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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10 aprile 2024 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Motti e dall'avv. Silvia Taglialatela
Appellante
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 4339/2018 che – in parziale e limitato accoglimento delle domande formulate dall'attrice – ha condannato la a pagare in favore della Controparte_1
(titolare di alcuni conti correnti accesi presso la Cassa di Parte_1
Risparmio di Bologna e presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, in seguito confluite nella la somma di 545,49 € oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della domanda, rigettando le ulteriori domande formulate dalle parti e compensando integralmente le spese del giudizio.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riguardo ai rapporti regolati sul c/c ordinario n. 470, sul c/c anticipi n. 474, sul c/c ordinario n. 2504-1 e sul c/c anticipi n. 3380-1;
2) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda di accertamento della illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla sui conti correnti aperti prima del CP_2
2000;
3) il tribunale, male interpretando la domanda dell'attrice, ha erroneamente respinto la domanda avente ad oggetto l'accertamento della illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, competenze e spese non pattuiti per iscritto;
4) il tribunale, accertata l'applicazione di interessi usurari per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, non avrebbe dovuto limitarsi a ricondurre gli interessi entro i limiti del tasso soglia, ma avrebbe dovuto escludere tout court l'applicazione di interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.
L'appellante ha concluso domandando - previo accertamento della illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, competenze e altre spese non pattuite per iscritto, della illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca sui conti correnti accesi prima del 2000 e della usurarietà degli interessi applicati dalla banca a seguito dell'esercizio dello ius variandi – la condanna della alla restituzione Controparte_1 della somma di 58.253,18 € oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale condizionato con cui ha riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e la domanda di accertamento della legittimità della capitalizzazione operata a decorrere dal 1° luglio 2000.
Con sentenza non definitiva n. 2207/2021, la Corte di appello di Roma ha accolto il
2 primo e il secondo motivo dell'appello principale (con conseguente implicito rigetto dei motivi su ci si fonda l'appello incidentale condizionato), rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dichiarando illegittima la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca sui conti correnti aperti prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
La causa - istruita con una c.t.u. contabile finalizzata a ricostruire il saldo contabile dei conti correnti – viene oggi per decidere sul terzo e quarto motivo dell'appello principale.
Ai fini del corretto inquadramento della controversia in esame, occorre premettere che il giudizio ha ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito ed è stato instaurato dalla per la restituzione Parte_1 delle somme che la banca avrebbe illegittimamente addebitato nel corso del rapporto sui seguenti conti correnti:
- c/c ordinario n. 470 (acceso il 1° gennaio 1993 e chiuso il 7 febbraio 2000);
- c/c anticipi n. 474 (acceso il 1° gennaio 1993 e chiuso il 10 febbraio 2000);
- c/c ordinario n. 2504-1 (acceso il 7 maggio 1998 e chiuso il 13 novembre 2000 mediante giroconto del saldo passivo sul c/c ordinario n. 19951-1);
- c/c anticipi n. 3380-1 (acceso il 28 gennaio 2000 e chiuso il 14 novembre 2000);
- c/c ordinario n. 19951-1 (acceso il 10 ottobre 2000 e chiuso il 27 gennaio 2004)
- c/c anticipi n. 19952-1 (acceso il 10 ottobre 2000 e chiuso l'8 luglio 2003).
Con il terzo motivo, la si duole del fatto che il Parte_1 tribunale abbia respinto la domanda di accertamento della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate al c/c n. 470, al c/c n. 474, al c./c n. 2504-1 e al c/c n. 3380-
1 sul presupposto che “tali oneri sono stati oggetto di specifica pattuizione scritta” (così a pag. 7 della sentenza impugnata).
La doglianza dell'appellante si fonda su un equivoco di fondo, e cioè la convinzione che il tribunale si sia pronunciato sulla validità formale di tutti i contratti di conto corrente conclusi tra le parti e delle clausole ivi contenute.
In realtà, ad un'attenta lettura della sentenza, si evince chiaramente che il tribunale si è pronunciato sulla validità formale dei soli contratti che regolano il c/c ordinario n. 19951-1 e il c/c anticipi n. 19952-1, trattandosi di contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e rispetto ai quali la stessa appellante riconosce di non aver
“mai lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e spese di gestione” (v. pag.
15 dell'atto di appello).
Quanto alla validità formale dei contratti conclusi prima del 2000 (cioè dei contratti che regolano il c/c n. 470, il c/c n. 474, il c./c n. 2504-1 e il c/c n. 3380-1) il tribunale non si è pronunciato, avendo ritenuto che la questione dovesse ritenersi assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per opporsi alla domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla con riguardo agli addebiti Parte_1 illegittimi che sarebbero stati operati su questi conti correnti.
3 Tale domanda va dunque esaminata nel merito in questa sede essendo stata espressamente riproposta dall'appellante ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L'appellante ritiene di aver assolto all'onere probatorio posto a suo carico (ritiene cioè di aver provato che i contratti bancari conclusi prima del 2000 non sono stati conclusi per iscritto, con conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali, competenze e spese varie) “producendo la corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam con cui aveva richiesto alla banca, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, copia di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti de quibus [...] senza ottenerla”.
L'appellante sostiene infatti che “la comprovata condotta omissiva dell'Istituto di
Credito (che non ha proceduto alla consegna dei documenti richiesti) conferma la dedotta inesistenza di pattuizioni tra le parti circa le condizioni economiche del conto” (pagg. 1 e 2 della comparsa conclusionale depositata dalla il 3 giugno Parte_1
2024).
La tesi dell'appellante non tiene conto del fatto che il giudizio non è stato instaurato dalla banca per il pagamento del saldo dei conti correnti (nel qual caso la banca avrebbe dovuto fornire la prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche e contrattuali la cui applicazione ha generato il saldo passivo richiesto), ma dalla correntista al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati sui conti correnti e la restituzione dei pagamenti privi di giustificazione causale.
Nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate - in presenza di clausole nulle o per addebiti non previsti dal contratto - ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto del fatto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari, in cui è stato espressamente previsto - prima dall'art. 3, comma 1, della legge n. 154 del 1992 e poi dall'art. 117, comma 1, TUB - che un esemplare del documento sia consegnato al cliente):
Cass. 18910/2023; Cass. 13142/2023; Cass. 20490/2022; Cass. 15033/2022; Cass.
33009/2019; Cass. 6511/2016.
Come chiarito da Cass. 15033/2022, in motivazione, il principio di vicinanza della prova non può neppure essere invocato per il fatto che la banca non avesse ottemperato, ante causam, alla richiesta di consegna di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB, in quanto la violazione di tale disposizione da parte della banca non influisce sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ma legittima semmai il correntista ad avvalersi in giudizio dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. che, ove non ottemperato, conferisce al giudice la facoltà di trarre argomenti di prova a carico della parte che non si sia attenuta all'ordine (art. 116, secondo comma, c.p.c.).
4 Più in generale, l'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto - ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto altrui - non subisce deroga neanche quando l'accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, che grava pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, benché negativo, ha carattere costitutivo: non essendo possibile dare la prova di un fatto non avvenuto, la prova del fatto negativo può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis v. Cass.
8018/2021; Cass. 19171/2019; Cass. 500/2017; Cass. 9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. n.
23229/2004).
Si osserva al riguardo che quando viene allegata la conclusione meramente verbale del contratto che regola l'apertura di un conto corrente, l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda non ha ad oggetto una circostanza negativa (la mancata stipulazione del contratto con cui sono state regolate le condizioni applicate al conto corrente), ma un fatto positivo (la stipulazione meramente verbale del contratto e delle condizioni ad esso applicate, ovvero la loro predisposizione unilaterale da parte della banca) e chi agisce in giudizio per far accertare la nullità per difetto di forma scritta può agevolmente assolvere l'onere probatorio offrendosi di provare per testimoni (con il direttore pro tempore della filiale ovvero con il funzionario che ha stipulato il contratto in nome e per conto della banca) che il contratto è stato stipulato verbalmente ovvero che singole clausole sono state imposte unilateralmente dalla banca nel corso del rapporto.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che:
a) l'attrice non ha mai allegato di aver concluso un contratto meramente verbale, ciò che del resto sarebbe contraddittorio con la richiesta rivolta alla banca ai sensi degli artt. 117 e
119 TUB per ottenere una copia dei contratti (è significativo al riguardo il fatto che nella lettera raccomandata del 29 marzo 2010 – documento n. 2 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - sia espressamente evidenziato che la copia dei contratti non viene chiesta ai sensi dell'art. 119 TUB ma ai sensi dell'art. 117 TUB, disposizione che riconosce al cliente il diritto di ricevere una copia del contratto redatto per iscritto e che presuppone in via logica che il contratto sia stato effettivamente concluso in forma scritta);
b) l'attrice si è limitata a dedurre in via meramente logica che il contratto non è stato concluso per iscritto, argomentando dal fatto che la banca ha omesso di consegnare copia dei contratti di cui la correntista aveva fatto richiesta ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB (“la narrazione dei fatti sopra riportata lascia chiaramente intendere che l'accensione dei conti correnti intestati alla ora in liquidazione [...] non veniva preceduta dalla Parte_1 sottoscrizione di alcun contratto, come imposto dalla normativa vigente, né di alcuna pattuizione scritta in ordine alle condizioni economiche dei rapporti”: così a pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
5 Ora, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessun elemento di prova a suo favore si può ricavare dalla mancata consegna da parte della banca dei contratti richiesti ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.
