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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 813 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, con l'avv. BARZON FEDERICO (Codice Fiscale ) C.F._1
contro
(C.F. ), con l'avv. MALTESE CHIARA Controparte_1 C.F._2
( ) C.F._3
(C.F. ), con l'avv. PELLIZZARI FEDERICO Parte_2 C.F._4 [...]
) e l'avv. LOMBARDO FRANCESCO ) STRADONE SAN FERMO, 14 C.F._5 C.F._6
37121 VERONA;
(C.F. , con l'avv. EDERLE STEFANO Parte_3 C.F._7
( ), e l'avv. FRANCHETTO ENRICO ( ) STRADONE SAN C.F._8 C.F._9
FERMO N. 13 37121 VERONA;
( C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., con l'avv. GIUFFRE' BRUNO ( ), l'avv. TAYEL KARIN C.F._10
( ), l'avv. FALCOMER GIOVANNI ( ); C.F._11 C.F._12
(c.f. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
UI RG (C.F. ) C.F._13
1
in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. CERUTTI STEFANO (CF CP_3
) C.F._14
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni per parte attrice come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16 dicembre 2024:
“Nel merito:
- Accertata la responsabilità dei Dott.ri e , in qualità di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Sindaci di a in solido tra Parte_1 loro – al a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della somma complessiva di Euro inore che risulterà in corso di causa o di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
- Con vittoria di compensi, spese e spese generali.”
Conclusioni per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in Parte_3 data 16 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, anche singolarmente considerati, previo rigetto di ogni domanda, istanza, eccezione e difesa avversaria, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dall'attore;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza, o comunque, per l'assoluta incertezza dei requisiti previsti dagli artt. 163 co. 3, n. 3 - 4 - 5 c.p.c. e 164 c.p.c. e adottarsi ogni conseguenziale provvedimento;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa citazione dei litisconsorti necessari.
Nel merito:
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal in quanto Parte_1 indeterminate e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dal Fallimento Parte_1
- limitare la responsabilità solidale del convenuto nei confronti dell'attore ai soli danni per i quali sarà dimostrata la relazione causale con le specifiche condotte contestate per il periodo di durata della carica del Dott. ; Parte_3
- in ogni caso, accertare e dichiarare, ai fini dei rapporti interni tra i convenuti, la quota di danno eventualmente ascrivibile a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale, con conseguente condanna dei soggetti responsabili a rifondere al Dott. le somme da questi eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto alla sua quota Parte_3 interna di denegata lità;
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse affermata qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. , accertare e dichiarare tenuta e, quindi, condannarsi Parte_3 Controparte_2 a ma nne, entro il massimale di polizza, l'odierno conve qualsiasi esborso sostenuto per resistere all'azione, comprese le spese per la difesa nel presente giudizio ex art. 1917, 3° comma, c.c..
In ogni caso:
- con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
In via istruttoria:
2 - disporsi tutti i mezzi istruttori richiesti da codesta difesa e non ammessi in corso di giudizio, tra cui la prova orale diretta sui capitoli 4, 5, 6 della seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e la prova orale contraria sui capitoli da 1 a 7 della terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
Riservata ogni deduzione, eccezione ed istanza nel merito ed in via istruttoria nei termini di legge.”
Conclusioni per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data Controparte_1 17 dicembre 2024:
“In via principale:
- accertare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dal Fallimento della società in Parte_1 persona del curatore fallimentare dott. per le ragioni individuate in narrativa e per Controparte_4 l'effetto rigettare la domanda nella denegata ipotesi di rigetto dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione, rigettare la domanda proposta dal Fallimento della società in persona del curatore fallimentare dott. Parte_1 [...] per i Controparte_4 in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di responsabilità in capo al signor dott. CP_1 condannare quegli di cui al certificato DL048004820 al pagamento dell'
[...] Parte_5 che verrà accertato a titolo di risarcimento in virtù della polizza n. DL04004820 in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rifusione delle spese al 15%. con condanna degli di cui al certificato DL048004820 anche in punto spese di resistenza Parte_5 ex art 1917 c.c. in via istruttoria:
- disporsi i mezzi istruttori richiesti dal convenuto dott. e non ammessi in corso di giudizio, tra cui la CP_1 prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 1.2022.”
Conclusioni per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data Parte_2 17 dicembre 2024:
“In via preliminare di merito:
- rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto, per i motivi e nei termini di cui ai propri atti difensivi.
Nel merito a) In via principale:
- rigettarsi tutte le domande del Fallimento nei confronti del dott. Parte_1 [...] n quanto integralmente infondate in Pt_2
b) In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree nei confronti del dott.
[...] ripartire il risarcimento del danno per la quota corrispondente all'incidenza percentuale dell' Pt_2 lità che verrà attribuita allo stesso, tenuto conto altresì del lavoro svolto e dei compensi percepiti e, in ogni caso, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, CF CP_3 P.IVA_4 con sede in 20145 Mil rri n. 3, a tenere il dott. indenne e Parte_2 quanto quest'ultimo dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere al entro il massimale Parte_1 pattuito.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”
3 Conclusioni per la terza chiamata come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_2 depositate in data 17 dicembre 2024:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertarsi e dichiarasi la nullità dell'atto di citazione avversario;
- disporsi ex art. 103 e s.s. c.p.c. la separazione del giudizio inerente i rapporti contrattuali tra Controparte_2[... ed il dottor , sospendendo altresì la causa così separata ex art. 295 c.p.c. in attes Parte_3 e cause RG 9 - Tribunale di Brescia e RG 6556/20 - Tribunale di Venezia;
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutte le azioni svolte dalla società attrice e del diritto al risarcimento dell'attrice nei confronti del convenuto dottor;
Parte_3
-accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da e, per l'effetto, Controparte_2 rigettarsi tutte le domande articolate nei confronti della predetta NI
NEL MERITO:
- rigettarsi le pretese azionate nei confronti di;
Controparte_2
- rigettarsi, in ogni caso, le domande svolte nei confronti del dottor e, per l'effetto, rigettarsi Parte_3 ogni domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di Controparte_2
๏ in denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Controparte_2 respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta NIa anc c.c., ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'art. 1893 c.c.;
-in denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Controparte_2 respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta NIa anc c.c., ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'ultimo comma della predetta norma;
- in denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Controparte_2 respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta NIa anc c.c., ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'ultimo comma della predetta norma, accertandosi, altresì, la violazione degli obblighi di cui all'art 1914 c.c. da parte dell'assicurato;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese azionate nei confronti di Controparte_2[... riguardo alle vicende di cui è causa, limitarsi l'eventuale accoglimento delle stesse a quant uto per eventuali condotte colpose esclusivamente riferibili al dottor , entro i limiti e Parte_3 massimali previsti, anche previo accertamento della sussistenza ed entità uo, riducendosi, altresì, l'accoglimento della domanda di manleva a quanto giudizialmente accertato come dovuto, dedotte le compensazioni del caso, ed in ragione delle sole condotte personali poste in essere dall'assicurato;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate nei confronti del dottor
[...]
, accertarsi l'esatta quota di danno da porsi in relazione con la condotta del predetto professio Parte_3
- con espressa riserva di svolgere azione di regresso per la denegata ipotesi di condanna del dottor
[...]
oltre la propria quota di responsabilità; Parte_3
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare la richiesta del dott. di prova per interpello e testi di e del Parte_3 Testimone_1 Dott. r li 4) e 5) e dell'Avv. Sara Lonard Testimone_2
- ordinarsi, ex art. 213 c.p.c., al Ministero di Economia e Finanza l'esibizione e produzione in giudizio del certificato di iscrizione del dottor all'albo dei sindaci e revisori contabili;
Parte_3
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese diritti ed onorari inerenti il presente giudizio oltre al rimborso forfettario.”
Conclusioni per la terza chiamata come da note di precisazione delle Parte_4 conclusioni depositate in data 17 dice
4 “In via preliminare
- accertare e dichiarare che ogni diritto vantato dal è irrimediabilmente prescritto per le ragioni Parte_1 esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la doman eva svolta dal Dott. nei confronti degli CP_1 esponenti Assicuratori;
in via principale
- respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto ed in diritto CP_1 nonché sfornite di prova per tutte le ragioni esposte in atti guentemente ed in ogni caso rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti degli esponenti Assicuratori;
in via subordinata
- respingere la domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti degli esponenti Assicuratori per una o CP_1 più delle ragioni esposte in atti;
in via ulteriormente subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e della domanda di manleva spiegata dal Dott. nei confronti degli esponenti Assicuratori, CP_1
(i) accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile al Dott. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, limitare l'entità del risarcimento dovuto in CP_1 orrispondente alla gravità della relativa colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate;
(ii) ridurre l'indennizzo in favore del Dott. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893, comma 2 c.c. per le CP_1 ragioni esposte in atti;
(iii) determinare l'indennizzo dovuto in base alla Polizza entro il limite di indennizzo di Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuo, previa detrazione della Franchigia di Euro 5.000,00 a condizione che
- il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza;
- il Dott. non abbia stipulato altre polizze a copertura del medesimo rischio;
in tale ultimo caso la Polizza CP_1 opererà “ o rischio”.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%).
In via istruttoria
- Gli Assicuratori eccepiscono la nullità della CTU così come esposto all'udienza del 22 febbraio 2023 e con il ricorso ex art. 92 delle disp. att. c.p.c. depositato in data 24 gennaio 2023.”
Conclusioni per la terza chiamata come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 CP_3 Ottobre 2021:
“Nel merito
Respingersi le domande svolte dal nei confronti del Dott. in quanto prescritte e, Parte_1 Parte_2 comunque, infondate in fatto e dir l'effetto, respingersi la d a da questo svolta nei confronti di . Con vittoria di spese ed onorari di causa. CP_3
Nel merito in via subordinata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dal nei confronti del Parte_1 Dott. ridotte ad equità e giustizia le stesse, accertata e dichiara della concorrente Parte_2 responsabilità in concreto allo stesso imputabile, condannarsi tenere manlevato ed indenne il Dott.
[...] nei limiti del danno in concreto allo stesso imputato e nei limiti di operatività, di copertu Pt_2 di polizza di Euro 500.000,00 con applicazione a carico dello stesso della franchigia contrattuale pari al 10% del danno con minimo assoluto di Euro 5.000,00.
In via istruttoria 5 Con riserva di produrre e dedurre.
Si produce 1) Polizza n. 058010617.
Si dichiara che con la presente costituzione non sono state formulate domande che modificano il valore della causa e che, dunque, non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione spedito per la notifica in data 27.1.2021, il Fallimento della società Parte_1
premettendo che la predetta società, avente ad oggetto, tra l'altro, “la vigilanza armata, sicurezza
[...] sussidiaria non armata, investigazione private aziendali civili e penali”, era stata costituita nella forma iniziale di società per azioni in data 28 maggio 2013 ed era stata dichiarata fallita con sentenza n. 146/2019 del 28 ottobre
2019 del Tribunale di Padova, ha convenuto in giudizio gli ex Sindaci dottori Controparte_1 Parte_2
e , componenti del collegio sindacale dalla data della costituzione della società fino alla sua Parte_3 trasformazione in società a responsabilità limitata con contestuale revoca del Collegio sindacale con atto del 21 gennaio 2015, iscritto nel Registro delle Imprese in data 18 febbraio 2015.
L'attore ha contestato ai Sindaci convenuti di aver vigilato solo formalmente sull'operato degli amministratori senza attivarsi per adottare gli strumenti di reazione più consoni al fine di ripristinare l'adeguato assetto societario, così violando l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando tutti i poteri di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doverosi per un organo di controllo.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue:
- dall'esame dei verbali del Collegio Sindacale della società risulta che i convenuti più volte avevano segnalato agli amministratori la presenza di un forte indebitamento della società, con perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, ma l'organo amministrativo non aveva convocato l'assemblea per gli adempimenti previsti dalla legge, così violando il disposto degli art. 2485 e 2486 c.c., e aveva proseguito l'attività di impresa, anziché limitarsi alla sola gestione conservativa;
- nonostante l'inerzia degli amministratori, i sindaci non avevano posto in essere tutte le azioni consentite dalla legge, limitandosi a mere segnalazioni, senza convocare direttamente l'assemblea o presentare al Tribunale denuncia ex art. 2409 c.c.;
- l'inerzia degli amministratori e dei sindaci di aveva procrastinato la declaratoria di insolvenza della Parte_1 società, che aveva continuato ad operare quantomeno fino al maggio 2017, aumentando ulteriormente le proprie perdite, con conseguente danno per la società e i suoi creditori;
- l'esposizione debitoria della società era, infatti, aumentata esponenzialmente, passando da una perdita di esercizio pari a € 806.047 (come confermato dai sindaci con riferimento al bilancio di verifica al 31.7.2014 sub doc. 8) a un passivo di € 4.869.546,16 (di cui Euro 4.426.412,11 in privilegio, ed € 443.134,05 in chirografo) come accertato in sede di esame dello stato passivo del Fallimento di (doc.17), accumulando in Parte_1
6 particolare un'ingente esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, che si sarebbe potuta evitare con l'adozione degli adempimenti previsti dalla legge;
- i Sindaci convenuti non avevano rilevato la natura fittizia dei versamenti effettuati dal socio
[...]
(il quale nel frattempo, in data 27.11.2014, aveva cambiato la propria denominazione sociale in Parte_6
D.M.V. Distribuzione Merci Verona S.p.A., come da visura camerale doc. n. 12) con due bonifici di data
27.10.2014, di cui uno di € 66.500,00 a titolo di “versamento capitale sociale mancante” e l'altro di € 50.000,00 a titolo di “versamento soci per riserva patrimonio”, per complessivi Euro 116.520,00, somma che di fatto era stata restituita con un contestuale bonifico effettuato dalla società in favore del medesimo socio per il medesimo importo (v. docc. 9, 10, 11 e 12 di parte attrice);
- era rimasta senza esito la richiesta di risarcimento del danno inviata dal in via stragiudiziale con Parte_1 diffida e messa in mora del 15.01.2019 (doc. 18).
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la loro condanna in solido a risarcire la somma complessiva di € 4.869.546,16, determinata sulla base dei criteri indicati dall'art. 2486 c.c. quale differenza accertata dalla procedura tra il passivo e l'attivo in assenza di scritture contabili per gli anni 2015 e 2016, ovvero la diversa somma di giustizia, oltre agli interessi di legge sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 maggio 2021 si è costituito il convenuto dott.
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice;
ha Controparte_1 eccepito la prescrizione dell'azione, rilevando che il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe individuato nella data della relazione negativa al bilancio del 24.09.2014, mentre il primo atto interruttivo è del 15.01.2020, data della prima richiesta di risarcimento del danno inviata dalla curatela (doc. 18 di parte attrice). Ha censurato, inoltre, la mancata evocazione in giudizio degli amministratori.
Nel merito ha negato ogni responsabilità, evidenziando che il Collegio sindacale aveva convocato l'assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. nei giorni 23.09.2014, 10.10.2014 e 27.10.2014, segnalando fin da subito la perdita di periodo, che è cosa diversa dalla perdita di esercizio ed è un'evenienza fisiologica in una società appena costituita, la quale, in media, raggiunge il punto di pareggio nel termine di tre anni dalla sua nascita
Ha rilevato che l'utile della società alla data del 12.12.2014 era pari a € 19.335,35, sicchè l'azienda aveva la possibilità operativa di coprire i debiti maturati con l'erario e con l e che il Collegio sindacale aveva CP_5 emesso parere negativo al bilancio 2013 anche a tutela dei terzi. Nel corso dell'ultimo incontro del Collegio sindacale in data 16.1.2015, inoltre, i sindaci avevano preso atto dell'avvenuto versamento della somma di €
70.000,00 in conto capitale sociale e del versamento di € 140.000,00 a copertura della perdita di esercizio del
2013, nonché della decisione della società di procedere con la trasformazione in società a responsabilità limitata e dell'appuntamento a tal fine già concordato con il notaio per il 21.1.2021.
Ha invocato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso provocato dalla condotta degli amministratori ma solo nell'ipotesi in cui sia possibile affermare che, ove l'organo di controllo si fosse attivato utilmente in base ai poteri di vigilanza
7 che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato (Cass.
Civ. 11 dicembre 2020 n. 28357).
Ha contestato, infine, l'assenza di prova del danno e l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dalla Curatela e ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, instando, in subordine, per la condanna della propria compagnia assicuratrice a manlevarlo dalle conseguenze dell'eventuale condanna a suo carico.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 maggio 2021 si è costituito il dott.
[...]
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Parte_3 [...]
ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per omessa citazione degli amministratori quali litisconsorti necessari e l'avvenuta prescrizione dell'azione promossa dal , stante la conoscibilità dell'erosione del patrimonio sociale già Parte_1 all'epoca del deposito del bilancio al 31 dicembre 2014, avvenuto in data 15 settembre 2015.
Nel merito, ha dedotto l'esigua durata dell'operatività del mandato dei sindaci, che ha avuto inizio il 28 maggio
2013, data di costituzione della società per poi cessare alla data di trasformazione in società a responsabilità limitata con contestuale revoca dell'organo di controllo (21 febbraio 2015), assolvendo i doveri previsti dalla legge con diligenza e professionalità per tutta la durata dell'incarico e consentendo alla società di attivarsi per riscadenzare i debiti accumulati e per la sua patrimonializzazione mediante nuovi apporti dei soci.
Quanto ai bonifici eseguiti dal socio in data 27 ottobre 2014, ha eccepito Parte_6
l'incompletezza della produzione documentale dimessa dalla Curatela, non estesa a tutto l'anno solare considerato.
Ha lamentato l'assenza di allegazione e prova dei presupposti dell'azione proposta dal , stante la Parte_1 mancata individuazione delle condotte poste in essere in violazione dell'art. 2486 c.c., richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9100/2015, nonché l'assenza di prova del nesso di causalità tra condotta e danno asseritamente patito dalla società e dell'evitabilità del danno attraverso l'utilizzo della diligenza professionale richiesta ai sindaci.
Ha censurato, infine, l'infondata imputazione da parte del curatore ai sindaci anche del danno successivo al
21.01.2015, data della revoca del mandato, nonché i criteri di quantificazione del danno, privo di sufficiente allegazione e prova, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti e instando, in subordine, per la condanna della propria compagnia assicuratrice a manlevarlo dalle conseguenze dell'eventuale condanna a suo carico.
1.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 maggio 2021 si è costituito il convenuto chiedendo di poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice ha Parte_2 CP_3 eccepito la prescrizione dell'azione sociale e dei creditori sociali, stante l'insolvenza della società già manifestatasi nel corso del 2014, rilevando la non applicabilità nei confronti dei sindaci della sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7) c.c. per i soli amministratori.
8 Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni addebito nei propri confronti;
in subordine, ha chiesto la limitazione della condanna in base alle rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni tra i sindaci convenuti e di essere manlevato e tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice entro il massimale della polizza operante.
Ha dedotto la non sindacabilità dei comportamenti assunti dall'organo amministrativo in quanto improntati alla osservanza di ordinari criteri di gestione imprenditoriale, tanto più che la società era una start-up, situazione che scontava una fisiologica inefficienza gestionale iniziale.
Rilevava che il Collegio sindacale aveva comunque vigilato con diligenza e professionalità, dando indicazioni puntuali all'organo amministrativo al fine di migliorare la capacità reddituale della società, ed inoltre, a margine della propria relazione negativa al bilancio al 31/12/2013, si era attivato motu proprio e senza indugio, incalzando l'organo amministrativo e convocando l'assemblea della società (doc. n. 2, doc. n. 3 e doc. n. 4), tanto che l'organo amministrativo aveva ottemperato quantomeno ai primi due punti sollecitati dal Collegio sindacale nella propria relazione del 24/9/2014, ovvero il richiamo dei decimi non versati e la copertura della perdita di esercizio con ricostituzione del capitale sociale.
Ha negato l'esistenza di alcun artificio contabile, sostenendo che la verifica della situazione economico finanziaria cristallizzata al 31/12/2014 avrebbe potuto essere effettuata dal Collegio sindacale solo nel primo semestre del
2015; non sarebbe ravvisabile, pertanto, l'omessa denuncia ex art. 2409 c.c., attese le iniziative di ricapitalizzazione poste in essere dalla Società, né la necessità di accedere ad una procedura concorsuale per il superamento della crisi, anche in considerazione dell'incremento patrimoniale conseguito.
Ha contestato, infine, l'errata quantificazione del pregiudizio economico lamentato dalla Curatela.
1.5.Il precedente G.I. ha differito la prima udienza onde consentire la chiamata in causa dei terzi nel rispetto del termine a comparire.
1.6.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.1.2021 si è costituita Parte_4 chiamata in causa dal convenuto con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...] CP_1
DL048004820.
Ha eccepito la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
Con riferimento alla domanda di manleva, ha dato atto di aver ricevuto in data 20 novembre 2019- nell'ambito del periodo di assicurazione 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 - denuncia cautelativa di sinistro, con la quale il dott. aveva reso noto il fallimento della Società . CP_1 Pt_1
Ha eccepito, tuttavia, l'inoperatività della polizza poiché nel questionario compilato in data 3 luglio 2019 ( doc. n.
2 - sulla base del quale è stato valutato il rischio da assicurare, l'assicurato non aveva fatto menzione Pt_5 alcuna dell'incarico ricoperto in UITP sino al 2015, mentre ai sensi dell'art.
2.4 dell'Estensione “Sono … incluse le Richieste di Risarcimento relative a cariche societarie cessate prima del Periodo di Polizza, a condizione che: (i) tali cariche siano state chiaramente indicate nell'apposito allegato al Questionario/Proposta”.
Ha invocato, altresì, la causa di esclusione prevista dall'art. 2.5, punto (i) dell'Estensione, secondo la quale
“…restano escluse le richieste che traggono origine o comunque relative a società il cui ultimo bilancio/la cui
9 ultima situazione finanziaria prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, presenti o avrebbe dovuto presentare, in applicazione di corretti criteri di redazione, una riduzione del capitale per perdite superiore ad un terzo o una riduzione al di sotto del minimo legale”.
Ha, ancora, ritenuto inoperante la copertura ai sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 2, punto 28 (ii), Sezione V della
Polizza1, in quanto al momento della stipulazione (avvenuta nel luglio 2019) il dott. aveva omesso di CP_1 informare gli Assicuratori dell'incarico di sindaco da egli ricoperto in UITP, con dolo o quantomeno colpa grave.
In subordine, ha chiesto la riduzione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 1893 c.c.
Ha evidenziato la franchigia di € 5.000,00 e in ordine alle spese di lite ha rilevato la loro non rimborsabilità ai sensi dell'art. 1.3, lett. c), Sezione VII della Polizza per difetto di autorizzazione, tanto più che l'assicurato aveva stipulato altra polizza per le spese legali con . CP_6
Ha chiesto, in ogni caso, l'accertamento della quota di responsabilità imputabile al proprio assicurato nei rapporti interni.
1.7.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2021 si è costituita Controparte_2 chiedendo la separazione della domanda di garanzia e la sospensione del procedimento stante la pendenza di altre due analoghe cause promosse nei confronti del proprio assicurato dott. davanti al Tribunale di Parte_3
Venezia e di Milano, con richieste risarcitorie di oltre trenta milioni di euro, il cui eventuale accoglimento esaurirebbe l'intero massimale di € 500.000,00.
Ha eccepito l'inoperatività della garanzia, cessata a far data dal 28.9.2018, rilevando che la copertura assicurativa prevede, quale condizione di ultrattività dopo la scadenza, la cessazione dell'attività professionale da parte dell'assicurato, non ricorrente nel caso di specie.
Ha eccepito, altresì, l'omissione dolosa o, quantomeno, gravemente colposa, delle dichiarazioni inerenti lo stato di rischio dell'assicurato e delle condizioni finanziarie della società poi fallita (e già decotta alla sottoscrizione del contratto), con conseguente esclusione della garanzia ex art. 1892 c.c.; in subordine ha chiesto la riduzione dell'indennizzo ex art. 1893 c.c. o ex art. 1898 c.c.
Ha ulteriormente eccepito l'inoperatività della garanzia prevista dalla condizione aggiuntiva c) “Funzioni di sindaco (…) in caso di “richieste di risarcimento relative a Società o Enti che - alla data della stipula del contratto
- si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali.”
Per l'ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata, ha chiesto, comunque, il rigetto della domanda di manleva ex art. 1915 c.c., o la proporzionale riduzione del debito dell'assicuratore ai sensi dell'ultimo comma della predetta norma, nonchè l'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art 1914 c.c. da parte dell'assicurato.
Nel resto, si è associato alle difese del proprio assicurato e ha chiesto, in ogni caso, l'accertamento della quota di responsabilità imputabile a quest'ultimo nei rapporti interni, evidenziando la franchigia contrattuale del 10% con un minimo di € 500 e un massimo di € 10.000,00.
10 1.8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.10.2021 si è costituita , associandosi CP_3 alle difese svolte dal proprio assicurato dott. in punto prescrizione del diritto azionato e Parte_2 infondatezza della domanda attorea.
Non ha, invece, contestato l'operatività della garanzia.
Ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei confronti del proprio assicurato e in ogni caso il contenimento della propria condanna alla manleva nei limiti della quota di responsabilità a quest'ultimo imputabile, nei limiti di operatività, di copertura e del massimale di polizza di euro 500.000,00, con applicazione della franchigia contrattuale pari al 10% del danno con minimo assoluto di euro 5.000,00.
1.9.Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), con ordinanza datata 19 aprile 2022, il precedente G.I. ha disposto l'espletamento di C.T.U., affidata al dott.
al fine di acquisire elementi utili a individuare la data della perdita del capitale sociale e quantificare il Per_1 danno cagionato dalla prosecuzione dell'attività in ottica non meramente conservativa.
Dopo alcune richieste di proroga, il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale in data 6 febbraio 2023.
1.10. Con successiva ordinanza del 9 maggio 2023, il G.I. ha ordinato al l'esibizione in giudizio di Parte_1 copia integrale del libro dei verbali assembleari per il periodo gennaio 2014 - gennaio 2015 e copia integrale del libro dei verbali del cda e degli organi di controllo per il medesimo periodo, rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate dai convenuti e dalle terze chiamate.
Il ha ottemperato all'ordine di esibizione nel termine concessogli. Parte_1
Con la medesima ordinanza del 9.5.2023 il G.I., ritenendo di dover tenere conto solo del c.d. “scenario B)” ipotizzato dal C.T.U., poiché il c.d. “scenario A” era inficiato dall'esame da parte dell'ausiliario di documenti non prodotti nei termini di rito, ha invitato le parti a valutare eventuali ipotesi conciliative.
I convenuti e le compagnie terze chiamate hanno proposto in via conciliativa la definizione della controversia previo versamento al attore dell'importo complessivo di € 63.872,54, pari a 1/3 del danno Parte_1 quantificato secondo lo scenario B, a spese di lite integralmente compensate e con equa suddivisione tra tutte le parti delle spese di CTU.
1.11.In assenza di accettazione da parte del Fallimento della proposta conciliativa, la causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo G.I. nelle more designato, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di violazione del litisconsorzio “necessario” tra amministratori e sindaci.
2.1. L'eccezione è infondata.
La responsabilità dei sindaci di una società per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in
11 considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido (Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 14/12/2015, n. 25178 rv. 637902).
Nel caso di azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., si versa, quindi, in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non necessario, ravvisandosi tra i medesimi un'ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 25/07/2008, n. 20476, rv. 605172, Cass. Civ. Sez. I, 18.05.2012 n. 7907).
Diversa è l'ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere propriamente ed esclusivamente “processuale” ex artt.
331-334 c.p.c., che secondo la giurisprudenza si instaura nel caso in cui l'azione di responsabilità sia stata proposta nel giudizio di primo grado sia nei confronti degli amministratori per mala gestio, sia dei sindaci per omessa vigilanza, ove sia intervenuta una unitaria sentenza di primo grado che quel vincolo di interdipendenza abbia già riconosciuto, e ciò al fine di evitare che la medesima sentenza, che disciplina posizioni soggettive interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un'altra, anche quando tale necessità non sussisteva in primo grado ( v. Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 1998, n. 5287, Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 22/06/1990). In tale ipotesi la giurisprudenza riconosce nel giudizio di impugnazione un rapporto di dipendenza tra cause tra di loro originariamente scindibili ed indipendenti, trattate unitariamente nel giudizio di primo grado.
Trattasi di presupposto non sussistente nel presente giudizio.
Qualora l'attore opti per agire in giudizio soltanto nei confronti dei sindaci (senza instaurare alcun giudizio contro gli amministratori), non è ravvisabile la violazione del contraddittorio, potendo essere accertata la responsabilità dei componenti dell'organo gestorio solo in via incidentale.
Deve, peraltro, rilevarsi che la responsabilità dei sindaci configura una responsabilità per fatto proprio: il sindaco non risponde, infatti, automaticamente in caso di accertata responsabilità degli amministratori, ma soltanto nel caso in cui gli si possa imputare la violazione degli obblighi di vigilanza propri della carica e sempre che sia fornita la prova del nesso di causalità fra il comportamento, commissivo od omissivo, del sindaco, in violazione dei suoi doveri, e la produzione dell'evento dannoso a seguito del comportamento di mala gestio degli amministratori.
3. Eccezione di nullità dell'atto introduttivo per mancanza di identificazione dei fatti costitutivi della domanda ex art. 164 c.p.c.
3.1.In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali o dei sindaci, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., è necessario che tali elementi siano del tutto omessi oppure risultino assolutamente incerti e inadeguati a tratteggiare l'azione e l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 12 163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto, ad esempio perché in possesso della relativa documentazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del
27/12/2013, Rv. 629695 – 01; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell'atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate;
cfr. Cass., sez. 1^, 28 gennaio
2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, la Curatela ha chiaramente e specificamente indicato il fondamento della propria pretesa e le violazioni in concreto addebitabili ai convenuti;
ha individuato i periodi in cui i sindaci hanno ricoperto la carica, dolendosi di una vigilanza solo formale sull'operato degli amministratori limitata a mere segnalazioni e ha censurato l'omissione delle iniziative concrete atte a limitare o impedire la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale, formulando, quindi, una richiesta risarcitoria corrispondente al successivo aggravamento del deficit patrimoniale della società in danno sia di quest'ultima che dei suoi creditori.
L'atto introduttivo ha, quindi, posto tutti i convenuti in condizione di intendere compiutamente gli addebiti a essi rivolti e di svolgere le proprie mirate difese al riguardo, che, infatti, sono state puntualmente svolte nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Del tutto diversa è la questione attinente all'effettivo fondamento della prospettazione della curatela, che attiene al merito dell'azione proposta e non alla validità della citazione.
4.L'eccezione di prescrizione.
4.1. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti e dalle assicurazioni terze chiamate, va premesso l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato, a garanzia sia degli stessi soci sia dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (Sez. 1 -, Sentenza n. 23452 del 20/09/2019, Rv. 655305 - 02).
Pur avendo le due azioni un contenuto inscindibile (in tal senso Cass. n. 17033 del 2008), il curatore può scegliere quale delle due azioni esercitare, diversi essendo il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (v. Cass. n. 10378 e 15955 del 2012). Si tratta di una facoltà, ben potendo il curatore - come avvenuto nella specie - scegliere di esercitare entrambe le azioni.
L'eccezione di prescrizione va esaminata con riferimento a ciascuna delle due azioni.
13 Non trova applicazione, sul punto, il nuovo quarto comma dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. n. 35 del
2025, entrata in vigore il 12.4.2025, trattandosi di norma sostanziale non applicabile retroattivamente, in difetto di espressa norma transitoria.
4.2.Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), il termine ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale - che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall., né alla perdita integrale del capitale sociale ( non implicante necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, anche anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n.
941 del 2005).
In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando al convenuto che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (v. Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, pur essendo desumibile anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza" (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (v. Sez. 1, Sentenza n.
24715 del 04/12/2015 -Rv. 638141 – 01; nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, di un bilancio di esercizio sul rilievo che l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile in quanto verosimilmente occultata).
Il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci, ai sensi dell'art. 2433 c.c., senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per se l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato ai giudice del merito”(Cass. civ., Sez. I, 05/09/2018, n.
21662).
4.3.Nel caso in esame, dagli atti risulta che la perdita del patrimonio sociale poteva essere conoscibile dai creditori solo con la pubblicazione del bilancio al 31.12.2013 (doc. 19 attoreo), avvenuta in data 29 giugno 2015, sicchè in tale data va individuato il dies a quo del termine prescrizionale, in tal modo potendosi superare la presunzione relativa della sua decorrenza dalla data del fallimento, dichiarato il 28.10.2019.
14 La prescrizione è stata interrotta con la richiesta di risarcimento inviata dal curatore tramite pec del 15 gennaio
2020 a tutti i convenuti (doc. 18 attoreo). La richiesta contiene tutti i contenuti prescritti per l'atto di messa in mora ex art. 2943 comma 4 c.c., ossia la manifestazione di volere far valere il proprio diritto, la richiesta di risarcimento del danno, l'indicazione dei fatti dai quali trae origine.
Alla data di instaurazione del presente giudizio, con atto introduttivo notificato a tutti i convenuti tramite pec il
27.1.2021, la prescrizione dell'azione dei creditori non era ancora compiuta.
4.4. Quanto all'azione sociale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2392 c.c., in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015 -Rv. 638141 – 01, che richiama, in generale, Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012, sulla decorrenza della prescrizione nelle azioni di responsabilità contrattuale).
Non trova applicazione l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007, Rv. 601320 - 01).
Nel caso di specie il danno si è manifestato nella sfera patrimoniale della società, nell'ipotesi più favorevole al
, alla data del deposito della relazione dei sindaci sulla bozza di bilancio 2013 da sottoporre Parte_1 all'assemblea dei soci (sub doc. 7 attoreo) ossia in data 24 settembre 2014.
Alla data della notifica della richiesta risarcitoria del 15.1.2020, pertanto, l'azione sociale era prescritta.
5. Le risultanze della c.t.u. e la responsabilità dei sindaci.
5.1. In base all'art. 2407, secondo comma, c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Si tratta di una ipotesi di responsabilità concorrente, in quanto derivante da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento della loro funzione di vigilanza.
La responsabilità dei sindaci presuppone, secondo la giurisprudenza: a) un comportamento illecito posto in essere dagli amministratori (Cass. n. 2355/1988, secondo cui l'accertamento della responsabilità degli amministratori è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché
Cass. n. 2361/1988); b) che da tale comportamento sia derivato un danno;
c) che i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza;
d) la sussistenza di una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, Cass. n. 2624/2000). Anche in tal caso, pur essendo la responsabilità dei sindaci concorrente rispetto a quella degli amministratori, essa non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto
15 proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cass. n. 4891/1980).
Non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria: se
è vero che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso in ragione di una “posizione di garanzia”, si esige tuttavia, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori e impeditivi affidatigli dalla legge (Cass. n. 24045/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che ricorre il nesso causale tra la condotta inerte anti-doverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori al fine della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico,
l'attivazione dei sindaci avrebbe ragionevolmente evitato il danno, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica, quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale sociale per perdite ex artt. 2446 e 2447, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487, la denunzia al tribunale ex art. 2409, ed ogni altra attività possibile ed utile (Cass. n. 18770/2019).
Spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso, e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civili e penali ( Cass. n. 2350/2024 ).
Neppure le dimissioni presentate sono sufficienti a esonerare da responsabilità il sindaco di società, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale, imponendo la diligenza, piuttosto, un comportamento alternativo;
le dimissioni, al contrario, diventano esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente e inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità (Cass. n. 18770/2019, cit.).
5.2.Nel caso di specie, il nominato c.t.u. dott. nella relazione depositata in data 6.2.2023, qui Persona_2 da intendersi integralmente richiamata, ha individuato nella chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2013 il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale di sceso al di sotto dei limiti di legge e, Parte_1 per l'effetto, il verificarsi di una causa di scioglimento (pagg. 125 e 289 della relazione peritale, alla quale integralmente si rinvia).
Dai verbali del Collegio sindacale successivi alla chiusura del predetto esercizio risulta quanto segue:
- in data 15.01.2014 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 4 fascicolo ) i Sindaci davano Parte_1 atto che la situazione contabile della società aggiornata al 30.11.2013 evidenziava una perdita di periodo
16 pari a euro 13.259,03; in particolare, risultavano i seguenti debiti: verso l'ER debito Iva € 125.768,08, verso istituti Previdenziali debito € 150.619,82, ritenute Irpef dipendenti euro 58.017,58.
Il Collegio sindacale chiedeva, quindi, al Consiglio di amministrazione di prevedere la riduzione del debito secondo un piano di rientro sostenibile dal punto di vista economico-finanziario da sottoporre all'esame del Collegio sindacale già dalla successiva riunione. Si segnalava, inoltre, che al 30.11.2013, a fronte di € 586.000 di fatturato, circa il 79%, pari a € 461.500, risultava iscritto come crediti, e che tale indicatore evidenziava una difficoltà di riscossione idonea a sfociare a lungo andare in ulteriori costi finanziari e a condurre al blocco dell'azienda per l'incapacità di far fronte ai propri debiti.
- in data 11.04.2014 (v. verbale doc. n. 5 fascicolo , con allegata la situazione al 31.12.2013) i Parte_1
Sindaci davano atto che: dalla situazione contabile aggiornata al 28.2.2014 emergeva una perdita di periodo pari a euro 231.475,45; il bilancio non risultava ancora formalmente approvato anche se “dalla situazione 1.1.2014-28.2.2014 consegnata informalmente dagli uffici viene riportata una perdita per l'esercizio 2013 pari ad € 177.604,59”. Il Collegio sindacale segnalava quindi che tale valore eccedeva ampiamente il valore del capitale sociale e che in sede di convocazione dell'assemblea sarebbe stato necessario “prendere gli opportuni provvedimenti conseguenti di copertura della perdita o ricostituzione del capitale sociale”. Il
Collegio, inoltre, sollecitava il presidente del Consiglio di Amministrazione a richiamare i decimi mancanti, a coprire la perdita relativa all'esercizio 2013 con contestuale ricostituzione del capitale sociale;
e a produrre un piano economico/finanziario sostenibile di rientro dei debiti accumulati nei confronti dell'ER, degli Istituti previdenziali e dei dipendenti (documento già richiesto in data 15.01.2014, che gli amministratori avrebbero già dovuto presentare alla data dell'11.4.2014).
Infine, il Collegio sindacale rilevava che la società aveva uno squilibrio finanziario a breve che avrebbe potuto renderla passibile di azioni esecutive e soggetta a procedure concorsuali;
pertanto, invitava il
Consiglio di Amministrazione a “valutare tutte le azioni preventive idonee a garantire la continuità aziendale, tra cui la procedura di concordato preventivo”.
- in data 10.7.2014 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 6 ) i Sindaci segnalavano che la Parte_1 situazione economico-finanziaria al 31.5.2014 riportava una perdita di € 610.427, ponendo di fatto l'azienda “nella condizione di analizzare la propria capacità di far fronte ai propri debiti nei termini ordinari e di valutare se la stessa versi in uno stato di pre-insolvenza o insolvenza”. I Sindaci invitavano quindi l'organo amministrativo ad implementare un efficace controllo di gestione e ad utilizzare la liquidità, che si prevedeva di creare con le commesse in essere, al fine di ristrutturare il debito e di iniziare a ridurlo sensibilmente.
I Sindaci, inoltre, comunicavano al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di riunire in breve tempo l'assemblea dei soci, per deliberare in merito al bilancio di esercizio al 31.12.2013.
- in data 24.9.2014 (v. relazione Collegio Sindacale per l'assemblea dei soci, documento n. 7 fascicolo
) in occasione della relazione sul bilancio sociale chiuso al 31.12.2013, i Sindaci davano atto Parte_1 della sussistenza di criticità dal punto di vista economico-finanziario e commerciale, tale da minare la
17 continuità aziendale ed invitavano l'organo amministrativo a prendere con urgenza i provvedimenti necessari a ristabilire un equilibrio economico-finanziario sia di breve che di lungo periodo.
Venivano quindi ribadite le richieste già avanzate in precedenza (richiamo dei decimi non versati;
copertura della perdita relativa all'esercizio e contestuale ricostituzione del capitale sociale;
produzione di un piano economico finanziario sostenibile di rientro dei debiti nei confronti dell'ER, degli Istituti previdenziali e dei dipendenti;
produzione di un piano di riduzione dei crediti e di contenimento dei debiti) e segnalata l' esistenza di uno squilibrio finanziario di breve periodo idonea a rendere la società passibile di azioni esecutive e di soggezione a procedure concorsuali.
Infine, i Sindaci concludevano affermando che “allo stato attuale, pertanto, il parere di questo collegio al bilancio
2013 è negativo”.
- in data 16.10.2014 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 8 fascicolo ), i Sindaci davano atto Parte_1 che dal bilancio di verifica al 31.07.2014 emergeva una perdita di periodo pari ad Euro 806.047,11; segnalavano inoltre che non risultava ancora approvato il bilancio chiuso al 31.12.2013, anche in virtù delle osservazioni emerse in sede di redazione della relazione dell'organo di controllo, sollecitando gli amministratori a provvedere con urgenza alla ricapitalizzazione della società, come più volte sottolineato.
- in data 16.01.2015 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 8 fascicolo ) i Sindaci, con Parte_1 riferimento al bilancio di verifica al 12.12.2014, rilevavano la permanenza di un forte indebitamento nei confronti dell'ER (per euro 643.215,09 ed euro 179.802,24) e dell (per euro 641.537,12). CP_5
Davano poi atto che non risultava ancora presentato il bilancio chiuso al 31.12.2013, e che la società intendeva procedere alla trasformazione da a con atto già fissato dal notaio per il 21.1.2015. CP_2 Pt_1
Il Collegio segnalava quindi alla società la necessità “di impegnarsi finanziariamente a far scendere l'indebitamento CP nei confronti dell'ER ed Come più volte segnalato e comunicato agli Amministratori il mancato versamento dell'Iva 2013 per somme eccedenti ai 50.000 € potrebbero causare agli Amministratori responsabilità di tipo penale”.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno prodotto tre convocazioni dell'assemblea dei soci ex art. 2406 cc scritte a mano e datate 23.09.2014 (per il 10.10.2014), 10.10.2014 (per il 27.10.2014) e 27.10.2014 (per il
25.11.2014), tutte successive al termine per l'approvazione del bilancio ( documenti 2, 3 e 4 fascicolo convenuto
. Pt_2
Dal libro dei verbali delle assemblee dei soci esibito dal in data 22.6.2023, a seguito di ordine di Parte_1 esibizione del G.I., risulta, tuttavia, che nel 2014 si sono tenute solo le assemblee ordinarie dei soci del 15.1.2014
e del 26.2.2014, e nulla è stato dedotto dagli ex sindaci convenuti sull'esito delle convocazioni delle assemblee per il 23.9.2014, 10.10.2014 e 27.10.2014, potendosi anzi evincere dal tenore delle convocazioni ( finalizzate all'approvazione del bilancio 2013, poi approvato solo nel corso nel 2015) che in realtà quelle assemblee non si sono mai tenute.
5.3.Dai documenti in atti risulta, quindi, la perdita del capitale sociale già alla fine dell'esercizio 2013, non ricostituito nonostante le segnalazioni e gli inviti dei sindaci, e la mancata convocazione dell'assemblea dei soci da
18 parte dell'organo gestorio per l'approvazione del bilancio nel termine prescritto dalla legge;
gli amministratori sono stati inerti anche riguardo alla predisposizione di un quadro di rientro del debito e alle altre richieste del
Collegio sindacale.
A fronte della perdita del capitale sociale e della grave inerzia degli amministratori, era obbligo dei sindaci non fermarsi alle segnalazioni e sollecitazioni interne, bensì porre in essere tutte le iniziative giudiziali previste dalla legge, che avrebbero consentito la messa in liquidazione della società o gli altri rimedi necessari per evitare l'aggravamento del dissesto, come individuate dalla giurisprudenza innanzi riportata (ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487, denunzia al tribunale ex art. 2409 etc;
cfr. sulle iniziative in concreto esigibili dai sindaci Cass. n. 24045/2021, Cass. n. 18770/2019). La convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci è avvenuta per la prima volta il 23.9.2014, dopo la scadenza del termine per il deposito del bilancio al 31.12.2013, e neppure dopo il mancato seguito alle tre convocazioni alcuna iniziativa giudiziaria è stata posta in essere dai sindaci per ovviare all'inerzia degli amministratori.
L'illecito omissivo dei sindaci deve ritenersi consumato, al più tardi, alla data dell'1.5.2014, tenuto conto degli esigibili tempi di reazione dopo la mancata ottemperanza dell'organo gestorio alle segnalazioni effettuate già nel gennaio 2014 e dell'inutile scadenza del termine del 30.4.2014 per l'approvazione del bilancio 2013.
Non ha alcuna efficacia esimente l'apparente ricostituzione del capitale sociale di cui si dà atto nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 10.12.2014 a seguito del versamento della somma di € 140.000 da parte dei soci, poiché, a tacere dell'ormai avvenuto perfezionamento dell'illecito omissivo a quella data, la ricostituzione non trova conferma nella dettagliata ricostruzione della situazione patrimoniale emergente dalla relazione del c.t.u. dott. e allo stato non risulta giustificato il bonifico di euro 116.520,00 effettuato dalla Per_1 società in favore del socio di maggioranza Distribuzione Merci Verona S.p.A. ( già in data Parte_6
27.10.2014, ossia nella stessa data in cui il medesimo socio aveva all'apparenza effettuato due bonifici dello stesso importo complessivo, di cui uno di € 66.500,00 a titolo di “versamento capitale sociale mancante” e l'altro di € 50.000,00 a titolo di “versamento soci per riserva patrimonio”, somme che di fatto sono state restituite in pari data senza comprovata giustificazione, come confermato anche dagli esiti della c.t.u. (v. docc. 11 e 12 di parte attrice e rel. c.t.u.).
Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità per colpa dei sindaci ( non essendo in alcun modo provato il dolo) e il nesso causale con il danno che è derivato dalla prosecuzione dell'attività per il periodo dall'1.5.2014 al
31.12.2014, posto che nel gennaio 2015 i sindaci hanno cessato la loro attività.
Non è, invece, accoglibile la richiesta del di ritenere responsabili gli ex sindaci anche per i danni Parte_1 derivanti dalla prosecuzione dell'attività della società fino alla data della dichiarazione di fallimento, poiché dopo la revoca del loro incarico non possono più ritenersi sussistenti i presupposti della loro responsabilità (omissione di vigilanza e nesso causale con il danno cagionato dagli amministratori).
6.Il danno risarcibile e la normativa applicabile.
19 6.1. Va premesso che in data 12.4.2025 è entrata in vigore la L. n. 35 del 2025, che ha modificato il regime di responsabilità dei sindaci delle società di capitali al dichiarato fine di riequilibrare il rapporto tra doveri di vigilanza e rischio economico personale.
Per quanto qui rileva, l'intervento normativo ha eliminato l'espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall'omessa vigilanza sull'operato dei primi e introdotto limiti quantitativi alla responsabilità per violazione dei doveri gravanti sul collegio sindacale, fissati dal legislatore in un multiplo del loro compenso annuo, diversamente quantificato in base a tre distinti scaglioni a seconda dell'entità di tale compenso, con esclusione del limite solo in caso di dolo.
Dai lavori preparatori emerge l'intento del legislatore di limitare la responsabilità patrimoniale dei sindaci, commisurandola esclusivamente alla violazione dei doveri tipici della categoria, per evitare l'imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell'effettiva possibilità, per i sindaci, di percepire l'illecito commesso dall'organo amministrativo.
6.2. Sull'applicabilità retroattiva della nuova norma i primi approcci interpretativi in dottrina non sono stati uniformi: alcuni autori, sul presupposto della natura “latamente processuale” della norma, propendono per la sua applicazione retroattiva, mentre altri, partendo dall'assunto che la prescrizione sia un istituto di natura sostanziale e non processuale, ritengono preclusa l'applicazione retroattiva, in assenza di un'apposita disposizione transitoria.
Anche nella scarna giurisprudenza di merito in materia non si registra un orientamento conforme.
Secondo un primo orientamento, pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della previsione normativa, il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. sarebbe applicabile anche ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, trattandosi di previsione “ lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori” ( Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di imprese, 24 aprile 2025). Tale orientamento invoca quale precedente conforme l'indirizzo della Suprema Corte che ha qualificato come latamente (anche se non propriamente) "processuale" il novellato art. 2486, comma 3,
c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019, in tema di liquidazione del danno cagionato dagli amministratori di società, ritenendo per l'effetto applicabile il meccanismo di liquidazione del
"differenziale dei netti patrimoniali" anche ai giudizi pendenti al momento dell' entrata in vigore della norma, in base all'assunto che la nuova norma stabilisca “non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell' integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società (Cass. ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024)”.
In senso contrario si è, invece, espresso questo Tribunale, ritenendo che “un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto
20 di essere accertati giudizialmente…..senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n. 35/2025” ( Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 3443/25 pubblicata il 4.7.2025 e sentenza n. 3726/2025 pubblicata il 17.7.2025).
6.3. All'orientamento già espresso da questo Tribunale si intende dare continuità.
Non appaiono invocabili, al fine di sostenere la retroattività della nuova normativa, le pronunce della Suprema
Corte riguardanti la modifica dell'art. 2486, comma 3, c.c. (Cass. ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024), poiché in quel caso la nuova normativa, nel recepire l'orientamento giurisprudenziale già consolidato, si è limitata a prevedere un criterio legale di liquidazione del danno, applicabile solo nel caso in cui le risultanze istruttorie non consentano una diversa quantificazione, senza porre dei limiti massimi alla responsabilità degli amministratori.
Neppure appaiono pertinenti le pronunce della Suprema Corte sull'applicabilità dell'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158 del 2012 (convertito con l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotto nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 ( sulla liquidazione del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria), anche agli illeciti commessi e ai danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum); tale norma, infatti, nel prevedere il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138
e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, secondo la Corte di Cassazione “non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990 rv. 655965-01, Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2024, n.31868).
Nel caso di specie, invece, la nuova norma non ha la finalità di orientare la valutazione equitativa del giudice, ma introduce un nuovo statuto della responsabilità dei sindaci, le cui conseguenze sul piano risarcitorio vengono contenute entro i limiti massimi stabiliti dalla legge in base all'entità del compenso percepito (rectius “stabilito”, secondo l'interpretazione prevalente).
In mancanza di una espressa disposizione transitoria, trova applicazione, pertanto, il principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, «in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge,
l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la “mens legis”, rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale» (Cass. n. 15652 del 12/08/2004, richiamata da Cass.
28994/2019).
21 Nella specie, nessuna incompatibilità può ravvisarsi tra il tenore testuale della nuova norma e la generale efficacia solo per il futuro delle norme di legge.
A sostegno dell'opzione interpretativa qui sostenuta, può richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte sull'irretroattività di disposizioni che hanno introdotto limiti al risarcimento del danno in materia di responsabilità del trasportatore. Secondo la Suprema Corte, “la disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a Lire 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva” (cfr. Cass. 3717/1989; cfr, altresì, in tema di licenziamento illegittimo, Cass. n. 11105/1997, secondo cui: “La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”).
A ciò si aggiunga che al fine dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c. assume rilievo, sul piano dell'allegazione e della prova, la questione del compenso spettante ai sindaci, del tutto irrilevante nella formulazione previgente, sicché ove si optasse per un'applicazione della norma ai procedimenti pendenti, ben potrebbe il Giudice nella maggior parte dei casi trovarsi privo del necessario parametro per la liquidazione del danno, ove l'entità del compenso non risulti dai documenti in atti, salvo ipotizzare, a tacere della questione della sua ammissibilità, una antieconomica regressione del procedimento alla fase istruttoria.
6.4.Nel presente giudizio trova quindi applicazione ratione temporis l'art. 2486 c.c., come novellato con la riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il quale al terzo comma prevede che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica - o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura- e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
6.5. Al riguardo, il nominato c.t.u. sulla base del criterio del "differenziale dei netti patrimoniali", ha quantificato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività della società in ottica non meramente conservativa (per debiti tributari, previdenziali e relative sanzioni e interessi) per il periodo dal 30.4.2014 ( rectius 1.5.2014) al 31.12.2014, previa rettifica dei bilanci in ottica liquidatoria e al netto degli oneri insopprimibili, in € 170.390,00 (v. rel. c.t.u., pagg. 294- 297, c.d. scenario B, qui da intendersi integralmente richiamata).
22 Per le ragioni già evidenziate dal precedente G.I. con ordinanza del 9.5.2023, non possono essere tenute in considerazione le conclusioni esposte nel c.d. “scenario A” della relazione peritale, in quanto formulate facendo uso dei documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali dal c.t.p. di parte attrice, oltre i termini prescritti per le produzioni documentali e senza il consenso delle altre parti.
In materia di esame contabile, infatti, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si renda necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, ma solo sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5370 del 21/02/2023, Rv. 667000 - 01), presupposto non sussistente nel caso di specie.
6.6.Gli ex Sindaci dottori e vanno, quindi, condannati al Controparte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno nei confronti della procedura fallimentare, in solido tra loro, nella misura di € 170.390,00, somma che va rivalutata alla data odierna, trattandosi di debito di valore, in € 207.194,24.
Gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data dell'illecito
( 1.5.2014), e via via via rivalutata di anno in anno, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi). Dovrà essere, quindi, corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma di € 170.390,00, da rivalutare di anno in anno fino alla data della pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono gli interessi al saggio legale fino al saldo.
6.7.Poiché vi è richiesta di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni, in tale ambito la somma va ripartita in parti uguali di 1/3 ciascuno, in assenza di elementi per una diversa ripartizione tra i tre sindaci.
7. La domanda di manleva del convenuto ei confronti di Pt_2 CP_3
7.1. non ha contestato l'esistenza, né l'operatività della copertura assicurativa, chiedendo che la condanna CP_3 sia limitata alla quota di responsabilità del proprio assicurato, nei limiti della franchigia contrattuale.
In accoglimento della domanda di manleva del dott. va condannata a tenerlo indenne Pt_2 CP_3 dalle conseguenze del presente giudizio, detratta la franchigia contrattuale, nei limiti della quota al medesimo imputabile nei rapporti interni.
8.La domanda di manleva del convenuto nei confronti di e la domanda CP_1 Parte_4 di manleva del convenuto nei confronti di CP_7 Controparte_2
8.1. Sulle restanti domande di manleva la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
9. Regolamento delle spese.
23 9.1.La presente sentenza definisce il giudizio solo nei rapporti tra il , da una parte, e i sindaci convenuti Parte_1 Controparte_
e dall'altra, nonché tra il convenuto la terza chiamata CP_1 Parte_3 Pt_2 Pt_2
[..
.Previa separazione delle domande di manleva proposte, rispettivamente, dal convenuto nei confronti CP_1 di e dal convenuto nei confronti di la causa Parte_4 Parte_3 Controparte_2 prosegue nei rispettivi rapporti.
9.3.Le spese vanno regolate in base al principio di soccombenza.
I convenuti soccombenti vanno condannati a rifondere al fallimento le spese di lite, che vanno liquidate sulla base del valore effettivo della controversia ( decisum) e non a quello indicato nell'atto introduttivo (Sez. U,
Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765 - 01), facendo applicazione dei parametri medi e con l'aumento del 20% per la difesa nei confronti di più parti.
Stante l'attestazione ai sensi dell'art. 144 T.U. DPR 115/2002, con conseguente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese vanno liquidate in favore dell'erario.
Alla liquidazione dei compensi in favore del difensore a carico dell'erario potrà provvedersi dopo il deposito della rituale richiesta di liquidazione.
9.4. va condannata a rifondere al convenuto le spese sostenute per resistere alla domanda del CP_3 Pt_2
, mentre nei reciproci rapporti le spese vanno compensate, non essendo ravvisabile la soccombenza Parte_1 della prima, posto che non ha resistito alla domanda di manleva, ma si è associata alle difese del proprio assicurato nei confronti dell'attore.
9.5.Quanto ai restanti rapporti non deve provvedersi sulle spese, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis,
A) B)definitivamente pronunciando nei rapporti tra il attore, da una parte, e i sindaci convenuti Parte_1 dall'altra:
1) Accertata la responsabilità dei convenuti per i titoli in premessa, condanna i dottori Controparte_1
e , in solido tra loro, a pagare al Parte_2 Parte_3 Controparte_9 [...]
in persona del curatore fallimentare, la somma di € 207.194,24, oltre agli Parte_1 interessi al saggio legale sulla somma di € 170.390,00, da rivalutare di anno in anno sulla base dei criteri indicati in motivazione fino alla data della pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono gli interessi al saggio legale fino al saldo.
2) Nei rapporti interni tra i convenuti, accerta la quota di responsabilità di 1/3 in capo a ciascuno di essi.
3) Condanna i convenuti dottori e , in solido tra Controparte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rifondere al in persona del curatore Controparte_10 fallimentare, le spese di lite, che liquida in € 16.923,00, oltre iva e cpa, se dovute, e rimborso forfetario
(15%), somme da versare in favore dell'erario.
4) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne l'assicurato CP_3 Pt_2
24 dalle conseguenze del presente giudizio, nei limiti della sua quota di responsabilità e salva la Pt_2 franchigia contrattuale.
5) Compensa le spese di lite nei rapporti interni tra e Parte_2 CP_3
B) Non definitivamente pronunciando sulle domande di manleva proposte dal convenuto Controparte_1 nei confronti di e dal convenuto nei confronti di Parte_4 Parte_3
Controparte_2
6) Dispone la separazione delle domande di manleva proposte dal convenuto nei confronti Controparte_1 di e dal convenuto nei confronti di Parte_4 Parte_3 [...]
CP_2
7) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
8) Spese da regolare con la sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2/07/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 813 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, con l'avv. BARZON FEDERICO (Codice Fiscale ) C.F._1
contro
(C.F. ), con l'avv. MALTESE CHIARA Controparte_1 C.F._2
( ) C.F._3
(C.F. ), con l'avv. PELLIZZARI FEDERICO Parte_2 C.F._4 [...]
) e l'avv. LOMBARDO FRANCESCO ) STRADONE SAN FERMO, 14 C.F._5 C.F._6
37121 VERONA;
(C.F. , con l'avv. EDERLE STEFANO Parte_3 C.F._7
( ), e l'avv. FRANCHETTO ENRICO ( ) STRADONE SAN C.F._8 C.F._9
FERMO N. 13 37121 VERONA;
( C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., con l'avv. GIUFFRE' BRUNO ( ), l'avv. TAYEL KARIN C.F._10
( ), l'avv. FALCOMER GIOVANNI ( ); C.F._11 C.F._12
(c.f. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
UI RG (C.F. ) C.F._13
1
in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. CERUTTI STEFANO (CF CP_3
) C.F._14
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni per parte attrice come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16 dicembre 2024:
“Nel merito:
- Accertata la responsabilità dei Dott.ri e , in qualità di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Sindaci di a in solido tra Parte_1 loro – al a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della somma complessiva di Euro inore che risulterà in corso di causa o di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
- Con vittoria di compensi, spese e spese generali.”
Conclusioni per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in Parte_3 data 16 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, anche singolarmente considerati, previo rigetto di ogni domanda, istanza, eccezione e difesa avversaria, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dall'attore;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza, o comunque, per l'assoluta incertezza dei requisiti previsti dagli artt. 163 co. 3, n. 3 - 4 - 5 c.p.c. e 164 c.p.c. e adottarsi ogni conseguenziale provvedimento;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa citazione dei litisconsorti necessari.
Nel merito:
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal in quanto Parte_1 indeterminate e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dal Fallimento Parte_1
- limitare la responsabilità solidale del convenuto nei confronti dell'attore ai soli danni per i quali sarà dimostrata la relazione causale con le specifiche condotte contestate per il periodo di durata della carica del Dott. ; Parte_3
- in ogni caso, accertare e dichiarare, ai fini dei rapporti interni tra i convenuti, la quota di danno eventualmente ascrivibile a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale, con conseguente condanna dei soggetti responsabili a rifondere al Dott. le somme da questi eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto alla sua quota Parte_3 interna di denegata lità;
- in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse affermata qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. , accertare e dichiarare tenuta e, quindi, condannarsi Parte_3 Controparte_2 a ma nne, entro il massimale di polizza, l'odierno conve qualsiasi esborso sostenuto per resistere all'azione, comprese le spese per la difesa nel presente giudizio ex art. 1917, 3° comma, c.c..
In ogni caso:
- con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
In via istruttoria:
2 - disporsi tutti i mezzi istruttori richiesti da codesta difesa e non ammessi in corso di giudizio, tra cui la prova orale diretta sui capitoli 4, 5, 6 della seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e la prova orale contraria sui capitoli da 1 a 7 della terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
Riservata ogni deduzione, eccezione ed istanza nel merito ed in via istruttoria nei termini di legge.”
Conclusioni per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data Controparte_1 17 dicembre 2024:
“In via principale:
- accertare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dal Fallimento della società in Parte_1 persona del curatore fallimentare dott. per le ragioni individuate in narrativa e per Controparte_4 l'effetto rigettare la domanda nella denegata ipotesi di rigetto dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione, rigettare la domanda proposta dal Fallimento della società in persona del curatore fallimentare dott. Parte_1 [...] per i Controparte_4 in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di responsabilità in capo al signor dott. CP_1 condannare quegli di cui al certificato DL048004820 al pagamento dell'
[...] Parte_5 che verrà accertato a titolo di risarcimento in virtù della polizza n. DL04004820 in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rifusione delle spese al 15%. con condanna degli di cui al certificato DL048004820 anche in punto spese di resistenza Parte_5 ex art 1917 c.c. in via istruttoria:
- disporsi i mezzi istruttori richiesti dal convenuto dott. e non ammessi in corso di giudizio, tra cui la CP_1 prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 1.2022.”
Conclusioni per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data Parte_2 17 dicembre 2024:
“In via preliminare di merito:
- rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto, per i motivi e nei termini di cui ai propri atti difensivi.
Nel merito a) In via principale:
- rigettarsi tutte le domande del Fallimento nei confronti del dott. Parte_1 [...] n quanto integralmente infondate in Pt_2
b) In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree nei confronti del dott.
[...] ripartire il risarcimento del danno per la quota corrispondente all'incidenza percentuale dell' Pt_2 lità che verrà attribuita allo stesso, tenuto conto altresì del lavoro svolto e dei compensi percepiti e, in ogni caso, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, CF CP_3 P.IVA_4 con sede in 20145 Mil rri n. 3, a tenere il dott. indenne e Parte_2 quanto quest'ultimo dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere al entro il massimale Parte_1 pattuito.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”
3 Conclusioni per la terza chiamata come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_2 depositate in data 17 dicembre 2024:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertarsi e dichiarasi la nullità dell'atto di citazione avversario;
- disporsi ex art. 103 e s.s. c.p.c. la separazione del giudizio inerente i rapporti contrattuali tra Controparte_2[... ed il dottor , sospendendo altresì la causa così separata ex art. 295 c.p.c. in attes Parte_3 e cause RG 9 - Tribunale di Brescia e RG 6556/20 - Tribunale di Venezia;
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutte le azioni svolte dalla società attrice e del diritto al risarcimento dell'attrice nei confronti del convenuto dottor;
Parte_3
-accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da e, per l'effetto, Controparte_2 rigettarsi tutte le domande articolate nei confronti della predetta NI
NEL MERITO:
- rigettarsi le pretese azionate nei confronti di;
Controparte_2
- rigettarsi, in ogni caso, le domande svolte nei confronti del dottor e, per l'effetto, rigettarsi Parte_3 ogni domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di Controparte_2
๏ in denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Controparte_2 respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta NIa anc c.c., ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'art. 1893 c.c.;
-in denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Controparte_2 respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta NIa anc c.c., ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'ultimo comma della predetta norma;
- in denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da Controparte_2 respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta NIa anc c.c., ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'ultimo comma della predetta norma, accertandosi, altresì, la violazione degli obblighi di cui all'art 1914 c.c. da parte dell'assicurato;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese azionate nei confronti di Controparte_2[... riguardo alle vicende di cui è causa, limitarsi l'eventuale accoglimento delle stesse a quant uto per eventuali condotte colpose esclusivamente riferibili al dottor , entro i limiti e Parte_3 massimali previsti, anche previo accertamento della sussistenza ed entità uo, riducendosi, altresì, l'accoglimento della domanda di manleva a quanto giudizialmente accertato come dovuto, dedotte le compensazioni del caso, ed in ragione delle sole condotte personali poste in essere dall'assicurato;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate nei confronti del dottor
[...]
, accertarsi l'esatta quota di danno da porsi in relazione con la condotta del predetto professio Parte_3
- con espressa riserva di svolgere azione di regresso per la denegata ipotesi di condanna del dottor
[...]
oltre la propria quota di responsabilità; Parte_3
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare la richiesta del dott. di prova per interpello e testi di e del Parte_3 Testimone_1 Dott. r li 4) e 5) e dell'Avv. Sara Lonard Testimone_2
- ordinarsi, ex art. 213 c.p.c., al Ministero di Economia e Finanza l'esibizione e produzione in giudizio del certificato di iscrizione del dottor all'albo dei sindaci e revisori contabili;
Parte_3
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese diritti ed onorari inerenti il presente giudizio oltre al rimborso forfettario.”
Conclusioni per la terza chiamata come da note di precisazione delle Parte_4 conclusioni depositate in data 17 dice
4 “In via preliminare
- accertare e dichiarare che ogni diritto vantato dal è irrimediabilmente prescritto per le ragioni Parte_1 esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la doman eva svolta dal Dott. nei confronti degli CP_1 esponenti Assicuratori;
in via principale
- respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto ed in diritto CP_1 nonché sfornite di prova per tutte le ragioni esposte in atti guentemente ed in ogni caso rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti degli esponenti Assicuratori;
in via subordinata
- respingere la domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti degli esponenti Assicuratori per una o CP_1 più delle ragioni esposte in atti;
in via ulteriormente subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e della domanda di manleva spiegata dal Dott. nei confronti degli esponenti Assicuratori, CP_1
(i) accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile al Dott. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, limitare l'entità del risarcimento dovuto in CP_1 orrispondente alla gravità della relativa colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate;
(ii) ridurre l'indennizzo in favore del Dott. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893, comma 2 c.c. per le CP_1 ragioni esposte in atti;
(iii) determinare l'indennizzo dovuto in base alla Polizza entro il limite di indennizzo di Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuo, previa detrazione della Franchigia di Euro 5.000,00 a condizione che
- il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza;
- il Dott. non abbia stipulato altre polizze a copertura del medesimo rischio;
in tale ultimo caso la Polizza CP_1 opererà “ o rischio”.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%).
In via istruttoria
- Gli Assicuratori eccepiscono la nullità della CTU così come esposto all'udienza del 22 febbraio 2023 e con il ricorso ex art. 92 delle disp. att. c.p.c. depositato in data 24 gennaio 2023.”
Conclusioni per la terza chiamata come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 CP_3 Ottobre 2021:
“Nel merito
Respingersi le domande svolte dal nei confronti del Dott. in quanto prescritte e, Parte_1 Parte_2 comunque, infondate in fatto e dir l'effetto, respingersi la d a da questo svolta nei confronti di . Con vittoria di spese ed onorari di causa. CP_3
Nel merito in via subordinata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dal nei confronti del Parte_1 Dott. ridotte ad equità e giustizia le stesse, accertata e dichiara della concorrente Parte_2 responsabilità in concreto allo stesso imputabile, condannarsi tenere manlevato ed indenne il Dott.
[...] nei limiti del danno in concreto allo stesso imputato e nei limiti di operatività, di copertu Pt_2 di polizza di Euro 500.000,00 con applicazione a carico dello stesso della franchigia contrattuale pari al 10% del danno con minimo assoluto di Euro 5.000,00.
In via istruttoria 5 Con riserva di produrre e dedurre.
Si produce 1) Polizza n. 058010617.
Si dichiara che con la presente costituzione non sono state formulate domande che modificano il valore della causa e che, dunque, non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione spedito per la notifica in data 27.1.2021, il Fallimento della società Parte_1
premettendo che la predetta società, avente ad oggetto, tra l'altro, “la vigilanza armata, sicurezza
[...] sussidiaria non armata, investigazione private aziendali civili e penali”, era stata costituita nella forma iniziale di società per azioni in data 28 maggio 2013 ed era stata dichiarata fallita con sentenza n. 146/2019 del 28 ottobre
2019 del Tribunale di Padova, ha convenuto in giudizio gli ex Sindaci dottori Controparte_1 Parte_2
e , componenti del collegio sindacale dalla data della costituzione della società fino alla sua Parte_3 trasformazione in società a responsabilità limitata con contestuale revoca del Collegio sindacale con atto del 21 gennaio 2015, iscritto nel Registro delle Imprese in data 18 febbraio 2015.
L'attore ha contestato ai Sindaci convenuti di aver vigilato solo formalmente sull'operato degli amministratori senza attivarsi per adottare gli strumenti di reazione più consoni al fine di ripristinare l'adeguato assetto societario, così violando l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando tutti i poteri di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doverosi per un organo di controllo.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue:
- dall'esame dei verbali del Collegio Sindacale della società risulta che i convenuti più volte avevano segnalato agli amministratori la presenza di un forte indebitamento della società, con perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, ma l'organo amministrativo non aveva convocato l'assemblea per gli adempimenti previsti dalla legge, così violando il disposto degli art. 2485 e 2486 c.c., e aveva proseguito l'attività di impresa, anziché limitarsi alla sola gestione conservativa;
- nonostante l'inerzia degli amministratori, i sindaci non avevano posto in essere tutte le azioni consentite dalla legge, limitandosi a mere segnalazioni, senza convocare direttamente l'assemblea o presentare al Tribunale denuncia ex art. 2409 c.c.;
- l'inerzia degli amministratori e dei sindaci di aveva procrastinato la declaratoria di insolvenza della Parte_1 società, che aveva continuato ad operare quantomeno fino al maggio 2017, aumentando ulteriormente le proprie perdite, con conseguente danno per la società e i suoi creditori;
- l'esposizione debitoria della società era, infatti, aumentata esponenzialmente, passando da una perdita di esercizio pari a € 806.047 (come confermato dai sindaci con riferimento al bilancio di verifica al 31.7.2014 sub doc. 8) a un passivo di € 4.869.546,16 (di cui Euro 4.426.412,11 in privilegio, ed € 443.134,05 in chirografo) come accertato in sede di esame dello stato passivo del Fallimento di (doc.17), accumulando in Parte_1
6 particolare un'ingente esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, che si sarebbe potuta evitare con l'adozione degli adempimenti previsti dalla legge;
- i Sindaci convenuti non avevano rilevato la natura fittizia dei versamenti effettuati dal socio
[...]
(il quale nel frattempo, in data 27.11.2014, aveva cambiato la propria denominazione sociale in Parte_6
D.M.V. Distribuzione Merci Verona S.p.A., come da visura camerale doc. n. 12) con due bonifici di data
27.10.2014, di cui uno di € 66.500,00 a titolo di “versamento capitale sociale mancante” e l'altro di € 50.000,00 a titolo di “versamento soci per riserva patrimonio”, per complessivi Euro 116.520,00, somma che di fatto era stata restituita con un contestuale bonifico effettuato dalla società in favore del medesimo socio per il medesimo importo (v. docc. 9, 10, 11 e 12 di parte attrice);
- era rimasta senza esito la richiesta di risarcimento del danno inviata dal in via stragiudiziale con Parte_1 diffida e messa in mora del 15.01.2019 (doc. 18).
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la loro condanna in solido a risarcire la somma complessiva di € 4.869.546,16, determinata sulla base dei criteri indicati dall'art. 2486 c.c. quale differenza accertata dalla procedura tra il passivo e l'attivo in assenza di scritture contabili per gli anni 2015 e 2016, ovvero la diversa somma di giustizia, oltre agli interessi di legge sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 maggio 2021 si è costituito il convenuto dott.
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice;
ha Controparte_1 eccepito la prescrizione dell'azione, rilevando che il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe individuato nella data della relazione negativa al bilancio del 24.09.2014, mentre il primo atto interruttivo è del 15.01.2020, data della prima richiesta di risarcimento del danno inviata dalla curatela (doc. 18 di parte attrice). Ha censurato, inoltre, la mancata evocazione in giudizio degli amministratori.
Nel merito ha negato ogni responsabilità, evidenziando che il Collegio sindacale aveva convocato l'assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. nei giorni 23.09.2014, 10.10.2014 e 27.10.2014, segnalando fin da subito la perdita di periodo, che è cosa diversa dalla perdita di esercizio ed è un'evenienza fisiologica in una società appena costituita, la quale, in media, raggiunge il punto di pareggio nel termine di tre anni dalla sua nascita
Ha rilevato che l'utile della società alla data del 12.12.2014 era pari a € 19.335,35, sicchè l'azienda aveva la possibilità operativa di coprire i debiti maturati con l'erario e con l e che il Collegio sindacale aveva CP_5 emesso parere negativo al bilancio 2013 anche a tutela dei terzi. Nel corso dell'ultimo incontro del Collegio sindacale in data 16.1.2015, inoltre, i sindaci avevano preso atto dell'avvenuto versamento della somma di €
70.000,00 in conto capitale sociale e del versamento di € 140.000,00 a copertura della perdita di esercizio del
2013, nonché della decisione della società di procedere con la trasformazione in società a responsabilità limitata e dell'appuntamento a tal fine già concordato con il notaio per il 21.1.2021.
Ha invocato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso provocato dalla condotta degli amministratori ma solo nell'ipotesi in cui sia possibile affermare che, ove l'organo di controllo si fosse attivato utilmente in base ai poteri di vigilanza
7 che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato (Cass.
Civ. 11 dicembre 2020 n. 28357).
Ha contestato, infine, l'assenza di prova del danno e l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dalla Curatela e ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, instando, in subordine, per la condanna della propria compagnia assicuratrice a manlevarlo dalle conseguenze dell'eventuale condanna a suo carico.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 maggio 2021 si è costituito il dott.
[...]
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Parte_3 [...]
ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per omessa citazione degli amministratori quali litisconsorti necessari e l'avvenuta prescrizione dell'azione promossa dal , stante la conoscibilità dell'erosione del patrimonio sociale già Parte_1 all'epoca del deposito del bilancio al 31 dicembre 2014, avvenuto in data 15 settembre 2015.
Nel merito, ha dedotto l'esigua durata dell'operatività del mandato dei sindaci, che ha avuto inizio il 28 maggio
2013, data di costituzione della società per poi cessare alla data di trasformazione in società a responsabilità limitata con contestuale revoca dell'organo di controllo (21 febbraio 2015), assolvendo i doveri previsti dalla legge con diligenza e professionalità per tutta la durata dell'incarico e consentendo alla società di attivarsi per riscadenzare i debiti accumulati e per la sua patrimonializzazione mediante nuovi apporti dei soci.
Quanto ai bonifici eseguiti dal socio in data 27 ottobre 2014, ha eccepito Parte_6
l'incompletezza della produzione documentale dimessa dalla Curatela, non estesa a tutto l'anno solare considerato.
Ha lamentato l'assenza di allegazione e prova dei presupposti dell'azione proposta dal , stante la Parte_1 mancata individuazione delle condotte poste in essere in violazione dell'art. 2486 c.c., richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9100/2015, nonché l'assenza di prova del nesso di causalità tra condotta e danno asseritamente patito dalla società e dell'evitabilità del danno attraverso l'utilizzo della diligenza professionale richiesta ai sindaci.
Ha censurato, infine, l'infondata imputazione da parte del curatore ai sindaci anche del danno successivo al
21.01.2015, data della revoca del mandato, nonché i criteri di quantificazione del danno, privo di sufficiente allegazione e prova, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti e instando, in subordine, per la condanna della propria compagnia assicuratrice a manlevarlo dalle conseguenze dell'eventuale condanna a suo carico.
1.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 maggio 2021 si è costituito il convenuto chiedendo di poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice ha Parte_2 CP_3 eccepito la prescrizione dell'azione sociale e dei creditori sociali, stante l'insolvenza della società già manifestatasi nel corso del 2014, rilevando la non applicabilità nei confronti dei sindaci della sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7) c.c. per i soli amministratori.
8 Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni addebito nei propri confronti;
in subordine, ha chiesto la limitazione della condanna in base alle rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni tra i sindaci convenuti e di essere manlevato e tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice entro il massimale della polizza operante.
Ha dedotto la non sindacabilità dei comportamenti assunti dall'organo amministrativo in quanto improntati alla osservanza di ordinari criteri di gestione imprenditoriale, tanto più che la società era una start-up, situazione che scontava una fisiologica inefficienza gestionale iniziale.
Rilevava che il Collegio sindacale aveva comunque vigilato con diligenza e professionalità, dando indicazioni puntuali all'organo amministrativo al fine di migliorare la capacità reddituale della società, ed inoltre, a margine della propria relazione negativa al bilancio al 31/12/2013, si era attivato motu proprio e senza indugio, incalzando l'organo amministrativo e convocando l'assemblea della società (doc. n. 2, doc. n. 3 e doc. n. 4), tanto che l'organo amministrativo aveva ottemperato quantomeno ai primi due punti sollecitati dal Collegio sindacale nella propria relazione del 24/9/2014, ovvero il richiamo dei decimi non versati e la copertura della perdita di esercizio con ricostituzione del capitale sociale.
Ha negato l'esistenza di alcun artificio contabile, sostenendo che la verifica della situazione economico finanziaria cristallizzata al 31/12/2014 avrebbe potuto essere effettuata dal Collegio sindacale solo nel primo semestre del
2015; non sarebbe ravvisabile, pertanto, l'omessa denuncia ex art. 2409 c.c., attese le iniziative di ricapitalizzazione poste in essere dalla Società, né la necessità di accedere ad una procedura concorsuale per il superamento della crisi, anche in considerazione dell'incremento patrimoniale conseguito.
Ha contestato, infine, l'errata quantificazione del pregiudizio economico lamentato dalla Curatela.
1.5.Il precedente G.I. ha differito la prima udienza onde consentire la chiamata in causa dei terzi nel rispetto del termine a comparire.
1.6.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.1.2021 si è costituita Parte_4 chiamata in causa dal convenuto con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...] CP_1
DL048004820.
Ha eccepito la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
Con riferimento alla domanda di manleva, ha dato atto di aver ricevuto in data 20 novembre 2019- nell'ambito del periodo di assicurazione 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 - denuncia cautelativa di sinistro, con la quale il dott. aveva reso noto il fallimento della Società . CP_1 Pt_1
Ha eccepito, tuttavia, l'inoperatività della polizza poiché nel questionario compilato in data 3 luglio 2019 ( doc. n.
2 - sulla base del quale è stato valutato il rischio da assicurare, l'assicurato non aveva fatto menzione Pt_5 alcuna dell'incarico ricoperto in UITP sino al 2015, mentre ai sensi dell'art.
2.4 dell'Estensione “Sono … incluse le Richieste di Risarcimento relative a cariche societarie cessate prima del Periodo di Polizza, a condizione che: (i) tali cariche siano state chiaramente indicate nell'apposito allegato al Questionario/Proposta”.
Ha invocato, altresì, la causa di esclusione prevista dall'art. 2.5, punto (i) dell'Estensione, secondo la quale
“…restano escluse le richieste che traggono origine o comunque relative a società il cui ultimo bilancio/la cui
9 ultima situazione finanziaria prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, presenti o avrebbe dovuto presentare, in applicazione di corretti criteri di redazione, una riduzione del capitale per perdite superiore ad un terzo o una riduzione al di sotto del minimo legale”.
Ha, ancora, ritenuto inoperante la copertura ai sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 2, punto 28 (ii), Sezione V della
Polizza1, in quanto al momento della stipulazione (avvenuta nel luglio 2019) il dott. aveva omesso di CP_1 informare gli Assicuratori dell'incarico di sindaco da egli ricoperto in UITP, con dolo o quantomeno colpa grave.
In subordine, ha chiesto la riduzione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 1893 c.c.
Ha evidenziato la franchigia di € 5.000,00 e in ordine alle spese di lite ha rilevato la loro non rimborsabilità ai sensi dell'art. 1.3, lett. c), Sezione VII della Polizza per difetto di autorizzazione, tanto più che l'assicurato aveva stipulato altra polizza per le spese legali con . CP_6
Ha chiesto, in ogni caso, l'accertamento della quota di responsabilità imputabile al proprio assicurato nei rapporti interni.
1.7.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2021 si è costituita Controparte_2 chiedendo la separazione della domanda di garanzia e la sospensione del procedimento stante la pendenza di altre due analoghe cause promosse nei confronti del proprio assicurato dott. davanti al Tribunale di Parte_3
Venezia e di Milano, con richieste risarcitorie di oltre trenta milioni di euro, il cui eventuale accoglimento esaurirebbe l'intero massimale di € 500.000,00.
Ha eccepito l'inoperatività della garanzia, cessata a far data dal 28.9.2018, rilevando che la copertura assicurativa prevede, quale condizione di ultrattività dopo la scadenza, la cessazione dell'attività professionale da parte dell'assicurato, non ricorrente nel caso di specie.
Ha eccepito, altresì, l'omissione dolosa o, quantomeno, gravemente colposa, delle dichiarazioni inerenti lo stato di rischio dell'assicurato e delle condizioni finanziarie della società poi fallita (e già decotta alla sottoscrizione del contratto), con conseguente esclusione della garanzia ex art. 1892 c.c.; in subordine ha chiesto la riduzione dell'indennizzo ex art. 1893 c.c. o ex art. 1898 c.c.
Ha ulteriormente eccepito l'inoperatività della garanzia prevista dalla condizione aggiuntiva c) “Funzioni di sindaco (…) in caso di “richieste di risarcimento relative a Società o Enti che - alla data della stipula del contratto
- si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali.”
Per l'ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata, ha chiesto, comunque, il rigetto della domanda di manleva ex art. 1915 c.c., o la proporzionale riduzione del debito dell'assicuratore ai sensi dell'ultimo comma della predetta norma, nonchè l'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art 1914 c.c. da parte dell'assicurato.
Nel resto, si è associato alle difese del proprio assicurato e ha chiesto, in ogni caso, l'accertamento della quota di responsabilità imputabile a quest'ultimo nei rapporti interni, evidenziando la franchigia contrattuale del 10% con un minimo di € 500 e un massimo di € 10.000,00.
10 1.8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.10.2021 si è costituita , associandosi CP_3 alle difese svolte dal proprio assicurato dott. in punto prescrizione del diritto azionato e Parte_2 infondatezza della domanda attorea.
Non ha, invece, contestato l'operatività della garanzia.
Ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei confronti del proprio assicurato e in ogni caso il contenimento della propria condanna alla manleva nei limiti della quota di responsabilità a quest'ultimo imputabile, nei limiti di operatività, di copertura e del massimale di polizza di euro 500.000,00, con applicazione della franchigia contrattuale pari al 10% del danno con minimo assoluto di euro 5.000,00.
1.9.Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), con ordinanza datata 19 aprile 2022, il precedente G.I. ha disposto l'espletamento di C.T.U., affidata al dott.
al fine di acquisire elementi utili a individuare la data della perdita del capitale sociale e quantificare il Per_1 danno cagionato dalla prosecuzione dell'attività in ottica non meramente conservativa.
Dopo alcune richieste di proroga, il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale in data 6 febbraio 2023.
1.10. Con successiva ordinanza del 9 maggio 2023, il G.I. ha ordinato al l'esibizione in giudizio di Parte_1 copia integrale del libro dei verbali assembleari per il periodo gennaio 2014 - gennaio 2015 e copia integrale del libro dei verbali del cda e degli organi di controllo per il medesimo periodo, rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate dai convenuti e dalle terze chiamate.
Il ha ottemperato all'ordine di esibizione nel termine concessogli. Parte_1
Con la medesima ordinanza del 9.5.2023 il G.I., ritenendo di dover tenere conto solo del c.d. “scenario B)” ipotizzato dal C.T.U., poiché il c.d. “scenario A” era inficiato dall'esame da parte dell'ausiliario di documenti non prodotti nei termini di rito, ha invitato le parti a valutare eventuali ipotesi conciliative.
I convenuti e le compagnie terze chiamate hanno proposto in via conciliativa la definizione della controversia previo versamento al attore dell'importo complessivo di € 63.872,54, pari a 1/3 del danno Parte_1 quantificato secondo lo scenario B, a spese di lite integralmente compensate e con equa suddivisione tra tutte le parti delle spese di CTU.
1.11.In assenza di accettazione da parte del Fallimento della proposta conciliativa, la causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo G.I. nelle more designato, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di violazione del litisconsorzio “necessario” tra amministratori e sindaci.
2.1. L'eccezione è infondata.
La responsabilità dei sindaci di una società per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in
11 considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido (Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 14/12/2015, n. 25178 rv. 637902).
Nel caso di azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., si versa, quindi, in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non necessario, ravvisandosi tra i medesimi un'ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 25/07/2008, n. 20476, rv. 605172, Cass. Civ. Sez. I, 18.05.2012 n. 7907).
Diversa è l'ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere propriamente ed esclusivamente “processuale” ex artt.
331-334 c.p.c., che secondo la giurisprudenza si instaura nel caso in cui l'azione di responsabilità sia stata proposta nel giudizio di primo grado sia nei confronti degli amministratori per mala gestio, sia dei sindaci per omessa vigilanza, ove sia intervenuta una unitaria sentenza di primo grado che quel vincolo di interdipendenza abbia già riconosciuto, e ciò al fine di evitare che la medesima sentenza, che disciplina posizioni soggettive interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un'altra, anche quando tale necessità non sussisteva in primo grado ( v. Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 1998, n. 5287, Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 22/06/1990). In tale ipotesi la giurisprudenza riconosce nel giudizio di impugnazione un rapporto di dipendenza tra cause tra di loro originariamente scindibili ed indipendenti, trattate unitariamente nel giudizio di primo grado.
Trattasi di presupposto non sussistente nel presente giudizio.
Qualora l'attore opti per agire in giudizio soltanto nei confronti dei sindaci (senza instaurare alcun giudizio contro gli amministratori), non è ravvisabile la violazione del contraddittorio, potendo essere accertata la responsabilità dei componenti dell'organo gestorio solo in via incidentale.
Deve, peraltro, rilevarsi che la responsabilità dei sindaci configura una responsabilità per fatto proprio: il sindaco non risponde, infatti, automaticamente in caso di accertata responsabilità degli amministratori, ma soltanto nel caso in cui gli si possa imputare la violazione degli obblighi di vigilanza propri della carica e sempre che sia fornita la prova del nesso di causalità fra il comportamento, commissivo od omissivo, del sindaco, in violazione dei suoi doveri, e la produzione dell'evento dannoso a seguito del comportamento di mala gestio degli amministratori.
3. Eccezione di nullità dell'atto introduttivo per mancanza di identificazione dei fatti costitutivi della domanda ex art. 164 c.p.c.
3.1.In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali o dei sindaci, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., è necessario che tali elementi siano del tutto omessi oppure risultino assolutamente incerti e inadeguati a tratteggiare l'azione e l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 12 163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto, ad esempio perché in possesso della relativa documentazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del
27/12/2013, Rv. 629695 – 01; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell'atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate;
cfr. Cass., sez. 1^, 28 gennaio
2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, la Curatela ha chiaramente e specificamente indicato il fondamento della propria pretesa e le violazioni in concreto addebitabili ai convenuti;
ha individuato i periodi in cui i sindaci hanno ricoperto la carica, dolendosi di una vigilanza solo formale sull'operato degli amministratori limitata a mere segnalazioni e ha censurato l'omissione delle iniziative concrete atte a limitare o impedire la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale, formulando, quindi, una richiesta risarcitoria corrispondente al successivo aggravamento del deficit patrimoniale della società in danno sia di quest'ultima che dei suoi creditori.
L'atto introduttivo ha, quindi, posto tutti i convenuti in condizione di intendere compiutamente gli addebiti a essi rivolti e di svolgere le proprie mirate difese al riguardo, che, infatti, sono state puntualmente svolte nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Del tutto diversa è la questione attinente all'effettivo fondamento della prospettazione della curatela, che attiene al merito dell'azione proposta e non alla validità della citazione.
4.L'eccezione di prescrizione.
4.1. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti e dalle assicurazioni terze chiamate, va premesso l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato, a garanzia sia degli stessi soci sia dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (Sez. 1 -, Sentenza n. 23452 del 20/09/2019, Rv. 655305 - 02).
Pur avendo le due azioni un contenuto inscindibile (in tal senso Cass. n. 17033 del 2008), il curatore può scegliere quale delle due azioni esercitare, diversi essendo il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (v. Cass. n. 10378 e 15955 del 2012). Si tratta di una facoltà, ben potendo il curatore - come avvenuto nella specie - scegliere di esercitare entrambe le azioni.
L'eccezione di prescrizione va esaminata con riferimento a ciascuna delle due azioni.
13 Non trova applicazione, sul punto, il nuovo quarto comma dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. n. 35 del
2025, entrata in vigore il 12.4.2025, trattandosi di norma sostanziale non applicabile retroattivamente, in difetto di espressa norma transitoria.
4.2.Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), il termine ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale - che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall., né alla perdita integrale del capitale sociale ( non implicante necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, anche anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n.
941 del 2005).
In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando al convenuto che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (v. Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, pur essendo desumibile anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza" (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (v. Sez. 1, Sentenza n.
24715 del 04/12/2015 -Rv. 638141 – 01; nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, di un bilancio di esercizio sul rilievo che l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile in quanto verosimilmente occultata).
Il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci, ai sensi dell'art. 2433 c.c., senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per se l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato ai giudice del merito”(Cass. civ., Sez. I, 05/09/2018, n.
21662).
4.3.Nel caso in esame, dagli atti risulta che la perdita del patrimonio sociale poteva essere conoscibile dai creditori solo con la pubblicazione del bilancio al 31.12.2013 (doc. 19 attoreo), avvenuta in data 29 giugno 2015, sicchè in tale data va individuato il dies a quo del termine prescrizionale, in tal modo potendosi superare la presunzione relativa della sua decorrenza dalla data del fallimento, dichiarato il 28.10.2019.
14 La prescrizione è stata interrotta con la richiesta di risarcimento inviata dal curatore tramite pec del 15 gennaio
2020 a tutti i convenuti (doc. 18 attoreo). La richiesta contiene tutti i contenuti prescritti per l'atto di messa in mora ex art. 2943 comma 4 c.c., ossia la manifestazione di volere far valere il proprio diritto, la richiesta di risarcimento del danno, l'indicazione dei fatti dai quali trae origine.
Alla data di instaurazione del presente giudizio, con atto introduttivo notificato a tutti i convenuti tramite pec il
27.1.2021, la prescrizione dell'azione dei creditori non era ancora compiuta.
4.4. Quanto all'azione sociale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2392 c.c., in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015 -Rv. 638141 – 01, che richiama, in generale, Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012, sulla decorrenza della prescrizione nelle azioni di responsabilità contrattuale).
Non trova applicazione l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007, Rv. 601320 - 01).
Nel caso di specie il danno si è manifestato nella sfera patrimoniale della società, nell'ipotesi più favorevole al
, alla data del deposito della relazione dei sindaci sulla bozza di bilancio 2013 da sottoporre Parte_1 all'assemblea dei soci (sub doc. 7 attoreo) ossia in data 24 settembre 2014.
Alla data della notifica della richiesta risarcitoria del 15.1.2020, pertanto, l'azione sociale era prescritta.
5. Le risultanze della c.t.u. e la responsabilità dei sindaci.
5.1. In base all'art. 2407, secondo comma, c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Si tratta di una ipotesi di responsabilità concorrente, in quanto derivante da un comportamento doloso o colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento della loro funzione di vigilanza.
La responsabilità dei sindaci presuppone, secondo la giurisprudenza: a) un comportamento illecito posto in essere dagli amministratori (Cass. n. 2355/1988, secondo cui l'accertamento della responsabilità degli amministratori è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché
Cass. n. 2361/1988); b) che da tale comportamento sia derivato un danno;
c) che i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza;
d) la sussistenza di una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, Cass. n. 2624/2000). Anche in tal caso, pur essendo la responsabilità dei sindaci concorrente rispetto a quella degli amministratori, essa non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto
15 proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cass. n. 4891/1980).
Non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria: se
è vero che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso in ragione di una “posizione di garanzia”, si esige tuttavia, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori e impeditivi affidatigli dalla legge (Cass. n. 24045/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che ricorre il nesso causale tra la condotta inerte anti-doverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori al fine della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico,
l'attivazione dei sindaci avrebbe ragionevolmente evitato il danno, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica, quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale sociale per perdite ex artt. 2446 e 2447, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487, la denunzia al tribunale ex art. 2409, ed ogni altra attività possibile ed utile (Cass. n. 18770/2019).
Spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso, e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civili e penali ( Cass. n. 2350/2024 ).
Neppure le dimissioni presentate sono sufficienti a esonerare da responsabilità il sindaco di società, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale, imponendo la diligenza, piuttosto, un comportamento alternativo;
le dimissioni, al contrario, diventano esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente e inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità (Cass. n. 18770/2019, cit.).
5.2.Nel caso di specie, il nominato c.t.u. dott. nella relazione depositata in data 6.2.2023, qui Persona_2 da intendersi integralmente richiamata, ha individuato nella chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2013 il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale di sceso al di sotto dei limiti di legge e, Parte_1 per l'effetto, il verificarsi di una causa di scioglimento (pagg. 125 e 289 della relazione peritale, alla quale integralmente si rinvia).
Dai verbali del Collegio sindacale successivi alla chiusura del predetto esercizio risulta quanto segue:
- in data 15.01.2014 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 4 fascicolo ) i Sindaci davano Parte_1 atto che la situazione contabile della società aggiornata al 30.11.2013 evidenziava una perdita di periodo
16 pari a euro 13.259,03; in particolare, risultavano i seguenti debiti: verso l'ER debito Iva € 125.768,08, verso istituti Previdenziali debito € 150.619,82, ritenute Irpef dipendenti euro 58.017,58.
Il Collegio sindacale chiedeva, quindi, al Consiglio di amministrazione di prevedere la riduzione del debito secondo un piano di rientro sostenibile dal punto di vista economico-finanziario da sottoporre all'esame del Collegio sindacale già dalla successiva riunione. Si segnalava, inoltre, che al 30.11.2013, a fronte di € 586.000 di fatturato, circa il 79%, pari a € 461.500, risultava iscritto come crediti, e che tale indicatore evidenziava una difficoltà di riscossione idonea a sfociare a lungo andare in ulteriori costi finanziari e a condurre al blocco dell'azienda per l'incapacità di far fronte ai propri debiti.
- in data 11.04.2014 (v. verbale doc. n. 5 fascicolo , con allegata la situazione al 31.12.2013) i Parte_1
Sindaci davano atto che: dalla situazione contabile aggiornata al 28.2.2014 emergeva una perdita di periodo pari a euro 231.475,45; il bilancio non risultava ancora formalmente approvato anche se “dalla situazione 1.1.2014-28.2.2014 consegnata informalmente dagli uffici viene riportata una perdita per l'esercizio 2013 pari ad € 177.604,59”. Il Collegio sindacale segnalava quindi che tale valore eccedeva ampiamente il valore del capitale sociale e che in sede di convocazione dell'assemblea sarebbe stato necessario “prendere gli opportuni provvedimenti conseguenti di copertura della perdita o ricostituzione del capitale sociale”. Il
Collegio, inoltre, sollecitava il presidente del Consiglio di Amministrazione a richiamare i decimi mancanti, a coprire la perdita relativa all'esercizio 2013 con contestuale ricostituzione del capitale sociale;
e a produrre un piano economico/finanziario sostenibile di rientro dei debiti accumulati nei confronti dell'ER, degli Istituti previdenziali e dei dipendenti (documento già richiesto in data 15.01.2014, che gli amministratori avrebbero già dovuto presentare alla data dell'11.4.2014).
Infine, il Collegio sindacale rilevava che la società aveva uno squilibrio finanziario a breve che avrebbe potuto renderla passibile di azioni esecutive e soggetta a procedure concorsuali;
pertanto, invitava il
Consiglio di Amministrazione a “valutare tutte le azioni preventive idonee a garantire la continuità aziendale, tra cui la procedura di concordato preventivo”.
- in data 10.7.2014 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 6 ) i Sindaci segnalavano che la Parte_1 situazione economico-finanziaria al 31.5.2014 riportava una perdita di € 610.427, ponendo di fatto l'azienda “nella condizione di analizzare la propria capacità di far fronte ai propri debiti nei termini ordinari e di valutare se la stessa versi in uno stato di pre-insolvenza o insolvenza”. I Sindaci invitavano quindi l'organo amministrativo ad implementare un efficace controllo di gestione e ad utilizzare la liquidità, che si prevedeva di creare con le commesse in essere, al fine di ristrutturare il debito e di iniziare a ridurlo sensibilmente.
I Sindaci, inoltre, comunicavano al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di riunire in breve tempo l'assemblea dei soci, per deliberare in merito al bilancio di esercizio al 31.12.2013.
- in data 24.9.2014 (v. relazione Collegio Sindacale per l'assemblea dei soci, documento n. 7 fascicolo
) in occasione della relazione sul bilancio sociale chiuso al 31.12.2013, i Sindaci davano atto Parte_1 della sussistenza di criticità dal punto di vista economico-finanziario e commerciale, tale da minare la
17 continuità aziendale ed invitavano l'organo amministrativo a prendere con urgenza i provvedimenti necessari a ristabilire un equilibrio economico-finanziario sia di breve che di lungo periodo.
Venivano quindi ribadite le richieste già avanzate in precedenza (richiamo dei decimi non versati;
copertura della perdita relativa all'esercizio e contestuale ricostituzione del capitale sociale;
produzione di un piano economico finanziario sostenibile di rientro dei debiti nei confronti dell'ER, degli Istituti previdenziali e dei dipendenti;
produzione di un piano di riduzione dei crediti e di contenimento dei debiti) e segnalata l' esistenza di uno squilibrio finanziario di breve periodo idonea a rendere la società passibile di azioni esecutive e di soggezione a procedure concorsuali.
Infine, i Sindaci concludevano affermando che “allo stato attuale, pertanto, il parere di questo collegio al bilancio
2013 è negativo”.
- in data 16.10.2014 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 8 fascicolo ), i Sindaci davano atto Parte_1 che dal bilancio di verifica al 31.07.2014 emergeva una perdita di periodo pari ad Euro 806.047,11; segnalavano inoltre che non risultava ancora approvato il bilancio chiuso al 31.12.2013, anche in virtù delle osservazioni emerse in sede di redazione della relazione dell'organo di controllo, sollecitando gli amministratori a provvedere con urgenza alla ricapitalizzazione della società, come più volte sottolineato.
- in data 16.01.2015 (v. verbale del Collegio Sindacale doc. n. 8 fascicolo ) i Sindaci, con Parte_1 riferimento al bilancio di verifica al 12.12.2014, rilevavano la permanenza di un forte indebitamento nei confronti dell'ER (per euro 643.215,09 ed euro 179.802,24) e dell (per euro 641.537,12). CP_5
Davano poi atto che non risultava ancora presentato il bilancio chiuso al 31.12.2013, e che la società intendeva procedere alla trasformazione da a con atto già fissato dal notaio per il 21.1.2015. CP_2 Pt_1
Il Collegio segnalava quindi alla società la necessità “di impegnarsi finanziariamente a far scendere l'indebitamento CP nei confronti dell'ER ed Come più volte segnalato e comunicato agli Amministratori il mancato versamento dell'Iva 2013 per somme eccedenti ai 50.000 € potrebbero causare agli Amministratori responsabilità di tipo penale”.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno prodotto tre convocazioni dell'assemblea dei soci ex art. 2406 cc scritte a mano e datate 23.09.2014 (per il 10.10.2014), 10.10.2014 (per il 27.10.2014) e 27.10.2014 (per il
25.11.2014), tutte successive al termine per l'approvazione del bilancio ( documenti 2, 3 e 4 fascicolo convenuto
. Pt_2
Dal libro dei verbali delle assemblee dei soci esibito dal in data 22.6.2023, a seguito di ordine di Parte_1 esibizione del G.I., risulta, tuttavia, che nel 2014 si sono tenute solo le assemblee ordinarie dei soci del 15.1.2014
e del 26.2.2014, e nulla è stato dedotto dagli ex sindaci convenuti sull'esito delle convocazioni delle assemblee per il 23.9.2014, 10.10.2014 e 27.10.2014, potendosi anzi evincere dal tenore delle convocazioni ( finalizzate all'approvazione del bilancio 2013, poi approvato solo nel corso nel 2015) che in realtà quelle assemblee non si sono mai tenute.
5.3.Dai documenti in atti risulta, quindi, la perdita del capitale sociale già alla fine dell'esercizio 2013, non ricostituito nonostante le segnalazioni e gli inviti dei sindaci, e la mancata convocazione dell'assemblea dei soci da
18 parte dell'organo gestorio per l'approvazione del bilancio nel termine prescritto dalla legge;
gli amministratori sono stati inerti anche riguardo alla predisposizione di un quadro di rientro del debito e alle altre richieste del
Collegio sindacale.
A fronte della perdita del capitale sociale e della grave inerzia degli amministratori, era obbligo dei sindaci non fermarsi alle segnalazioni e sollecitazioni interne, bensì porre in essere tutte le iniziative giudiziali previste dalla legge, che avrebbero consentito la messa in liquidazione della società o gli altri rimedi necessari per evitare l'aggravamento del dissesto, come individuate dalla giurisprudenza innanzi riportata (ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487, denunzia al tribunale ex art. 2409 etc;
cfr. sulle iniziative in concreto esigibili dai sindaci Cass. n. 24045/2021, Cass. n. 18770/2019). La convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci è avvenuta per la prima volta il 23.9.2014, dopo la scadenza del termine per il deposito del bilancio al 31.12.2013, e neppure dopo il mancato seguito alle tre convocazioni alcuna iniziativa giudiziaria è stata posta in essere dai sindaci per ovviare all'inerzia degli amministratori.
L'illecito omissivo dei sindaci deve ritenersi consumato, al più tardi, alla data dell'1.5.2014, tenuto conto degli esigibili tempi di reazione dopo la mancata ottemperanza dell'organo gestorio alle segnalazioni effettuate già nel gennaio 2014 e dell'inutile scadenza del termine del 30.4.2014 per l'approvazione del bilancio 2013.
Non ha alcuna efficacia esimente l'apparente ricostituzione del capitale sociale di cui si dà atto nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 10.12.2014 a seguito del versamento della somma di € 140.000 da parte dei soci, poiché, a tacere dell'ormai avvenuto perfezionamento dell'illecito omissivo a quella data, la ricostituzione non trova conferma nella dettagliata ricostruzione della situazione patrimoniale emergente dalla relazione del c.t.u. dott. e allo stato non risulta giustificato il bonifico di euro 116.520,00 effettuato dalla Per_1 società in favore del socio di maggioranza Distribuzione Merci Verona S.p.A. ( già in data Parte_6
27.10.2014, ossia nella stessa data in cui il medesimo socio aveva all'apparenza effettuato due bonifici dello stesso importo complessivo, di cui uno di € 66.500,00 a titolo di “versamento capitale sociale mancante” e l'altro di € 50.000,00 a titolo di “versamento soci per riserva patrimonio”, somme che di fatto sono state restituite in pari data senza comprovata giustificazione, come confermato anche dagli esiti della c.t.u. (v. docc. 11 e 12 di parte attrice e rel. c.t.u.).
Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità per colpa dei sindaci ( non essendo in alcun modo provato il dolo) e il nesso causale con il danno che è derivato dalla prosecuzione dell'attività per il periodo dall'1.5.2014 al
31.12.2014, posto che nel gennaio 2015 i sindaci hanno cessato la loro attività.
Non è, invece, accoglibile la richiesta del di ritenere responsabili gli ex sindaci anche per i danni Parte_1 derivanti dalla prosecuzione dell'attività della società fino alla data della dichiarazione di fallimento, poiché dopo la revoca del loro incarico non possono più ritenersi sussistenti i presupposti della loro responsabilità (omissione di vigilanza e nesso causale con il danno cagionato dagli amministratori).
6.Il danno risarcibile e la normativa applicabile.
19 6.1. Va premesso che in data 12.4.2025 è entrata in vigore la L. n. 35 del 2025, che ha modificato il regime di responsabilità dei sindaci delle società di capitali al dichiarato fine di riequilibrare il rapporto tra doveri di vigilanza e rischio economico personale.
Per quanto qui rileva, l'intervento normativo ha eliminato l'espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall'omessa vigilanza sull'operato dei primi e introdotto limiti quantitativi alla responsabilità per violazione dei doveri gravanti sul collegio sindacale, fissati dal legislatore in un multiplo del loro compenso annuo, diversamente quantificato in base a tre distinti scaglioni a seconda dell'entità di tale compenso, con esclusione del limite solo in caso di dolo.
Dai lavori preparatori emerge l'intento del legislatore di limitare la responsabilità patrimoniale dei sindaci, commisurandola esclusivamente alla violazione dei doveri tipici della categoria, per evitare l'imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell'effettiva possibilità, per i sindaci, di percepire l'illecito commesso dall'organo amministrativo.
6.2. Sull'applicabilità retroattiva della nuova norma i primi approcci interpretativi in dottrina non sono stati uniformi: alcuni autori, sul presupposto della natura “latamente processuale” della norma, propendono per la sua applicazione retroattiva, mentre altri, partendo dall'assunto che la prescrizione sia un istituto di natura sostanziale e non processuale, ritengono preclusa l'applicazione retroattiva, in assenza di un'apposita disposizione transitoria.
Anche nella scarna giurisprudenza di merito in materia non si registra un orientamento conforme.
Secondo un primo orientamento, pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della previsione normativa, il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. sarebbe applicabile anche ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, trattandosi di previsione “ lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori” ( Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di imprese, 24 aprile 2025). Tale orientamento invoca quale precedente conforme l'indirizzo della Suprema Corte che ha qualificato come latamente (anche se non propriamente) "processuale" il novellato art. 2486, comma 3,
c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019, in tema di liquidazione del danno cagionato dagli amministratori di società, ritenendo per l'effetto applicabile il meccanismo di liquidazione del
"differenziale dei netti patrimoniali" anche ai giudizi pendenti al momento dell' entrata in vigore della norma, in base all'assunto che la nuova norma stabilisca “non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell' integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società (Cass. ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024)”.
In senso contrario si è, invece, espresso questo Tribunale, ritenendo che “un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto
20 di essere accertati giudizialmente…..senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n. 35/2025” ( Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 3443/25 pubblicata il 4.7.2025 e sentenza n. 3726/2025 pubblicata il 17.7.2025).
6.3. All'orientamento già espresso da questo Tribunale si intende dare continuità.
Non appaiono invocabili, al fine di sostenere la retroattività della nuova normativa, le pronunce della Suprema
Corte riguardanti la modifica dell'art. 2486, comma 3, c.c. (Cass. ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024), poiché in quel caso la nuova normativa, nel recepire l'orientamento giurisprudenziale già consolidato, si è limitata a prevedere un criterio legale di liquidazione del danno, applicabile solo nel caso in cui le risultanze istruttorie non consentano una diversa quantificazione, senza porre dei limiti massimi alla responsabilità degli amministratori.
Neppure appaiono pertinenti le pronunce della Suprema Corte sull'applicabilità dell'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158 del 2012 (convertito con l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotto nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 ( sulla liquidazione del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria), anche agli illeciti commessi e ai danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum); tale norma, infatti, nel prevedere il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138
e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, secondo la Corte di Cassazione “non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990 rv. 655965-01, Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2024, n.31868).
Nel caso di specie, invece, la nuova norma non ha la finalità di orientare la valutazione equitativa del giudice, ma introduce un nuovo statuto della responsabilità dei sindaci, le cui conseguenze sul piano risarcitorio vengono contenute entro i limiti massimi stabiliti dalla legge in base all'entità del compenso percepito (rectius “stabilito”, secondo l'interpretazione prevalente).
In mancanza di una espressa disposizione transitoria, trova applicazione, pertanto, il principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, «in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge,
l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la “mens legis”, rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale» (Cass. n. 15652 del 12/08/2004, richiamata da Cass.
28994/2019).
21 Nella specie, nessuna incompatibilità può ravvisarsi tra il tenore testuale della nuova norma e la generale efficacia solo per il futuro delle norme di legge.
A sostegno dell'opzione interpretativa qui sostenuta, può richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte sull'irretroattività di disposizioni che hanno introdotto limiti al risarcimento del danno in materia di responsabilità del trasportatore. Secondo la Suprema Corte, “la disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a Lire 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva” (cfr. Cass. 3717/1989; cfr, altresì, in tema di licenziamento illegittimo, Cass. n. 11105/1997, secondo cui: “La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”).
A ciò si aggiunga che al fine dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c. assume rilievo, sul piano dell'allegazione e della prova, la questione del compenso spettante ai sindaci, del tutto irrilevante nella formulazione previgente, sicché ove si optasse per un'applicazione della norma ai procedimenti pendenti, ben potrebbe il Giudice nella maggior parte dei casi trovarsi privo del necessario parametro per la liquidazione del danno, ove l'entità del compenso non risulti dai documenti in atti, salvo ipotizzare, a tacere della questione della sua ammissibilità, una antieconomica regressione del procedimento alla fase istruttoria.
6.4.Nel presente giudizio trova quindi applicazione ratione temporis l'art. 2486 c.c., come novellato con la riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il quale al terzo comma prevede che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica - o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura- e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
6.5. Al riguardo, il nominato c.t.u. sulla base del criterio del "differenziale dei netti patrimoniali", ha quantificato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività della società in ottica non meramente conservativa (per debiti tributari, previdenziali e relative sanzioni e interessi) per il periodo dal 30.4.2014 ( rectius 1.5.2014) al 31.12.2014, previa rettifica dei bilanci in ottica liquidatoria e al netto degli oneri insopprimibili, in € 170.390,00 (v. rel. c.t.u., pagg. 294- 297, c.d. scenario B, qui da intendersi integralmente richiamata).
22 Per le ragioni già evidenziate dal precedente G.I. con ordinanza del 9.5.2023, non possono essere tenute in considerazione le conclusioni esposte nel c.d. “scenario A” della relazione peritale, in quanto formulate facendo uso dei documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali dal c.t.p. di parte attrice, oltre i termini prescritti per le produzioni documentali e senza il consenso delle altre parti.
In materia di esame contabile, infatti, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si renda necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, ma solo sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5370 del 21/02/2023, Rv. 667000 - 01), presupposto non sussistente nel caso di specie.
6.6.Gli ex Sindaci dottori e vanno, quindi, condannati al Controparte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno nei confronti della procedura fallimentare, in solido tra loro, nella misura di € 170.390,00, somma che va rivalutata alla data odierna, trattandosi di debito di valore, in € 207.194,24.
Gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data dell'illecito
( 1.5.2014), e via via via rivalutata di anno in anno, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi). Dovrà essere, quindi, corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma di € 170.390,00, da rivalutare di anno in anno fino alla data della pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono gli interessi al saggio legale fino al saldo.
6.7.Poiché vi è richiesta di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni, in tale ambito la somma va ripartita in parti uguali di 1/3 ciascuno, in assenza di elementi per una diversa ripartizione tra i tre sindaci.
7. La domanda di manleva del convenuto ei confronti di Pt_2 CP_3
7.1. non ha contestato l'esistenza, né l'operatività della copertura assicurativa, chiedendo che la condanna CP_3 sia limitata alla quota di responsabilità del proprio assicurato, nei limiti della franchigia contrattuale.
In accoglimento della domanda di manleva del dott. va condannata a tenerlo indenne Pt_2 CP_3 dalle conseguenze del presente giudizio, detratta la franchigia contrattuale, nei limiti della quota al medesimo imputabile nei rapporti interni.
8.La domanda di manleva del convenuto nei confronti di e la domanda CP_1 Parte_4 di manleva del convenuto nei confronti di CP_7 Controparte_2
8.1. Sulle restanti domande di manleva la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
9. Regolamento delle spese.
23 9.1.La presente sentenza definisce il giudizio solo nei rapporti tra il , da una parte, e i sindaci convenuti Parte_1 Controparte_
e dall'altra, nonché tra il convenuto la terza chiamata CP_1 Parte_3 Pt_2 Pt_2
[..
.Previa separazione delle domande di manleva proposte, rispettivamente, dal convenuto nei confronti CP_1 di e dal convenuto nei confronti di la causa Parte_4 Parte_3 Controparte_2 prosegue nei rispettivi rapporti.
9.3.Le spese vanno regolate in base al principio di soccombenza.
I convenuti soccombenti vanno condannati a rifondere al fallimento le spese di lite, che vanno liquidate sulla base del valore effettivo della controversia ( decisum) e non a quello indicato nell'atto introduttivo (Sez. U,
Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765 - 01), facendo applicazione dei parametri medi e con l'aumento del 20% per la difesa nei confronti di più parti.
Stante l'attestazione ai sensi dell'art. 144 T.U. DPR 115/2002, con conseguente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese vanno liquidate in favore dell'erario.
Alla liquidazione dei compensi in favore del difensore a carico dell'erario potrà provvedersi dopo il deposito della rituale richiesta di liquidazione.
9.4. va condannata a rifondere al convenuto le spese sostenute per resistere alla domanda del CP_3 Pt_2
, mentre nei reciproci rapporti le spese vanno compensate, non essendo ravvisabile la soccombenza Parte_1 della prima, posto che non ha resistito alla domanda di manleva, ma si è associata alle difese del proprio assicurato nei confronti dell'attore.
9.5.Quanto ai restanti rapporti non deve provvedersi sulle spese, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis,
A) B)definitivamente pronunciando nei rapporti tra il attore, da una parte, e i sindaci convenuti Parte_1 dall'altra:
1) Accertata la responsabilità dei convenuti per i titoli in premessa, condanna i dottori Controparte_1
e , in solido tra loro, a pagare al Parte_2 Parte_3 Controparte_9 [...]
in persona del curatore fallimentare, la somma di € 207.194,24, oltre agli Parte_1 interessi al saggio legale sulla somma di € 170.390,00, da rivalutare di anno in anno sulla base dei criteri indicati in motivazione fino alla data della pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono gli interessi al saggio legale fino al saldo.
2) Nei rapporti interni tra i convenuti, accerta la quota di responsabilità di 1/3 in capo a ciascuno di essi.
3) Condanna i convenuti dottori e , in solido tra Controparte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rifondere al in persona del curatore Controparte_10 fallimentare, le spese di lite, che liquida in € 16.923,00, oltre iva e cpa, se dovute, e rimborso forfetario
(15%), somme da versare in favore dell'erario.
4) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne l'assicurato CP_3 Pt_2
24 dalle conseguenze del presente giudizio, nei limiti della sua quota di responsabilità e salva la Pt_2 franchigia contrattuale.
5) Compensa le spese di lite nei rapporti interni tra e Parte_2 CP_3
B) Non definitivamente pronunciando sulle domande di manleva proposte dal convenuto Controparte_1 nei confronti di e dal convenuto nei confronti di Parte_4 Parte_3
Controparte_2
6) Dispone la separazione delle domande di manleva proposte dal convenuto nei confronti Controparte_1 di e dal convenuto nei confronti di Parte_4 Parte_3 [...]
CP_2
7) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
8) Spese da regolare con la sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2/07/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
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