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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 121-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. AL Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 121-1/2025 promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Gabriele Luigi Capitani (C.F. ) del Foro di Milano, giusta procura in atti, C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Milano via Amedeo D'Aosta n. 9, presso lo studio del procuratore.
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
“DICHIARARE aperta, con Sentenza ex art. 270 co. 1 CCII, la procedura di Liquidazione Controllata del sig. Parte_1
NOMINARE il Liquidatore preposto;
DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILIRE idonea pubblicità alla domanda ed alla Sentenza;
ORDINARE l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
DICHIARARE improcedibile il pignoramento presso terzi nei confronti del sig. Pt_1
FISSARE il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in euro 1.600,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità; DICHIARARE sottratti alla Liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514
c.p.c.
AUTORIZZARE il sig. a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso Pt_1
ED (ex CHE Banca Spa) – e BANCO POSTA, sui quali viene accreditato l'emolumento mensile percepito;
FISSARE nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla Sentenza di apertura della
Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;
DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione, il sig. non debba più versare alla procedura le Pt_1 somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c. “
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 7 aprile 2025, ha domandato l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo
“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. avv. Carmen Di Benedetto, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26
e 27 CCII in quanto risiede da oltre un anno a Vedano al AM (MB) Parte_1 in viale C. Battisti n. 137: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un
Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente è titolare dell'impresa individuale JV GI di
, la quale tuttavia non supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, Parte_1 comma 1, lett. d), in quanto:
➢ l'attivo patrimoniale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata risulta inferiore a € 300.000;
➢ i ricavi relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata risultano inferiore a € 200.000;
➢ l'esposizione debitoria complessiva risulta attualmente inferiore a € 500.000.
Conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 172.132,59, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da:
1. assenza di beni immobili;
2. beni mobili registrati: motocicletta BMW modello GS 1200 tg. CJ46046, il cui valore attuale si attesta intorno all'importo di € 5.000,00;
3. importo di € 1.405,40 depositato al 30.11.2024 presso l'Istituto di credito Mediobanca, conto corrente IBAN [...];
4. importo di € 117,92 depositato al 6.11.2024 presso l'Istituto di credito Banco Posta, conto corrente IBAN [...];
5. introito mensile pari ad € 2.073,00 derivante dall'esercizio della ditta individuale JV
GI di AD AL;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il ricorrente metterà a disposizione della procedura, nell'arco temporale di 3 anni:
1. € 18.000,00, ossia € 500,00 mensili per n. 36 mensilità;
2. il ricavato della vendita dell'autovettura motocicletta BMW modello GS 1200 tg.
CJ46046;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, verrà nominato liquidatore soggetto diverso dall'O.C.C.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]al
[...] C.F._1
AM (MB) in viale C. Battisti n. 137.
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Giovanetti.
NOMINA Liquidatore l'avv. VILLA SABINA (CF: ) E-mail: C.F._3
Pec: Email_1 Email_2
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. AUTORIZZA il debitore a mantenere attivo uno solo dei due conti correnti, sul quale verrà accreditata la somma esclusa dalla liquidazione;
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII; DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti