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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
dr. Lina Tosi presidente rel. dr. Lisa Torresan giudice dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 3405/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(c.f. e p. iva n. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Fabio Sebastiano del foro di EN, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia
Rosina del foro di ZI, in ZI-Mestre, alla via Mestrina n. 6,
Attore contro
pagina 1 di 34
(c.f. ), CP_1 C.F._1 con l'avv. Andrea Giacomelli del Foro di EN
, (c.f. ), COroparte_2 CodiceFiscale_2 con l'avv. Andrea Zanovello del Foro di EN
(c.f. ) COroparte_3 CodiceFiscale_3
Con l'avv. Pietro Lombardi del Foro di SO
, (c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_4 con gli avv. Lamberto Lambertini e OV Aquaro del Foro di Verona
(c.f. ), Pt_2 Parte_3 C.F._5 con l'avv. Alberto Crivellaro del foro di SO
Convenuti
E con la chiamata di
(P.I. ), chiamata quale assicuratrice COroparte_5 P.IVA_2 Pt_2 con l'avv. Paolo Maria Chersevani del Foro di ZI
(c.f. ), chiamata quale COroparte_6 P.IVA_3 assicuratrice CP_3
con l'avv. Cristiano Alessandri del Foro di ZI
(p.iva ), COroparte_7 P.IVA_4 chiamata quale assicuratrice CP_4 con gli avv. David Maria NO del Foro di Milano, RI ND del Foro di Roma e OV
AL del Foro di ZI, quest'ultimo anche domiciliatario
Causa trattenuta in decisione secondo il rito previgente giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. datata e comunicata il 20/2/2025
Conclusioni per parte attrice:
- confermarsi il provvedimento di sequestro conservativo pronunciato dal Tribunale di ZI nei confronti degli odierni convenuti come confermato a séguito del provvedimento del 25 giugno 2024;
pagina 2 di 34 - accertata e dichiarata la responsabilità di e quali ex amministratori CP_1 COroparte_2 della Società fallita in ordine alla violazione del principio della postergazione ex art. 2467 c.c. quanto all'operazione di cessione della partecipazione del giugno 2017 e al pagamento del prezzo, condannare i medesimi a risarcire in solido alla curatela il danno pari ad Euro 146.000,00 o la diversa somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi di legge a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
- per le ragioni diffusamente esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_1
e , quali ex amministratori della Società fallita, e il primo anche quale
[...] COroparte_2 liquidatore sociale mentre il secondo anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., e degli ex sindaci della Società fallita dott.ri e in ordine ai pagamenti preferenziali lesivi COroparte_3 CP_4 CP_8 della par condicio creditorum eseguiti in danno dei creditori e relativi all'operazione di cessione della partecipazione del giugno 2017 e al pagamento del prezzo, condannare i medesimi a risarcire in solido alla curatela il danno pari ad Euro 1.092.489,31 o in subordine pari alla minor somma di Euro
332.791,34 o la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
- per le ragioni diffusamente esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_1
e quali ex amministratori della Società fallita, e il primo anche quale
[...] COroparte_2 liquidatore sociale mentre il secondo anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine ai pagamenti preferenziali lesivi della par condicio creditorum eseguiti in danno dei creditori a favore di
[...] allorquando la Società era già insolvente, condannare i medesimi a risarcire in solido tra COroparte_9 loro e con i sindaci convenuti dott.ri e alla curatela il COroparte_3 CP_4 CP_8 danno pari ad Euro 266.678,00 o in subordine pari alla minor somma di Euro 34.378,00 o in ogni caso la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
- per le ragioni diffusamente esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità degli ex sindaci della Società fallita dott.ri e in ordine ai COroparte_3 CP_4 CP_8 pagamenti preferenziali lesivi della par condicio creditorum eseguiti in danno dei creditori a favore di allorquando la Società era già insolvente, condannare i medesimi a risarcire in COroparte_9 solido tra loro e con gli amministratori convenuti e alla curatela il CP_1 COroparte_2 danno pari ad Euro 266.678,00 o in subordine pari ad Euro 34.378,00 o, in ogni caso, la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi di lite, sia della fase cautelare, sia del merito. pagina 3 di 34 In via istruttoria, in caso di rimessione della causa sul ruolo (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta CP_1
nel merito, in via principale: rigettarsi, ancorché ritenute ammissibili – ma salvo gravame - tutte le domande comunque proposte dall'attore , in quanto infondate in fatto e Parte_1 diritto e, per l'effetto, revocarsi l'ordinanza dell' di data 25.06.2024, che ha mantenuto fino CP_10 ad euro 600.000,00 l'ammontare del sequestro conservativo concesso ante causam.
In via subordinata di merito: nella contestata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, ovvero di altra parte in causa, determinarsi la quota interna di responsabilità gravante sul convenuto e CP_1 condannare gli altri soggetti ritenuti responsabili a rifondere al medesimo quanto il CP_1 medesimo dovesse pagare a parte attrice, o ad altra parte, oltre la propria quota di accertata responsabilità. in ogni caso con vittoria di spese e di competenze, oltre spese generali 15%, cap ed iva come per legge.
In istruttoria (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta : CP_2
NEL MERITO
In via principale
1) rigettarsi tutte le conclusioni ex adverso formulate dal Fallimento attoreo, dagli altri convenuti e terze chiamate nei confronti del sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto;
COroparte_2
2) revocarsi, per i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza emessa nei confronti del sig. COroparte_2 dal Tribunale di ZI – Sezione Specializzata per le Imprese, in data 11/03/2022, depositata in cancelleria, in data 14/03/2022, nella procedura R.G. n° 8145/2021.
In via subordinata
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni formulate dall'odierno attore, accertarsi che nessuna responsabilità sussiste comunque in capo al sig. nella COroparte_2 causazione dell'asserito danno patito dall'odierno attore e conseguentemente dichiararsi che nulla è a quest'ultimo dovuto dal sig. ; COroparte_2
4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni formulate dall'odierno attore, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva e/o, quantomeno, concorrente di quest'ultimo pagina 4 di 34 nella causazione dell'asserito danno e conseguentemente ridursi tutti gli importi dallo stesso richiesti a titolo risarcitorio;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni formulate dall'odierno attore, ridursi gli importi da quest'ultimo richiesti a titolo risarcitorio in ragione del danno effettivamente accertato, della responsabilità esclusiva e/o concorrente dell'odierno attore, ed alla minor somma ritenuta di Giustizia.
In ogni caso
6) spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi.
Conclusioni per parte convenuta CP_3
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti del convenuto dott. perché COroparte_3 infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare la disposta revoca del sequestro conservativo già concesso con ordinanza di data 11.03.2022.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice nei confronti del convenuto DOTT. condannare COroparte_3 COroparte_11
(C.F. e P.IVA ) -, in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_3 P.IVA_5 sede legale in 10122 Torino(TO), Via Corte d'Appello 11, a tenere manlevato e indenne il DOTT. da ogni esborso e spesa a cui lo stesso dovesse essere tenuto a sostenere nei COroparte_3 confronti del Fallimento attoreo.
IN OGNI CASO
Con condanna della Curatela all'integrale refusione delle spese di lite e del compenso professionale.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta : CP_4
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte attrice per i motivi tutti esposti in atti, ed anche in ragione di eventuali prescrizioni, avendo la dott.ssa fedelmente e diligentemente adempiuto CP_4 ai doveri ad ella imposti dalla legge e dallo statuto sociale di nella Parte_1 propria qualità di sindaco.
Nel merito, in via subordinata:
pagina 5 di 34 - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dall'attore, ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti della dott.ssa , accertarsi e determinarsi la sua CP_4 quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile e, per l'effetto, accertare la sua quota di ripartizione interna di responsabilità limitando l'eventuale - e non creduta - condanna a tale quota;
- nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità, anche parziale, in capo alla dott.ssa per i fatti dedotti in atti, accertare e dichiarare la responsabilità di qualsiasi altro CP_4 soggetto che dovesse risultare responsabile per i fatti descritti nell'atto di citazione del
[...]
e, conseguentemente, della stessa, Parte_1 Parte_1 oggi in liquidazione e in fallimento, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2392 e ss. c.c., e/o in virtù del rapporto di immedesimazione organica, per i fatti di cui alla narrativa del presente atto e condannare gli stessi alla integrale rifusione di ogni somma che la dott.ssa dovesse essere chiamata a CP_4 risarcire, in solido con altri o meno, per i fatti dedotti dall'attore e di ogni costo che comunque dovesse essere posto a suo carico, anche previo eventuale differimento d'udienza;
- nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità, anche parziale, in capo alla dott.ssa per i fatti dedotti in atti, accertare e dichiarare che, per le ragioni tutte sopra CP_4 esposte, il terzo (già ), con sede e Rappresentanza Generale per COroparte_7 COroparte_12
l'Italia in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia, partita IVA n. codice fiscale n. P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, indipendentemente e anche a P.IVA_6 prescindere dalla eventuale responsabilità manlevatrice riconosciuta a danno di altre parti in causa, è chiamato a tenere la dott.ssa interamente manlevata ed indenne di ogni e qualsivoglia CP_4 responsabilità fosse a lei attribuita, così come di ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente procedimento, condannando, in qualità di sottoscrittore della polizza di assicurazione sopra richiamate (o di ogni altra e/o diversa), a tenere manlevata ed indenne la dott.ssa da quanto la stessa dovesse essere eventualmente condannata a corrispondere, a qualsivoglia CP_4 titolo, in solido con altri o meno, per gli asseriti danni richiesti dall'attore.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e accessori tutti come per legge, anche tenuto conto dell'esito dei procedimenti cautelari, conclusi con la revoca del sequestro nei confronti della dott.ssa . CP_4
In via istruttoria (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta : Pt_2
pagina 6 di 34 Nel merito, in via principale: per le ragioni di cui in narrativa ed eccepita la prescrizione di qualsivoglia preteso credito risarcitorio nei confronti della dott.ssa respingersi integralmente Pt_2 tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale delle domande attoree e, quindi, di condanna della dott.ssa al risarcimento dei danni in favore CP_8 del e dei creditori di esso, condannarsi a Parte_1 COroparte_5 manlevare e tenere integralmente indenne la dott.ssa da quanto ella dovesse essere obbligata a Pt_2 pagare a parte attrice o a terzi per effetto dell'emananda sentenza, ivi incluse le spese di lite, sia con riferimento a quelle eventualmente dovute al attore e/o a terzi, che al proprio legale. Parte_1
In ogni caso: competenze e spese, ivi incluse quelle generali del 15%, rifuse.
1. In via istruttoria: (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per terza chiamata : COroparte_5
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal
[...]
nei confronti della dott.ssa , poiché infondata, in Parte_4 CP_8 fatto ed in diritto, e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . COroparte_5
Nel merito in via subordinata: accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 400210239 stipulata dalla dott.ssa con rigettare la Parte_5 COroparte_5 domanda di garanzia dalla medesima formulata perché infondata, in fatto ed in diritto;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di dal , accertare e dichiarare il Parte_4 grado di responsabilità ascrivibile alla dott.ssa nella causazione dei danni lamentati, e per CP_8 gli effetti dichiarare tenuta a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del grado COroparte_5 di responsabilità alla stessa ascrivibile, e in ogni caso entro il limite del massimale di € 333.333,33 per ogni sinistro ed anno assicurativo, e decurtato dello scoperto del 10% per sinistro, con un minimo assoluto di euro 5.000,00.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni per terza chiamata COroparte_6
“In principalità, respingersi la domanda del Parte_1 nei confronti del dottor e di conseguenza respingersi la domanda di garanzia di COroparte_3
pagina 7 di 34 quest'ultimo nei confronti di ovvero dichiararsi non luogo a COroparte_6 provvedere su tale domanda se così meglio visto.
“In subordine e salvo gravame, previa riduzione ad equità dell'ammontare del risarcimento spettante al rispetto alla domanda e previa Parte_1 determinazione della percentuale di concorso del dottor nella causazione del danno, COroparte_3 limitarsi l'ammontare dell'indennizzo assicurativo dovuto da alla COroparte_6 sola somma direttamente imputabile all'assicurato, con esclusione di ogni obbligo di costui derivante dalla solidarietà esterna ex art. 2055 CC, in ogni caso entro i limiti dello scoperto di sicurtà del 20%
(venti per cento) con massimo di € 30.000 e del sottomassimale specifico di € 300.000 (trecentomila
Euro).
“Spese rifuse, da chi di ragione”.
CO Conclusioni per terza chiamata : in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto vantato dal nei Parte_1 confronti dell'Assicurata in relazione agli illeciti contestati;
- in via principale, respingere le domande tutte svolte nei confronti dell'Assicurata, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di prova per le ragioni esposte in atti e conseguentemente Con ed in ogni caso rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di;
Con
- in via subordinata, respingere la domanda di manleva svolta dall'Assicurata nei confronti di per una o più delle ragioni esposte in atti;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e Con della domanda di manleva spiegata dall'Assicurata nei confronti di :
(i) accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'Assicurata nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, limitare l'entità del risarcimento dovuto in misura corrispondente alla gravità della relativa colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate;
(ii) ridurre l'indennizzo in favore dell'Assicurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893, comma 2, 1898, ult. comma, c.c. per le ragioni esposte in atti;
iii) determinare l'indennizzo dovuto in base alla Polizza - nei limiti della quota di responsabilità direttamente riferibile all'Assicurata - entro massimale di Euro 500.000,00 per ogni Richiesta di
Risarcimento ed in aggregato annuo previa detrazione della franchigia, prevista per l'attività di sindaco, di Euro 5.000,00 a condizione che:
- il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte;
pagina 8 di 34 - l' non abbia stipulato altre polizze a copertura del medesimo rischio;
Parte_6 in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%).
MOTIVI
Il introduceva la lite facendo seguito ai Parte_1 risultati ottenuti in sede cautelare, ove aveva ottenuto ordinanza di sequestro conservativo n.
8145/2021 R.G. dep. 14/3/2022 con misura (per importi diversi) a carico di tutti gli odierni convenuti, ordinanza successivamente riformata, con riduzione del limite cautelato per le parti e , con CP_4 Pt_2 ordinanza resa in sede di reclamo a n. 2055/2022 R.G. e datata 16/6/2022. Per completezza si precisa fin d'ora che con ordinanza in questo giudizio, n. 3405-1/2022 dep. 25/6/2024 il sequestro era ridotto per i convenuti all'importo di euro 600.000, per la convenuta all'importo di CP_1 CP_2 Pt_2 euro 420.000; mentre per i convenuti e il sequestro era revocato. CP_3 CP_4
Il Fallimento prospettava le circostanze sociali salienti:
- la società era stata costituita nel 2005 come operante nel settore COroparte_13 industriale della grafica;
- a fine 2009 la società acquistava la partecipazione totalitaria in Tipografia l'Artigiana s.r.l. al prezzo di euro 1.800.000, valore mantenuto costantemente nei successivi bilanci;
- il 2/9/2013 la società acquistava da Tipografia Rumor s.r.l. un ramo di azienda corrente in EN, quivi trasferiva la sua sede, e modificava la propria ragione sociale in Parte_1
- il 31/12/2016, alla chiusura dell'esercizio annuale, il capitale era totalmente eroso;
l'attività rallentava nel 2017 fino ad arrestarsi e il 19/10/2017 la società era posta in liquidazione;
dopo avere subito alcune istanze di fallimento non giunte in porto, a settembre 2018 essa presentava ricorso per concordato preventivo, dopo poco rinunciato, e veniva dichiarata fallita dal Tribunale di EN il
27/3/2019;
- dal 5/5/2014 la compagine sociale era composta per il 35% da , per 15% da COroparte_2 Per_1
, per il 22,23% da per il 22,23% da per il 5,54% da
[...] Persona_2 CP_1 Pt_7
[...]
- il Consiglio di Amministrazione era composto, dal 2/9/2013, dai convenuti e , oltre CP_1 CP_2 che dal dr. ; a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, accettate dall'assemblea Persona_3
pagina 9 di 34 - il 10/10/2014, l'organo si riduceva ai due altri consiglieri, ambedue, come già in precedenza, delegati;
con la messa in liquidazione, dal 19/10/2017, diveniva liquidatore;
CP_1
- quanto ai Sindaci, il dr. componeva il Collegio sindacale (con altri) dal 2/9/2013, e dal CP_3
27/5/2016 con le convenute dr. e la quale ultima si dimetteva anticipatamente il CP_4 Pt_2
16/11/2018;
- la società aveva come parti correlate 1) già nominata (sola come tale COroparte_14 indicata in bilancio, interamente partecipata dalla fallita e amministrata dal 2013 al 2015 da
[...]
(dal 2010 al 2013 insieme a ); 2) (amministrata fra CP_2 Persona_1 COroparte_9
l'altro da ) e 3) partecipata interamente da;
COroparte_2 COroparte_15 COroparte_2 queste ultime due indicate come parti correlate dal collegio sindacale.
La curatela individuava illeciti gestori, addebitati partitamente agli amministratori e al liquidatore, e ai
Sindaci, come nelle conclusioni, allegando, per quanto rileva ai fini del decidere sulle domande risarcitorie, che:
1) il 7/6/2017, ormai cessata l'attività, e in stato di insolvenza, la società cedeva alla newco RI
LD s.r.l. (costituita da , e ) e nel conflitto di COroparte_2 CP_1 Persona_1 interessi di e l'intera partecipazione in L'Artigiana. L'operazione era CP_2 CP_1 dannosa in ragione delle modalità di pagamento del prezzo. Per questo aspetto, infatti, il contratto dava per già pagati euro 146.000; prevedeva il pagamento di ulteriori 480.000 in quarantotto mesi;
il restante di euro 1.174.000 da pagare in unica soluzione entro sessanta mesi,
“anche tramite surrogazione di uno o più debiti maturati nei confronti di terzi dalla società cedente”. In realtà la prima tranche risultava contabilmente corrispondere allo storno di un debito della società verso soci per finanziamenti per pari importo, da intendersi corrispettivamente rinunciati o rimborsati, nonostante tali finanziamenti dovessero essere postergati;
la società incassava poi solo euro 301.415,65 in moneta;
mentre il pagamento mediante surroga costituiva mero escamotage per consentire la soddisfazione di creditori a scelta della cessionaria, in violazione della par condicio creditorum e con condotta concretante il reato di bancarotta ex art. 216 l.fall. Tale escamotage veniva in concreto attuato mediante acquisto da parte di P.H. di crediti o pagamento diretto dei creditori non privilegiati di interesse strategico, per complessivi euro 1.092.489,31, somma indicata come costituente importo del danno arrecato alla massa, data la incapienza dell'attivo anche solo al pagamento dei privilegiati
2) nei rapporti perduranti dal 2013 al 2017 con forniture reciproche con la correlata
[...]
cancellata dal Registro delle Imprese il 13/2/2019, erano eseguiti a favore di COroparte_16
pagina 10 di 34 essa pagamenti in violazione della par condicio creditorum per euro 195.700,00 nel 2016 e
70.978,00 nel 2017, per totali euro 266.678,00 costituenti ammontare del danno.
