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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2024, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
il giorno 12.3.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1700/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
e , nella qualità di genitori e legali rappresentanti del Parte_1 Parte_2 figlio minore , nato a [...] l'[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Parte_3
Di Bella e dall'Avv. Damaso Pattumelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano
APPELLANTI
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari, in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 Persona_1
e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n.
1127/2023 del 3.2.2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
27.9.2022, e , nella qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio Parte_1 Parte_2
minore esponevano che: - con decreto di omologa emesso in data 26.2.2022 il medesimo Parte_3
Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 289/1990 dal CP_ 17 dicembre 2020; - tale decreto era stato notificato all' il 5 aprile 2022 presso la sede legale, il
29.3.2022 presso la sede provinciale e il 30 marzo 2022 presso la sede territoriale;
- il 25.3.2022 era
CP_ stata trasmessa alle sedi dell' tutta la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione assistenziale;
- ciononostante, l' aveva omesso di porre in pagamento la prestazione e di CP_1
liquidare i ratei arretrati. Essendo trascorso il termine giorni previsto ex lege, chiedevano la condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
Nella contumacia dell' , all'udienza del 3.2.2023 il giudice del lavoro dichiarava cessata CP_1
la materia del contendere posto che alla medesima udienza i procuratori dei ricorrenti davano atto che l' aveva provveduto nel mese di dicembre 2022 al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
frequenza richiesta. Le spese, regolate secondo il principio della soccombenza, e distratte in favore dei procuratori antistatari, venivano liquidate in euro 872,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione proponevano appello e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori e legali rappresentanti del figlio minore limitatamente alla quantificazione delle Parte_3
spese di lite. Lamentavano, in particolare che il giudice aveva liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari, da ritenersi invece inderogabili. Al riguardo osservavano come, ai fini della determinazione del valore della causa, si doveva fare riferimento, avuto riguardo alle somme corrisposte dall' , CP_1 allo scaglione tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00, e che l'importo minimo previsto per tutte le fasi, era pari ad euro 2.695,50. Aggiungevano che l'importo doveva essere incrementato in euro 3.504,15, applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014, essendo risultate le difese della parte vittoriosa manifestamente fondate.
In definitiva, rassegnava le seguenti conclusioni: “ACCERTATA E DICHIARATA
l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ACCERTARE
E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro
3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza,
CONDANNARE l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari ad euro 3.504,15”, CP_1
ovvero la diversa somma equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
2 Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di rigettare l'avverso ricorso e, in ogni caso, di CP_1 decidere secondo giustizia, tenendo comunque indenne l' dalle spese del presente grado di CP_1
giudizio.
All'udienza del 12 marzo 2024, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. L'appello è parzialmente fondato.
Rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che prestazioni professionali degli Avv.ti
Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella nel giudizio di primo grado si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile…..Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente indicato dagli appellanti in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei corrisposti), i compensi
- nei valori minimi - sono così individuati: studio controversia: euro 464,50; fase introduttiva: euro
388,50; fase istruttoria (spettante avuto riguardo alle richieste istruttorie svolte nell'atto introduttivo): euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50, per complessivi euro 2.695,50.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio, pur consapevole del recente orientamento espresso dalla
Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 2023 e altre), che, con riferimento alle liquidazioni delle spese in sede giudiziale, non esiste un principio di inderogabilità dei minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10.3.2014.
Ha ritenuto infatti la Corte di Cassazione che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, secondo comma, c.c., il quale preclude di
3 liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n.
30286/2017, n. 10343/2020). Il giudice può, dunque, scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. n. 11601/2018, n. 35270/2021).
L' art. 4 del DM n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile, disponeva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento”.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023), tuttavia, con riferimento ad analoga previsione contenuta nel DM n. 37/2018, ha statuito che “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM
n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”, osservando, ai fini che qui interessano, che: “ha da ultimo precisato la Corte di
Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”; sotto quest'ultimo profilo, “i nuovi criteri rispondono …. all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte”.
Invero, l'individuazione di meri parametri (e cioè, valori di riferimento) per la liquidazione delle spese processuali e la precisazione che il giudice ne deve tenere conto, non può tradursi in una obbligatoria applicazione delle tariffe professionali, atteso che proprio l'utilizzo del termine
4 “parametri” e della locuzione “tiene conto” inducono ad escludere la vincolatività degli stessi tanto nel minimo quanto nel massimo.
Una difforme interpretazione del D.M. n. 55/2014 ne comporterebbe l'illegittimità per violazione dei principi posti dalla legge, e cioè da normativa di superiore rango.
Ed infatti l'art. 4, comma 2, L. n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), tuttora vigente, stabilisce che, nelle cause di particolare semplicità, gli “onorari” possono essere ridotti fino alla metà dei minimi. Trattasi di principio generale a maggior ragione da applicare a meri “parametri”.
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ed emesso, per l'appunto, in considerazione, della “straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte … all' implementazione della concorrenza dei mercati”, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali demandando ai successivi regolamenti, approvati con decreti ministeriali,
l'individuazione dei “parametri” suddetti per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali.
L' art. 9 del citato D.L., infatti, ha espressamente previsto: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione … nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con
“riferimento” a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (…)”.
In questa cornice va collata la successiva L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), emessa proprio “nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali”, la quale, senza nulla innovare in ordine all' abolizione delle tariffe professionali, ha previsto, all'art.13 (conferimento dell'incarico e compenso), comma 6, che:
“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi …”.
Non sarebbe, dunque, compatibile con il vigente regime di abrogazione delle tariffe professionali un decreto ministeriale che, di fatto, in assenza di una espressa previsione di legge nel senso dell'inderogabilità - ed anzi in presenza di disposizione di legge in senso contrario (art. 4 L. n.
794/1942), ancora vigente - reintroducesse parametri di liquidazione giudiziale obbligatori in favore
5 della categoria forense, per di più in contrasto con i principi del libero mercato e con le regole di concorrenza imposte dalla normativa eurounitaria.
Né si ravvisa - quale obiettivo legittimo, in quanto tale idoneo in via eccezionale a derogare alla regola generale della libera concorrenza – un “interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente”, atteso che: a) il compenso minimo è già garantito dall'art. 2233, secondo comma, c.c., senza tuttavia ingessarne l'individuazione con la reintroduzione delle tariffe professionali inderogabili;
b) è del tutto indimostrato che la corresponsione di un compenso oltre una soglia minima garantisca al cliente “un livello di prestazione adeguato”.
In particolare, non emerge dalla menzionata giurisprudenza di legittimità che, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria ivi richiamata “alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi”, può esistere un rischio che i legali “svolgano una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell'eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità”; l'esistenza di tariffe minime sia atta, in linea di principio, “in considerazione delle caratteristiche del mercato” nazionale, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni forensi. Tanto più che non si evidenzia in che modo l'esercizio delle prestazioni in esame, che dovrebbero essere assoggettate alle tariffe minime, siano esse stesse accompagnate da “garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni” (Corte di Giustizia causa C-377/17).
Non sussiste, dunque, un interesse “generale” a fondamento della previsione di una soglia minima di remunerazione, in quanto tale idoneo ad assurgere ad obiettivo legittimo e, dunque, a giustificare una deroga al “gioco della concorrenza”, invece imposto in via generale dalla normativa eurounitaria.
Ne consegue che gli importi ricompresi nell'ambito dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati ed applicabili al caso di specie, sono sorretti da una presunzione di proporzionalità
e idoneità del compenso, ma il giudice ha il potere-dovere di verificare nel caso concreto se i limiti minimo o massimo previsti dalle tariffe forensi siano adeguati all'attività prestata, alla tipologia della controversia, alle condizioni delle parti, al numero e alla complessità delle questioni trattate, ai risultati conseguiti e alla durata del processo, motivando le ragioni per le quali sussistono i presupposti per una diminuzione o un aumento superiore dei compensi rispetto a quanto previsto dallo scaglione di riferimento.
In particolare, a norma dell'art. 4, comma 1, del DM citato: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive
6 del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile in una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con i clienti o con altri soggetti;
la materia del contendere è stata definita ancor prima dell'unica udienza di discussione mediante il riconoscimento del bene della vita da parte dell' . CP_1
La situazione sopra evidenziata giustifica senz'altro una deroga ai parametri minimi, sia pure contenuta nella misura di circa il 20%, con conseguente quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in euro 2.160,00.
Non è riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014 (secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), posto che detta maggiorazione può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente sia costituito. Nella specie, invece, l' nel giudizio di primo grado era contumace. CP_1
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
7 Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 872,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 2.160,00, sicché lo scaglione di riferimento è quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria: Sez. 2, Ordinanza n. 25408 del 2023;
Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 2.160,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, antistatari;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, antistatari.
Roma, 12.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
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