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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 52/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RIALDONE MARILYN, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di definire la causa alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2025 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
1 – parte resistente – in data 17.7.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Gela al n. 96 Parte II Serie A dell'anno 2013, unione dalla quale non sono nati figli.
Rappresentava che in data 3.5.2024, venuta meno l'affectio coniugalis, unitamente al marito, aveva fatto ricorso alla procedura di negoziazione assistita per cristallizzare le condizioni di separazione personale congiuntamente raggiunte con l'assistenza dei rispettivi procuratori.
Allegava che in data 9.5.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela aveva ritualmente rilasciato il Nulla Osta all'accordo raggiunto.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.5.2025 si è costituito in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status nonché alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dopo aver sentito i coniugi personalmente all'udienza di comparizione del 3.6.2025, si acquisiva la dichiarazione delle parti, le quali rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“a) Richiedono la cessazione congiunta degli effetti civili del predetto matrimonio, celebrato in Gela in data 17.7.2023, il cui atto è stato trascritto nel registro di stato civile del comune di Gela al n. 96
Parte 2 Serie A dell'anno 2013, alle medesime condizioni previste nell'accordo di separazione, così come riportate da parte ricorrente:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Gela, nella via Palazzi n. 208, secondo piano, di esclusiva proprietà del IG.
, viene concordemente lasciata al IG. ; Controparte_1 Controparte_1
3) Le parti dichiarano concordemente, atteso lo stato occupazionale, di rinunciare al reciproco mantenimento;
4) Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, di proprietà della IG.ra
, le parti convengono la cessione degli stessi al IG. per la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di €uro 10.000,00. Tale somma verrà corrisposta quanto ad €uro 6.000,00 alla consegna delle chiavi dell'immobile mentre la rimanente somma verrà corrisposta tramite versamenti mensili di €uro 300,00;
2 5) La IG.ra si obbliga a lasciare la casa coniugale di Via Palazzi n. 208 entro sette Parte_1 giorni dal deposito del verbale;
6) Le spese legali saranno interamente a carico del IG. .” Controparte_1
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data dell'accordo raggiunto in data 2.5.2024 e trasmesso all'Ufficio della Procura della Repubblica in data 6.5.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento, rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Catania il 15.10.1977, a Gela in data 17.7.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gela al n. 96 Parte II Serie A dell'anno 2013;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] per come riportate in parte motiva;
Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19.9.2025.
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RIALDONE MARILYN, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di definire la causa alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2025 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
1 – parte resistente – in data 17.7.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Gela al n. 96 Parte II Serie A dell'anno 2013, unione dalla quale non sono nati figli.
Rappresentava che in data 3.5.2024, venuta meno l'affectio coniugalis, unitamente al marito, aveva fatto ricorso alla procedura di negoziazione assistita per cristallizzare le condizioni di separazione personale congiuntamente raggiunte con l'assistenza dei rispettivi procuratori.
Allegava che in data 9.5.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela aveva ritualmente rilasciato il Nulla Osta all'accordo raggiunto.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.5.2025 si è costituito in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status nonché alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dopo aver sentito i coniugi personalmente all'udienza di comparizione del 3.6.2025, si acquisiva la dichiarazione delle parti, le quali rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“a) Richiedono la cessazione congiunta degli effetti civili del predetto matrimonio, celebrato in Gela in data 17.7.2023, il cui atto è stato trascritto nel registro di stato civile del comune di Gela al n. 96
Parte 2 Serie A dell'anno 2013, alle medesime condizioni previste nell'accordo di separazione, così come riportate da parte ricorrente:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Gela, nella via Palazzi n. 208, secondo piano, di esclusiva proprietà del IG.
, viene concordemente lasciata al IG. ; Controparte_1 Controparte_1
3) Le parti dichiarano concordemente, atteso lo stato occupazionale, di rinunciare al reciproco mantenimento;
4) Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, di proprietà della IG.ra
, le parti convengono la cessione degli stessi al IG. per la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di €uro 10.000,00. Tale somma verrà corrisposta quanto ad €uro 6.000,00 alla consegna delle chiavi dell'immobile mentre la rimanente somma verrà corrisposta tramite versamenti mensili di €uro 300,00;
2 5) La IG.ra si obbliga a lasciare la casa coniugale di Via Palazzi n. 208 entro sette Parte_1 giorni dal deposito del verbale;
6) Le spese legali saranno interamente a carico del IG. .” Controparte_1
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data dell'accordo raggiunto in data 2.5.2024 e trasmesso all'Ufficio della Procura della Repubblica in data 6.5.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento, rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Catania il 15.10.1977, a Gela in data 17.7.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gela al n. 96 Parte II Serie A dell'anno 2013;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] per come riportate in parte motiva;
Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19.9.2025.
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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