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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1401/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] ( ) e PA_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
NTAT DE GO (BN) alla Via Bagnoli n. 10, presso lo Studio dell'Avv.
IN AS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(p. iva: , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Benevento, P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e IN Vallefuoco, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato il 25.3.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
società avente ad oggetto la fabbricazione di componenti per aeromobili e Pt_2
veicoli spaziali, esponendo:
- di prestare lavoro subordinato alle sue dipendenze operaio addetto al controllo qualità NDI, inquadrata nel livello 3 CCNL Metalmeccanici Industria
Confapi;
- che, con decreto del 03.08.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali veniva approvato il piano di riorganizzazione aziendale per il periodo dal
28.05.2018 al 27.05.2020 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della PA_2
per una durata di 24 mesi a decorrere dal 28 maggio 2018 sino al 27 maggio
2020;
- che a far data dal mese di marzo 2020, la aveva avuto accesso PA_2 anche alla Cassa Integrazione Ordinaria;
- che dopo l'attivazione della CIGS, era stato sospeso dal lavoro ed aveva subito notevoli danni patrimoniali e non, a causa della condotta datoriale;
- che il provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale era illegittimo per violazione dei criteri di comunicazione per mancato esame congiunto delle modalità di attuazione della rotazione tra i lavoratori interessati alla CIGS.
Ha concluso chiedendo di: “a)accertare e dichiarare, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi autorizzativi delle sospensioni in CIGS, la illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria, adottata con decreto ministeriale del 03.08.2018 e per l'effetto b)condannare la società (c.f. , in persona del legale rappresentante pro PA_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Paolisi (BN) alla SS Appia Km 237 snc, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento in favore del ricorrente delle somme corrispondenti alla differenza fra quanto spettante a titolo di retribuzioni
2 per i periodi di sospensione in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, a far data dal mese di giugno 2018, e quanto percepito nei medesimi periodi a titolo di indennità di cassa integrazione, così come risultanti dalle buste paga. Oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. c) condannare la società al pagamento delle spese e competenze PA_2
professionali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente costituita la ha eccepito l'infondatezza del ricorso PA_2
chiedendone il rigetto, allegando diverse sentenze della Corte d'Appello che riformavano le sentenze emesse in primo grado sulla stessa questione, rigettando il ricorso.
2.
Preliminarmente deve darsi atto dei diversi precedenti con i quali la Cda di
Napoli ha deciso la questione oggetto del presente giudizio e le cui argomentazioni, che si condividono ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, inducono questo Giudice a mutare il precedente orientamento espresso sulla medesima questione.
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
In via generale si osserva che la fissazione dei criteri di rotazione, da osservare in caso di sospensione del personale per fruizione della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria), costituiva argomento oggetto di indirizzi giurisprudenziali contrastanti già prima del D.lgs. n. 148/15 di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Invero, mentre in materia di CIGS la questione trovava specifica disciplina nell'art. 1 commi 7 e 8 della L. n. 223/91, che imponeva all'imprenditore l'obbligo di indicare, sin dall'avvio della procedura sindacale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, ovvero le eventuali ragioni di ordine tecnico-organizzativo preclusive all'adozione di tali meccanismi di rotazione, analoga previsione non era contenuta nella L. n. 164/1975.
3 L'art. 5 comma 1 della L. n. 164 cit. stabiliva soltanto l'obbligo per l'imprenditore di “comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati”. Nessun riferimento era pertanto contenuto rispetto ai criteri di rotazione del personale da sospendere.
Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, proprio la diversa formulazione dell'art. 5 della L. n. 164 cit., rispetto al testo dell'art. 1 della L. n.
223 cit., spiegherebbe perché le procedure sindacali e amministrative funzionali al conseguimento della CIGO sarebbero legittime anche qualora in esse non vengano indicati i criteri di rotazione del personale da sospendere (cfr. Trib.
Milano Sez. lavoro, 09/04/2014; Trib. Cassino Sez. lavoro, 02/12/2013; Trib.
Ivrea Sez. lavoro, 22/06/2005). La giurisprudenza sul presupposto dell'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 1 commi 7 e 8 della L.
n. 223 cit. alla materia della CIGO, è giunto ad affermare l'illegittimità del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per mancata adozione dei criteri di rotazione. Tale indirizzo, mediante il ricorso all'analogia, giunge per la CIGO alle medesime conclusioni stabilite dalla
Suprema Corte per violazione dei criteri di rotazione in materia di CIGS.
Il D.lgs. n. 148/2015 ha completamente riscritto la disciplina della cassa integrazione. Il legislatore delegato ha posto mano alla regolamentazione previgente cercando di dare attuazione agli obiettivi chiaramente enunciati nella legge delega n. 183/2014, nella prospettiva di semplificare l'apparato normativo in materia. Gli articoli del decreto delegato hanno determinato l'abrogazione pressoché totale della legislazione precedente (ad esclusione della rediviva disciplina speciale della cassa integrazione guadagni per il settore agricolo), così dando vita ad una sorta di testo unico in materia di CigO e di CigS, completando l'opera di riforma avviata con la l. n. 92/2012.
4 La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie è stata interamente rivisitata nei suoi vari aspetti: campo di applicazione (soggettivo e oggettivo); misura, durata e condizioni della prestazione e della contribuzione previdenziale;
procedimento e perfezionamento della fase amministrativa. Il legislatore è altresì intervenuto sulla previsione delle cc.dd. "cause integrabili" che consentono l'accesso all'istituto con l'introduzione dell'art. 11 (causali) ove si prevede che ai dipendenti "che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato".
Tale intervento supera definitivamente l'erroneo riferimento agli "operai" - oggi il rinvio ai "dipendenti" consente di includervi tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con le precisazioni di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, ed i chiarimenti dell - e conferma la CP_1 natura delle ipotesi che legittimano l'accesso alla CigO: solo situazioni transitorie brevi e non imputabili alla volontà delle parti. È l'art. 14, D.Lgs. n. 148/2015 a riscrivere (solo formalmente, perché nella sostanza la procedura resta quasi invariata) gli obblighi di consultazione sindacale da osservare in caso di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria. La disposizione prescrive che nelle ipotesi di "sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati" (comma 1).
La novella, che specifica le OO.SS. destinatarie della comunicazione di avvio
(così puntellando l'abrogata disposizione di cui all'art. 5, L. n. 164/1975), è da
5 evidenziare anche per il mancato riferimento (presente invece in materia di CigS) alla possibilità che l'impresa possa assolvere a tale obbligo a mezzo dell'associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, trattandosi di una comune facoltà riconosciuta dall'ordinamento. Il comma 2 aggiunge la fase
(eventuale, successiva alla comunicazione di avvio della procedura di consultazione) dell'esame congiunto "su richiesta di una delle parti" - quindi anche dell'imprenditore - e "avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa". Quanto ai tempi della procedura di consultazione sindacale, il comma 3 ripropone la durata massima di "25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti".
Non è nuova neanche la norma contenuta nel comma 4, ove si legge che nelle ipotesi di "eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta". Viene quindi confermata una procedura "speciale" di consultazione sindacale (meramente eventuale ed in ogni caso successiva all'accesso alla CigO) per alcune ipotesi, non indicate dalla legge ma connotate dai requisiti della "inevitabilità" e "non differibilità". Non è nuova neanche la disciplina che si trova all'esito della lettura della disposizione in commento, quando il comma 5 prevede una norma generale in virtù della quale per le
"imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato
6 lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 [vale a dire l'ordinaria procedura di consultazione sindacale sin qui descritta] si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le
13 settimane continuative".
Per queste imprese il legislatore continua ad evitare l'imposizione di qualsiasi procedura di consultazione ed informazione sindacale, da osservare solo nelle ipotesi in cui il superamento del tetto delle 13 settimane continuative sollecita la necessità di un confronto in ordine alle cause ed alla durata delle sospensioni dei rapporti di lavoro. Completa la disposizione il comma 6 che obbliga i datori di lavoro, all'atto "della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale" di comunicare "l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo", quindi l'attestazione della corretta osservanza delle procedure di consultazione sindacale. Anche per la CigS il legislatore è intervenuto con l'introduzione di una disciplina unica, tendente a superare la normativa precedente con modifiche di rilievo, concernenti in primis le (ridotte) causali di accesso. Ebbene, in presenza delle nuove "cause integrabili" [contemplate nell'art. 21, comma 1, lett. a) e b), esclusa quindi l'ipotesi del contratto di solidarietà], l'impresa "è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati" (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015).
L'art.24 del D.Lgs. n.148\2015 prosegue con la fase della consultazione congiunta: "Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle
7 parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il richiede, CP_2 comunque, il parere delle regioni interessate" (comma 2).
Nello specifico - come già prevedeva l'art. 2, d.P.R. n. 218/2000, abrogato come le altre disposizioni che disciplinavano le materie delle procedure di consultazione sindacale finalizzate all'ottenimento delle integrazioni salariali per collocamento in cassa (artt.
1-7 e 9-17, L. n. 164/1975; 1, 2, 12 e 14, L. n.
223/1991, s.m.i.), dai commi dell'art. 46, D.Lgs. n. 148/2015 - la richiesta va inviata anche alle Regione competente per territorio ovvero alla Direzione
Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali del
Ministero del Lavoro.
Oggetto dell'esame congiunto è "il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione" (comma 3).
Balza subito agli occhi la mancata riproposizione della norma contenuta nell'art. 1, comma 7, L. n. 223/1991, vale a dire la regola in virtù della quale i "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione
[del personale] devono formare oggetto delle comunicazioni" e non solo - come diventa dalla data di entrata in vigore della novella - "dell'esame congiunto".
Nella comunicazione da inviare alle OO.SS., quindi, l'impresa, stante il tenore letterale della norma, può evitare l'individuazione delle qualifiche professionali
8 dei dipendenti considerati (temporaneamente) eccedentari nonché gli eventuali meccanismi di rotazione degli stessi.
Trattasi di un indubbio alleggerimento del contenuto della comunicazione da destinare ai sindacati, che semplifica l'onere datoriale, ma che può riverberarsi negativamente sui lavoratori interessati alla sospensione dei rapporti di lavoro per via della limitazione del controllo delle OO.SS. sulle scelte imprenditoriali in materia di personale.
In ogni caso, infatti, si ritiene che il datore di lavoro deve garantire la rotazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni in termini di contenuto professionale in riferimento 'alla competenza specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non ai livelli professionali scelti in maniera discrezionale e/o al maggiore o minore rendimento del dipendente, costituenti dati generici e opinabili' (Cassazione 18/01/2019 n. 1378).
Dunque, ragioni sostanziali portano a ritenere che l'informativa alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto con queste ultime costituiscono fasi procedimentali comuni al trattamento di CIGO e CIGS. Lo scopo di tali consultazioni non si distingue in ragione delle diverse finalità dei predetti istituti
(l'uno dettato per fronteggiare crisi temporanee, mentre l'altro volto a riparare difficoltà strutturali), ma è comune e consiste nel limitare il potere del datore di lavoro nel procedere alla sospensione della prestazione lavorativa svolta dai lavoratori. Tale limitazione è funzionale a prevenire assetti iniqui e arbitrari, onde assicurare una gestione razionale e obiettiva del sussidio finanziario pubblico, garantendo così un'equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione.
La previsione normativa di cui all'art.24, pur se con una formulazione più snella rispetto all'art.1 L.n.223\91, comunque prevede oneri di comunicazione preventiva e di esame congiunto, con riferimento alla richiesta di integrazione salariale ed appare ispirata dalla medesima ratio di cui alla norma abrogata
9 ovvero dalla necessità di consentire alle organizzazioni sindacali una valutazione ex ante delle ragioni della riduzione oraria e dei criteri di scelta e modalità di rotazione.
La nuova formulazione della norma non consente di escludere un preciso obbligo dell'azienda di fornire informazioni dettagliate e puntuali alle OO.SS., così da consentire loro un esame effettivo della proposta in campo. Diversamente ritenendo si creerebbe uno squilibrio tra le parti che, che non risulta coerente con l'impianto complessivo delle relazioni sindacali previsto dall'ordinamento, e che sarebbe del tutto disfunzionale rispetto alle finalità proprie della normativa in esame.
3.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che, in data 12 marzo 2018, la C.A.M. ha inoltrato una comunicazione ex artt. 4 e 24 della legge
223/1991 per l'apertura di una procedura di riduzione di personale descrivendo la propria struttura produttiva, il proprio percorso industriale e le cause di crisi finanziaria e produttiva. In particolare, ha evidenziato che si erano fortemente ridotte le commesse del cliente e e si erano PA_3 CP_3
azzerate quelle di e di . Ha, quindi, rappresentato la PA_4 CP_4 situazione di esubero del personale diretto – reparti CQ, contornatura/taglio HC,
Bonding laminazione/disfacimento, Masticiatura/verniciatura, montaggio e NDI
– ed indiretto - magazzino/logistica e programmazione e la connessa necessità di sopprimere le posizioni lavorative di 50 addetti allo stabilimento di Paolisi di cui
2 addetti al reparto NDI e, cioè, al reparto di competenza del ricorrente.
A seguito della detta comunicazione ha avuto luogo un lungo ed articolato esame congiunto nel corso del quale sono state ampiamente illustrate le ragioni dell'esubero strutturale (cfr. in particolare il verbale del 13.4.2018 sub. della produzione di parte convenuta) delle 50 figure professionali individuate nella comunicazione di apertura.
10 Le oo.ss., pur dando atto della effettività della crisi, non hanno mai concordato sulla impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti ed hanno, fin dall'incontro dell'aprile 2018, proposto il ricorso al contratto di solidarietà. PA La , nel corso del medesimo incontro, ha rappresentato la propria assoluta contrarietà alla proposta sindacale non tecnicamente praticabile a causa delle molteplici esigenze tecniche ed organizzative peculiari del settore. Nel successivo verbale del 23 aprile 2018 l'azienda dopo approfondita analisi e ampie verifiche sulla fattibilità dello strumento contratto di solidarietà ha ribadito di non ritenere praticabile la soluzione prospettata dalle organizzazioni sindacali in considerazione delle esigenze tecniche ed organizzative oltre che delle diverse problematiche legate alla flessibilità di gestione non solo in termini di riduzione oraria ma soprattutto con riferimento alle mansioni al know how specifico sul prodotto e dalle certificazioni in possesso dei singoli lavoratori che per questo motivo sono considerati infungibili ed insostituibili. Nel corso del medesimo PA incontro la si è dichiarata, però, disponibile a valutare positivamente lo strumento della cigs per riorganizzazione aziendale per migliorare la competitività attraverso interventi finalizzati al miglioramento dei flussi di produzione e alla formazione che incrementasse la flessibilità operativa e creasse maggiori opportunità di riqualificazione e ricollocazione del personale.
Le organizzazioni sindacali non hanno contestato, nell'ambito dell'incontro, la sussistenza di causali e di situazioni oggettive che giustificavano il ricorso alla cassa integrazione limitandosi ad invocare la causale crisi aziendale il luogo di quella di riorganizzazione al fine di prefigurare una durata maggiore dell'integrazione salariale.
Da questi verbali di incontro emerge con chiarezza che l'esame congiunto ha avuto un contenuto di effettività tanto che entrambe le parti del confronto hanno avanzato proposte di soluzione alternative a quella originariamente prospettata
11 dal datore di lavoro - il licenziamento collettivo - proprio a testimonianza della PA_ conoscenza che entrambe avevano della situazione della società .
In riferimento all'oggetto del giudizio, poi, emerge con chiarezza che sussistevano motivazioni oggettive collegate alla tipologia di produzione ed alle ragioni proprie della riorganizzazione aziendale che ben avrebbero potuto giustificare la totale esclusione del meccanismo della rotazione.