L'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), come sostituito dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, prevede infatti che il cliente ha diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
“negli ultimi dieci anni”.
La disposizione è coerente con l'art. 2220 c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'onere di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
(in questo senso v. già Cass. 18227/2024 e Cass. 35039/2022, secondo cui l'art. 119, comma
4, cit. trova applicazione anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 e della legge n. 154/1992).
La ratio posta a fondamento dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto a un eventuale credito che essi facciano valere nei confronti dell'imprenditore ovvero nel caso di contestazione della pretesa creditoria avanzata da quest'ultimo.
Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di tali scritture per un periodo più ampio.
Diverso è il caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per il pagamento del saldo di chiusura del conto corrente che risulti a debito del correntista, giacché la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo anteriore (Cass. 13258/2017; Cass. 7972/2016; Cass. 20688/2013; Cass.
1842/2011; Cass. 23974/2010).
Nel caso di specie la banca non ha formulato alcuna domanda nei confronti della correntista (da cui è stata convenuta con l'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito), era tenuta a consegnare ai sensi dell'art. 119 TUB la sola documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla richiesta
(che è stata fatta per la prima volta con lettera raccomandata del 29 marzo 2010: v. il documento n. 2 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione di documenti contabili formati oltre 10 anni prima di tale data (l'attrice ha dedotto che il c/c ordinario n. 470 è stato acceso il
1° gennaio 1993; che il c/c anticipi n. 474 è stato acceso il 1° gennaio 1993; che il c/c ordinario n. 2504-1 è stato acceso il 7 maggio 1998; che il c/c anticipi n. 3380-1 è stato acceso il 28 gennaio 2000).
6 Al fine di paralizzare la prevedibile “eccezione di ultradecennalità” (puntualmente sollevata dalla banca per giustificare l'impossibilità di consegnare i documenti richiesti), la ha dedotto fin dall'atto introduttivo del giudizio che la Parte_1 richiesta di consegna dei contratti non è stata fatta avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 119 TUB, ma esercitando il diritto della correntista di ricevere un esemplare del contratto redatto per iscritto, come previsto dall'art. 117, comma 1, TUB.
Appare tuttavia evidente che l'esercizio di tale diritto nel caso di specie sarebbe contrario a buona fede (rendendo inesigibile la prestazione richiesta), in quanto:
a) il diritto è stato esercitato a distanza di oltre 10 anni dalla data in cui ciascun contratto
è stato concluso;
b) il diritto non è stato mai esercitato in pendenza dei rapporti bancari (benché già in costanza di rapporto la correntista si fosse lamentata per iscritto con la banca dell'applicazione di interessi ultralegali e altre competenze non pattuite per iscritto: v. i documenti nn. 21 e 22 depositati dall'attrice nel giudizio di primo grado);
c) il diritto è stato esercitato per la prima volta dopo che tutti i rapporti bancari erano ormai chiusi da oltre 10 anni (il c/c ordinario n. 470 è stato chiuso il 7 febbraio 2000; il c/c anticipi n. 474 è stato chiuso il 10 febbraio 2000) o da quasi 10 anni (il c/c ordinario n. 2504-1
è stato chiuso il 13 novembre 2000; il c/c anticipi n. 3380-1 è stato chiuso il 14 novembre
2000).
Va escluso cioè che si possa far gravare sulla banca la responsabilità di non aver conservato documenti relativi a rapporti contrattuali sorti oltre 10 anni prima della data della richiesta, quando sono ormai trascorsi quasi 10 anni o più dall'estinzione del rapporto, senza che nel corso del rapporto quei documenti siano mai stati chiesti.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque escluso che la
[...]
abbia assolto all'onere di allegazione e di prova della stipulazione Parte_1 meramente verbale dei contratti de quibus, con conseguente rigetto della domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali, competenze e altre spese non pattuite per iscritto.
Ai fini della decisione sulla domanda di ripetizione dell'indebito – e rilevato che con la sentenza non definitiva n. 2207/2021 questa Corte di appello ha già accertato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca sul c/c n. 470, sul c/c n. 474, sul c/c n. 2504-1 e sul c/c n. 3380-1 - occorre dunque tenere conto dei conteggi esposti dal c.t.u. nel supplemento di relazione di consulenza depositato il 1° febbraio 2024, da cui risulta che nel corso del rapporto la banca ha illegittimamente addebitato alla correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi l'importo complessivo di 22.033,08 €, che deve pertanto essere restituito alla (a fronte di un saldo di Parte_1 chiusura dei 4 correnti pari a zero): v. il prospetto di calcolo riportato a pag. 10 del supplemento di c.t.u.
Va escluso al riguardo che ai fini del ricalcolo del saldo di ciascun conto corrente
7 debbano essere espunte le competenze addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto (come invece chiesto dall'appellante), perché la mancanza dei contratti scritti e il difetto di prova della loro stipulazione meramente verbale (v. supra) impedisce di esaminare nel merito la doglianza relativa al presunto difetto di giustificazione causale del relativo addebito.
Con il quarto motivo di appello, la si duole del fatto Parte_1 che il tribunale – pur avendo accertato l'applicazione di interessi usurari sul c/c n. 19951-1 e sul c/c 19952-1 per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca – si sia limitato a ricondurre gli interessi entro i limiti del tasso soglia, anziché escludere tout court
l'applicazione di interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.
La doglianza è fondata, dovendosi aderire a quell'orientamento di giurisprudenza e dottrina secondo cui il meccanismo regolato dall'art. 118, comma 2, TUB – che prevede la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali mediante l'invio di una proposta soggetta ad accettazione, anche tacita, da parte del cliente – va equiparato, in tutto e per tutto, al patto di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, il quale stabilisce che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (nello stesso senso v. da ultimo anche
Cass. 18227/2024, in motivazione).
Nella relazione di consulenza depositata il 1° febbraio 2024 – condotta confrontando i tassi applicati dalla banca a seguito dell'esercizio dello ius variandi con il T.E.G. calcolato includendo tutti i costi addebitati al cliente (inclusi quelli per commissioni di massimo scoperto, non considerati dalle Istruzioni della Banca d'Italia in vigore ratione temporis) – il c.t.u. ha accertato che i costi del conto corrente n. 19951-1 hanno superato il tasso soglia nel corso di 6 trimestri, mentre i costi del conto corrente n. 19952-1 hanno superato il tasso soglia nel corso di 7 trimestri, con un addebito illegittimo complessivo di 1.550,40 € soggetti a ripetizione in favore della correntista.
In parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, la banca
[...] va dunque condannata a restituire alla la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di 23.583,48 € (22.033,08 + 1.550,40), oltre interessi legali dalla data della domanda nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. (non trova infatti applicazione ratione temporis l'art. 1284, quarto comma, c.c. di cui l'appellante ha chiesto l'applicazione solo con la comparsa conclusionale).
L'accoglimento solo parziale delle domande formulate dalla Parte_1
giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione
[...] della metà (fatta eccezione per le spese della c.t.u. – resasi necessaria per riliquidare il saldo di tutti i conti correnti - che vengono poste interamente a carico dell'appellata Controparte_3
[...
[...] , ponendosi la restante metà a carico dell'appellata soccombente.
[...]
