Sentenza breve 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 06/02/2023, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00833/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2023, proposto da
AE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ronca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione, di:
A) Ordinanza a firma del Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli n.47/2022 del 28.10.2022, notificata in pari data, con la quale, ex art. 34 del d.p.r. 380/2001, è stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere asseritamente abusive;
B) Verbale di Accertamento di Violazione delle norme Urbanistiche prot. n.027-33069 del 10.10.2022, mediante il quale la Polizia Municipale di Marano di Napoli avrebbe accertato la realizzazione di opere abusive;
C) Relazione istruttoria prot. n.34838 del 19.10.2022 emessa dal Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
D) Tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 47/2022, avente ad oggetto la realizzazione di opere abusive, consistente in “ un volume abitativo mediante la chiusura totale dell’ingombro delle predette tettoie ”, deducendo vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere;
il Comune intimato non si è costituito;
all’odierna udienza, sentite le parti presenti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 E SS.GG. DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE - INVALIDITA’ DELL’ATTO per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.
La censura non può essere accolta.
Come è stato affermato costantemente in giurisprudenza, anche da questo TAR, l’ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge. (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 29/11/2022, n.10484; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 14/10/2022, n.6341). Né possono ritenersi dirimenti le osservazioni che parte ricorrente sostiene che avrebbe potuto rappresentare durante l’interlocuzione procedimentale, se avesse ricevuto l’avviso di avvio del procedimento. Egli infatti ha riferito, nel ricorso, che avrebbe potuto evidenziare il contrasto con l’art. 34, comma 2, del d.p.r. 380/2001, nonché con il principio di proporzionalità e del legittimo affidamento serbato dal privato. Si tratta tuttavia di profili che non avrebbero potuto mutare il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, come si vedrà nel prosieguo dell’esposizione,
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L.241/1990 – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E AMBIGUA – ASSENZA DI ELEMENTO ESSENZIALE – ANNULLABILITA’ EX ART. 21 OCTIES, L.241/1990 – NULLITA’ EX ART. 21 SEPTIES L. 241/1990.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da carenza assoluta di motivazione e di una valida istruttoria.
La censura è infondata.
Per quanto attiene al dedotto difetto di motivazione, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e in particolare di questo TAR, l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva. L'esercizio del potere repressivo delle opere abusive realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l'indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria. (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/10/2022, n.604).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato reca la dettagliata descrizione delle opere realizzate abusivamente, le identifica con i riferimenti catastali e indica la classificazione urbanistica dell’area in cui ricadono, caratterizzata peraltro dall’esistenza di un rischio idraulico molto elevato.
Inoltre sono espressamente indicate le norme violate. Non si ravvisa pertanto la carenza di motivazione che è stata dedotta.
Inoltre, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, anche se adottato tardivamente (circostanza che tuttavia nel caso di specie non risulta comprovata), data la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso (Consiglio di Stato sez. VI, 16/09/2022, n.8044).
Per quanto attiene al vizio di carenza di istruttoria, il ricorrente lamenta, senza tuttavia fornire prova delle sue allegazioni, che la Polizia Municipale in data 10.10.2022 eseguiva un sopralluogo del manufatto soltanto dall’esterno, con evidenti errori anche nel calcolo della effettiva superficie di
cui si è ordinata la demolizione.
Si tratta di affermazioni che non trovano riscontro probatorio e che pertanto non possono essere valorizzate. Nella relazione tecnica in atti infatti si riferisce unicamente che: “ Che sul preesistente terrazzo posto al 4° piano, in aderenza al torrino scala e vano ascensore, risulta costruita una cucina, un locale armadio ed un disimpegno ” ma sono indicate solo le superfici calpestabili dei vani realizzati, al netto del vuoto scala: “ Vano ad uso cucina di mq. utili 37,50 al netto del vuoto scala, con annesso locale armadio di mq 8,60 e disimpegno di mq. 3,00 ,”.
In ogni caso, poi, al di là del calcolo esatto della superficie abusivamente realizzata (che nel provvedimento risulta essere di mq 76 circa, ovviamente da intendersi come superficie lorda, comprese le mura), le opere oggetto dell’ordine demolitorio sono comunque esattamente descritte ed individuate e possono pertanto essere facilmente identificate.
La censura va dunque disattesa.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DEL D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’, in quanto la intimata demolizione – come emerge dalla relazione tecnica in atti - determinerebbe un’oggettiva sopravvenuta impossibilità funzionale della parte residua legittimamente realizzata e posta al III piano, posto che solo al III piano sono presenti 1 bagno (servizi igienici) e 3 camere da letto. Pertanto, l’eliminazione al III piano di un vano letto per ospitare il locale cucina (attualmente sito al quarto piano) comporterebbe una modifica della struttura funzionale dell’immobile e inoltre un pregiudizio per la salute di uno dei due figli minorenni dell’odierno ricorrente, provandolo di una stanza singola e ben areata per dormire.
Sempre con il terzo motivo, il ricorrente deduce: la VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’, in quanto la scelta operata dall’ente non terrebbe conto del principio generale di proporzionalità, che gli imponeva un giudizio fondato sulla idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura adottata.
Il motivo non può essere accolto.
Quanto alla questione della fiscalizzazione dell’abuso, va rilevato che per consolidata giurisprudenza, anche di questo TAR, le disposizioni dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione. (Consiglio di Stato sez. VI, 10/05/2021, n.3666; T .A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/03/2022, n.1411). in particolare, In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 01/04/2021, n.2188).
Occorre in ogni caso una istanza del privato in tal senso, che nel caso di specie risulta essere stata proposta.
Ed infatti, in presenza di opere illegittime ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è, comunque tenuta ad irrogare la sanzione demolitoria, potendo il privato richiedere ed ottenere - dimostrando la sussistenza del relativo presupposto - la sostitutiva sanzione pecuniaria, di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, solo nella eventuale successiva fase esecutiva dell'ingiunzione. (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 23/12/2022, n.1793).
Infine, va disattesa anche la censura secondo cui vi sarebbe violazione del principio di proporzionalità.
Come si è sopra evidenziato, infatti, ai sensi dell’art. 31 tu edilizia, la sanzione demolitoria deve essere irrogata dalla amministrazione in presenza di variazioni essenziali effettuate in assenza di permesso di costruire, mentre – come si è detto - l’eventuale fiscalizzazione dell’abuso può essere valutata solo in una fase successiva, di esecuzione del provvedimento. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio di proporzionalità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese per la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Antonella Lariccia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Laura Maddalena | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO