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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/09/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1047/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Abbadia Lariana (LC), via Benevento n. 18, con il patrocinio degli avv.ti CARLOTTA MARCONI FRANCESCA SPANDRI,
e
C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Abbadia Lariana (LC), via Benevento n. 18, con il patrocinio dell'avv. MARZIA PATRIGNANI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI alla S.V. Ill.ma affinché voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita in Abbadia Lariana (LC), Via Benvenuto n. 18/B (Catasto Fabbricati, Sez. Urb. LIN, foglio 1, mapp. 3817, sub. 4, cat. A/2, classe 2, vani 5, rendita Euro 516,46) di piena proprietà del IG. resterà assegnata alla IG.ra che continuerà a viverci con la figlia Pt_2 Pt_1
sino a che questa non raggiunga l'indipendenza economica;
il IG. invece si trasferirà Per_1 Pt_2 altrove, entro e non oltre la mattinata del 15 Giugno 2025, ivi spostando nel termine di sei mesi la propria residenza;
le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno a esclusivo carico della IG.ra , quelle straordinarie invece a carico del IG. come per Legge;
Pt_1 Pt_2 3) il garage di pertinenza dell'immobile (Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia Lariana, Sez. Urb. LIN, fg. 1, mapp.3817, sub. 12, cat. C/6, classe 5, rendita Euro 85,53), ad oggi utilizzato esclusivamente dal IG. come officina, resterà in uso allo stesso, il quale però si impegna sin Pt_2
d'ora a trascorrervi solo le ore strettamente necessarie e quando la IG. sarà fuori casa;
Pt_1
4) il garage di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia Lariana, Sez. Urb. LIN, fg. 1, mapp. 3467, sub. 6, cat. C/6, Classe 5, rendita Euro 66,52, in comunione dei beni tra i coniugi, resterà in uso esclusivo della IG.ra e solo quando quest'ultima non sarà più assegnataria della casa Pt_1 familiare, lo stesso sarà venduto e l'importo di vendita sarà diviso al 50% tra i coniugi;
5) quando la figlia avrà raggiunto l'indipendenza economica la IG.ra lascerà Per_1 Pt_1
l'immobile familiare, portando con sé gli arredi che le saranno necessari, tutti acquistati in costanza di matrimonio;
6) il padre corrisponderà mensilmente direttamente alla figlia l'importo di Euro 250,00 con Per_1 scadenza al giorno 5 di ogni mese, con previsione di automatica rivalutazione decorso un anno di calendario dall'udienza di comparizione avanti al Presidente e così successivamente con periodicità annuale, in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, o di altro indice sostitutivo od equipollente;
7) le spese straordinarie sostenute a favore della figlia saranno ripartite tra i coniugi nella misura 50%, secondo il seguente schema, di cui al Protocollo del Tribunale di Lecco:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture);
8) saranno altresì sostenute al 50% le spese mediche e non per l'animale domestico di cui si occuperà prevalentemente la IG.ra , salvo la facoltà della stessa, previo accordo, di lasciarlo al IG. Pt_1 nei periodi di ferie e quando sia necessario;
Pt_2
9) le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione fiscale.
Le fatture e/o ricevute fiscali dovranno essere intestate direttamente alla figlia in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di usufruire in egual misura delle detrazioni fiscali;
10) il IG. ha già provveduto a trasferire la proprietà dell'auto Volkswagen T-Cross, targata Pt_2
GT648MZ alla IG.ra ; Pt_1
11) quanto al conto corrente cointestato n. 935 2730/1 in Deutsche Bank, i coniugi CP_1 concordano di dividere la somma giacente al 50% al momento dell'estinzione del detto conto;
12) i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano a qualsivoglia contributo di mantenimento per sé stessi;
13) i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni ulteriore aspetto economico conseguente la convivenza matrimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 27.8.1994 a Mandello del Lario (LC), e dalla loro unione è nata la figlia Per_2
a Lecco, il 22.4.2001), maggiorenne non economicamente indipendente.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10.7.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Mandello del Lario, il 27.8.1994,
[...] con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANDELLO DEL LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conIGlio del 15 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1047/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Abbadia Lariana (LC), via Benevento n. 18, con il patrocinio degli avv.ti CARLOTTA MARCONI FRANCESCA SPANDRI,
e
C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Abbadia Lariana (LC), via Benevento n. 18, con il patrocinio dell'avv. MARZIA PATRIGNANI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI alla S.V. Ill.ma affinché voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita in Abbadia Lariana (LC), Via Benvenuto n. 18/B (Catasto Fabbricati, Sez. Urb. LIN, foglio 1, mapp. 3817, sub. 4, cat. A/2, classe 2, vani 5, rendita Euro 516,46) di piena proprietà del IG. resterà assegnata alla IG.ra che continuerà a viverci con la figlia Pt_2 Pt_1
sino a che questa non raggiunga l'indipendenza economica;
il IG. invece si trasferirà Per_1 Pt_2 altrove, entro e non oltre la mattinata del 15 Giugno 2025, ivi spostando nel termine di sei mesi la propria residenza;
le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno a esclusivo carico della IG.ra , quelle straordinarie invece a carico del IG. come per Legge;
Pt_1 Pt_2 3) il garage di pertinenza dell'immobile (Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia Lariana, Sez. Urb. LIN, fg. 1, mapp.3817, sub. 12, cat. C/6, classe 5, rendita Euro 85,53), ad oggi utilizzato esclusivamente dal IG. come officina, resterà in uso allo stesso, il quale però si impegna sin Pt_2
d'ora a trascorrervi solo le ore strettamente necessarie e quando la IG. sarà fuori casa;
Pt_1
4) il garage di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Abbadia Lariana, Sez. Urb. LIN, fg. 1, mapp. 3467, sub. 6, cat. C/6, Classe 5, rendita Euro 66,52, in comunione dei beni tra i coniugi, resterà in uso esclusivo della IG.ra e solo quando quest'ultima non sarà più assegnataria della casa Pt_1 familiare, lo stesso sarà venduto e l'importo di vendita sarà diviso al 50% tra i coniugi;
5) quando la figlia avrà raggiunto l'indipendenza economica la IG.ra lascerà Per_1 Pt_1
l'immobile familiare, portando con sé gli arredi che le saranno necessari, tutti acquistati in costanza di matrimonio;
6) il padre corrisponderà mensilmente direttamente alla figlia l'importo di Euro 250,00 con Per_1 scadenza al giorno 5 di ogni mese, con previsione di automatica rivalutazione decorso un anno di calendario dall'udienza di comparizione avanti al Presidente e così successivamente con periodicità annuale, in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, o di altro indice sostitutivo od equipollente;
7) le spese straordinarie sostenute a favore della figlia saranno ripartite tra i coniugi nella misura 50%, secondo il seguente schema, di cui al Protocollo del Tribunale di Lecco:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture);
8) saranno altresì sostenute al 50% le spese mediche e non per l'animale domestico di cui si occuperà prevalentemente la IG.ra , salvo la facoltà della stessa, previo accordo, di lasciarlo al IG. Pt_1 nei periodi di ferie e quando sia necessario;
Pt_2
9) le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione fiscale.
Le fatture e/o ricevute fiscali dovranno essere intestate direttamente alla figlia in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di usufruire in egual misura delle detrazioni fiscali;
10) il IG. ha già provveduto a trasferire la proprietà dell'auto Volkswagen T-Cross, targata Pt_2
GT648MZ alla IG.ra ; Pt_1
11) quanto al conto corrente cointestato n. 935 2730/1 in Deutsche Bank, i coniugi CP_1 concordano di dividere la somma giacente al 50% al momento dell'estinzione del detto conto;
12) i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano a qualsivoglia contributo di mantenimento per sé stessi;
13) i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni ulteriore aspetto economico conseguente la convivenza matrimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 27.8.1994 a Mandello del Lario (LC), e dalla loro unione è nata la figlia Per_2
a Lecco, il 22.4.2001), maggiorenne non economicamente indipendente.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10.7.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Mandello del Lario, il 27.8.1994,
[...] con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANDELLO DEL LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conIGlio del 15 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada