Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1382/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data
30.07.24
DA
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e assistiti, giusta procura agli atti del giudizio di primo C.F._2
grado ed allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Silvio Carlo Cadel del Foro di
PA (C.F. , con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. C.F._3
Federico Carnesecchi (C.F. ) del Foro di Venezia in Venezia, Castello C.F._4
5296
Appellanti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
PA, Via Bettino Smania, 1, (C.F./P.Iva , rappresentata e difesa, per procura P.VA_1
allegata all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Federico Gallo, del Foro di
stesso in PA, Via Martiri Giuliani e Dalmati 2/A.
Appellata
Oggetto: Altri contratti d'opera - Appello avverso sentenza n. 584/2024 del 04/11-03.24 del
Tribunale di PA, pubblicata in data 11/03/2024
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 19.05.2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per gli appellanti:
“nel merito, in via principale: i) accertarsi e dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione in principio promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 1769/2022 Ing., R.G. n. 3787/2022 del
07/07/2022 del Tribunale di PA, in quanto integralmente infondata per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata confermarsi il medesimo decreto ingiuntivo per l'importo di € 13.000,00 nei confronti di
[...]
, C.F. e P. VA con sede legale in 35129 – PA Controparte_2 P.VA_1
(PD), via B. Smania n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- in ogni caso: ii) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi indicati in atti, che il quantum dovuto da , C.F. e P. VA con sede Controparte_2 P.VA_1
legale in 35129 – PA (PD), via B. Smania n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di , C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_6
(Romania) il 22 Settembre 1972 in solido con , C.F. Parte_2 C.F._7
, nata a [...] il [...] entrambi residenti in 30016 – Lido di
[...]
Jesolo (VE), Via Nereo Rocco n. 68 è pari a 13.000,00 € in forza dell'Accordo trasmesso in data 24/01/2022, nonché alternativamente quale risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di in relazione al contratto Controparte_2
di compravendita immobiliare d.d. 24/06/2021 ai rogiti del Notaio Dott. Pt_3
pag. 2/12 di PA così come accertato nell'ambito nel giudizio per A.T.P. sub Pt_4
6545/2022 R.G. svoltosi innanzi al Tribunale di Venezia oltre agli interessi di legge;
iii) per effetto e in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni formulate sub ii ) e comunque in accoglimento del gravame per tutti i motivi indicati in atti , accertarsi che CP_3
L . , C.F. e P. VA , con sede legale in 3512 9 –
[...] CP_2 P.VA_1
PA (PD) , via B. Smania n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore null'altro deve pagare nei confronti di , C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_6
(Romania) il 22 Settembre 1972 in solido con , C.F. Parte_2 C.F._7
, nata a [...] il [...] entrambi residenti in 30016 – Lido di
[...]
Jesolo (VE), Via Nereo Rocco n. 68 e che somma di € 13.000,00 oltre agli interessi di legge come sopra quantificata è già stata versata da . , Controparte_3 CP_2
C.F. e P. VA , con sede legale in 3512 9 – PA (PD) , via B. Smania n. 1 P.VA_1
agli appellanti all'esito del giudizio R.G. n. 4970 /20 2 3 svoltosi innanzi al Tribunale di
PA e in forza della sentenza n. 129/2025 che lo ha definito, con pagamento proveniente dal terzo responsabile , salvo il residuo degli interessi legali dalla CP_4
domanda al saldo per i quali si chiede pronuncia di condanna di Controparte_2
C.F. e P. VA , con sede legale in 3512 9 – PA (PD),
[...] P.VA_1
via B. Smania n. 1 in favore degli appellanti;
v) con rifusione di spese e compenso di avvocato per il presente giudizio d 'appello, nonché per la fase monitoria e quella di primo grado”.
Per l'appellata:
“Nel merito: respingersi l'appello proposto da e , perché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di PA
n. 584/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello”
Ragioni della decisione pag. 3/12 1.I sig.ri e acquistavano, con atto del 24.06.21, la piena proprietà di un Parte_1 Pt_2
appartamento sito al piano terra del ” a Jesolo (Ve) dalla società CP_5 CP_6
la quale subappaltava i lavori a ditte terze: Controparte_2 Controparte_7
per opere edili e Termoidraulica Juri Tomasella per la parte d'idraulica.
Nel mese di luglio dell'anno 2021, gli acquirenti riscontravano all'interno dell'immobile infiltrazioni d'acqua, dunque vizi costruttivi attinenti all'impianto idraulico.
