Ordinanza presidenziale 9 gennaio 2024
Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02891/2025REG.PROV.COLL.
N. 06569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6569 del 2024, proposto da
ST GH, SI AR Quale Avente Causa di LD SS, IC TI, OR OV, GA AL, RD AB Quale Avente Causa di CI DE, AT DE SP, IC NI, VA TI, CA NI, AR TI, LO NI, RO LT, AB SI, OR DR Quale Avente Causa di TO ST, IC DR Quale Avente Causa di AG ST, ER ZZ, DE NI e IC ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Grazia Tinarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Odone Belluzzi N 3;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Caterina Siciliano, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Trentini in Bologna, piazza Maggiore,6;
nei confronti
Cooperativa Taxisti Bolognesi – Co.Ta.Bo soc. coop., Consorzio Autonomo Taxisti – C.A.T. soc. coop. r.l., ID LO, OL IS e RE LA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 406/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Tinarelli e Trentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la regolamentazione delle licenze “prioritarie disabili” approvata con deliberazione P.G. n. 223429/2019 dal Comune di Bologna.
2. I ricorrenti in epigrafe indicati, vincitori della selezione pubblica bandita nel 2008 dal Comune di Bologna per l’assegnazione di licenze di taxi categoria “prioritarie disabili”, hanno impugnato la suddetta deliberazione, oltre agli atti connessi e consequenziali.
3. Il Tar Emilia Romagna – Bologna, con sentenza 7 giugno 2024 n. 406, ha respinto il ricorso.
4. I ricorrenti hanno appellato la sentenza con ricorso n. 6569 del 2024.
5. Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Bologna.
6. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni pregiudiziali dedotte da controparte avverso il ricorso e, fra l’altro, l’eccezione relativa alla sussistenza dell’interesse a ricorrere in ragione degli atti adottati dal Comune nelle more del giudizio, quali la deliberazione di Giunta 23 dicembre 2024 P.G. n. 904816/2024.
Nondimeno si anticipa che a detti atti si farà riferimento in relazione a specifiche censure, riguardanti aspetti direttamente ed evidentemente interessati dagli stessi.
9. Con il primo motivo, articolato in plurime censure, gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sull’obbligo di sottoscrivere una “ nuova formulazione dell’accordo ”, “ sanzionandosi la mancata sottoscrizione dello stesso, con la sospensione e successiva revoca della licenza ”.
In particolare il contenuto dell’accordo di cui alla deliberazione gravata non troverebbe fonte nella lex specialis della selezione alla quale hanno partecipato gli appellanti e non risponderebbe a un interesse dei medesimi.
Il provvedimento gravato sarebbe stato assunto in violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale (omessa comunicazione di avvio del procedimento) e in mancanza di un’adeguata istruttoria sulla disponibilità nel mercato di veicoli del tipo richiesto.
Con ulteriore profilo è stata dedotta l’“ incompetenza della Giunta all’introduzione di sanzioni non previste dal Regolamento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 21/92 ” e la mancanza del parere della Commissione permanente di cui all’art. 54 del regolamento comunale.
Infine, l’appellante ha censurata la previsione, contenuta nella deliberazione gravata, di “ nuove ipotesi di illecito introdotte con l’atto impugnato e punite con sanzione pecuniaria ”, in particolare quelle di cui all’art. 6, comma 2, in quanto lesive per gli appellanti.
9.1. Le censure sono infondate.
9.2. La deliberazione della Giunta P.G. n. 154003/2008, con la quale è stato approvato il bando della selezione alla quale hanno partecipato gli appellanti, subordina il rilascio delle licenze speciali alla sottoscrizione da parte dei titolari di un accordo infraprocedimentale, contenente la disciplina di dettaglio dell’esercizio dell’attività e dei connessi obblighi di servizio.
L’art. 9 del bando di gara 2008 prevede che gli assegnatari sottoscrivano, all’atto del conferimento della licenza, un accordo infraprocedimentale con il Comune.
Nell’accordo infraprocedimentale sottoscritto nel 2009 dagli appellanti si legge che “ la vettura dovrà essere eco-compatibile (elettrica, ibrida, metano, GPL) ” (art. 2, comma 1).
Pertanto, all’atto del rilascio della licenza “prioritaria disabili”, gli appellanti hanno assunto l’obbligo di servirsi, per lo svolgimento del servizio, di vetture ecologiche del tipo anzidetto, senza avere contestato, né impugnato detta prescrizione.
Nel corso del tempo il Comune di Bologna ha adottato provvedimenti volti a posticipare l’obbligo di servirsi dei soli veicoli descritti nell’accordo infraprocedimentale sottoscritto dagli appellanti all’atto dell’ottenimento delle licenze taxi “prioritarie disabili”.
In particolare, con deliberazione n. 36541 del 2011 il Comune di Bologna ha deciso di consentire ai titolari di licenza taxi “prioritario disabili”, per un periodo di un anno, prorogabile di un ulteriore anno, la possibilità di “ disporre anche di veicoli alimentati a gasolio dotati di FAP, con pedana elettroidraulica o pianale ribassato, con accesso reclinabile e cinture autoavvolgenti, nell’attesa che il mercato peraltro in continua evoluzione offra la possibilità di acquistare mezzi ecocompatibili che consentano di ridurre l’inquinamento atmosferico ”.
Con successivi provvedimenti (due provvedimenti 2012 e una delibera di Giunta 2013, richiamate nella deliberazione 2017) e da ultimo con deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 353766/2017 è stata ulteriormente prorogata la possibilità per i titolari di licenza taxi “prioritario disabili” di “ disporre anche di veicoli alimentati a gasolio dotati di FAP, con pedana elettroidraulica o pianale ribassato, con accesso reclinabile e cinture autoavvolgenti, nell’attesa che il mercato peraltro in continua evoluzione offra la possibilità di acquistare mezzi ecocompatibili che consentano di ridurre l’inquinamento atmosferico ”.
Il termine della proroga è indicato nel 31 dicembre 2020.
Sicché, fino a quella data, il Comune ha comunicato ai titolari di licenza taxi “prioritaria disabili” che non avrebbe preteso l’adempimento dell’obbligo assunto con l’accordo infraprocedimentale sottoscritto in occasione del rilascio della relativa licenza.
Tuttavia non si può muovere dalla deliberazione n. 36541 del 2011 e dalle successive delibere per sostenere che sia venuto meno l’obbligo di dotarsi di vetture ecologiche delle tipologie di cui all’accordo sottoscritto nel 2009. E ciò in quanto detti provvedimenti, nel posticipare il termine di efficacia dell’obbligo controverso, hanno circostanziato in modo preciso il relativo termine ultimo, senza intervenire sull’ an dello stesso, che altrimenti non ci sarebbe stata necessità di stabilire una data finale della deroga.
Né può ritenersi che detti provvedimenti abbiano dato conto della “ impossibilità dell’oggetto di tale accordo ” o di “ inattuabilità ” dello stesso, così non essendoci (in tesi) i presupposti dell’asserito recesso del Comune o incertezza della supposta condizione. Dalla deliberazione del 2011 si apprende infatti che il Comune di Bologna ha istituito un tavolo tecnico per “ verificare se esistessero in commercio veicoli allestiti per il trasporto dei disabili alimentati a metano e/o a GPL ed è emerso che il mercato è in rapida evoluzione e, di conseguenza, anche quello degli allestitori ”, peraltro dopo avere evidenziato che le “ 23 nuove licenze sono alimentate a GPL ”. Anche la deliberazione del 2017 dà conto delle “ difficoltà ” incontrate dai titolari delle licenze taxi “prioritarie disabili” e del fatto che il mercato è “ in continua evoluzione ”.
Neppure è stato modificato il contenuto dell’obbligo controverso, in quanto le richiamate deliberazioni nulla hanno disposto in merito all’obbligo di dotarsi di “ veicoli eco-compatibili (elettriche, ibride, metano GPL) ”, essendosi limitate a posticipare il relativo termine di adempimento.
Pertanto nelle suddette deliberazioni non si rinviene alcuna presa d’atto dell’impossibilità di adempiere all’obbligo, né alcuna modifica del relativo contenuto, ma la sola intenzione di posticiparlo.
Venuti meno gli effetti delle predette deliberazioni, dal primo gennaio 2021 l’obbligo di dotarsi di “ veicoli eco-compatibili (elettriche, ibride, metano GPL) ” sarebbe quindi divenuto attuale, riespandendosi, in mancanza di ulteriori determinazioni derogatorie, la disciplina contenuta nell’accordo sottoscritto dagli appellanti nel 2009.
9.3. In tale situazione si colloca la qui gravata deliberazione della Giunta del Comune di Bologna P.G. n. 223429/2019, approvata nella seduta del 14 maggio 2019, recante “ Licenze speciali per l'esercizio del servizio pubblico non di linea "taxi" - condizioni per l'espletamento del servizio ”, con allegato accordo infraprocedimentale.
9.4. Innanzitutto detto provvedimento non è censurabile per incompetenza della Giunta ai sensi della legge n. 21 del 1992. Quest’ultima prevede che i comuni stabiliscano con regolamento “ il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio ” (art. 5) e “ norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità ” (art. 14 comma 2).
Nel caso di specie il regolamento comunale prevede espressamente che sia il bando di indizione delle selezioni a stabilire, fra l’altro, le “ particolari e ulteriori dotazioni o requisiti tecnici del veicolo, quali ad esempio: particolare eco-compatibilità dell’alimentazione, alimentazione esclusivamente a metano, GPL, con alimentazione elettrica o ibrida ” (art. 4). Sicché la Giunta, nell’adottare il bando di concorso, ha attuato detta disposizione, peraltro estremamente circostanziata sul punto, in quanto dispone esattamente, rispetto alla tipologia di vetture, quanto poi indicato nell’accordo di cui al bando 2008 e al bando 2019 (vetture “ elettriche, ibride, metano GPL ”).
Ne deriva che la disposizione impugnata non attua invece l’art. 54 del regolamento comunale, che richiede il parere della Consulta permanente per il superamento dell’handicap, necessario allorquando si tratta di stabilire le caratteristiche tecniche degli adattamenti per i disabili, “ in modo tale da consentire l’immissione diretta della carrozzina e il relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell’eventuale accompagnatore ”: la deliberazione del 2019, nella parte gravata, non si occupa di tali profilo ma della tipologia di motore (contrariamente al provvedimento impugnato nel giudizio esitato dalla Sezione con sentenza 21 luglio 2020 n. 4659, con il quale sono state dettate “ particolari condizioni di servizio per il “trasporto persone con disabilità ”). E, anzi, gli appellanti lamentano che detta tipologia di veicolo non sarebbe compatibile con le caratteristiche tecniche richieste per i disabili, che considerano quindi presupposti non alterati dalle vicende qui controverse.
9.5. Detto ciò, con la deliberazione n. 223429/2019 è stabilito, fra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, di “ confermare e disporre, relativamente alle 23 vecchie licenze prioritarie disabili rilasciate nel 2009, quanto segue: - dal 1 gennaio 2021 in caso di sostituzione del veicolo potrà avvenire esclusivamente in favore dei veicoli eco-compatibili (elettriche, ibride, metano GPL); - tutte le 23 licenze dovranno progressivamente sostituire i veicoli entro il 1 gennaio 2025; - l'obbligo di sottoscrizione della nuova formulazione dell'accordo così come approvato dal presente atto, in assenza della quale si provvederà, previa diffida, alla sospensione e successiva revoca della licenza. ”
9.6. La prima disposizione (“ dal 1 gennaio 2021 in caso di sostituzione del veicolo potrà avvenire esclusivamente in favore dei veicoli eco-compatibili ”), da un lato, tiene conto del termine finale del 31 dicembre 2020, stabilito con la deliberazione di proroga del 2017, e, dall’altro lato, è meramente ripetitiva dell’obbligo già assunto con l’accordo infraprocedimentale sottoscritto nel 2009.
Detta disposizione, avendo una portata meramente dichiarativa sul punto e, in particolare, ripetitiva di un obbligo già sussistente, non pone un tema di mancato rispetto del bando 2008, con cui è stata indetta la selezione alla quale hanno partecipato gli appellanti, e della regolamentazione del rapporto ivi contenuta.
La funzione meramente dichiarativa (di un precedente obbligo, già assunto dagli appellanti) rende recessiva la necessità dell’istruttoria, che comunque ha dato conto che “ le ultime verifiche condotte sul mercato hanno evidenziato che sono adesso disponibili nuovi modelli eco-compatibili allestibili per il trasporto disabili ”.
Né si pone un tema di tutela per la posizione degli appellanti, che avrebbero potuto far valere la propria posizione attraverso la presentazione di un’istanza pretensiva rivolta all’Amministrazione, controparte del rapporto convenzionale e intestataria dell’interesse pubblico al servizio delle persone con disabilità.
Gli appellanti sono infatti tenuti ad osservare gli impegni assunti non solo in quanto derivanti da un accordo che può essere modificato solo con il coinvolgimento della controparte ma anche in ragione del fatto che si tratta di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, nel quale permangono le prerogative pubblicistiche dell’Amministrazione.
Peraltro le censure relative all’asserita indisponibilità di “ veicoli eco-compatibili (elettriche, ibride, metano GPL) ” utilizzabili per il servizio ai disabili, peraltro declinate non in termini di impossibilità ma di estrema difficoltà (atteso che gli stessi appellanti ammettono che vi sia almeno un modello allestibile a tal fine), risultano superate in quanto l’Amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio:
- il protocollo d’intesa, sottoscritto il 15 novembre 2023 dal Comune di Bologna e dalle associazioni sindacali dei tassisti (ASCOM – CNA – Confartigianato – Unica – Uritaxi – UIL Trasporti), che prevede, fra l’altro, la “ possibilità per tutti i taxi, prioritariamente destinati a persone disabili anche gravi, di utilizzare anche veicoli a combustione purché di nuova generazione e a basso livello di emissione ”;
- e-mail 20 dicembre 2024, con cui l’Ufficio Taxi del Comune di Bologna ha comunicato che l’obbligo di sostituire i veicoli con auto eco compatibili dall’1-1-2025 è al momento superato (in attesa della delibera poi approvata);
- il nuovo accordo infraprocedimentale, approvato con deliberazione di Giunta 23 dicembre 2024, P.G. n. 904816/2024 , che prevede per i “ TAXI PRIORITARIAMENTE DESTINATI AL SERVIZIO DI PERSONE IN CARROZZINA ” di “ consentire, in considerazione dei particolari allestimenti e del mercato ancora limitato per questa tipologia di veicoli, a tutti i titolari di licenze “prioritarie”, di utilizzare i veicoli attualmente in uso e di utilizzare, in caso di cambio del veicolo, oltre a veicoli eco-compatibili, anche veicoli a combustione purché di nuova generazione e a basso livello di emissione nel rispetto del DL 10-8-2023 n. 104 conv in L. 136/2023 ” (così l’allegato A, approvato con la deliberazione, e anche nell’allegato B, che contiene lo schema del nuovo accordo infraprocedimentale).
La sopra riferita disposizione contenuta nella deliberazione 23 dicembre 2024 si applica, per espressa precisazione, a “tutti” i titolari di licenze “prioritarie disabili” ed è divenuta efficace con la stessa deliberazione, essendo contenuta, oltre che nell’allegato B, riguardante l’accordo procedimentale, nell’allegato A, che produce effetti a far data dalla pubblicazione, avvenuta il 24 dicembre 2024.
Pertanto, atteso che è stato modificato l’oggetto dell’obbligo, prima dell’entrata in vigore del medesimo, prevista per il 2025, eventuali profili di criticità sul punto possono essere fatte valere attraverso l’impugnazione del nuovo atto (non nel presente giudizio).
Non risultano pertanto conducenti le considerazioni svolte dagli appellanti in merito alla disponibilità, o meno, di veicoli “ eco-compatibili ”, posto che detta delibera ha introdotto la possibilità di utilizzare veicoli a combustione, se conformi ai limiti di emissione di cui al DL n 104/2023”.
9.7. La seconda disposizione contenuta nella deliberazione qui gravata è favorevole per gli appellanti, in quanto posticipa al primo gennaio 2025 l’obbligo di sostituzione dei veicoli (divenuto attuale il primo gennaio 2021, sulla base del precedente accordo), peraltro superata sul punto nei termini anzidetti.
9.8. La terza disposizione stabilisce “ l'obbligo di sottoscrizione della nuova formulazione dell'accordo ”, prevedendo che, in caso di omessa sottoscrizione, “ si provvederà, previa diffida, alla sospensione e successiva revoca della licenza ”.
Sicché, da un lato, gli appellanti hanno l’obbligo, dal primo gennaio 2021, di dotarsi dei veicoli ecocompatibili e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha il potere/dovere di adottare i provvedimenti negativi che derivano dal mancato adempimento dell’obbligo.
Detta previsione dà conto delle conseguenze che derivano dalla mancata sottoscrizione dell’accordo approvato con la deliberazione qui impugnata.
In particolare, la deliberazione qui gravata non innova il regime del rapporto di diritto pubblico che coinvolge gli appellanti in base all’accordo sottoscritto nel 2009, in quanto non fa che ribadire le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo qui controverso.
In base all’accordo infraprocedimentale sottoscritto nel 2009 (non impugnato), si dà luogo alla “ risoluzione in caso di reiterate violazioni, con conseguente sospensione della possibilità di esercizio della licenza ” in caso di violazione dello stesso, che prevede, come visto, l’uso di specifiche vetture ecocompatibili, (art. 6 lett. b). La previsione è analoga a quella contenuta nella qui gravata deliberazione del 2019, che fa riferimento alla “ alla sospensione e successiva revoca della licenza ”. E ciò anche laddove fa riferimento a una “successiva revoca” della licenza, rispetto alla previa sospensione, non indicando l’elemento che si frappone fra le due, e così non superando la condizione posta dall’accordo sottoscritto nel 2009 per addivenire alla “risoluzione”, cioè la commissione di “reiterate violazioni”.
Né risulta determinante il richiamo alla diffida, contenuto nella delibera qui impugnata, in quanto cautelativa per gli appellanti.
In caso di mancata sottoscrizione si applica quindi la regolazione convenzionale del rapporto fra gli appellanti e il Comune di Bologna, così come stabilita nell’accordo infraprocedimentale sottoscritto nel 2009.
Pertanto, la deliberazione qui gravata, laddove stabilisce che la mancata sottoscrizione del nuovo accordo comporta l’applicazione delle conseguenze della sospensione e della successiva revoca, non sta a significare che le conseguenze negative si producono in ragione di detta omessa sottoscrizione. Piuttosto, esse si verificano in base al titolo del 2009 (non gravato), che produce effetti in mancanza della sottoscrizione del nuovo accordo.
L’omessa sottoscrizione dell’accordo 2019 non è quindi la causa degli effetti sfavorevoli per gli appellanti ma integra la condizione che non ne ha inibito l’operatività.
9.10. Nel contesto sopra descritto si inquadra (e si qualifica) l’”obbligo” di sottoscrivere l’accordo di cui alla deliberazione qui gravata, nel senso che la mancata sottoscrizione dello stesso comporta il verificarsi delle conseguenze previste nell’accordo già sottoscritto dagli appellanti del 2009, non impugnato, né altrimenti superato.
Con la deliberazione impugnata, quindi, l’Amministrazione ha offerto agli appellanti di beneficiare di una regolamentazione del rapporto avente profili migliorativi rispetto alla precedente, sottoponendola alla condizione della sottoscrizione dell’accordo approvato nel 2019.
In tal senso non si apprezza la necessità di comunicare l’avvio del procedimento. E ciò non solo in ragione del portato dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990 ma anche in quanto la decisione di sottoscrivere l’accordo approvato con la delibera gravata non è imposta dall’Amministrazione ma deriva dall’esigenza di superare la regolamentazione già sottoscritta dagli appellanti nel 2009, che, in mancanza di detta sottoscrizione, produce gli effetti ivi previsti.
9.11. Una volta che i titolari delle licenze rilasciate nel 2009 sottoscrivono l’accordo infraprocedimentale approvato con la deliberazione qui gravata, sottostanno alle relative condizioni, comprese quindi le “penali” di cui all’art. 6, in particolare quelle di cui al comma 2.
Il Tar ha ritenuto carente l’interesse a ricorrere dal momento che esso “ si radica solamente in presenza degli atti applicativi e non in base a potenzialità lesive ipotetiche e future ”.
8.10. Dette “penali” trovano fonte nell’accordo infraprocedimentale.
Esse sono previste per il caso in cui il “ tassista titolare di licenza con carattere prioritario disabile ” violi l’accordo. In particolare è previsto il pagamento di: “ a) € 50,00 in caso di Pos non mantenuto in perfetta efficienza; b) € 50,00 in caso di mancato rilascio della ricevuta del trasporto al cliente non disabile; c) € 100,00 in caso di omesso fermo del tassametro per tutta la durata delle operazioni di salita e discesa del cliente non disabile; d) € 200,00 in caso di non effettuazione del servizio prioritario assegnato dalla centrale e accettato; e) € 200,00 in caso di servizio svolto con utenze non disabili al di fuori dell’area sovracomunale; f) fino alla prevista revisione del “Regolamento Unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente”) – la risoluzione dell’accordo in caso di reiterate violazioni, con conseguente, sospensione della possibilità di esercizio della licenza ” (art. 6 dell’accordo 2019).
Dette penali trovano corrispondenza negli obblighi stabiliti all’art. 3 dell’accordo 2019, e riguardanti i titolari di licenza “prioritaria disabili”.
Le “penali” sono previste anche nell’accordo 2009, in caso di violazione dell’accordo e, in particolare, per “ inosservanza dell’art. 3 ”. Dette “penali” sono suddivise in due sole categorie: la penale di 200 euro e “ la risoluzione dell’accordo in caso di reiterate violazioni, con conseguente, sospensione della possibilità di esercizio della licenza ”.
Quest’ultima ipotesi è identica alla previsione di cui alla lett. f) dell’art. 6 comma 2 dell’accordo 2019.
La penale di 200 euro, prevista nell’accordo 2009, riguarda tutte le violazioni dell’accordo e in particolare degli obblighi di cui all’art. 3, che comprende le ipotesi previste anche nell’accordo 2019, peraltro stabilendo un ammontare pari sempre a 200 euro, laddove l’accordo 2019 diversifica l’ammontare così da prevedere cifre che non sempre equivalgono ai 200 euro, potendo anche essere inferiori.
Pertanto, a tacere d’altro, dalla sottoscrizione dell’accordo 2019 non è comprovato lo svantaggio che deriva agli appellanti dalle previsioni contenute nell’art. 6 dell’accordo approvato con la deliberazione del 2019.
Pertanto non è comprovato dagli appellanti il carattere lesivo di dette previsioni. In tal senso la statuizione del Tar di inammissibilità della censura per carenza di immediata lesività e quindi di interesse a ricorrere deve essere confermata, risultando assorbiti i profili correlati alla previsione delle “penali”.
10. Con ultimo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha respinto la domanda di compensazione delle spese della fase cautelare.
10.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
10.2. Si premette che la decisione del giudice di compensare le spese costituisce una valutazione discrezionale del giudice, sindacabile in sede di appello nei casi in cui le statuizioni di primo grado siano manifestamente irragionevoli, abnormi, illogiche ovvero si tratti di condanna a somme palesemente inadeguate (Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2020 n. 2167).
Detto ciò, è l’art. 26 c.p.a. a indicare il regime delle spese processuali attraverso un esplicito rinvio alle disposizioni del codice di rito, e segnatamente agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.
Il sistema è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa.
Tale principio, a mente dell’articolo 92 c.p.c., patisce alcune eccezioni e può, dunque, essere derogato con la diversa regola della cd. compensazione, evenienza questa però sottoposta a progressive restrizioni da parte del legislatore che hanno via via eroso i margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente, attualmente limitata ai soli casi di “ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ”.
Tale disposizione, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
10.3. Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per riformare la sentenza di primo grado che ha confermato la pronuncia sulle spese resa in sede cautelare, “nella quale si è tenuto conto anche dell’assenza del requisito normativo del periculum in mora” (così la sentenza gravata). Ciò in quanto la pronuncia cautelare risponde a specifici criteri ed è caratterizzata dal profilo del periculum in mora, proprio solo di detta fase (laddove l’ulteriore requisito del fumus boni iuris trova invece corrispondenza, seppure non identità, nella fase di merito).
Pertanto la sola circostanza che il Tar abbia ritenuto di compensare le spese con la sentenza di primo grado, fatta salva la condanna del ricorrente sul punto in fase cautelare, non è indice di contraddittorietà, in quanto detta condanna si fonda sulla mancata integrazione del presupposto tipico della pronuncia cautelare, che il giudice del merito non è chiamato a valutare. Né può essere in questa sede censurata la mancanza di periculum in mora, essendo previsto uno specifico mezzo di gravame dell’ordinanza cautelare resa in primo grado, che nel caso di specie ha confermato l’insussistenza del requisito (ordinanza n. 6205 del 2019).
Pertanto non si ravvisano i presupposti per la riforma della pronuncia sulle spese, considerato anche che la sentenza di primo grado merita conferma.
11. In conclusione l’appello deve essere respinto, confermandosi la sentenza impugnata.
12. La particolarità e la novità delle questioni dedotte giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | ST Fantini |
IL SEGRETARIO