Ordinanza collegiale 9 gennaio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 3 aprile 2023
Ordinanza collegiale 20 luglio 2023
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2023, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00626/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Tinaglia, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Palermo n.-OMISSIS-, la Regione Siciliana veniva condannata a pagare, in favore di esso ricorrente, la somma di euro “88.380,07 a titolo di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’assunzione calcolato sino al 31.05.2019 quanto a retribuzioni perse e differenze retributive, ivi inclusi interessi legali sino al 31.03.2021 e oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data sino al saldo effettivo, nonché al pagamento a titolo risarcitorio delle differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo dal 1.06.2019 in poi tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito ove fosse stato assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 2003, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo”, oltre spese di giudizio;
- che tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 25.08.2021, veniva notificata in tale forma in data 28.09.2021, e che la stessa non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del 5.7.2022;
- che, tuttavia, la Regione Siciliana persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo; assegnarsi alla Regione Siciliana della Salute il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali;
Rilevato che l’Avvocatura dello Stato, in data 24.08.2022, depositava documentazione da cui si evinceva il pagamento quasi totale;
- che, in memoria depositata in data 4.1.2023, la parte ricorrente riconosceva di aver ottenuto dei pagamenti, ma non interamente satisfattivi ed insisteva perché il ricorso fosse accolto per la parte residua;
- che, in memoria depositata in data 18.02.2023, la parte ricorrente ribadiva di aver ottenuto il pagamento di alcune somme ma non gli interessi legali maturati nel 2022 sino alla data di soddisfo; non era stata calcolata la rivalutazione, non erano stati versati i contributi e non si era provveduto all’accantonamento del TFR;
- che, in note di udienza depositate in data 19.02.2023, la Regione si riportava alle proprie difese;
DIRITTO
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, nonché del fatto che l’Amministrazione resistente ha provveduto quasi integralmente al pagamento delle somme dovute;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delegare altro funzionario dell’Amministrazione regionale, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna la Presidenza della Regione Siciliana al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO