Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.9048/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9048/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 [...] tivamente domiciliato in Bellizzi (SA), alla via Dell' C.F._1
o studio dell'avv. Annamaria Alfano, dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...] nte domiciliata in OR OV (Sa C.F._2
Almirante n. 25 presso lo studio dell'avv. Giovanna Carucci dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1.Con ricorso depositato in data 19.11.2021 , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 28 Controparte_1 agosto 2004 nel Comune di OR ll' unione coniugale era nata una figlia, (25.12.2004), chiedeva pronunciarsi la Per_1 cessazione degli effetti civili d rimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 22.09.2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione quanto all'affidamento della figlia ma con una riduzione della misura del mantenimento concordata, deducendo di avere subito un peggioramento della propria condizione economica anche quale conseguenza della costituzione di una nuova famiglia con la nascita di altri tre figli. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che si opponeva alla domanda di divorzio e contesta ricorrente, precisando che lo stesso si era sempre disinteressato della figlia con la quale non aveva rapporti da anni;
chiedeva, in particolare, un aumento della misura del mantenimento concordata, nonche la restituzione delle somme non versate a titolo di mantenimento, di spese straordinarie e di assegno unico, percepito interamente dallo stesso.
2. In data 7 giugno 2022, il solo ricorrente era comparso dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 565/2023, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha ridotto a € 200,00 la misura del mantenimento per la figlia confermando per il resto le ulteriori condizioni concordate. Per_1
Tant messo, deve precisarsi che nulla deve essere disposto in merito all'affidamento della figlia e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, Per_1 essendo la stessa diventat giorenne nel corso del giudizio. Mantenimento della figlia maggiorenne In primo luogo, occorre precisare che è pacifico che non sia ancora Per_1 indipendente e che, pertanto, necessita di essere sostenuta economicamente dai genitori;
deve dunque determinarsi unicamente la misura del mantenimento rispetto alla quale il ricorrente chiede un'ulteriore riduzione e la resistente un corrispondente aumento. Al riguardo, occorre premettere che, all'udienza presidenziale, parte ricorrente ha dichiarato di essere manutentore con una retribuzione di circa € 800,00, oltre alle somme a titolo di assegno unico e di avere costituito una nuova famiglia con la nascita di altri tre figli negli anni 2013, 2015 e 2021; dalla documentazione reddituale depositata, risulta poi che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di circa € 14.100,00 nell'anno 2020, di circa € 14.900,00 nell'anno 2021e di circa € 19.000,00 nell'anno 2022 ed è proprietario di due immobili (cfr. documentazione in atti). Orbene, alla luce dell'istruttoria compiuta, il Tribunale ritiene equo confermare la misura del mantenimento concordata considerata la condizione economica del ricorrente e ai suoi ulteriori oneri familiari e tenuto conto che le accresciute esigenze della figlia comportano soprattutto l'esborso di spese di carattere straordinaria in relazione alla sua eta . Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
a di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo Controparte_1 di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie per la figlia (mediche, coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Deve precisarsi che non puo disporsi il versamento direttamente alla figlia della suddetta somma, non essendo il ricorrente legittimato a richiederlo, essendo pacifico e incontestato che vive stabilmente con la madre. Per_1
Devono infine dichiararsi issibili nel presente procedimento le domande restitutorie avanzate a vario titolo dalla resistente, non rientrando le stesse nell'oggetto tipico del presente giudizio. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a ma di € 200,00, oltre rivalutazione Controparte_1 annuale seco titolo di mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
B) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia (mediche non coperte dal SSN, di studio e, ludiche e sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) documentate;
C) dichiara inammissibili le domande restitutorie avanzate dalla resistente;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi