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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 353/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. GU TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 353/2024 il 06.03.2024 promosso con atto di citazione in appello da
( C.F. ) in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante geom. con gli Avv. Andrea Faresin e Luca Siviero Parte_2
, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. alla comparsa di comparsa di costituzione;
appellante contro
1 , ( p.iva ) in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_2
legale e rappresentante geom. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maria Controparte_2
RI e dall'Avv. Valerio G.Ferrari in forza di procura speciale rilasciata il 18.4.2024 ; appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1653/2023 pubbl. il 07.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO In totale riforma dei capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Vicenza nr. 1653/2023, pubblicata il 7.9.2023, nr. 2553/2023 rep.,
emessa all'esito del procedimento nr. 6550/2018 R.G., non notificata:
1. Rigettarsi
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e con essa Controparte_1
la domanda sub lett. b) dell'atto di citazione in opposizione, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado, nonché
nel presente atto d'appello, e per l'effetto confermarsi il d.i. nr. 1866/2018 r. ing.
del 27.6.2018 emesso all'esito del procedimento nr. 2853/2018 R.G. del Tribunale
di Vicenza o, comunque, condannarsi a corrispondere a Controparte_1
l'importo capitale di 292.800,00 euro, ovvero quello diverso e anche Parte_1
maggiore che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c., oltre agli interessi al saggio previsto
2 dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e
5 del fascicolo della convenuta-opposta o, comunque, dalla data che risulterà
all'esito dell'istruttoria, e alla rivalutazione monetaria, per tutti i motivi espo sti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e nel presente atto.
2. In subordine rispetto alla conclusione sub nr. 2, condannarsi
[...]
a corrispondere a un importo corrispondente al valore Controparte_1 Parte_1
delle attività descritte nelle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-opposta, nonché nei contratti di cui ai docc. nn.ri 7 e 8 del medesimo fascicolo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nella misura di 292.800,00 euro o in quella diversa e anche maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data di emissione delle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-
opposta o, comunque, della data che risulterà all'esito dell'istruttoria, oppure, in subordine, dalla data della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria,
per i motivi esposti al par. (f.2) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e nel presente atto.
3. In ulteriore subordine rispetto alla conclusione sub nr. 3, condannarsi ai sensi dell'art. 2041 Controparte_1
c.c., a corrispondere a un indennizzo corrispondente al valore attività Parte_1
descritte nelle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-
3 opposta, nonché nei contratti di cui ai docc. nn.ri 7 e 8 del medesimo fascicolo,
nei limiti dell'arricchimento dell'attrice-opponente, per i motivi esposti al par.
(f.4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e del presente atto, nell'importo che si quantifica in 292.800,00 euro o in quello diverso e anche maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, oltre a interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione monetaria.
4. Nel caso di accoglimento delle conclusioni sub nn.ri 3 o 4 che precedono, condannarsi a risarcire a Controparte_1
il danno derivante dall'aver confidato nella validità ed efficacia dei Parte_1
contratti aventi ad oggetto l'esecuzione delle attività descritte nelle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-opposta, nonché nei contratti di cui ai docc. nn.ri 7 e 8 del medesimo fascicolo, ai sensi dell'art. 1338 c.c. e per i motivi esposti al par. (f.4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e nel presente atto, nella misura che risulterà dimostrata in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio legale sul capitale rivalutato annualmente. 5.
Condannarsi l'attrice-opponente, ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., a corrispondere alla convenuta-opposta la somma che risulterà di giustizia, che si indica in un importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati ai sensi
4 della conclusione sub 7. 6. Condannarsi l'attrice-opponente, ai sensi dell'art. 96,
III comma, c.p.c. a corrispondere alla convenuta-opposta la somma che risulterà
di giustizia, che si indica in un importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati ai sensi della conclusione sub 7. 7. Con vittoria di spese e compensi professionali per i due gradi di giudizio.
8. Condannarsi Controparte_1
a restituire a l'importo di 34.720,00 euro versate a saldo delle spese Parte_1
legali liquidate nella sentenza di I grado. IN VIA ISTRUTTORIA: Si
ripropongono integralmente le istanze istruttorie formulate in I grado, contenute nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 2, c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI
comma, nr. 3, c.p.c., da intendersi qui come integralmente richiamate.
Per parte appellata :
Contrariis reiectis, richiamate, per quanto occorra, tutte le istanze e difese svolte anche in primo grado, Voglia la Corte Ecc.ma: • dichiarare inammissibile e/o comunque respingere, in ogni suo punto, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.1653/2023 emessa il 6.9.2023 e pubblicata il 7.9.2023 dal
Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.6550/2018 R.G. promosso da
[...]
nei confronti di confermandola integralmente;
• con Controparte_1 Parte_1
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1866/2018 del 27.6.2018 con il quale il Tribunale di Vicenza
le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 292.800,00, Parte_1
oltre interessi e spese, portata dalle fatture n. 27/2018 e 28/2018 del 28.2.2018 per
“l'esecuzione di opere di engineering e campionature”, nell'ambito del contratto di appalto pubblico intercorso tra (stazione appaltante) e Parte_3 [...]
(aggiudicatarie), in relazione a parte delle lavorazioni Controparte_1
subappaltate a da eseguirsi presso le stazioni ferroviarie di Asti, AL Parte_1
e BR, linea Cantalupo-Cavallermaggiore.
La società opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Alessandria, ove l'esponente assumeva avere la propria sede legale .
Nel merito evidenziava di avere respinto le fatture monitoriamente azionate con lettera PEC del 6 marzo 2018 , poiché emesse arbitrariamente, ed aventi ad oggetto prestazioni mai effettuate da;
precisava che in precedenza era stata emessa Pt_1
da C.F.P. altra fattura di analogo contenuto ma C.F.P. stessa, a fronte della immediata contestazione ricevuta, aveva emesso la corrispondente nota di credito rinunciando al pagamento;
dimostrava che l'attività di engineering indicata nelle
6 fatture era stata affidata da ad altro e diverso soggetto, Controparte_3 CP_4
(già ; concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
[...] CP_5
Si costituiva in giudizio contestando l'eccezione di incompetenza Pt_1
territoriale, asserendo che esistevano offerte sottoscritte per accettazione dal geom. legale rappresentante di e che aveva CP_2 Controparte_1 Pt_1
svolto le attività indicate nelle fatture azionate;
quanto all'attività svolta “in collaborazione con affermava trattarsi di attività diversa da quella CP_4
svolta per conto di Controparte_1
Proponeva domande subordinate di ripetizione dell'indebito, di arricchimento senza causa e di risarcimento dei danni ex art.1338 c.c., concludeva per la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di rigetto dell'opposizione ed in subordine di accoglimento delle ulteriori domande formulate.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza e dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente.
7 Il primo giudice premetteva che incombeva in capo a – attore in senso Parte_1
sostanziale- dar prova dell'esistenza del credito azionato in monitorio e, quindi,
del titolo fondante la pretesa e dell'esecuzione della prestazione di progettazione ed engineering e campionature in favore di Controparte_1
Affermava che tale prova non era stata offerta, risultando che: le attività descritte nelle offerte contrattuali di cui ai docc. 7 e 8 di parte opposta, rispettivamente l'
offerta n. 001/2016 del 11.7.2016 e del 12.9.2016 anche se facevano riferimento a
“opere di engineering e campionature” , nondimeno nel dettaglio indicavano una serie di attività riconducibili ad attività esecutiva – riferibile ad altro rapporto di subappalto tra Nuove Costruzioni e inoltre, le attività di progettazione Parte_1
ed engineering relativamente ai cantieri delle stazioni di Asti, AL e BR, erano state affidate da a (già e le Controparte_1 CP_4 Controparte_5
prestazioni di engineering, intese come consulenza ingegneristica, progettazione tecnica, assistenza tecnica in corso d'opera, direzione lavori, erano state svolte da lo scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti (docc. 24 e 29 CP_4
parte opposta) non provava che CFP avesse svolto la predetta attività di engineering, essendo attività esecutiva delle prestazioni connesse al contratto di subappalto in essere con Controparte_1
8 Né la prova di tale attività era desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi i quali avevano riferito che l'attività svolta da C.F.P. consisteva in “misurazioni, rilievi
e campionature, verifiche, ecc.”; tuttavia essa “ appare riconducibile, e
ricompresa, nel novero delle prestazioni accessorie connesse all'esecuzione delle
opere di natura edile appaltate alla medesima, ossia attività funzionali a
consentire l'adempimento della prestazione esecutiva cui la stessa era tenuta”.
Richiamava la documentazione in atti (docc. 17, 18,19, 20, 21 di parte opponente)
dalla quale emergeva che l'attività di progettazione non era stata svolta da Pt_1
bensì da (già .
[...] CP_4 CP_5
Affermava il primo giudice che la pretesa di di percepire un compenso Pt_1
“separato” per attività che rientrano ordinariamente nel contenuto del subappalto era confliggente con gli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. che impongono a debitore e al creditore di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione come pure nell'ambito dello svolgersi del rapporto contrattuale.
Concludeva affermando che non era stata raggiunta la prova dell'esecuzione, da parte di della prestazione indicata nelle fatture azionate in monitorio Parte_1
n. 27/18 e 28/18 del 28.2.2018, “apparendo anzi come dette attività di
progettazione ed engineering siano sì state eseguite in favore di
[...]
ma da altro soggetto, ossia (già ”. CP_1 CP_4 CP_5
9 Avverso la predetta sentenza proponeva appello affidato a dieci Parte_1
motivi: 1)violazione degli artt. 1325, 1372, 2722 e 2729 c.c; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. e 1322 c.c., errata valutazione delle prove, errata valutazione del rapporto tra subappalti e contratti di engineering;
3) errata valutazione delle prove sui rapporti tra CFP e i progettisti, omessa ed errata valutazione di elementi istruttori;
4) errata valutazione delle prove sullo svolgimento dell'attività di CFP;
5) errata interpretazione e valutazione di una prova documentale;
6) errata valutazione delle prove orali sull'avvenuta esecuzione delle attività da parte di
Part
7) errata valutazione di prove, omessa valutazione di documenti,
travisamento di fatti;
8) errata valutazione di prove, omessa valuta zione di documenti contestati, violazione degli artt. 115 e 116, II comma, c.p.c; 9) omesso esame di una prova;
10) le domande subordinate di CFP.
Si costituiva in giudizio la quale riproponeva le difese già Controparte_1
svolte in primo grado, rimarcava che le fatture oggetto del ricorso monitorio si riferivano alle prestazioni previste nei contratti di subappalto n. 32/2016 e
25/2016, escludeva trattarsi di prestazioni ulteriori, non avendo, tra l'altro, C.F.P.
competenza a svolgere prestazioni di engineering e campionature, che venivano,
infatti, affidate da a prima e successivamente a Controparte_1 CP_5
con i due contratti di consulenza e collaborazione (docc. 7 e 8). CP_4
10 Evidenziava l'appellata che si era inventata una sorta di attività intermedia Pt_1
che non aveva qualificato e che si sarebbe sostanziata in un'attività di supporto a quella svolta dalla vera società di engineering consistente CP_4
nell'inviare e-mail di chiarimenti, partecipare a qualche riunione e svolgere qualche rilievo;
attività che rientravano nei compiti che vengono affidati al subappaltatore , il quale per eseguire il subappalto deve confrontarsi con i progettisti e con la Direzione Lavori, attività che certamente era tenuta a Pt_1
compiere.
Anche le attività descritte nei docc. 24 e 25 (fasc. primo grado opponente) evocati dalla difesa dell'appellante a dimostrazione dello svolgimento dell'attività di engineering e campionature, consisterebbero, a ben vedere, in email interne a verbali di riunioni, offerte di fornitori, inoltri di progetti redatti da altri, Pt_1
schizzi di disegni riguardanti particolari esecutivi: tutta attività tipica del subappaltatore e dell'esecutore materiale di un progetto redatto e aggiornato da altri.
Ribadiva l'appellata la circostanza – ritenuta decisiva nella ricostruzione dei
Part rapporti tra le parti- che emessa da la fattura n. 52/2016, avente ad oggetto acconto opere di engineering e campionature relativamente alla esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti ascensore presso la stazione di Asti ,
11 essa veniva respinta da e C.F.P. che provvedeva ad emettere la Controparte_1
relativa nota di credito, con ciò riconoscendo palesemente che l' emissione della fattura era errata e non autorizzata.
Part Anche le prove orali espletate avevano confermato che le attività svolte da rientravano in quelle previste dal contratto di subappalto e non erano pertanto riconducibili ad attività di engineering e consulenza.
Concludeva l'appellata per la conferma della sentenza appellata.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
09.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata per non aver considerato che C.F.P ha allegato e provato l'esistenza dei titoli contrattuali fondanti la sua pretesa creditoria (docc. 7 e 8 fasc. primo grado) e che non essendo stati tali contratti né risolti né dichiarati invalidi ed avendo offerto prova che le prestazioni ivi dedotte, diverse rispetto a quelle previste nei contratti di subappalto,
erano state eseguite;
la pretesa creditoria doveva ritenersi fondata.
12 2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza per non avere considerato che le attività descritte nei contratti di engineering e quelle descritte nei subappalti erano diverse, in quanto le prime non consistevano in attività di progettazione bensì in attività di assistenza in cantiere, trasmissione di rilievi, verifica della realizzabilità dei progetti;
tutte attività che non erano incluse nei contratti di subappalto, avendo oggetti diversi e rispondendo ad esigenze diverse.
3. Con il terzo motivo l'appellante ribadisce di aver svolto attività accessorie diverse dalla progettazione e richiama la documentazione offerta per rimarcare l'erroneità della sentenza che avrebbe travisato tale documentazione nella definizione delle prestazioni di C.F.P.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice nella ricostruzione delle prestazioni adempiute da C.F.P.; in particolare richiama i docc. 24 e 25 (fasc. parte opponente)
per evidenziare lo svolgimento delle singole prestazioni descritte nei contratti di engineering.
5.Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nell'attribuire valenza indiziaria alla circostanza che aveva emesso una Pt_1
13 fattura per le attività di engineering che poi era stata stornata e successivamente riemessa.
Osserva l'appellante che la fattura nr. 52/2016 era stata emessa da CFP a titolo di
“Acconto opere di engineering e campionature…”, tuttavia prevedendo il contratto che non fossero effettuati pagamenti se non dopo l'emissione “del S.A.L.
da parte della stazione appaltante principale . in ogni caso entro 5 (cinque) Pt_4
giorni dall'avvenuto incasso da parte di del corrispondente Controparte_1
S.A.L”, C.F.P. aveva provveduto ad emettere nota di accredito a storno della fattura, salvo poi provvedere alla nuova emissione della stessa a seguito del SAL
emesso dalla stazione appaltante.
6. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per aver erroneamente valutato le prove testimoniali, che, se fossero state interpretate correttamente,
avrebbero dimostrato lo svolgimento da parte di C.F.P delle prestazioni di engineering di cui alle offerte contrattuali.
7. Con il settimo motivo l'appellante lamenta la valutazione parziale della documentazione in atti (vedasi, in particolare, docc. 17,18,19, 20) che, invece dimostrano, se correttamente interpretata, lo svolgimento da parte di C.F.P delle attività dedotte nei contratti (verifica dei rilievi e delle offerte trasmesse dai fornitori).
14 8.Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale
attribuito valore indiziario alla circostanza che NC aveva corrisposto a il CP_4
compenso per l'attività di progettazione, travisando il contenuto del doc. 9 da cui non risulta che NC abbia disposto alcun pagamento in favore di . CP_4
9. Con il nono motivo l'appellante lamenta l'omesso esame di una registrazione
Con audio di una riunione tenutasi con il legale rappresentante di il quale avrebbe ammesso di dovere a a titolo di corrispettivo per prestazioni rese da Pt_1
controparte una somma maggiore rispetto a quella effettivamente corrisposta e ciò
confermerebbe l'esistenza di un debito residuo verso , per l'appunto, relativo Pt_1
ai contratti di engineering.
10.Con il decimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha respinto le domande svolte in via subordinata che, pertanto, ripropone nel presente giudizio.
11. I motivi di appello svolti da sono esaminati congiuntamente in Parte_1
quanto afferenti a questioni tra loro connesse relative alla valutazione delle prove e all'interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti.
12. era appaltatrice di per Controparte_1 Controparte_7
l'esecuzione di lavori su infrastrutture ferroviarie previsti dall'accordo quadro
Part 87/2016; nell'ambito di tale accordo quadro, e Controparte_1
stipulavano una serie di cd. contratti applicativi dedicati alle singole opere da
15 eseguire, tra le quali: l'innalzamento dei marciapiedi delle stazioni di AL e BR
oggetto del contratto applicativo 32/2016 e la realizzazione degli ascensori sui marciapiedi nn. 1, 3 e 4 della stazione ferroviaria di Asti oggetto del contratto applicativo 25/16.
subappaltava a la realizzazione di alcune parti delle Controparte_1 Pt_1
Parte opere appaltatele da in particolare: con contratto del 2.8.2016 affidava a le opere descritte all'art. 1 (doc. 15); con contratto del 9.9.2016 affidava a Pt_1
le opere descritte all'art. 1 ( doc. 14). Pt_1
Inoltre, C.F.P. s.r.l. e Nuove Costruzioni s.r.l. stipulavano due ulteriori contratti,
denominati “opere di engineering e campionature” : il contratto di data 12.9.2016
Con con cui affidava a lo svolgimento di alcune attività di assistenza per i Pt_1
cantieri di AL e BR per un compenso a corpo e forfetario di 180.000 euro oltre
Con a i.v.a. (doc. 7) e il contratto di data 11.7.2016 con cui affidava a lo Pt_1
svolgimento di analoghe attività con riferimento al cantiere di Asti per un compenso a corpo e forfetario di 60.000 euro oltre a i.v.a. (doc.8) ; Parte_1
all'esito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai due contratti di engineering emetteva la fattura n. 27 del 28.2.2018 con riferimento alle prestazioni del contratto engineering AL e BR e la fattura n. 28 del 28.2.2018 con riferimento
16 alle prestazioni del contratto engineering Asti;
entrambe le fatture sono oggetto delle contestazioni di cui al presente contenzioso.
13. L'appellante ha dedotto che il contratto denominato “Opere di engineering e campionature” relativo al cantiere di AL e BR e quello, avente la medesima denominazione, relativo al cantiere di Asti, hanno ad oggetto prestazioni,
diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, differenti e ulteriori rispetto a quelle oggetto dei contratti di subappalto e a cui avrebbe dato puntuale esecuzione come risulta dalla documentazione allegata e dalle prove orali assunte.
14. Dall'esame dei contratti intercorsi tra le parti e segnatamente dal raffronto tra i due contratti di subappalto (sovrapponibili nel contenuto) e dei due contratti c.d.
di engineering (analogamente aventi il medesimo contenuto quanto alle prestazioni descritte) risulta che i primi hanno ad oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori: “opere di rimozione e demolizione, scavi, adeguamento sottoservizi,
tinteggiature; posa tubazioni, assistenze edili e impiantistiche, palificazioni, opere in c.a., realizzazione sottofondi, posa cordoli, realizzazione pavimentazioni,
rifacimento segnaletica, opere di illuminazione, assistenze edili ed impiantistiche”.
Quanto ai contratti di engineering e campionature essi hanno ad oggetto:
“verifiche e indagini conoscitive… rilievi specialistici… oneri per la
17 caratterizzazione dei materiali di risulta… verifica ed aggiornamento dei progetti edili… campionatura dei materiali… assistenza ai collaudi delle opere”.
15. Dalla comparazione delle prestazioni dedotte nei contratti risulta che quelle previste nei contratti di engineering sono diverse e non sovrapponibili a quelle contenute nei contratti di subappalto e soprattutto – al di là della denominazione formale- che i contratti di engineering non comprendevano attività di
“progettazione, pianificazione studio e redazioni di elaborati alternative o
Con rettifiche” (p.8 sentenza) pacificamente affidate da ad altro soggetto, ovvero a
. CP_4
Ciò era peraltro chiaro alle parti già in sede di stipulazione dei contratti di engineering, posto che aveva dedotto , fin dal giudizio di primo grado, di Pt_1
non aver eseguito attività di progettazione – ammettendo di non averne le competenze – e da parte sua, aveva allegato che dopo la Controparte_1
stipulazione del contratto di subappalto aveva preso atto della necessità di incaricare del compimento di ulteriori attività, funzionali all'esecuzione Pt_1
delle opere dei cantieri di AL e BR (vedasi comparsa di risposta p.9).
16. Dunque, chiarita la diversità delle prestazioni dedotte nei contratti, non può
essere condivisa la conclusione cui perviene il Tribunale, secondo cui “emerge
indubbiamente la differenza sostanziale delle attività indicate nei contratti
18 conclusi con – ossia di progettazione, e riconducibili al contratto di opera CP_4
professionale – da quelle menzionate nei contratti con che si Parte_1
riducono a prestazioni prettamente esecutive, connesse e complementari allo
svolgimento dell'innalzamento marciapiedi in AL e BR e realizzazione
ascensori in Asti, il cui svolgimento appare necessario per la corretta esecuzione
della prestazione in capo alla stessa opposta”.
In altri termini, la deduzione secondo cui, consistendo le prestazioni eseguite da in prestazioni prettamente esecutive, connesse e complementari Parte_1
rispetto a quelle previste nei contratti di subappalto, non considera l'autonomia e l'originalità delle prestazioni indicate nei contratti di engineering e, in definitiva,
finisce con lo sterilizzare gli effetti di tali pattuizioni contrattuali, in assenza di eventi patologici che abbiano inciso sulla validità ovvero sull'efficacia – peraltro neppure dedotte- degli stessi.
Pertanto, anche a ritenere che tali prestazioni abbiano carattere esecutivo o complementare rispetto a quelle oggetto dei subappalti, ciò non comporta che le stesse non vadano autonomamente considerate – e remunerate- conformemente agli accordi contrattuali, vieppiù considerato che i contratti di engineering sono stati stipulati in epoca successiva ai contratti di subappalto, allorquando le parti erano ben a conoscenza del contenuto delle rispettive obbligazioni.
19 17. Non può pertanto essere condivisa la conclusione cui perviene il Tribunale
circa la mancata prova da parte di dello svolgimento dell'ulteriore attività Pt_1
di engineering, avendo, al contrario, il compendio probatorio acquisito nel primo grado restituito la prova positiva dell'avvenuto adempimento da parte di Pt_1
delle prestazioni contenute nei due contratti di engineering.
18. In particolare, il teste ha confermato per i cantieri di AL e BR di Tes_1
aver eseguito le verifiche, i test, le campionature, le misurazioni, le caratterizzazioni richieste dai progettisti delle opere presso le stazioni di Asti, di
AL e di BR, “fornendo a e, per essa, all'ing. e all'arch. CP_5 CP_8
, nonché a e, ove richiesta, alla direzione dei lavori Per_1 Controparte_1
tutti i documenti, gli elaborati, gli schemi e in genere i documenti redatti su
richiesta di medesima”, nonché di aver partecipato alle riunioni di CP_5
coordinamento e di aver verificato le misure risultanti dai progetti.
Il teste ha riferito di aver fornito gli schizzi, disegni e fotografie per la sistemazione di una fontana e di un cancello e pur confermando di non aver redatto progetti (“io
non ho fatto progetti, non sono deputato a farlo, io eseguo”) ha ribadito di aver eseguito verifiche in loco (“noi controllavamo le quote dei marciapiedi rispetto ai
binari, per verificare che fossero conformi al progetto”).
20 Del medesimo tenore anche quanto dichiarato dal teste (già Testimone_2
dipendente di , il quale ha confermato che C.F.P. ha effettuato Controparte_1
il prelievo dei materiali ai fini delle caratterizzazioni e l'attività di verifica e le indagini conoscitive degli impianti elettrici.
I testi sono concordi nel riferire che C.F.P non ha svolto attività di progettazione
(così il teste , “CFP da quanto so io non aveva mai fatto un cantiere Tes_3
inerente ai servizi ferroviari, quindi abbiamo spiegato loro e progettato tutta
l'attività da fare e spiegato come andava fatta, offrendo relativa consulenza,
compresi Stati avanzamento lavori, e anche progettazione;
siamo andati con loro
in cantiere più volte, anche per la caratterizzazione dei materiale spiegando come
andava svolta, nonché individuando le problematiche dell'impiantistica”),
essendo questa stata affidata da (teste : “è stata fatta tutta una CP_4 Per_1
campagna conoscitiva di indagini, rilievi, verifiche conoscitive pre-progetto, che
poi ha dato origine agli elaborati di progetti, tutte fatte prima dell'inizio dei
lavori. ADR Preciso di essermene occupato personalmente e di essere il
firmatario del progetto esecutivo in questione, con riferimento ai cantieri di AL
e BR”); tuttavia essi hanno descritto lo svolgimento da parte di C.F.P. delle attività di cui ai contratti di engineering (partecipazione alle riunioni di coordinamento per l'approvazione delle schede tecniche e di coordinamento, teste
21 ), verifica delle quote binari della stazione di AL e BR, esecuzione delle Per_1
caratterizzazioni, campionatura della pavimentazione (teste ). Tes_4
Non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte appellata secondo cui tali attività a prescindere dall'avvenuto svolgimento o meno sarebbero riconducibili agli appalti pubblici concernenti le stazioni piemontesi (p. 10 comparsa appello)
poiché tale impostazione non dà conto né spiegazione della vigenza – nessuna prova di segno contrario è stata dedotta- accanto ai contratti di subappalto di due ulteriori contratti – c.d. di engineering- contenuto Parte_5
Par affatto diverse e non sono liquidabili tout court in attività complementari o esecutive dei contratti di subappalto e ciò a fronte della inequivoca volontà delle parti contraenti di regolamentare con autonomi contratti le prestazioni ivi previste,
ritenute, evidentemente, ulteriori rispetto a quelle previste nei contratti di subappalto.
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che i contratti di subappalto e quelli di engineering sono stati stipulati separatamente, in date differenti e per iniziativa di NC e hanno oggetti diversi.
L'appellata sostiene che la struttura di non era qualificata per effettuare le Pt_1
prestazioni ricomprese nel contratto di engineering e che le maestranze di cantiere avevano una funzione esclusivamente esecutiva.
22 Tale deduzione è priva di pregio.
I due contratti per opere di engineering e campionature contengono un elenco di prestazioni diverse da quelle descritte nei contratti di subappalto che le parti hanno concordato nell'esercizio della loro autonomia negoziale e nella consapevolezza da parte di dell'organizzazione e della capacità imprenditoriale Controparte_9
di Pt_1
Né peraltro nell'affermare che le prestazioni rese da erano Controparte_9 Pt_1
riconducibili nel perimetro dei contratti di subappalto ha offerto una spiegazione del contenuto delle prestazioni dei diversi contratti di engineering, posto che tali contratti, al di là dell'imprecisa intitolazione, avevano un loro specifico oggetto,
che le parti avevano condiviso e concordato.
Pertanto, delle due l'una: o NC nel dedurre l'incapacità di di adempiere le Pt_1
prestazioni contrattuali chiedeva la risoluzione del contratto o eccepiva l'inadempimento di controparte, oppure , in difetto, non può ora lamentarsi dell'incapacità imprenditoriale di per contrastare la pretesa creditoria. Pt_1
19. Pure la documentazione offerta dall'appellante – il cui contenuto non è stato contestato da NC se non per affermare la riconducibilità di tali attività ai contratti di subappalto- conferma l'adempimento delle prestazioni di cui ai contratti di engineering.
23 Nello specifico, con riguardo alle verifiche e indagini conoscitive, si richiama la corrispondenza in cui C.F.P. dà atto di tale attività (“nei punti dove abbiamo
iniziato a scavare… abbiamo ritrovato polifere attive affioranti… tubazioni di
scarico in sospetto eternit… stiamo saggiando nel punto designato per il plinto n.
27 e vi faremo sapere se almeno quello è libero da interferenze”, p. 47 doc. 24);
quanto all'attività di campionatura si richiamano i documenti in cui C.F.P fa riferimento all'inoltro di offerte, di schede tecniche e di disegni funzionali a tali attività (vedasi a titolo esemplificativo, doc. 24, pagg. 4,11, 24, 84; doc. 25 pp.
13,14, 35 e 36).
Quanto all'attività di verifica ed aggiornamento dei progetti essa si è sostanziata nella verifica di rilievi (doc. 24 p.15 e 16), nella trasmissione di disegni (doc. 24
pp. 46 e 47); la caratterizzazione di materiali edilizi è consistita nell'effettuazione di test sui materiali prelevati (doc. 26) e nella redazione del formulario rifiuti (doc.
66); l'assistenza ai collaudi si è realizzata attraverso l'assistenza ad altri operatori
(doc. 24 p.115, 125).
20. L'adempimento da parte di delle prestazioni di cui ai contratti di Pt_1
engineering non è contrastata dalla circostanza che ha svolto attività CP_4
di consulenza progettuale e che per tali prestazioni di assistenza tecnica in corso d'opera, di direzione lavori e di progettazione sia stata pagata, in quanto trattasi di
24 attività diverse rispetto a quelle svolte da la quale, ripetesi, non ha mai Pt_1
allegato di aver svolto tali attività, bensì di aver svolto le diverse attività di cui ai contratti di engineering.
Né è concludente appurare se l'attività di consulenza progettuale affidata da Pt_1
a sia stata effettivamente pagata, trattandosi di rapporto contrattuale CP_4
diverso da quello dedotto in causa e a cui NC è, tra l'altro, estranea.
21. Il Tribunale richiama, a dimostrazione della non debenza di quanto dovuto per le prestazioni di engineering, la circostanza che C.F.P ha emesso una fattura per tali attività che è stata dalla stessa stornata con l'emissione di una nota di accredito
(“a corroborare quanto sopra, emblematica l'emissione, da parte di Parte_1
in data 30.11.2016, di nota di credito n. 106/16 del 30.11.2016 in favore di
[...]
per “errata emissione fatture 52/16 del 3.8.2016” ). Controparte_1
Sul punto l'appellante ha documentalmente dimostrato che la fattura era stata emessa da CFP a titolo di “Acconto opere di engineering e campionature…” con riferimento al cantiere di Asti e che il contratto per tale cantiere escludeva il pagamento di acconti e prevedeva il pagamento dopo l'emissione “del S.A.L. da
parte della stazione appaltante principale R.F.I…. in ogni caso entro 5 (cinque)
giorni dall'avvenuto incasso da parte di del corrispondente Controparte_1
S.A.L...” (doc. 8).
25 Pertanto, a seguito del rifiuto di NC al pagamento dell'acconto (in quanto non contrattualmente previsto) , C.F.P. procedeva allo storno della fattura che veniva
Part riemessa dopo il pagamento da parte di a N.C. avvenuta nel settembre del
2017.
Sostiene l'appellata che l'emissione della nota di accredito era avvenuto a seguito di sollecito da parte di e che tale storno costituirebbe ammissione che la CP_6
fattura era errata e non autorizzata.
Tale deduzione non si confronta né con il contenuto del contratto, che,
effettivamente, non prevedeva il pagamento di acconti, né con la circostanza che la fattura è stata (nuovamente) emessa da a dimostrazione che la stessa Pt_1
riteneva dovuto il corrispettivo per le prestazioni descritte nella fattura 52/2016.
22. Con riferimento all'efficacia concludente attribuita dal primo giudice ai docc.
17, 18,19,20 e 21 (fasc. opponente) che dimostrerebbe l'attività meramente esecutiva svolta da e contestata dall'appellante (settimo motivo di appello) Pt_1
va osservato quanto segue.
Il doc. 17 consiste in una mail proveniente da (già ) e indirizzata CP_5 CP_4
a contenente delle tabelle relative alle quote per la posa delle cordonate Pt_1
relative ai marciapiedi 2, binari 2 e 3 ; il doc. 18 contiene un elenco di progetti esecutivi, privo di data e sottoscrizione;
il doc. 19 contiene degli schizzi di “rilievi
26 marciapiedi” ; il doc. 20 contiene un cronoprogramma dei lavori, il doc. 21
consiste in uno scambio di mail tra e;
in sostanza si tratta CP_10 CP_4
di documenti che non smentiscono l'attività svolta in adempimento dei contratti di engineering da parte di più confermano la circostanza che l'attività Parte_7
di progettazione è stata svolta da altri soggetti ( e prima . CP_4 CP_5
23. L'appellante (nono motivo di appello) lamenta l'omessa valutazione della registrazione audio di una riunione tenutasi con il legale rappresentante di n CP_6
cui lo stesso ammetterebbe di essere debitore verso di euro 2.825 (mila), Pt_1
comprendente oltre ai corrispettivi dei subappalti (euro 1.250.024,49, importo indicato da NC nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ) anche i corrispettivi dei contratti di engineering ( “io ti posso in tutto totale 2.825 -mila-, non ti posso dare una lira in più, decidi se ti va bene …).
La difesa dell'appellata non contesta il contenuto di tale conversazione,
limitandosi a stigmatizzare le modalità con cui essa è stata captata, tuttavia, essa rileva sotto un profilo indiziario, unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati, ai fini della prova del credito di cui è causa.
24. Deduce l'appellata (v. comparsa conclusionale p.11) che “i due contratti di
subappalto autorizzati dalla committente pubblica R.F.I. sono gli unici che
possono trovare svolgimento in una Stazione ferroviaria. Una modifica degli
27 stessi poteva avere valenza solo se autorizzata espressamente da e ciò non Pt_3
è accaduto. Quindi l'attività reclamata da C.F.P. o rientrava nell'oggetto
contrattuale pubblicamente regimato e retribuito o non poteva avervi ingresso”.
Tale eccezione è stata introdotta per la prima volta in appello -negli scritti conclusivi- e pertanto è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Essa è altresì infondata atteso che l'art. 4 del contratto di subappalto relativo al
Part cantiere di BR, autorizzato da prevede la possibilità che la subcommittente
NC incarichi la subappaltatrice CFP di eseguire “opere non previste e/o eventuali
varianti…” le quali “dovranno essere eseguite dalla subappaltatrice alle
condizioni del presente atto ed al prezzo che dovrà essere preventivamente
concordato per iscritto sulla base di quello già pattuito…” (p. 7, doc. 15);
altrettanto prevede il subappalto relativo al cantiere di Asti (p. 7, doc. 14).
25. All'accoglimento della domanda principale consegue l'assorbimento delle domande subordinate svolte dall'appellante e riproposte in appello.
26. All'accoglimento dell'appello consegue altresì la condanna dell'appellata al rimborso delle spese legali relative al giudizio di primo grado che l'appellante ha documentato di aver pagato per l'importo di euro 34.720,00 (doc. 114) e di cui chiede il rimborso.
28 27. La domanda di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. svolta dall'appellante va respinta non avendo dato prova di aver subìto un danno non compensato Pt_1
dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento (Cass. SSUU ord.
24.02.2000 n. 16) .
Analogamente va respinta la domanda di condanna ex art. 96 comma III c.p.c.
parimenti svolta dall'appellante posto che la mera infondatezza delle pretese non
è fonte di responsabilità e non sono emersi nel giudizio elementi da cui desumersi la mala fede o colpa grave dell'appellata.
28. Conclusivamente, l'appello va accolto e per l'effetto Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 292.800,00 Parte_1
oltre agli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 27/2018 e
28/2018 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e l'appellata condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (da euro 260.000,01 a euro 520.000,00) e dell'attività svolta.
Non vi è motivo di discostarsi dalla regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza posto che “il rigetto, in sede di gravame,
della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte
29 dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in
riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e
reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può
giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass.
ord. 18036/2022).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di euro 292.800,00 oltre agli interessi Parte_1
ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 27/2018 e 28/2018 al saldo;
- condanna l'appellata alla restituzione all'appellante delle spese legali da questa pagate relativamente al giudizio di primo grado per l'importo di euro 34.720,00;
- condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese processuali da questa sostenute in entrambe i gradi giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 22.500,00 e quanto al
30 giudizio di secondo grado in euro 14.200,00 e così complessivamente euro
36.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU TO
31
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 353/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. GU TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 353/2024 il 06.03.2024 promosso con atto di citazione in appello da
( C.F. ) in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante geom. con gli Avv. Andrea Faresin e Luca Siviero Parte_2
, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. alla comparsa di comparsa di costituzione;
appellante contro
1 , ( p.iva ) in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_2
legale e rappresentante geom. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maria Controparte_2
RI e dall'Avv. Valerio G.Ferrari in forza di procura speciale rilasciata il 18.4.2024 ; appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1653/2023 pubbl. il 07.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO In totale riforma dei capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Vicenza nr. 1653/2023, pubblicata il 7.9.2023, nr. 2553/2023 rep.,
emessa all'esito del procedimento nr. 6550/2018 R.G., non notificata:
1. Rigettarsi
l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e con essa Controparte_1
la domanda sub lett. b) dell'atto di citazione in opposizione, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado, nonché
nel presente atto d'appello, e per l'effetto confermarsi il d.i. nr. 1866/2018 r. ing.
del 27.6.2018 emesso all'esito del procedimento nr. 2853/2018 R.G. del Tribunale
di Vicenza o, comunque, condannarsi a corrispondere a Controparte_1
l'importo capitale di 292.800,00 euro, ovvero quello diverso e anche Parte_1
maggiore che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, se del caso con determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c., oltre agli interessi al saggio previsto
2 dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e
5 del fascicolo della convenuta-opposta o, comunque, dalla data che risulterà
all'esito dell'istruttoria, e alla rivalutazione monetaria, per tutti i motivi espo sti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e nel presente atto.
2. In subordine rispetto alla conclusione sub nr. 2, condannarsi
[...]
a corrispondere a un importo corrispondente al valore Controparte_1 Parte_1
delle attività descritte nelle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-opposta, nonché nei contratti di cui ai docc. nn.ri 7 e 8 del medesimo fascicolo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nella misura di 292.800,00 euro o in quella diversa e anche maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data di emissione delle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-
opposta o, comunque, della data che risulterà all'esito dell'istruttoria, oppure, in subordine, dalla data della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria,
per i motivi esposti al par. (f.2) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e nel presente atto.
3. In ulteriore subordine rispetto alla conclusione sub nr. 3, condannarsi ai sensi dell'art. 2041 Controparte_1
c.c., a corrispondere a un indennizzo corrispondente al valore attività Parte_1
descritte nelle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-
3 opposta, nonché nei contratti di cui ai docc. nn.ri 7 e 8 del medesimo fascicolo,
nei limiti dell'arricchimento dell'attrice-opponente, per i motivi esposti al par.
(f.4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e del presente atto, nell'importo che si quantifica in 292.800,00 euro o in quello diverso e anche maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione equitativa, oltre a interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione monetaria.
4. Nel caso di accoglimento delle conclusioni sub nn.ri 3 o 4 che precedono, condannarsi a risarcire a Controparte_1
il danno derivante dall'aver confidato nella validità ed efficacia dei Parte_1
contratti aventi ad oggetto l'esecuzione delle attività descritte nelle fatture di cui ai docc. nn.ri 4 e 5 del fascicolo della convenuta-opposta, nonché nei contratti di cui ai docc. nn.ri 7 e 8 del medesimo fascicolo, ai sensi dell'art. 1338 c.c. e per i motivi esposti al par. (f.4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado e nel presente atto, nella misura che risulterà dimostrata in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio legale sul capitale rivalutato annualmente. 5.
Condannarsi l'attrice-opponente, ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., a corrispondere alla convenuta-opposta la somma che risulterà di giustizia, che si indica in un importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati ai sensi
4 della conclusione sub 7. 6. Condannarsi l'attrice-opponente, ai sensi dell'art. 96,
III comma, c.p.c. a corrispondere alla convenuta-opposta la somma che risulterà
di giustizia, che si indica in un importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati ai sensi della conclusione sub 7. 7. Con vittoria di spese e compensi professionali per i due gradi di giudizio.
8. Condannarsi Controparte_1
a restituire a l'importo di 34.720,00 euro versate a saldo delle spese Parte_1
legali liquidate nella sentenza di I grado. IN VIA ISTRUTTORIA: Si
ripropongono integralmente le istanze istruttorie formulate in I grado, contenute nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 2, c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI
comma, nr. 3, c.p.c., da intendersi qui come integralmente richiamate.
Per parte appellata :
Contrariis reiectis, richiamate, per quanto occorra, tutte le istanze e difese svolte anche in primo grado, Voglia la Corte Ecc.ma: • dichiarare inammissibile e/o comunque respingere, in ogni suo punto, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.1653/2023 emessa il 6.9.2023 e pubblicata il 7.9.2023 dal
Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.6550/2018 R.G. promosso da
[...]
nei confronti di confermandola integralmente;
• con Controparte_1 Parte_1
vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1866/2018 del 27.6.2018 con il quale il Tribunale di Vicenza
le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 292.800,00, Parte_1
oltre interessi e spese, portata dalle fatture n. 27/2018 e 28/2018 del 28.2.2018 per
“l'esecuzione di opere di engineering e campionature”, nell'ambito del contratto di appalto pubblico intercorso tra (stazione appaltante) e Parte_3 [...]
(aggiudicatarie), in relazione a parte delle lavorazioni Controparte_1
subappaltate a da eseguirsi presso le stazioni ferroviarie di Asti, AL Parte_1
e BR, linea Cantalupo-Cavallermaggiore.
La società opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Alessandria, ove l'esponente assumeva avere la propria sede legale .
Nel merito evidenziava di avere respinto le fatture monitoriamente azionate con lettera PEC del 6 marzo 2018 , poiché emesse arbitrariamente, ed aventi ad oggetto prestazioni mai effettuate da;
precisava che in precedenza era stata emessa Pt_1
da C.F.P. altra fattura di analogo contenuto ma C.F.P. stessa, a fronte della immediata contestazione ricevuta, aveva emesso la corrispondente nota di credito rinunciando al pagamento;
dimostrava che l'attività di engineering indicata nelle
6 fatture era stata affidata da ad altro e diverso soggetto, Controparte_3 CP_4
(già ; concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
[...] CP_5
Si costituiva in giudizio contestando l'eccezione di incompetenza Pt_1
territoriale, asserendo che esistevano offerte sottoscritte per accettazione dal geom. legale rappresentante di e che aveva CP_2 Controparte_1 Pt_1
svolto le attività indicate nelle fatture azionate;
quanto all'attività svolta “in collaborazione con affermava trattarsi di attività diversa da quella CP_4
svolta per conto di Controparte_1
Proponeva domande subordinate di ripetizione dell'indebito, di arricchimento senza causa e di risarcimento dei danni ex art.1338 c.c., concludeva per la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di rigetto dell'opposizione ed in subordine di accoglimento delle ulteriori domande formulate.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza e dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente.
7 Il primo giudice premetteva che incombeva in capo a – attore in senso Parte_1
sostanziale- dar prova dell'esistenza del credito azionato in monitorio e, quindi,
del titolo fondante la pretesa e dell'esecuzione della prestazione di progettazione ed engineering e campionature in favore di Controparte_1
Affermava che tale prova non era stata offerta, risultando che: le attività descritte nelle offerte contrattuali di cui ai docc. 7 e 8 di parte opposta, rispettivamente l'
offerta n. 001/2016 del 11.7.2016 e del 12.9.2016 anche se facevano riferimento a
“opere di engineering e campionature” , nondimeno nel dettaglio indicavano una serie di attività riconducibili ad attività esecutiva – riferibile ad altro rapporto di subappalto tra Nuove Costruzioni e inoltre, le attività di progettazione Parte_1
ed engineering relativamente ai cantieri delle stazioni di Asti, AL e BR, erano state affidate da a (già e le Controparte_1 CP_4 Controparte_5
prestazioni di engineering, intese come consulenza ingegneristica, progettazione tecnica, assistenza tecnica in corso d'opera, direzione lavori, erano state svolte da lo scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti (docc. 24 e 29 CP_4
parte opposta) non provava che CFP avesse svolto la predetta attività di engineering, essendo attività esecutiva delle prestazioni connesse al contratto di subappalto in essere con Controparte_1
8 Né la prova di tale attività era desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi i quali avevano riferito che l'attività svolta da C.F.P. consisteva in “misurazioni, rilievi
e campionature, verifiche, ecc.”; tuttavia essa “ appare riconducibile, e
ricompresa, nel novero delle prestazioni accessorie connesse all'esecuzione delle
opere di natura edile appaltate alla medesima, ossia attività funzionali a
consentire l'adempimento della prestazione esecutiva cui la stessa era tenuta”.
Richiamava la documentazione in atti (docc. 17, 18,19, 20, 21 di parte opponente)
dalla quale emergeva che l'attività di progettazione non era stata svolta da Pt_1
bensì da (già .
[...] CP_4 CP_5
Affermava il primo giudice che la pretesa di di percepire un compenso Pt_1
“separato” per attività che rientrano ordinariamente nel contenuto del subappalto era confliggente con gli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. che impongono a debitore e al creditore di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione come pure nell'ambito dello svolgersi del rapporto contrattuale.
Concludeva affermando che non era stata raggiunta la prova dell'esecuzione, da parte di della prestazione indicata nelle fatture azionate in monitorio Parte_1
n. 27/18 e 28/18 del 28.2.2018, “apparendo anzi come dette attività di
progettazione ed engineering siano sì state eseguite in favore di
[...]
ma da altro soggetto, ossia (già ”. CP_1 CP_4 CP_5
9 Avverso la predetta sentenza proponeva appello affidato a dieci Parte_1
motivi: 1)violazione degli artt. 1325, 1372, 2722 e 2729 c.c; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. e 1322 c.c., errata valutazione delle prove, errata valutazione del rapporto tra subappalti e contratti di engineering;
3) errata valutazione delle prove sui rapporti tra CFP e i progettisti, omessa ed errata valutazione di elementi istruttori;
4) errata valutazione delle prove sullo svolgimento dell'attività di CFP;
5) errata interpretazione e valutazione di una prova documentale;
6) errata valutazione delle prove orali sull'avvenuta esecuzione delle attività da parte di
Part
7) errata valutazione di prove, omessa valutazione di documenti,
travisamento di fatti;
8) errata valutazione di prove, omessa valuta zione di documenti contestati, violazione degli artt. 115 e 116, II comma, c.p.c; 9) omesso esame di una prova;
10) le domande subordinate di CFP.
Si costituiva in giudizio la quale riproponeva le difese già Controparte_1
svolte in primo grado, rimarcava che le fatture oggetto del ricorso monitorio si riferivano alle prestazioni previste nei contratti di subappalto n. 32/2016 e
25/2016, escludeva trattarsi di prestazioni ulteriori, non avendo, tra l'altro, C.F.P.
competenza a svolgere prestazioni di engineering e campionature, che venivano,
infatti, affidate da a prima e successivamente a Controparte_1 CP_5
con i due contratti di consulenza e collaborazione (docc. 7 e 8). CP_4
10 Evidenziava l'appellata che si era inventata una sorta di attività intermedia Pt_1
che non aveva qualificato e che si sarebbe sostanziata in un'attività di supporto a quella svolta dalla vera società di engineering consistente CP_4
nell'inviare e-mail di chiarimenti, partecipare a qualche riunione e svolgere qualche rilievo;
attività che rientravano nei compiti che vengono affidati al subappaltatore , il quale per eseguire il subappalto deve confrontarsi con i progettisti e con la Direzione Lavori, attività che certamente era tenuta a Pt_1
compiere.
Anche le attività descritte nei docc. 24 e 25 (fasc. primo grado opponente) evocati dalla difesa dell'appellante a dimostrazione dello svolgimento dell'attività di engineering e campionature, consisterebbero, a ben vedere, in email interne a verbali di riunioni, offerte di fornitori, inoltri di progetti redatti da altri, Pt_1
schizzi di disegni riguardanti particolari esecutivi: tutta attività tipica del subappaltatore e dell'esecutore materiale di un progetto redatto e aggiornato da altri.
Ribadiva l'appellata la circostanza – ritenuta decisiva nella ricostruzione dei
Part rapporti tra le parti- che emessa da la fattura n. 52/2016, avente ad oggetto acconto opere di engineering e campionature relativamente alla esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti ascensore presso la stazione di Asti ,
11 essa veniva respinta da e C.F.P. che provvedeva ad emettere la Controparte_1
relativa nota di credito, con ciò riconoscendo palesemente che l' emissione della fattura era errata e non autorizzata.
Part Anche le prove orali espletate avevano confermato che le attività svolte da rientravano in quelle previste dal contratto di subappalto e non erano pertanto riconducibili ad attività di engineering e consulenza.
Concludeva l'appellata per la conferma della sentenza appellata.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
09.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata per non aver considerato che C.F.P ha allegato e provato l'esistenza dei titoli contrattuali fondanti la sua pretesa creditoria (docc. 7 e 8 fasc. primo grado) e che non essendo stati tali contratti né risolti né dichiarati invalidi ed avendo offerto prova che le prestazioni ivi dedotte, diverse rispetto a quelle previste nei contratti di subappalto,
erano state eseguite;
la pretesa creditoria doveva ritenersi fondata.
12 2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza per non avere considerato che le attività descritte nei contratti di engineering e quelle descritte nei subappalti erano diverse, in quanto le prime non consistevano in attività di progettazione bensì in attività di assistenza in cantiere, trasmissione di rilievi, verifica della realizzabilità dei progetti;
tutte attività che non erano incluse nei contratti di subappalto, avendo oggetti diversi e rispondendo ad esigenze diverse.
3. Con il terzo motivo l'appellante ribadisce di aver svolto attività accessorie diverse dalla progettazione e richiama la documentazione offerta per rimarcare l'erroneità della sentenza che avrebbe travisato tale documentazione nella definizione delle prestazioni di C.F.P.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice nella ricostruzione delle prestazioni adempiute da C.F.P.; in particolare richiama i docc. 24 e 25 (fasc. parte opponente)
per evidenziare lo svolgimento delle singole prestazioni descritte nei contratti di engineering.
5.Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nell'attribuire valenza indiziaria alla circostanza che aveva emesso una Pt_1
13 fattura per le attività di engineering che poi era stata stornata e successivamente riemessa.
Osserva l'appellante che la fattura nr. 52/2016 era stata emessa da CFP a titolo di
“Acconto opere di engineering e campionature…”, tuttavia prevedendo il contratto che non fossero effettuati pagamenti se non dopo l'emissione “del S.A.L.
da parte della stazione appaltante principale . in ogni caso entro 5 (cinque) Pt_4
giorni dall'avvenuto incasso da parte di del corrispondente Controparte_1
S.A.L”, C.F.P. aveva provveduto ad emettere nota di accredito a storno della fattura, salvo poi provvedere alla nuova emissione della stessa a seguito del SAL
emesso dalla stazione appaltante.
6. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per aver erroneamente valutato le prove testimoniali, che, se fossero state interpretate correttamente,
avrebbero dimostrato lo svolgimento da parte di C.F.P delle prestazioni di engineering di cui alle offerte contrattuali.
7. Con il settimo motivo l'appellante lamenta la valutazione parziale della documentazione in atti (vedasi, in particolare, docc. 17,18,19, 20) che, invece dimostrano, se correttamente interpretata, lo svolgimento da parte di C.F.P delle attività dedotte nei contratti (verifica dei rilievi e delle offerte trasmesse dai fornitori).
14 8.Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale
attribuito valore indiziario alla circostanza che NC aveva corrisposto a il CP_4
compenso per l'attività di progettazione, travisando il contenuto del doc. 9 da cui non risulta che NC abbia disposto alcun pagamento in favore di . CP_4
9. Con il nono motivo l'appellante lamenta l'omesso esame di una registrazione
Con audio di una riunione tenutasi con il legale rappresentante di il quale avrebbe ammesso di dovere a a titolo di corrispettivo per prestazioni rese da Pt_1
controparte una somma maggiore rispetto a quella effettivamente corrisposta e ciò
confermerebbe l'esistenza di un debito residuo verso , per l'appunto, relativo Pt_1
ai contratti di engineering.
10.Con il decimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha respinto le domande svolte in via subordinata che, pertanto, ripropone nel presente giudizio.
11. I motivi di appello svolti da sono esaminati congiuntamente in Parte_1
quanto afferenti a questioni tra loro connesse relative alla valutazione delle prove e all'interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti.
12. era appaltatrice di per Controparte_1 Controparte_7
l'esecuzione di lavori su infrastrutture ferroviarie previsti dall'accordo quadro
Part 87/2016; nell'ambito di tale accordo quadro, e Controparte_1
stipulavano una serie di cd. contratti applicativi dedicati alle singole opere da
15 eseguire, tra le quali: l'innalzamento dei marciapiedi delle stazioni di AL e BR
oggetto del contratto applicativo 32/2016 e la realizzazione degli ascensori sui marciapiedi nn. 1, 3 e 4 della stazione ferroviaria di Asti oggetto del contratto applicativo 25/16.
subappaltava a la realizzazione di alcune parti delle Controparte_1 Pt_1
Parte opere appaltatele da in particolare: con contratto del 2.8.2016 affidava a le opere descritte all'art. 1 (doc. 15); con contratto del 9.9.2016 affidava a Pt_1
le opere descritte all'art. 1 ( doc. 14). Pt_1
Inoltre, C.F.P. s.r.l. e Nuove Costruzioni s.r.l. stipulavano due ulteriori contratti,
denominati “opere di engineering e campionature” : il contratto di data 12.9.2016
Con con cui affidava a lo svolgimento di alcune attività di assistenza per i Pt_1
cantieri di AL e BR per un compenso a corpo e forfetario di 180.000 euro oltre
Con a i.v.a. (doc. 7) e il contratto di data 11.7.2016 con cui affidava a lo Pt_1
svolgimento di analoghe attività con riferimento al cantiere di Asti per un compenso a corpo e forfetario di 60.000 euro oltre a i.v.a. (doc.8) ; Parte_1
all'esito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai due contratti di engineering emetteva la fattura n. 27 del 28.2.2018 con riferimento alle prestazioni del contratto engineering AL e BR e la fattura n. 28 del 28.2.2018 con riferimento
16 alle prestazioni del contratto engineering Asti;
entrambe le fatture sono oggetto delle contestazioni di cui al presente contenzioso.
13. L'appellante ha dedotto che il contratto denominato “Opere di engineering e campionature” relativo al cantiere di AL e BR e quello, avente la medesima denominazione, relativo al cantiere di Asti, hanno ad oggetto prestazioni,
diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, differenti e ulteriori rispetto a quelle oggetto dei contratti di subappalto e a cui avrebbe dato puntuale esecuzione come risulta dalla documentazione allegata e dalle prove orali assunte.
14. Dall'esame dei contratti intercorsi tra le parti e segnatamente dal raffronto tra i due contratti di subappalto (sovrapponibili nel contenuto) e dei due contratti c.d.
di engineering (analogamente aventi il medesimo contenuto quanto alle prestazioni descritte) risulta che i primi hanno ad oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori: “opere di rimozione e demolizione, scavi, adeguamento sottoservizi,
tinteggiature; posa tubazioni, assistenze edili e impiantistiche, palificazioni, opere in c.a., realizzazione sottofondi, posa cordoli, realizzazione pavimentazioni,
rifacimento segnaletica, opere di illuminazione, assistenze edili ed impiantistiche”.
Quanto ai contratti di engineering e campionature essi hanno ad oggetto:
“verifiche e indagini conoscitive… rilievi specialistici… oneri per la
17 caratterizzazione dei materiali di risulta… verifica ed aggiornamento dei progetti edili… campionatura dei materiali… assistenza ai collaudi delle opere”.
15. Dalla comparazione delle prestazioni dedotte nei contratti risulta che quelle previste nei contratti di engineering sono diverse e non sovrapponibili a quelle contenute nei contratti di subappalto e soprattutto – al di là della denominazione formale- che i contratti di engineering non comprendevano attività di
“progettazione, pianificazione studio e redazioni di elaborati alternative o
Con rettifiche” (p.8 sentenza) pacificamente affidate da ad altro soggetto, ovvero a
. CP_4
Ciò era peraltro chiaro alle parti già in sede di stipulazione dei contratti di engineering, posto che aveva dedotto , fin dal giudizio di primo grado, di Pt_1
non aver eseguito attività di progettazione – ammettendo di non averne le competenze – e da parte sua, aveva allegato che dopo la Controparte_1
stipulazione del contratto di subappalto aveva preso atto della necessità di incaricare del compimento di ulteriori attività, funzionali all'esecuzione Pt_1
delle opere dei cantieri di AL e BR (vedasi comparsa di risposta p.9).
16. Dunque, chiarita la diversità delle prestazioni dedotte nei contratti, non può
essere condivisa la conclusione cui perviene il Tribunale, secondo cui “emerge
indubbiamente la differenza sostanziale delle attività indicate nei contratti
18 conclusi con – ossia di progettazione, e riconducibili al contratto di opera CP_4
professionale – da quelle menzionate nei contratti con che si Parte_1
riducono a prestazioni prettamente esecutive, connesse e complementari allo
svolgimento dell'innalzamento marciapiedi in AL e BR e realizzazione
ascensori in Asti, il cui svolgimento appare necessario per la corretta esecuzione
della prestazione in capo alla stessa opposta”.
In altri termini, la deduzione secondo cui, consistendo le prestazioni eseguite da in prestazioni prettamente esecutive, connesse e complementari Parte_1
rispetto a quelle previste nei contratti di subappalto, non considera l'autonomia e l'originalità delle prestazioni indicate nei contratti di engineering e, in definitiva,
finisce con lo sterilizzare gli effetti di tali pattuizioni contrattuali, in assenza di eventi patologici che abbiano inciso sulla validità ovvero sull'efficacia – peraltro neppure dedotte- degli stessi.
Pertanto, anche a ritenere che tali prestazioni abbiano carattere esecutivo o complementare rispetto a quelle oggetto dei subappalti, ciò non comporta che le stesse non vadano autonomamente considerate – e remunerate- conformemente agli accordi contrattuali, vieppiù considerato che i contratti di engineering sono stati stipulati in epoca successiva ai contratti di subappalto, allorquando le parti erano ben a conoscenza del contenuto delle rispettive obbligazioni.
19 17. Non può pertanto essere condivisa la conclusione cui perviene il Tribunale
circa la mancata prova da parte di dello svolgimento dell'ulteriore attività Pt_1
di engineering, avendo, al contrario, il compendio probatorio acquisito nel primo grado restituito la prova positiva dell'avvenuto adempimento da parte di Pt_1
delle prestazioni contenute nei due contratti di engineering.
18. In particolare, il teste ha confermato per i cantieri di AL e BR di Tes_1
aver eseguito le verifiche, i test, le campionature, le misurazioni, le caratterizzazioni richieste dai progettisti delle opere presso le stazioni di Asti, di
AL e di BR, “fornendo a e, per essa, all'ing. e all'arch. CP_5 CP_8
, nonché a e, ove richiesta, alla direzione dei lavori Per_1 Controparte_1
tutti i documenti, gli elaborati, gli schemi e in genere i documenti redatti su
richiesta di medesima”, nonché di aver partecipato alle riunioni di CP_5
coordinamento e di aver verificato le misure risultanti dai progetti.
Il teste ha riferito di aver fornito gli schizzi, disegni e fotografie per la sistemazione di una fontana e di un cancello e pur confermando di non aver redatto progetti (“io
non ho fatto progetti, non sono deputato a farlo, io eseguo”) ha ribadito di aver eseguito verifiche in loco (“noi controllavamo le quote dei marciapiedi rispetto ai
binari, per verificare che fossero conformi al progetto”).
20 Del medesimo tenore anche quanto dichiarato dal teste (già Testimone_2
dipendente di , il quale ha confermato che C.F.P. ha effettuato Controparte_1
il prelievo dei materiali ai fini delle caratterizzazioni e l'attività di verifica e le indagini conoscitive degli impianti elettrici.
I testi sono concordi nel riferire che C.F.P non ha svolto attività di progettazione
(così il teste , “CFP da quanto so io non aveva mai fatto un cantiere Tes_3
inerente ai servizi ferroviari, quindi abbiamo spiegato loro e progettato tutta
l'attività da fare e spiegato come andava fatta, offrendo relativa consulenza,
compresi Stati avanzamento lavori, e anche progettazione;
siamo andati con loro
in cantiere più volte, anche per la caratterizzazione dei materiale spiegando come
andava svolta, nonché individuando le problematiche dell'impiantistica”),
essendo questa stata affidata da (teste : “è stata fatta tutta una CP_4 Per_1
campagna conoscitiva di indagini, rilievi, verifiche conoscitive pre-progetto, che
poi ha dato origine agli elaborati di progetti, tutte fatte prima dell'inizio dei
lavori. ADR Preciso di essermene occupato personalmente e di essere il
firmatario del progetto esecutivo in questione, con riferimento ai cantieri di AL
e BR”); tuttavia essi hanno descritto lo svolgimento da parte di C.F.P. delle attività di cui ai contratti di engineering (partecipazione alle riunioni di coordinamento per l'approvazione delle schede tecniche e di coordinamento, teste
21 ), verifica delle quote binari della stazione di AL e BR, esecuzione delle Per_1
caratterizzazioni, campionatura della pavimentazione (teste ). Tes_4
Non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte appellata secondo cui tali attività a prescindere dall'avvenuto svolgimento o meno sarebbero riconducibili agli appalti pubblici concernenti le stazioni piemontesi (p. 10 comparsa appello)
poiché tale impostazione non dà conto né spiegazione della vigenza – nessuna prova di segno contrario è stata dedotta- accanto ai contratti di subappalto di due ulteriori contratti – c.d. di engineering- contenuto Parte_5
Par affatto diverse e non sono liquidabili tout court in attività complementari o esecutive dei contratti di subappalto e ciò a fronte della inequivoca volontà delle parti contraenti di regolamentare con autonomi contratti le prestazioni ivi previste,
ritenute, evidentemente, ulteriori rispetto a quelle previste nei contratti di subappalto.
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che i contratti di subappalto e quelli di engineering sono stati stipulati separatamente, in date differenti e per iniziativa di NC e hanno oggetti diversi.
L'appellata sostiene che la struttura di non era qualificata per effettuare le Pt_1
prestazioni ricomprese nel contratto di engineering e che le maestranze di cantiere avevano una funzione esclusivamente esecutiva.
22 Tale deduzione è priva di pregio.
I due contratti per opere di engineering e campionature contengono un elenco di prestazioni diverse da quelle descritte nei contratti di subappalto che le parti hanno concordato nell'esercizio della loro autonomia negoziale e nella consapevolezza da parte di dell'organizzazione e della capacità imprenditoriale Controparte_9
di Pt_1
Né peraltro nell'affermare che le prestazioni rese da erano Controparte_9 Pt_1
riconducibili nel perimetro dei contratti di subappalto ha offerto una spiegazione del contenuto delle prestazioni dei diversi contratti di engineering, posto che tali contratti, al di là dell'imprecisa intitolazione, avevano un loro specifico oggetto,
che le parti avevano condiviso e concordato.
Pertanto, delle due l'una: o NC nel dedurre l'incapacità di di adempiere le Pt_1
prestazioni contrattuali chiedeva la risoluzione del contratto o eccepiva l'inadempimento di controparte, oppure , in difetto, non può ora lamentarsi dell'incapacità imprenditoriale di per contrastare la pretesa creditoria. Pt_1
19. Pure la documentazione offerta dall'appellante – il cui contenuto non è stato contestato da NC se non per affermare la riconducibilità di tali attività ai contratti di subappalto- conferma l'adempimento delle prestazioni di cui ai contratti di engineering.
23 Nello specifico, con riguardo alle verifiche e indagini conoscitive, si richiama la corrispondenza in cui C.F.P. dà atto di tale attività (“nei punti dove abbiamo
iniziato a scavare… abbiamo ritrovato polifere attive affioranti… tubazioni di
scarico in sospetto eternit… stiamo saggiando nel punto designato per il plinto n.
27 e vi faremo sapere se almeno quello è libero da interferenze”, p. 47 doc. 24);
quanto all'attività di campionatura si richiamano i documenti in cui C.F.P fa riferimento all'inoltro di offerte, di schede tecniche e di disegni funzionali a tali attività (vedasi a titolo esemplificativo, doc. 24, pagg. 4,11, 24, 84; doc. 25 pp.
13,14, 35 e 36).
Quanto all'attività di verifica ed aggiornamento dei progetti essa si è sostanziata nella verifica di rilievi (doc. 24 p.15 e 16), nella trasmissione di disegni (doc. 24
pp. 46 e 47); la caratterizzazione di materiali edilizi è consistita nell'effettuazione di test sui materiali prelevati (doc. 26) e nella redazione del formulario rifiuti (doc.
66); l'assistenza ai collaudi si è realizzata attraverso l'assistenza ad altri operatori
(doc. 24 p.115, 125).
20. L'adempimento da parte di delle prestazioni di cui ai contratti di Pt_1
engineering non è contrastata dalla circostanza che ha svolto attività CP_4
di consulenza progettuale e che per tali prestazioni di assistenza tecnica in corso d'opera, di direzione lavori e di progettazione sia stata pagata, in quanto trattasi di
24 attività diverse rispetto a quelle svolte da la quale, ripetesi, non ha mai Pt_1
allegato di aver svolto tali attività, bensì di aver svolto le diverse attività di cui ai contratti di engineering.
Né è concludente appurare se l'attività di consulenza progettuale affidata da Pt_1
a sia stata effettivamente pagata, trattandosi di rapporto contrattuale CP_4
diverso da quello dedotto in causa e a cui NC è, tra l'altro, estranea.
21. Il Tribunale richiama, a dimostrazione della non debenza di quanto dovuto per le prestazioni di engineering, la circostanza che C.F.P ha emesso una fattura per tali attività che è stata dalla stessa stornata con l'emissione di una nota di accredito
(“a corroborare quanto sopra, emblematica l'emissione, da parte di Parte_1
in data 30.11.2016, di nota di credito n. 106/16 del 30.11.2016 in favore di
[...]
per “errata emissione fatture 52/16 del 3.8.2016” ). Controparte_1
Sul punto l'appellante ha documentalmente dimostrato che la fattura era stata emessa da CFP a titolo di “Acconto opere di engineering e campionature…” con riferimento al cantiere di Asti e che il contratto per tale cantiere escludeva il pagamento di acconti e prevedeva il pagamento dopo l'emissione “del S.A.L. da
parte della stazione appaltante principale R.F.I…. in ogni caso entro 5 (cinque)
giorni dall'avvenuto incasso da parte di del corrispondente Controparte_1
S.A.L...” (doc. 8).
25 Pertanto, a seguito del rifiuto di NC al pagamento dell'acconto (in quanto non contrattualmente previsto) , C.F.P. procedeva allo storno della fattura che veniva
Part riemessa dopo il pagamento da parte di a N.C. avvenuta nel settembre del
2017.
Sostiene l'appellata che l'emissione della nota di accredito era avvenuto a seguito di sollecito da parte di e che tale storno costituirebbe ammissione che la CP_6
fattura era errata e non autorizzata.
Tale deduzione non si confronta né con il contenuto del contratto, che,
effettivamente, non prevedeva il pagamento di acconti, né con la circostanza che la fattura è stata (nuovamente) emessa da a dimostrazione che la stessa Pt_1
riteneva dovuto il corrispettivo per le prestazioni descritte nella fattura 52/2016.
22. Con riferimento all'efficacia concludente attribuita dal primo giudice ai docc.
17, 18,19,20 e 21 (fasc. opponente) che dimostrerebbe l'attività meramente esecutiva svolta da e contestata dall'appellante (settimo motivo di appello) Pt_1
va osservato quanto segue.
Il doc. 17 consiste in una mail proveniente da (già ) e indirizzata CP_5 CP_4
a contenente delle tabelle relative alle quote per la posa delle cordonate Pt_1
relative ai marciapiedi 2, binari 2 e 3 ; il doc. 18 contiene un elenco di progetti esecutivi, privo di data e sottoscrizione;
il doc. 19 contiene degli schizzi di “rilievi
26 marciapiedi” ; il doc. 20 contiene un cronoprogramma dei lavori, il doc. 21
consiste in uno scambio di mail tra e;
in sostanza si tratta CP_10 CP_4
di documenti che non smentiscono l'attività svolta in adempimento dei contratti di engineering da parte di più confermano la circostanza che l'attività Parte_7
di progettazione è stata svolta da altri soggetti ( e prima . CP_4 CP_5
23. L'appellante (nono motivo di appello) lamenta l'omessa valutazione della registrazione audio di una riunione tenutasi con il legale rappresentante di n CP_6
cui lo stesso ammetterebbe di essere debitore verso di euro 2.825 (mila), Pt_1
comprendente oltre ai corrispettivi dei subappalti (euro 1.250.024,49, importo indicato da NC nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ) anche i corrispettivi dei contratti di engineering ( “io ti posso in tutto totale 2.825 -mila-, non ti posso dare una lira in più, decidi se ti va bene …).
La difesa dell'appellata non contesta il contenuto di tale conversazione,
limitandosi a stigmatizzare le modalità con cui essa è stata captata, tuttavia, essa rileva sotto un profilo indiziario, unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati, ai fini della prova del credito di cui è causa.
24. Deduce l'appellata (v. comparsa conclusionale p.11) che “i due contratti di
subappalto autorizzati dalla committente pubblica R.F.I. sono gli unici che
possono trovare svolgimento in una Stazione ferroviaria. Una modifica degli
27 stessi poteva avere valenza solo se autorizzata espressamente da e ciò non Pt_3
è accaduto. Quindi l'attività reclamata da C.F.P. o rientrava nell'oggetto
contrattuale pubblicamente regimato e retribuito o non poteva avervi ingresso”.
Tale eccezione è stata introdotta per la prima volta in appello -negli scritti conclusivi- e pertanto è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Essa è altresì infondata atteso che l'art. 4 del contratto di subappalto relativo al
Part cantiere di BR, autorizzato da prevede la possibilità che la subcommittente
NC incarichi la subappaltatrice CFP di eseguire “opere non previste e/o eventuali
varianti…” le quali “dovranno essere eseguite dalla subappaltatrice alle
condizioni del presente atto ed al prezzo che dovrà essere preventivamente
concordato per iscritto sulla base di quello già pattuito…” (p. 7, doc. 15);
altrettanto prevede il subappalto relativo al cantiere di Asti (p. 7, doc. 14).
25. All'accoglimento della domanda principale consegue l'assorbimento delle domande subordinate svolte dall'appellante e riproposte in appello.
26. All'accoglimento dell'appello consegue altresì la condanna dell'appellata al rimborso delle spese legali relative al giudizio di primo grado che l'appellante ha documentato di aver pagato per l'importo di euro 34.720,00 (doc. 114) e di cui chiede il rimborso.
28 27. La domanda di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. svolta dall'appellante va respinta non avendo dato prova di aver subìto un danno non compensato Pt_1
dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento (Cass. SSUU ord.
24.02.2000 n. 16) .
Analogamente va respinta la domanda di condanna ex art. 96 comma III c.p.c.
parimenti svolta dall'appellante posto che la mera infondatezza delle pretese non
è fonte di responsabilità e non sono emersi nel giudizio elementi da cui desumersi la mala fede o colpa grave dell'appellata.
28. Conclusivamente, l'appello va accolto e per l'effetto Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 292.800,00 Parte_1
oltre agli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 27/2018 e
28/2018 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e l'appellata condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (da euro 260.000,01 a euro 520.000,00) e dell'attività svolta.
Non vi è motivo di discostarsi dalla regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza posto che “il rigetto, in sede di gravame,
della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte
29 dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in
riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e
reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può
giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass.
ord. 18036/2022).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di euro 292.800,00 oltre agli interessi Parte_1
ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 27/2018 e 28/2018 al saldo;
- condanna l'appellata alla restituzione all'appellante delle spese legali da questa pagate relativamente al giudizio di primo grado per l'importo di euro 34.720,00;
- condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese processuali da questa sostenute in entrambe i gradi giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 22.500,00 e quanto al
30 giudizio di secondo grado in euro 14.200,00 e così complessivamente euro
36.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU TO
31