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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2537 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GARAVAGLIA FEDERICA, con domicilio eletto in Inveruno alla via Como n.5, presso il difensore avv. GARAVAGLIA FEDERICA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA, con domicilio eletto in Via Mameli 34 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio esponendo quanto segue: il 25.10.1991 vendeva il terreno di sua CP_1 Persona_1 proprietà sito in Arconate, via Buscate, foglio 7, mappale 539 ai coniugi e Parte_1 CP_2 CP_2 concedeva verbalmente al fratello, il suddetto terreno in comodato d'uso, senza che
[...] CP_1 venisse convenuto alcun limite temporale di utilizzo;
parte convenuta impiegava il terreno per il deposito di strumenti e macchinari utilizzati per l'esercizio della sua professione;
il 14.02.2002 decedeva, ed in CP_2 occasione dell'apertura della successione ereditaria veniva assegnata a parte attrice la quota di proprietà di 6/9 del terreno oggetto di causa;
a seguito della morte del coniuge parte attrice chiedeva ripetutamente alla parte convenuta la restituzione del bene immobile, ma non otteneva mai alcun riscontro positivo;
nel 2010 parte attrice riceveva un'offerta di € 140.000 per la vendita del terreno da parte di;
in occasione dell'ultimo Parte_2 sopralluogo, prima della conclusione del contratto di vendita, parte convenuta inveiva e minacciava il , che, Pt_2 intimorito, ritirava la propria offerta di acquisto;
il 05.12.2015 parte attrice inviava lettera raccomandata alla controparte informandola dell'intenzione di vendere il terreno per un importo non inferiore a € 100.000; con lettera raccomandata del 29.01.2016 parte convenuta inviava proposta di acquisto del terreno per € 60.000; il
15.02.2016 l'architetto per conto di parte attrice, inviava ulteriore lettera raccomandata con cui CP_3
- 1 - chiedeva la liberazione del terreno e la restituzione dello stesso, non avendo il lcun titolo per occuparlo, CP_2
e contestualmente rinnovava la proposta di vendita per € 100.000; con lettera raccomandata del 15.02.2022 parte attrice costituiva in mora la controparte intimandole, nel termine di 15 giorni, di liberare e restituire il terreno occupato abusivamente, chiedendo contestualmente il pagamento di € 49.000, oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione;
il 23.03.2023 veniva instaurato procedimento di mediazione che si concludeva negativamente.
Ha concluso chiedendo in via principale la condanna di al pagamento di € 140.000, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento danno per lucro cessante per la perduta possibilità di vendita del bene immobile;
sempre in via principale, ha chiesto di condannare parte convenuta al risarcimento di
€ 30.815 a titolo di danno emergente per l'occupazione sine titulo del bene immobile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in via subordinata, ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno, sia a titolo di lucro cessante sia a titolo di danno emergente, quantificato come di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva o di titolarità della posizione giuridica attiva con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle domande in quanto la parte attrice dal
2016 non è più neanche comproprietaria dell'immobile oggetto di causa per essere lo stesso stato acquisito dal
Demanio dello Stato;
ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati da parte attrice e comunque nel merito il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in relazione ad una dedotta occupazione abusiva da parte di un terreno (di cui la parte attrice era comproprietaria) da parte del convenuto cui tale immobile era stato concesso in comodato d'uso da parte del marito della odierna attrice.
Come eccepito da parte convenuta e come non contestato da parte attrice, dal 29.03.2016 Parte_1 non è più neanche comproprietaria del terreno oggetto di causa in quanto lo stesso a seguito di sentenza del
Tribunale di Como è divenuto di proprietà dello Stato.
Ebbene tale circostanza non consente però di dichiarare il difetto di titolarità di parte attrice in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
Ed infatti come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subìto la relativa diminuzione patrimoniale;
ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. civ., sezioni unite, n. 2951/2016).
Occorre quindi verificare il momento in cui si è verificato l'evento dannoso.
- 2 - Sul punto, va osservato che la parte attrice deduce di aver subito innanzitutto un danno di euro 30.815,00 per la detenzione sine titulo da parte del convenuto dal 28.05.2014 sino al 28.05.2024.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che non è chiaro per quale motivo la parte ricorrente faccia decorrere la data di inizio della condotta dannosa di parte convenuta dal 28.05.2014 ( ma tale deduzione non comporta comunque l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto fatto valere in giudizio), va, in ogni caso, osservato che è la stessa parte attrice che afferma che il terreno oggetto di causa era stato concesso al convenuto in comodato d'uso.
Quindi è smentito dalla stessa prospettazione di parte attrice che il bene immobile fosse detenuto sine titulo in quanto il titolo era costituito dal contratto ( verbale) di comodato come ammesso dalla stessa parte attrice.
Né alla data da cui la parte attrice fa decorrere il danno (28.05.2014) vi era stata una qualche richiesta di restituzione del bene da parte dell'attrice nei confronti del convenuto.
Anzi, neanche nella missiva inviata al convenuto in data 5.12.2015 vi era stata una richiesta di rilascio del bene
(contrariamente a quanto scritto in atto di citazione alla pagina 2 al rigo 12).
E neanche risulta ( con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per lucro cessante per una mancata vendita risalente all'anno 2010) che la parte attrice abbia portato a conoscenza di tale circostanza la parte convenuta se non con la notifica dell'atto di citazione, non essendo indicata tale circostanza neanche nella diffida stragiudiziale inviata prima del presente giudizio con la conseguenza che in ogni caso, come eccepito da parte convenuta, la pretesa sarebbe prescritta in quanto dal 2010 al 2016 ( data in cui la parte attrice ha perso il diritto di comproprietà sul bene immobile) sono trascorsi più dei cinque anni di prescrizione ex articolo 2947 c.c.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
La parte attrice va altresì condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Ed infatti parte attrice nel promuovere il presente giudizio ha agito quantomeno con colpa grave in quanto: ha rappresentato al Tribunale una situazione diversa da quella attuale ( non ha dato conto di aver perso la comproprietà dell'immobile nel 2016); ha dedotto in atto di citazione una circostanza (richiamando un documento a sostegno della stessa) non vera e cioè che la parte attrice abbia richiesto il rilascio del terreno con la lettera del 5.12.2015, mentre nessun riferimento vi è in tal senso nel documento richiamato;
ha fondato tutta la propria azione sull'inesistenza di un titolo legittimante la detenzione di parte convenuta con riferimento al terreno oggetto di causa quando invece è la stessa attrice a dedurre che il terreno era stato concesso ad CP_1 in comodato d'uso.
E quindi nonostante abbia affermato tale circostanza ha formulato una azione che ex ante doveva ritenersi non fondata, peraltro facendo riferimento a danni ( quali quello relativo al lucro cessante) di cui mai aveva portato a conoscenza, neanche nella missiva inviata prima del presente giudizio, la parte convenuta.
Alla luce di tali motivazioni deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
- 3 - Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività
intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte attrice va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte convenuta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 9.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
- 4 - Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria
(consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. Condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 liquidandole in euro 9.142,00 oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. Condanna , ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria in favore di che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e CP_1 sino al soddisfo;
4. condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria in favore di in favore della di una somma pari ad euro 3.500,00. Controparte_4
Così deciso in Busto Arsizio, il 16/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2537 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GARAVAGLIA FEDERICA, con domicilio eletto in Inveruno alla via Como n.5, presso il difensore avv. GARAVAGLIA FEDERICA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA, con domicilio eletto in Via Mameli 34 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio esponendo quanto segue: il 25.10.1991 vendeva il terreno di sua CP_1 Persona_1 proprietà sito in Arconate, via Buscate, foglio 7, mappale 539 ai coniugi e Parte_1 CP_2 CP_2 concedeva verbalmente al fratello, il suddetto terreno in comodato d'uso, senza che
[...] CP_1 venisse convenuto alcun limite temporale di utilizzo;
parte convenuta impiegava il terreno per il deposito di strumenti e macchinari utilizzati per l'esercizio della sua professione;
il 14.02.2002 decedeva, ed in CP_2 occasione dell'apertura della successione ereditaria veniva assegnata a parte attrice la quota di proprietà di 6/9 del terreno oggetto di causa;
a seguito della morte del coniuge parte attrice chiedeva ripetutamente alla parte convenuta la restituzione del bene immobile, ma non otteneva mai alcun riscontro positivo;
nel 2010 parte attrice riceveva un'offerta di € 140.000 per la vendita del terreno da parte di;
in occasione dell'ultimo Parte_2 sopralluogo, prima della conclusione del contratto di vendita, parte convenuta inveiva e minacciava il , che, Pt_2 intimorito, ritirava la propria offerta di acquisto;
il 05.12.2015 parte attrice inviava lettera raccomandata alla controparte informandola dell'intenzione di vendere il terreno per un importo non inferiore a € 100.000; con lettera raccomandata del 29.01.2016 parte convenuta inviava proposta di acquisto del terreno per € 60.000; il
15.02.2016 l'architetto per conto di parte attrice, inviava ulteriore lettera raccomandata con cui CP_3
- 1 - chiedeva la liberazione del terreno e la restituzione dello stesso, non avendo il lcun titolo per occuparlo, CP_2
e contestualmente rinnovava la proposta di vendita per € 100.000; con lettera raccomandata del 15.02.2022 parte attrice costituiva in mora la controparte intimandole, nel termine di 15 giorni, di liberare e restituire il terreno occupato abusivamente, chiedendo contestualmente il pagamento di € 49.000, oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione;
il 23.03.2023 veniva instaurato procedimento di mediazione che si concludeva negativamente.
Ha concluso chiedendo in via principale la condanna di al pagamento di € 140.000, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento danno per lucro cessante per la perduta possibilità di vendita del bene immobile;
sempre in via principale, ha chiesto di condannare parte convenuta al risarcimento di
€ 30.815 a titolo di danno emergente per l'occupazione sine titulo del bene immobile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in via subordinata, ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno, sia a titolo di lucro cessante sia a titolo di danno emergente, quantificato come di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva o di titolarità della posizione giuridica attiva con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle domande in quanto la parte attrice dal
2016 non è più neanche comproprietaria dell'immobile oggetto di causa per essere lo stesso stato acquisito dal
Demanio dello Stato;
ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati da parte attrice e comunque nel merito il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in relazione ad una dedotta occupazione abusiva da parte di un terreno (di cui la parte attrice era comproprietaria) da parte del convenuto cui tale immobile era stato concesso in comodato d'uso da parte del marito della odierna attrice.
Come eccepito da parte convenuta e come non contestato da parte attrice, dal 29.03.2016 Parte_1 non è più neanche comproprietaria del terreno oggetto di causa in quanto lo stesso a seguito di sentenza del
Tribunale di Como è divenuto di proprietà dello Stato.
Ebbene tale circostanza non consente però di dichiarare il difetto di titolarità di parte attrice in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
Ed infatti come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subìto la relativa diminuzione patrimoniale;
ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. civ., sezioni unite, n. 2951/2016).
Occorre quindi verificare il momento in cui si è verificato l'evento dannoso.
- 2 - Sul punto, va osservato che la parte attrice deduce di aver subito innanzitutto un danno di euro 30.815,00 per la detenzione sine titulo da parte del convenuto dal 28.05.2014 sino al 28.05.2024.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che non è chiaro per quale motivo la parte ricorrente faccia decorrere la data di inizio della condotta dannosa di parte convenuta dal 28.05.2014 ( ma tale deduzione non comporta comunque l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto fatto valere in giudizio), va, in ogni caso, osservato che è la stessa parte attrice che afferma che il terreno oggetto di causa era stato concesso al convenuto in comodato d'uso.
Quindi è smentito dalla stessa prospettazione di parte attrice che il bene immobile fosse detenuto sine titulo in quanto il titolo era costituito dal contratto ( verbale) di comodato come ammesso dalla stessa parte attrice.
Né alla data da cui la parte attrice fa decorrere il danno (28.05.2014) vi era stata una qualche richiesta di restituzione del bene da parte dell'attrice nei confronti del convenuto.
Anzi, neanche nella missiva inviata al convenuto in data 5.12.2015 vi era stata una richiesta di rilascio del bene
(contrariamente a quanto scritto in atto di citazione alla pagina 2 al rigo 12).
E neanche risulta ( con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per lucro cessante per una mancata vendita risalente all'anno 2010) che la parte attrice abbia portato a conoscenza di tale circostanza la parte convenuta se non con la notifica dell'atto di citazione, non essendo indicata tale circostanza neanche nella diffida stragiudiziale inviata prima del presente giudizio con la conseguenza che in ogni caso, come eccepito da parte convenuta, la pretesa sarebbe prescritta in quanto dal 2010 al 2016 ( data in cui la parte attrice ha perso il diritto di comproprietà sul bene immobile) sono trascorsi più dei cinque anni di prescrizione ex articolo 2947 c.c.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
La parte attrice va altresì condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Ed infatti parte attrice nel promuovere il presente giudizio ha agito quantomeno con colpa grave in quanto: ha rappresentato al Tribunale una situazione diversa da quella attuale ( non ha dato conto di aver perso la comproprietà dell'immobile nel 2016); ha dedotto in atto di citazione una circostanza (richiamando un documento a sostegno della stessa) non vera e cioè che la parte attrice abbia richiesto il rilascio del terreno con la lettera del 5.12.2015, mentre nessun riferimento vi è in tal senso nel documento richiamato;
ha fondato tutta la propria azione sull'inesistenza di un titolo legittimante la detenzione di parte convenuta con riferimento al terreno oggetto di causa quando invece è la stessa attrice a dedurre che il terreno era stato concesso ad CP_1 in comodato d'uso.
E quindi nonostante abbia affermato tale circostanza ha formulato una azione che ex ante doveva ritenersi non fondata, peraltro facendo riferimento a danni ( quali quello relativo al lucro cessante) di cui mai aveva portato a conoscenza, neanche nella missiva inviata prima del presente giudizio, la parte convenuta.
Alla luce di tali motivazioni deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
- 3 - Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività
intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte attrice va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte convenuta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 9.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
- 4 - Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria
(consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. Condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 liquidandole in euro 9.142,00 oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. Condanna , ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria in favore di che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e CP_1 sino al soddisfo;
4. condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria in favore di in favore della di una somma pari ad euro 3.500,00. Controparte_4
Così deciso in Busto Arsizio, il 16/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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