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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 814/2024 promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cimino e Vito Berretta.
-APPELLANTE – Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Termine. Controparte_1
-APPELLATO-
E nei confronti di
[...]
Controparte_2
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso proposto in data 26/2/2020 adiva il G.L. del Tribunale di Controparte_1
Agrigento e premesso di esser dipendente della società Agrigentina Trasporti Automobilistici (A.T.A.) s.r.l. e di avere prestato adesione al fondo di previdenza complementare in forza del quale il datore di lavoro era obbligato a versare CP_2 periodicamente la contribuzione integrativa ed il TF accantonato mensilmente , lamentava che il datore di lavoro non aveva provveduto a versare nel FO il CP_2 TF le quote contributive trattenute sulla busta paga onde chiedeva condannarsi la
Parte_1 all'immediato versamento al FO dei contributi trattenuti al ricorrente e non versati al CP_2 fondo e delle quote del TF maturato e da destinarsi al fondo per la somma complessiva di € 5.500,66 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del FO
in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali CP_2 somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente la somma complessiva di€ 5.500.66maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del FO in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in CP_2 ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
affinché possa provvedere direttamente al versamento al fondo ed alla regolarizzazione della propria CP_2 posizione contributiva;
in ogni caso, sempre previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al FO e previo accertamento della potenzialità lesiva CP_2 dell'omissione contributiva sulla posizione previdenziale del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso (…) Sulle difese della società convenuta la quale non contestava l'inadempimento della obbligazione delegata ma lo addebitava alla carenza di liquidità finanziaria causata dalla ritardata riscossione di crediti con la P.A., e nella contumacia del FO , con CP_2 sentenza del 17/1/2024 il Tribunale adito, previa c.t.u. contabile, sul presupposto della natura retributiva del TF e della funzione previdenziale cui nel sistema della previdenza complementare esso risultava preordinato, condannava la a conferire al fondo di Parte_1 previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con la somma CP_2 complessiva di euro 5.470,98 nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di euro 271,41 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. La sentenza in parola è stata impugnata dalla società la quale stigmatizza l'abusivo frazionamento della domanda posto in essere dal - autore di due distinte azioni CP_1 per porzioni contributive di analoga natura – e ne chiede affermarsi la responsabilità processuale ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Nel merito contesta l'operato del G.L. per avere questi sorvolato sulla eccezione di inammissibilità della domanda articolata sotto due distinti profili:
-Il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere condanna a favore di un terzo.
-L'inesigibilità della prestazione complementare durante il corso del rapporto di lavoro;
Quanto al primo rilievo deduce l'incompletezza del sistema che non contemplerebbe la facoltà del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare di domandare, nella veste di sostituto processuale, la condanna al versamento del TF . Circa il secondo aspetto, oppone che, a causa della non risolta incertezza della natura del rapporto trilatero sottostante tra lavoratore, datore di lavoro e FO complementare – se delegazione di pagamento o cessione di credito - e poiché i versamenti effettuati dal datore di lavoro , in proprio e anche per conto dei lavoratori , hanno natura contributiva e non retributiva, il G.L. non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di condanna ostandovi la inesigibilità del credito in costanza di rapporto dettata dall'art. 11 del D. Lgs n. 252/2005 per la quale “il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza”. Di tal che, stante la circostanza pacifica che il rapporto di lavoro era ancora in corso , il recupero dell'omesso versamento del TF al fondo di previdenza avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente al momento della sua cessazione . Con altro separato motivo l' i duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di Pt_1 ultrapetizione della pronuncia rispetto alla decretata condanna al risarcimento del danno nella misura di € 241,17 quale perdita di redditività conseguente ai mancati versamenti stante che la domanda formulata dal lavoratore era unicamente di risarcimento in forma generica. Nella contumacia del , resiste in questo grado il lavoratore che chiede il CP_2 CP_2 rigetto dell'impugnazione. All'esito di reiterati e vani tentativi di conciliazione, all'udienza sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
****** L'appello è infondato. In ordine al contestato abuso del processo, insito nell'adozione di una strategia processuale volta all'artificioso smembramento dell'unitaria azione giudiziale , astrattamente sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il collegio che il motivo, oltre che assente nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, non offra elementi adeguati, al di là della deduzione della identità delle parti e della materia, per ritenere accertata la strumentalizzazione dell'istituto processuale. Ciò premesso, giova osservare che la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n. 243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) definisce un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti.
Essa propugna l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.). Il legislatore delegato, tuttavia, ha rinunciato ad esercitare la delega diretta a conferire ai fondi la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni avendo preferito devolvere allo Statuto ed al Regolamento del fondo le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14). Dall'accreditamento della posizione del FO complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e FO di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del FO, di una prestazione previdenziale integrativa . Ora una prima questione posta dall'appellante inerisce alla natura del rapporto negoziale sottostante l'obbligo contratto dal datore di lavoro di conferire nel FO le quote contributive ed il TF , se conseguente ad una mera delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. ovvero ad una cessione di credito effettuata dal lavoratore al FO. Su tale dilemma interpretativo si salda l'obiezione che nega al lavoratore la legittimazione ad agire quale sostituto processuale del FO in carenza di una previsione normativa che la contempli. Atteso che, mentre nel primo caso il mancato versamento al FO complementare da parte del datore di lavoro configura un inadempimento idoneo a determinare lo scioglimento del mandato , con il corollario che il lavoratore sarebbe legittimato ad agire in proprio per recuperare la contribuzione omessa che conserva natura retributiva , nel secondo caso il credito del lavoratore, trasferito al FO complementare, acquista natura previdenziale con la conseguenza che sarà il FO autorizzato ad agire per la sua tutela. Trasfusi i principi che precedono nella vicenda in esame non appare revocabile in dubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore , datore di lavoro e FO Pensione ripeta il modello tipico della delegazione di pagamento e del mandato a riscuotere come d'altra parte riconosciuto dalla stessa appellante (pag. 15 dell'atto di appello) sulla scorta della dichiarazione di adesione al FO con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del TF i contributi previsti . Ciò posto, la disamina della fattispecie non può evitare di confrontarsi con l'esegesi autorevole formulata in materia dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2406 del 27/01/2022) la quale ha avuto modo di fissare alcuni caposaldi interpretativi. Ha osservato la S.C. che anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro. In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (Cass. cit.) . (…) Quello che invece (il lavoratore) non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti. La previsione di una siffatta garanzia risulta nondimeno coerente con la parallela disciplina dettata in materia di FO di Garanzia (art. 5 Legge n. 80/1992) il quale può essere chiamato ad attivarsi dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro allo scopo di reintegrare il FO complementare della contribuzione mancante.
E non collide in nessun modo con il vincolo di inesigibilità della prestazione previdenziale dettato dall'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 atteso che non si ha riguardo in questo caso ad una domanda diretta a riscuotere la prestazione previdenziale ma a assicurare la continuità della implementazione del fondo in funzione della integrità della provvista finanziaria destinata ad alimentarlo. Ora spostando l'attenzione alla disamina dello Statuto cui la legislazione primaria demanda la regolamentazione specifica del rapporto previdenziale, esso stabilisce che “in caso di mancato o ritardato versamento , il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale del dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti da interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione di anno (art. 8 comma 10) e che l'azione di recupero di tali misure risarcitorie è esercitata disgiuntamente da parte del lavoratore il quale risulta pertanto legittimato ad agire , in quanto titolare del credito, per richiedere che tali misure vengono attribuite ed acquisite alla posizione individuale dell'iscritto (v. Regolamento). Tale previsione oltre a sciogliere ogni residuo dubbio riguardo la titolarità dell'azione in capo al lavoratore chiarisce anche il perimetro della statuizione di condanna oggi impugnata la quale si è correttamente conformata ai limiti della domanda formulata dal ricorrente liquidando le poste contributive e l'indennità risarcitoria nella misura specificamente richiesta in ricorso. Non sussiste pertanto la supposta violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c. a fronte del fatto che, ferma restando la pertinenza dell'indennizzo liquidato in misura di € 271, 41 quale recupero della perdita di redditività del fondo – impropriamente destinata a risarcire il patrimonio del lavoratore ma sul punto non risulta proposto specifico motivo di gravame- nessun'altra posta risarcitoria risulta riconosciuta in violazione del divieto di ultrapetizione.
Né, infine, appare configurabile alcun conflitto tra la soluzione interpretativa sopra adottata ed il complanare principio formulato dalla Corte di cassazione (cfr. senetnza n. 11198 del 26/4/2024) laddove si è detto che in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TF maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, si ripristina la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, atteso che una siffatta eventualità postula, nella lettura della Corte, il venir meno del vincolo di destinazione della contribuzione omessa alla previdenza complementare conseguente alla risoluzione per inadempimento del mandato conferito dal lavoratore, circostanza quest'ultima assente nel caso in esame in cui la volontà manifestata del lavoratore è stata piuttosto quella di obbligare il datore di lavoro ad adempiere coattivamente al mandato ricevuto . Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma. Le spese si regolano secondo soccombenza e si liquidano e si distraggono come in dispositivo. Nulla deve disporsi in ordine alla posizione del , rimasto contumace. CP_2 CP_2
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del che dichiara, CP_2 conferma la sentenza n. 61/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 17 gennaio 2024. Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante , al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Calogero Termine. Palermo 13 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco