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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4506/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4506 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: e ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n.
179 presso lo studio dell'avv. Riccardo De Santis (C.F.: – pec: C.F._2
giusta delega in calce al ricorso ex art. 615 coma2, c.p.c. dep. in proc. Email_1
esecutivo R.G.E. 37/2019;
OPPONENTE
CONTRO
(già quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, (C.F. – P. IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Falivena (C.F. P.IVA_1
- pec: ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2
presso il suo studio in Roma a via Federico Cesi, n. 72, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa, quale procuratrice speciale, con sede Controparte_4 Parte_2
legale in Conegliano, via V. Alfieri, n. 1, (C.F.: ) in persona del Legale Rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (C.F.:
) ed Elisa Gaboardi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
pagina1 di 5 presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_3
Email_4
INTERVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/11/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 37/19 conclusasi con ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario azionato per usurarietà originaria, insistendo nella richiesta di condanna della banca alla ripetizione dell'importo di euro 91.567,77 (di cui Euro
68.455,76 a titolo di interessi usurari ed Euro 23.112,01 a titolo di spese illegittime) e di estinzione della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. per infruttuosità della vendita forzata.
Si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_3 Controparte_1
quale ha contestato le avverse pretese e gli assunti peritali insistendo per l'integrale reiezione delle richieste attoree.
Con comparsa ex art. 111 cod. proc. civ. depositata in data 25/10/2024 si è costituita in giudizio per il tramite della procuratrice speciale divenuta, Controparte_5 Parte_2
medio tempore, cessionaria, tra gli altri, anche del credito per cui è causa, la quale, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva “per quanto riguarda tutte le domande formulate, nella presente sede, dalla controparte aventi ad oggetto la richiesta di restituzione, di risarcimento danni e di condanna al pagamento di presunti crediti”, ha richiamato tutte le difese svolte e le conclusioni già rassegnate dalla cedente della quale non ha richiesto Controparte_3
l'estromissione.
La causa, espletata la consulenza tecnica richiesta da parte opponente, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente, vanno ricondotte alla fattispecie di pagina2 di 5 cui all'art. 615, II comma, c.p.c., vertendo esse sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
Nel merito, la domanda spiegata da parte opponente non può trovare accoglimento per come formulata per le ragioni di seguito esposte.
Essa si fonda, in primo luogo, sul rilievo che il mutuo azionato risulti affetto da usura originaria con conseguente nullità ex art. 1815 c.c.. Deduce infatti l'opponente che, considerate le spese inziali, ammontanti a complessivi euro 23.112,01 di cui euro 19.838,19 per la copertura assicurativa e quelle preventivate contrattualmente per ogni singola rata, si perviene ad un TAEG pari al 7,478%, e quindi superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula pari al 6,69%.
La CTU demandata al Dott. ha preso in esame il titolo azionato costituito dal Persona_1
contratto di mutuo fondiario del 03.07.2009, a rogito Notaio di Albano Laziale, Persona_2
rep. 14668/racc. 11266, stipulato dal sig. con la , Parte_3 Controparte_3
oggetto di accollo da parte dell'odierna opponente in data 25/05/12, dell'importo di € 200.000,00, da restituire in anni 20, mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate di importo costante pari ad € 1.392,77, comprensive di una quota interessi computata al tasso annuo nominale fisso del
5,65%, e con un tasso di mora il cui valore alla stipula è pari al 6,69%.
Al CTU è stato chiesto, nello specifico, di effettuare la verifica del rispetto della legge n. 108/96 in tema di usura includendo o escludendo la polizza assicurativa “Serenity ” della CP_6 CP_7
con richiesta, in caso di accertato superamento della soglia d'usura, di ricalcolo del dare/avere con applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.. Il CTU ha prospettato, come richiestogli nei quesiti, due ipotesi di calcolo rilevando, in caso di esclusione della polizza vita-infortuni, un TEG al 5,945% e quindi ben al di sotto del tasso soglia pari al 6,69%, che al contrario risulta superato (7,340%) laddove tali spese dovessero includersi.
Ciò premesso, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. ex multis Cass. n. 3025 del 2022).
Ebbene, dall'esame del documento di polizza allegato dall'opponente emerge come senz'altro la polizza in questione sia contestuale rispetto al contratto di mutuo;
parte opposta, su cui incombeva pertanto l'onere di dimostrare l'inesistenza del collegamento tra i due negozi, si è limitata ad pagina3 di 5 eccepire il carattere facoltativo della polizza in questione osservando come il contratto di mutuo non prevedesse alcun obbligo in capo al mutuatario di stipulare una polizza assicurativa sulla vita, come confermato dal modulo di adesione della polizza che espressamente riporta l'inciso “copertura assicurativa facoltativa” e dalle stesse condizioni di assicurazione delle polizze collettive (quale quella in esame) che prevedono il diritto di recesso in capo all'assicurato senza oneri o conseguenze sul costo del credito.
Si tratta, con tutt'evidenza, di profili che non incidono sul predetto collegamento negoziale, atteso che la facoltatività della stipula della polizza in questione, come pure l'assenza di onerosità del recesso non escludono di per sé che l'assicurazione sia stata richiesta dallo stesso istituto mutuante quale condizione per concedere il finanziamento, risultando a tal fine eloquenti, oltre alla data di stipula, la circostanza che il beneficiario della polizza sia lo stesso istituto di credito, che l'importo della somma assicurata coincida con il capitale mutuato sommato al premio assicurativo, che il modulo di adesione contenga sia l'espresso riferimento al numero delle rate (240) come quelle che costituiscono il piano di ammortamento, sia il codice corrispondente al numero di pratica del finanziamento.
Sulla scorta di quanto precede, deve pertanto ritenersi corretta l'inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, con conseguente usurarietà dei tassi convenuti in quanto superiori al tasso soglia del periodo di riferimento.
Da tale accertamento non deriva tuttavia la pretesa nullità dell'intero contratto di mutuo stipulato, dovendo invece trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., con conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito e ricalcolo delle somme dovute dalla debitrice imputando a capitale i versamenti effettuati;
tuttavia, non essendo stato depositato agli atti un conto economico del finanziamento che dia conto degli importi richiesti e pagati nonché della loro imputazione, la ricostruzione dei pagamenti effettuati non può che essere effettuata sulla base dei versamenti documentati dall'opponente ed esplicitamente riferiti al rapporto di mutuo (in quanto riportanti l'indicazione del numero di rapporto 450841), versamenti che, per quanto verificato anche all'esito della CTU espletata, ammontano ad € 57.262,57.
Tale risultato peritale comporta, quale conseguenza, l'infondatezza dell'opposizione spiegata, non potendo trovare accoglimento né la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'intero contratto di mutuo né quella finalizzata alla condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi in quanto usurari, in totale difetto di prova circa l'effettiva corresponsione di tali interessi;
risulta infatti evidente che, pur riconoscendo al mutuo carattere gratuito, avendo la parte fornito la prova di versamenti per soli € 57.262,57 a fronte di un importo mutuato di euro 200.000,00, alcuna condanna può essere emessa nei confronti della banca,
pagina4 di 5 che non avendo ottenuto la restituzione nemmeno dell'intero capitale mutuato ha certamente diritto di agire esecutivamente nei confronti della debitrice.
Quanto al motivo di opposizione formulato ai sensi dell'art. 164 bis disp att c.p.c. va osservato che pur laddove fosse accertata l'antieconomicità della vendita del bene tale circostanza certamente non costituirebbe motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., incidendo la norma in questione esclusivamente sul quomodo dell'azione esecutiva, ovvero sulle modalità con le quali si intenda ottenere soddisfacimento del credito, e non viceversa sull'esistenza del titolo esecutivo e del diritto che ne consegue ad agire esecutivamente;
è del tutto evidente pertanto che, al fine di far valere l'eventuale violazione dei limiti contemplati nell'art. 164 bis disp att c.p.c., sarebbe stato sufficiente
(ma anche necessario) proporre una mera istanza al giudice dell'esecuzione e successivamente opporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il provvedimento di rigetto, non potendo la relativa domanda essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al quale essa è naturalmente estranea.
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese, vista la reciproca soccombenza, meritano di essere compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto accerta il carattere usuraio degli interessi pattuiti con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 3.7.2009
(rep. 14668 racc. 11266) cui va riconosciuto carattere di mutuo gratuito;
2. Rigetta le ulteriori domande formulate dall'opponente e dichiara sussistente il diritto della banca di agire esecutivamente sulla base del predetto contratto limitatamente all'importo corrispondente al capitale mutuato non restituito;
3. Compensa le spese di lite tra le parti in causa;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Latina, 10 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4506 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: e ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n.
179 presso lo studio dell'avv. Riccardo De Santis (C.F.: – pec: C.F._2
giusta delega in calce al ricorso ex art. 615 coma2, c.p.c. dep. in proc. Email_1
esecutivo R.G.E. 37/2019;
OPPONENTE
CONTRO
(già quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
con sede legale in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, (C.F. – P. IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Falivena (C.F. P.IVA_1
- pec: ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2
presso il suo studio in Roma a via Federico Cesi, n. 72, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa, quale procuratrice speciale, con sede Controparte_4 Parte_2
legale in Conegliano, via V. Alfieri, n. 1, (C.F.: ) in persona del Legale Rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (C.F.:
) ed Elisa Gaboardi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
pagina1 di 5 presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_3
Email_4
INTERVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/11/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 37/19 conclusasi con ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario azionato per usurarietà originaria, insistendo nella richiesta di condanna della banca alla ripetizione dell'importo di euro 91.567,77 (di cui Euro
68.455,76 a titolo di interessi usurari ed Euro 23.112,01 a titolo di spese illegittime) e di estinzione della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. per infruttuosità della vendita forzata.
Si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_3 Controparte_1
quale ha contestato le avverse pretese e gli assunti peritali insistendo per l'integrale reiezione delle richieste attoree.
Con comparsa ex art. 111 cod. proc. civ. depositata in data 25/10/2024 si è costituita in giudizio per il tramite della procuratrice speciale divenuta, Controparte_5 Parte_2
medio tempore, cessionaria, tra gli altri, anche del credito per cui è causa, la quale, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva “per quanto riguarda tutte le domande formulate, nella presente sede, dalla controparte aventi ad oggetto la richiesta di restituzione, di risarcimento danni e di condanna al pagamento di presunti crediti”, ha richiamato tutte le difese svolte e le conclusioni già rassegnate dalla cedente della quale non ha richiesto Controparte_3
l'estromissione.
La causa, espletata la consulenza tecnica richiesta da parte opponente, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente, vanno ricondotte alla fattispecie di pagina2 di 5 cui all'art. 615, II comma, c.p.c., vertendo esse sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
Nel merito, la domanda spiegata da parte opponente non può trovare accoglimento per come formulata per le ragioni di seguito esposte.
Essa si fonda, in primo luogo, sul rilievo che il mutuo azionato risulti affetto da usura originaria con conseguente nullità ex art. 1815 c.c.. Deduce infatti l'opponente che, considerate le spese inziali, ammontanti a complessivi euro 23.112,01 di cui euro 19.838,19 per la copertura assicurativa e quelle preventivate contrattualmente per ogni singola rata, si perviene ad un TAEG pari al 7,478%, e quindi superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula pari al 6,69%.
La CTU demandata al Dott. ha preso in esame il titolo azionato costituito dal Persona_1
contratto di mutuo fondiario del 03.07.2009, a rogito Notaio di Albano Laziale, Persona_2
rep. 14668/racc. 11266, stipulato dal sig. con la , Parte_3 Controparte_3
oggetto di accollo da parte dell'odierna opponente in data 25/05/12, dell'importo di € 200.000,00, da restituire in anni 20, mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate di importo costante pari ad € 1.392,77, comprensive di una quota interessi computata al tasso annuo nominale fisso del
5,65%, e con un tasso di mora il cui valore alla stipula è pari al 6,69%.
Al CTU è stato chiesto, nello specifico, di effettuare la verifica del rispetto della legge n. 108/96 in tema di usura includendo o escludendo la polizza assicurativa “Serenity ” della CP_6 CP_7
con richiesta, in caso di accertato superamento della soglia d'usura, di ricalcolo del dare/avere con applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.. Il CTU ha prospettato, come richiestogli nei quesiti, due ipotesi di calcolo rilevando, in caso di esclusione della polizza vita-infortuni, un TEG al 5,945% e quindi ben al di sotto del tasso soglia pari al 6,69%, che al contrario risulta superato (7,340%) laddove tali spese dovessero includersi.
Ciò premesso, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. ex multis Cass. n. 3025 del 2022).
Ebbene, dall'esame del documento di polizza allegato dall'opponente emerge come senz'altro la polizza in questione sia contestuale rispetto al contratto di mutuo;
parte opposta, su cui incombeva pertanto l'onere di dimostrare l'inesistenza del collegamento tra i due negozi, si è limitata ad pagina3 di 5 eccepire il carattere facoltativo della polizza in questione osservando come il contratto di mutuo non prevedesse alcun obbligo in capo al mutuatario di stipulare una polizza assicurativa sulla vita, come confermato dal modulo di adesione della polizza che espressamente riporta l'inciso “copertura assicurativa facoltativa” e dalle stesse condizioni di assicurazione delle polizze collettive (quale quella in esame) che prevedono il diritto di recesso in capo all'assicurato senza oneri o conseguenze sul costo del credito.
Si tratta, con tutt'evidenza, di profili che non incidono sul predetto collegamento negoziale, atteso che la facoltatività della stipula della polizza in questione, come pure l'assenza di onerosità del recesso non escludono di per sé che l'assicurazione sia stata richiesta dallo stesso istituto mutuante quale condizione per concedere il finanziamento, risultando a tal fine eloquenti, oltre alla data di stipula, la circostanza che il beneficiario della polizza sia lo stesso istituto di credito, che l'importo della somma assicurata coincida con il capitale mutuato sommato al premio assicurativo, che il modulo di adesione contenga sia l'espresso riferimento al numero delle rate (240) come quelle che costituiscono il piano di ammortamento, sia il codice corrispondente al numero di pratica del finanziamento.
Sulla scorta di quanto precede, deve pertanto ritenersi corretta l'inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, con conseguente usurarietà dei tassi convenuti in quanto superiori al tasso soglia del periodo di riferimento.
Da tale accertamento non deriva tuttavia la pretesa nullità dell'intero contratto di mutuo stipulato, dovendo invece trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., con conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito e ricalcolo delle somme dovute dalla debitrice imputando a capitale i versamenti effettuati;
tuttavia, non essendo stato depositato agli atti un conto economico del finanziamento che dia conto degli importi richiesti e pagati nonché della loro imputazione, la ricostruzione dei pagamenti effettuati non può che essere effettuata sulla base dei versamenti documentati dall'opponente ed esplicitamente riferiti al rapporto di mutuo (in quanto riportanti l'indicazione del numero di rapporto 450841), versamenti che, per quanto verificato anche all'esito della CTU espletata, ammontano ad € 57.262,57.
Tale risultato peritale comporta, quale conseguenza, l'infondatezza dell'opposizione spiegata, non potendo trovare accoglimento né la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'intero contratto di mutuo né quella finalizzata alla condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi in quanto usurari, in totale difetto di prova circa l'effettiva corresponsione di tali interessi;
risulta infatti evidente che, pur riconoscendo al mutuo carattere gratuito, avendo la parte fornito la prova di versamenti per soli € 57.262,57 a fronte di un importo mutuato di euro 200.000,00, alcuna condanna può essere emessa nei confronti della banca,
pagina4 di 5 che non avendo ottenuto la restituzione nemmeno dell'intero capitale mutuato ha certamente diritto di agire esecutivamente nei confronti della debitrice.
Quanto al motivo di opposizione formulato ai sensi dell'art. 164 bis disp att c.p.c. va osservato che pur laddove fosse accertata l'antieconomicità della vendita del bene tale circostanza certamente non costituirebbe motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., incidendo la norma in questione esclusivamente sul quomodo dell'azione esecutiva, ovvero sulle modalità con le quali si intenda ottenere soddisfacimento del credito, e non viceversa sull'esistenza del titolo esecutivo e del diritto che ne consegue ad agire esecutivamente;
è del tutto evidente pertanto che, al fine di far valere l'eventuale violazione dei limiti contemplati nell'art. 164 bis disp att c.p.c., sarebbe stato sufficiente
(ma anche necessario) proporre una mera istanza al giudice dell'esecuzione e successivamente opporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il provvedimento di rigetto, non potendo la relativa domanda essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al quale essa è naturalmente estranea.
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese, vista la reciproca soccombenza, meritano di essere compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto accerta il carattere usuraio degli interessi pattuiti con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 3.7.2009
(rep. 14668 racc. 11266) cui va riconosciuto carattere di mutuo gratuito;
2. Rigetta le ulteriori domande formulate dall'opponente e dichiara sussistente il diritto della banca di agire esecutivamente sulla base del predetto contratto limitatamente all'importo corrispondente al capitale mutuato non restituito;
3. Compensa le spese di lite tra le parti in causa;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Latina, 10 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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