Si costituivano tempestivamente tutti i convenuti, spiegando eccezioni e difese, e domande di manleva assicurativa nei confronti delle Compagnie terze chiamate, le quali tutte si costituivano tempestivamente e svolgevano difese. E' stato già dichiarato estinto in corso di giudizio il rapporto processuale fra convenuto e terza chiamata CP_2 CP_17
La causa, acquisiti i fascicoli della procedura cautelare, integrata l'autorizzazione ad agire da parte del
Giudice delegato, assegnati e goduti termini istruttorie ex art, 183 comma VI c.p.c. come da rito pro tempore applicabile, era istruita per prove orali e CTU (dr. come in atti. Persona_4
La legittimazione attiva
La difesa non rinuncia, pur dichiarandosi “consapevole dell'esistenza di un diverso Pt_2 orientamento” ad eccepire la carenza di legittimazione attiva del curatore “ad esercitare l'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c.”. Il Fallimento in verità non ha affatto esercitato l'azione per danno diretto (appunto disciplinata dall'art. 2935 c.c.) ma solo, come consentitogli dall'art. 146 l. fall.,
l'azione sociale, nonché l'azione creditoria per danno riflesso cagionato al ceto creditorio dal colpevole depauperamento del patrimonio, rispettivamente contemplate dagli artt. 2392/93 e 2934 c.c..
L'esecuzione di pagamenti preferenziali costituisce illecito gestorio perseguibile con le due da ultimo citate azioni (Cass. 25610/2018).
La prescrizione
La prescrizione è stata eccepita solo dai Sindaci, i quali, secondo la disciplina pro tempore vigente, rilevavano che non potessero essere fatti valere da parte attrice diritti fondati su fatti anteriori al quinquennio precedente la notificazione del ricorso per sequestro conservativo, o dell'atto di citazione.
Poiché già la notificazione del ricorso cautelare, avvenuta nel dicembre 2016, costituisce valido atto interruttivo, alla luce della disciplina dell'epoca della formulazione dell'eccezione la prescrizione per l'azione sociale non era comunque spirata, quantomeno per le condotte lesive consumate nel 2017, che, come si vedrà, sono quelle sole che alla luce della CTU possono qualificarsi tali e per le quali il fallimento coltiva la sua domanda.
Quanto all'azione creditoria ex art. 2394 c.c. secondo la disciplina dell'epoca dei fatti e della introduzione della lite, la prescrizione non poteva comunque decorrere prima che fosse emersa la insufficienza patrimoniale della società; se per tale si ritiene sufficiente la notizia della messa in pagina 11 di 34 liquidazione, si è al 30/10/2017; invece si deve giungere addirittura al 15/9/2018 per la pubblicazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, recante per la prima volta patrimonio netto negativo.
Per conseguenza, l'introduzione del cautelare ha senz'altro fatto salve tutte le condotte illecite contestate.
Peraltro anche rispetto alla disciplina dell'attuale art. 2407 ultimo comma c.c. (che non si applica retroattivamente in assenza di norma espressa, per come sotto meglio si dirà, e stante la natura sostanziale e non processuale della disciplina della prescrizione ) in ogni caso all'atto della notifica del ricorso erano comunque decorsi meno di cinque anni dal deposito della relazione del Collegio sindacale al più remoto bilancio 2016 (relazione datata 8/9/2017 e verosimilmente depositata in tale data, società; il bilancio con la relazione tuttavia è stato depositato al Registro delle Imprese solo il 14/9/2028 )
Nel merito: gli addebiti relativi alla vendita della partecipazione
Il prende le mosse dalle condizioni della vendita della partecipazione totalitaria in Parte_1
L'Artigiana, avvenuta il 7/6/2017 a favore di RI LD, società partecipata dai medesimi CP_1
, e che erano anche soci della fallita, e amministrata da
[...] COroparte_2 Persona_1
. CP_2
Con Le qualità rispettivamente rivestite dai due convenuti amministratori di nella società cessionaria, sono sufficienti a porli nel fuoco di un possibile conflitto di interessi. Il conflitto si ha in concreto quando fra la società amministrata e l'altra in cui gli amministratori hanno interesse intercorrono atti, posti in essere dagli amministratori di quella potenzialmente lesa, i quali realizzano un conflitto concreto, e non puramente astratto, fra i benefici e sacrifici delle due società, tali per cui il beneficio di una non può che comportare il sacrificio dell'altra. Il conflitto poi rileva in quanto abbia prodotto effettivo danno alla società amministrata. Pertanto, quando sia posto in essere un atto comunque lesivo,
e illecito per violazione delle regole di buona gestione, il fatto che ciò sia avvenuto anche in conflitto di interesse aggiunge all'illecito un ulteriore profilo, ma in linea di principio non muta il risultato risarcitorio.
Due sono gli aspetti contestati della vendita, ambedue concernenti le modalità di pagamento del prezzo, di euro 1,8 milioni complessivi.
Veniva infatti pattuito:
“Il prezzo, come sopra indicato, in parte è già stato pagato, in parte verrà pagato dalla società
Acquirente alla società Cedente con le modalità di seguito indicate: quanto ad euro 146.000,00(...) è già stato pagato nel periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la data pagina 12 di 34 odierna; quanto ad euro 1.654.000,00 (...) verrà versato: - per euro 480.000,00 (...) in 48 rate mensili di euro 10.000,00 (...) cadauna scadenti il giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal mee di luglio
2017; -- per euro 1.174.000,00 (...) entro e non oltre il sessantesimo mese dalla sottoscrizione del presente contratto, anche in unica soluzione ed anche mediante surrogazione da parte della società
PRIMA HOLDING SRL in uno o più debiti fino a quel momento maturati verso soggetti terzi dalla società ” Parte_1
Nell'esame di questa materia, va innanzitutto ritenuta la irrilevanza di quelle argomentazioni dei convenuti che si appuntano sul prezzo di cessione, sia nella parte in cui considerano sufficiente ad escludere ogni illecito il fatto che il prezzo non fosse incongruo – laddove è invece da vagliare se, pur a prezzo congruo, non siano state poste in essere comunque condotte lesive;
sia nella parte in cui considerano comunque non lesiva l'operazione, in quanto l'ammontare monetariamente pagato (poco più di euro 300mila) corrisponderebbe al reale valore della partecipazione. Per quest'ultimo aspetto, va detto che, avendo gli amministratori stipulato un contratto che impegnava controparte a pagare la somma di euro 1.800.000, su di essi incombeva invece obbligo di ottenere soddisfazione completa di tale importo.
Con riguardo alla parte di prezzo già quietanzata, la parte attrice aveva preso le mosse, nel suo argomentare, da alcune appostazioni della contabilità sociale. In essa, in concomitanza con la stipula
(7/6/2027) risulta lo storno di una somma pari a quella quietanzata nell'atto (146.000) da un conto di debito verso soci per finanziamenti, oltre che l'abbattimento per la medesima somma del conto afferente il credito per prezzo;
il Fallimento, ricostruendo, in via di evidente congettura, una rinuncia o un rimborso dei finanziamenti sottostanti il rilascio della quietanza, evidenziava che la società, già insolvente, a patrimonio perduto e attività cessata, “scambiava” un proprio debito verso i soci, sottoposto alla disciplina dell'art. 2467 c.c., con un proprio credito verso il “terzo” acquirente;
tuttavia, non avrebbe potuto-dovuto disporre del credito dei soci a titolo di rimborso CP_1 finanziamento quale corrispettivo (parziale) del prezzo della cessione a favore dell'acquirente RI
(ovvero a diminuzione del debito di quest'ultima nei propri confronti), ma avrebbe dovuto prevedere -
e pretendere - da parte dell'acquirente l'incasso della quota parte del prezzo di cessione pari ad Euro
146.000,00”; con ciò rappresentava la illiceità di tale operazione e un primo danno per l'importo indicato.
Al centro dell'addebito, per questa parte, sta dunque la allegazione per la quale la società non risulta alla procedura avere incassato le somme, e, sulla scorta del dato contabile, l'ipotesi che la quietanza per pagina 13 di 34 una identica somma celi in realtà la soddisfazione dei soci finanziatori, che avrebbero dovuto essere invece postergati ex art. 2467 c.c.. L'addebito di soddisfazione dei creditori postergati, dunque, si accompagna comunque all'addebito di non avere contrattualmente previsto, ed ottenuto, un pagamento effettivo: profilo questo che in fatto trova diretta conferma nelle difese e . Nelle loro CP_1 CP_2 difese man mano versate in causa, come poi si affronterà partitamente, questi convenuti si spendono sempre più largamente con considerazioni a carico del Fallimento o addirittura alla persona del
Curatore. Al Curatore, in particolare, è contestato dalla difesa di non avere proceduto CP_1
“all'incasso della somma di euro 146.000,00, dovuta da RI LD srl a fronte del contratto di cessione della partecipazione in Tipolitografia Artigiana srl, somma registrata in contabilità come corrisposta, asseritamente – secondo lo stesso curatore - attraverso rimborso dei finanziamenti ai soci
o altra fantasiosa ipotesi, ma in realtà mai versata e soprattutto mai chiesta dal curatore in pagamento alla debitrice RI LD srl” (conclusionale, p. 25). Similmente nelle difese (p. 18 CP_2 conclusionale): “si rileva sin d'ora che nulla ha fatto, da valutarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
1227 I° co. c.c., la Curatela per reclamare a RI LD Srl il pagamento dell'importo di €
146.000,00”.
E' dunque pacificamente ammesso dai due convenuti, soli ai quali è addebitato per questa parte l'illecito, che nell'atto di cessione venne quietanzata una somma mai ricevuta. L'atto, si ricorda, fu Con sottoscritto da in rappresentanza di e da in rappresentanza di PH, nella piena CP_1 CP_2
Con consapevolezza di entrambi, dunque, di quanto si stava pattuendo in danno di . Se dunque, come allegano gli amministratori, essi diedero quietanza di una somma non percepita e per la quale invece la società era ancora creditrice (non avendo affatto compensato l'importo con il debito verso soci, come apparirebbe dalle scritture, e come essi invece negano sia avvenuto) essi hanno cagionato danno alla società depauperandola di questa parte di prezzo;
detti convenuti non allegano, peraltro, ragioni per le quali questa quietanza potrebbe essere revocata (il che può avvenire solo per errore di fatto o violenza, art. 2732 c.c.) e ciò lascia il nella impossibilità di esigere oggi da PH il pagamento di tale Parte_1 somma. In ogni caso i convenuti non spiegano come mai alla mancata percezione della somma si accompagnasse anche l'elisione del debito verso i soci.
Nella diversa prospettiva ricostruibile sulla scorta delle risultanze contabili l'addebito, si precisa, è rivolto agli amministratori per avere soddisfatto i soci quali titolari di crediti postergati, e non già di avere essi, quali soci, individualmente incassato le somme;
pertanto è del tutto irrilevante sapere quali siano i soci che hanno versato le somme e quali siano i beneficiari dello storno.
pagina 14 di 34 Inoltre, se è vero, come ricordano gli amministratori, che le scritture contabili registrano i fatti ma non realizzano fatti gestori, il portato delle scritture contabili assume rilevanza in quanto le appostazioni di cui si discute vennero iscritte, del tutto verosimilmente, in ragione di una loro specifica decisione: quindi, lo storno del debito verso soci in concomitanza della compravendita va ricondotto a iniziativa degli amministratori, e suscita il fondato sospetto della avvenuta soddisfazione dei soci creditori.
Più precisamente il CTU ha rilevato risultare contabilmente che “nel periodo compreso dal 24/01/2017 al 30/05/2017 venivano accreditati, sui conti correnti bancari della fallita, bonifici per complessivi euro 146.000,00. Tali bonifici venivano contabilmente imputati nel conto patrimoniale
“1.004.08.0009 ”, con descrizione causale “Finanziamento da Soci” ; Persona_5 che alla stessa data della stipula della cessione, 7/6/2017, “il saldo del conto 1.004.08.0009
[...]
veniva integralmente utilizzato mediante imputazione del saldo, mediante Persona_5 giroconto, a riduzione del credito verso la società cessionaria” e che Nessuna movimentazione finanziaria risulta eseguita a fronte di questa operazione”
Quanto rappresentato in fatto dal in punto risultanze contabili configura in ogni caso Parte_1 addebito sufficientemente vestito, rispetto al quale spetta agli amministratori, nell'ambito dell'azione sociale che ha natura contrattuale, provare la diligenza. Le risultanze contabili mostrano una operazione di compensazione (si tratti di “rimborso” o “corrispettivo della rinuncia al credito”) o più atecnicamente una forma di “scambio” come detto da parte attrice, fra parte del credito per prezzo e debito verso i soci per finanziamenti, che merita una spiegazione.
Non è dunque pertinente la serie di difese che rilevano come il CTU non abbia rinvenuto riscontro puntuale, fra i documenti di causa, dei versamenti dei soci finanziatori o delle restituzioni ad essi.
Piuttosto, nessuno degli amministratori spiega le circostanze in cui la somma quietanzata sarebbe stata incassata, ed anzi essi dichiarano espressamente o implicitamente che essa non lo è stata e che anzi il male fa a non esigerla da RI LD. Parte_1
Se poi invece, come suggeriscono le scritture, l'operazione soddisfece in realtà i soci finanziatori, parimenti gli amministratori avrebbero cagionato danno alla società estinguendo debiti postergati. Né sulla sussistenza delle condizioni per la postergazione vi è contestazione.
In sintesi, per questo aspetto, l'art. 2467 c.c. è applicabile a questa s.p.a. in quanto società a compagine ristretta e assetto costante, amministrata da soci (Cass. 14056/2015 La "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella pagina 15 di 34 del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea
a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione”
Quanto alla sussistenza di requisiti di pagamento e restituzione in condizioni quali previste dalla norma, il dato contabile enuncia la formazione di questo conto finanziamento soci fra il gennaio e il maggio 2017, quando la società aveva già perduto il capitale: il bilancio 2016, approvato il 19/10/2027, sarà pubblicato nel settembre 2018, ma dei dati erano certamente a conoscenza, già a inizio 2017, gli amministratori;
e del resto da tempo il Collegio sindacale, denunciava nelle relazioni trimestrali la ingravescente situazione di tensione finanziaria della società.
Valgano al proposito i rilievi del Collegio sindacale nei suoi verbali del 20/7/2016 ( che si occupava del mancato versamento IVA mese di giugno per “temporanea difficoltà finanziaria” riferita dagli amministratori) e del 19/1/2017 ( “… gli Amministratori hanno riferito che la società Parte_1
sta attraversando un periodo di particolare tensione finanziaria, data dall'insolvenza di
[...] alcuni clienti e dalla pesante contrazione dei margini … il Collegio Sindacale evidenzia l'assoluta necessità di intervento da parte di amministratori e Soci al fine di garantire … quel necessario flusso finanziario tale da consentire di far fronte agli impegni assunti …”
In ogni caso, al 17 luglio 2017 in sede di verifica trimestrale il Collegio sindacale dava atto dell'
“inasprirsi della tensione finanziaria” di “difficoltà finanziarie generate dalla riduzione dell'operatività da parte degli Istituti Bancari e dall'incaglio di materie prime, per alcune tensioni nate nei rapporti con i fornitori” il tutto generatore di “dubbi sulla continuità aziendale e sulla possibilità di proseguire ordinariamente nella gestione sociale…”
In tale situazione certo si rendeva opportuno, come recita l'art. 2467 c.c. (ed anzi obbligatorio, per evitare la messa in liquidazione, che sopraggiungeva certo tardivamente a ottobre 2017) un conferimento. Nelle medesime condizioni il finanziamento, per quanto appare nelle scritture, sarebbe stato invece restituito, quando la società rallentava e cessava o stava per cessare l'attività, tanto che da ottobre iniziava la sequenza che dalla messa in liquidazione portava all' exitus fallimentare.
Poiché nessun chiarimento è venuto dagli amministratori a proposito di questa vicenda, e delle ragioni sottostanti l'appostazione contabile, appuntandosi essi da un lato su aspetti irrilevanti della vicenda, e dall'altro ammettendo che, in ogni caso, l'importo di euro 146.000 euro non è mai entrato in cassa (ed pagina 16 di 34 anzi se ne dovrebbe chiedere il pagamento alla acquirente, pur se ormai posta al riparo dalla quietanza), si ha che con il quietanzamento – accompagnato o meno dal rimborso o dalla compensazione del credito per finanziamento soci – in ogni caso i convenuti ex amministratori cagionavano danno alla società per euro 146.000.
Rispetto a tale illecito lesivo, costituisce solo profilo ulteriore di illecito la sussistenza anche di un conflitto di interessi, palese nella scelta degli amministratori di regolare questa parte del prezzo, in un contratto fra due società ambedue da essi partecipate e/o amministrate) in modo da ledere ingiustificatamente l'interesse di (almeno) una di esse, RIG
Per un secondo aspetto, l'attrice censura la pattuizione relativa alle modalità del pagamento della terza tranche del prezzo, di euro 1.174.000 “entro e non oltre il sessantesimo mese dalla sottoscrizione del presente contratto, anche in unica soluzione ed anche mediante surrogazione da parte della società
PRIMA HOLDING SRL in uno o più debiti fino a quel momento maturati verso soggetti terzi dalla società ” Parte_1
Segnala parte attrice come il patto sulla terza tranche del pagamento abbia dato luogo a ingenti pagamenti di creditori non poziori, e dunque in violazione della par condicio creditorum, condotta costituente, oltre che illecito sotto i profili sussunti nell'art. 146 l.fall., anche fatto di bancarotta preferenziale, atteso che in tal modo la venditrice avrebbe ottenuto la soddisfazione di quei propri creditori ritenuti strategici.
La difesa ammette peraltro che in questo modo siano stati pagati appunto “fornitori ancora Pt_2 strategici per la sottendendo dunque una finalizzazione della pattuizione a questo scopo;
e CP_1
Con allegando, ma del tutto genericamente, che che aveva, comunque, l'obbligo di portare a termine le commesse in corso.
Sta di fatto checon il sopravvenire di una ingravescente crisi finanziaria, tale da suscitare nel Collegio sindacale, già a luglio 2017, il dubbio sulla permanenza del requisito della continuità aziendale, e a patrimonio ormai perduto, la società sarebbe stata tenuta ad operare in ottica conservativa, in particolare ad eseguire pagamenti nel rispetto della par condicio creditorum;
non seguendo questo criterio, gli amministratori operano in danno del ceto creditorio, con condotta rilevante ex art. 2394 c.c.
Il Consulente tecnico di ufficio, relativamente a questo aspetto, ha avuto a disposizione i documenti e contratti – acquisiti ex art. 210 c.p.c. su richiesta del – mediante i quali RI LD Parte_1 aveva intrapreso e dato seguito al pagamento del prezzo secondo la modalità indicata nel contratto.
pagina 17 di 34 La formula utilizzata dal contratto del 7/6/2017 prevede il pagamento dei creditori sociali (di RIG) da parte del terzo (PH) con surrogazione di PH nel credito e, quindi, si intende, con compensazione parziale per il credito di ciascun creditore soddisfatto e surrogante, del proprio debito per prezzo.
Il CTU ha dunque evidenziato che PH sottoscrisse, dal 14/78/2017 in poi, con i terzi creditori di RIG, contratti di acquisto dei rispettivi crediti. Tali cessioni erano condizionate nella loro efficacia alla Co integrale soddisfazione del creditore da parte di .
Nelle scritture contabili, nella scheda contabile “crediti v/RI LD” illustrata da parte attrice
(specchietti memoria ex arrt. 183 comma VI n. 2 c.c.) appaiono invero appostate, con molteplici variazioni sia in aumento che in diminuzione, compensazioni o comunque defalchi importanti del credito per prezzo in correlazione al posizioni di creditori della fallita;
tanto però, alla luce degli accertamenti del CTU, non corrisponde alla effettiva sussistenza dei presupposti per la compensazione, dato che solo una parte di essi (per euro 178.584,80) corrisponde a crediti nei quali PH si era surrogata.
Una buona parte di tali contratti rimase infatti inefficace, per non avere PH adempiuto in tutto o in parte. Per soli euro 178.584,80, dunque, le cessioni risultano efficaci e furono produttive dunque della Con surrogazione, tale da dare luogo all'estinzione del credito di per prezzo della cessione delle quote di L'Artigiana.
Solo i pagamenti effettivi avvenuti mediante compensazione con controcrediti acquistati da PH rilevano dunque come lesivi, nell'ambito del disegno dell'illecito come rappresentato da parte attrice.
Tanto invece non può dirsi per quei pagamenti eseguiti da PH a beneficio di ulteriori creditori di RIG, ai quali non è seguita alcuna surrogazione, e per i quali dunque non vi sono i presupposti della compensazione. Per tali pagamenti (quantificati in euro 116.697,26) si è certo realizzata la parziale Con soddisfazione dei creditori di , ma non il presupposto della compensazione, e dunque tali importi non possono in nessun caso ascriversi a danno per RIG. Né può dirsi, con il CTU, che vi sia danno in Con quanto tali somme avrebbero piuttosto dovuto essere pagate direttamente a : ciò che può dirsi su di esse è che appunto semplicemente PH, disponendo di tali somme, non le ha utilizzate per soddisfare Con
, dando liberamente luogo alla soddisfazione di crediti da parte di un terzo, senza effetto sui propri Con debiti verso . In assenza di allegazioni di sorta, non si vede come tali condotte possano ascriversi a Con fatto illecito degli amministratori di .
Venendo dunque alla parte di prezzo che è stata effettivamente soddisfatta, il CTU ritiene che il pagamento di questi crediti non costituisca illecito, in quanto l'art. 56 l. fall. ammette il debitore sociale (quale il CTU evidentemente ritiene sia PH per la parte di prezzo ancora impagata) a compensare a certe condizioni il proprio controcredito, se relativo a crediti (quali il CTU ritiene siano quelli acquistati da PH) in esame, se acquistati prima del fallimento. pagina 18 di 34 Il tema, che mai è stato oggetto di trattazione prima della consulenza, è una questione di diritto che non può essere elusa.
Innanzitutto, la disposizione dell'art. 56 l.fall. può dirsi eccezionale, dal momento che permette al debitore del fallito di sfuggire alla regola, altrimenti operante, per la quale egli dovrebbe pagare in moneta il suo debito, e insinuarsi, per il credito, al passivo. Quindi, il creditore di una società fallita sfugge, potendo esercitare la compensazione, alla par condicio creditorum. Si tratta di una regola che opera, invero, dopo il fallimento.
Non è comunque illecito che un debitore di società in crisi decida di soddisfare il debito non già semplicemente pagandolo, ma individuando i creditori della sua creditrice, stipulando con essi cessioni di credito, soddisfacendoli uno per uno, e poi, ottenuta surroga, compensando il proprio debito;
tanto più se ciò può avvenire addirittura rispetto alla massa (salvi i crediti non scaduti acquistati dopo il fallimento o nell'anno anteriore).
Tuttavia un tale modo di procedere non è realisticamente probabile, costituendo operazione inutilmente onerosa alla quale un debitore normalmente non ha interesse.
Anche alla luce di questa considerazione, la costruzione attorea dell'illecito, che il Collegio condivide,
è quella per la quale, in ogni caso, in un contratto come quello in esame, concluso fra società di capitali largamente riconducibili alla medesima compagine sociale e alla medesime governance, lo strumento del pagamento con surrogazione costituì chiaramente mezzo specificamente concertato per l'elusione della par condicio creditorum, come dimostra quanto avvenuto in seguito, e cioè la soddisfazione dei soli creditori ritenuti strategici per la fallita, che non avevano probabilità alcuna di essere soddisfatti nel concorso.
A questo ultimo proposito il CTU evidenzia che alla data della sua relazione (dep. 30/4/2024) lo stato della procedura mostrava che “le somme disponibili al momento non sono sufficienti a soddisfare nemmeno i creditori privilegiati di primo grado ex art. 2751bis C.C.” delineando una distanza fra Con passivo e attivo tale che neppure in vita di , all'epoca della stipula e ancor più alle date delle varie cessioni di credito (da settembre 2017 ad agosto il 2018 ) si potesse dire prevedibile una loro giusta soddisfazione;
ciò di cui erano ben consapevoli gli amministratori.
Pertanto anche questa pattuizione va ascritta ad illecito gestorio, e quanto successivamente eseguito in conformità ad essa costituisce atto di attuazione della stessa, cagionante danno al ceto creditorio per euro 178.584,80 in capitale, ascrivibile agli amministratori, non escluso il convenuto , pur se CP_2 cessato alla data del 19/10/2017 per lo scioglimento della società, in quanto la predisposizione del meccanismo lesivo, cui conseguirono poi le singole surrogazioni, si riconduce alla sua propria attività gestoria di stipula del contratto di vendita. Inoltre nella fase esecutiva del contratto fu il , CP_2
pagina 19 di 34 quale amministratore unico di RI LD (per conto della quale aveva sottoscritto il contratto con Con
) , a dare corpo all'attività di acquisto dei crediti verso la fallita e alle surrogazioni di PH nei singoli crediti che vennero compensati con il debito per prezzo.
Secondo addebito: pagamenti COroparte_9
Nel corso del 2017, a capitale perduto, in varie occasioni dal 10/1 al 19/6, la società eseguì pagamenti per totali euro 34.378,00 a favore della correlata creditore non privilegiato, e CP_9 COroparte_9 dunque in violazione della par condicio creditorum.
E' rimasta allegazione del tutto generica quella per cui si sarebbe trattato di fornitore essenziale per lo svolgimento dell'attività, ancora in corso nel 2017. A rendere leciti tali pagamenti occorrerebbe puntuale prova che essi attenessero a prestazioni indispensabili per attività che, a patrimonio perduto, fossero ancora lecite siccome, per esempio, di completamento di commesse in corso alla data di perdita del capitale. Ciò non è allegato né provato. Segnali in senso opposto vengono invece dalla lettura dei verbali delle sedute trimestrali del Collegio sindacale.
In data 19/1/2017 il Collegio rilevava anomalie nelle scritturazioni dei mastrini relativi alle parti correlate e chiedeva informazioni riguardo proprio a VT, rispetto ai quali gli amministratori chiedevano tempo per verifiche e risposta, dichiarando di non essere in grado sul momento di rispondere. In data 19/4/2027 il Collegio chiedeva al presidente del CdA “se si sia valutato attentamente il mantenimento in essere dei rapporti contrattuali oggi esistenti con la società
[...]
al che il Presidente rispondeva che sarebbero state valutate a breve le decisioni CP_9 necessarie “in considerazione del continuo calo di commesse” risposta che enuncia, peraltro, il proseguimento dell'attività con assunzione di nuove commesse, di cui si affermava il “continuo calo”,
e non già il completamento delle commesse in corso;
in violazione dunque dei doveri gestori conseguenti alla perdita di capitale.
I pagamenti in questione sono dunque illeciti in quanto violativi dei diritti del ceto creditorio sul patrimonio sociale, e vanno ascritti agli amministratori pro tempore.
Addebiti al Fallimento
pagina 20 di 34 E' opportuno prendere qui posizione su addebiti svolti dapprima dai convenuti , e CP_2 CP_1
, poi, nel proseguire della causa, anche da altre parti, e contro la curatela, e variamente ascritti ai CP_4 disposti degli artt. 1227 commi 1 e 2 c.c.
Così si esprimevano le difese degli amministratori e del sindaco fin da subito eccipienti, nelle rispettive comparse di risposta:
(Rumor):“Va, dunque, eccepito, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta la responsabilità del convenuto
Rumor, il concorso del fatto colposo della curatela fallimentare nella causazione dell'asserito danno alla massa dei creditori, ex art. 1227 comma 1° C.C., per aver questa omesso, pur essendone obbligata ex lege, ogni azione di recupero del credito vantato dalla società fallita a saldo del prezzo della compravendita di data 7.06.2017 nei confronti di RI LD s.r.l..
In via subordinata alternativa, è, invece, eccepita la violazione da parte della curatela fallimentare dei doveri di comportarsi con diligenza e buona fede al fine del contenimento dell'asserito danno, giusto il disposto dell'art. 1227 comma 2° C.C., avendo questa intrapreso avventate azioni giudiziarie, che, oltre ad incrementare il passivo fallimentare in prededuzione per le spese legali sostenute e per quelle da rifondere alla controparte, hanno cagionato la perdita dell'intero valore della partecipazione in
Tipolitografia L'Artigiana s.r.l., quand'anche fosse stata dichiarata l'inefficacia del contratto di cessione di data 7.06.2017.”
(Morsoletto): “è indubbio che sono state le azioni giudiziali intraprese dalla Curatela Fallimentare a condurre poi alla dichiarazione di fallimento di Tipolitografia L'Artigiana Srl, arrecando pregiudizio
a quest'ultima e, conseguentemente, al ceto creditorio.
Nella denegata ipotesi, quindi, l'odierno Giudicante dovesse ravvisare una qualsivoglia responsabilità in capo agli amministratori nella causazione dell'asserito danni patito dal ceto creditorio, non potrà detta responsabilità, quantomeno, in via concorrente, se non addirittura esclusiva, non gravare anche sulla Curatela attorea, e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 I° e II° co. c.c. “
): “Non risulta che la curatela – che neppure ne ha dato atto in corso di giudizio (a perfetta CP_4 conferma di quanto ritenuto) – abbia posto in essere azioni revocatorie né dei pagamenti, né della cessione della partecipazione, mentre oggi si vorrebbe far rispondere ai sindaci per un presunto danno che essa per prima non ha ritenuto di dover rimediare con gli strumenti forniti dalla legge”.
Nelle successive difese, come gli addebiti sono addirittura formulati alla persona del Curatore, ma tale aspetto, afferente la persona del curatore e non il Fallimento come entità di massa, può rilevare solo nel rapporto di mandato fra Curatore e procedura, ed è totalmente estraneo al giudizio, che corre invece pagina 21 di 34 fra procedura e ex organi sociali, ed è dunque insuscettibile di avere riflesso nel rapporto fra massa e convenuti.
Va premesso che l'eccezione ex art. 1227 comma 1 c.c., che attiene al rapporto di causazione del danno, corrisponde ad una indagine da operare anche di ufficio, nella verifica del nesso causale;
mentre l'eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. che attiene all'attività di evitamento o limitazione del danno, è invece formulabile (con onere probatorio a carico) solo dalla parte interessata nella comparsa di risposta e se tempestivamente costituita (Cass. 19218/2018).
I rilievi sulle condotte del , riguardando fatti successivi alla generazione del danno (il quale Parte_1 tutto si è prodotto prima del fallimento, in forza di atti gestori anteriori) non possono interferire con la serie causale che ha prodotto il danno;
non sono dunque già ex ante passibili di integrare l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 c.c.
Riguardo ai rilievi contenuti nelle comparse di risposta, il primo (Rumor) si riferisce alla mancata esazione da parte del del residuo prezzo della vendita. Il fatto attiene al mancato incremento Parte_1 della massa della parte di prezzo ancora esigibile, che la difesa riprendendo da un parere legale CP_1
a doc. b) , quantifica in euro 628.438,98 (la venditrice percepì anche una parte di prezzo in Parte_1 contante, euro 301.415,65). Si tratta evidentemente di un addebito attinente il mancato salvataggio, soggetto a rilievo ed onere probatorio di parte. Tuttavia non è allegato né appare verosimile, stante quanto indicato dal CTU riguardo alle prospettive di soddisfazione, precarie financo per i privilegiati di primo grado, che l'incasso di una tale somma avrebbe potuto portare alla soddisfazione anche solo parziale dei non privilegiati quali sono i soggetti che sono stati soddisfatti mediante cessioni di credito.
Lo stato passivo al 5/5/2023 infatti mostrava crediti privilegiati ammessi per euro 3.049.244,52, e chirografari per euro 2.502.768,72; mentre l' attivo alla stessa data era di euro 64.768,94. Anche incrementato del residuo prezzo, quantificabile sottraendo dal prezzo di vendita (1,8 milioni) le somme quietanzate, quelle pagate in moneta e quelle compensate, l'attivo non arriverebbe comunque ad essere attingibile dai non privilegiati.
Il secondo addebito sollevato da e attiene in parte ad aspetto - il fallimento della CP_1 CP_2 società delle cui quote si fece cessione, e le sue cause in tesi riconducibili a scelte del Fallimento RIG – chiaramente irrilevante sia rispetto alla causazione del danno, sia rispetto all'onere di salvataggio;
in parte - aumento di spese per azioni giudiziarie, da portare in prededuzione - alle scelte di gestione della massa. Per quest'ultimo, l'avere impiegato attivo intrapreso azioni – ma la stessa parte, od altre, contestano invece al di non averne intraprese ulteriori , quali le revocatorie delle cessioni Parte_1
Con dei crediti verso , o l'esazione del residuo prezzo - non è neppure prospettato quali sarebbero state pagina 22 di 34 queste spese, e dunque non è neppure prospettato in modo concreto il fatto che averle sostenute possa avere avuto una qualche rilevanza rispetto alla prospettiva di soddisfazione del ceto chirografario, e quindi rispetto alla limitazione del danno derivante dalla violazione della par condicio creditorum o del divieto di postergazione; fermo che nessun nesso potrebbe stabilirsi neppure in via astratta fra la mancata esazione del residuo prezzo e il danno attinente la parte di prezzo quietanzata, se essa semplicemente non è stata mai pagata e non può più essere chiesta in pagamento.
Il terzo addebito, sollevato dalla difesa e anch'esso sussumibile sotto l'egida dell'art. 1227 CP_4 comma 2 c.c., va respinto (per il principio generale, Cass. 14853/2007 e plurime successive) in quanto prefigura un onere affidato ad azioni rischiose e di esito incerto, quali le revocatorie delle cessioni dei crediti, che il fallimento avrebbe dovuto esercitare “al buio” senza avere contezza dei singoli contratti
(dei quali si è ottenuta conoscenza solo in causa, tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ) sulla scorta delle mere scritture contabili, le quali, come poi qui emerso, facevano apparire una quantità di cessioni e compensazioni superiore al vero.
Altre difese sollevano eccezione ex art. 1227 c.c. – tutte qualificabili ai sensi del secondo comma - solo dopo lo spirare delle preclusioni assertive.
Tali:
- il mancato recupero di un credito di euro 29.656 verso , comunque irrilevante COroparte_14 in quanto oggetto di addebito sollevato in sede cautelare e non più qui;
- il mancato recupero di un bene immobile ceduto a tale estraneo agli addebiti;
Parte_8
- la mancata coltivazione dell'azione di merito sulla cui prospettazione il aveva ottenuto dal Parte_1
Tribunale di EN a n. 7315/2019 r.g. e che si concludeva con ordinanza del 20/2/2020 declaratoria di incompetenza, prodotta dalla difesa . Per il poco che si apprende dalla ordinanza, si CP_2 trattava di un procedimento cautelare per sequestro conservativo prefigurante domande di nullità della cessione del 7/6/2017; il successivo fallimento di L'Artigiana costituisce una giusta ragione di abbandono della prospettiva di riacquistarne le partecipazioni.
Per riguarda i componenti del Collegio sindacale, ad essi sono pure ascritti dal gli addebiti Parte_1 consistenti in pagamenti in violazione di par condicio (compensazione per euro 178.000 del credito per prezzo, e pagamenti a . COroparte_9
Con riguardo alla vendita, e alle condizioni in essa pattuite, vengono in esame due verbali di sedute del
Collegio sindacale.
pagina 23 di 34 Nel verbale del Collegio sindacale del 19/1/2017 si legge che il Collegio sollecitava, non per la prima volta, l'organo amministrativo ad assumere iniziative per fornire alla società il necessario flusso finanziario, indicando come vie da percorrere da un lato la richiesta di iniezioni liquide dei soci, da eseguire mediante finanziamenti (si dava atto che i soci non parevano affatto disponibili ad un aumento di capitale) dall'altro la cessione della partecipazione in l'Artigiana, ipotesi già precedentemente sottoposta ai Sindaci ma riguardo alla quale il Collegio sottolineava l'importanza di eseguirla, trattandosi di un asset fondamentale, alle migliori condizioni possibili, sia in termini di prezzo, sia in termini di celerità di pagamento.
L'organo di controllo nella seduta commenta anche il testo di un contratto preliminare già sottoscritto e datato 12/12/2016, evidentemente ad esso sottoposto, esprimendo varie perplessità relative:
- al promissario acquirente, rispetto al quale indicavano la necessità di valutare la consistenza patrimoniale e la capacità di onorare il debito;
con invito a esplicitare eventuali conflitti di interesse;
- alla congruità del prezzo, alle modalità di pagamento, alle garanzia e tempistiche, punti sui quali sollecitava gli amministratori ad esprimersi.
Nella successiva seduta del 19/4/2017 il Collegio “ribadisce le perplessità in merito al preliminare sottoscritto per la cessione della partecipazione già rilevate nella precedente verifica del 19/01/2017 relativamente alle modalità di pagamento da parte di RI LD. In particolare per quel che riguarda il pagamento della quota in liquidità il Collegio esprime dubbi sulla solvibilità della Pt_9
e per quel che riguarda il pagamento attraverso la surrogazione di prima LD nei debiti di CP_1 il Collegio rileva che tale modalità potrebbe configurare pagamenti preferenziali a danno di creditori privilegiati in particolare dipendenti, erario ed enti previdenziali”
Il contratto preliminare discusso dal Collegio Sindacale, non è stato versato in causa.
La difesa ha prodotto un testo di contratto preliminare datato 29/12/2016, non sottoscritto, nel Pt_2 quale è prevista una caparra confirmatoria, e non compaiono neppure le modalità di pagamento del prezzo. Se anche ai Sindaci fu mai sottoposto questo testo, esso era certamente diverso fu quello citato e commentato nel verbale del 19 gennaio, ivi peraltro indicato come sottoscritto il 12/12/2016. La bozza prodotta dalla difesa inoltre, non contenendo alcuna indicazione sulle modalità di Pt_2 pagamento del prezzo, non può essere quello discusso il 19 aprile, ivi trattato come coincidente con quello commentato il 19 gennaio, e del quale il Collegio commenta le specifiche modalità del pagamento del prezzo.
Dal testo del verbale del 19 aprile si comprende inoltre che sebbene RI LD sia stata costituita il
5/5/2017 e iscritta al registro delle Imprese il 11/5/2017, al Collegio era stato reso noto il nome della pagina 24 di 34 costituenda acquirente, ed esso inoltre era già stato evidentemente reso edotto di elementi riguardo ad essa, tanto da avanzare già dubbi sulla sua solvibilità.
Già il 19 gennaio inoltre i Sindaci avevano posto la questione del conflitto di interessi.
Infine, il 19 aprile sottolineavano, commentando una clausola del preliminare che evidentemente prefigurava la clausola di pagamento con surrogazione poi inserita nel definitivo, il rischio di violazione della par condicio.
Emerge dunque con evidenza che il Collegio era bene consapevole di quanto si andava a pattuire, e ciò rileva con particolare riguardo all'addebito, che qui viene ascritto anche al Collegio sindacale, di concorso per omissione di intervento rispetto alla violazione della par condicio quale poi concretizzatasi in forza del meccanismo di acquisto e surrogazione nei crediti verso la venditrice, esplicitamente prefigurato nel contratto, anche se non come forma obbligata di pagamento. Il timore già per tempo formulato poteva e doveva spingere il Collegio alla penetrante verifica successiva dell'andamento dei pagamenti, e al rilievo delle concrete violazioni. Invero, la scheda contabile
“Crediti v/RI LD” a doc. 30 del evidenzia defalchi del prezzo con menzione dei Parte_1 singoli creditori di RIG soddisfatti (“ceduto debito”) già a partire dal giugno 2017. Se ciò il Collegio avesse fatto, avrebbe potuto e dovuto agire sia mediante specifici rilievi all'organo gestorio, e poi al liquidatore, e, ove avesse ritenuto non utile convocare l'assemblea (in cui sedevano quali soci i medesimi amministratori), o non percorribile la via della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. per ineluttabilità della pattuizione, agire in responsabilità contro gli amministratori e poi del liquidatore
(2393 comma 3 c.c.), potendo peraltro una azione anche scoraggiare la prosecuzione delle surrogazioni.
Con riguardo all'addebito di pagamenti preferenziali alla correlata dai brani di COroparte_9 verbali dell'organo di controllo, sopra citati nel trattare l'addebito, emerge ben chiaro come i rapporti di RIG con la correlata fossero già per tempo ritenuti poco trasparenti e comunque meritevoli di cessazione;
il Collegio sindacale si è contentato di esprimere le proprie considerazioni e inviti, ma avrebbe dovuto e potuto agire anche per fare interrompere il flusso dei pagamenti ricorrendo al giudice
(sia ex art. 2409 c.c. sia in responsabilità gestoria)
Pertanto anche i componenti dell'organo – del cui attento, ma non sufficientemente attivo operato testimoniano i verbali delle sedute – rispondono dei due addebiti di violazione della par condicio, ad essi ascritti.
Totale e quote interne
Si ritiene che la corresponsabilità dei convenuti per gli addebiti ad essi solidalmente ascrivibili (per il danno capitale di euro 178.584,80 + 34.378= 212.962,80) possa gravare, nei rapporti interni, e dove pagina 25 di 34 chiesto e peraltro coerente con le polizze anche nel rispettivo rapporto assicurativo, in ragione del 50% per ciascun organo, e all'interno di esso per capi (quindi amministratori 25% ciascuno, Sindaci
16,66...% ciascuno).
Gli amministratori inoltre rispondono solidalmente e per pari quota per l'addebito loro ascritto relativo alla parte di prezzo quietanzata (146.000).
Tutte le somme, costituendo debito risarcitorio e dunque di valore, vanno attualizzate mediante applicazione della rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla produzione del danno alla sentenza;
con applicazione dell'interesse legale sulle somme via via rivalutate anno per anno;
il tutto fino alla sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza, si applica l'interesse come per legge.
Il danno non può sottostare, per i Sindaci, al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell'art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso “percepito”, sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità).
Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall'altro, per superare il principio generale indicatodall'art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa.
Infatti Cass. 28994/2019, che tratta il problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma
3, della legge n. 24 del 2017 in materia di responsabilità sanitaria, ricorda essere come orientamento risalente della Corte, quello che afferma (Cass. n. 15652 del 12/08/2004): «In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis",rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale»
La Corte Costituzionale a sua volta afferma in modo costante che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica;
che se esso non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., pagina 26 di 34 riservata alla materia penale, per cui il legislatore, fuori dell'ambito penale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, ma solo alla condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (C.Cost. 108/2019, che cita ex plurimis, propria sentenza n. 170 del 2013).
Nel presente caso non ci si trova innanzi, a differenza di altri casi talora richiamati come analoghi, ad una disciplina che introduce criteri per la liquidazione equitativa del danno, dettando quelle che talora sono chiamate “norme per il Giudice” (Cass. 28990/2019 sulla introduzione nella materia del danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti;
Cass. 8069/2024 sulla novellazione del 2019 dell'art. 2486 c.c.) e che con espressione talora travisata, sono dette di natura
“latamente processuale” (Cass. 5252/2024). Tali novelle normative non pongono neppure, a ben vedere, una questione di retroattività della legge, in quanto sopravvengono a dettare regole per l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in alcuni casi in cui esso è necessariamente affidato a criteri equitativi, e in particolare lo fanno cristallizzando normativamente approdi giurisprudenziali (così cass. 28990/2019).
Nel presente caso si ha invece una disciplina che , se applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo a limitare dunque quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e solo abbisognevoli di accertamento giudiziale. Al proposito Cass. 28990/2019 (qui sottolineata per comodità di lettura: “Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati»
Nel limitare la risarcibilità di un diritto già sorto (nel caso che occupa, di un diritto risarcitorio derivante da fatti anteriori alla entrata in vigore della l. 35/2025) il legislatore interviene a decurtare, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto.
Del resto analoghe conclusioni quanto alla non retroattività ha tratto la giurisprudenza relativamente a nova normativi introducenti limiti al ristoro dell'illecito: così in materia di tutela rispetto al licenziamento illegittimo (fra le molte Cass. Sez. L, 11105/1997 (“La norma di cui all'art. 1 della pagina 27 di 34 legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore) e di responsabilità del trasportatore (Cass. 3717/1989: “La disposizione dettata dall'art. 1-2 - della legge 22 agosto 1985, n. 450 - secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore
a l. 12 mila per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato - ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in Sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per
l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”)
Il vulnus è particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, dove il tema del compenso spettante ai Sindaci, che non era, nel diritto anteriore, in alcun modo rilevante, viene a costituire un tema di fatto
– assoggettato ad oneri di allegazione e prova – che nel processo con preclusioni già incardinato può in concreto non essere più neppure suscettibile di tali allegazione e prova.
ASSICURAZIONI
Venendo alle coperture assicurative, assicuratrice non contesta la copertura e CP_6 CP_3 richiama le condizioni di polizza:
- copertura della sola quota riferibile all'assicurato;
- scoperto del 20% con il massimo di euro 30.000;
- limite di indennizzo del 30% del massimale generale, dunque euro 300.000.
L'assicurato non contesta tali condizioni. L'ammontare capitale del risarcimento a carico di ciascun
Sindaco, nei rapporti interni, è di euro 35.493,80, somma ben lontana, una volta attualizzata, dal massimale;
su tale somma attualizzata opererà lo scoperto del 20% contrattuale.
assicuratrice P_ Pt_2
pagina 28 di 34 Il Sindaco ha stipulato con nel tempo, una serie di polizze del tipo claims made, delle Pt_2 P_ quali è ritenuta pacificamente applicabile la n. 400210239 sottoscritta il 20/2/2020.
L'art. 7 delle condizioni di assicurazione dispone che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originati da fatti posti in essere durante il medesimo periodo”, precisando, al terzo comma, “nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate Parte_10 da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita”. già da qualche Pt_2 anno coperta da con precedenti polizze, per la responsabilità quale Sindaco, con la stipula del P_
20/2/2020 non più assicurava tale attività, come è del tutto evidente sia dal frontespizio di polizza, che non riporta, a differenza delle precedenti polizze, alcuna indicazione nello spazio relativo alle cariche di Sindaco;
sia dal questionario (pag. 2, attività svolte, non viene indicata quella di Sindaco;
pag. 3, quesito specifico sull'intento di assicurare l'attività di Sindaco – barrata casella NO).
Solo con l'appendice del 7/8/2020 era nuovamente pattuita – con aumento di premio – la copertura dell'attività di Sindaco. La appendice contiene una norma specifica che recita: “La garanzia non vale per gli incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza” che costituisce norma speciale derogatoria alle condizioni generali, altrimenti richiamate, nelle quali era contenuta (art. 8) la clausola di copertura degli “errori pregressi” del triennio anteriore.
La difesa della convenuta assume che il testo contrattuale le assicurerebbe copertura, ma le clausole citate appaiono ineludibili. La difesa non ha poi sviluppato, nei termini che le spettavano per domande o eccezioni (prima udienza nel rito anteriore, rivestendo essa la posizione di attore verso la terza chiamata ) eccezioni specifiche o domande riconvenzionali (risarcitorie ex artt. 1337 c.c.) o domande di annullamento per vizio della volontà. Ha svolto, nelle prime difese sulla copertura (svolte nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) solo generiche considerazioni sulle polizze tipo claims made
e sulla assenza di prova della adeguata informazione o della sua scelta cosciente.
Ora Cass. 22437/2018 ha chiaramente affermato cheIl modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso
l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento pagina 29 di 34 giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.”
La Corte dunque, rimette alla parte la scelta del tipo di tutela da invocare (il che rimanda ai rimedi risarcitori per responsabilità precontrattuale, o alle azioni per vizio del consenso) facendo salvo il controllo anche di ufficio sulla causa in concreto realizzata dal contratto, e sulla eventuale nullità di singole clausole. Nella motivazione espone come terreno da verificare, per questo aspetto, quello dell'equilibrio sinallagmatico, e in particolare del rapporto fra copertura e premio. Questo solo è dato al giudice esaminare di ufficio, e così avviene in questo caso, in cui la convenuta non ha innescato alcuno dei rimedi rimessi alla sua iniziativa. Per quanto riguarda il rapporto fra copertura e premio, dunque, la convenuta afferma (peraltro per la prima volta a p. 27 della comparsa conclusionale) che la determinazione del premio non ha mai risentito della esistenza o meno della copertura per l'attività di sindaco, e ciò afferma rimandando genericamente alla lettura delle varie polizze. Invero, la lettura delle polizze, nelle quali si notano di volta in volta variazioni di premio, ma anche variazioni delle attività assicurate: le singole polizze riportano infatti nei frontespizi l'elenco degli specifici incarichi di interesse, di Curatore fallimentare, e, con l'interruzione descritta, di Sindaco, con l'elenco delle società o procedure. Non è possibile dalla lettura delle polizze comprende i criteri di stima sottostanti, né tantomeno se, come allega la convenuta, la copertura della posizione di Sindaco sia stata sempre indifferente al premio.
Pertanto non è tenuta a indennizzare il sinistro. P_
CO
, assicuratrice CP_4
Anche per questa assicuratrice, il rapporto con la chiamante si è dipanato attraverso una serie di polizze tipo claims made;
si tratta della la polizza Responsabilità Civile Professionale, certificato n.
BLUE061147, che include un'estensione per l'attività di Sindaco e Revisore;
essa, come specifica AIG, ha durata annuale ed è stata stipulata dalla convenuta a partire dall'annualità 28 settembre 2015 – CP_4
31 dicembre 2016 e successivamente rinnovata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2021. pagina 30 di 34 AIG fa riferimento, per la individuazione del sinistro, alla prima denuncia cautelativa di sinistro cautelativa è stata presentata dall'assicurata al broker LL ER TS in data 3 agosto 2018.
(periodo di polizza dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) Con
contesta la copertura per le seguenti ragioni:
- applicazione di clausola di esclusione 10.2.2. relativa all'attività di Sindaco svolta in “Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato , fallimento o qualsivoglia procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto” e intende fare rientrare nell'ipotesi il fatto che alla data della stipula della polizza pro tempore vigente RIG fosse già in liquidazioni;
questa difesa non è fondata, atteso che lo scioglimento non coincide né con l'insolvenza
(tantomeno”dichiarata”) né con l'apertura del fallimento o di una procedura concorsuale;
- dichiarazioni inesatte o reticenti: l'assicurata avrebbe taciuto, in sede di rinnovo della polizza o in corso Con di vigenza di essa, l'aggravamento del rischio;
la difesa fa riferimento in particolare alla clausola
4.9 che esclude la indennizzabilità di qualsiasi richiesta risarcitoria “(ii) traente origine da, basata su
o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una
Richiesta di risarcimento” includendo in ciò (o comunque facendo valere ex artt. 1892 e 1893 c.c.) la situazione di tensione finanziaria registrata nei vari verbali del Collegio Sindacale dal luglio 2017 in poi, fino alla messa in liquidazione volontaria. Invero, l'aggravarsi delle condizioni finanziarie della società nulla dice sulla maggiore o minore probabilità di commissione di fatti costituenti illecito da parte del Sindaco, e del resto l'assicurato non è tenuto a ragguagliare la assicuratrice delle vicende interne della società;
- da ultimo, la non debenza dell'indennizzo per dolo ex art. 1917 c.c.; ma invero, per quanto sopra detto, la condotta dei Sindaci si connota per colpa, non certo per dolo, diversamente non avrebbero essi dipanato in modo così chiaro nei loro verbali di seduta le criticità rispetto alle quali si contesta loro solo l'insufficiente reazione e/o vigilanza. Con La copertura è dunque operante. Essa opera:
- entro il limite della quota;
- entro il massimale di euro 500.000;
- con una franchigia di euro 5.000,00
Non è neppure allegato che sussistano le altre ipotesi di riduzione o esclusione formulate dalla difesa dell'assicuratrice (erosione per precedenti sinistri, esistenza di altre coperture).
Conseguentemente a quanto deciso sul merito, sulle spese: pagina 31 di 34 - parte attrice è vittoriosa verso tutti i convenuti e deve vedersi rifuse da essi le spese, calcolate in ragione del valore della vittoria;
si ritiene di regolarle partitamente come in dispositivo, anche per le fasi cautelari ante causam (tolta per il reclamo la posizione non reclamante, e compensando CP_3 fra e reclamanti e , in ragione del modesto risultato utile ) e considerati i Parte_1 Pt_2 CP_4 risultati dei vari procedimenti;
la nota spese attorea per il merito è adeguata considerata la molteplicità di controparti, si aggiungono esborsi, risultanti dagli atti, anche se ivi non esposti;
per le fasi cautelari si opera una decurtazione dalla nota, considerata l'assenza di scritti della fase decisionale e della assenza di fase istruttoria;
- quanto al procedimento cautelare endocausale, tutti i convenuti avevano chiesto la revoca, e il si è opposto, ma per e vi è stata solo una riduzione, onde le Parte_1 CP_1 CP_2 Pt_2 spese fra questi e il fallimento vanno compensate;
il rifonderà per il procedimento cautelare Parte_1 endocausale le spese ai convenuti e , ivi vittoriosi – tali spese si liquidano tenendo conto CP_3 CP_4 che la introduzione e trattazione del procedimento è avvenuta solo oralmente in udienza;
- si vede rifuse le spese dalla chiamante;
il valore per questa domanda si misura sul P_ Pt_2 valore della quota ideale di responsabilità rispetto alla domanda attorea originaria;
- non ha resistito alla chiamata in indennizzo;
il chiamante non ha chiesto la rifusione delle CP_6 spese di resistenza (Cass. 4275/2024) e pertanto l'assicuratrice rifonderà ex art. 1917 comma 1 c.c. al chiamante le spese processuali attoree per quanto messe a carico del convenuto assicurato, che ha chiesto di essere tenuto indenne di ogni esborso a favore della parte attrice;
Con
- soccombe verso l'assicurata, rifonderà spese di chiamata, avendo resistito ad essa, (l'assicurata non ha depositato nota spese, si liquida tenendo conto dell'entità della quota ideale della sua responsabilità alla luce della domanda originaria del , materia della sua difesa nel rapporto Parte_1
Con con ), e le spese processuali attoree per quanto messe a carico del convenuto assicurato, ex art. 1917 comma 1 c.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Condanna i convenuti e in solido fra loro (e nei rapporti interni per CP_1 COroparte_2 quote paritarie) a pagare al attore la somma di euro 146.000,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in motivazione;
pagina 32 di 34 2) Condanna tutti i convenuti in solido (e nei rapporti interni e per il 25% ciascuno;
CP_1 CP_2
e per il 50% complessivo suddiviso per quote paritarie) a pagare al Fallimento CP_3 CP_4 Pt_2 attore la somma di euro 212.378,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) Rigetta le domande della convenuta nei confronti di CP_8 COroparte_5
4) Condanna a tenere indenne il convenuto , per COroparte_6 COroparte_3 la quota interna di spettanza, di quanto egli è tenuto a rifondere a parte attrice come al punto 2), con franchigia scoperto e massimale indicati in motivazione;
5) Condanna a tenere indenne la convenuta COroparte_20 CP_4
, per la quota interna di spettanza, di quanto ella è tenuta a rifondere a parte attrice come al punto
[...]
2), con franchigia scoperto e massimale indicati in motivazione;
6) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del per la causa di merito, che si liquidano Parte_1 in euro 32.592,00 in compensi, 3.399,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
tale somma
è posta partitamente a carico per 2/3 dei convenuti e , in solido fra loro;
e per 1/3 a CP_1 CP_2 carico dei convenuti e in solido fra loro;
CP_3 CP_4 Pt_2
7) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del per il procedimento cautelare ante Parte_1 causam di prime cure , che si liquidano in euro 11.000,00 in compensi, 1.713,00 in esborsi , oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
tale somma è posta partitamente a carico per 2/3 dei convenuti CP_1
, in solido fra loro;
e per 1/3 a carico dei convenuti e in solido fra loro;
CP_2 CP_3 CP_4 Pt_2
8) Condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere le spese di lite del CP_1 CP_2 Parte_1 per il procedimento di reclamo, che si liquidano in euro 8.000,00 in compensi, in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
9) Compensa le spese del reclamo fra e convenute e;
Parte_1 Pt_2 CP_4
10) Condanna il a rifondere ai convenuti e le spese del procedimento cautelare Parte_1 CP_3 CP_4 endocausale, che si liquidano per ciascuno in euro 5.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
11) Compensa le spese del procedimento endocausale di sequestro fra e convenuti Parte_1 CP_1
e CP_2 Pt_2
12) Pone a carico dei convenuti, rispettivamente per 2/3 solidalmente e , per 1/3 CP_1 CP_2 solidalmente e le spese di CTU;
CP_3 CP_4 Pt_2
13) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite di e le liquida in CP_8 COroparte_5 euro 12.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa,
14) Pone a carico della terza chiamata le spese che l'assicurato deve CP_6 COroparte_3 rifondere per spese di lite e di CTU a favore del , sopra indicate;
Parte_1
pagina 33 di 34 15) Pone a carico della terza chiamata le spese di COroparte_20 lite dell'assicurata , per euro 25.000 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
CP_4 nonché quelle che la assicurata deve rifondere per spese di lite e di CTU a favore del CP_4
; Parte_1
ZI, 11/6/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
dr. Lina Tosi presidente rel. dr. Lisa Torresan giudice dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 3405/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(c.f. e p. iva n. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Fabio Sebastiano del foro di EN, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia
Rosina del foro di ZI, in ZI-Mestre, alla via Mestrina n. 6,
Attore contro
pagina 1 di 34
(c.f. ), CP_1 C.F._1 con l'avv. Andrea Giacomelli del Foro di EN
, (c.f. ), COroparte_2 CodiceFiscale_2 con l'avv. Andrea Zanovello del Foro di EN
(c.f. ) COroparte_3 CodiceFiscale_3
Con l'avv. Pietro Lombardi del Foro di SO
, (c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_4 con gli avv. Lamberto Lambertini e OV Aquaro del Foro di Verona
(c.f. ), Pt_2 Parte_3 C.F._5 con l'avv. Alberto Crivellaro del foro di SO
Convenuti
E con la chiamata di
(P.I. ), chiamata quale assicuratrice COroparte_5 P.IVA_2 Pt_2 con l'avv. Paolo Maria Chersevani del Foro di ZI
(c.f. ), chiamata quale COroparte_6 P.IVA_3 assicuratrice CP_3
con l'avv. Cristiano Alessandri del Foro di ZI
(p.iva ), COroparte_7 P.IVA_4 chiamata quale assicuratrice CP_4 con gli avv. David Maria NO del Foro di Milano, RI ND del Foro di Roma e OV
AL del Foro di ZI, quest'ultimo anche domiciliatario
Causa trattenuta in decisione secondo il rito previgente giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. datata e comunicata il 20/2/2025
Conclusioni per parte attrice:
- confermarsi il provvedimento di sequestro conservativo pronunciato dal Tribunale di ZI nei confronti degli odierni convenuti come confermato a séguito del provvedimento del 25 giugno 2024;
pagina 2 di 34 - accertata e dichiarata la responsabilità di e quali ex amministratori CP_1 COroparte_2 della Società fallita in ordine alla violazione del principio della postergazione ex art. 2467 c.c. quanto all'operazione di cessione della partecipazione del giugno 2017 e al pagamento del prezzo, condannare i medesimi a risarcire in solido alla curatela il danno pari ad Euro 146.000,00 o la diversa somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi di legge a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
- per le ragioni diffusamente esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_1
e , quali ex amministratori della Società fallita, e il primo anche quale
[...] COroparte_2 liquidatore sociale mentre il secondo anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., e degli ex sindaci della Società fallita dott.ri e in ordine ai pagamenti preferenziali lesivi COroparte_3 CP_4 CP_8 della par condicio creditorum eseguiti in danno dei creditori e relativi all'operazione di cessione della partecipazione del giugno 2017 e al pagamento del prezzo, condannare i medesimi a risarcire in solido alla curatela il danno pari ad Euro 1.092.489,31 o in subordine pari alla minor somma di Euro
332.791,34 o la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
- per le ragioni diffusamente esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_1
e quali ex amministratori della Società fallita, e il primo anche quale
[...] COroparte_2 liquidatore sociale mentre il secondo anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine ai pagamenti preferenziali lesivi della par condicio creditorum eseguiti in danno dei creditori a favore di
[...] allorquando la Società era già insolvente, condannare i medesimi a risarcire in solido tra COroparte_9 loro e con i sindaci convenuti dott.ri e alla curatela il COroparte_3 CP_4 CP_8 danno pari ad Euro 266.678,00 o in subordine pari alla minor somma di Euro 34.378,00 o in ogni caso la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
- per le ragioni diffusamente esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità degli ex sindaci della Società fallita dott.ri e in ordine ai COroparte_3 CP_4 CP_8 pagamenti preferenziali lesivi della par condicio creditorum eseguiti in danno dei creditori a favore di allorquando la Società era già insolvente, condannare i medesimi a risarcire in COroparte_9 solido tra loro e con gli amministratori convenuti e alla curatela il CP_1 COroparte_2 danno pari ad Euro 266.678,00 o in subordine pari ad Euro 34.378,00 o, in ogni caso, la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi a decorrere dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi di lite, sia della fase cautelare, sia del merito. pagina 3 di 34 In via istruttoria, in caso di rimessione della causa sul ruolo (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta CP_1
nel merito, in via principale: rigettarsi, ancorché ritenute ammissibili – ma salvo gravame - tutte le domande comunque proposte dall'attore , in quanto infondate in fatto e Parte_1 diritto e, per l'effetto, revocarsi l'ordinanza dell' di data 25.06.2024, che ha mantenuto fino CP_10 ad euro 600.000,00 l'ammontare del sequestro conservativo concesso ante causam.
In via subordinata di merito: nella contestata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, ovvero di altra parte in causa, determinarsi la quota interna di responsabilità gravante sul convenuto e CP_1 condannare gli altri soggetti ritenuti responsabili a rifondere al medesimo quanto il CP_1 medesimo dovesse pagare a parte attrice, o ad altra parte, oltre la propria quota di accertata responsabilità. in ogni caso con vittoria di spese e di competenze, oltre spese generali 15%, cap ed iva come per legge.
In istruttoria (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta : CP_2
NEL MERITO
In via principale
1) rigettarsi tutte le conclusioni ex adverso formulate dal Fallimento attoreo, dagli altri convenuti e terze chiamate nei confronti del sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto;
COroparte_2
2) revocarsi, per i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza emessa nei confronti del sig. COroparte_2 dal Tribunale di ZI – Sezione Specializzata per le Imprese, in data 11/03/2022, depositata in cancelleria, in data 14/03/2022, nella procedura R.G. n° 8145/2021.
In via subordinata
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni formulate dall'odierno attore, accertarsi che nessuna responsabilità sussiste comunque in capo al sig. nella COroparte_2 causazione dell'asserito danno patito dall'odierno attore e conseguentemente dichiararsi che nulla è a quest'ultimo dovuto dal sig. ; COroparte_2
4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni formulate dall'odierno attore, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva e/o, quantomeno, concorrente di quest'ultimo pagina 4 di 34 nella causazione dell'asserito danno e conseguentemente ridursi tutti gli importi dallo stesso richiesti a titolo risarcitorio;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni formulate dall'odierno attore, ridursi gli importi da quest'ultimo richiesti a titolo risarcitorio in ragione del danno effettivamente accertato, della responsabilità esclusiva e/o concorrente dell'odierno attore, ed alla minor somma ritenuta di Giustizia.
In ogni caso
6) spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi.
Conclusioni per parte convenuta CP_3
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti del convenuto dott. perché COroparte_3 infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, confermare la disposta revoca del sequestro conservativo già concesso con ordinanza di data 11.03.2022.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice nei confronti del convenuto DOTT. condannare COroparte_3 COroparte_11
(C.F. e P.IVA ) -, in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_3 P.IVA_5 sede legale in 10122 Torino(TO), Via Corte d'Appello 11, a tenere manlevato e indenne il DOTT. da ogni esborso e spesa a cui lo stesso dovesse essere tenuto a sostenere nei COroparte_3 confronti del Fallimento attoreo.
IN OGNI CASO
Con condanna della Curatela all'integrale refusione delle spese di lite e del compenso professionale.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta : CP_4
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte attrice per i motivi tutti esposti in atti, ed anche in ragione di eventuali prescrizioni, avendo la dott.ssa fedelmente e diligentemente adempiuto CP_4 ai doveri ad ella imposti dalla legge e dallo statuto sociale di nella Parte_1 propria qualità di sindaco.
Nel merito, in via subordinata:
pagina 5 di 34 - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dall'attore, ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti della dott.ssa , accertarsi e determinarsi la sua CP_4 quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile e, per l'effetto, accertare la sua quota di ripartizione interna di responsabilità limitando l'eventuale - e non creduta - condanna a tale quota;
- nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità, anche parziale, in capo alla dott.ssa per i fatti dedotti in atti, accertare e dichiarare la responsabilità di qualsiasi altro CP_4 soggetto che dovesse risultare responsabile per i fatti descritti nell'atto di citazione del
[...]
e, conseguentemente, della stessa, Parte_1 Parte_1 oggi in liquidazione e in fallimento, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2392 e ss. c.c., e/o in virtù del rapporto di immedesimazione organica, per i fatti di cui alla narrativa del presente atto e condannare gli stessi alla integrale rifusione di ogni somma che la dott.ssa dovesse essere chiamata a CP_4 risarcire, in solido con altri o meno, per i fatti dedotti dall'attore e di ogni costo che comunque dovesse essere posto a suo carico, anche previo eventuale differimento d'udienza;
- nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità, anche parziale, in capo alla dott.ssa per i fatti dedotti in atti, accertare e dichiarare che, per le ragioni tutte sopra CP_4 esposte, il terzo (già ), con sede e Rappresentanza Generale per COroparte_7 COroparte_12
l'Italia in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia, partita IVA n. codice fiscale n. P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, indipendentemente e anche a P.IVA_6 prescindere dalla eventuale responsabilità manlevatrice riconosciuta a danno di altre parti in causa, è chiamato a tenere la dott.ssa interamente manlevata ed indenne di ogni e qualsivoglia CP_4 responsabilità fosse a lei attribuita, così come di ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente procedimento, condannando, in qualità di sottoscrittore della polizza di assicurazione sopra richiamate (o di ogni altra e/o diversa), a tenere manlevata ed indenne la dott.ssa da quanto la stessa dovesse essere eventualmente condannata a corrispondere, a qualsivoglia CP_4 titolo, in solido con altri o meno, per gli asseriti danni richiesti dall'attore.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e accessori tutti come per legge, anche tenuto conto dell'esito dei procedimenti cautelari, conclusi con la revoca del sequestro nei confronti della dott.ssa . CP_4
In via istruttoria (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta : Pt_2
pagina 6 di 34 Nel merito, in via principale: per le ragioni di cui in narrativa ed eccepita la prescrizione di qualsivoglia preteso credito risarcitorio nei confronti della dott.ssa respingersi integralmente Pt_2 tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale delle domande attoree e, quindi, di condanna della dott.ssa al risarcimento dei danni in favore CP_8 del e dei creditori di esso, condannarsi a Parte_1 COroparte_5 manlevare e tenere integralmente indenne la dott.ssa da quanto ella dovesse essere obbligata a Pt_2 pagare a parte attrice o a terzi per effetto dell'emananda sentenza, ivi incluse le spese di lite, sia con riferimento a quelle eventualmente dovute al attore e/o a terzi, che al proprio legale. Parte_1
In ogni caso: competenze e spese, ivi incluse quelle generali del 15%, rifuse.
1. In via istruttoria: (omissis; come da foglio telematico)
Conclusioni per terza chiamata : COroparte_5
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal
[...]
nei confronti della dott.ssa , poiché infondata, in Parte_4 CP_8 fatto ed in diritto, e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . COroparte_5
Nel merito in via subordinata: accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 400210239 stipulata dalla dott.ssa con rigettare la Parte_5 COroparte_5 domanda di garanzia dalla medesima formulata perché infondata, in fatto ed in diritto;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di dal , accertare e dichiarare il Parte_4 grado di responsabilità ascrivibile alla dott.ssa nella causazione dei danni lamentati, e per CP_8 gli effetti dichiarare tenuta a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del grado COroparte_5 di responsabilità alla stessa ascrivibile, e in ogni caso entro il limite del massimale di € 333.333,33 per ogni sinistro ed anno assicurativo, e decurtato dello scoperto del 10% per sinistro, con un minimo assoluto di euro 5.000,00.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni per terza chiamata COroparte_6
“In principalità, respingersi la domanda del Parte_1 nei confronti del dottor e di conseguenza respingersi la domanda di garanzia di COroparte_3
pagina 7 di 34 quest'ultimo nei confronti di ovvero dichiararsi non luogo a COroparte_6 provvedere su tale domanda se così meglio visto.
“In subordine e salvo gravame, previa riduzione ad equità dell'ammontare del risarcimento spettante al rispetto alla domanda e previa Parte_1 determinazione della percentuale di concorso del dottor nella causazione del danno, COroparte_3 limitarsi l'ammontare dell'indennizzo assicurativo dovuto da alla COroparte_6 sola somma direttamente imputabile all'assicurato, con esclusione di ogni obbligo di costui derivante dalla solidarietà esterna ex art. 2055 CC, in ogni caso entro i limiti dello scoperto di sicurtà del 20%
(venti per cento) con massimo di € 30.000 e del sottomassimale specifico di € 300.000 (trecentomila
Euro).
“Spese rifuse, da chi di ragione”.
CO Conclusioni per terza chiamata : in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto vantato dal nei Parte_1 confronti dell'Assicurata in relazione agli illeciti contestati;
- in via principale, respingere le domande tutte svolte nei confronti dell'Assicurata, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di prova per le ragioni esposte in atti e conseguentemente Con ed in ogni caso rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di;
Con
- in via subordinata, respingere la domanda di manleva svolta dall'Assicurata nei confronti di per una o più delle ragioni esposte in atti;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e Con della domanda di manleva spiegata dall'Assicurata nei confronti di :
(i) accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'Assicurata nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, limitare l'entità del risarcimento dovuto in misura corrispondente alla gravità della relativa colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate;
(ii) ridurre l'indennizzo in favore dell'Assicurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893, comma 2, 1898, ult. comma, c.c. per le ragioni esposte in atti;
iii) determinare l'indennizzo dovuto in base alla Polizza - nei limiti della quota di responsabilità direttamente riferibile all'Assicurata - entro massimale di Euro 500.000,00 per ogni Richiesta di
Risarcimento ed in aggregato annuo previa detrazione della franchigia, prevista per l'attività di sindaco, di Euro 5.000,00 a condizione che:
- il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte;
pagina 8 di 34 - l' non abbia stipulato altre polizze a copertura del medesimo rischio;
Parte_6 in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%).
MOTIVI
Il introduceva la lite facendo seguito ai Parte_1 risultati ottenuti in sede cautelare, ove aveva ottenuto ordinanza di sequestro conservativo n.
8145/2021 R.G. dep. 14/3/2022 con misura (per importi diversi) a carico di tutti gli odierni convenuti, ordinanza successivamente riformata, con riduzione del limite cautelato per le parti e , con CP_4 Pt_2 ordinanza resa in sede di reclamo a n. 2055/2022 R.G. e datata 16/6/2022. Per completezza si precisa fin d'ora che con ordinanza in questo giudizio, n. 3405-1/2022 dep. 25/6/2024 il sequestro era ridotto per i convenuti all'importo di euro 600.000, per la convenuta all'importo di CP_1 CP_2 Pt_2 euro 420.000; mentre per i convenuti e il sequestro era revocato. CP_3 CP_4
Il Fallimento prospettava le circostanze sociali salienti:
- la società era stata costituita nel 2005 come operante nel settore COroparte_13 industriale della grafica;
- a fine 2009 la società acquistava la partecipazione totalitaria in Tipografia l'Artigiana s.r.l. al prezzo di euro 1.800.000, valore mantenuto costantemente nei successivi bilanci;
- il 2/9/2013 la società acquistava da Tipografia Rumor s.r.l. un ramo di azienda corrente in EN, quivi trasferiva la sua sede, e modificava la propria ragione sociale in Parte_1
- il 31/12/2016, alla chiusura dell'esercizio annuale, il capitale era totalmente eroso;
l'attività rallentava nel 2017 fino ad arrestarsi e il 19/10/2017 la società era posta in liquidazione;
dopo avere subito alcune istanze di fallimento non giunte in porto, a settembre 2018 essa presentava ricorso per concordato preventivo, dopo poco rinunciato, e veniva dichiarata fallita dal Tribunale di EN il
27/3/2019;
- dal 5/5/2014 la compagine sociale era composta per il 35% da , per 15% da COroparte_2 Per_1
, per il 22,23% da per il 22,23% da per il 5,54% da
[...] Persona_2 CP_1 Pt_7
[...]
- il Consiglio di Amministrazione era composto, dal 2/9/2013, dai convenuti e , oltre CP_1 CP_2 che dal dr. ; a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, accettate dall'assemblea Persona_3
pagina 9 di 34 - il 10/10/2014, l'organo si riduceva ai due altri consiglieri, ambedue, come già in precedenza, delegati;
con la messa in liquidazione, dal 19/10/2017, diveniva liquidatore;
CP_1
- quanto ai Sindaci, il dr. componeva il Collegio sindacale (con altri) dal 2/9/2013, e dal CP_3
27/5/2016 con le convenute dr. e la quale ultima si dimetteva anticipatamente il CP_4 Pt_2
16/11/2018;
- la società aveva come parti correlate 1) già nominata (sola come tale COroparte_14 indicata in bilancio, interamente partecipata dalla fallita e amministrata dal 2013 al 2015 da
[...]
(dal 2010 al 2013 insieme a ); 2) (amministrata fra CP_2 Persona_1 COroparte_9
l'altro da ) e 3) partecipata interamente da;
COroparte_2 COroparte_15 COroparte_2 queste ultime due indicate come parti correlate dal collegio sindacale.
La curatela individuava illeciti gestori, addebitati partitamente agli amministratori e al liquidatore, e ai
Sindaci, come nelle conclusioni, allegando, per quanto rileva ai fini del decidere sulle domande risarcitorie, che:
1) il 7/6/2017, ormai cessata l'attività, e in stato di insolvenza, la società cedeva alla newco RI
LD s.r.l. (costituita da , e ) e nel conflitto di COroparte_2 CP_1 Persona_1 interessi di e l'intera partecipazione in L'Artigiana. L'operazione era CP_2 CP_1 dannosa in ragione delle modalità di pagamento del prezzo. Per questo aspetto, infatti, il contratto dava per già pagati euro 146.000; prevedeva il pagamento di ulteriori 480.000 in quarantotto mesi;
il restante di euro 1.174.000 da pagare in unica soluzione entro sessanta mesi,
“anche tramite surrogazione di uno o più debiti maturati nei confronti di terzi dalla società cedente”. In realtà la prima tranche risultava contabilmente corrispondere allo storno di un debito della società verso soci per finanziamenti per pari importo, da intendersi corrispettivamente rinunciati o rimborsati, nonostante tali finanziamenti dovessero essere postergati;
la società incassava poi solo euro 301.415,65 in moneta;
mentre il pagamento mediante surroga costituiva mero escamotage per consentire la soddisfazione di creditori a scelta della cessionaria, in violazione della par condicio creditorum e con condotta concretante il reato di bancarotta ex art. 216 l.fall. Tale escamotage veniva in concreto attuato mediante acquisto da parte di P.H. di crediti o pagamento diretto dei creditori non privilegiati di interesse strategico, per complessivi euro 1.092.489,31, somma indicata come costituente importo del danno arrecato alla massa, data la incapienza dell'attivo anche solo al pagamento dei privilegiati
2) nei rapporti perduranti dal 2013 al 2017 con forniture reciproche con la correlata
[...]
cancellata dal Registro delle Imprese il 13/2/2019, erano eseguiti a favore di COroparte_16
pagina 10 di 34 essa pagamenti in violazione della par condicio creditorum per euro 195.700,00 nel 2016 e
70.978,00 nel 2017, per totali euro 266.678,00 costituenti ammontare del danno.
Si costituivano tempestivamente tutti i convenuti, spiegando eccezioni e difese, e domande di manleva assicurativa nei confronti delle Compagnie terze chiamate, le quali tutte si costituivano tempestivamente e svolgevano difese. E' stato già dichiarato estinto in corso di giudizio il rapporto processuale fra convenuto e terza chiamata CP_2 CP_17
La causa, acquisiti i fascicoli della procedura cautelare, integrata l'autorizzazione ad agire da parte del
Giudice delegato, assegnati e goduti termini istruttorie ex art, 183 comma VI c.p.c. come da rito pro tempore applicabile, era istruita per prove orali e CTU (dr. come in atti. Persona_4
La legittimazione attiva
La difesa non rinuncia, pur dichiarandosi “consapevole dell'esistenza di un diverso Pt_2 orientamento” ad eccepire la carenza di legittimazione attiva del curatore “ad esercitare l'azione di responsabilità ex art. 2935 c.c.”. Il Fallimento in verità non ha affatto esercitato l'azione per danno diretto (appunto disciplinata dall'art. 2935 c.c.) ma solo, come consentitogli dall'art. 146 l. fall.,
l'azione sociale, nonché l'azione creditoria per danno riflesso cagionato al ceto creditorio dal colpevole depauperamento del patrimonio, rispettivamente contemplate dagli artt. 2392/93 e 2934 c.c..
L'esecuzione di pagamenti preferenziali costituisce illecito gestorio perseguibile con le due da ultimo citate azioni (Cass. 25610/2018).
La prescrizione
La prescrizione è stata eccepita solo dai Sindaci, i quali, secondo la disciplina pro tempore vigente, rilevavano che non potessero essere fatti valere da parte attrice diritti fondati su fatti anteriori al quinquennio precedente la notificazione del ricorso per sequestro conservativo, o dell'atto di citazione.
Poiché già la notificazione del ricorso cautelare, avvenuta nel dicembre 2016, costituisce valido atto interruttivo, alla luce della disciplina dell'epoca della formulazione dell'eccezione la prescrizione per l'azione sociale non era comunque spirata, quantomeno per le condotte lesive consumate nel 2017, che, come si vedrà, sono quelle sole che alla luce della CTU possono qualificarsi tali e per le quali il fallimento coltiva la sua domanda.
Quanto all'azione creditoria ex art. 2394 c.c. secondo la disciplina dell'epoca dei fatti e della introduzione della lite, la prescrizione non poteva comunque decorrere prima che fosse emersa la insufficienza patrimoniale della società; se per tale si ritiene sufficiente la notizia della messa in pagina 11 di 34 liquidazione, si è al 30/10/2017; invece si deve giungere addirittura al 15/9/2018 per la pubblicazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, recante per la prima volta patrimonio netto negativo.
Per conseguenza, l'introduzione del cautelare ha senz'altro fatto salve tutte le condotte illecite contestate.
Peraltro anche rispetto alla disciplina dell'attuale art. 2407 ultimo comma c.c. (che non si applica retroattivamente in assenza di norma espressa, per come sotto meglio si dirà, e stante la natura sostanziale e non processuale della disciplina della prescrizione ) in ogni caso all'atto della notifica del ricorso erano comunque decorsi meno di cinque anni dal deposito della relazione del Collegio sindacale al più remoto bilancio 2016 (relazione datata 8/9/2017 e verosimilmente depositata in tale data, società; il bilancio con la relazione tuttavia è stato depositato al Registro delle Imprese solo il 14/9/2028 )
Nel merito: gli addebiti relativi alla vendita della partecipazione
Il prende le mosse dalle condizioni della vendita della partecipazione totalitaria in Parte_1
L'Artigiana, avvenuta il 7/6/2017 a favore di RI LD, società partecipata dai medesimi CP_1
, e che erano anche soci della fallita, e amministrata da
[...] COroparte_2 Persona_1
. CP_2
Con Le qualità rispettivamente rivestite dai due convenuti amministratori di nella società cessionaria, sono sufficienti a porli nel fuoco di un possibile conflitto di interessi. Il conflitto si ha in concreto quando fra la società amministrata e l'altra in cui gli amministratori hanno interesse intercorrono atti, posti in essere dagli amministratori di quella potenzialmente lesa, i quali realizzano un conflitto concreto, e non puramente astratto, fra i benefici e sacrifici delle due società, tali per cui il beneficio di una non può che comportare il sacrificio dell'altra. Il conflitto poi rileva in quanto abbia prodotto effettivo danno alla società amministrata. Pertanto, quando sia posto in essere un atto comunque lesivo,
e illecito per violazione delle regole di buona gestione, il fatto che ciò sia avvenuto anche in conflitto di interesse aggiunge all'illecito un ulteriore profilo, ma in linea di principio non muta il risultato risarcitorio.
Due sono gli aspetti contestati della vendita, ambedue concernenti le modalità di pagamento del prezzo, di euro 1,8 milioni complessivi.
Veniva infatti pattuito:
“Il prezzo, come sopra indicato, in parte è già stato pagato, in parte verrà pagato dalla società
Acquirente alla società Cedente con le modalità di seguito indicate: quanto ad euro 146.000,00(...) è già stato pagato nel periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la data pagina 12 di 34 odierna; quanto ad euro 1.654.000,00 (...) verrà versato: - per euro 480.000,00 (...) in 48 rate mensili di euro 10.000,00 (...) cadauna scadenti il giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal mee di luglio
2017; -- per euro 1.174.000,00 (...) entro e non oltre il sessantesimo mese dalla sottoscrizione del presente contratto, anche in unica soluzione ed anche mediante surrogazione da parte della società
PRIMA HOLDING SRL in uno o più debiti fino a quel momento maturati verso soggetti terzi dalla società ” Parte_1
Nell'esame di questa materia, va innanzitutto ritenuta la irrilevanza di quelle argomentazioni dei convenuti che si appuntano sul prezzo di cessione, sia nella parte in cui considerano sufficiente ad escludere ogni illecito il fatto che il prezzo non fosse incongruo – laddove è invece da vagliare se, pur a prezzo congruo, non siano state poste in essere comunque condotte lesive;
sia nella parte in cui considerano comunque non lesiva l'operazione, in quanto l'ammontare monetariamente pagato (poco più di euro 300mila) corrisponderebbe al reale valore della partecipazione. Per quest'ultimo aspetto, va detto che, avendo gli amministratori stipulato un contratto che impegnava controparte a pagare la somma di euro 1.800.000, su di essi incombeva invece obbligo di ottenere soddisfazione completa di tale importo.
Con riguardo alla parte di prezzo già quietanzata, la parte attrice aveva preso le mosse, nel suo argomentare, da alcune appostazioni della contabilità sociale. In essa, in concomitanza con la stipula
(7/6/2027) risulta lo storno di una somma pari a quella quietanzata nell'atto (146.000) da un conto di debito verso soci per finanziamenti, oltre che l'abbattimento per la medesima somma del conto afferente il credito per prezzo;
il Fallimento, ricostruendo, in via di evidente congettura, una rinuncia o un rimborso dei finanziamenti sottostanti il rilascio della quietanza, evidenziava che la società, già insolvente, a patrimonio perduto e attività cessata, “scambiava” un proprio debito verso i soci, sottoposto alla disciplina dell'art. 2467 c.c., con un proprio credito verso il “terzo” acquirente;
tuttavia, non avrebbe potuto-dovuto disporre del credito dei soci a titolo di rimborso CP_1 finanziamento quale corrispettivo (parziale) del prezzo della cessione a favore dell'acquirente RI
(ovvero a diminuzione del debito di quest'ultima nei propri confronti), ma avrebbe dovuto prevedere -
e pretendere - da parte dell'acquirente l'incasso della quota parte del prezzo di cessione pari ad Euro
146.000,00”; con ciò rappresentava la illiceità di tale operazione e un primo danno per l'importo indicato.
Al centro dell'addebito, per questa parte, sta dunque la allegazione per la quale la società non risulta alla procedura avere incassato le somme, e, sulla scorta del dato contabile, l'ipotesi che la quietanza per pagina 13 di 34 una identica somma celi in realtà la soddisfazione dei soci finanziatori, che avrebbero dovuto essere invece postergati ex art. 2467 c.c.. L'addebito di soddisfazione dei creditori postergati, dunque, si accompagna comunque all'addebito di non avere contrattualmente previsto, ed ottenuto, un pagamento effettivo: profilo questo che in fatto trova diretta conferma nelle difese e . Nelle loro CP_1 CP_2 difese man mano versate in causa, come poi si affronterà partitamente, questi convenuti si spendono sempre più largamente con considerazioni a carico del Fallimento o addirittura alla persona del
Curatore. Al Curatore, in particolare, è contestato dalla difesa di non avere proceduto CP_1
“all'incasso della somma di euro 146.000,00, dovuta da RI LD srl a fronte del contratto di cessione della partecipazione in Tipolitografia Artigiana srl, somma registrata in contabilità come corrisposta, asseritamente – secondo lo stesso curatore - attraverso rimborso dei finanziamenti ai soci
o altra fantasiosa ipotesi, ma in realtà mai versata e soprattutto mai chiesta dal curatore in pagamento alla debitrice RI LD srl” (conclusionale, p. 25). Similmente nelle difese (p. 18 CP_2 conclusionale): “si rileva sin d'ora che nulla ha fatto, da valutarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
1227 I° co. c.c., la Curatela per reclamare a RI LD Srl il pagamento dell'importo di €
146.000,00”.
E' dunque pacificamente ammesso dai due convenuti, soli ai quali è addebitato per questa parte l'illecito, che nell'atto di cessione venne quietanzata una somma mai ricevuta. L'atto, si ricorda, fu Con sottoscritto da in rappresentanza di e da in rappresentanza di PH, nella piena CP_1 CP_2
Con consapevolezza di entrambi, dunque, di quanto si stava pattuendo in danno di . Se dunque, come allegano gli amministratori, essi diedero quietanza di una somma non percepita e per la quale invece la società era ancora creditrice (non avendo affatto compensato l'importo con il debito verso soci, come apparirebbe dalle scritture, e come essi invece negano sia avvenuto) essi hanno cagionato danno alla società depauperandola di questa parte di prezzo;
detti convenuti non allegano, peraltro, ragioni per le quali questa quietanza potrebbe essere revocata (il che può avvenire solo per errore di fatto o violenza, art. 2732 c.c.) e ciò lascia il nella impossibilità di esigere oggi da PH il pagamento di tale Parte_1 somma. In ogni caso i convenuti non spiegano come mai alla mancata percezione della somma si accompagnasse anche l'elisione del debito verso i soci.
Nella diversa prospettiva ricostruibile sulla scorta delle risultanze contabili l'addebito, si precisa, è rivolto agli amministratori per avere soddisfatto i soci quali titolari di crediti postergati, e non già di avere essi, quali soci, individualmente incassato le somme;
pertanto è del tutto irrilevante sapere quali siano i soci che hanno versato le somme e quali siano i beneficiari dello storno.
pagina 14 di 34 Inoltre, se è vero, come ricordano gli amministratori, che le scritture contabili registrano i fatti ma non realizzano fatti gestori, il portato delle scritture contabili assume rilevanza in quanto le appostazioni di cui si discute vennero iscritte, del tutto verosimilmente, in ragione di una loro specifica decisione: quindi, lo storno del debito verso soci in concomitanza della compravendita va ricondotto a iniziativa degli amministratori, e suscita il fondato sospetto della avvenuta soddisfazione dei soci creditori.
Più precisamente il CTU ha rilevato risultare contabilmente che “nel periodo compreso dal 24/01/2017 al 30/05/2017 venivano accreditati, sui conti correnti bancari della fallita, bonifici per complessivi euro 146.000,00. Tali bonifici venivano contabilmente imputati nel conto patrimoniale
“1.004.08.0009 ”, con descrizione causale “Finanziamento da Soci” ; Persona_5 che alla stessa data della stipula della cessione, 7/6/2017, “il saldo del conto 1.004.08.0009
[...]
veniva integralmente utilizzato mediante imputazione del saldo, mediante Persona_5 giroconto, a riduzione del credito verso la società cessionaria” e che Nessuna movimentazione finanziaria risulta eseguita a fronte di questa operazione”
Quanto rappresentato in fatto dal in punto risultanze contabili configura in ogni caso Parte_1 addebito sufficientemente vestito, rispetto al quale spetta agli amministratori, nell'ambito dell'azione sociale che ha natura contrattuale, provare la diligenza. Le risultanze contabili mostrano una operazione di compensazione (si tratti di “rimborso” o “corrispettivo della rinuncia al credito”) o più atecnicamente una forma di “scambio” come detto da parte attrice, fra parte del credito per prezzo e debito verso i soci per finanziamenti, che merita una spiegazione.
Non è dunque pertinente la serie di difese che rilevano come il CTU non abbia rinvenuto riscontro puntuale, fra i documenti di causa, dei versamenti dei soci finanziatori o delle restituzioni ad essi.
Piuttosto, nessuno degli amministratori spiega le circostanze in cui la somma quietanzata sarebbe stata incassata, ed anzi essi dichiarano espressamente o implicitamente che essa non lo è stata e che anzi il male fa a non esigerla da RI LD. Parte_1
Se poi invece, come suggeriscono le scritture, l'operazione soddisfece in realtà i soci finanziatori, parimenti gli amministratori avrebbero cagionato danno alla società estinguendo debiti postergati. Né sulla sussistenza delle condizioni per la postergazione vi è contestazione.
In sintesi, per questo aspetto, l'art. 2467 c.c. è applicabile a questa s.p.a. in quanto società a compagine ristretta e assetto costante, amministrata da soci (Cass. 14056/2015 La "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella pagina 15 di 34 del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea
a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione”
Quanto alla sussistenza di requisiti di pagamento e restituzione in condizioni quali previste dalla norma, il dato contabile enuncia la formazione di questo conto finanziamento soci fra il gennaio e il maggio 2017, quando la società aveva già perduto il capitale: il bilancio 2016, approvato il 19/10/2027, sarà pubblicato nel settembre 2018, ma dei dati erano certamente a conoscenza, già a inizio 2017, gli amministratori;
e del resto da tempo il Collegio sindacale, denunciava nelle relazioni trimestrali la ingravescente situazione di tensione finanziaria della società.
Valgano al proposito i rilievi del Collegio sindacale nei suoi verbali del 20/7/2016 ( che si occupava del mancato versamento IVA mese di giugno per “temporanea difficoltà finanziaria” riferita dagli amministratori) e del 19/1/2017 ( “… gli Amministratori hanno riferito che la società Parte_1
sta attraversando un periodo di particolare tensione finanziaria, data dall'insolvenza di
[...] alcuni clienti e dalla pesante contrazione dei margini … il Collegio Sindacale evidenzia l'assoluta necessità di intervento da parte di amministratori e Soci al fine di garantire … quel necessario flusso finanziario tale da consentire di far fronte agli impegni assunti …”
In ogni caso, al 17 luglio 2017 in sede di verifica trimestrale il Collegio sindacale dava atto dell'
“inasprirsi della tensione finanziaria” di “difficoltà finanziarie generate dalla riduzione dell'operatività da parte degli Istituti Bancari e dall'incaglio di materie prime, per alcune tensioni nate nei rapporti con i fornitori” il tutto generatore di “dubbi sulla continuità aziendale e sulla possibilità di proseguire ordinariamente nella gestione sociale…”
In tale situazione certo si rendeva opportuno, come recita l'art. 2467 c.c. (ed anzi obbligatorio, per evitare la messa in liquidazione, che sopraggiungeva certo tardivamente a ottobre 2017) un conferimento. Nelle medesime condizioni il finanziamento, per quanto appare nelle scritture, sarebbe stato invece restituito, quando la società rallentava e cessava o stava per cessare l'attività, tanto che da ottobre iniziava la sequenza che dalla messa in liquidazione portava all' exitus fallimentare.
Poiché nessun chiarimento è venuto dagli amministratori a proposito di questa vicenda, e delle ragioni sottostanti l'appostazione contabile, appuntandosi essi da un lato su aspetti irrilevanti della vicenda, e dall'altro ammettendo che, in ogni caso, l'importo di euro 146.000 euro non è mai entrato in cassa (ed pagina 16 di 34 anzi se ne dovrebbe chiedere il pagamento alla acquirente, pur se ormai posta al riparo dalla quietanza), si ha che con il quietanzamento – accompagnato o meno dal rimborso o dalla compensazione del credito per finanziamento soci – in ogni caso i convenuti ex amministratori cagionavano danno alla società per euro 146.000.
Rispetto a tale illecito lesivo, costituisce solo profilo ulteriore di illecito la sussistenza anche di un conflitto di interessi, palese nella scelta degli amministratori di regolare questa parte del prezzo, in un contratto fra due società ambedue da essi partecipate e/o amministrate) in modo da ledere ingiustificatamente l'interesse di (almeno) una di esse, RIG
Per un secondo aspetto, l'attrice censura la pattuizione relativa alle modalità del pagamento della terza tranche del prezzo, di euro 1.174.000 “entro e non oltre il sessantesimo mese dalla sottoscrizione del presente contratto, anche in unica soluzione ed anche mediante surrogazione da parte della società
PRIMA HOLDING SRL in uno o più debiti fino a quel momento maturati verso soggetti terzi dalla società ” Parte_1
Segnala parte attrice come il patto sulla terza tranche del pagamento abbia dato luogo a ingenti pagamenti di creditori non poziori, e dunque in violazione della par condicio creditorum, condotta costituente, oltre che illecito sotto i profili sussunti nell'art. 146 l.fall., anche fatto di bancarotta preferenziale, atteso che in tal modo la venditrice avrebbe ottenuto la soddisfazione di quei propri creditori ritenuti strategici.
La difesa ammette peraltro che in questo modo siano stati pagati appunto “fornitori ancora Pt_2 strategici per la sottendendo dunque una finalizzazione della pattuizione a questo scopo;
e CP_1
Con allegando, ma del tutto genericamente, che che aveva, comunque, l'obbligo di portare a termine le commesse in corso.
Sta di fatto checon il sopravvenire di una ingravescente crisi finanziaria, tale da suscitare nel Collegio sindacale, già a luglio 2017, il dubbio sulla permanenza del requisito della continuità aziendale, e a patrimonio ormai perduto, la società sarebbe stata tenuta ad operare in ottica conservativa, in particolare ad eseguire pagamenti nel rispetto della par condicio creditorum;
non seguendo questo criterio, gli amministratori operano in danno del ceto creditorio, con condotta rilevante ex art. 2394 c.c.
Il Consulente tecnico di ufficio, relativamente a questo aspetto, ha avuto a disposizione i documenti e contratti – acquisiti ex art. 210 c.p.c. su richiesta del – mediante i quali RI LD Parte_1 aveva intrapreso e dato seguito al pagamento del prezzo secondo la modalità indicata nel contratto.
pagina 17 di 34 La formula utilizzata dal contratto del 7/6/2017 prevede il pagamento dei creditori sociali (di RIG) da parte del terzo (PH) con surrogazione di PH nel credito e, quindi, si intende, con compensazione parziale per il credito di ciascun creditore soddisfatto e surrogante, del proprio debito per prezzo.
Il CTU ha dunque evidenziato che PH sottoscrisse, dal 14/78/2017 in poi, con i terzi creditori di RIG, contratti di acquisto dei rispettivi crediti. Tali cessioni erano condizionate nella loro efficacia alla Co integrale soddisfazione del creditore da parte di .
Nelle scritture contabili, nella scheda contabile “crediti v/RI LD” illustrata da parte attrice
(specchietti memoria ex arrt. 183 comma VI n. 2 c.c.) appaiono invero appostate, con molteplici variazioni sia in aumento che in diminuzione, compensazioni o comunque defalchi importanti del credito per prezzo in correlazione al posizioni di creditori della fallita;
tanto però, alla luce degli accertamenti del CTU, non corrisponde alla effettiva sussistenza dei presupposti per la compensazione, dato che solo una parte di essi (per euro 178.584,80) corrisponde a crediti nei quali PH si era surrogata.
Una buona parte di tali contratti rimase infatti inefficace, per non avere PH adempiuto in tutto o in parte. Per soli euro 178.584,80, dunque, le cessioni risultano efficaci e furono produttive dunque della Con surrogazione, tale da dare luogo all'estinzione del credito di per prezzo della cessione delle quote di L'Artigiana.
Solo i pagamenti effettivi avvenuti mediante compensazione con controcrediti acquistati da PH rilevano dunque come lesivi, nell'ambito del disegno dell'illecito come rappresentato da parte attrice.
Tanto invece non può dirsi per quei pagamenti eseguiti da PH a beneficio di ulteriori creditori di RIG, ai quali non è seguita alcuna surrogazione, e per i quali dunque non vi sono i presupposti della compensazione. Per tali pagamenti (quantificati in euro 116.697,26) si è certo realizzata la parziale Con soddisfazione dei creditori di , ma non il presupposto della compensazione, e dunque tali importi non possono in nessun caso ascriversi a danno per RIG. Né può dirsi, con il CTU, che vi sia danno in Con quanto tali somme avrebbero piuttosto dovuto essere pagate direttamente a : ciò che può dirsi su di esse è che appunto semplicemente PH, disponendo di tali somme, non le ha utilizzate per soddisfare Con
, dando liberamente luogo alla soddisfazione di crediti da parte di un terzo, senza effetto sui propri Con debiti verso . In assenza di allegazioni di sorta, non si vede come tali condotte possano ascriversi a Con fatto illecito degli amministratori di .
Venendo dunque alla parte di prezzo che è stata effettivamente soddisfatta, il CTU ritiene che il pagamento di questi crediti non costituisca illecito, in quanto l'art. 56 l. fall. ammette il debitore sociale (quale il CTU evidentemente ritiene sia PH per la parte di prezzo ancora impagata) a compensare a certe condizioni il proprio controcredito, se relativo a crediti (quali il CTU ritiene siano quelli acquistati da PH) in esame, se acquistati prima del fallimento. pagina 18 di 34 Il tema, che mai è stato oggetto di trattazione prima della consulenza, è una questione di diritto che non può essere elusa.
Innanzitutto, la disposizione dell'art. 56 l.fall. può dirsi eccezionale, dal momento che permette al debitore del fallito di sfuggire alla regola, altrimenti operante, per la quale egli dovrebbe pagare in moneta il suo debito, e insinuarsi, per il credito, al passivo. Quindi, il creditore di una società fallita sfugge, potendo esercitare la compensazione, alla par condicio creditorum. Si tratta di una regola che opera, invero, dopo il fallimento.
Non è comunque illecito che un debitore di società in crisi decida di soddisfare il debito non già semplicemente pagandolo, ma individuando i creditori della sua creditrice, stipulando con essi cessioni di credito, soddisfacendoli uno per uno, e poi, ottenuta surroga, compensando il proprio debito;
tanto più se ciò può avvenire addirittura rispetto alla massa (salvi i crediti non scaduti acquistati dopo il fallimento o nell'anno anteriore).
Tuttavia un tale modo di procedere non è realisticamente probabile, costituendo operazione inutilmente onerosa alla quale un debitore normalmente non ha interesse.
Anche alla luce di questa considerazione, la costruzione attorea dell'illecito, che il Collegio condivide,
è quella per la quale, in ogni caso, in un contratto come quello in esame, concluso fra società di capitali largamente riconducibili alla medesima compagine sociale e alla medesime governance, lo strumento del pagamento con surrogazione costituì chiaramente mezzo specificamente concertato per l'elusione della par condicio creditorum, come dimostra quanto avvenuto in seguito, e cioè la soddisfazione dei soli creditori ritenuti strategici per la fallita, che non avevano probabilità alcuna di essere soddisfatti nel concorso.
A questo ultimo proposito il CTU evidenzia che alla data della sua relazione (dep. 30/4/2024) lo stato della procedura mostrava che “le somme disponibili al momento non sono sufficienti a soddisfare nemmeno i creditori privilegiati di primo grado ex art. 2751bis C.C.” delineando una distanza fra Con passivo e attivo tale che neppure in vita di , all'epoca della stipula e ancor più alle date delle varie cessioni di credito (da settembre 2017 ad agosto il 2018 ) si potesse dire prevedibile una loro giusta soddisfazione;
ciò di cui erano ben consapevoli gli amministratori.
Pertanto anche questa pattuizione va ascritta ad illecito gestorio, e quanto successivamente eseguito in conformità ad essa costituisce atto di attuazione della stessa, cagionante danno al ceto creditorio per euro 178.584,80 in capitale, ascrivibile agli amministratori, non escluso il convenuto , pur se CP_2 cessato alla data del 19/10/2017 per lo scioglimento della società, in quanto la predisposizione del meccanismo lesivo, cui conseguirono poi le singole surrogazioni, si riconduce alla sua propria attività gestoria di stipula del contratto di vendita. Inoltre nella fase esecutiva del contratto fu il , CP_2
pagina 19 di 34 quale amministratore unico di RI LD (per conto della quale aveva sottoscritto il contratto con Con
) , a dare corpo all'attività di acquisto dei crediti verso la fallita e alle surrogazioni di PH nei singoli crediti che vennero compensati con il debito per prezzo.
Secondo addebito: pagamenti COroparte_9
Nel corso del 2017, a capitale perduto, in varie occasioni dal 10/1 al 19/6, la società eseguì pagamenti per totali euro 34.378,00 a favore della correlata creditore non privilegiato, e CP_9 COroparte_9 dunque in violazione della par condicio creditorum.
E' rimasta allegazione del tutto generica quella per cui si sarebbe trattato di fornitore essenziale per lo svolgimento dell'attività, ancora in corso nel 2017. A rendere leciti tali pagamenti occorrerebbe puntuale prova che essi attenessero a prestazioni indispensabili per attività che, a patrimonio perduto, fossero ancora lecite siccome, per esempio, di completamento di commesse in corso alla data di perdita del capitale. Ciò non è allegato né provato. Segnali in senso opposto vengono invece dalla lettura dei verbali delle sedute trimestrali del Collegio sindacale.
In data 19/1/2017 il Collegio rilevava anomalie nelle scritturazioni dei mastrini relativi alle parti correlate e chiedeva informazioni riguardo proprio a VT, rispetto ai quali gli amministratori chiedevano tempo per verifiche e risposta, dichiarando di non essere in grado sul momento di rispondere. In data 19/4/2027 il Collegio chiedeva al presidente del CdA “se si sia valutato attentamente il mantenimento in essere dei rapporti contrattuali oggi esistenti con la società
[...]
al che il Presidente rispondeva che sarebbero state valutate a breve le decisioni CP_9 necessarie “in considerazione del continuo calo di commesse” risposta che enuncia, peraltro, il proseguimento dell'attività con assunzione di nuove commesse, di cui si affermava il “continuo calo”,
e non già il completamento delle commesse in corso;
in violazione dunque dei doveri gestori conseguenti alla perdita di capitale.
I pagamenti in questione sono dunque illeciti in quanto violativi dei diritti del ceto creditorio sul patrimonio sociale, e vanno ascritti agli amministratori pro tempore.
Addebiti al Fallimento
pagina 20 di 34 E' opportuno prendere qui posizione su addebiti svolti dapprima dai convenuti , e CP_2 CP_1
, poi, nel proseguire della causa, anche da altre parti, e contro la curatela, e variamente ascritti ai CP_4 disposti degli artt. 1227 commi 1 e 2 c.c.
Così si esprimevano le difese degli amministratori e del sindaco fin da subito eccipienti, nelle rispettive comparse di risposta:
(Rumor):“Va, dunque, eccepito, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta la responsabilità del convenuto
Rumor, il concorso del fatto colposo della curatela fallimentare nella causazione dell'asserito danno alla massa dei creditori, ex art. 1227 comma 1° C.C., per aver questa omesso, pur essendone obbligata ex lege, ogni azione di recupero del credito vantato dalla società fallita a saldo del prezzo della compravendita di data 7.06.2017 nei confronti di RI LD s.r.l..
In via subordinata alternativa, è, invece, eccepita la violazione da parte della curatela fallimentare dei doveri di comportarsi con diligenza e buona fede al fine del contenimento dell'asserito danno, giusto il disposto dell'art. 1227 comma 2° C.C., avendo questa intrapreso avventate azioni giudiziarie, che, oltre ad incrementare il passivo fallimentare in prededuzione per le spese legali sostenute e per quelle da rifondere alla controparte, hanno cagionato la perdita dell'intero valore della partecipazione in
Tipolitografia L'Artigiana s.r.l., quand'anche fosse stata dichiarata l'inefficacia del contratto di cessione di data 7.06.2017.”
(Morsoletto): “è indubbio che sono state le azioni giudiziali intraprese dalla Curatela Fallimentare a condurre poi alla dichiarazione di fallimento di Tipolitografia L'Artigiana Srl, arrecando pregiudizio
a quest'ultima e, conseguentemente, al ceto creditorio.
Nella denegata ipotesi, quindi, l'odierno Giudicante dovesse ravvisare una qualsivoglia responsabilità in capo agli amministratori nella causazione dell'asserito danni patito dal ceto creditorio, non potrà detta responsabilità, quantomeno, in via concorrente, se non addirittura esclusiva, non gravare anche sulla Curatela attorea, e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 I° e II° co. c.c. “
): “Non risulta che la curatela – che neppure ne ha dato atto in corso di giudizio (a perfetta CP_4 conferma di quanto ritenuto) – abbia posto in essere azioni revocatorie né dei pagamenti, né della cessione della partecipazione, mentre oggi si vorrebbe far rispondere ai sindaci per un presunto danno che essa per prima non ha ritenuto di dover rimediare con gli strumenti forniti dalla legge”.
Nelle successive difese, come gli addebiti sono addirittura formulati alla persona del Curatore, ma tale aspetto, afferente la persona del curatore e non il Fallimento come entità di massa, può rilevare solo nel rapporto di mandato fra Curatore e procedura, ed è totalmente estraneo al giudizio, che corre invece pagina 21 di 34 fra procedura e ex organi sociali, ed è dunque insuscettibile di avere riflesso nel rapporto fra massa e convenuti.
Va premesso che l'eccezione ex art. 1227 comma 1 c.c., che attiene al rapporto di causazione del danno, corrisponde ad una indagine da operare anche di ufficio, nella verifica del nesso causale;
mentre l'eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. che attiene all'attività di evitamento o limitazione del danno, è invece formulabile (con onere probatorio a carico) solo dalla parte interessata nella comparsa di risposta e se tempestivamente costituita (Cass. 19218/2018).
I rilievi sulle condotte del , riguardando fatti successivi alla generazione del danno (il quale Parte_1 tutto si è prodotto prima del fallimento, in forza di atti gestori anteriori) non possono interferire con la serie causale che ha prodotto il danno;
non sono dunque già ex ante passibili di integrare l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 c.c.
Riguardo ai rilievi contenuti nelle comparse di risposta, il primo (Rumor) si riferisce alla mancata esazione da parte del del residuo prezzo della vendita. Il fatto attiene al mancato incremento Parte_1 della massa della parte di prezzo ancora esigibile, che la difesa riprendendo da un parere legale CP_1
a doc. b) , quantifica in euro 628.438,98 (la venditrice percepì anche una parte di prezzo in Parte_1 contante, euro 301.415,65). Si tratta evidentemente di un addebito attinente il mancato salvataggio, soggetto a rilievo ed onere probatorio di parte. Tuttavia non è allegato né appare verosimile, stante quanto indicato dal CTU riguardo alle prospettive di soddisfazione, precarie financo per i privilegiati di primo grado, che l'incasso di una tale somma avrebbe potuto portare alla soddisfazione anche solo parziale dei non privilegiati quali sono i soggetti che sono stati soddisfatti mediante cessioni di credito.
Lo stato passivo al 5/5/2023 infatti mostrava crediti privilegiati ammessi per euro 3.049.244,52, e chirografari per euro 2.502.768,72; mentre l' attivo alla stessa data era di euro 64.768,94. Anche incrementato del residuo prezzo, quantificabile sottraendo dal prezzo di vendita (1,8 milioni) le somme quietanzate, quelle pagate in moneta e quelle compensate, l'attivo non arriverebbe comunque ad essere attingibile dai non privilegiati.
Il secondo addebito sollevato da e attiene in parte ad aspetto - il fallimento della CP_1 CP_2 società delle cui quote si fece cessione, e le sue cause in tesi riconducibili a scelte del Fallimento RIG – chiaramente irrilevante sia rispetto alla causazione del danno, sia rispetto all'onere di salvataggio;
in parte - aumento di spese per azioni giudiziarie, da portare in prededuzione - alle scelte di gestione della massa. Per quest'ultimo, l'avere impiegato attivo intrapreso azioni – ma la stessa parte, od altre, contestano invece al di non averne intraprese ulteriori , quali le revocatorie delle cessioni Parte_1
Con dei crediti verso , o l'esazione del residuo prezzo - non è neppure prospettato quali sarebbero state pagina 22 di 34 queste spese, e dunque non è neppure prospettato in modo concreto il fatto che averle sostenute possa avere avuto una qualche rilevanza rispetto alla prospettiva di soddisfazione del ceto chirografario, e quindi rispetto alla limitazione del danno derivante dalla violazione della par condicio creditorum o del divieto di postergazione; fermo che nessun nesso potrebbe stabilirsi neppure in via astratta fra la mancata esazione del residuo prezzo e il danno attinente la parte di prezzo quietanzata, se essa semplicemente non è stata mai pagata e non può più essere chiesta in pagamento.
Il terzo addebito, sollevato dalla difesa e anch'esso sussumibile sotto l'egida dell'art. 1227 CP_4 comma 2 c.c., va respinto (per il principio generale, Cass. 14853/2007 e plurime successive) in quanto prefigura un onere affidato ad azioni rischiose e di esito incerto, quali le revocatorie delle cessioni dei crediti, che il fallimento avrebbe dovuto esercitare “al buio” senza avere contezza dei singoli contratti
(dei quali si è ottenuta conoscenza solo in causa, tramite l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ) sulla scorta delle mere scritture contabili, le quali, come poi qui emerso, facevano apparire una quantità di cessioni e compensazioni superiore al vero.
Altre difese sollevano eccezione ex art. 1227 c.c. – tutte qualificabili ai sensi del secondo comma - solo dopo lo spirare delle preclusioni assertive.
Tali:
- il mancato recupero di un credito di euro 29.656 verso , comunque irrilevante COroparte_14 in quanto oggetto di addebito sollevato in sede cautelare e non più qui;
- il mancato recupero di un bene immobile ceduto a tale estraneo agli addebiti;
Parte_8
- la mancata coltivazione dell'azione di merito sulla cui prospettazione il aveva ottenuto dal Parte_1
Tribunale di EN a n. 7315/2019 r.g. e che si concludeva con ordinanza del 20/2/2020 declaratoria di incompetenza, prodotta dalla difesa . Per il poco che si apprende dalla ordinanza, si CP_2 trattava di un procedimento cautelare per sequestro conservativo prefigurante domande di nullità della cessione del 7/6/2017; il successivo fallimento di L'Artigiana costituisce una giusta ragione di abbandono della prospettiva di riacquistarne le partecipazioni.
Per riguarda i componenti del Collegio sindacale, ad essi sono pure ascritti dal gli addebiti Parte_1 consistenti in pagamenti in violazione di par condicio (compensazione per euro 178.000 del credito per prezzo, e pagamenti a . COroparte_9
Con riguardo alla vendita, e alle condizioni in essa pattuite, vengono in esame due verbali di sedute del
Collegio sindacale.
pagina 23 di 34 Nel verbale del Collegio sindacale del 19/1/2017 si legge che il Collegio sollecitava, non per la prima volta, l'organo amministrativo ad assumere iniziative per fornire alla società il necessario flusso finanziario, indicando come vie da percorrere da un lato la richiesta di iniezioni liquide dei soci, da eseguire mediante finanziamenti (si dava atto che i soci non parevano affatto disponibili ad un aumento di capitale) dall'altro la cessione della partecipazione in l'Artigiana, ipotesi già precedentemente sottoposta ai Sindaci ma riguardo alla quale il Collegio sottolineava l'importanza di eseguirla, trattandosi di un asset fondamentale, alle migliori condizioni possibili, sia in termini di prezzo, sia in termini di celerità di pagamento.
L'organo di controllo nella seduta commenta anche il testo di un contratto preliminare già sottoscritto e datato 12/12/2016, evidentemente ad esso sottoposto, esprimendo varie perplessità relative:
- al promissario acquirente, rispetto al quale indicavano la necessità di valutare la consistenza patrimoniale e la capacità di onorare il debito;
con invito a esplicitare eventuali conflitti di interesse;
- alla congruità del prezzo, alle modalità di pagamento, alle garanzia e tempistiche, punti sui quali sollecitava gli amministratori ad esprimersi.
Nella successiva seduta del 19/4/2017 il Collegio “ribadisce le perplessità in merito al preliminare sottoscritto per la cessione della partecipazione già rilevate nella precedente verifica del 19/01/2017 relativamente alle modalità di pagamento da parte di RI LD. In particolare per quel che riguarda il pagamento della quota in liquidità il Collegio esprime dubbi sulla solvibilità della Pt_9
e per quel che riguarda il pagamento attraverso la surrogazione di prima LD nei debiti di CP_1 il Collegio rileva che tale modalità potrebbe configurare pagamenti preferenziali a danno di creditori privilegiati in particolare dipendenti, erario ed enti previdenziali”
Il contratto preliminare discusso dal Collegio Sindacale, non è stato versato in causa.
La difesa ha prodotto un testo di contratto preliminare datato 29/12/2016, non sottoscritto, nel Pt_2 quale è prevista una caparra confirmatoria, e non compaiono neppure le modalità di pagamento del prezzo. Se anche ai Sindaci fu mai sottoposto questo testo, esso era certamente diverso fu quello citato e commentato nel verbale del 19 gennaio, ivi peraltro indicato come sottoscritto il 12/12/2016. La bozza prodotta dalla difesa inoltre, non contenendo alcuna indicazione sulle modalità di Pt_2 pagamento del prezzo, non può essere quello discusso il 19 aprile, ivi trattato come coincidente con quello commentato il 19 gennaio, e del quale il Collegio commenta le specifiche modalità del pagamento del prezzo.
Dal testo del verbale del 19 aprile si comprende inoltre che sebbene RI LD sia stata costituita il
5/5/2017 e iscritta al registro delle Imprese il 11/5/2017, al Collegio era stato reso noto il nome della pagina 24 di 34 costituenda acquirente, ed esso inoltre era già stato evidentemente reso edotto di elementi riguardo ad essa, tanto da avanzare già dubbi sulla sua solvibilità.
Già il 19 gennaio inoltre i Sindaci avevano posto la questione del conflitto di interessi.
Infine, il 19 aprile sottolineavano, commentando una clausola del preliminare che evidentemente prefigurava la clausola di pagamento con surrogazione poi inserita nel definitivo, il rischio di violazione della par condicio.
Emerge dunque con evidenza che il Collegio era bene consapevole di quanto si andava a pattuire, e ciò rileva con particolare riguardo all'addebito, che qui viene ascritto anche al Collegio sindacale, di concorso per omissione di intervento rispetto alla violazione della par condicio quale poi concretizzatasi in forza del meccanismo di acquisto e surrogazione nei crediti verso la venditrice, esplicitamente prefigurato nel contratto, anche se non come forma obbligata di pagamento. Il timore già per tempo formulato poteva e doveva spingere il Collegio alla penetrante verifica successiva dell'andamento dei pagamenti, e al rilievo delle concrete violazioni. Invero, la scheda contabile
“Crediti v/RI LD” a doc. 30 del evidenzia defalchi del prezzo con menzione dei Parte_1 singoli creditori di RIG soddisfatti (“ceduto debito”) già a partire dal giugno 2017. Se ciò il Collegio avesse fatto, avrebbe potuto e dovuto agire sia mediante specifici rilievi all'organo gestorio, e poi al liquidatore, e, ove avesse ritenuto non utile convocare l'assemblea (in cui sedevano quali soci i medesimi amministratori), o non percorribile la via della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. per ineluttabilità della pattuizione, agire in responsabilità contro gli amministratori e poi del liquidatore
(2393 comma 3 c.c.), potendo peraltro una azione anche scoraggiare la prosecuzione delle surrogazioni.
Con riguardo all'addebito di pagamenti preferenziali alla correlata dai brani di COroparte_9 verbali dell'organo di controllo, sopra citati nel trattare l'addebito, emerge ben chiaro come i rapporti di RIG con la correlata fossero già per tempo ritenuti poco trasparenti e comunque meritevoli di cessazione;
il Collegio sindacale si è contentato di esprimere le proprie considerazioni e inviti, ma avrebbe dovuto e potuto agire anche per fare interrompere il flusso dei pagamenti ricorrendo al giudice
(sia ex art. 2409 c.c. sia in responsabilità gestoria)
Pertanto anche i componenti dell'organo – del cui attento, ma non sufficientemente attivo operato testimoniano i verbali delle sedute – rispondono dei due addebiti di violazione della par condicio, ad essi ascritti.
Totale e quote interne
Si ritiene che la corresponsabilità dei convenuti per gli addebiti ad essi solidalmente ascrivibili (per il danno capitale di euro 178.584,80 + 34.378= 212.962,80) possa gravare, nei rapporti interni, e dove pagina 25 di 34 chiesto e peraltro coerente con le polizze anche nel rispettivo rapporto assicurativo, in ragione del 50% per ciascun organo, e all'interno di esso per capi (quindi amministratori 25% ciascuno, Sindaci
16,66...% ciascuno).
Gli amministratori inoltre rispondono solidalmente e per pari quota per l'addebito loro ascritto relativo alla parte di prezzo quietanzata (146.000).
Tutte le somme, costituendo debito risarcitorio e dunque di valore, vanno attualizzate mediante applicazione della rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla produzione del danno alla sentenza;
con applicazione dell'interesse legale sulle somme via via rivalutate anno per anno;
il tutto fino alla sentenza;
dalla pubblicazione della sentenza, si applica l'interesse come per legge.
Il danno non può sottostare, per i Sindaci, al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell'art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso “percepito”, sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità).
Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall'altro, per superare il principio generale indicatodall'art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa.
Infatti Cass. 28994/2019, che tratta il problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma
3, della legge n. 24 del 2017 in materia di responsabilità sanitaria, ricorda essere come orientamento risalente della Corte, quello che afferma (Cass. n. 15652 del 12/08/2004): «In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis",rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale»
La Corte Costituzionale a sua volta afferma in modo costante che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica;
che se esso non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., pagina 26 di 34 riservata alla materia penale, per cui il legislatore, fuori dell'ambito penale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, ma solo alla condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (C.Cost. 108/2019, che cita ex plurimis, propria sentenza n. 170 del 2013).
Nel presente caso non ci si trova innanzi, a differenza di altri casi talora richiamati come analoghi, ad una disciplina che introduce criteri per la liquidazione equitativa del danno, dettando quelle che talora sono chiamate “norme per il Giudice” (Cass. 28990/2019 sulla introduzione nella materia del danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti;
Cass. 8069/2024 sulla novellazione del 2019 dell'art. 2486 c.c.) e che con espressione talora travisata, sono dette di natura
“latamente processuale” (Cass. 5252/2024). Tali novelle normative non pongono neppure, a ben vedere, una questione di retroattività della legge, in quanto sopravvengono a dettare regole per l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in alcuni casi in cui esso è necessariamente affidato a criteri equitativi, e in particolare lo fanno cristallizzando normativamente approdi giurisprudenziali (così cass. 28990/2019).
Nel presente caso si ha invece una disciplina che , se applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo a limitare dunque quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e solo abbisognevoli di accertamento giudiziale. Al proposito Cass. 28990/2019 (qui sottolineata per comodità di lettura: “Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati»
Nel limitare la risarcibilità di un diritto già sorto (nel caso che occupa, di un diritto risarcitorio derivante da fatti anteriori alla entrata in vigore della l. 35/2025) il legislatore interviene a decurtare, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto.
Del resto analoghe conclusioni quanto alla non retroattività ha tratto la giurisprudenza relativamente a nova normativi introducenti limiti al ristoro dell'illecito: così in materia di tutela rispetto al licenziamento illegittimo (fra le molte Cass. Sez. L, 11105/1997 (“La norma di cui all'art. 1 della pagina 27 di 34 legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore) e di responsabilità del trasportatore (Cass. 3717/1989: “La disposizione dettata dall'art. 1-2 - della legge 22 agosto 1985, n. 450 - secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore
a l. 12 mila per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato - ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in Sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per
l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”)
Il vulnus è particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, dove il tema del compenso spettante ai Sindaci, che non era, nel diritto anteriore, in alcun modo rilevante, viene a costituire un tema di fatto
– assoggettato ad oneri di allegazione e prova – che nel processo con preclusioni già incardinato può in concreto non essere più neppure suscettibile di tali allegazione e prova.
ASSICURAZIONI
Venendo alle coperture assicurative, assicuratrice non contesta la copertura e CP_6 CP_3 richiama le condizioni di polizza:
- copertura della sola quota riferibile all'assicurato;
- scoperto del 20% con il massimo di euro 30.000;
- limite di indennizzo del 30% del massimale generale, dunque euro 300.000.
L'assicurato non contesta tali condizioni. L'ammontare capitale del risarcimento a carico di ciascun
Sindaco, nei rapporti interni, è di euro 35.493,80, somma ben lontana, una volta attualizzata, dal massimale;
su tale somma attualizzata opererà lo scoperto del 20% contrattuale.
assicuratrice P_ Pt_2
pagina 28 di 34 Il Sindaco ha stipulato con nel tempo, una serie di polizze del tipo claims made, delle Pt_2 P_ quali è ritenuta pacificamente applicabile la n. 400210239 sottoscritta il 20/2/2020.
L'art. 7 delle condizioni di assicurazione dispone che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originati da fatti posti in essere durante il medesimo periodo”, precisando, al terzo comma, “nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate Parte_10 da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita”. già da qualche Pt_2 anno coperta da con precedenti polizze, per la responsabilità quale Sindaco, con la stipula del P_
20/2/2020 non più assicurava tale attività, come è del tutto evidente sia dal frontespizio di polizza, che non riporta, a differenza delle precedenti polizze, alcuna indicazione nello spazio relativo alle cariche di Sindaco;
sia dal questionario (pag. 2, attività svolte, non viene indicata quella di Sindaco;
pag. 3, quesito specifico sull'intento di assicurare l'attività di Sindaco – barrata casella NO).
Solo con l'appendice del 7/8/2020 era nuovamente pattuita – con aumento di premio – la copertura dell'attività di Sindaco. La appendice contiene una norma specifica che recita: “La garanzia non vale per gli incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza” che costituisce norma speciale derogatoria alle condizioni generali, altrimenti richiamate, nelle quali era contenuta (art. 8) la clausola di copertura degli “errori pregressi” del triennio anteriore.
La difesa della convenuta assume che il testo contrattuale le assicurerebbe copertura, ma le clausole citate appaiono ineludibili. La difesa non ha poi sviluppato, nei termini che le spettavano per domande o eccezioni (prima udienza nel rito anteriore, rivestendo essa la posizione di attore verso la terza chiamata ) eccezioni specifiche o domande riconvenzionali (risarcitorie ex artt. 1337 c.c.) o domande di annullamento per vizio della volontà. Ha svolto, nelle prime difese sulla copertura (svolte nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) solo generiche considerazioni sulle polizze tipo claims made
e sulla assenza di prova della adeguata informazione o della sua scelta cosciente.
Ora Cass. 22437/2018 ha chiaramente affermato cheIl modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso
l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento pagina 29 di 34 giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.”
La Corte dunque, rimette alla parte la scelta del tipo di tutela da invocare (il che rimanda ai rimedi risarcitori per responsabilità precontrattuale, o alle azioni per vizio del consenso) facendo salvo il controllo anche di ufficio sulla causa in concreto realizzata dal contratto, e sulla eventuale nullità di singole clausole. Nella motivazione espone come terreno da verificare, per questo aspetto, quello dell'equilibrio sinallagmatico, e in particolare del rapporto fra copertura e premio. Questo solo è dato al giudice esaminare di ufficio, e così avviene in questo caso, in cui la convenuta non ha innescato alcuno dei rimedi rimessi alla sua iniziativa. Per quanto riguarda il rapporto fra copertura e premio, dunque, la convenuta afferma (peraltro per la prima volta a p. 27 della comparsa conclusionale) che la determinazione del premio non ha mai risentito della esistenza o meno della copertura per l'attività di sindaco, e ciò afferma rimandando genericamente alla lettura delle varie polizze. Invero, la lettura delle polizze, nelle quali si notano di volta in volta variazioni di premio, ma anche variazioni delle attività assicurate: le singole polizze riportano infatti nei frontespizi l'elenco degli specifici incarichi di interesse, di Curatore fallimentare, e, con l'interruzione descritta, di Sindaco, con l'elenco delle società o procedure. Non è possibile dalla lettura delle polizze comprende i criteri di stima sottostanti, né tantomeno se, come allega la convenuta, la copertura della posizione di Sindaco sia stata sempre indifferente al premio.
Pertanto non è tenuta a indennizzare il sinistro. P_
CO
, assicuratrice CP_4
Anche per questa assicuratrice, il rapporto con la chiamante si è dipanato attraverso una serie di polizze tipo claims made;
si tratta della la polizza Responsabilità Civile Professionale, certificato n.
BLUE061147, che include un'estensione per l'attività di Sindaco e Revisore;
essa, come specifica AIG, ha durata annuale ed è stata stipulata dalla convenuta a partire dall'annualità 28 settembre 2015 – CP_4
31 dicembre 2016 e successivamente rinnovata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2021. pagina 30 di 34 AIG fa riferimento, per la individuazione del sinistro, alla prima denuncia cautelativa di sinistro cautelativa è stata presentata dall'assicurata al broker LL ER TS in data 3 agosto 2018.
(periodo di polizza dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) Con
contesta la copertura per le seguenti ragioni:
- applicazione di clausola di esclusione 10.2.2. relativa all'attività di Sindaco svolta in “Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato , fallimento o qualsivoglia procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto” e intende fare rientrare nell'ipotesi il fatto che alla data della stipula della polizza pro tempore vigente RIG fosse già in liquidazioni;
questa difesa non è fondata, atteso che lo scioglimento non coincide né con l'insolvenza
(tantomeno”dichiarata”) né con l'apertura del fallimento o di una procedura concorsuale;
- dichiarazioni inesatte o reticenti: l'assicurata avrebbe taciuto, in sede di rinnovo della polizza o in corso Con di vigenza di essa, l'aggravamento del rischio;
la difesa fa riferimento in particolare alla clausola
4.9 che esclude la indennizzabilità di qualsiasi richiesta risarcitoria “(ii) traente origine da, basata su
o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una
Richiesta di risarcimento” includendo in ciò (o comunque facendo valere ex artt. 1892 e 1893 c.c.) la situazione di tensione finanziaria registrata nei vari verbali del Collegio Sindacale dal luglio 2017 in poi, fino alla messa in liquidazione volontaria. Invero, l'aggravarsi delle condizioni finanziarie della società nulla dice sulla maggiore o minore probabilità di commissione di fatti costituenti illecito da parte del Sindaco, e del resto l'assicurato non è tenuto a ragguagliare la assicuratrice delle vicende interne della società;
- da ultimo, la non debenza dell'indennizzo per dolo ex art. 1917 c.c.; ma invero, per quanto sopra detto, la condotta dei Sindaci si connota per colpa, non certo per dolo, diversamente non avrebbero essi dipanato in modo così chiaro nei loro verbali di seduta le criticità rispetto alle quali si contesta loro solo l'insufficiente reazione e/o vigilanza. Con La copertura è dunque operante. Essa opera:
- entro il limite della quota;
- entro il massimale di euro 500.000;
- con una franchigia di euro 5.000,00
Non è neppure allegato che sussistano le altre ipotesi di riduzione o esclusione formulate dalla difesa dell'assicuratrice (erosione per precedenti sinistri, esistenza di altre coperture).
Conseguentemente a quanto deciso sul merito, sulle spese: pagina 31 di 34 - parte attrice è vittoriosa verso tutti i convenuti e deve vedersi rifuse da essi le spese, calcolate in ragione del valore della vittoria;
si ritiene di regolarle partitamente come in dispositivo, anche per le fasi cautelari ante causam (tolta per il reclamo la posizione non reclamante, e compensando CP_3 fra e reclamanti e , in ragione del modesto risultato utile ) e considerati i Parte_1 Pt_2 CP_4 risultati dei vari procedimenti;
la nota spese attorea per il merito è adeguata considerata la molteplicità di controparti, si aggiungono esborsi, risultanti dagli atti, anche se ivi non esposti;
per le fasi cautelari si opera una decurtazione dalla nota, considerata l'assenza di scritti della fase decisionale e della assenza di fase istruttoria;
- quanto al procedimento cautelare endocausale, tutti i convenuti avevano chiesto la revoca, e il si è opposto, ma per e vi è stata solo una riduzione, onde le Parte_1 CP_1 CP_2 Pt_2 spese fra questi e il fallimento vanno compensate;
il rifonderà per il procedimento cautelare Parte_1 endocausale le spese ai convenuti e , ivi vittoriosi – tali spese si liquidano tenendo conto CP_3 CP_4 che la introduzione e trattazione del procedimento è avvenuta solo oralmente in udienza;
- si vede rifuse le spese dalla chiamante;
il valore per questa domanda si misura sul P_ Pt_2 valore della quota ideale di responsabilità rispetto alla domanda attorea originaria;
- non ha resistito alla chiamata in indennizzo;
il chiamante non ha chiesto la rifusione delle CP_6 spese di resistenza (Cass. 4275/2024) e pertanto l'assicuratrice rifonderà ex art. 1917 comma 1 c.c. al chiamante le spese processuali attoree per quanto messe a carico del convenuto assicurato, che ha chiesto di essere tenuto indenne di ogni esborso a favore della parte attrice;
Con
- soccombe verso l'assicurata, rifonderà spese di chiamata, avendo resistito ad essa, (l'assicurata non ha depositato nota spese, si liquida tenendo conto dell'entità della quota ideale della sua responsabilità alla luce della domanda originaria del , materia della sua difesa nel rapporto Parte_1
Con con ), e le spese processuali attoree per quanto messe a carico del convenuto assicurato, ex art. 1917 comma 1 c.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Condanna i convenuti e in solido fra loro (e nei rapporti interni per CP_1 COroparte_2 quote paritarie) a pagare al attore la somma di euro 146.000,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in motivazione;
pagina 32 di 34 2) Condanna tutti i convenuti in solido (e nei rapporti interni e per il 25% ciascuno;
CP_1 CP_2
e per il 50% complessivo suddiviso per quote paritarie) a pagare al Fallimento CP_3 CP_4 Pt_2 attore la somma di euro 212.378,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) Rigetta le domande della convenuta nei confronti di CP_8 COroparte_5
4) Condanna a tenere indenne il convenuto , per COroparte_6 COroparte_3 la quota interna di spettanza, di quanto egli è tenuto a rifondere a parte attrice come al punto 2), con franchigia scoperto e massimale indicati in motivazione;
5) Condanna a tenere indenne la convenuta COroparte_20 CP_4
, per la quota interna di spettanza, di quanto ella è tenuta a rifondere a parte attrice come al punto
[...]
2), con franchigia scoperto e massimale indicati in motivazione;
6) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del per la causa di merito, che si liquidano Parte_1 in euro 32.592,00 in compensi, 3.399,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
tale somma
è posta partitamente a carico per 2/3 dei convenuti e , in solido fra loro;
e per 1/3 a CP_1 CP_2 carico dei convenuti e in solido fra loro;
CP_3 CP_4 Pt_2
7) Condanna i convenuti a rifondere le spese di lite del per il procedimento cautelare ante Parte_1 causam di prime cure , che si liquidano in euro 11.000,00 in compensi, 1.713,00 in esborsi , oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
tale somma è posta partitamente a carico per 2/3 dei convenuti CP_1
, in solido fra loro;
e per 1/3 a carico dei convenuti e in solido fra loro;
CP_2 CP_3 CP_4 Pt_2
8) Condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere le spese di lite del CP_1 CP_2 Parte_1 per il procedimento di reclamo, che si liquidano in euro 8.000,00 in compensi, in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
9) Compensa le spese del reclamo fra e convenute e;
Parte_1 Pt_2 CP_4
10) Condanna il a rifondere ai convenuti e le spese del procedimento cautelare Parte_1 CP_3 CP_4 endocausale, che si liquidano per ciascuno in euro 5.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
11) Compensa le spese del procedimento endocausale di sequestro fra e convenuti Parte_1 CP_1
e CP_2 Pt_2
12) Pone a carico dei convenuti, rispettivamente per 2/3 solidalmente e , per 1/3 CP_1 CP_2 solidalmente e le spese di CTU;
CP_3 CP_4 Pt_2
13) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite di e le liquida in CP_8 COroparte_5 euro 12.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa,
14) Pone a carico della terza chiamata le spese che l'assicurato deve CP_6 COroparte_3 rifondere per spese di lite e di CTU a favore del , sopra indicate;
Parte_1
pagina 33 di 34 15) Pone a carico della terza chiamata le spese di COroparte_20 lite dell'assicurata , per euro 25.000 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
CP_4 nonché quelle che la assicurata deve rifondere per spese di lite e di CTU a favore del CP_4
; Parte_1
ZI, 11/6/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 34 di 34