Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3706/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Unica CIVILE
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati Sigg.ri:
Dott. Giuseppe Laghezza – Presidente Relatore
Dott.ssa Stefana Curadi – Giudice
Dott. Luca Pruneti – Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.2.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 3706/2024 R.G. introdotto da
Parte_1
reclamante (Avv. Anna Mallozzi) nei confronti di
Controparte_1
reclamata (Avv. Martina Orsini)
visto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto, dalla Parte_1
nei confronti dell'ordinanza in data 12.12.2024 del giudice delle esecuzioni
[...]
mobiliari in Sede emessa nel procedimento n. 1194/2024 R.G.Es., mediante la quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'odierna reclamante;
Pagina 1
(Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, n.22033); rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte esecutata, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore del procedimento, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione; dichiara tenuta e condanna parte opponete al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 1200,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
assegna il termine perentorio di legge per l'introduzione del giudizio di opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, all'autorità giudiziaria competente, tenuto conto della materia e del valore oggetto di merito, previa l'iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà; dispone la trasmissione degli atti alla dott. Fontanelli per la prosecuzione del procedimento di esecuzione. Si comunichi”;
rilevato, altresì, che la deduce, a sostegno del ricorso Parte_1
ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto nei confronti del provvedimento testè richiamato,
i seguenti motivi di doglianza:
“1. Diritto del terzo pignorato a sollevare eccezioni sulla legittimità del titolo esecutivo-ordinanza di assegnazione, per fatti successivi all'emissione e per
Pagina 2 inesistenza-nullità del titolo. La motivazione dell'ordinanza sembra fondarsi solo sull'argomentazione che segue: “Il presente procedimento si fonda su un'ordinanza di assegnazione la cui efficacia esecutiva non risulta sospesa anche in considerazione della mancata introduzione del giudizio di merito, a seguito della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva”. Il Giudice pertanto ritiene il debitore di questa procedura il debitore principale itiene il reclamante che il Giudice Dott.ssa Pt_2
De Durante, Giudice dell'Esecuzione n. 1194/2024, abbia confuso il debitore Pt_3
debitore principale nella procedura n. 446/2023, con il debitore
[...] [...]
della procedura odierna. Nella procedura n. 446/2023 la debitrice Parte_1
principale ebbe a promuovere opposizione ex art. 617 c.p.c. (si vd. Parte_3
doc.11 All. B) avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 13.06.2023, in assenza del terzo e in assenza della dichiarazione di terzo (si Parte_1
vd. doc. 10 All. B), con la motivazione che era stata emessa in vigenza delle Misure
Protettive ex art. 18 e 19. L'esecuzione era sospesa dal Giudice dell'Esecuzione Dr.
Palmaccio, inaudita altera parte con il provvedimento del 16.06.2023 (si vd. doc. 12
All. B), sospensione discussa all'udienza del 18.07.2023: in detta udienza il G.E. prendeva atto che il Tribunale di Pisa non aveva ancora provveduto sulla conferma o revoca delle Misure Protettive. Non era pertanto confermata o revocata la sospensione dell'esecuzione emessa inaudita altera parte. All'udienza del 24.10.2023, data di rinvio, le parti (debitore principale e creditore) chiedevano rinvio per definire l'accordo raggiunto. L'accordo prevedeva il pagamento che, di fatto, è avvenuto per euro 7.554,88 come precisato e documentato nel ricorso in opposizione svolto dal terzo pignorato nella presente opposizione 1194/2024. Il rinvio era fissato per l'udienza del
14 Febbraio 2024: alla data del 14 Febbraio 2024, effettuato parzialmente il pagamento da parte della al creditore procedente, il GE dell'esecuzione Parte_3
446/2023 D.ssa De Durante in sostituzione del Dr. Palmaccio, sciogliendo la riserva argomentava che il debitore avrebbe dovuto instaurare l'opposizione ex Parte_3
art. 617 c.p.c. in considerazione del fatto che l'ordinanza di assegnazione, secondo l'interpretazione assunta dal G.E.. Una volta concluso il processo di esecuzione con
Pagina 3 l'assegnazione del credito pignorato non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., rinviava all'udienza del 20 marzo 2024: non confermava nè rigettava la sospensione dell'esecuzione emessa inaudita altera parte. All'udienza del 20 marzo 2024 il G.E.
D.ssa De Durante, procedura esecutiva 446/2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione concedendo termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di opposizione. Il termine per promuovere il giudizio ordinario di opposizione scadeva il
20 maggio 2024. Il 20 marzo 2024 era altresì dichiarata aperta la liquidazione giudiziale del debitore principale on pubblicazione della sentenza Parte_3
il 30.04.2024. Dal 30 aprile pertanto il debitore perdeva la legittimazione attiva a promuovere l'ordinario giudizio di merito. L'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dal debitore pertanto dal Parte_3
30.4.2024 era regolata dalla disciplina applicabile a seguito del fallimento/apertura liquidazione giudiziale del debitore con gli effetti anche sul terzo pignorato destinatario dell'ordinanza di assegnazione. Ovvero, come precisato nei motivi di opposizione all'esecuzione, qualora al momento della dichiarazione di fallimento
(apertura della liquidazione giudiziale), il terzo non abbia ancora corrisposto al creditore procedente nell'esecuzione presso terzi, quanto stabilito nell'ordinanza di assegnazione ovvero il suo debito verso debitore esecutato, fallito/in liquidazione giudiziale, questo è dovuto alla procedura non essendo uscito dal patrimonio del fallito/debitore. La motivazione dell'ordinanza qui impugnata è pertanto illegittima se riferita al mancato instaurarsi del giudizio di merito di opposizione a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa dal debitore non avendo Parte_3
la legittimazione, nelle more del termine assegnato, per instaurare la causa di merito.
Ma la motivazione dell'ordinanza non è condivisibile anche per altri ordini di motivi.
E' necessario precisare che l'opposizione che ci riguarda è un'opposizione all'esecuzione che vede debitore il terzo pignorato e non il Parte_1
debitore opponente verso il quale il titolo esecutivo speso è l'ordinanza Parte_3
di assegnazione. Il terzo pignorato può opporre al creditore oltre ai i fatti modificativi
Pagina 4 o estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione e relativi al rapporto tra il terzo debitore e il debitore (ovvero inerenti nel caso di specie al rapporto tra il terzo
[...]
e il proprio creditore anche quelli modificativi o Parte_1 Parte_3
estintivi tra il proprio creditore e il suo creditore (procedente nella Parte_3
precedente espropriazione ovvero nel caso in questione il fatto Controparte_1
modificativo è relativo all'importo assegnato che, per fatti successivi all'ordinanza di assegnazione, ha subito modifiche per avvenuto parziale pagamento da parte del debitore principale. Ma essendo un'esecuzione autonoma e diversa da quella che è intercorsa tra il debitore e e soprattutto diverso è il Parte_3 Controparte_1
titolo esecutivo su cui si fondano le due diverse esecuzioni, il terzo Parte_1
ha la legittimazione di agire e sollevare tutte le eccezioni relative al titolo
[...]
azionato. Ed è per questo che, questa difesa, ritiene che la motivazione del G.E. non è condivisibile neanche da questa prospettiva ed anzi, la lettura della motivazione, lascia supporre che vi sia stata una confusione sulla persona del debitore. Il terzo esecutato sulla base del titolo ordinanza di assegnazione, ha la legittimazione di eccepire il diritto di procedere in esecuzione e quindi sollevare tutte le eccezioni in diritto sulla validità del titolo. L'ordinanza di assegnazione, secondo la comune interpretazione, non ha natura di cosa giudicata, ed inoltre, nel caso di specie, non è stata assunta a seguito di un accertamento dell'obbligo nè a seguito di dichiarazione del terzo.
L'ordinanza è stata emessa sulla presunzione del credito non contestato a norma dell'art. 548 c.p.c.. L'ordinanza è stata notificata al terzo e da quel momento il terzo ha appreso della sua esistenza e dei vizi del provvedimento che ne determinano l'inesistenza o nullità. La motivazione dell'ordinanza qui reclamata, ovvero che l'esecuzione non risulta sospesa per mancata introduzione del giudizio di opposizione, non può essere condivisa per i motivi sopra espressi. L'ordinanza d'assegnazione è inesistente/nulla/illegittima ab origine e le vicende dell'esecuzione n. 446/2023 corrente tra il debitore e il creditore ovvero la Parte_3 Controparte_1
mancata introduzione del giudizio di merito da parte del debitore tra l'altro Pt_2
privo di legittimazione attiva a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziaria)
Pagina 5 non spiega effetto sulla presente esecuzione e sul debitore esecutato che ben può eccepire la irregolarità, inesistenza e nullità come di fatto ha eccepito nell'opposizione con richiesta di sospensione che qui viene reclamata. La sospensione dell'esecuzione si fonda sul fumus proprio della illegittimità formale del titolo posto a fondamento di questa esecuzione e sui motivi già espressi nell'opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione che vengono riproposti integralmente.
2. Nullità, inefficacia della ordinanza di assegnazione somme del 13/06/2023, titolo esecutivo azionato verso la opponente Il procedimento N.R.G. 1194/2024 è promosso in forza Parte_1
di titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione somme, emessa in data
13/06/2023 nel procedimento esecutivo N.R.G. 446/2023, promosso dalla società verso la e con quale terzo Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
pignorato (All. B Ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e documentazione allegata).
L'esecuzione N.R.G. 446/2023 è stata introdotta in concomitanza con le procedure promosse dalla società e nei confronti di quest'ultima, ai sensi del Parte_3
Codice della Crisi di Impresa. La ricostruzione sintetica dei procedimenti svolti appare necessaria anche in questa sede per evidenziare la fondatezza dell'eccezione di nullità svolta avverso l'ordinanza in oggetto. La società in data Controparte_1
27/02/2023 notificava atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c nei confronti della società ed in danno della società debitrice principale. Controparte_3 Parte_3
L'atto di pignoramento veniva iscritto a ruolo dalla in data Controparte_1
29/03/2023. La società si costituiva nella procedura esecutiva, Parte_3
evidenziando al G.E. di aver depositato in data 08/03/2023 alla competente Camera di Commercio, Istanza per la composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art. 12 CCII con contestuale richiesta ex art. 18 CCII dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio nonché del deposito dinnanzi al Tribunale di Pisa, in data 07/04/2023, del Ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive richieste al momento della presentazione dell'istanza. Ricorso notificato a tutti i creditori (Si veda Doc. 5 Copia Istanza n. INEG_0000001809 All. B) con instaurazione del procedimento N.R.G. 943/2023 del Tribunale di Pisa. Procedimento iscritto alla
Pagina 6 competente Camera di Commercio di Pisa (Si veda Doc. n. 6 Copia Visura Camerale
All. B). Il procedimento esecutivo N.R.G. 446/2023 in data 04/04/2023 Parte_3
era rinviato all'udienza del 13/06/2023 ai sensi dell'art. 548 c.p.c. con avviso al terzo pignorato che in caso di mancata comparizione e/o di Controparte_3
mancata dichiarazione il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore sarebbe stato considerato non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore avesse consentito l'identificazione del credito o dei beni, sarebbe stata emessa assegnazione (si veda Doc. 7 Copia Verbale
Udienza del 04/04/2023 All. B). In data 07/04/2023 era pubblicata sulla Rea l'Istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII e i creditori pertanto non potevano proseguire o iniziare le azioni esecutive. C.d. automatic stay. In pari data –
07/04/2023 la depositava Ricorso ex art. 19 CCII dinnanzi al Tribunale Parte_3
di Pisa per la conferma delle misure protettive del patrimonio con instaurazione del procedimento N.R.G. 943/2023. Ricorso e decreto di fissazione udienza per la data del
11/05/2023 1 Decisione del 27/01/2022 del Tribunale di Milano e del 29/12/2021 del
Tribunale di Firenze. L'automatic stay si applica ai creditori che si sono attivati antecomposizione e comportava la sospensione della procedura esecutiva notificato a tutti creditori, compresa la società in data 14/04/2023. In data Controparte_1
11/05/2023 l'udienza relativa al Ricorso ex art. 19 CCII si teneva in modalità cartolare con conseguente riserva del procedimento da parte del Tribunale di Pisa all'esito del deposito delle relative note autorizzate delle parti (Si Veda Doc. 8 Copia Ricorso ex art. 19 CCII notificato e Doc. 9 Copia Estratto fascicolo elettronico N.R.G. 943/2023
All. B); Il 13/06/2023 Udienza fissata ex art. 548 c.p.c. per la dichiarazione del terzo, il procedimento per la conferma/convalida delle misure protettive richieste da parte della società era ancora pendente non essendo a quella data stata ancora Pt_2
sciolta la riserva assunta da parte del Tribunale di Pisa. Tuttavia in assenza sia del debitore esecutato che del terzo pignorato il Tribunale di Pisa procedeva ad emettere ordinanza di assegnazione delle somme (Si Veda Doc. 10 Copia Verbale udienza del
Pagina 7 13/06/2023 Tribunale di Pisa – Esecuzioni Mobiliari – N.R.G. 446/2023 All. B). Il G.E. emetteva l'ordinanza in un procedimento esecutivo che era sospeso ex leges visto l'effetto automatic stay sancito dall'art. 18 e 19 CCII. Tanto è vero in data 16/06/2024 ed in seguito all'opposizione agi atti esecutivi promossa da parte della società Pt_3
il G.E. sospendeva l'efficacia esecutiva (Si veda Doc. n. 12 dell'All. B),
[...]
disponendo successivi rinvii del procedimento rilevando: - che il procedimento N.R.G.
943/2023 del Tribunale di Pisa per la conferma delle misure protettive non era stato ancora deciso;
- che l'ordinanza di rigetto della conferma delle misure protettive –
N.R.G. 943/2023 – era oggetto di reclamo di cui al procedimento N.R.G. 1755/2023.
Alla data del 28/08/2023 pertanto il provvedimento di revoca delle misure protettive non era definitivo e permanevano pertanto gli effetti delle misure protettive automatic stay con gli effetti di cui all'art. 626 c.p.c. Successivamente, in data 07/11/2023, la società debitrice principale presentava nuova istanza per l'applicazione Parte_3
delle misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII, da intendersi erga omnes, nella composizione negoziata promossa con richiesta in data 08/11/2023 al Tribunale di
Pisa di conferma delle stesse ai sensi dell'art. 18 CCII e con instaurazione del procedimento N.R.G. 2388/2023 attualmente ancora in riserva. In data 04/01/2024 la società presentava Ricorso per concordato semplificato con richiesta Parte_3
di misure protettive ex art. 54 CCII anche in questo caso: il 2° comma dell'Art. 54
CCII dispone che le misure protettive sono automatiche e devono essere confermate dal Tribunale (Si Veda Doc. 18 – Copia ricorso per concordato semplificato e Doc. n.
18 bis Visura camerale 04/01/2024 dell'All. B) Il reclamo avverso Parte_3
ordinanza di revoca della istanza di conferma delle misure protettive di cui al procedimento N.R.G. 943/2023 Tribunale di Pisa veniva rigettato con ordinanza del
20/02/2024 da parte del Tribunale di Pisa (Si veda Doc. 19 Copia Estratto fascicolo elettronico N.R.G. 1755/2023 e Doc. 20 Copia Ordinanza di rigetto del reclamo dell'All. B). In data 20/03/2024 Il Giudice dell'esecuzione – Procedimento N.R.G.
446/2023 - rilevava la non sussistenza dei presupposti per confermare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di assegnazione, tenuto conto dell'avvenuto rigetto del
Pagina 8 reclamo presentato dalla società debitrice avverso il provvedimento del Parte_3
Giudice Delegato del 26.7.2023, emesso nella procedura N. 943/2023 R.G.V.G. mediante il quale era stata rigettata la domanda di conferma delle misure protettive da detta società, con conseguente revoca delle misure di tale tenore in vigore medio tempore e per tali motivi rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione (Doc. 21
Copia Provvedimento Tribunale di Pisa Es. Mob. 446/2023 Tribunale di Pisa): da evidenziare che la sospensione dell'esecuzione era stata automatica e quindi avrebbe dovuto revocare la sospensione. Tuttavia in tale data erano vigenti le misure protettive ex art. 54 CCII Il deposito da parte della società del Ricorso per Parte_3
concordato semplificato ex art. 51 CCII con contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari e protettive ex art. 54 CCII era stato portato all'attenzione del
Giudice dell'Esecuzione e documentato con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20/03/2024 (All. C Copia Note di trattazione scritta per l'udienza del 20/03/2024 N.R.G. 446/2023 e relativi documenti allegati). Allo stesso modo veniva dato atto da parte della società della pendenza dinnanzi al Parte_3
Tribunale di Pisa del Procedimento N.R.G. 52/2023 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso nei suoi confronti dalla Parte_4
L'ordinanza di assegnazione del 13/06/2023 pertanto è stata emessa allorquando erano in vigore le misure protettive e cautelari ex art. 18 CCII pubblicate nella REA il
07/04/2023 e, alla data del 13/06/2023 ancora efficaci perché non revocate. La sospensione dell'esecuzione, è nel caso dell'art. 18 CCII, una sospensione disposta dalla legge ex art. 623 c.p.c., sospensione che il G.E. deve solo dichiarare. Tutti gli atti esecutivi compiuti in pendenza della sospensione (ex lege) del processo esecutivo sono nulli ed inefficaci ex art. 626 c.p.c. L'ordinanza di assegnazione del 13/06/2023
è pertanto da dichiararsi nulla ed inefficace a norma del combinato disposto degli art. 18 CCII, 624 e 626 c.p.c. In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626
c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla
Pagina 9 liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
(Cassazione civile sez. III, 30/03/2023, n.8998) In particolare con la decisione richiamata la Suprema Corte ha affermato: “3.5 - Quanto alla prima questione, l'art. 626 c.p.c. stabilisce che "quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione". L'ampiezza della disposizione ("nessun atto") e la genericità dell'eccezione ("salvo diversa disposizione") sono tradizionalmente spiegate nel senso che il divieto concerne gli atti esecutivi finalizzati alla progressione del processo (cioè, alla liquidazione dei cespiti), ferma restando la facoltà del giudice di autorizzare il compimento di atti di gestione dei beni pignorati non incidenti sulla pretesa esecutiva. Nella giurisprudenza di legittimità non risultano, in verità, molte pronunce sul punto. Tuttavia, risultano affermati da tempo i seguenti principi: "La norma dell'art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l'opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all'amministrazione dei beni pignorati" (Cass., n. 2318/1954)…” “..Quindi, la disposizione in esame è comunemente interpretata nel senso che la sospensione priva il giudice dell'esecuzione del potere di compiere atti liquidatori in senso stretto (o anche ad essi strumentali, quali ad esempio la stima dei beni pignorati), rimanendo nel resto intatto il potere di adottare ogni altra tipologia di provvedimento” L'opposizione svolta da parte della era ed è diretta a far accertare e dichiarare la nullità ed Controparte_2
inefficacia dell'ordinanza di assegnazione somme che, giuridicamente ed in base al
Pagina 10 combinato normativo disposto richiamato, non poteva essere emessa da parte del
Giudice dell'Esecuzione, il quale peraltro aveva a disposizione tutta la documentazione comprovante la sussistenza e permanenza degli effetti scaturenti dalla richiesta di applicazione delle misure protettive chieste sia con la procedura di composizione negoziata della Crisi di Impresa sia con il successivo Ricorso per
Concordato semplificato ex art. 51 CCII depositato. L'ordinanza di assegnazione somme come adottata in sede di procedura N. 446/2023 è un “atto liquidatorio” ovvero atto finalizzato alla prosecuzione del processo e come tale ai sensi dell'art. 626
c.p.c. e dei motivi richiamati non poteva essere adottato da parte del Giudice dell'Esecuzione. Si evidenzia inoltre che in data 10/12/2024 è intervenuto da parte del
Giudice delegato della procedura N.R.G. 1/2024 provvedimento di non luogo a provvedere su dette misure e che in data 17/12/2024 la ha proceduto a Parte_3
nuovo deposito dell'Istanza per l'applicazione delle misure cautelari e protettive di cui all'art. 54 CCII (All. D Copia Provvedimento del Tribunale di Pisa Proc. N.R.G.
1/2024 e Estratto fascicolo elettronico). L'ordinanza di assegnazione somme in oggetto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, non poteva essere sospesa nell'eventuale successivo giudizio di merito di opposizione all'esecuzione, che la società non risulta aver promosso. 2 “…rilevato, infatti, che il presente Parte_3
procedimento si fonda su un ordinanza di assegnazione la cui efficacia esecutiva non risulta sospesa (anche in considerazione della mancata introduzione del giudizio di merito, a seguito della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva)”. Il giudice della successiva fase di merito dell'opposizione non ha il potere di sospendere l'efficacia, potere che compete esclusivamente al Giudice dell'Esecuzione nella fase cautelare dell'opposizione ex art. 624 c.p.c. Quanto sopra esposto implica necessariamente che la sospensione richiesta si fonda su gravi motivi, ex art. 624
c.p.c., comma 1°contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione con propria ordinanza, impugnata con il presente reclamo.
3. Difetto del diritto di procedere ad esecuzione per l'importo precettato di € 10.887,03 e somme non dovute
L'ordinanza di assegnazione somme titolo esecutivo nel procedimento N.R.G.
Pagina 11 1194/2024 del Tribunale di Pisa ed emessa in data 13/06/2023 dispone: “ ritenuto che il credito azionato da ammonta ad € 8.756,27 per capitale Controparte_1
e accessori, come da precetto, oltre € 283,71 per anticipazioni ed € 1.300,00 per onorari della procedura oltre spese forfettarie, IVA e CPA, nonché spese successive e documentate;
Visti gli artt. 548 comma 2 e 553 c.p.c., - assegna in pagamento al creditore procedente salvo esazione e fino a concorrenza Controparte_1
del credito come sopra determinato, il canone mensile di € 2.000,00 dovuto dal terzo pignorato al debitore esecutato con Controparte_3 Parte_3
decorrenza dalla data di notifica al terzo del pignoramento;
- ordina al terzo pignorato di versare al creditore procedente la somma dovuta a Controparte_3
titolo di canone mensile al debitore esecutato, fino alla concorrenza del credito come sopra determinato;
- dichiara il terzo pignorato liberato da ogni obbligo nei confronti del debitore esecutato relativamente alla somma pagata.” E' stato documentato in atti che, successivamente a tale data, nell'ambito della composizione negoziata promossa da parte della e soprattutto nel periodo di vigenza ed efficacia delle Parte_3
misure protettive e cautelari richieste dalla stessa, veniva raggiuto tra la
[...]
e la debitrice principale, Accordo ai sensi dell'art. 23 CCII CP_1 Parte_3
( Si Veda Doc. n. 14 bis All. B) che prevedeva al punto 4 il pagamento dell'importo concordato pari ad 12.554,88 nei seguenti termini ed importi: “- € 2.554,88 entro il
30/9/2023; - € 2.500,00 entro il 31/10/2023; - € 2.500,00 entro il 30/11/2023; - €
2.500,00 entro il 31/12/2023; - € 2.500,00 entro il 31/01/2024. Il pagamento avverrà
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso Controparte_1
la Banca popolare di Lajatico IBAN [...] con valuta entro e non oltre il giorno 31 di ogni mese, e tolleranza di 3 giorni lavorativi” La società risulta aver eseguito dal 13/06/2023 al 04/04/2024 data di notifica Parte_3
dell'ordinanza di assegnazione somme (Si veda Doc. 24 All. B) i versamenti di cui all'Accordo sottoscritto fino al mese di Novembre ed alle coordinate IBAN indicate dalla stessa , come da Ricevute di pagamento rilasciate dall'Istituto Controparte_1
e prodotte in atti ( Si Veda Doc. 24 All. B) come segue: € 2.554,88 in data 29/09/2023;
Pagina 12 € 2.500,00 in data 30/10/2023 ed € 2.500,00 in data 28/11/2023. Per un totale complessivo di € 7.554,88. Tali circostanze sono state contestate dalla Parte_3
alla e comunicate anche alla (Si veda Doc. Controparte_1 Controparte_2
n. 24 All. B). Evidenziando che l'importo effettivamente dovuto quest'ultima in forza della ordinanza di assegnazione somme in oggetto non era di € 10.936,84, ma bensì di
€ 3.381,96. La creditrice opposta riscontrava la comunicazione del 17/04/2024 non contestando i pagamenti i documentati ma sostenendo che il terzo Controparte_2
“è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata al creditore
[...]
procedente” e che ricevuto il pagamento della come da ordinanza Controparte_4
di assegnazione somme, sarà la a verificare ed effettuare le Controparte_1
eventuali compensazioni con gli organi competenti della società ” (All. E Parte_3
Copia comunicazione mail - Avv. Orsini del 10/05/2024). L'azione Controparte_1
esecutiva promossa da parte della non può avere ad oggetto somme Controparte_1
che sono già state corrisposte da parte della propria debitrice principale Parte_3
solo ed esclusivamente, in ipotesi, le somme residue detratti i versamenti ricevuti
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medio tempore in pagamento dalla società debitrice principale. Non Parte_3
può essere intimato e corrisposto il medesimo credito due volte e/o un credito diverso da quello che risulta effettivamente dovuto. Parte creditrice procedente, sotto questo profilo, avrebbe potuto, ma soprattutto dovuto, imputare nella precisazione del credito notificata unitamente all'ordinanza di assegnazione somme e successivamente nell'atto di precetto, l'importo complessivo di € 7.554,88 a decurtazione dell'importo stabilito con ordinanza di assegnazione somme ed essendo intervenuti i pagamenti in questione in data successiva alla emissione della stessa. Al contrario ha chiesto l'intero pagamento dell'importo di cui all'ordinanza assegnazione somme, ivi comprese somme già corrisposte da in suo favore e come tali non dovute Parte_3
due volte. Senza considerare che le eventuali spese legali da liquidare per la procedura esecutiva promossa avrebbero quale valore di riferimento quello errato dell'atto di precetto e non quello nettamente inferiore effettivamente dovuto e in forza dei pagamenti eseguiti da parte della Anche sotto questo profilo sono Pt_2
Pagina 13 configurano i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato ovvero dell'ordinanza di assegnazione somme”;
considerato che la reclamata nel costituirsi nella Controparte_1
presente fase, ha concluso per il rigetto del reclamo per i seguenti motivi:
“Sulla definitività e irrevocabilità dell'ordinanza di assegnazione ex art 533 cpc su cui si fonda l'esecuzione RGE 1194/2024 Come già riferito in premessa l'ordinanza di assegnazione ex art.553 cpc è già stata impugnata nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi nell'esecuzione n 446/24 dalla società che nonostante il Parte_3
rigetto della istanza ex art 624 ha omesso di adire il giudizio di merito. Nessun pregio può avere l'eccezione sollevata da che nell'odierno reclamo Controparte_3
prendendo le difese della ha eccepito che quest'ultima non avrebbe potuto Parte_3
introdurre il giudizio di merito poiché era stata aperta la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Quando sostenuto da non corrisponde al vero: difatti, Controparte_4
l'ordinanza di rigetto della sospensione dell'esecutorietà è stata emessa in data
20.3.24 con termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito. La sentenza di liquidazione giudiziale della è stata pubblicata in data 30.4.24 pertanto Parte_3
fino a tale data avrebbe potuto introdurre il giudizio e successivamente Parte_3
avrebbe potuto e dovuto farlo il curatore nominato. (doc.4): in mancanza, l'ordinanza di assegnazione ex art 553 cpc è divenuta irrevocabile. Ed ancora il reclamo deve essere rigettato anche per i seguenti motivi: E' pacifico che l'ordinanza di assegnazione determina la sostituzione del creditore pignorante al creditore-debitore pignorato sicchè da quel momento il terzo è tenuto ad adempiere nei limiti della somma assegnata. L'adempimento del terzo deve avvenire subito dopo l'assegnazione. Il ritardo del terzo nell'adempimento produce la responsabilità contrattuale di quest'ultimo ai sensi dell'art 1218 cc.. Dal momento del ritardo, pertanto il creditore assegnatario ha diritto a pretendere sia gli interessi che siano nel frattempo maturati, sia il risarcimento per l'eventuale maggior danno. (Cfr. Cass Civ 19.9.1995 n 9888).
Nel caso di specie nessun pregio può avere l'eccezione della società CP_5
Pagina 14 srl circa l'impossibilità del pagamento stante la sentenza di liquidazione giudiziale del debitore principale atteso che la liquidazione giudiziale è sopravvenuta Pt_2
all'emanazione dell'ordinanza di assegnazione. In tal caso l'art. 51 L.Fall., l'art 150
CCII così come le misure protettive semi-automatiche, non possono operare poiché il processo esecutivo deve ritenersi definitivamente concluso con l'emanazione dell'ordinanza di assegnazione. Nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità è del tutto pacifico che l'esecuzione può dirsi “pendente” e quindi suscettibile di declaratoria di improseguibilità, solo fino a quando non intervenga l'ordinanza di assegnazione, la quale determina l'effetto traslativo del credito in favore del procedente, “confinando” il pagamento ad un negozio giuridico (e non un atto di esecuzione) adempitivo di un'obbligazione ed esterno all'esecuzione per espropriazione di crediti ( Cfr Cass. Civ. n 10890/2020 richiamata di recente anche da Cass Civ 32146/23 e Tribunale di Arezzo 8.8.24). A ciò aggiungasi che alla data
4.4.2024 allorquando la notificava dell'ordinanza di Controparte_1
assegnazione in forma esecutiva, ovvero ordinanza di assegnazione con dichiarazione ex art 553 cpc e art 169 septies disposizioni di attuazione cpc, nessuna misura protettiva era in vigore. Difatti, in data 28.7.23 il Tribunale ha ritenuto la composizione negoziata inammissibile a monte ed il reclamo avverso detta ordinanza proposta dalla è stato respinto in data 20.2.24 (doc 5). Ed ancora, le Parte_3
misure protettive nuovamente richieste dalla società con il deposito del Parte_3
ricorso del concordato semplificato in data 4.1.24 sono divenute infefficaci atteso che il Tribunale non le ha mai confermate nel termine di legge. Ne segue che alla data del
4.4.24 nessuna misura protettiva era in essere ed in ogni caso non avrebbero potuto operare poiché il processo esecutivo 446/24 era definito essendo stata già emessa dal
G.E. l'ordinanza di assegnazione. Il terzo pignorato non poteva Controparte_5
sottrarsi al pagamento poiché il creditore procedente – ne aveva Controparte_1
fatto richiesta. Va altresì precisato che un eventuale pagamento eseguito a favore del creditore assegnatario qualora fosse stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art 44
L.fall – e non è questo il caso per tutti i motivi sopra detti – la giurisprudenza di
Pagina 15 legittimità ha affermato che la relativa azione può essere esercitata dagli organi della procedura solo nei confronti dell'eccipiens e non anche del solvens( Cfr tra le molte
Cass Civ 3.3.20 n 7477). Pertanto la non avrebbe subito alcun Controparte_3
pregiudizio. Ne segue che la società non aveva alcun motivo per Controparte_4
non adempiere all'ordinanza di assegnazione e alla data del 4.4.24, allorquando le veniva notificata l'ordinanza di assegnazione nelle forme esecutive, era inadempiente poiché nessun pagamento aveva effettuato alla creditrice Sulla Controparte_1
inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc da parte del terzo pignorato per mancanza di fatti sopravvenuti La società Controparte_4 [...]
in qualità di debitore esecutato nella procedura 1194/24 RGE – terzo CP_6
pignorato Monte dei Paschi di Siena spa- ha proposto opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc invocando la inefficacia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art 553 cpc - pronunciata in esito della procedura 446/23 RGE promossa da Controparte_1
nei confronti di con le forme dell'espropriazione presso terzi nella
[...] Parte_3
quale la ha assunto la veste di terzo pignorato – posta a Controparte_3
fondamento dell'esecuzione 1194/24 RGE. Orbene poiché la alla Controparte_4
data del 4.4.24, data di notifica dell'ordinanza di assegnazione, era già a conoscenza di tutti i fatti oggi posti a fondamento della opposizione all'esecuzione, avrebbe potuto e dovuto impugnare l'ordinanza di assegnazione ex art 533 cpc entro 20 giorni ai sensi dell'art 617 cpc. In altre parole poiché l'ordinanza di assegnazione non è stata tempestivamente impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi da parte della la stessa è divenuta intangibile ed è stata azionata a suo danno Controparte_3
(doc.6) Più precisamente il terzo non può esimersi Controparte_3
dall'adempimento assumendo che l'ordinanza di assegnazione ex art 533 cpc sarebbe illegittima per vicende che avrebbe potuto dedurre attraverso la tempestiva impugnazione del provvedimento ex art 617 cpc.: come detto difatti, l'ordinanza di assegnazione è un titolo giudiziale, e non è consentito far valere con l'opposizione all'esecuzione fatti che si sarebbero dovuti dedurre nel procedimento in cui il titolo si
è formato ( Cfr Cass civ 5.5.2017 n 10912). Tutti i presunti vizi dedotti dalla società
Pagina 16 con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avverso Controparte_3
l'ordinanza di assegnazione formatasi nel giudizio RGE 446/24 sono inammissibili poiché detta ordinanza è ormai divenuta irretrattabile. Ulteriormente inammissibili risultano i fatti posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione atteso che non sono sopravvenuti alla notifica dell'ordinanza di assegnazione, in particolare: - la non pignorabilità dei canoni per intervenuto recesso: tale fatto era ben conosciuto alla società atteso che in data del 4.1.24 allorquando la società Controparte_3
ha presentato il concordato semplificato, veniva dato atto che tra le due Parte_3
società erano intercorsi accordi per la risoluzione del canone di godimento restando in ogni caso in essere la somma di € 1.000,00 mensili ( Cfr ricorso per concordato semplificato doc.18 prodotto da;
- somme pagate dalla Controparte_2 Pt_3
alla data della notifica dell'ordinanza di assegnazione alla
[...] Parte_1
la aveva già effettuato alla alcuni pagamenti rateali per Parte_3 Controparte_1
complessivi 7.554,88, l'ultimo effettuato in data 30.11.23 ben conosciuti alla
[...]
e pertanto anche questo fatto non può dirsi sopravvenuto e sarebbe Parte_1
dovuto e potuto essere rilevato nei termini di 20 giorni con l'opposizione ex art 617 cpc irrimediabilmente spirata. Sul punto vi è necessità di fare chiarezza e sgombrare il campo da errori ed inesattezze che controparte tenta di ingenerare: nessuna duplicazione di somme è stata richiesta dalla E valga il vero: la Controparte_1
e la società in data 29.9.2023 raggiungevano un Controparte_1 Parte_3
accordo per la definizione sia di un decreto ingiuntivo passato in giudicato RG n
3657/2022 emesso dal Tribunale di Pisa, che di tre procedure esecutive ovvero due procedure esecutive mobiliari presso terzi pendenti presso il medesimo Tribunale RGE
377/23 e 446/23 ed un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla Pt_2
nel giudizio n 446/23. L'accordo prevedeva il versamento da parte della società della somma di € 12.554,88 quale offerta transattiva dei giudizi sopra detti Pt_2
con pagamenti rateali sino al 31.1.2024 (doc.7). L'accordo non veniva rispettato dalla e pertanto risolto. Poiché l'accordo come specificato all'art 6 non costituiva Pt_2
novazione del credito, la ha imputato le somme versate dalla Controparte_1
Pagina 17 ad interessi e spese e, in ultimo, a sorte capitale. Poiché la somma di € Parte_3
12.554,88 era un importo offerto in via transattiva, essendo risolto l'accordo, la ha conteggiato tutte le spese, competenze legali e gli interessi di Controparte_1
mora. Pertanto la somma di 7.554,88 è stata imputata a spese e competenze delle due procedure esecutive RGE 377/24 e RGE 446/24 e dell'opposizione all'esecuzione oltre a parte degli interessi moratori di cui alla sorte capitale del decreto ingiuntivo RG n
3657/2022. La somma residua quale capitale di cui al decreto per € 8.756,27 oltre alle spese di procedura liquidate con l'ordinanza di assegnazione per complessivi €
10.936,84 sono state indicate con la dichiarazione di cui all'art 553 cpc e art 169 septies disp.att cpc e notificate in uno con l'ordinanza in data 4.4.24 alla
[...]
. Chiarito quanto sopra tutte le somme versate dalla in merito Parte_1 Parte_3
all'accordo del 29.9.23 sono state regolarmente imputate e la somma residuale è stata richiesta alla con notifica del 4.4.24 pertanto, contrariamente da Controparte_3
quanto sostenuto da nessun credito è stato intimato due volte. La Controparte_3
società ben consapevole delle somme versate e della imputazione della Parte_3
non ha mai rilevato di essere debitrice di una somma inferiore, Controparte_1
neppure nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposta dalla stessa avverso l'ordinanza di assegnazione. L'omessa introduzione del successivo giudizio di merito da parte della è significativo anche in merito alla illegittimità Controparte_7
delle eccezioni sollevate dalla al solo fine di procrastinare Controparte_3
ulteriormente il pagamento di quanto dovuto. A ciò aggiungasi che la procedura RGE
1194/2024 opposta dalla odierna reclamante, che vede quale debitore la
[...]
e terzo pignorato la Banca Monte dei Paschi di Siena, è stata iscritta al CP_4
ruolo per € 617,64 come da dichiarazione positiva del terzo allegata all'iscrizione al ruolo. In ultimo, preme ricordare che la NON HA EFFETTUATO Controparte_3
ALCUN PAGAMENTO a favore della e nessuna somma è stata Controparte_1
indebitamente corrisposta né da né tantomeno da Parte_3 Parte_1
neppure con l'assegnazione di cui alle somme di € 617,64 per cui si procede con l'esecuzione RGE n 1194/24. Ne segue che il Giudice dell'esecuzione ritenuta
Pagina 18 l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc proposta da non Controparte_3
munita di adeguato fumus di fondatezza e non sussistendo gravi motivi decideva correttamente di rigettare l'istanza di sospensione”;
ritenuto che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse della reclamante a proporlo. E, invero, va evidenziato, al riguardo, che la prosecuzione della procedura esecutiva n. 1194/2024 R.G.E. attivata, dalla Controparte_1
nei confronti della in forza dell'ordinanza di
[...] Parte_1
assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 446/2023 R.G.E. promossa, dall'odierna reclamata, nei confronti della procedura nella quale la Parte_3
rivestiva la qualità di terzo pignorato, non appare Parte_1
suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima: ciò per l'assorbente ragione che l'intervenuta apertura, a far tempo dal 30.4.2024, della procedura liquidatoria nei confronti della non viene, in ogni caso, ad esporre l'odierna Parte_3
reclamante al rischio di dover restituire, agli organi della procedura, le somme pagate ad estinzione del debito del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, atteso che le eventuali azioni degli organi della procedura medesima rivolte a sentir dichiarare l'inefficacia di tale pagamento e a ottenere detta restituzione dovranno essere proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo in quanto effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del solvens (arg., sul punto, ex Cass. Sez. 3 n. 7477 del 20.3.2020);
ritenuto che le spese della presente fase, come appresso liquidate sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. relativi allo scaglione di valore
(da € 5.201,00 a € 26.000,00) nella specie applicabile e con esclusione della fase istruttoria, debbano essere poste a carico della reclamante soccombente;
ritenuto, infine, che debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
a carico della reclamante medesima, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n.
115/2002;
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P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto, dalla nei Parte_1
confronti dell'ordinanza in data 12.12.2024 del giudice delle esecuzioni mobiliari in
Sede emessa nel procedimento n. 1194/2024 R.G.Es., confermando per l'effetto il provvedimento reclamato;
condanna la in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
a rifondere alla e spese della presente fase, che liquida Controparte_1
in € 2.299,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 11.4.2025
Il Presidente Relatore
dott. Giuseppe Laghezza
Si comunichi.
Pisa, 17/04/2025
Il Presidente Relatore
dott. Giuseppe Laghezza
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