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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2477 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUOCCO ANDREA, con domicilio eletto in Foggia alla via Lustro n.29, presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO, con domicilio eletto in LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA, 9
ROMA, presso il difensore avv. MANNOCCHI MASSIMO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. depositato in data 01.07.2024 ha proposto azione nei Parte_1 confronti della esponendo che: il ricorrente ha stipulato in data 23.09.2003 con Controparte_2 al un contratto che prevedeva l'emissione di carta revolving;
dall'analisi del contratto Controparte_1 emerge che la clausola di determinazione degli interessi ed il Taeg non sono stati stipulati per iscritto in violazione degli articoli 117 Tub e 1284 c.c.; inoltre il contratto è nullo in quanto viola le norme sul collocamento distribuzione dei prodotti finanziari in quanto per la promozione di un contratto di finanziamento gli intermediari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. 374/1999.
Ha quindi concluso chiedendo di accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi con diritto del ricorrente di restituire solo le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117 comma 7 TUB e in via subordinata ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto con diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'articolo 1284 comma 3 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta deducendo la carenza di interesse di parte ricorrente rispetto alla domanda così come formulata;
nel merito ha preso specifica posizione sulla domanda di parte ricorrente e ha concluso chiedendo il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la nullità del contratto di finanziamento stipulato con la parte resistente in quanto non vi è una pattuizione per iscritto degli interessi e del TAEG e in quanto è stata violata la normativa di cui al d.lgs. 374/1999 relativa al collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Tanto premesso, con riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse, si osserva che l'interesse ad agire delle parti per la declaratoria della nullità del contratto deve ritenersi, a differenza che per i terzi, secondo quanto previsto dall'art. 1421 c.c. "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (tra le altre Cass. 2670/2020). L'ammissibilità della domanda non può pertanto essere subordinata ad un sindacato circa l'utilità pratica dell'accertamento ed ancora meno ad una valutazione in via preventiva sull'accoglibilità della domanda di ripetizione di indebito, neppure proposta.
Ciò premesso parte ricorrente sostiene la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc.
Premesso che, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284,
terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse” (tra le altre, Cass. Civ. n. 22179/15) nel caso di specie va osservato quanto segue.
Diversamente da altre controversie similari ( come emerge dalla giurisprudenza depositata da parte ricorrente e in cui la censura è stata accolta poiché nella proposta contrattuale era indicato in via generica un range di valori) in quella in esame i tassi applicabili sono chiaramente indicati e sottoscritti dal Pt_1
In particolare, nel frontespizio del contratto sono riportati in maniera completa e sufficientemente chiara gli elementi essenziali dell'accordo e le condizioni applicabili: sono indicati sia il TAN ( 0,004%) che il TAEG ( 0,01
%).
Dunque, è del tutto erronea l'affermazione contenuta a pagina 7 del ricorso in cui la parte ricorrente afferma che le parti non hanno determinato la misura del tasso di interesse applicato avendo l'intermediario predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere scelto unilateralmente.
Il tasso è espressamente determinato e quindi la censura non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto poi che il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un divano, era nullo in quanto collocato tramite un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e pertanto in violazione della normativa imperativa sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
La difesa del ricorrente ha evidenziato come il relativo regolamento attuativo, contenuto nel Decreto ministeriale
13 dicembre 2001, n. 485, all'art. 2, comma 2, abbia chiarito che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte dei fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
- 2 - La distribuzione di carte revolving, tuttavia, non potrebbe essere assimilata alla distribuzione di carte di pagamento, risolvendosi in un'operazione di prestito più complessa e onerosa.
Secondo parte ricorrente, la stipula del contratto inerente all'apertura della linea di credito oggetto di causa rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 3 d.lgs. 374\1999 e la relativa violazione - essendo stato il contratto concluso con l'intermediazione di un soggetto non iscritto nell'apposito elenco – comporterebbe la nullità del contratto, trattandosi di normativa di carattere pubblicistico di carattere imperativo.
Sul punto si ritiene, pur dandosi atto della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine a tale questione, di aderire alla tesi per cui il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito cd. revolving -che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico - integri un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento, con la conseguenza che la conclusione di tale contratto può essere promossa anche da un soggetto non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (così, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4 gennaio 2023 n. 3419).
In tal senso è stato evidenziato come l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) non risulti limitata alla semplicità delle operazioni di finanziamento sottese all'utilizzo di tali strumenti di pagamento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, e come il testuale riferimento alle attività di distribuzione delle carte di pagamento includa anche l'attività di raccolta delle relative proposte contrattuali senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione delle carte di pagamento.
Parte resistente sostiene comunque che, anche ritenendosi violato il disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, ciò non comporterebbe in ogni caso la nullità della linea di credito revolving.
L'assunto è fondato.
Invero, deve ritenersi che l'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 ed il relativo regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n.
485 integrino norme imperative, laddove limitano la possibilità dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria a soggetti che possiedono di determinati requisiti ed iscritti in apposito elenco, in quanto posta a tutela di interessi pubblicistici di particolare rilevanza sociale, identificabili nella trasparenza e regolarità del mercato del credito.
Le suddette disposizioni, tuttavia, non hanno un'incidenza diretta sulla validità dei contratti in quanto non ne vietano la stipulazione ma esclusivamente, in assenza dei presupposti di cui sopra, la promozione.
Una volta perfezionatosi tra intermediario e cliente, il contratto, se anche collocato dal fornitore non autorizzato, non si pone in conflitto con la norma imperativa né rispetto al contenuto del regolamento negoziale né rispetto ai requisiti soggettivi richiesti per la sua stipulazione, che sono unicamente quelli prescritti in capo ai contraenti (nel caso di specie all'Intermediario).
Alla luce di tali motivazioni, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
- 3 - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di parte ricorrente tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale (consistita nella discussione orale) previsti dallo scaglione di valore indeterminabile, complessità
bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in € 4.358,00 oltre rimborso spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2477 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUOCCO ANDREA, con domicilio eletto in Foggia alla via Lustro n.29, presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO, con domicilio eletto in LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA, 9
ROMA, presso il difensore avv. MANNOCCHI MASSIMO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. depositato in data 01.07.2024 ha proposto azione nei Parte_1 confronti della esponendo che: il ricorrente ha stipulato in data 23.09.2003 con Controparte_2 al un contratto che prevedeva l'emissione di carta revolving;
dall'analisi del contratto Controparte_1 emerge che la clausola di determinazione degli interessi ed il Taeg non sono stati stipulati per iscritto in violazione degli articoli 117 Tub e 1284 c.c.; inoltre il contratto è nullo in quanto viola le norme sul collocamento distribuzione dei prodotti finanziari in quanto per la promozione di un contratto di finanziamento gli intermediari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. 374/1999.
Ha quindi concluso chiedendo di accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi con diritto del ricorrente di restituire solo le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117 comma 7 TUB e in via subordinata ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto con diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'articolo 1284 comma 3 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta deducendo la carenza di interesse di parte ricorrente rispetto alla domanda così come formulata;
nel merito ha preso specifica posizione sulla domanda di parte ricorrente e ha concluso chiedendo il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la nullità del contratto di finanziamento stipulato con la parte resistente in quanto non vi è una pattuizione per iscritto degli interessi e del TAEG e in quanto è stata violata la normativa di cui al d.lgs. 374/1999 relativa al collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Tanto premesso, con riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse, si osserva che l'interesse ad agire delle parti per la declaratoria della nullità del contratto deve ritenersi, a differenza che per i terzi, secondo quanto previsto dall'art. 1421 c.c. "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (tra le altre Cass. 2670/2020). L'ammissibilità della domanda non può pertanto essere subordinata ad un sindacato circa l'utilità pratica dell'accertamento ed ancora meno ad una valutazione in via preventiva sull'accoglibilità della domanda di ripetizione di indebito, neppure proposta.
Ciò premesso parte ricorrente sostiene la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc.
Premesso che, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284,
terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse” (tra le altre, Cass. Civ. n. 22179/15) nel caso di specie va osservato quanto segue.
Diversamente da altre controversie similari ( come emerge dalla giurisprudenza depositata da parte ricorrente e in cui la censura è stata accolta poiché nella proposta contrattuale era indicato in via generica un range di valori) in quella in esame i tassi applicabili sono chiaramente indicati e sottoscritti dal Pt_1
In particolare, nel frontespizio del contratto sono riportati in maniera completa e sufficientemente chiara gli elementi essenziali dell'accordo e le condizioni applicabili: sono indicati sia il TAN ( 0,004%) che il TAEG ( 0,01
%).
Dunque, è del tutto erronea l'affermazione contenuta a pagina 7 del ricorso in cui la parte ricorrente afferma che le parti non hanno determinato la misura del tasso di interesse applicato avendo l'intermediario predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere scelto unilateralmente.
Il tasso è espressamente determinato e quindi la censura non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto poi che il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un divano, era nullo in quanto collocato tramite un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e pertanto in violazione della normativa imperativa sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
La difesa del ricorrente ha evidenziato come il relativo regolamento attuativo, contenuto nel Decreto ministeriale
13 dicembre 2001, n. 485, all'art. 2, comma 2, abbia chiarito che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte dei fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
- 2 - La distribuzione di carte revolving, tuttavia, non potrebbe essere assimilata alla distribuzione di carte di pagamento, risolvendosi in un'operazione di prestito più complessa e onerosa.
Secondo parte ricorrente, la stipula del contratto inerente all'apertura della linea di credito oggetto di causa rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 3 d.lgs. 374\1999 e la relativa violazione - essendo stato il contratto concluso con l'intermediazione di un soggetto non iscritto nell'apposito elenco – comporterebbe la nullità del contratto, trattandosi di normativa di carattere pubblicistico di carattere imperativo.
Sul punto si ritiene, pur dandosi atto della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine a tale questione, di aderire alla tesi per cui il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito cd. revolving -che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico - integri un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento, con la conseguenza che la conclusione di tale contratto può essere promossa anche da un soggetto non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (così, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4 gennaio 2023 n. 3419).
In tal senso è stato evidenziato come l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) non risulti limitata alla semplicità delle operazioni di finanziamento sottese all'utilizzo di tali strumenti di pagamento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, e come il testuale riferimento alle attività di distribuzione delle carte di pagamento includa anche l'attività di raccolta delle relative proposte contrattuali senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione delle carte di pagamento.
Parte resistente sostiene comunque che, anche ritenendosi violato il disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, ciò non comporterebbe in ogni caso la nullità della linea di credito revolving.
L'assunto è fondato.
Invero, deve ritenersi che l'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 ed il relativo regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n.
485 integrino norme imperative, laddove limitano la possibilità dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria a soggetti che possiedono di determinati requisiti ed iscritti in apposito elenco, in quanto posta a tutela di interessi pubblicistici di particolare rilevanza sociale, identificabili nella trasparenza e regolarità del mercato del credito.
Le suddette disposizioni, tuttavia, non hanno un'incidenza diretta sulla validità dei contratti in quanto non ne vietano la stipulazione ma esclusivamente, in assenza dei presupposti di cui sopra, la promozione.
Una volta perfezionatosi tra intermediario e cliente, il contratto, se anche collocato dal fornitore non autorizzato, non si pone in conflitto con la norma imperativa né rispetto al contenuto del regolamento negoziale né rispetto ai requisiti soggettivi richiesti per la sua stipulazione, che sono unicamente quelli prescritti in capo ai contraenti (nel caso di specie all'Intermediario).
Alla luce di tali motivazioni, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
- 3 - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di parte ricorrente tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale (consistita nella discussione orale) previsti dallo scaglione di valore indeterminabile, complessità
bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in € 4.358,00 oltre rimborso spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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