Articolo 313 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 306Articolo 306
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9 ottobre 2010
Art. 313. Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa 1. Non e' consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall' articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio .
Nota all' art. 313 :
- Per l' art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , si vedano le note all'articolo 230.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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