1.1.In data 24.01.22, i sig.ri e decidevano di sottoscrivere un Pt_1 Controparte_2
“accordo preliminare di definizione stragiudiziale della controversia” (doc.2 atto di citazione in opposizione), ove veniva previsto che sarebbe stata l'impresa venditrice a farsi direttamente e preventivamente carico dei costi di ripristino dell'appartamento, previa concorde individuazione tra le parti di un'impresa terza che avrebbe effettuato gli interventi di riparazione e previa predisposizione da parte di questa ed accettazione da parte degli acquirenti di apposito preventivo di appalto.
I Consulenti Tecnici delle parti provvedevano poi ad individuare i lavori da effettuare per il ripristino dell'immobile, quantificandoli in € 13.000,00 (doc. 6 monitorio opposti).
Tuttavia, rendendosi la inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il suddetto CP_2
accordo e dunque non versando ai l'importo quantificato dai Consulenti, gli Pt_1
acquirenti agivano in via monitoria innanzi al Tribunale di PA chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo di € 13.000,00, poi emesso in data 07.07.22 (decreto ingiuntivo n.
1769.22).
Contestualmente, gli aventi causa avevano poi avviato, con ricorso del 02.09.22 innanzi al
Tribunale di Venezia, altro giudizio (non oggetto del presente gravame) per in esito al CP_8
quale era stata espletata CTU accertante i vizi costruttivi, le cause delle infiltrazioni e la congruità di detto importo di € 13.000,00 di cui al decreto ingiuntivo per il ripristino dell'appartamento compravenduto.
pag. 4/12 In seguito al giudizio per A.T.P. veniva poi incardinato dai giudizio di merito, con Pt_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c., con il quale ponevano a base della loro richiesta risarcitoria l'inadempimento contrattuale di rispetto al contratto di compravendita. Controparte_2
1.1.2 Con atto di citazione, notificato in data 20.09.22, proponeva Controparte_2
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo al fine di ottenerne la revoca.
Chiedeva, in primo luogo, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle imprese edili che materialmente avevano provveduto alla costruzione dell'immobile dei e, in secondo Pt_1
luogo, lamentava l'inesigibilità della somma portata dal titolo opposto non essendo né certa,
né liquida, né esigibile. Evidenziava in particolare che non si erano verificate le condizioni di cui all'accordo transattivo del 24.01.22, avendo le parti acquirenti depositato unicamente un elenco dei lavori da eseguire con relativo costo, senza alcuna accettazione delle parti.
1.2. Si costituivano in primo grado i sig.ri , chiedendo la conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto. Adducevano la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, precisando di aver depositato, con nota del 06.07.22, documentazione comprovante l'individuazione delle imprese incaricate di effettuare i lavori di ripristino dell'immobile e la loro accettazione dell'incarico.
2. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di PA, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n. 1769/22, Controparte_2
condannando i a pagare, in solido tra loro, all'opponente le spese di lite. Pt_1
2.1. Il Giudice di prime cure riteneva che l'obbligo di pagamento della somma di € 13.000,00,
che le parti avevano concordato come costo complessivo dei lavori per la messa in ripristino dell'appartamento compravenduto tra le parti, non fosse esigibile dagli acquirenti nei confronti della venditrice. Motivava che tale obbligo non era sorto in quanto non erano state rispettate le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 dell'accordo transattivo del 24.01.22 fondante l'azione monitoria, non avendo le parti in causa individuato di comune accordo l'impresa pag. 5/12 terza che avrebbe dovuto effettuare i lavori di ripristino dell'immobile. Concludeva pertanto evidenziando che detto accordo non costituiva titolo a favore degli opposti per pretendere dall'opponente la corresponsione dell'importo ingiunto.
3. Avverso detta sentenza proponevano appello i sig.ri con atto di citazione Pt_1
notificato in data 30.07.24, sulla base dei seguenti motivi:
3.1. “Primo motivo di appello;
il Tribunale di PA ha illegittimamente ritenuto che nessun
obbligo è sorto in capo a in relazione all'accordo stragiudiziale rimasto CP_2
inadempiuto in quanto non avrebbe avuto luogo la scelta concordata delle imprese così come
previsto. Così giudicando il Tribunale ha però erroneamente applicato- violandoli- gli artt.
1362 e ss c.c.”
Evidenziavano che il Tribunale aveva mal interpretato l'accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia, dovendo la clausola di cui all'art. 3 dell'accordo essere letta congiuntamente con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, da cui si doveva evincere che l'obbligo di pagamento in capo a non derivava dall'individuazione Controparte_2
dell'impresa terza che avrebbe dovuto effettuare i lavori di ripristino, ma dall'accettazione del relativo preventivo da parte degli acquirenti.
Ribadivano in ogni caso che con nota di deposito del 06.07.22 avevano prodotto documentazione attestante non solo l'individuazione delle imprese, ma anche la successiva loro accettazione dell'incarico.
3.2. “Secondo motivo di appello: il Tribunale di PA non ha, né nella parte dedicata alla
ricostruzione fattuale, né nella parte motiva della sentenza, minimamente preso in
considerazione gli ulteriori elementi dedotti in corso di causa e, in particolare, le risultanze
del giudizio per A.T.P. svoltosi innanzi al Tribunale di Venezia che ha permesso di accertare
inequivocabilmente i vizi dell'immobile compravenduto. Di conseguenza il Tribunale ha
violato l'art. 645 c.p.c.”
pag. 6/12 Rilevavano che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare gli esiti del giudizio per
ATP svoltosi innanzi al Tribunale di Venezia e in particolare le risultanze della Consulenza
Tecnica svolta, che aveva confermato la congruità dell'importo ingiunto rispetto ai lavori di riparazione da eseguire.
4. Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo, preliminarmente, la Controparte_2
dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopraggiunto difetto di interesse ad agire degli appellanti e, nel merito, il rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
5. Rigettata l'istanza di inibitoria con ordinanza del 13.01.25, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 19.05.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6.L'appello non può essere dichiarato inammissibile o improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse ad agire della parte appellante, come chiesto dall'appellata a seguito della pronuncia n. 129/2025 di data 22.1.2025 emessa dal Tribunale di PA, a definizione procedimento di primo grado RG 4970/2023, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dai e derivanti CP_2 Pt_1
dai vizi da infiltrazioni dell'immobile di loro proprietà, loro alienato dall'appellata, e quantificati nell'espletato procedimento di ATP, comprendendovi anche la somma di €
13.000,00 azionata nel presente giudizio.
Tale sentenza – come concordemente esposto dalle parti – ha riconosciuto ai il Pt_1
chiesto risarcimento, con diritto di a essere tenuta indenne e manlevata delle CP_9
somme da risarcire, dall'effettivo responsabile dei danni subiti dai . Pt_1
Va precisato che colui che agisce in giudizio deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non pag. 7/12 con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. (Cass. n. 16162 del 30/07/2015; cfr.
anche Cass. ord. n. 12733 del 09/05/2024).
Va allora osservato che i hanno promosso il presente giudizio per far valere Pt_1
l'inadempimento all'accordo contrattuale del 24.1.2022, mentre nel giudizio definito con la sentenza 129/2025 hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento da parte di al contratto di compravendita immobiliare del 24.6.2021 e dunque CP_2
facendo valere una diversa causa petendi, pur limitando il danno al maggior importo rispetto ad € 13.000,00 nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo già
ottenuto e oggetto del presente giudizio.
Quindi essendo i due giudizi basati su cause petendi diverse non è ravvisabile il venir meno dell'interesse ad agire degli appellanti con riguardo al presente giudizio. Né può affermarsi che gli appellanti, in astratta ipotesi di accoglimento dell'appello, sarebbero muniti per lo stesso petitum di due titoli diversi, dal momento che si tratta di questione che potrebbe rilevare in eventuale sede esecutiva.
7. L'appello è comunque infondato e va rigettato con conseguente conferma dell'impugnata statuizione.
7.1. Il primo motivo di appello non è infatti meritevole di accoglimento, avendo il Tribunale
correttamente interpretato l'accordo sottoscritto dalle parti in causa il 24.1.2022, evidenziando congiuntamente il contenuto dei relativi artt. 3 e 4, che di seguito si riportano: “
3 - All'esito
dei sopralluoghi […] le parti, direttamente o per il tramite dei propri consulenti tecnici,
provvederanno, in pieno contraddittorio tra loro, a individuare un'impresa terza, gradita ad
entrambe, la quale, previa predisposizione di apposito preventivo d'appalto “a corpo”, verrà
poi incaricata dai sig.ri di effettuare tutti i lavori necessari al ripristino Pt_1
dell'appartamento secondo la regola dell'arte […]. 4 – Entro e non oltre 5 giorni dalla
pag. 8/12 predisposizione in contraddittorio e dalla successiva accettazione del preventivo di cui al
punto 3 che precede […] […] si impegna a corrispondere preventivamente e CP_2
integralmente ai sig.ri , che accettano, il relativo importo del preventivo in Pt_1
questione così come verrà quantificato.”
Ebbene, dal tenore letterale di dette clausole si evince chiaramente che l'obbligo di pagamento del prezzo a carico di per il ripristino dell'appartamento Controparte_2
acquistato dai (la cui modalità di corresponsione era invece concordata al Pt_1
successivo articolo 6) era sospensivamente condizionato all'individuazione, concorde ad entrambe le parti in causa, di un'impresa incaricata di riportare l'immobile nello status quo
ante; ciò previa predisposizione del preventivo in contraddittorio e successiva relativa accettazione.
Di qui, non possono condividersi gli assunti dell'appellanti secondo cui l'obbligo di pagamento in capo all'appellata sarebbe derivato “di certo non dall'individuazione
dell'impresa, ma semmai dall'accettazione del preventivo da parte dei sig.ri ”; ove Pt_1
ritengono che mai avrebbero “assunto il rischio di sottostare alla mera volontà di CP_2
sulla scelta dell'impresa al fine di conseguire la provvista necessaria alla
[...]
sistemazione del loro appartamento” ed inoltre ove assumono, contrariamente al dettato dell'art. 3 dell'accordo, che tale disposizione “in nessun modo è in grado di “bloccare” il
pagamento in virtù del mancato gradimento: altrimenti le parti avrebbero negoziato e scritto
la relativa clausola contrattuale in modo diverso!”, non spiegando peraltro in che modo differente sarebbe stata scritta la clausola.
Ciò considerato, come rilevato dal giudice di primo grado, non vi è in atti documentazione comprovante la individuazione, “in pieno contraddittorio” tra le parti di “un'impresa terza,
gradita ad entrambe” che avrebbe dovuto svolgere i lavori di riparazione.
pag. 9/12 La nota di deposito del 6.7.2022 – doc.
9 - effettuata in sede di ricorso monitorio riguarda,
invero, la unilaterale indicazione delle imprese da parte dei e la loro successiva Pt_1
accettazione dell'incarico. Infatti tale documento porta la sottoscrizione del solo architetto per conto dei , mentre non è firmato dall'architetto Persona_1 Pt_1 [...]
per conto di e neppure da tale società. Per_2 Controparte_2
Risulta, per contro, dalla missiva che l'Avv. Cadel aveva inviato in data 19.05.23,
nell'interesse degli originari convenuti, alla Società e al suo patrocinatore Controparte_2
(doc. 11 opponente), che non si era verificata la condizione di cui all'art. 3 dell'accordo, dal momento che ivi la società appellata viene invitata – dopo l'espletamento di ATP quando ormai si era vanificata la ragione dell'accordo del 24.1.2022 di evitare il contenzioso giudiziario - ad esprimere il proprio gradimento circa le imprese – individuate dagli appellanti
- che avrebbero realizzato i lavori di ripristino.
Ne discende dunque che, non avendo le parti in causa raggiunto l'accordo sull'impresa da incaricare per i lavori di riparazione dell'immobile acquistato dai , è venuto meno il Pt_1
presupposto fondante il preteso obbligo di al pagamento della somma di € CP_2
13.000,00 monitoriamente azionata, con conseguente insussistenza del titolo sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, sulla base di quanto suesposto, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inesigibilità dell'obbligo di pagamento previsto dall'accordo transattivo e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1769/2022, non potendosi pertanto considerare l'importo ingiunto di €
13.000,00 vincolante per l'appellata.
7.2. Anche il secondo motivo di gravame non è fondato.
I sostengono che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze del Pt_1
procedimento per A.T.P. innanzi al Tribunale di Venezia, che avevano condotto, attraverso pag. 10/12 l'espletata perizia, all'accertamento della congruità del quantum portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Come già anticipato, la pretesa risarcitoria fatta valere nel giudizio di merito dinanzi al
Tribunale di Venezia si fondava sull'(asserito) inadempimento di rispetto Controparte_2
al contratto di compravendita;
circostanza questa che è irrilevante ai fini dell'odierno gravame che invece verte unicamente sulla valutazione dell'accordo preliminare di definizione bonaria della vertenza concluso tra le parti e, dunque, sulla correlata fondatezza della pretesa creditoria fondante il ricorso monitorio.
Pertanto, correttamente, il giudice di prime cure non ha ritenuto di dover valorizzare gli esiti dell' in quanto riferiti ad un rapporto contrattuale non dedotto in giudizio. CP_8
8.Per tutto quanto suesposto, si ritiene dunque di confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
così provvede:
1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 584/2024 del
04/11.03.2024 del Tribunale di PA;
2-condanna gli appellanti e , in solido tra di loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
in favore dell'appellata delle spese processuali del presente procedimento Controparte_2
che si liquidano in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 11/12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
gli appellanti sono tenuti al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 26 maggio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 12/12