L' va dunque condannata a pagare la complessiva somma Controparte_1
3.330,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 330,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e la somma di 3.584,00 € (di cui
3.000,00 € per compensi e 584,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante principale, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4339/2018, condanna l'
[...] [...]
a restituire all'appellante la somma di 23.583,48 € oltre interessi legali nella Controparte_1 misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, fatta eccezione per le spese della c.t.u., che vengono poste interamente a carico dell'appellata
Controparte_1
3) pone la restante metà delle spese di lite a carico dell' che Controparte_1 condanna al pagamento della somma di 3.300,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e di 3.584,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante principale, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10 aprile 2024 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Motti e dall'avv. Silvia Taglialatela
Appellante
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 4339/2018 che – in parziale e limitato accoglimento delle domande formulate dall'attrice – ha condannato la a pagare in favore della Controparte_1
(titolare di alcuni conti correnti accesi presso la Cassa di Parte_1
Risparmio di Bologna e presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, in seguito confluite nella la somma di 545,49 € oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della domanda, rigettando le ulteriori domande formulate dalle parti e compensando integralmente le spese del giudizio.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riguardo ai rapporti regolati sul c/c ordinario n. 470, sul c/c anticipi n. 474, sul c/c ordinario n. 2504-1 e sul c/c anticipi n. 3380-1;
2) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda di accertamento della illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla sui conti correnti aperti prima del CP_2
2000;
3) il tribunale, male interpretando la domanda dell'attrice, ha erroneamente respinto la domanda avente ad oggetto l'accertamento della illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, competenze e spese non pattuiti per iscritto;
4) il tribunale, accertata l'applicazione di interessi usurari per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, non avrebbe dovuto limitarsi a ricondurre gli interessi entro i limiti del tasso soglia, ma avrebbe dovuto escludere tout court l'applicazione di interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.
L'appellante ha concluso domandando - previo accertamento della illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, competenze e altre spese non pattuite per iscritto, della illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca sui conti correnti accesi prima del 2000 e della usurarietà degli interessi applicati dalla banca a seguito dell'esercizio dello ius variandi – la condanna della alla restituzione Controparte_1 della somma di 58.253,18 € oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale condizionato con cui ha riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e la domanda di accertamento della legittimità della capitalizzazione operata a decorrere dal 1° luglio 2000.
Con sentenza non definitiva n. 2207/2021, la Corte di appello di Roma ha accolto il
2 primo e il secondo motivo dell'appello principale (con conseguente implicito rigetto dei motivi su ci si fonda l'appello incidentale condizionato), rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dichiarando illegittima la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca sui conti correnti aperti prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
La causa - istruita con una c.t.u. contabile finalizzata a ricostruire il saldo contabile dei conti correnti – viene oggi per decidere sul terzo e quarto motivo dell'appello principale.
Ai fini del corretto inquadramento della controversia in esame, occorre premettere che il giudizio ha ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito ed è stato instaurato dalla per la restituzione Parte_1 delle somme che la banca avrebbe illegittimamente addebitato nel corso del rapporto sui seguenti conti correnti:
- c/c ordinario n. 470 (acceso il 1° gennaio 1993 e chiuso il 7 febbraio 2000);
- c/c anticipi n. 474 (acceso il 1° gennaio 1993 e chiuso il 10 febbraio 2000);
- c/c ordinario n. 2504-1 (acceso il 7 maggio 1998 e chiuso il 13 novembre 2000 mediante giroconto del saldo passivo sul c/c ordinario n. 19951-1);
- c/c anticipi n. 3380-1 (acceso il 28 gennaio 2000 e chiuso il 14 novembre 2000);
- c/c ordinario n. 19951-1 (acceso il 10 ottobre 2000 e chiuso il 27 gennaio 2004)
- c/c anticipi n. 19952-1 (acceso il 10 ottobre 2000 e chiuso l'8 luglio 2003).
Con il terzo motivo, la si duole del fatto che il Parte_1 tribunale abbia respinto la domanda di accertamento della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate al c/c n. 470, al c/c n. 474, al c./c n. 2504-1 e al c/c n. 3380-
1 sul presupposto che “tali oneri sono stati oggetto di specifica pattuizione scritta” (così a pag. 7 della sentenza impugnata).
La doglianza dell'appellante si fonda su un equivoco di fondo, e cioè la convinzione che il tribunale si sia pronunciato sulla validità formale di tutti i contratti di conto corrente conclusi tra le parti e delle clausole ivi contenute.
In realtà, ad un'attenta lettura della sentenza, si evince chiaramente che il tribunale si è pronunciato sulla validità formale dei soli contratti che regolano il c/c ordinario n. 19951-1 e il c/c anticipi n. 19952-1, trattandosi di contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e rispetto ai quali la stessa appellante riconosce di non aver
“mai lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e spese di gestione” (v. pag.
15 dell'atto di appello).
Quanto alla validità formale dei contratti conclusi prima del 2000 (cioè dei contratti che regolano il c/c n. 470, il c/c n. 474, il c./c n. 2504-1 e il c/c n. 3380-1) il tribunale non si è pronunciato, avendo ritenuto che la questione dovesse ritenersi assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per opporsi alla domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla con riguardo agli addebiti Parte_1 illegittimi che sarebbero stati operati su questi conti correnti.
3 Tale domanda va dunque esaminata nel merito in questa sede essendo stata espressamente riproposta dall'appellante ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L'appellante ritiene di aver assolto all'onere probatorio posto a suo carico (ritiene cioè di aver provato che i contratti bancari conclusi prima del 2000 non sono stati conclusi per iscritto, con conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali, competenze e spese varie) “producendo la corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam con cui aveva richiesto alla banca, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, copia di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti de quibus [...] senza ottenerla”.
L'appellante sostiene infatti che “la comprovata condotta omissiva dell'Istituto di
Credito (che non ha proceduto alla consegna dei documenti richiesti) conferma la dedotta inesistenza di pattuizioni tra le parti circa le condizioni economiche del conto” (pagg. 1 e 2 della comparsa conclusionale depositata dalla il 3 giugno Parte_1
2024).
La tesi dell'appellante non tiene conto del fatto che il giudizio non è stato instaurato dalla banca per il pagamento del saldo dei conti correnti (nel qual caso la banca avrebbe dovuto fornire la prova della pattuizione scritta delle condizioni economiche e contrattuali la cui applicazione ha generato il saldo passivo richiesto), ma dalla correntista al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati sui conti correnti e la restituzione dei pagamenti privi di giustificazione causale.
Nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate - in presenza di clausole nulle o per addebiti non previsti dal contratto - ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto del fatto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari, in cui è stato espressamente previsto - prima dall'art. 3, comma 1, della legge n. 154 del 1992 e poi dall'art. 117, comma 1, TUB - che un esemplare del documento sia consegnato al cliente):
Cass. 18910/2023; Cass. 13142/2023; Cass. 20490/2022; Cass. 15033/2022; Cass.
33009/2019; Cass. 6511/2016.
Come chiarito da Cass. 15033/2022, in motivazione, il principio di vicinanza della prova non può neppure essere invocato per il fatto che la banca non avesse ottemperato, ante causam, alla richiesta di consegna di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB, in quanto la violazione di tale disposizione da parte della banca non influisce sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ma legittima semmai il correntista ad avvalersi in giudizio dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. che, ove non ottemperato, conferisce al giudice la facoltà di trarre argomenti di prova a carico della parte che non si sia attenuta all'ordine (art. 116, secondo comma, c.p.c.).
4 Più in generale, l'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto - ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto altrui - non subisce deroga neanche quando l'accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, che grava pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, benché negativo, ha carattere costitutivo: non essendo possibile dare la prova di un fatto non avvenuto, la prova del fatto negativo può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis v. Cass.
8018/2021; Cass. 19171/2019; Cass. 500/2017; Cass. 9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. n.
23229/2004).
Si osserva al riguardo che quando viene allegata la conclusione meramente verbale del contratto che regola l'apertura di un conto corrente, l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda non ha ad oggetto una circostanza negativa (la mancata stipulazione del contratto con cui sono state regolate le condizioni applicate al conto corrente), ma un fatto positivo (la stipulazione meramente verbale del contratto e delle condizioni ad esso applicate, ovvero la loro predisposizione unilaterale da parte della banca) e chi agisce in giudizio per far accertare la nullità per difetto di forma scritta può agevolmente assolvere l'onere probatorio offrendosi di provare per testimoni (con il direttore pro tempore della filiale ovvero con il funzionario che ha stipulato il contratto in nome e per conto della banca) che il contratto è stato stipulato verbalmente ovvero che singole clausole sono state imposte unilateralmente dalla banca nel corso del rapporto.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che:
a) l'attrice non ha mai allegato di aver concluso un contratto meramente verbale, ciò che del resto sarebbe contraddittorio con la richiesta rivolta alla banca ai sensi degli artt. 117 e
119 TUB per ottenere una copia dei contratti (è significativo al riguardo il fatto che nella lettera raccomandata del 29 marzo 2010 – documento n. 2 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - sia espressamente evidenziato che la copia dei contratti non viene chiesta ai sensi dell'art. 119 TUB ma ai sensi dell'art. 117 TUB, disposizione che riconosce al cliente il diritto di ricevere una copia del contratto redatto per iscritto e che presuppone in via logica che il contratto sia stato effettivamente concluso in forma scritta);
b) l'attrice si è limitata a dedurre in via meramente logica che il contratto non è stato concluso per iscritto, argomentando dal fatto che la banca ha omesso di consegnare copia dei contratti di cui la correntista aveva fatto richiesta ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB (“la narrazione dei fatti sopra riportata lascia chiaramente intendere che l'accensione dei conti correnti intestati alla ora in liquidazione [...] non veniva preceduta dalla Parte_1 sottoscrizione di alcun contratto, come imposto dalla normativa vigente, né di alcuna pattuizione scritta in ordine alle condizioni economiche dei rapporti”: così a pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
5 Ora, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessun elemento di prova a suo favore si può ricavare dalla mancata consegna da parte della banca dei contratti richiesti ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.
L'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), come sostituito dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, prevede infatti che il cliente ha diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
“negli ultimi dieci anni”.
La disposizione è coerente con l'art. 2220 c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'onere di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
(in questo senso v. già Cass. 18227/2024 e Cass. 35039/2022, secondo cui l'art. 119, comma
4, cit. trova applicazione anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 e della legge n. 154/1992).
La ratio posta a fondamento dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto a un eventuale credito che essi facciano valere nei confronti dell'imprenditore ovvero nel caso di contestazione della pretesa creditoria avanzata da quest'ultimo.
Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di tali scritture per un periodo più ampio.
Diverso è il caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per il pagamento del saldo di chiusura del conto corrente che risulti a debito del correntista, giacché la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo anteriore (Cass. 13258/2017; Cass. 7972/2016; Cass. 20688/2013; Cass.
1842/2011; Cass. 23974/2010).
Nel caso di specie la banca non ha formulato alcuna domanda nei confronti della correntista (da cui è stata convenuta con l'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito), era tenuta a consegnare ai sensi dell'art. 119 TUB la sola documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla richiesta
(che è stata fatta per la prima volta con lettera raccomandata del 29 marzo 2010: v. il documento n. 2 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione di documenti contabili formati oltre 10 anni prima di tale data (l'attrice ha dedotto che il c/c ordinario n. 470 è stato acceso il
1° gennaio 1993; che il c/c anticipi n. 474 è stato acceso il 1° gennaio 1993; che il c/c ordinario n. 2504-1 è stato acceso il 7 maggio 1998; che il c/c anticipi n. 3380-1 è stato acceso il 28 gennaio 2000).
6 Al fine di paralizzare la prevedibile “eccezione di ultradecennalità” (puntualmente sollevata dalla banca per giustificare l'impossibilità di consegnare i documenti richiesti), la ha dedotto fin dall'atto introduttivo del giudizio che la Parte_1 richiesta di consegna dei contratti non è stata fatta avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 119 TUB, ma esercitando il diritto della correntista di ricevere un esemplare del contratto redatto per iscritto, come previsto dall'art. 117, comma 1, TUB.
Appare tuttavia evidente che l'esercizio di tale diritto nel caso di specie sarebbe contrario a buona fede (rendendo inesigibile la prestazione richiesta), in quanto:
a) il diritto è stato esercitato a distanza di oltre 10 anni dalla data in cui ciascun contratto
è stato concluso;
b) il diritto non è stato mai esercitato in pendenza dei rapporti bancari (benché già in costanza di rapporto la correntista si fosse lamentata per iscritto con la banca dell'applicazione di interessi ultralegali e altre competenze non pattuite per iscritto: v. i documenti nn. 21 e 22 depositati dall'attrice nel giudizio di primo grado);
c) il diritto è stato esercitato per la prima volta dopo che tutti i rapporti bancari erano ormai chiusi da oltre 10 anni (il c/c ordinario n. 470 è stato chiuso il 7 febbraio 2000; il c/c anticipi n. 474 è stato chiuso il 10 febbraio 2000) o da quasi 10 anni (il c/c ordinario n. 2504-1
è stato chiuso il 13 novembre 2000; il c/c anticipi n. 3380-1 è stato chiuso il 14 novembre
2000).
Va escluso cioè che si possa far gravare sulla banca la responsabilità di non aver conservato documenti relativi a rapporti contrattuali sorti oltre 10 anni prima della data della richiesta, quando sono ormai trascorsi quasi 10 anni o più dall'estinzione del rapporto, senza che nel corso del rapporto quei documenti siano mai stati chiesti.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque escluso che la
[...]
abbia assolto all'onere di allegazione e di prova della stipulazione Parte_1 meramente verbale dei contratti de quibus, con conseguente rigetto della domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali, competenze e altre spese non pattuite per iscritto.
Ai fini della decisione sulla domanda di ripetizione dell'indebito – e rilevato che con la sentenza non definitiva n. 2207/2021 questa Corte di appello ha già accertato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca sul c/c n. 470, sul c/c n. 474, sul c/c n. 2504-1 e sul c/c n. 3380-1 - occorre dunque tenere conto dei conteggi esposti dal c.t.u. nel supplemento di relazione di consulenza depositato il 1° febbraio 2024, da cui risulta che nel corso del rapporto la banca ha illegittimamente addebitato alla correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi l'importo complessivo di 22.033,08 €, che deve pertanto essere restituito alla (a fronte di un saldo di Parte_1 chiusura dei 4 correnti pari a zero): v. il prospetto di calcolo riportato a pag. 10 del supplemento di c.t.u.
Va escluso al riguardo che ai fini del ricalcolo del saldo di ciascun conto corrente
7 debbano essere espunte le competenze addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto (come invece chiesto dall'appellante), perché la mancanza dei contratti scritti e il difetto di prova della loro stipulazione meramente verbale (v. supra) impedisce di esaminare nel merito la doglianza relativa al presunto difetto di giustificazione causale del relativo addebito.
Con il quarto motivo di appello, la si duole del fatto Parte_1 che il tribunale – pur avendo accertato l'applicazione di interessi usurari sul c/c n. 19951-1 e sul c/c 19952-1 per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca – si sia limitato a ricondurre gli interessi entro i limiti del tasso soglia, anziché escludere tout court
l'applicazione di interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.
La doglianza è fondata, dovendosi aderire a quell'orientamento di giurisprudenza e dottrina secondo cui il meccanismo regolato dall'art. 118, comma 2, TUB – che prevede la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali mediante l'invio di una proposta soggetta ad accettazione, anche tacita, da parte del cliente – va equiparato, in tutto e per tutto, al patto di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, il quale stabilisce che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (nello stesso senso v. da ultimo anche
Cass. 18227/2024, in motivazione).
Nella relazione di consulenza depositata il 1° febbraio 2024 – condotta confrontando i tassi applicati dalla banca a seguito dell'esercizio dello ius variandi con il T.E.G. calcolato includendo tutti i costi addebitati al cliente (inclusi quelli per commissioni di massimo scoperto, non considerati dalle Istruzioni della Banca d'Italia in vigore ratione temporis) – il c.t.u. ha accertato che i costi del conto corrente n. 19951-1 hanno superato il tasso soglia nel corso di 6 trimestri, mentre i costi del conto corrente n. 19952-1 hanno superato il tasso soglia nel corso di 7 trimestri, con un addebito illegittimo complessivo di 1.550,40 € soggetti a ripetizione in favore della correntista.
In parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, la banca
[...] va dunque condannata a restituire alla la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di 23.583,48 € (22.033,08 + 1.550,40), oltre interessi legali dalla data della domanda nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. (non trova infatti applicazione ratione temporis l'art. 1284, quarto comma, c.c. di cui l'appellante ha chiesto l'applicazione solo con la comparsa conclusionale).
L'accoglimento solo parziale delle domande formulate dalla Parte_1
giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione
[...] della metà (fatta eccezione per le spese della c.t.u. – resasi necessaria per riliquidare il saldo di tutti i conti correnti - che vengono poste interamente a carico dell'appellata Controparte_3
[...
[...] , ponendosi la restante metà a carico dell'appellata soccombente.
[...]
L' va dunque condannata a pagare la complessiva somma Controparte_1
3.330,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 330,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e la somma di 3.584,00 € (di cui
3.000,00 € per compensi e 584,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante principale, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4339/2018, condanna l'
[...] [...]
a restituire all'appellante la somma di 23.583,48 € oltre interessi legali nella Controparte_1 misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, fatta eccezione per le spese della c.t.u., che vengono poste interamente a carico dell'appellata
Controparte_1
3) pone la restante metà delle spese di lite a carico dell' che Controparte_1 condanna al pagamento della somma di 3.300,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e di 3.584,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore dei difensori dell'appellante principale, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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