venisse condannato al pagamento della relativa retribuzione di posizione, nella parte fissa e di risultato;
in subordine che il venisse CP_1
condannato al pagamento delle suddette somme a titolo di risarcimento del danno.
Con un secondo ricorso, iscritto al n. 4758/2006 R.G., chiedeva la Pt_1
condanna del comune resistente al pagamento delle differenze retributive per gli anni dal 2002 al 2005, sia per la retribuzione di posizione che per quella di risultato, in relazione al doppio incarico ricoperto in quegli anni. Il Tribunale, con sentenza n. 3038/2013 del 15.11.2013, riuniti i ricorsi, in accoglimento parziale delle domande, dichiarava il diritto di Pt_1
all'attribuzione della p. o. in relazione alla responsabilità del Corpo della Polizia
Municipale per il periodo successivo all'aprile 2006 e condannava l'amministrazione resistente al pagamento della relativa indennità limitatamente alla parte fissa, nella misura già riconosciuta fino al 2005 per l'incarico in questione.
In particolare, il tribunale, per ciò che in questa sede rileva, riteneva che fosse incontestata la posizione di responsabilità del comandante del Corpo della
Polizia Municipale con lo svolgimento delle relative funzioni, nonché
l'autonomia strutturale del corpo rispetto agli ulteriori settori dell'ente; che tale autonomia e responsabilità non erano state incise dalla riorganizzazione strutturale del comune ed erano i medesimi connotati in forza dei quali, fino al
2005, era stata riconosciuta la posizione organizzativa;
che era fondata la domanda del ricorrente volta a conseguire l'indennità per la componente fissa,
mentre doveva escludersi il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento dell'indennità nella parte variabile, la cui attribuzione e misura erano strettamente dipendenti dal concreto risultato di gestione;
quanto alla misura dell'indennità fissa, il tribunale riteneva che nella determinazione potesse farsi riferimento alla misura attribuita a negli anni pregressi fino al 2005, con Pt_1
la riduzione derivante dal conferimento di una sola posizione organizzativa. Avverso detta sentenza proponevano appello tanto il in Controparte_1
via principale quanto il in via incidentale. Pt_1
Con sentenza n. 979/2016 depositata in data 1.10.2016, la Corte di Appello di
Catania accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava integralmente le domande proposte da . Pt_1
Avverso la sentenza di secondo grado Parte_1
proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quindici motivi.
Con ordinanza n. 26227/2023, pubblicata in data 8.9.2023, la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il quarto motivo di ricorso, assorbiti il terzo motivo e i motivi dal quinto al nono e rigettati il primo, il secondo motivo ed i motivi dal decimo al quindicesimo. Cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania.
Con atto depositato il 7.11.2023, ha riassunto Parte_1
il giudizio dinanzi a questa Corte. Si è costituito il . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente in riassunzione, ripercorsa la vicenda processuale per cui è
causa, chiede a questa Corte che venga accertato, in conformità ai presupposti di fatto e ai principi di diritto accertati dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 26227/2023, il proprio diritto per il periodo dal 01.04.2006
(data a partire dalla quale gli è stata sottratta la p. o. per il Corpo di P.M.) al
31.03.2009 (essendo stato trasferito ad altro servizio in data 01.04.2009), al riconoscimento della p. o. e alle conseguenti spettanze retributive e risarcitorie a lui spettanti per le responsabilità in termini di sicurezza ed organizzazione del servizio, in quanto preposto/responsabile ad una struttura apicale quale è quella di Capo-Comandante del Corpo di P.M. del Comune
di ; chiede altresì che la relativa retribuzione di Controparte_1
posizione venga determinata, quanto alla parte fissa, in € 9.037,00 annuali a partire dal 01.04.2006 fino al 31.03.2009 essendo tale misura già
riconosciuta negli anni pregressi fino al 2005; quanto alla parte variabile
(indennità di risultato), che la stessa venga determinata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno per il medesimo periodo, e che in conseguenza il resistente venga condannato al pagamento delle CP_1
suddette indennità, oltre alle spese e competenze di tutti e quattro i gradi di giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
