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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG 15046/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida Ponticelli, all'udienza dell'1.4.2025 ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 15046/2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Guida. Sabino Parte_1
Tomei e Francesco Di Maio come in atti, con i quali è elettivamente domiciliato
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pt CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: condanna al pagamento dei differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di parte resistente, nell'arco temporale dal 5/9/2022 al
22/2/2024 con mansioni di operaio inquadrato nel 2° livello CCNL di categoria con contratto di lavoro full time;
- non ha ricevuto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli importi dovuti per ratei 13^, ferie, permessi e TFR;
chiedeva a questo giudice dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze retributive maturate con condanna della resistente al pagamento a tale titolo della somma complessiva di euro € 4.602,34.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari.
Parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia.
Alla presente udienza, la causa veniva decisa con lettura contestuale della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
E' pacifica, poiché supportata da idonea prova documentale, la sussistenza tra le odierne parti in causa di un rapporto di lavoro nell'arco temporale indicato in ricorso, e con le mansioni e gli orari di lavoro dedotti (cfr. cedolino paga e cud in atti).
Ciò posto, parte ricorrente ha, invero, richiesto la condanna della parte datrice di lavoro al pagamento, in suo favore degli importi maturati a titolo di ratei 13^, ferie, permessi e TFR.; trattasi di emolumenti che spettano in presenza della prova delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua cessazione mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Quanto ai conteggi indicati in ricorso gli stessi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto delle risultanze del cedolino paga in atti, e di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della resistente che ha deciso di restare contumace. CP_2
Ne deriva la condanna di parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di euro € 4.602,34 a titolo di differenze retributive, di cui euro 1.790,61 per tfr oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t. al CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 4.602,34 a titolo di Parte_1 differenze retributive di cui euro 1.790,61 per tfr oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) condanna in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t al pagamento CP_1 delle spese processuali che liquida in euro 1.865, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli