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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.46/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “differente inquadramento ”, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello tra
in persona del legale rappresentante p.t., , rappr. e dif. da avv. Domenico Garofalo e Parte_1
Lorita Sportelli Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco CP_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 febbraio 2021 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 22 dicembre 2020 dal
Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, in parziale accoglimento domanda della Parte_2 vòlta ad ottenere la declaratoria del diritto all'inquadramento a fini previdenziali nel Settore terziario anziché Industria, con decorrenza dall'1.1.2013 e per l'effetto dichiararsi non dovuta la somma complessiva di € 37.252,96 pretesa dall' con note del 5.8.2020 a titolo di differenza CP_2 sui premi assicurativi relativi al periodo 1.1.2013-31.1.2020, previo annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018.00113 del 21.1.2019, accoglieva la domanda per quanto di ragione e dichiarava la ricorrente/odierna appellante tenuta a versare all' la somma di € CP_2
21.424,98 oltre sanzioni civili e interessi di mora;
spese compensate. Si costituito l' . CP_2
La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
Va premesso, per la miglior comprensione della vicenda giudiziaria che qui occupa, che – come si evince dagli atti: 1) la svolge attività di autotrasportatore, ed era stata inizialmente inquadrata Parte_1 dall' , a decorrere dal 1.11.2012, nel Settore Industria CP_1
2) a seguito di istanza che l presentava in data 11.12.2019, e previa verifica della erroneità di Pt_3 tale inquadramento anche alla luce della Circolare 6.3.2000 n. 58 che classifica le imprese CP_1 esercenti attività di logistica, qual è la , nel Settore Terziario, l' rettificava Pt_1 CP_1
l'inquadramento inziale nel Settore Industria ed inquadrava l'azienda nel Settore terziario con decorrenza dall'istanza di rettifica e cioè dal 1.2.2019;
1 3) da ciò, ritenuto legittimo dal Giudice di prime cure l'inquadramento a far data dalla domanda di rettifica, operata dall' e vincolante per l' , concludeva (con motivazione che sarà di CP_1 CP_2 seguito analizzata) nel senso che “la ricorrente è dunque tenuta a pagare all' i premi CP_2 assicurativi per il Settore Industria sino alla data del 31.1.2019, mentre dal 1.2.2019 è tenuta a pagare i premi relativi al Settore Terziario; quantificando la differenza dei premi assicurativi dovuti dalla odierna appellante in € 21.424,98 oltre accessori di legge.
---***---***--- Ciò necessariamente premesso, parte appellante lamenta - considerato che l' ha emesso un CP_2 provvedimento di ricalcolo dei premi dovuti (nel limite della prescrizione) dal 14.11.2013 all'1.1.2020 per preteso debito della società di € 37.252,96 a titolo di differenze premio, che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente retrodatato la rettifica stessa al 14.11.2013, cioè nei limiti della prescrizione quinquennale a partire dalla data del primo accesso ispettivo del
14.11.2018. Oppone che l' abbia erroneamente disposto con efficacia retroattiva, a partire dal 14.11.2013 CP_2
(limite prescrizionale di cui alla legge 335/95) la rettifica dell'inquadramento nel Settore Industria anziché in quello Terziario, con conseguente applicazione di un tasso superiore a quello finora applicato, e dunque richiesto il pagamento retroattivo delle differenze di premio dal 14.11.2013 per un valore complessivo di € 37.252, 96, ovvero per un quinquennio antecedente all'inizio dell'accertamento operato. Queste doglianze sono ormai chiare, come chiara è l'imputazione da parte dell'appellante dell'errore in cui ebbe ad incorrere l' nell'inquadrare la nel Settore CP_2 Parte_1 Industria;
inquadramento poi mutato a seguito dell'istanza dell'Azienda con il corretto inquadramento, da parte dell' , nel Settore Terziario. CP_1 Ciò che parte appellante contesta è l'applicazione della irretroattività dei pagamenti dei premi precedenti la istanza dell'appellante, citando al proposito giurisprudenza secondo cui la Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi: “Questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 19785 del 9.8.2017) ha avuto di recente modo di affermare che "in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'articolo 11 disp. prel. c.c., il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al Decreto Ministeriale 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio CP_ dall' sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice"; che, in effetti, con riferimento all'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale 12.12.2000 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione) va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli articoli 14 e 16 dello stesso DM 12.12.2000 - che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio -, sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla
L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8; che allorquando il terzo comma del citato articolo 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49 e CP_ della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell' precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni;
---***---***---
Parte appellante conclude chiedendo:
“1) Preliminarmente, previo annullamento del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 201800113 Co del 21.01.2019, notificato in pari data, elevato dall' e dalla di Taranto, accertare e dichiarare il CP_2 diritto della ad essere inquadrata ai fini previdenziali nel Settore Terziario anziché Parte_1 Industria, con decorrenza 01.11.2012;
2) conseguentemente ed in ogni caso, in ossequio al principio di irretroattività delle disposizioni amministrative, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia degli avvisi del 5.08.2020, notificati in data CP_ 31.08.2020, con cui l' di Taranto ha richiesto il pagamento, sull'errato presupposto dell'efficacia retroattiva di un provvedimento che ha inciso sulla classificazione previdenziale della Società appellante, delle seguenti differenze di premio non dovute: di € 28.245,15 (pratica n. 50420593) per il periodo
2 14.11.2013 – 01.01.2020; € 7.370,01 (pratica n. 50450301) per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017; € 545,57
(pratica n. 50450389) per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016; € - 158,35 (pratica n. 50461915) per il periodo
01.01.2014 – 31.12.2015 ; € 1.250,58 (pratica n. 50461975) per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015;
3) E comunque, accertare e dichiarare non dovute anche le ulteriori somme calcolate a titolo di sanzioni, interessi e spese di cui ai ridetti avvisi del 5.08.2020 poiché calcolati su somme non dovute;
---***---***--- A giudizio di questa Corte l'appello è infondato. La normativa in materia è chiara: l'art. 3 comma 8 legge 8.8.1995 n. 335, nella materia dei variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali dispone espressamente: “In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell' , gli effetti del provvedimento Pt_3 decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa”. E' la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, sopra citata dall'appellante, ad affermare espressamente che “allorquando il terzo comma del citato articolo 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49 e della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell' precisa anche che essa ha CP_1 effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni. La variazione disposta dall' , e vincolante per l' , ha dunque effetto dall'1.2.2019, a CP_1 CP_2 seguito dell'istanza presentata dall'azienda in data 11.12.2019, è dal 1.2.2019 la decorrenza della variazione e gli effetti dei premi assicurativi dovuti all' , con la conseguenza che l'azienda CP_2 appellante è tenuta al pagamento all' dei premi assicurativi i premi assicurativi per il Settore CP_2
Industria sino alla data del 31.1.2019, mentre dal 1.2.2019 è tenuta a pagare i premi relativi al
Settore Terziario.
Con la conseguenza, ritenuta dal Giudice di primo grado e condivisa pienamente da questa Corte in quanto conforme a legge, che, essendo acclarato l'inquadramento nel Settore Industria sino al 31.1.2019, deve ritenersi legittima la pretesa dell' di riscuotere la differenza (nei limiti della CP_2 prescrizione quinquennale) tra i premi assicurativi dovuti in ragione di tale inquadramento e quelli inferiori versati dalla con riferimento al settore Terziario, ma solo sino alla data della Parte_1 variazione, 3.1.2019. A conferma di ciò, la previsione dell'art. 49 legge n. 88/1989, e dell'art. 14 che dispone “Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'art. 49 legge 88/1989, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato art. 49 e dall'art. 3 comma 8 legge 8.8.1995 n. 335/95, e ha effetto dalla decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni”. Ancora, la circolare n. 9 paragrafo 2.a e 6.d.
2. dell'11.2.2202 stabilisce che la CP_2 classificazione operata dall' è vincolante per l' : se così è, è privo di rilievo l'iniziale CP_1 CP_2 inserimento effettuato dall' con provvedimento in data 14.8.2012, poiché difforme CP_2 dall'iniziale inquadramento nel Settore Industria operato dall' , e rimasto efficace e vincolante CP_1 per l' sino al 31.1.2019. CP_2
Da ciò, opina questa Corte, pienamente condivisibile è il decisum del Giudice di prime cure, secondo cui l'appellante è tenuta a pagare all' i premi assicurativi previsti per il Settore CP_2
Industria sino al 31.1.2019, mentre dal 1.2.2019 è tenuta a pagare i premi relativi al Settore Terziario”, correttamente dal Giudicante quantificati. Per tutti tali motivi la confermata la sentenza di primo grado, e rigettato l'appello. La sentenza va confermata anche quanto al regolamento delle spese, attesa la reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sussistono tuttavia le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “differente inquadramento ”, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello tra
in persona del legale rappresentante p.t., , rappr. e dif. da avv. Domenico Garofalo e Parte_1
Lorita Sportelli Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco CP_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 febbraio 2021 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 22 dicembre 2020 dal
Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, in parziale accoglimento domanda della Parte_2 vòlta ad ottenere la declaratoria del diritto all'inquadramento a fini previdenziali nel Settore terziario anziché Industria, con decorrenza dall'1.1.2013 e per l'effetto dichiararsi non dovuta la somma complessiva di € 37.252,96 pretesa dall' con note del 5.8.2020 a titolo di differenza CP_2 sui premi assicurativi relativi al periodo 1.1.2013-31.1.2020, previo annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018.00113 del 21.1.2019, accoglieva la domanda per quanto di ragione e dichiarava la ricorrente/odierna appellante tenuta a versare all' la somma di € CP_2
21.424,98 oltre sanzioni civili e interessi di mora;
spese compensate. Si costituito l' . CP_2
La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
Va premesso, per la miglior comprensione della vicenda giudiziaria che qui occupa, che – come si evince dagli atti: 1) la svolge attività di autotrasportatore, ed era stata inizialmente inquadrata Parte_1 dall' , a decorrere dal 1.11.2012, nel Settore Industria CP_1
2) a seguito di istanza che l presentava in data 11.12.2019, e previa verifica della erroneità di Pt_3 tale inquadramento anche alla luce della Circolare 6.3.2000 n. 58 che classifica le imprese CP_1 esercenti attività di logistica, qual è la , nel Settore Terziario, l' rettificava Pt_1 CP_1
l'inquadramento inziale nel Settore Industria ed inquadrava l'azienda nel Settore terziario con decorrenza dall'istanza di rettifica e cioè dal 1.2.2019;
1 3) da ciò, ritenuto legittimo dal Giudice di prime cure l'inquadramento a far data dalla domanda di rettifica, operata dall' e vincolante per l' , concludeva (con motivazione che sarà di CP_1 CP_2 seguito analizzata) nel senso che “la ricorrente è dunque tenuta a pagare all' i premi CP_2 assicurativi per il Settore Industria sino alla data del 31.1.2019, mentre dal 1.2.2019 è tenuta a pagare i premi relativi al Settore Terziario; quantificando la differenza dei premi assicurativi dovuti dalla odierna appellante in € 21.424,98 oltre accessori di legge.
---***---***--- Ciò necessariamente premesso, parte appellante lamenta - considerato che l' ha emesso un CP_2 provvedimento di ricalcolo dei premi dovuti (nel limite della prescrizione) dal 14.11.2013 all'1.1.2020 per preteso debito della società di € 37.252,96 a titolo di differenze premio, che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente retrodatato la rettifica stessa al 14.11.2013, cioè nei limiti della prescrizione quinquennale a partire dalla data del primo accesso ispettivo del
14.11.2018. Oppone che l' abbia erroneamente disposto con efficacia retroattiva, a partire dal 14.11.2013 CP_2
(limite prescrizionale di cui alla legge 335/95) la rettifica dell'inquadramento nel Settore Industria anziché in quello Terziario, con conseguente applicazione di un tasso superiore a quello finora applicato, e dunque richiesto il pagamento retroattivo delle differenze di premio dal 14.11.2013 per un valore complessivo di € 37.252, 96, ovvero per un quinquennio antecedente all'inizio dell'accertamento operato. Queste doglianze sono ormai chiare, come chiara è l'imputazione da parte dell'appellante dell'errore in cui ebbe ad incorrere l' nell'inquadrare la nel Settore CP_2 Parte_1 Industria;
inquadramento poi mutato a seguito dell'istanza dell'Azienda con il corretto inquadramento, da parte dell' , nel Settore Terziario. CP_1 Ciò che parte appellante contesta è l'applicazione della irretroattività dei pagamenti dei premi precedenti la istanza dell'appellante, citando al proposito giurisprudenza secondo cui la Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi: “Questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 19785 del 9.8.2017) ha avuto di recente modo di affermare che "in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'articolo 11 disp. prel. c.c., il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al Decreto Ministeriale 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio CP_ dall' sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice"; che, in effetti, con riferimento all'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale 12.12.2000 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione) va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli articoli 14 e 16 dello stesso DM 12.12.2000 - che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio -, sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla
L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8; che allorquando il terzo comma del citato articolo 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49 e CP_ della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell' precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni;
---***---***---
Parte appellante conclude chiedendo:
“1) Preliminarmente, previo annullamento del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 201800113 Co del 21.01.2019, notificato in pari data, elevato dall' e dalla di Taranto, accertare e dichiarare il CP_2 diritto della ad essere inquadrata ai fini previdenziali nel Settore Terziario anziché Parte_1 Industria, con decorrenza 01.11.2012;
2) conseguentemente ed in ogni caso, in ossequio al principio di irretroattività delle disposizioni amministrative, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia degli avvisi del 5.08.2020, notificati in data CP_ 31.08.2020, con cui l' di Taranto ha richiesto il pagamento, sull'errato presupposto dell'efficacia retroattiva di un provvedimento che ha inciso sulla classificazione previdenziale della Società appellante, delle seguenti differenze di premio non dovute: di € 28.245,15 (pratica n. 50420593) per il periodo
2 14.11.2013 – 01.01.2020; € 7.370,01 (pratica n. 50450301) per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017; € 545,57
(pratica n. 50450389) per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016; € - 158,35 (pratica n. 50461915) per il periodo
01.01.2014 – 31.12.2015 ; € 1.250,58 (pratica n. 50461975) per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015;
3) E comunque, accertare e dichiarare non dovute anche le ulteriori somme calcolate a titolo di sanzioni, interessi e spese di cui ai ridetti avvisi del 5.08.2020 poiché calcolati su somme non dovute;
---***---***--- A giudizio di questa Corte l'appello è infondato. La normativa in materia è chiara: l'art. 3 comma 8 legge 8.8.1995 n. 335, nella materia dei variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali dispone espressamente: “In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell' , gli effetti del provvedimento Pt_3 decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa”. E' la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, sopra citata dall'appellante, ad affermare espressamente che “allorquando il terzo comma del citato articolo 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49 e della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell' precisa anche che essa ha CP_1 effetto dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle citate disposizioni. La variazione disposta dall' , e vincolante per l' , ha dunque effetto dall'1.2.2019, a CP_1 CP_2 seguito dell'istanza presentata dall'azienda in data 11.12.2019, è dal 1.2.2019 la decorrenza della variazione e gli effetti dei premi assicurativi dovuti all' , con la conseguenza che l'azienda CP_2 appellante è tenuta al pagamento all' dei premi assicurativi i premi assicurativi per il Settore CP_2
Industria sino alla data del 31.1.2019, mentre dal 1.2.2019 è tenuta a pagare i premi relativi al
Settore Terziario.
Con la conseguenza, ritenuta dal Giudice di primo grado e condivisa pienamente da questa Corte in quanto conforme a legge, che, essendo acclarato l'inquadramento nel Settore Industria sino al 31.1.2019, deve ritenersi legittima la pretesa dell' di riscuotere la differenza (nei limiti della CP_2 prescrizione quinquennale) tra i premi assicurativi dovuti in ragione di tale inquadramento e quelli inferiori versati dalla con riferimento al settore Terziario, ma solo sino alla data della Parte_1 variazione, 3.1.2019. A conferma di ciò, la previsione dell'art. 49 legge n. 88/1989, e dell'art. 14 che dispone “Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'art. 49 legge 88/1989, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato art. 49 e dall'art. 3 comma 8 legge 8.8.1995 n. 335/95, e ha effetto dalla decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni”. Ancora, la circolare n. 9 paragrafo 2.a e 6.d.
2. dell'11.2.2202 stabilisce che la CP_2 classificazione operata dall' è vincolante per l' : se così è, è privo di rilievo l'iniziale CP_1 CP_2 inserimento effettuato dall' con provvedimento in data 14.8.2012, poiché difforme CP_2 dall'iniziale inquadramento nel Settore Industria operato dall' , e rimasto efficace e vincolante CP_1 per l' sino al 31.1.2019. CP_2
Da ciò, opina questa Corte, pienamente condivisibile è il decisum del Giudice di prime cure, secondo cui l'appellante è tenuta a pagare all' i premi assicurativi previsti per il Settore CP_2
Industria sino al 31.1.2019, mentre dal 1.2.2019 è tenuta a pagare i premi relativi al Settore Terziario”, correttamente dal Giudicante quantificati. Per tutti tali motivi la confermata la sentenza di primo grado, e rigettato l'appello. La sentenza va confermata anche quanto al regolamento delle spese, attesa la reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sussistono tuttavia le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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