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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1362/25 RG iscritta in data 24.2.25, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanni Concilio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Plava n. 58;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2
alla memoria difensiva, dagli avv.ti Antonio Ragosta e Achiropita Falco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giffoni Sei Casali alla via Malche n. 75;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 17.6.25, previa discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.25, , premettendo che con sentenza n. 3914/18 Parte_1 depositata in data 8.11.18 il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da alle condizioni concordate dalle parti, disponendo un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli (4.5.01) e (12.1.08) di € 300,00 ciascuno, con Per_1 Per_2 assegnazione alla madre della casa familiare e pattuizione del versamento di € 500,00 a titolo di canone di locazione nel caso di rilascio dell'abitazione, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , economicamente autosufficiente, nonché l'eliminazione della Per_1 pattuizione in ordine alla previsione della garanzia prevista, in assenza dei presupposti di legge.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente che non si opponeva alla revoca del mantenimento per il figlio, riconoscendo che egli fosse divenuto economicamente autosufficiente, contestando invece i presupposti per eliminare la pattuizione in ordine al canone di locazione, proponendo poi domanda riconvenzionale di aumento del mantenimento per la figlia minore in considerazione delle maggiori esigenze, legate anche all'accudimento di un cane di grossa taglia.
All'esito dell'audizione delle parti, rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 17.6.25, la causa, previa discussione orale, era riservata per la decisione.
Tanto premesso, in via preliminare deve riconoscersi l'ammissibilità delle domande di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, sia di quella di aumento per la figlia minore, avendo dedotto entrambe le parti la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Deve invece ritenersi inammissibile la richiesta di revoca della previsione di un'obbligazione a carico del genitore non collocatario di impegno a corrispondere un canone di locazione, in caso di venir meno della casa coniugale. Trattasi di una richiesta che non può essere oggetto di esame per un duplice motivo. In primo luogo, non viene allegata alcuna circostanza sopravvenuta su cui fondare tale pronuncia;
in secondo luogo, la previsione di un'obbligazione di pagamento del canone di locazione in caso di rilascio della casa coniugale integra un'ipotesi di contenuto eventuale dell'accordo, trattandosi di una clausola che non ha condizionato in alcun modo il perfezionamento, l'efficacia e la validità dell'accordo stesso, che come tale può essere oggetto di modifica solo su consenso di entrambe le parti.
Ciò chiarito, nel merito, ritiene il Tribunale di dover accoglier la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , essendo stato documentato in atti (e comunque non contestato) che Per_1 il figlio svolge attività lavorativa all'estero come cameriere a tempo indeterminato (si veda contratto prodotto in atti) con una sua retribuzione per la somma di € 1500,00 circa (si veda busta paga)
Ed, invero, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, non è contestato che sia ormai economicamente autosufficiente, dovendo Per_1 così revocarsi l'assegno di mantenimento per . Per_1
Va, quindi, esaminata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore per la quale il ricorrente corrisponde la somma di € 300,00 mensili, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie, in virtù della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata nell'anno 2018, quando la minore aveva 10 anni.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e come tale vada accolta, dovendo riconoscersi un aumento delle esigenze della figlia in relazione all'era.
È difatti, principio consolidato che, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (in tal senso Cass. Civ. n. 13664/22).
Nel caso di specie, è innegabile che sono trascorsi 7 anni dalla pronuncia del divorzio, sicchè deve riconoscersi un aumento delle esigenze di vita quotidiana della figlia Non può dubitarsi inoltre Per_2 che il padre non è più tenuto al mantenimento di , così acquisendo maggiore disponibilità Per_1 economica, anche se non può negarsi che egli, che pur non fa mantenimento diretto (egli stesso ha riconosciuto di limitarsi ad accompagnare la minore a scuola la mattina ovvero di supportarla nelle uscite serali, come da verbale di udienza del 17.6.25, senza alcun pernotto), ha comunque sempre supportato la figlia, sostenendo costi ulteriori quali palestra, ricariche cellulari.
Si tratta allora di quantificare il contributo, dovendo esaminarsi la situazione reddituale delle parti, come risultanti dalla documentazione prodotta.
Ora, il ricorrente che svolge attività di ristorazione quale socio, ha dichiarato per l'anno di imposta
2024, un reddito imponibile € 22878,00 (reddito complessivo di € 30393,00), per l'anno 2023 un reddito imponibile di € 6015,00 (reddito complessivo di € 16370,00), per l'anno 2022 un reddito pari a 0.
La resistente, invece, che svolge attività dipendente part time, per una sua scelta legata alla crescita dei figli, ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito imponibile di € 11005,00, per l'anno 2022 un reddito di € 8741,00, per l'anno 2023 un reddito di € 14194,00. Ha acquistato nell'anno 2024 un immobile con concessione di mutuo fondiario.
Ella gode della casa familiare di proprietà degli ascendenti del ricorrente e percepisce per intero l'assegno unico.
Questa la situazione reddituale delle parti, sicchè ritiene il Tribunale di dover determinare dalla presente pronuncia un assegno di mantenimento di € 400,00 per la figlia da corrispondersi Per_2 mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo inoltre contribuire ciascun genitore nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Non resta che disciplinare le spese di lite che vanno integralmente compensate, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, revoca il contributo per il mantenimento per il figlio;
Per_1
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta e, per l'effetto, determina dalla presente pronuncia in € 400,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà corrispondere alla resistente per la figlia mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_2 dovendo contribuire ciascun genitore nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.6.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi