Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.