TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 715/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Santelli e Carlo Guarnieri
-parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Luigi Morrone
-parte convenuta-
Il Giudice
scaduto il termine del 7 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 715/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Santelli e Carlo Guarnieri
-parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Luigi Morrone
-parte convenuta-
OGGETTO
Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 7.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 250.000,00 o di Controparte_1
quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, imputandogli di aver concorso a determinare, mediante la sottoscrizione di una relazione di servizio e di diffide legali,
l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico da parte dell' presso cui CP_2
l'attore lavorava quale direttore del reparto di chirurgia generale, con conseguente compromissione della di lui immagine e reputazione professionale;
vinte le spese di lite.
2 Si VA , chiedendo a vario titolo il rigetto della Controparte_1 domanda e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
vinte le spese di lite, in distrazione.
Istruita documentalmente e con prova testimoniale, la causa veniva assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies 127-ter e c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
2.3. Infine, importare precisare che la decisione viene emessa in ossequio al principio della cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
3. MERITO.
La domanda è infondata.
Va anzitutto precisato che, fermo il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda, la presente vicenda deve inquadrarsi nell'alveo della responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043 e seguenti c.c., i cui elementi costitutivi sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto ed il nesso causale tra il fatto illecito ed il danno.
In particolare, si rammenta che, in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere (cfr. Cass.
19/02/2013 n. 4043) e che, in presenza in presenza di un illecito aquiliano, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
4 L'assenza di uno qualsiasi di tali elementi vale ad escludere ogni responsabilità sotto il profilo civilistico, dovendosi in tal caso rigettare la domanda di risarcimento del danno senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (Cass. n. 2422/2014).
Inoltre, va evidenziato che l'ingiustizia del danno postula, in linea di principio, l'antigiuridicità della condotta che ne costituisce la fonte, da intendersi quale contrarietà all'ordinamento giuridico inteso nel suo complesso, a prescindere dalla natura dell'illecito, sia esso penale, civile o amministrativo.
Sul punto, è pacifico che la reputazione e l'immagine costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione legittima la persona offesa a domandare il ristoro del risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (cfr. Cass. 15.6.2018 n. 15742; Cass. 14.10.2008
n. 25157).
In altre parole, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
Tuttavia, il carattere antigiuridico della condotta viene meno al ricorrere dei casi previsti dagli artt.
2044 e 2045 c.c. e dagli articoli 51-54 c.p.. In particolare, il risarcimento del danno è escluso nel caso in cui il danno ingiusto sia derivato dall'esercizio di un diritto a norma dell'art. 51 c.p., come il diritto di critica attraverso il quale viene tutelata la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e che, se esercitato entro precisi limiti, è destinato a prevalere su quello alla dignità personale (artt. 2 e
3 Cost.) in un'ottica di bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti (Cass. pen. n.
1695/2015).
Inoltre, considerate le caratteristiche della fattispecie in oggetto, importa sottolineare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, laddove il fatto lesivo sia realizzato mediante esposti indirizzati ad organi giudiziari, amministrativi o di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento
(giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (cfr. Cass. 29.4.2014 n. 26560).
5 Si osserva, allo stesso tempo, che “la destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., rilevabili "ex officio" anche in sede di legittimità (Cass. n. 23222/2011), ricorrendo
l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità”.
In tale prospettiva, si è ritenuto che non integri il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni potenzialmente offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un asserito illecito disciplinare, considerato che, in tal caso, ricorre il diritto di critica, laddove l'agente abbia esposto fatti veri o sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità e ciò perché il denunciante, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (cfr. Cass. pen. 11.2.2021
n. 9803; Cass. pen. 22.2.2019 n. 32407 e molte altre di analogo tenore).
In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi;
in particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.
In sintesi, affinché il diritto di critica possa avere efficacia scriminante è necessario che: I) i fatti esposti siano veri o, quanto meno, l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità; II) la forma espositiva sia non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, bensì proporzionata e funzionale alla prospettazione di una violazione;
III) i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Cass. pen. n. 9803/2021).
Ed invero, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di un'opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che
6 non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Cass. n. 25518/2016, Cass.
n. 7715/2015; v. pure Cass. n. 26745/2016 secondo cui “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti”).
Per quanto riguarda la continenza, nella valutazione di questo requisito, si richiede una forma espositiva corretta della critica rivolta, e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione: tale limite non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni offensive, hanno però anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato, rispetto al quale assume rilevanza il profilo soggettivo del dichiarante e la sua capacità espressiva in riferimento al livello culturale e sociale
(Cass. pen. n. 17243/2020, Cass. pen. n. 15089/2019, Cass. pen. n. 37397/2016). Occorre, quindi, valutare le espressioni utilizzate in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state proferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cass. n. 12180/2019, Cass. n. 32027 del 23/03/2018).
In presenza delle menzionate condizioni, l'esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'articolo 21 Cost., deve ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli articoli 2 e 3, poiché senza la libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi.
Con riferimento specifico al caso in esame, poi, è pacifico il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui “la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato” (cfr. Cass.
7.1.2022 n. 299; Cass. 12.9.2013 n. 20891).
4. Orbene, facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda che ci occupa, va osservato che le espressioni adoperate dal convenuto (e dai di lui colleghi medici operanti nel reparto di chirurgia Cont generale dell' di a mezzo del loro procuratore (v. diffide – all. 6 e 9 attore) non appaiono CP_2
dettate da un intento dispregiativo e non rivelano perciò un intento offensivo e, dunque, lesivo della
7 dignità umana e professionale del professionista, dovendo piuttosto ritenersi preordinate ad ottenere la verifica di eventuali violazioni delle regole deontologiche da parte del medesimo.
Del resto, lo stesso attore non ha specificato espressamente le frasi dallo stesso ritenute offensive ma si è limitato ad indicare le circostanze di cui il convenuto si è lamentato, unitamente ai suddetti colleghi, nelle diffide legali attenzionate.
In queste ultime non è dato rintracciarsi la sussistenza di frasi offensive né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, bensì meramente funzionale alla prospettazione delle violazioni lamentate.
Pertanto, deve affermarsi che la narrazione dei fatti e il linguaggio adottati si sono attenuti rigorosamente ad un canone di correttezza, sono conformi e rispettosi dei criteri della pertinenza, intesa come giustificazione della diffusione della notizia della presentazione di un esposto disciplinare e della continenza formale delle espressioni utilizzate, caratterizzate da un linguaggio corretto, scevro da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze rilevanti ed, inoltre, dal tenore degli scritti in questione emerge che il contenuto dei medesimi sembra collocato prevalentemente in una dimensione di verità dei fatti narrati.
Al contempo, non può assumere rilievo ai presenti fini la sottoscrizione della relazione di servizio
Cont stilata dal convenuto, in qualità di responsabile f.f. del reparto di chirurgia dell' -dopo CP_2 la sospensione cautelare dell'attore- in merito alla cura del paziente (all. 4 attore) e poi Per_1
inviata al Risk Manager ai fini della presentazione alla Commissione Regionale del Persona_2
Rischio Clinico nell'ambito del procedimento disciplinare de quo, sia perché tale relazione risulta essere stata richiesta dallo stesso (come dallo stesso dichiarato in sede di escussione Per_2
testimoniale – cfr. verb. ud. 26.4.2023) e sia perché essa, dal punto di vista espressivo, si sostanzia in una mera prospettazione dei fatti in sequenza cronologica.
Peraltro, è la stessa Commissione Regionale del Rischio Clinico ad attestare la richiesta della suddetta relazione (cfr. all.16 attore), sicché non persuadono le doglianze mosse in ordine all'utilizzazione della stessa ai fini ispettivi.
V'è, poi, da aggiungere che il procedimento disciplinare, avviato (anche) a seguito degli scritti de quibus secondo la prospettazione attorea, si è persino concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del . Pt_1
Tutto quanto detto è assolutamente sufficiente ai fini del rigetto della domanda. E difatti, non avendo l'attore dimostrato, com'era suo onere, l'antigiuridicità del fatto imputato al convenuto, dal quale sarebbe derivato il lamentato pregiudizio del quale ha reclamato il ristoro, la domanda non può che essere respinta.
8 Ad abundantiam, si evidenzia che non sussistono i presupposti per l'affermazione della responsabilità del dipendente pubblico (invocata dall'attore), non ravvisandosi, per le considerazioni su esposte, una condotta antigiuridica da parte del convenuto.
Risultano assorbite, oltre che non rilevanti le ulteriori questioni dedotte, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, c. 2, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove acquisite (Cass. sent. n. 16056/2016).
5. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che l'attore non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitato ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v. Cass. n. 22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che l'istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate.
P.t.m.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
9 - RIGETTA la domanda attorea;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- CONDANNA l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in €
7.052,00, oltre 15% rsg, cap e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Crotone, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 715/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Santelli e Carlo Guarnieri
-parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Luigi Morrone
-parte convenuta-
Il Giudice
scaduto il termine del 7 gennaio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 715/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Santelli e Carlo Guarnieri
-parte attrice-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Luigi Morrone
-parte convenuta-
OGGETTO
Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 7.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 250.000,00 o di Controparte_1
quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, imputandogli di aver concorso a determinare, mediante la sottoscrizione di una relazione di servizio e di diffide legali,
l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico da parte dell' presso cui CP_2
l'attore lavorava quale direttore del reparto di chirurgia generale, con conseguente compromissione della di lui immagine e reputazione professionale;
vinte le spese di lite.
2 Si VA , chiedendo a vario titolo il rigetto della Controparte_1 domanda e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
vinte le spese di lite, in distrazione.
Istruita documentalmente e con prova testimoniale, la causa veniva assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies 127-ter e c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
2.3. Infine, importare precisare che la decisione viene emessa in ossequio al principio della cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
3. MERITO.
La domanda è infondata.
Va anzitutto precisato che, fermo il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda, la presente vicenda deve inquadrarsi nell'alveo della responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043 e seguenti c.c., i cui elementi costitutivi sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto ed il nesso causale tra il fatto illecito ed il danno.
In particolare, si rammenta che, in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere (cfr. Cass.
19/02/2013 n. 4043) e che, in presenza in presenza di un illecito aquiliano, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
4 L'assenza di uno qualsiasi di tali elementi vale ad escludere ogni responsabilità sotto il profilo civilistico, dovendosi in tal caso rigettare la domanda di risarcimento del danno senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (Cass. n. 2422/2014).
Inoltre, va evidenziato che l'ingiustizia del danno postula, in linea di principio, l'antigiuridicità della condotta che ne costituisce la fonte, da intendersi quale contrarietà all'ordinamento giuridico inteso nel suo complesso, a prescindere dalla natura dell'illecito, sia esso penale, civile o amministrativo.
Sul punto, è pacifico che la reputazione e l'immagine costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione legittima la persona offesa a domandare il ristoro del risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (cfr. Cass. 15.6.2018 n. 15742; Cass. 14.10.2008
n. 25157).
In altre parole, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
Tuttavia, il carattere antigiuridico della condotta viene meno al ricorrere dei casi previsti dagli artt.
2044 e 2045 c.c. e dagli articoli 51-54 c.p.. In particolare, il risarcimento del danno è escluso nel caso in cui il danno ingiusto sia derivato dall'esercizio di un diritto a norma dell'art. 51 c.p., come il diritto di critica attraverso il quale viene tutelata la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e che, se esercitato entro precisi limiti, è destinato a prevalere su quello alla dignità personale (artt. 2 e
3 Cost.) in un'ottica di bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti (Cass. pen. n.
1695/2015).
Inoltre, considerate le caratteristiche della fattispecie in oggetto, importa sottolineare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, laddove il fatto lesivo sia realizzato mediante esposti indirizzati ad organi giudiziari, amministrativi o di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento
(giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (cfr. Cass. 29.4.2014 n. 26560).
5 Si osserva, allo stesso tempo, che “la destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., rilevabili "ex officio" anche in sede di legittimità (Cass. n. 23222/2011), ricorrendo
l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità”.
In tale prospettiva, si è ritenuto che non integri il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni potenzialmente offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un asserito illecito disciplinare, considerato che, in tal caso, ricorre il diritto di critica, laddove l'agente abbia esposto fatti veri o sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità e ciò perché il denunciante, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (cfr. Cass. pen. 11.2.2021
n. 9803; Cass. pen. 22.2.2019 n. 32407 e molte altre di analogo tenore).
In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi;
in particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.
In sintesi, affinché il diritto di critica possa avere efficacia scriminante è necessario che: I) i fatti esposti siano veri o, quanto meno, l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità; II) la forma espositiva sia non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, bensì proporzionata e funzionale alla prospettazione di una violazione;
III) i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Cass. pen. n. 9803/2021).
Ed invero, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di un'opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che
6 non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Cass. n. 25518/2016, Cass.
n. 7715/2015; v. pure Cass. n. 26745/2016 secondo cui “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti”).
Per quanto riguarda la continenza, nella valutazione di questo requisito, si richiede una forma espositiva corretta della critica rivolta, e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione: tale limite non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni offensive, hanno però anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato, rispetto al quale assume rilevanza il profilo soggettivo del dichiarante e la sua capacità espressiva in riferimento al livello culturale e sociale
(Cass. pen. n. 17243/2020, Cass. pen. n. 15089/2019, Cass. pen. n. 37397/2016). Occorre, quindi, valutare le espressioni utilizzate in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state proferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cass. n. 12180/2019, Cass. n. 32027 del 23/03/2018).
In presenza delle menzionate condizioni, l'esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'articolo 21 Cost., deve ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli articoli 2 e 3, poiché senza la libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi.
Con riferimento specifico al caso in esame, poi, è pacifico il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui “la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato” (cfr. Cass.
7.1.2022 n. 299; Cass. 12.9.2013 n. 20891).
4. Orbene, facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda che ci occupa, va osservato che le espressioni adoperate dal convenuto (e dai di lui colleghi medici operanti nel reparto di chirurgia Cont generale dell' di a mezzo del loro procuratore (v. diffide – all. 6 e 9 attore) non appaiono CP_2
dettate da un intento dispregiativo e non rivelano perciò un intento offensivo e, dunque, lesivo della
7 dignità umana e professionale del professionista, dovendo piuttosto ritenersi preordinate ad ottenere la verifica di eventuali violazioni delle regole deontologiche da parte del medesimo.
Del resto, lo stesso attore non ha specificato espressamente le frasi dallo stesso ritenute offensive ma si è limitato ad indicare le circostanze di cui il convenuto si è lamentato, unitamente ai suddetti colleghi, nelle diffide legali attenzionate.
In queste ultime non è dato rintracciarsi la sussistenza di frasi offensive né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse, bensì meramente funzionale alla prospettazione delle violazioni lamentate.
Pertanto, deve affermarsi che la narrazione dei fatti e il linguaggio adottati si sono attenuti rigorosamente ad un canone di correttezza, sono conformi e rispettosi dei criteri della pertinenza, intesa come giustificazione della diffusione della notizia della presentazione di un esposto disciplinare e della continenza formale delle espressioni utilizzate, caratterizzate da un linguaggio corretto, scevro da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze rilevanti ed, inoltre, dal tenore degli scritti in questione emerge che il contenuto dei medesimi sembra collocato prevalentemente in una dimensione di verità dei fatti narrati.
Al contempo, non può assumere rilievo ai presenti fini la sottoscrizione della relazione di servizio
Cont stilata dal convenuto, in qualità di responsabile f.f. del reparto di chirurgia dell' -dopo CP_2 la sospensione cautelare dell'attore- in merito alla cura del paziente (all. 4 attore) e poi Per_1
inviata al Risk Manager ai fini della presentazione alla Commissione Regionale del Persona_2
Rischio Clinico nell'ambito del procedimento disciplinare de quo, sia perché tale relazione risulta essere stata richiesta dallo stesso (come dallo stesso dichiarato in sede di escussione Per_2
testimoniale – cfr. verb. ud. 26.4.2023) e sia perché essa, dal punto di vista espressivo, si sostanzia in una mera prospettazione dei fatti in sequenza cronologica.
Peraltro, è la stessa Commissione Regionale del Rischio Clinico ad attestare la richiesta della suddetta relazione (cfr. all.16 attore), sicché non persuadono le doglianze mosse in ordine all'utilizzazione della stessa ai fini ispettivi.
V'è, poi, da aggiungere che il procedimento disciplinare, avviato (anche) a seguito degli scritti de quibus secondo la prospettazione attorea, si è persino concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del . Pt_1
Tutto quanto detto è assolutamente sufficiente ai fini del rigetto della domanda. E difatti, non avendo l'attore dimostrato, com'era suo onere, l'antigiuridicità del fatto imputato al convenuto, dal quale sarebbe derivato il lamentato pregiudizio del quale ha reclamato il ristoro, la domanda non può che essere respinta.
8 Ad abundantiam, si evidenzia che non sussistono i presupposti per l'affermazione della responsabilità del dipendente pubblico (invocata dall'attore), non ravvisandosi, per le considerazioni su esposte, una condotta antigiuridica da parte del convenuto.
Risultano assorbite, oltre che non rilevanti le ulteriori questioni dedotte, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, c. 2, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove acquisite (Cass. sent. n. 16056/2016).
5. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che l'attore non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitato ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v. Cass. n. 22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che l'istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate.
P.t.m.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
9 - RIGETTA la domanda attorea;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- CONDANNA l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in €
7.052,00, oltre 15% rsg, cap e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Crotone, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10