Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10257/2022 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti F. Cinque, F. Ganci, G. Parte_1
Rinaldi e W. Miceli come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, immesso nei ruoli del personale docente della amministrazione convenuta con decorrenza 01.09.2019, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del , quale docente non di ruolo, negli anni scolastici Controparte_1
2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; di aver goduto solo parzialmente delle ferie in ciascuno degli anni predetti, restando creditore della relativa indennità sostitutiva per complessivi €
1.604,41 come da conteggio in atti, eseguito sottraendo dal numero totale di giorni di ferie contrattualmente previsto i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico.
Richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, chiedeva pertanto condannarsi parte resistente al pagamento della somma indicata, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
La disciplina delle ferie per il personale scolastico si rinviene nell'art. 13 del CCNL del 29.11.2007 ai sensi del quale “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un 1
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre
1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. 10-14 (…omissis…).15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
L'art.19 prevede: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto (omissis).
Con l'art. 5, comma 8, del D.L. 06.07.2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 07.08. 2012, n. 135, il legislatore ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
2 dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Con specifico riferimento al personale della scuola, l'art.1, commi 54-56, della legge n.228/2012, ha così disposto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
La normativa in esame ha introdotto, sia pure con alcuni temperamenti, il c.d. divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dal lavoratore, prevedendo altresì la disapplicazione delle eventuali norme contrattuali più favorevoli. Sulla scorta di tale divieto, l'amministrazione nega di dover corrispondere quanto richiesto in ricorso.
Tanto premesso, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale delineatosi a partire da Cass. Sez.
L., ord. n.14268 del 5 maggio 2022, secondo cui: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
3 del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Al principio ha dato continuità la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.13440/24, n.16715/24 e da ultimo n.28587/24), sicché trattasi di orientamento del tutto consolidato e rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Venendo al caso di specie, l'amministrazione scolastica non ha dato prova di aver formalmente invitato parte ricorrente - in tempo utile prima della scadenza di ciascun contratto a termine - a godere delle ferie residue, per cui in applicazione dei suesposti principi il lavoratore ha diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla cessazione di ciascun rapporto a termine, è stato utilmente interrotto dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. Cass. Sez. L., sent. n.1757/2016: “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”).
Circa il quantum, parte istante ha ridimensionato la propria pretesa tenendo conto delle precisazioni contenute nella memoria difensiva circa i giorni di servizio effettivo e le somme già corrisposte, riducendo la domanda ad € 1.296,34 (cfr. le note di trattazione scritta del 22.11.2023).
In forza delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in ciascuno degli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, con condanna del al pagamento in suo favore di € CP_1
1.296,34 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione a ciascuno degli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e per l'effetto condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in suo favore di € 1.296,34 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
4 spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei suoi procuratori costituiti.
Lecce, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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