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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 1619/2024 promosso con ricorso depositato da
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Riccardo Giroldini
ricorrente
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Nathalie Tommaselli, elettivamente domiciliato come in atti
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“Affidamento condiviso del minore;
Collocamento prevalente presso la residenza materna;
Salvi migliori accordi tra le parti, visite a week-end alternati dal venerdì alle ore 18.30, alla domenica sera alle ore 19.00, quando il padre riaccompagnerà il minore presso la residenza materna;
il figlio in ogni caso trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la madre, nonché una settimana nel periodo delle festività natalizie ed almeno tre giorni nel periodo pasquale, avendo cura di alternare le festività tra i genitori;
assegno unico al 100% a favore della madre, che potrà farne richiesta anche in assenza di consenso del padre;
assegno a carico del padre di euro 250,00 mensili fino al mese di settembre 2025, a partire dal mese di ottobre 2025 l'assegno aumenterà ad euro 275,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate.”
Motivi della decisione
pag. 2/5 Con ricorso depositato in data 18-10-2024 ha evocato in giudizio l'ex Parte_1
convivente al fine di ottenere la regolamentazione della Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in data [...], oltre Persona_1
a determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre, la calendarizzazione dei tempi e delle modalità di visita del padre, nonché il contributo al mantenimento ordinario del figlio pari ad € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie dettagliatamente indicate e all'attribuzione integrale dell'assegno unico universale relativo al medesimo.
Ha allegato di percepire dalla propria attività lavorativa la retribuzione mensile di euro
1.500,00 circa.
Il si è costituito in giudizio ed ha aderito alle domande formulate dalla ex CP_1
convivente inerenti l'affido e la collocazione del minore presso la madre e la contribuzione alle spese straordinarie, chiedendo determinarsi in euro 250,00 la somma mensile, rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondere a titolo di mantenimento
Per di . Ha infine allegato di percepire una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili.
Con decreto del 22-10-2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 19.2.2025, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e degli atti consequenziali e al deposito del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 19.2.2025, acquisito aggiornamento documentale sulla condizione reddituale di ciascuna delle parti come da ordinanza dell'11.2.2025, il Giudice, tenuto conto delle domande svolte dalle parti, ha loro formulato proposta conciliativa che le medesime hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in modo congiunto.
Stante la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, il giudice ha assegnato la causa in decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di pag. 3/5 mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che
Per contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma,
c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
pag. 4/5 In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 25.02.2025
Si comunichi. il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 1619/2024 promosso con ricorso depositato da
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Riccardo Giroldini
ricorrente
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Nathalie Tommaselli, elettivamente domiciliato come in atti
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“Affidamento condiviso del minore;
Collocamento prevalente presso la residenza materna;
Salvi migliori accordi tra le parti, visite a week-end alternati dal venerdì alle ore 18.30, alla domenica sera alle ore 19.00, quando il padre riaccompagnerà il minore presso la residenza materna;
il figlio in ogni caso trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la madre, nonché una settimana nel periodo delle festività natalizie ed almeno tre giorni nel periodo pasquale, avendo cura di alternare le festività tra i genitori;
assegno unico al 100% a favore della madre, che potrà farne richiesta anche in assenza di consenso del padre;
assegno a carico del padre di euro 250,00 mensili fino al mese di settembre 2025, a partire dal mese di ottobre 2025 l'assegno aumenterà ad euro 275,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate.”
Motivi della decisione
pag. 2/5 Con ricorso depositato in data 18-10-2024 ha evocato in giudizio l'ex Parte_1
convivente al fine di ottenere la regolamentazione della Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in data [...], oltre Persona_1
a determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre, la calendarizzazione dei tempi e delle modalità di visita del padre, nonché il contributo al mantenimento ordinario del figlio pari ad € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie dettagliatamente indicate e all'attribuzione integrale dell'assegno unico universale relativo al medesimo.
Ha allegato di percepire dalla propria attività lavorativa la retribuzione mensile di euro
1.500,00 circa.
Il si è costituito in giudizio ed ha aderito alle domande formulate dalla ex CP_1
convivente inerenti l'affido e la collocazione del minore presso la madre e la contribuzione alle spese straordinarie, chiedendo determinarsi in euro 250,00 la somma mensile, rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondere a titolo di mantenimento
Per di . Ha infine allegato di percepire una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili.
Con decreto del 22-10-2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 19.2.2025, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e degli atti consequenziali e al deposito del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 19.2.2025, acquisito aggiornamento documentale sulla condizione reddituale di ciascuna delle parti come da ordinanza dell'11.2.2025, il Giudice, tenuto conto delle domande svolte dalle parti, ha loro formulato proposta conciliativa che le medesime hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in modo congiunto.
Stante la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, il giudice ha assegnato la causa in decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di pag. 3/5 mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che
Per contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma,
c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
pag. 4/5 In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 25.02.2025
Si comunichi. il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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