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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7894/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
BA De Munari UD
Luisa Bettio UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 7894/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 29.07.2025 da
e , con il patrocinio dell'avv. Cacciatore Parte_1 Parte_2
Velia
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
e , in Roma (RM) il 21.09.2001, con atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro di Stato civile, Atto Num. 445, Parte II, Serie A2, anno 2001, Comune Roma, ordinando
1 all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la pronuncia a margine dell'atto, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si riportano: condizioni
1) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non avere pertanto nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
2) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
l'11.02.1968, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 445, Parte II, Serie A2, anno 2001.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 16.01.2018, i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale civile ex art. 12 legge n. 162/2014, innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Padova iscritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile (cfr. doc. n. 4) e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritte nei predetti registri (cfr. doc. 5).
In data 29.07.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal 16.01.2018, data da cui sono decorsi gli effetti giuridici dell'accordo di separazione personale tra i coniugi (cfr. doc. 4).
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2 Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.09.2001 da
[...]
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_1 Parte_2
Roma al n. 445, Parte II, Serie A2, anno 2001;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto della condizione di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotta;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 23.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
BA De Munari UD
Luisa Bettio UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 7894/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 29.07.2025 da
e , con il patrocinio dell'avv. Cacciatore Parte_1 Parte_2
Velia
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
e , in Roma (RM) il 21.09.2001, con atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro di Stato civile, Atto Num. 445, Parte II, Serie A2, anno 2001, Comune Roma, ordinando
1 all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la pronuncia a margine dell'atto, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito si riportano: condizioni
1) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non avere pertanto nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
2) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
l'11.02.1968, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 445, Parte II, Serie A2, anno 2001.
Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 16.01.2018, i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale civile ex art. 12 legge n. 162/2014, innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Padova iscritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile (cfr. doc. n. 4) e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritte nei predetti registri (cfr. doc. 5).
In data 29.07.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal 16.01.2018, data da cui sono decorsi gli effetti giuridici dell'accordo di separazione personale tra i coniugi (cfr. doc. 4).
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2 Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.09.2001 da
[...]
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_1 Parte_2
Roma al n. 445, Parte II, Serie A2, anno 2001;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto della condizione di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotta;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 23.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
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