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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1120/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1120 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello in materia di opposizione all'esecuzione avverso la sentenza n°181/2019 del Giudice di Pace di Catanzaro, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia T. Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ), al Corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Ivan Cittadino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro, in Palazzo De Nobili Via - G. Jannoni 68, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica e Maria
Consuelo Citriniti, in virtù di procura in atti
E
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico S. Barbara n° 2 presso lo Studio dell'avv. Domenico
Lasalvia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti appellati MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in appello - avverso la sentenza n°181/2019 del Giudice di Pace di Catanzaro, del
22/01/2019 -, depositato in cancelleria in data 01.03.2019, esponeva: Parte_1
- di aver proposto atto di citazione in opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento n°0250804 del 19.12.2017, emessa da per la somma di € Controparte_2
145,88.
- che il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione proposta, dichiarando illegittima la predetta ingiunzione di pagamento per inesistenza totale del titolo esecutivo posto a base della sua emissione;
- che, quanto alle spese di giudizio, lo stesso giudice aveva condannato il Controparte_1
e la in solido fra loro, al pagamento di complessivi € 175,50, di cui € 43,00 Controparte_2 per spese, € 132,50 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario nella misura del
15%, ex Art.2, comma 2, D.M. n°55/2014, e CAP, come per Legge, con distrazione a beneficio del costituito difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Tanto premesso, l'appellante fondava il suo gravame su un unico motivo, rappresentato dalla erronea quantificazione delle spese di lite, che, nella prospettazione dell'appellante, in applicazione del D.M.
n. 55/2014, avrebbe dovuto ammontare ad € 330,00.
Chiedeva, pertanto, di riconoscere il proprio diritto al pagamento delle competenze e degli onorari del giudizio di primo grado secondi i parametri forensi fissati dal D.M. n. 37/2018 e, quindi, al pagamento di € 330,00; con vittoria di spese del procedimento di appello.
Si costituivano in appello il e la chiedendo il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame, con vittoria di spese.
*******
L'appello è inammissibile, per le ragioni che seguono.
L'appellante ha proposto, in primo grado, un'azione avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione, avverso l'ingiunzione di pagamento n°0250804 del 19.12.2017, emessa da per la Controparte_2 somma di € 145,88.
In virtù del valore della causa, non eccedente i millecento euro, la stessa è stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 co. II c.p.c. Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate all'art. 339 co. III c.p.c., ossia con motivi limitati, anche in tema di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. sez. III n. 23623 del 24 settembre 2019).
Anche la quantificazione delle spese processuali è decisa secondo equità ed è inammissibile l'appello per la violazione delle disposizioni tariffarie degli avvocati, che hanno natura sostanziale e non sono qualificabili né come norme sul procedimento né come principi regolatori della materia. (cfr. cass. n.
1517/2024).
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in forza del disposto degli artt. 113 e 339
c.p.c.
Tale declaratoria officiosa, inoltre, deve ritenersi sottratta al divieto di cui all'art. 101 c.p.c. di fondare la decisione su argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero diritto e in punto di rito (cfr. Cass. 17456/2022; Cass. 15019/2016; Cass. 29803/2019).
Le spese della procedura seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alla tabella dei “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (fino a € 1.100,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio (€ 131,00), introduttiva (€ 131,00) e decisionale (€
200,00), con eccezione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 181/2019 del Giudice di pace di Catanzaro;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese della procedura in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 462,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al CP_1
15%, IVA e c.p.a. ove dovute;
3) condanna l'appellante a rifondere le spese della procedura in favore della Parte_1
che si liquidano in € 462,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al Controparte_2
15%, IVA e c.p.a. ove dovute. 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, 22 maggio 2025 Il Giudice
Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1120 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello in materia di opposizione all'esecuzione avverso la sentenza n°181/2019 del Giudice di Pace di Catanzaro, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia T. Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ), al Corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Ivan Cittadino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro, in Palazzo De Nobili Via - G. Jannoni 68, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica e Maria
Consuelo Citriniti, in virtù di procura in atti
E
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico S. Barbara n° 2 presso lo Studio dell'avv. Domenico
Lasalvia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti appellati MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in appello - avverso la sentenza n°181/2019 del Giudice di Pace di Catanzaro, del
22/01/2019 -, depositato in cancelleria in data 01.03.2019, esponeva: Parte_1
- di aver proposto atto di citazione in opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento n°0250804 del 19.12.2017, emessa da per la somma di € Controparte_2
145,88.
- che il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione proposta, dichiarando illegittima la predetta ingiunzione di pagamento per inesistenza totale del titolo esecutivo posto a base della sua emissione;
- che, quanto alle spese di giudizio, lo stesso giudice aveva condannato il Controparte_1
e la in solido fra loro, al pagamento di complessivi € 175,50, di cui € 43,00 Controparte_2 per spese, € 132,50 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario nella misura del
15%, ex Art.2, comma 2, D.M. n°55/2014, e CAP, come per Legge, con distrazione a beneficio del costituito difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Tanto premesso, l'appellante fondava il suo gravame su un unico motivo, rappresentato dalla erronea quantificazione delle spese di lite, che, nella prospettazione dell'appellante, in applicazione del D.M.
n. 55/2014, avrebbe dovuto ammontare ad € 330,00.
Chiedeva, pertanto, di riconoscere il proprio diritto al pagamento delle competenze e degli onorari del giudizio di primo grado secondi i parametri forensi fissati dal D.M. n. 37/2018 e, quindi, al pagamento di € 330,00; con vittoria di spese del procedimento di appello.
Si costituivano in appello il e la chiedendo il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame, con vittoria di spese.
*******
L'appello è inammissibile, per le ragioni che seguono.
L'appellante ha proposto, in primo grado, un'azione avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione, avverso l'ingiunzione di pagamento n°0250804 del 19.12.2017, emessa da per la Controparte_2 somma di € 145,88.
In virtù del valore della causa, non eccedente i millecento euro, la stessa è stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 co. II c.p.c. Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate all'art. 339 co. III c.p.c., ossia con motivi limitati, anche in tema di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. sez. III n. 23623 del 24 settembre 2019).
Anche la quantificazione delle spese processuali è decisa secondo equità ed è inammissibile l'appello per la violazione delle disposizioni tariffarie degli avvocati, che hanno natura sostanziale e non sono qualificabili né come norme sul procedimento né come principi regolatori della materia. (cfr. cass. n.
1517/2024).
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in forza del disposto degli artt. 113 e 339
c.p.c.
Tale declaratoria officiosa, inoltre, deve ritenersi sottratta al divieto di cui all'art. 101 c.p.c. di fondare la decisione su argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero diritto e in punto di rito (cfr. Cass. 17456/2022; Cass. 15019/2016; Cass. 29803/2019).
Le spese della procedura seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alla tabella dei “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (fino a € 1.100,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio (€ 131,00), introduttiva (€ 131,00) e decisionale (€
200,00), con eccezione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 181/2019 del Giudice di pace di Catanzaro;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese della procedura in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 462,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al CP_1
15%, IVA e c.p.a. ove dovute;
3) condanna l'appellante a rifondere le spese della procedura in favore della Parte_1
che si liquidano in € 462,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al Controparte_2
15%, IVA e c.p.a. ove dovute. 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, 22 maggio 2025 Il Giudice
Olimpia Abet