Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1989, n. 3538
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Sentenza 28 luglio 1989

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L'Obbligo di garanzia in valuta nel territorio italiano, che l'art. 3 della legge 4 aprile 1977 n. 135 pone a carico del raccomandatario marittimo dell'armatore straniero, e che l'art. 5 di detta legge sanziona, in caso d'inosservanza, con la responsabilità solidale del raccomandatario medesimo, sussiste solo quando una disponibilità di provvista sia strumentalmente necessaria all'adempimento delle obbligazioni dell'armatore straniero, e, pertanto, deve essere escluso con riguardo ai debiti per quota di nolo in favore del caricatore (cosiddetto ristorno), ovvero per provvigioni in favore dello spedizioniere-caricatore contraente in proprio (cosiddette senserie), rispetto ai quali le ragioni del creditore sono garantite nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali (ritenuta sul nolo da corrispondere "in partenza", o delegazione causale di pagamento del nolo da corrispondere "a destino").*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1989, n. 3538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3538
    Data del deposito : 28 luglio 1989

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