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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV RT PRESIDENTE dott.ssa NU MA GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1402/2025 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ede Orsatti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Dimatteo e Controparte_1 dall'avv. Antonella Antoniello;
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: “i difensori chiedono che sia fin d'ora pronunciata la sentenza parziale di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.8.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
4.7.2009 a Mondolfo.
Si è ritualmente costituito . Controparte_1
Pagina 1 Alla prima udienza le parti hanno chiesto la pronuncia parziale di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1973) e Controparte_1 Parte_1
(nata nel 1985) hanno contratto matrimonio il 4.7.2009 a Mondolfo. La coppia ha avuto due figlie, nata nel 2009 e nata nel 2011. Persona_1 Per_2
Con sentenza n.415/2024 pubblicata il 27.4.2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni da loro concordate.
Dalla pronuncia della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche.
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti – come da separata ordinanza - oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1402/2025 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
il 4.7.2009 a Mondolfo, iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 del Comune al n.13, parte I, dell'anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- spese al definitivo;
- il fascicolo prosegue come da separata ordinanza.
Pagina 2 Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro, in data 9 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NU MA AV RT atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV RT PRESIDENTE dott.ssa NU MA GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1402/2025 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ede Orsatti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Dimatteo e Controparte_1 dall'avv. Antonella Antoniello;
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: “i difensori chiedono che sia fin d'ora pronunciata la sentenza parziale di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.8.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
4.7.2009 a Mondolfo.
Si è ritualmente costituito . Controparte_1
Pagina 1 Alla prima udienza le parti hanno chiesto la pronuncia parziale di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1973) e Controparte_1 Parte_1
(nata nel 1985) hanno contratto matrimonio il 4.7.2009 a Mondolfo. La coppia ha avuto due figlie, nata nel 2009 e nata nel 2011. Persona_1 Per_2
Con sentenza n.415/2024 pubblicata il 27.4.2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni da loro concordate.
Dalla pronuncia della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche.
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti – come da separata ordinanza - oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1402/2025 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
il 4.7.2009 a Mondolfo, iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 del Comune al n.13, parte I, dell'anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- spese al definitivo;
- il fascicolo prosegue come da separata ordinanza.
Pagina 2 Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro, in data 9 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NU MA AV RT atto sottoscritto digitalmente
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