3. Nella citata ordinanza di rinvio, la Suprema Corte, esaminando i primi nove motivi di ricorso, relativi al rivendicato diritto al mantenimento della p. o. in capo al ricorrente, dopo avere ritenuto infondati i primi due motivi, in ordine al quarto motivo ha rilevato: “…6. la ricostruzione normativa deve prendere le mosse dalla previsione dell'art. 209 d. lgs. 267/2000, secondo la quale, in
assenza di dirigenti, pacifica nel caso di specie, è consentito di attribuire gli
incarichi ai preposti ai servizi;
coerentemente, secondo l'art. 15 del CCNL 22.1.2004 di comparto, "negli
enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari
delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL
del 31.3.1999";
l'art. 8 del CCNL 1999, così richiamato, prevede, per quanto qui interessa,
tra le ipotesi da cui può derivare l'attribuzione della p.o., quella dello
"svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa";
l'assetto normativo di quanto interessato dalla fattispecie, è stato
ampiamente definito dai precedenti di questa S.C.
Già Cass. 15 luglio 2010, n. 16580 ha precisato che un Corpo di P.M. "a
norma della L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-Quadro sull'ordinamento della
polizia municipale) può essere istituito (art. 7) solo quando il servizio di
polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti", sicché "la legge ha
delimitato esplicitamente il proprio ambito di applicazione individuando un
presupposto (l'esistenza di un corpo di polizia municipale) e le condizioni (tassative) perché tale presupposto possa sussistere (l'esistenza di almeno
sette addetti al servizio di polizia municipale)".
Cass. 18 giugno 2019, n. 16312, nel riprendere argomenti del citato
precedente, ha poi precisato che "ove risulti inapplicabile per difetto del
requisito numerico la norma speciale (alla quale rinvial'art.70,comma2, del
d.lgs.n.165/2001), la disciplina dell'organizzazione degli uffici degli enti
locali va tratta dal d.lgs.n.267/2000 che, nell'abrogare la legge n.142/1990
…, ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali
l'ordinamento degli uffici e del personale, precisando, peraltro, che la
potestà stessa, in ragione dell'affermata applicabilità del <
febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni>> nonché
delle <<altre disposizioni di legge in materia organizzazione e lavoro>
nelle pubbliche amministrazioni >>(art. 88), deve essere esercitata
"tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva
nazionale" (art. 88, comma 2)", rimarcando che "il richiamato rapporto fra
le fonti è stato ribadito dal d.lgs. n.165/2001che ha previsto, all'art. 70,
comma 3, che <<il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali>
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal
d.lgs. 18 agosto 2000 m.267>> e ribadendo che "anche per il personale del
comparto autonomie locali, pertanto, il legislatore ha affidato la materia
degli inquadramenti allo speciale sistema di contrattazione collettiva del
settore pubblico (Cass. S.U. n. 16038/2010), limitando il potere unilaterale del datore di lavoro pubblico, il quale <<ha solo la possibilit di adattare i>
profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo,
alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed
economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato
esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro
privato>>, con la conseguenza che <<è nullo l'atto in deroga anche in
melius alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per
violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché
viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art.21 septies della
legge 7 agosto 1990 n.241, dovendosi escludere che la RA. Possa intervenire
con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva"
(Cass. S.U. n. 21744/2009)";
Cass. 12 luglio 2022, n. 22017, sulla base di tali precedenti, ha poi concluso
che "i servizi di Polizia municipale o sono esercitati (sussistendone i
presupposti) attraverso un vero e proprio Corpo di Polizia municipale o
sono esercitati attraverso una delle strutture (area/servizi) in cui è
organizzato il non potendosi dare tra l'una e l'altra ipotesi CP_1
soluzioni intermedie";
8. muovendo da tali precedenti, va tuttavia aggiunto che la preposizione ad
un "Corpo" di P.M., quale definito dalla L. 65/1986 e nella ricorrenza dei
presupposti richiesti da tale legge, in coerenza peraltro con la legge regionale siciliana (L.R. n. 17 del 1990), integra gli estremi della p.o.
secondo la contrattazione collettiva;
L'art.9 della L. 65/1986 prevede che il Comandante del Corpo di P.M. è
responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;
l'esistenza di un rapporto diretto tra il Sindaco ed il Comandante esclude
che vi possa essere interferenza nel nucleo proprio dell'attività di
quest'ultimo da parte di altri dirigenti o funzionari e ciò in sé radica l'ipotesi
prevista dall'art. 8 del CCNL cit. della "direzione di unità organizzative di
particolare complessità", mentre l'"autonomia gestionale ed organizzativa",
ivi parimenti richiesta non sta necessariamente ad individuare una totale
autonomia sotto il profilo delle spese, essendo sufficiente ad integrare quel
requisito "gestionale" la responsabilità e conseguente autonomia sul piano
della conduzione, sotto ogni profilo, del Corpo, con riferimento ai profili
dell'ordine e della sicurezza pubblica, sotto l'egida degli indirizzi del
Sindaco e con la disponibilità comunque, all'evidenza, di risorse strumentali
e di personale;
va poi da sé, su tali presupposti, l'"apicalità" di cui è menzione, al fine di
individuare le pp.oo., nell'art. 15 del CCNL 2004, cit.;
9. riportando il caso di specie a tale assetto normativo, è evidente l'errore
della Corte territoriale, in quanto essa, pur facendo sempre riferimento ad
un "Corpo" di P.M., cui il ricorrente era preposto, ha negato l'esistenza di una posizione organizzativa, che invece è riconosciuta dalla contrattazione
collettiva; … ciò comporta la cassazione della sentenza …”.
La Suprema Corte ha poi precisato, statuendo sul quindicesimo motivo di ricorso, che le questioni relative ai danni patrimoniali da perdita retributiva-
su cui la sentenza impugnata non ha pronunciato- dovranno essere esaminate
“in conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo, essendo evidente che,
se si accerterà definitivamente il diritto all'attribuzione di quella p. o., ne
deriverà il diritto ai diritti patrimoniali consequenziali, se del caso anche a
titolo risarcitorio…”.
In conseguenza, la Suprema Corte ha rimesso al giudice del rinvio “…la
valutazione del merito della domanda di riconoscimento del diritto alla
qualificazione in termini di p. o. della preposizione del ricorrente alla
Polizia Municipale, la cui esistenza in termini di Corpo - su cui parimenti
scenderà la valutazione di rinvio per quanto eventualmente ancora da
chiarire, in particolare sotto il profilo del requisito numerico di cui all'art.7
l. 65/1986- comporta, secondo la contrattazione collettiva, per le
responsabilità in termini di sicurezza ed organizzazione del servizio, il
riconoscimento della p. o., con ogni conseguenza retributiva e risarcitoria
dei diritti patrimoniali lesi …”.
4. Tale essendo l'ambito entro cui deve pronunciare questo giudice del rinvio,
si osserva che le norme indicate nell'ordinanza n. 26227/2023 appaiono chiare nel senso di attribuire la posizione organizzativa al ricorrente, essendo il Corpo di Polizia Municipale una entità organizzativa separata ed autonoma in relazione a cui sussistono i requisiti delineati dal citato art. 8 CCNL del
1999, dello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, con riferimento, come evidenziato dalla
Suprema Corte, ai profili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nel caso in specie sussiste altresì il requisito numerico previsto dalla legge,
come peraltro ammesso dallo stesso resistente, che ha confermato CP_1
che al Corpo di Polizia Municipale sono addette più di sette unità secondo quanto previsto dall'art.7 della legge n.65/1986; tale dato, peraltro, risulta dalla pianta organica prodotta in atti, ove è riportato che al servizio di P.M.
sono assegnati dodici addetti.
È incontestato che è stato titolare della posizione organizzativa in Pt_1
relazione alla qualità di preposto del Corpo di P.M. dal 2002 al 2005 ed è
altresì incontestato che il Corpo di P.M. non ha subito, dopo il 2005, alcuna modifica strutturale da parte del comune resistente, persistendo i medesimi connotati del servizio in termini di apicalità e requisito numerico- nel senso indicato dalle norme e dal CCNL sopra richiamati - in base a cui al ricorrente era stata in passato attribuita la posizione organizzativa.
È pertanto fondata la domanda di – e su tale punto va confermata la Pt_1
sentenza di primo grado –volta a conseguire la posizione organizzativa anche per il periodo successivo al 2005, segnatamente per il periodo tra l'1.4.2006 (data a partire dalla quale il comune resistente ha revocato la posizione organizzativa in oggetto) sino al 31.3.2009 (data fino alla quale è Pt_1
rimasto preposto al servizio di P.M., essendo stato in data 1.4.2009 trasferito ad altro servizio).
5. Tenuto conto che nel presente giudizio deve statuirsi, secondo quanto disposto nell'ordinanza di rinvio, anche in ordine ai danni patrimoniali da perdita retributiva conseguenti all'illegittimo diniego della posizione organizzativa per cui è causa, si osserva che dalla sussistenza del diritto del ricorrente a mantenere la p. o. anche per il periodo successivo al 2005
consegue l'accoglimento della domanda volta all'attribuzione della relativa indennità di posizione.
Al ricorrente spetta il pagamento della suddetta indennità nella parte fissa,
come peraltro già statuito in primo grado, precisandosi che la suddetta indennità deve determinarsi sulla base della somma riconosciuta al Pt_1
sino al 2005.
Dalla documentazione in atti, e segnatamente dal verbale del Nucleo di valutazione del 8.11.2004 (cfr. allegato n.65 della produzione di parte ricorrente avente ad oggetto: graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione) emerge che detta indennità fissa era stata quantificata in €. 9.037,00.
Sul punto non sono fondate le doglianze del comune resistente - secondo cui l'indennità fissa spetterebbe in misura inferiore, dovendosi scomputare la somma di €.5.422,62 - non trovando alcun riscontro nella produzione documentale sopra indicata, da cui viceversa risulta in modo chiaro che nel
2005 l'indennità fissa era stata riconosciuta nella indicata misura di
€.9037,00.
Il va pertanto condannato a corrispondere al Controparte_1
ricorrente la suddetta somma di €. 9037,00, quale quota fissa della retribuzione di posizione, per ciascun anno per il periodo dall'1.4.2006 al
31.3.2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
6. Va altresì accolta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, anche la domanda avente ad oggetto la retribuzione di risultato, che nella specie spetta a a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. Pt_1
Rispetto a tale domanda è infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dal in quanto l'indennità di risultato è stata chiesta sin dal primo CP_1
grado anche a titolo di risarcimento del danno in via subordinata (cfr. ricorso introduttivo del giudizio n. 4759/2006 R.G.).
La domanda in oggetto è fondata per il fatto che la mancata attribuzione al ricorrente della p. o. ha privato lo stesso, con elevata probabilità, di poter conseguire gli obiettivi connessi a tale posizione di responsabilità e in conseguenza di essere valutato in relazione ai risultati conseguiti.
Invero, il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la retribuzione di risultato conseguita dagli addetti al servizio del Corpo di P.M. nel 2006 e nel 2007; al riguardo risulta condivisibile quanto dallo stesso rilevato circa il fatto che: “… i dipendenti del Corpo di P.M. diretti dal
ricorrente/comandante erano stati retribuiti con determine n. 37 del
13.02.2007 relativa all'anno 2006 e determina n. 63/2008 relativa all'anno
2007 … …per aver esercitato le funzioni legate alla posizione organizzativa
loro assegnate dal Comandante per le specifiche responsabilità dei
procedimenti di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale (e ciò, anche
dopo che al Comandante era stata sottratta la posizione organizzativa). E
tali compensi, a norma dell'art. 17 del C.C.N.L del 01.04.99 richiamato
nelle predette determine, sono diretti proprio ad incentivare la produttività
ed il miglioramento effettivo e significativo nei livelli di efficienza e di
efficacia, dei servizi istituzionali (come si legge nelle stesse determine); il
che significa che tale salario/compenso dei subordinati al Comandante era
anch'esso subordinato al raggiungimento degli obiettivi, che avrebbero
dovuto essere assegnati dal Comandante per la produttività e il
miglioramento dei servizi istituzionali in termini di efficacia ed efficienza del
Corpo di P.M, sicchè, il loro riconoscimento rafforza la probabilità che
anche quest'ultimo sarebbe stato valutato positivamente. Infatti, il controllo
quali-quantitativo dei risultati (disposto al co.1 del predetto art. 17 del
C.C.N.L del 01.04.99) che ha consentito la valutazione positiva dei suoi
subordinati e che ha consentito loro di percepire conseguentemente, i
predetti compensi per le predette attività loro assegnate dal Comandante, dimostra pertanto, che anche il Comandante sarebbe stato valutato
positivamente …”.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
Ritiene pertanto il collegio, valutati gli elementi in atti e tenuto conto della documentazione prodotta relativa alla retribuzione di risultato conseguita dai dipendenti per gli anni precedenti (cfr. allegato 66 della produzione di parte ricorrente, avente ad oggetto determinazione sindacale n.19 del 10.7.2007),
che sia equo determinare il risarcimento dovuto a per mancata Pt_1
percezione della indennità di risultato nella somma pari al 20% della quota fissa della indennità di posizione come sopra riconosciuta al dipendente;
in conseguenza, il resistente va condannato a corrispondere al CP_1
ricorrente il suddetto importo, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
7. Le spese processuali vanno regolate in relazione all'esito complessivo del giudizio, trovando applicazione il principio secondo cui il giudice del rinvio,
cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (in questo senso fra le tante
Cass. n. 20289/2015; Cass. n. 15506/2018). Nel caso in specie, posto che alcune delle domande formulate in primo grado dal sono state rigettate anche in sede di legittimità, tenuto conto Pt_1
della soccombenza del resistente in relazione alla domanda relativa CP_1
alla posizione organizzativa connessa alla qualifica di comandante del Corpo
di Polizia Municipale, appare equo compensare tra le parti le spese per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del , da Controparte_1
liquidarsi nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio su ordinanza della
Cassazione n. 26227/2023,
in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti iscritti ai nn. 4758 e 4759/2006
R.G. proposti da nei confronti del Parte_1 [...]
, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania n. 3038/2013 del 15.11.2013:
dichiara il diritto di all'attribuzione della Parte_1
posizione organizzativa in relazione alla responsabilità del Corpo della
Polizia Municipale del per il periodo Controparte_1 CP_1
dall'1.4.2006 al 31.3.2009;
condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1
la quota fissa della relativa indennità, nella Parte_1 misura di € 9.037,00 per ciascun anno per il periodo dal 1.04.2006 al
31.03.2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
condanna il a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
per i titoli di cui in motivazione, la somma pari al Parte_1
20% della quota fissa dell'indennità di posizione come sopra determinata,
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
Compensa tra le parti per un terzo le spese di lite e pone a carico del
[...]
i restanti due terzi, che liquida in euro 3.100,00 per Controparte_1
il primo grado, in euro 4.000,00 per il giudizio di secondo grado, in euro
2.600,00 per il grado di legittimità ed euro 4.000,00 per la presente fase di rinvio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 20.2.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti