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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/10/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RE IA
SEZIONE LAVORO
N. R.G. 923/2022
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 266/2022 (prot
30164 del 7/11/22) dell' di RM- Parte_1
Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, proposta da
[...]
(P.I. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Parte_3
(C.F. ), quest'ultimo anche in proprio, rappresentati C.F._1
e difesi dagli Avv.ti NINO G. RUFFINI e GEMINIO C. RUFFINI, ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
, ED DI RE IA (C.F. ), rappresentato
[...] P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti LORENZO FURIA e FABIO ORAZIO ANTONIO
PULVIRENTI, resistente
Conclusioni
Per le parti ricorrenti “Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
PRELIMINARMENTE disporre la riunione della presente causa alla causa numero 453/22 rg Trib Reggio Emilia Giudice Dr Cavallari accogliere l'opposizione e quindi revocare dichiarare nulla ed inefficace comunque ingiusta ed illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 266/22 (prot
30164 del 7/11/22 (allegata sub A) ACCERTARE e DICHIARARE che non esiste e non e' legittima (sia nell'an che nel quantum) la pretesa obbligazione assolvendo e Parte_2 Pt_3
dal pagamento e dichiarando che gli stessi nulla devono
[...]
Del caso
NEL MERITO PRELIMINARMENTE dichiarare decadenza e prescrizione dell'Amministrazione per i titoli, dalla pretesa di pagamento
In ogni caso ASSOLVERE e Parte_2 Pt_3
dalla pretesa di pagamento per le motivazioni tutte sopra esposte
[...]
e con la miglior formula che il Giudice riterrà In ogni caso spese di lite tutte rifuse”.
Per la parte resistente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via principale di merito, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di ingiunzione n. 266/2022, prot. n. 30164 del 07 novembre
2022, di complessivi euro 95.870,60, per cui è causa, con condanna delle controparti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite della presente causa;
Pag. 2 di 10 - In via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, di-sporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e il Sig. Parte_2 Parte_3
personalmente hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
per sentire Controparte_2
dichiarare la decadenza, la prescrizione, l'ingiustizia,
l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità,
l'infondatezza in tutto o in parte o come meglio dell'ordinanza opposta, con cui è stato ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 95.870,60, basata sul verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 10335 del 08/04/2022 e avente ad oggetto: la violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003
(interposizione illecita da pseudo appalto), per aver utilizzato manodopera somministrata illecitamente da Controparte_3
per il tramite di NS Emilia S.c.a.r.l. (n. 11 lavoratori per
628 giornate di lavoro nel periodo gennaio -settembre 2021), da per il tramite di NS MM RM (n. Controparte_4
3 lavoratori per 567 giornate di lavoro n ello stesso periodo) e da All Service S.r.l. (n. 5 lavoratori per 54 giornate di lavoro nello stesso periodo); la violazione dell'art. 39 d.l. 112/08
(convertito, con modificazioni, in legge 133/08), per l'omessa o infedele registrazione dei dati delle prestazioni rese dai lavoratori indicati nel verbale di accertamento nel periodo da giugno 2016 a settembre 2021; la violazione dell'art.
4-bis
Pag. 3 di 10 d.lgs. 181/2000 e art. 19 d.lgs. 276/03, per avere illegittimamente inquadrato con contratti di apprendistato i rapporti di lavoro instaurati con n. 19 dipendenti, specificati nel verbale di accertamento sottostante;
infine, la violazione dell'art.
9-bis d.l. 510/96 (convertito, con modificazioni, in legge 608/96), per non aver effettuato la comunicazione di assunzione corrispondente all'effettiva tipologia di rapporto di lavoro instaurato con n. 19 dipendenti, specificati nel verbale sottostante, illegittimamente qualificati come apprendisti.
2. Dopo aver evidenziato la pendenza di altro procedimento avverso il verbale unico di accertamento e aver rimandato a quel giudizio e aver adombrato, senza svilupparlo, un difetto di motivazione dell'atto opposto, i ricorrenti si sono limitati a contestare la sussistenza di un'ipotesi di interposizione illecita da pseudo-appalto, sostenendo la legittimità degli appalti tra la ricorrente, in qualità di committente, e e CP_5
quali appaltatrici, in considerazione del Controparte_6
“know how” messo a disposizione da queste ultime e del rilievo che oggetto dei contratti con e CP_5 CP_6
siano singole e ben finite lavorazioni , eseguite dalle
[...]
appaltatrici in maniera indipendente e con mezzi propri, ossia obbligazioni di risultato (laddove la somministrazione di lavoro avrebbe avuto ad oggetto obbligazioni di mezzi).
3. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del Parte_1
ricorso.
Pag. 4 di 10 Dopo aver dato analiticamente corso degli accertamenti svolti,
l' ha innanzitutto contrastato l'eccezione preliminare Parte_1
di decadenza e prescrizione, documentando come il lasso di tempo intercorso tra l'inizio del procedimento, la conclusione dell'iter ispettivo e la notifica del verbale unico fosse insufficiente a considerare violata la disposizione di cui all'art. 14 legge 689/81, in quanto il relativo termine decorre dal momento in cui sono stati completati gli accertamenti ispettivi e l'Amministrazione ha avuto il tempo di valutarli.
Per quanto attiene all'eccepita prescrizione, l' Parte_1
resistente ha osservato come la notifica del verbale di accertamento, pacifica tra le parti, sia idonea all'interruzione della prescrizione.
Infine, in ordine all'adombrato difetto di motivazione dell'ordinanza opposta, l'Ente ha invocato la motivazione per relationem con riferimento al verbale sottostante.
Quanto al merito, l' ha innanzitutto osservato che in Parte_1
ordine alle sanzioni per omessa o infedele registrazione sui LUL
e in relazione al disconoscimento degli apprendisti, parte opponente non ha fornito la prova del fatto impeditivo/estintivo dell'obbligazione.
In ogni caso, ad avviso dell'Ispettorato il fondamento degli accertamenti sarebbe documentalmente comprovato dal mancato riscontro della richiesta rivolta in tal senso (doc. n. 23 di parte convenuta), neppure “sanato” in sede di proposizione del
Pag. 5 di 10 ricorso, e dall'univocità delle dichiarazioni fornite dai Sigg.ri
(docc. nn. 1 e 20 ITL) e Persona_1 Persona_2
(doc. n. 21).
[...]
Al fine della prova della correttezza dell'accertamento,
l' osserva inoltre che sia sufficiente l'esame della Parte_1
sola posizione del Sig. , in quanto si Persona_1
riferisce ad un triennio e “la sanzione del LUL oggetto dell'ordinanza di ingiunzione si riferisce in via alternativa alle irregolarità del LUL riscontrate per più di dieci lavoratori ovvero ad per un periodo superiore a dodici mesi come nel caso di specie”.
Per quanto attiene alla formazione degli apprendisti, ad avviso di parte resistente non sarebbe stata fornita la prova della redazione del piano formativo, né dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, con le precisazioni della tardività della formazione per il Sig. (assunto nel mese Controparte_7
di settembre 2018 e per il quale il piano formativo è stato redatto solo nel settembre 2021, a seguito dell'accesso ispettivo, e con effettuazione di sole 80 ore di formazione “on the job” e 40 di formazione trasversale, tutte nel 2021 ) e dell'effettuazione della formazione del Sig. Parte_4
con riferimento al secondo periodo di assunzione,
[...]
fermo l'inadempimento all'obbligo formativo in relazione al primo rapporto di apprendistato, relativo al rapporto di lavoro decorrente dal 03/09/2018 al 03/04/2021.
Pag. 6 di 10 Quanto all'interposizione illecita da pseudo-appalto,
l' – rilevato che, per mero refuso, parte ricorrente ha Parte_1
fatto riferimento a rapporti con appaltatrici diverse da quelle oggetto degli accertamenti – ha difeso la correttezza degli accertamenti, evidenziando l'identità di lavorazioni eseguite dalle società subappaltatrici rispetto a quelle svolte dai dipendenti della società appaltante, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte della società ricorrente per mezzo di un proprio dipendente (Sig. , la Parte_5
registrazione degli orari di lavoro (entrata, uscita, pause) tramite pistola bar code, con trasmissione dei relativi dati agli addetti delle appaltatrici, la mancanza di risultato autonomo da conseguire, ex art. 1655 c.c. e la mancanza di organizzazione imprenditoriale da parte delle società pseudo appaltatrici .
Pur in assenza di una precisa contestazione, la difesa dell'Ente ha precisato che il numero di giornate lavorative indicato nel verbale di accertamento è stato tratto d ai LUL dei lavoratori delle società appaltatrici e sub appaltatrici versati in causa
(docc. nn. 26-29 ITL).
4. Nel corso dell'istruttoria orale, i Sigg.ri Persona_1
(udienza 20/07/2023) e (udienza
[...] Persona_2
07/12/2023) hanno confermato che le voci “una tantum”,
“rimborso piè di lista”, “indennità kilometrica” e “trasferta” erano fittizie e utilizzate al fine di raggiungere l'importo convenuto coi lavoratori.
Pag. 7 di 10 5. Gli stessi lavoratori hanno altresì confermato l'esternalizzazione di parte del proprio processo produttivo da parte della società ricorrente.
La circostanza della trasmissione agli appaltatori della marcatura delle ore ottenuta tramite bar code è stata affermata dal teste e in sede di s.i.t. anche dalla Sig.ra Persona_1 Per_3
(doc. n. 10).
[...]
La parziale smentita delle dichiarazioni rese a s.i.t all'udienza del 14/01/2025 da parte di quest'ultima, vicepresidente e socia della ricorrente, risulta in stridente contraddizione col tenore delle prime e non permette di individuare alcuna plausibile motivazione di tale insanabile divaricazione.
Sotto altro profilo, all'udienza dell'11/07/2024 il Sig. Parte_5
si è limitato a confermare integralmente le dichiarazioni
[...]
rese a s.i.t. in data 08/09/2021 (doc. n. 8), tra cui assumono rilievo dirimente quelle dell'utilizzo promiscuo dei robot per la saldatura (uno utilizzato da un dipendente della ricorrente, un altro da un dipendente di un consorzio) e della conferma della gestione dell'organizzazione di tutto il reparto, stabilendo quale operatore, consorzio o no, si avvicendi sulle macchine.
La circostanza dell'utilizzo dei medesimi macchinari (tutti di proprietà dell'appaltante) da parte dei dipendenti della ricorrente è peraltro confermata anche dal Sig. Tes_1
che all'udienza del 09/05/2024 ha confermato il contenuto delle proprie dichiarazioni (doc. n. 5 ITL), ove aveva chiarito di essere l'unico assunto dalla per la saldatura Pt_3
Pag. 8 di 10 (individuando i restanti lavoratori addetti in due dipendenti di un consorzio e altri di un altro consorzio ), che il taglio e la piega del ferro erano effettuati da lavoratori sia di sia Pt_3
esterni, e che il Sig. supervisionava tutti i lavori, Pt_5
fungendo da punto di riferimento sia per i dipendenti di Pt_3
sia per gli esterni.
Ne consegue la conferma che i contratti di appalto erano adoperati al solo fine di reperire manodopera a seconda delle necessità produttive (come peraltro affermato anche dall'odierno ricorrente in sede di s.i.t., doc. n. 5), a prescindere dall'individuazione di un risultato autonomo – che, in effetti, neppure risulta specificato nella documentazione contrattuale
(docc. nn. 1, 8 e 13 di parte ricorrente), in cui, piuttosto significativamente, alla voce “corrispettivo” viene fatto espresso riferimento a “lavori di mano d'opera”.
Per di più, i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività, come i robot per la saldatura, erano pacificamente di proprietà dell'appaltante, con l'eccezione della forza lavoro e della minuteria (grembiuli, guanti e scarpe).
Il ricorso è quindi infondato anche sotto tale profilo.
6. Infine, in relazione al disconoscimento degli apprendisti , debbono condividersi le considerazioni svolte dalla difesa dell' . Parte_1
A fronte delle evidenze documentali sopra indicate, infatti, parte ricorrente non ha contrapposto alcuna allegazione di fatti impeditivi/estintivi.
Pag. 9 di 10 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, con riduzione di un quinto in ragione dell'applicazione dell'art.9, comma 2, d.Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 923/2022, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, accertando la fondatezza della pretesa contenuta nell'ordinanza di ingiunzione n. 266/2022 (prot 30164 del 7/11/22) dell' di sede di Parte_1 Controparte_1
Reggio Emilia;
- condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido tra loro e in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 10.716,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge qualora dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 28/10/2025
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
N. R.G. 923/2022
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 266/2022 (prot
30164 del 7/11/22) dell' di RM- Parte_1
Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, proposta da
[...]
(P.I. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Parte_3
(C.F. ), quest'ultimo anche in proprio, rappresentati C.F._1
e difesi dagli Avv.ti NINO G. RUFFINI e GEMINIO C. RUFFINI, ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
, ED DI RE IA (C.F. ), rappresentato
[...] P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti LORENZO FURIA e FABIO ORAZIO ANTONIO
PULVIRENTI, resistente
Conclusioni
Per le parti ricorrenti “Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
PRELIMINARMENTE disporre la riunione della presente causa alla causa numero 453/22 rg Trib Reggio Emilia Giudice Dr Cavallari accogliere l'opposizione e quindi revocare dichiarare nulla ed inefficace comunque ingiusta ed illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 266/22 (prot
30164 del 7/11/22 (allegata sub A) ACCERTARE e DICHIARARE che non esiste e non e' legittima (sia nell'an che nel quantum) la pretesa obbligazione assolvendo e Parte_2 Pt_3
dal pagamento e dichiarando che gli stessi nulla devono
[...]
Del caso
NEL MERITO PRELIMINARMENTE dichiarare decadenza e prescrizione dell'Amministrazione per i titoli, dalla pretesa di pagamento
In ogni caso ASSOLVERE e Parte_2 Pt_3
dalla pretesa di pagamento per le motivazioni tutte sopra esposte
[...]
e con la miglior formula che il Giudice riterrà In ogni caso spese di lite tutte rifuse”.
Per la parte resistente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via principale di merito, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di ingiunzione n. 266/2022, prot. n. 30164 del 07 novembre
2022, di complessivi euro 95.870,60, per cui è causa, con condanna delle controparti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite della presente causa;
Pag. 2 di 10 - In via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, di-sporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e il Sig. Parte_2 Parte_3
personalmente hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
per sentire Controparte_2
dichiarare la decadenza, la prescrizione, l'ingiustizia,
l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità,
l'infondatezza in tutto o in parte o come meglio dell'ordinanza opposta, con cui è stato ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 95.870,60, basata sul verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 10335 del 08/04/2022 e avente ad oggetto: la violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003
(interposizione illecita da pseudo appalto), per aver utilizzato manodopera somministrata illecitamente da Controparte_3
per il tramite di NS Emilia S.c.a.r.l. (n. 11 lavoratori per
628 giornate di lavoro nel periodo gennaio -settembre 2021), da per il tramite di NS MM RM (n. Controparte_4
3 lavoratori per 567 giornate di lavoro n ello stesso periodo) e da All Service S.r.l. (n. 5 lavoratori per 54 giornate di lavoro nello stesso periodo); la violazione dell'art. 39 d.l. 112/08
(convertito, con modificazioni, in legge 133/08), per l'omessa o infedele registrazione dei dati delle prestazioni rese dai lavoratori indicati nel verbale di accertamento nel periodo da giugno 2016 a settembre 2021; la violazione dell'art.
4-bis
Pag. 3 di 10 d.lgs. 181/2000 e art. 19 d.lgs. 276/03, per avere illegittimamente inquadrato con contratti di apprendistato i rapporti di lavoro instaurati con n. 19 dipendenti, specificati nel verbale di accertamento sottostante;
infine, la violazione dell'art.
9-bis d.l. 510/96 (convertito, con modificazioni, in legge 608/96), per non aver effettuato la comunicazione di assunzione corrispondente all'effettiva tipologia di rapporto di lavoro instaurato con n. 19 dipendenti, specificati nel verbale sottostante, illegittimamente qualificati come apprendisti.
2. Dopo aver evidenziato la pendenza di altro procedimento avverso il verbale unico di accertamento e aver rimandato a quel giudizio e aver adombrato, senza svilupparlo, un difetto di motivazione dell'atto opposto, i ricorrenti si sono limitati a contestare la sussistenza di un'ipotesi di interposizione illecita da pseudo-appalto, sostenendo la legittimità degli appalti tra la ricorrente, in qualità di committente, e e CP_5
quali appaltatrici, in considerazione del Controparte_6
“know how” messo a disposizione da queste ultime e del rilievo che oggetto dei contratti con e CP_5 CP_6
siano singole e ben finite lavorazioni , eseguite dalle
[...]
appaltatrici in maniera indipendente e con mezzi propri, ossia obbligazioni di risultato (laddove la somministrazione di lavoro avrebbe avuto ad oggetto obbligazioni di mezzi).
3. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del Parte_1
ricorso.
Pag. 4 di 10 Dopo aver dato analiticamente corso degli accertamenti svolti,
l' ha innanzitutto contrastato l'eccezione preliminare Parte_1
di decadenza e prescrizione, documentando come il lasso di tempo intercorso tra l'inizio del procedimento, la conclusione dell'iter ispettivo e la notifica del verbale unico fosse insufficiente a considerare violata la disposizione di cui all'art. 14 legge 689/81, in quanto il relativo termine decorre dal momento in cui sono stati completati gli accertamenti ispettivi e l'Amministrazione ha avuto il tempo di valutarli.
Per quanto attiene all'eccepita prescrizione, l' Parte_1
resistente ha osservato come la notifica del verbale di accertamento, pacifica tra le parti, sia idonea all'interruzione della prescrizione.
Infine, in ordine all'adombrato difetto di motivazione dell'ordinanza opposta, l'Ente ha invocato la motivazione per relationem con riferimento al verbale sottostante.
Quanto al merito, l' ha innanzitutto osservato che in Parte_1
ordine alle sanzioni per omessa o infedele registrazione sui LUL
e in relazione al disconoscimento degli apprendisti, parte opponente non ha fornito la prova del fatto impeditivo/estintivo dell'obbligazione.
In ogni caso, ad avviso dell'Ispettorato il fondamento degli accertamenti sarebbe documentalmente comprovato dal mancato riscontro della richiesta rivolta in tal senso (doc. n. 23 di parte convenuta), neppure “sanato” in sede di proposizione del
Pag. 5 di 10 ricorso, e dall'univocità delle dichiarazioni fornite dai Sigg.ri
(docc. nn. 1 e 20 ITL) e Persona_1 Persona_2
(doc. n. 21).
[...]
Al fine della prova della correttezza dell'accertamento,
l' osserva inoltre che sia sufficiente l'esame della Parte_1
sola posizione del Sig. , in quanto si Persona_1
riferisce ad un triennio e “la sanzione del LUL oggetto dell'ordinanza di ingiunzione si riferisce in via alternativa alle irregolarità del LUL riscontrate per più di dieci lavoratori ovvero ad per un periodo superiore a dodici mesi come nel caso di specie”.
Per quanto attiene alla formazione degli apprendisti, ad avviso di parte resistente non sarebbe stata fornita la prova della redazione del piano formativo, né dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, con le precisazioni della tardività della formazione per il Sig. (assunto nel mese Controparte_7
di settembre 2018 e per il quale il piano formativo è stato redatto solo nel settembre 2021, a seguito dell'accesso ispettivo, e con effettuazione di sole 80 ore di formazione “on the job” e 40 di formazione trasversale, tutte nel 2021 ) e dell'effettuazione della formazione del Sig. Parte_4
con riferimento al secondo periodo di assunzione,
[...]
fermo l'inadempimento all'obbligo formativo in relazione al primo rapporto di apprendistato, relativo al rapporto di lavoro decorrente dal 03/09/2018 al 03/04/2021.
Pag. 6 di 10 Quanto all'interposizione illecita da pseudo-appalto,
l' – rilevato che, per mero refuso, parte ricorrente ha Parte_1
fatto riferimento a rapporti con appaltatrici diverse da quelle oggetto degli accertamenti – ha difeso la correttezza degli accertamenti, evidenziando l'identità di lavorazioni eseguite dalle società subappaltatrici rispetto a quelle svolte dai dipendenti della società appaltante, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte della società ricorrente per mezzo di un proprio dipendente (Sig. , la Parte_5
registrazione degli orari di lavoro (entrata, uscita, pause) tramite pistola bar code, con trasmissione dei relativi dati agli addetti delle appaltatrici, la mancanza di risultato autonomo da conseguire, ex art. 1655 c.c. e la mancanza di organizzazione imprenditoriale da parte delle società pseudo appaltatrici .
Pur in assenza di una precisa contestazione, la difesa dell'Ente ha precisato che il numero di giornate lavorative indicato nel verbale di accertamento è stato tratto d ai LUL dei lavoratori delle società appaltatrici e sub appaltatrici versati in causa
(docc. nn. 26-29 ITL).
4. Nel corso dell'istruttoria orale, i Sigg.ri Persona_1
(udienza 20/07/2023) e (udienza
[...] Persona_2
07/12/2023) hanno confermato che le voci “una tantum”,
“rimborso piè di lista”, “indennità kilometrica” e “trasferta” erano fittizie e utilizzate al fine di raggiungere l'importo convenuto coi lavoratori.
Pag. 7 di 10 5. Gli stessi lavoratori hanno altresì confermato l'esternalizzazione di parte del proprio processo produttivo da parte della società ricorrente.
La circostanza della trasmissione agli appaltatori della marcatura delle ore ottenuta tramite bar code è stata affermata dal teste e in sede di s.i.t. anche dalla Sig.ra Persona_1 Per_3
(doc. n. 10).
[...]
La parziale smentita delle dichiarazioni rese a s.i.t all'udienza del 14/01/2025 da parte di quest'ultima, vicepresidente e socia della ricorrente, risulta in stridente contraddizione col tenore delle prime e non permette di individuare alcuna plausibile motivazione di tale insanabile divaricazione.
Sotto altro profilo, all'udienza dell'11/07/2024 il Sig. Parte_5
si è limitato a confermare integralmente le dichiarazioni
[...]
rese a s.i.t. in data 08/09/2021 (doc. n. 8), tra cui assumono rilievo dirimente quelle dell'utilizzo promiscuo dei robot per la saldatura (uno utilizzato da un dipendente della ricorrente, un altro da un dipendente di un consorzio) e della conferma della gestione dell'organizzazione di tutto il reparto, stabilendo quale operatore, consorzio o no, si avvicendi sulle macchine.
La circostanza dell'utilizzo dei medesimi macchinari (tutti di proprietà dell'appaltante) da parte dei dipendenti della ricorrente è peraltro confermata anche dal Sig. Tes_1
che all'udienza del 09/05/2024 ha confermato il contenuto delle proprie dichiarazioni (doc. n. 5 ITL), ove aveva chiarito di essere l'unico assunto dalla per la saldatura Pt_3
Pag. 8 di 10 (individuando i restanti lavoratori addetti in due dipendenti di un consorzio e altri di un altro consorzio ), che il taglio e la piega del ferro erano effettuati da lavoratori sia di sia Pt_3
esterni, e che il Sig. supervisionava tutti i lavori, Pt_5
fungendo da punto di riferimento sia per i dipendenti di Pt_3
sia per gli esterni.
Ne consegue la conferma che i contratti di appalto erano adoperati al solo fine di reperire manodopera a seconda delle necessità produttive (come peraltro affermato anche dall'odierno ricorrente in sede di s.i.t., doc. n. 5), a prescindere dall'individuazione di un risultato autonomo – che, in effetti, neppure risulta specificato nella documentazione contrattuale
(docc. nn. 1, 8 e 13 di parte ricorrente), in cui, piuttosto significativamente, alla voce “corrispettivo” viene fatto espresso riferimento a “lavori di mano d'opera”.
Per di più, i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività, come i robot per la saldatura, erano pacificamente di proprietà dell'appaltante, con l'eccezione della forza lavoro e della minuteria (grembiuli, guanti e scarpe).
Il ricorso è quindi infondato anche sotto tale profilo.
6. Infine, in relazione al disconoscimento degli apprendisti , debbono condividersi le considerazioni svolte dalla difesa dell' . Parte_1
A fronte delle evidenze documentali sopra indicate, infatti, parte ricorrente non ha contrapposto alcuna allegazione di fatti impeditivi/estintivi.
Pag. 9 di 10 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, con riduzione di un quinto in ragione dell'applicazione dell'art.9, comma 2, d.Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 923/2022, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, accertando la fondatezza della pretesa contenuta nell'ordinanza di ingiunzione n. 266/2022 (prot 30164 del 7/11/22) dell' di sede di Parte_1 Controparte_1
Reggio Emilia;
- condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido tra loro e in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 10.716,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge qualora dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 28/10/2025
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
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