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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Barracchia Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1180/2018
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gilberto Botta e Parte_1 C.F._1
Serena Botta ed elettivamente domiciliata in Trani, alla Via G. Bovio n. 193, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(già ), (c.f. e P. Iva ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andria, Galleria Boccaccio n. 30, giusta mandato in atti
- APPELLATA - pagina 1 di 6 NONCHE'
- APPELLATA CONTUMACE - Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 16.9.2013, , conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, e la (oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per sentirle condannare, in solido, al risarcimento del danno da ella Controparte_1 Pt_1
subìto, pari ad € 59.522,34, oltre ad interessi legali e svalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Assumeva l'allora attrice che il giorno 13.08.2012, alle ore 16.45 circa, nell'abitato di Trani, mentre percorreva la via Pedaggio S, Chiara, alla guida del motociclo Piaggio Liberty 125, tgt. DT37604 (di proprietà di e da ella attrice condotto), giunta all'incrocio di via Maiorano, veniva urtata CP_5 dall'autovettura Fiat Panda, tgt. BA B68770, di proprietà e condotta da la quale, Controparte_3 percorrendo via Maiorano, all'incrocio con via Pedaggio S. Chiara, effettuava manovra di svolta a sinistra, omettendo di rallentare e dare la dovuta precedenza a destra al predetto motociclo. A causa dell'impatto, proseguiva l'attrice, cadeva al suolo riportando lesioni per cui necessitava di cure immediate, prestate presso il P.O. di Andria, per essere poi ricoverata presso il Policlinico di Bari – reparto di chirurgia, da cui era dimessa il 20.08.2012.
Risultato vano il tentativo di risolvere stragiudizialmente la questione, la si vedeva costretta a Pt_1 rivolgersi al Tribunale per l'accoglimento della domanda di risarcimento.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione convenuta che contestava la dinamica del sinistro come descritta dalla . Affermava, infatti, che, sulla base del verbale redatto dalla P.M., intervenuta in Pt_1 occasione dell'incidente de quo, alla predetta attrice venivano contestate una serie di violazioni delle norme del Codice della strada (guida del veicolo a velocità non adeguata alle caratteristiche della strada;
perdita del controllo del mezzo;
patente di guida mai conseguita;
mezzo sprovvisto di copertura assicurativa) e che, il sinistro si era verificato per colpa della stessa , la quale, nelle circostanze di Pt_1
tempo e luogo indicate in citazione, procedendo a velocità non adeguata alle condizioni della strada,
pagina 2 di 6 perdeva il controllo del motociclo, rovinando, quindi, prima sul marciapiedi e poi sul manto stradale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio della convenuta, nonché Controparte_3
prova testimoniale.
Non venivano, invece, ammesse sia la CTU dinamico-ricostruttiva che quella medico-legale, benchè richieste.
Con la sentenza n. 478/2018, il Tribunale rigettava la domanda, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Con atto del 18 aprile 2018, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, per la Parte_1
sua integrale riforma, per tutte le motivazioni esposte nel detto atto.
Si costituiva, altresì, la , che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_6
All'udienza del 27 gennaio 2021, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza istruttoria del 09.09.2021, questa Corte di appello, ritenendo indispensabile, ai fini del decidere, disporre consulenza medica sulla persona dell'appellante, rimetteva la causa sul ruolo, nominando quale CTU medico-legale il Dott. fissando l'udienza del 06 ottobre Persona_1
2021, per il giuramento del detto ausiliario e la formulazione dei quesiti.
Il nominato CTU, però, non accettava l'incarico, per incompatibilità, per cui la Corte provvedeva alla sua sostituzione.
Dopo una numerosa serie di rinvii, imputabili alla rinuncia all'incarico da parte dei vari CTU nominati,
(Dott. ; Dott. ; Dott. Dott. , con provvedimento Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5 dell'11.01.2023, veniva nominato il Dott. (il quale accettava l'incarico) ed Persona_6
assegnati i termini per la trasmissione della bozza peritale alle parti;
per la trasmissione delle eventuali osservazioni e per il deposito del definitivo elaborato peritale.
Con successiva ordinanza del 21.06.2023, questa Corte, invitava il nominato CTU, Dott. a Persona_6 prestare giuramento di rito;
invitava, altresì, l'appellante , a versare al CTU un acconto di € Pt_1
300,00; assegnava nuovamente i termini di legge per il deposito della bozza;
delle eventuali osservazioni delle parti, nonché per il deposito dell'elaborato peritale definitivo, rinviando la causa al
17.01.2024, per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 6 In tale udienza, la Corte, rilevato che il CTU non aveva depositato nei termini assegnati l'elaborato peritale, invitava il detto ausiliario a procedere nelle operazioni peritali, o a documentare la mancata presentazione della perizianda alla convocazione, rinviando al 10.07.2024, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di comunicazione di rinuncia all'incarico, trasmessa dal CTU, questa Corte, con provvedimento del 28.02.2024, disponeva l'anticipazione della causa all'udienza del 24.04.2024, per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
La domanda di risarcimento danni, avanzata dall'appellante, risulta non provata e va, pertanto, rigettata per la motivazione che segue.
Come innanzi esposto, questa Corte, ritenendolo necessario ai fini del decidere, con l'ordinanza del
09.09.2021, disponeva una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di accertare, in primis, l'esistenza e l'entità delle lesioni causalmente riconducibili al fatto lesivo allegato ed una volta effettuato tale accertamento, quantificare il danno in tutte le sue voci.
I CCTTUU medici nominati, rinunciavano, a vario titolo, all'incarico; il penultimo consulente nominato, Dott. comprovato documentalmente il rinvio delle operazioni peritali (già Per_5
ritualmente fissate e regolarmente comunicate alle parti costituite in giudizio) a data da destinarsi, in quanto: “parte ricorrente non è temporaneamente in grado di erogare l'acconto”, dopo vari solleciti – infruttuosi – inviati alle parti, con comunicazione del 10.01.2023, rinunciava all'incarico.
Il CTU medico successivamente nominato, (Dott. , accettava l'incarico e fissava Persona_6
l'inizio delle operazioni peritali per il 29 agosto 2023 (come, pure, documentalmente comprovato, mediante produzione della Pec del 13 08.2023, trasmessa ai difensori delle parti e regolarmente dagli stessi ricevuta).
Il suddetto invito rimaneva, però, inevaso in quanto, come comunicato dal richiamato CTU: “in tale data l'appellante non si è presentata e nemmeno gli avvocati della stessa hanno ritenuto opportuno mettersi in contatto con lo scrivente”.
Per tale motivo anche il precitato consulente rinunciava all'incarico.
pagina 4 di 6 Nelle proprie note conclusionali del 22.06.2024, la , in via preliminare, insisteva per Pt_1
l'espletamento delle operazioni peritali, ritenendo di non addurre alcuna valida giustificazione alla sua mancata presentazione alla visita medica fissata dal CTU Persona_6
Solo con la replica conclusionale del 13 luglio 2024, a “discolpa” della sua inosservanza all'invito rivoltole dal CTU a sottoporsi a visita medica, affermava che: “….In merito ai CTU nominati dall'Ecc.ma Corte deve precisarsi che l'appellante, contrariamente a quanto affermato ex adverso, non ha posto in essere alcun comportamento scorretto, essendosi semplicemente trovata nell'impossibilità di comparire a visita medica in una occasione. Negli altri casi, e fatte salve le rinunce spontanee di alcuni CTU, la pur richiesta e tenuta in solido, ha omesso il versamento CP_6 dell'acconto richiesto dal CTU, causandone la rinuncia all'incarico”.
Ordunque, va precisato che in base al principio generale di diritto, l'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit,”; principio che si sostanzia, essenzialmente, nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza.
In altri termini, il danneggiato deve provare il danno e la connessione causale tra evento e danno.
Applicando il suddetto principio al caso di specie, si evidenzia che l'appellante, con il proprio comportamento ostativo ed omissivo, (consistito nel non presentarsi dinanzi al CTU medico, per essere sottoposta a perizia), non ha, di fatto, assolto all'onus probandi, su di ella gravante, di cui innanzi detto.
Così agendo la non ha, pertanto, offerto al giudicante elementi di prova che accertassero e Pt_1 comprovassero che le lesioni da ella stessa lamentate fossero in connessione causale con l'incidente stradale in cui rimase coinvolta, né che fossero compatibili (ed in che misura), con il suddetto sinistro.
Alla luce di tanto, quindi, la mancata “ingiustificata” presentazione della perizianda alla visita medica fissata dal CTU, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico-legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico di ella appellante, con conseguente decadenza dalla possibilità di provare il danno lamentato e rigetto della domanda per difetto di prova. (ex plurimis,
Cass. n. 13588/2013; Cass. n. 19577/2013; Cass. ord. n. 2361/2019).
Per i suesposti motivi, l'appello va, pertanto, rigettato.
pagina 5 di 6 Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano in base ai parametri (minimi in rapporto allo scaglione di valore da €
52.001,00 ad € 260.000,00 del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione del 18.04.2018, per la riforma della sentenza n. 474/2018, resa Parte_1 in data 26.02.2028, dal Tribunale di Trani, tra ella appellante, l' in Controparte_7
persona del legale rappresentante e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3
assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, , al pagamento in favore della parte appellata costituita in Parte_1 giudizio, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 7.160,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi nelle casse dell'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente di appello.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 02 ottobre 2024
La Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Barracchia Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1180/2018
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gilberto Botta e Parte_1 C.F._1
Serena Botta ed elettivamente domiciliata in Trani, alla Via G. Bovio n. 193, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(già ), (c.f. e P. Iva ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andria, Galleria Boccaccio n. 30, giusta mandato in atti
- APPELLATA - pagina 1 di 6 NONCHE'
- APPELLATA CONTUMACE - Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 16.9.2013, , conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, e la (oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per sentirle condannare, in solido, al risarcimento del danno da ella Controparte_1 Pt_1
subìto, pari ad € 59.522,34, oltre ad interessi legali e svalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Assumeva l'allora attrice che il giorno 13.08.2012, alle ore 16.45 circa, nell'abitato di Trani, mentre percorreva la via Pedaggio S, Chiara, alla guida del motociclo Piaggio Liberty 125, tgt. DT37604 (di proprietà di e da ella attrice condotto), giunta all'incrocio di via Maiorano, veniva urtata CP_5 dall'autovettura Fiat Panda, tgt. BA B68770, di proprietà e condotta da la quale, Controparte_3 percorrendo via Maiorano, all'incrocio con via Pedaggio S. Chiara, effettuava manovra di svolta a sinistra, omettendo di rallentare e dare la dovuta precedenza a destra al predetto motociclo. A causa dell'impatto, proseguiva l'attrice, cadeva al suolo riportando lesioni per cui necessitava di cure immediate, prestate presso il P.O. di Andria, per essere poi ricoverata presso il Policlinico di Bari – reparto di chirurgia, da cui era dimessa il 20.08.2012.
Risultato vano il tentativo di risolvere stragiudizialmente la questione, la si vedeva costretta a Pt_1 rivolgersi al Tribunale per l'accoglimento della domanda di risarcimento.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione convenuta che contestava la dinamica del sinistro come descritta dalla . Affermava, infatti, che, sulla base del verbale redatto dalla P.M., intervenuta in Pt_1 occasione dell'incidente de quo, alla predetta attrice venivano contestate una serie di violazioni delle norme del Codice della strada (guida del veicolo a velocità non adeguata alle caratteristiche della strada;
perdita del controllo del mezzo;
patente di guida mai conseguita;
mezzo sprovvisto di copertura assicurativa) e che, il sinistro si era verificato per colpa della stessa , la quale, nelle circostanze di Pt_1
tempo e luogo indicate in citazione, procedendo a velocità non adeguata alle condizioni della strada,
pagina 2 di 6 perdeva il controllo del motociclo, rovinando, quindi, prima sul marciapiedi e poi sul manto stradale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio della convenuta, nonché Controparte_3
prova testimoniale.
Non venivano, invece, ammesse sia la CTU dinamico-ricostruttiva che quella medico-legale, benchè richieste.
Con la sentenza n. 478/2018, il Tribunale rigettava la domanda, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Con atto del 18 aprile 2018, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, per la Parte_1
sua integrale riforma, per tutte le motivazioni esposte nel detto atto.
Si costituiva, altresì, la , che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_6
All'udienza del 27 gennaio 2021, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza istruttoria del 09.09.2021, questa Corte di appello, ritenendo indispensabile, ai fini del decidere, disporre consulenza medica sulla persona dell'appellante, rimetteva la causa sul ruolo, nominando quale CTU medico-legale il Dott. fissando l'udienza del 06 ottobre Persona_1
2021, per il giuramento del detto ausiliario e la formulazione dei quesiti.
Il nominato CTU, però, non accettava l'incarico, per incompatibilità, per cui la Corte provvedeva alla sua sostituzione.
Dopo una numerosa serie di rinvii, imputabili alla rinuncia all'incarico da parte dei vari CTU nominati,
(Dott. ; Dott. ; Dott. Dott. , con provvedimento Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5 dell'11.01.2023, veniva nominato il Dott. (il quale accettava l'incarico) ed Persona_6
assegnati i termini per la trasmissione della bozza peritale alle parti;
per la trasmissione delle eventuali osservazioni e per il deposito del definitivo elaborato peritale.
Con successiva ordinanza del 21.06.2023, questa Corte, invitava il nominato CTU, Dott. a Persona_6 prestare giuramento di rito;
invitava, altresì, l'appellante , a versare al CTU un acconto di € Pt_1
300,00; assegnava nuovamente i termini di legge per il deposito della bozza;
delle eventuali osservazioni delle parti, nonché per il deposito dell'elaborato peritale definitivo, rinviando la causa al
17.01.2024, per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 6 In tale udienza, la Corte, rilevato che il CTU non aveva depositato nei termini assegnati l'elaborato peritale, invitava il detto ausiliario a procedere nelle operazioni peritali, o a documentare la mancata presentazione della perizianda alla convocazione, rinviando al 10.07.2024, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di comunicazione di rinuncia all'incarico, trasmessa dal CTU, questa Corte, con provvedimento del 28.02.2024, disponeva l'anticipazione della causa all'udienza del 24.04.2024, per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
La domanda di risarcimento danni, avanzata dall'appellante, risulta non provata e va, pertanto, rigettata per la motivazione che segue.
Come innanzi esposto, questa Corte, ritenendolo necessario ai fini del decidere, con l'ordinanza del
09.09.2021, disponeva una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di accertare, in primis, l'esistenza e l'entità delle lesioni causalmente riconducibili al fatto lesivo allegato ed una volta effettuato tale accertamento, quantificare il danno in tutte le sue voci.
I CCTTUU medici nominati, rinunciavano, a vario titolo, all'incarico; il penultimo consulente nominato, Dott. comprovato documentalmente il rinvio delle operazioni peritali (già Per_5
ritualmente fissate e regolarmente comunicate alle parti costituite in giudizio) a data da destinarsi, in quanto: “parte ricorrente non è temporaneamente in grado di erogare l'acconto”, dopo vari solleciti – infruttuosi – inviati alle parti, con comunicazione del 10.01.2023, rinunciava all'incarico.
Il CTU medico successivamente nominato, (Dott. , accettava l'incarico e fissava Persona_6
l'inizio delle operazioni peritali per il 29 agosto 2023 (come, pure, documentalmente comprovato, mediante produzione della Pec del 13 08.2023, trasmessa ai difensori delle parti e regolarmente dagli stessi ricevuta).
Il suddetto invito rimaneva, però, inevaso in quanto, come comunicato dal richiamato CTU: “in tale data l'appellante non si è presentata e nemmeno gli avvocati della stessa hanno ritenuto opportuno mettersi in contatto con lo scrivente”.
Per tale motivo anche il precitato consulente rinunciava all'incarico.
pagina 4 di 6 Nelle proprie note conclusionali del 22.06.2024, la , in via preliminare, insisteva per Pt_1
l'espletamento delle operazioni peritali, ritenendo di non addurre alcuna valida giustificazione alla sua mancata presentazione alla visita medica fissata dal CTU Persona_6
Solo con la replica conclusionale del 13 luglio 2024, a “discolpa” della sua inosservanza all'invito rivoltole dal CTU a sottoporsi a visita medica, affermava che: “….In merito ai CTU nominati dall'Ecc.ma Corte deve precisarsi che l'appellante, contrariamente a quanto affermato ex adverso, non ha posto in essere alcun comportamento scorretto, essendosi semplicemente trovata nell'impossibilità di comparire a visita medica in una occasione. Negli altri casi, e fatte salve le rinunce spontanee di alcuni CTU, la pur richiesta e tenuta in solido, ha omesso il versamento CP_6 dell'acconto richiesto dal CTU, causandone la rinuncia all'incarico”.
Ordunque, va precisato che in base al principio generale di diritto, l'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit,”; principio che si sostanzia, essenzialmente, nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza.
In altri termini, il danneggiato deve provare il danno e la connessione causale tra evento e danno.
Applicando il suddetto principio al caso di specie, si evidenzia che l'appellante, con il proprio comportamento ostativo ed omissivo, (consistito nel non presentarsi dinanzi al CTU medico, per essere sottoposta a perizia), non ha, di fatto, assolto all'onus probandi, su di ella gravante, di cui innanzi detto.
Così agendo la non ha, pertanto, offerto al giudicante elementi di prova che accertassero e Pt_1 comprovassero che le lesioni da ella stessa lamentate fossero in connessione causale con l'incidente stradale in cui rimase coinvolta, né che fossero compatibili (ed in che misura), con il suddetto sinistro.
Alla luce di tanto, quindi, la mancata “ingiustificata” presentazione della perizianda alla visita medica fissata dal CTU, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico-legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico di ella appellante, con conseguente decadenza dalla possibilità di provare il danno lamentato e rigetto della domanda per difetto di prova. (ex plurimis,
Cass. n. 13588/2013; Cass. n. 19577/2013; Cass. ord. n. 2361/2019).
Per i suesposti motivi, l'appello va, pertanto, rigettato.
pagina 5 di 6 Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano in base ai parametri (minimi in rapporto allo scaglione di valore da €
52.001,00 ad € 260.000,00 del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione del 18.04.2018, per la riforma della sentenza n. 474/2018, resa Parte_1 in data 26.02.2028, dal Tribunale di Trani, tra ella appellante, l' in Controparte_7
persona del legale rappresentante e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3
assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, , al pagamento in favore della parte appellata costituita in Parte_1 giudizio, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 7.160,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi nelle casse dell'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente di appello.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 02 ottobre 2024
La Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 6 di 6