Il riferimento alle conoscenze specifiche sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei lavoratori, invero, se letto nel contesto di tutte le informazioni fornite e di tutti gli incontri per l'esame congiunto, consente di individuare in base ad elementi oggettivi le ragioni che escludono ovvero limitano la possibilità di rotazione.
Questa, che è sinonimo di alternanza di diversi lavoratori sulle posizioni di operaio non interessate dagli esuberi, viene limitata a coloro che muniti di analogo bagaglio di conoscenze specifiche sul prodotto posseggono, altresì, le certificazioni necessarie per realizzare le lavorazioni che ancora residuano in PA capo alla dopo che, come precisato nella comunicazione di apertura, la stessa ha perso integralmente le commesse di e di . PA_4 CP_4
Nel successivo verbale di incontro del 26 Aprile 2018 l'azienda ha proposto nuovamente la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi, senza rotazione e senza anticipazione del trattamento ad opera del datore di lavoro e le organizzazioni sindacali si sono opposte non allo strumento della integrazione salariale ma alle condizioni proposte dall'azienda chiedendo, in particolare, che venisse anticipato il pagamento delle competenze, in luogo che attendere le erogazioni dell'istituto, e che venisse garantita la rotazione tra i lavoratori coinvolti nel modo più equo possibile.
Ancora una volta, dunque, le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di avere chiare e oggettive conoscenze che hanno consentito non di formulare una mera
12 acquiescenza alle ipotesi rappresentate dal datore di lavoro ma di concorrere PA effettivamente alla ricerca di una soluzione per la crisi della .
In data 16 maggio 2018 le parti sindacali hanno sottoscritto verbale di accordo in materia di cigs.
Il verbale predetto, per le ragioni fin qui illustrate, non può essere letto indipendentemente dal contenuto della comunicazione di apertura e di tutti i precedenti verbali di accordo di tal che è chiaro che la previsione della rotazione in considerazione delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali in considerazione della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma deve intendersi come previsione di un criterio di rotazione che interessa unicamente le posizioni fungibili e che le posizioni fungibili, nel caso di specie, sono soltanto quelle individuate nei verbali precedenti quelle cioè che riguardano lavorazioni per le quali è richiesta la medesima certificazione e che richiedano conoscenze specifiche acquisite mediante precedenti attività di lavoro.
Se, dunque, il contenuto dell'accordo in tema di cassa integrazione straordinaria viene valutato nel suo complesso, tenendo conto di tutte le specifiche PA informazioni che ha fornito fin dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo, non appare revocabile in dubbio che siano stati rispettati i criteri di buona fede e correttezza e che alla parte sindacale siano state offerte tutte le informazioni oggettivamente necessarie per valutare la legittimità del limitatissimo ricorso alla rotazione tra i lavoratori.
Per quel che attiene, poi, alle concrete modalità di applicazione dei criteri concordati, con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente nulla deduce in ordine ad eventuali penalizzazioni causate da una sospensione per un numero di ore nettamente superiore rispetto ad altri addetti al reparto di assegnazione con mansioni fungibili. Si rammenta che: “grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi
13 generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario, provare non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori." (Cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 20267 del 04/10/2011).
La società ha analiticamente indicato le lavorazioni poste in essere nel corso del periodo di c.i.g.s., le certificazioni richieste e quelle possedute dal ricorrente e tali circostanze non sono state contestate neppure genericamente né il lavoratore ha chiesto di provare fatti che consentissero di ritenere che i criteri individuati per la rotazione ovvero le modalità di attuazione di questa fossero ispirati a logiche diverse dalle esigenze tecnico produttive e latamente discriminatorie.
In particolare, non è stata dedotta, né offerta alcuna prova della concreta fungibilità dei lavoratori ad onta del possesso di certificazioni differenti.
Per tutte le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato.
4.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante il mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
14 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
15
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1401/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] ( ) e PA_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
NTAT DE GO (BN) alla Via Bagnoli n. 10, presso lo Studio dell'Avv.
IN AS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(p. iva: , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Benevento, P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi e IN Vallefuoco, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato il 25.3.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
società avente ad oggetto la fabbricazione di componenti per aeromobili e Pt_2
veicoli spaziali, esponendo:
- di prestare lavoro subordinato alle sue dipendenze operaio addetto al controllo qualità NDI, inquadrata nel livello 3 CCNL Metalmeccanici Industria
Confapi;
- che, con decreto del 03.08.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali veniva approvato il piano di riorganizzazione aziendale per il periodo dal
28.05.2018 al 27.05.2020 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della PA_2
per una durata di 24 mesi a decorrere dal 28 maggio 2018 sino al 27 maggio
2020;
- che a far data dal mese di marzo 2020, la aveva avuto accesso PA_2 anche alla Cassa Integrazione Ordinaria;
- che dopo l'attivazione della CIGS, era stato sospeso dal lavoro ed aveva subito notevoli danni patrimoniali e non, a causa della condotta datoriale;
- che il provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale era illegittimo per violazione dei criteri di comunicazione per mancato esame congiunto delle modalità di attuazione della rotazione tra i lavoratori interessati alla CIGS.
Ha concluso chiedendo di: “a)accertare e dichiarare, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi autorizzativi delle sospensioni in CIGS, la illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria, adottata con decreto ministeriale del 03.08.2018 e per l'effetto b)condannare la società (c.f. , in persona del legale rappresentante pro PA_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Paolisi (BN) alla SS Appia Km 237 snc, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento in favore del ricorrente delle somme corrispondenti alla differenza fra quanto spettante a titolo di retribuzioni
2 per i periodi di sospensione in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, a far data dal mese di giugno 2018, e quanto percepito nei medesimi periodi a titolo di indennità di cassa integrazione, così come risultanti dalle buste paga. Oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. c) condannare la società al pagamento delle spese e competenze PA_2
professionali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente costituita la ha eccepito l'infondatezza del ricorso PA_2
chiedendone il rigetto, allegando diverse sentenze della Corte d'Appello che riformavano le sentenze emesse in primo grado sulla stessa questione, rigettando il ricorso.
2.
Preliminarmente deve darsi atto dei diversi precedenti con i quali la Cda di
Napoli ha deciso la questione oggetto del presente giudizio e le cui argomentazioni, che si condividono ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, inducono questo Giudice a mutare il precedente orientamento espresso sulla medesima questione.
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
In via generale si osserva che la fissazione dei criteri di rotazione, da osservare in caso di sospensione del personale per fruizione della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria), costituiva argomento oggetto di indirizzi giurisprudenziali contrastanti già prima del D.lgs. n. 148/15 di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Invero, mentre in materia di CIGS la questione trovava specifica disciplina nell'art. 1 commi 7 e 8 della L. n. 223/91, che imponeva all'imprenditore l'obbligo di indicare, sin dall'avvio della procedura sindacale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, ovvero le eventuali ragioni di ordine tecnico-organizzativo preclusive all'adozione di tali meccanismi di rotazione, analoga previsione non era contenuta nella L. n. 164/1975.
3 L'art. 5 comma 1 della L. n. 164 cit. stabiliva soltanto l'obbligo per l'imprenditore di “comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati”. Nessun riferimento era pertanto contenuto rispetto ai criteri di rotazione del personale da sospendere.
Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, proprio la diversa formulazione dell'art. 5 della L. n. 164 cit., rispetto al testo dell'art. 1 della L. n.
223 cit., spiegherebbe perché le procedure sindacali e amministrative funzionali al conseguimento della CIGO sarebbero legittime anche qualora in esse non vengano indicati i criteri di rotazione del personale da sospendere (cfr. Trib.
Milano Sez. lavoro, 09/04/2014; Trib. Cassino Sez. lavoro, 02/12/2013; Trib.
Ivrea Sez. lavoro, 22/06/2005). La giurisprudenza sul presupposto dell'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 1 commi 7 e 8 della L.
n. 223 cit. alla materia della CIGO, è giunto ad affermare l'illegittimità del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per mancata adozione dei criteri di rotazione. Tale indirizzo, mediante il ricorso all'analogia, giunge per la CIGO alle medesime conclusioni stabilite dalla
Suprema Corte per violazione dei criteri di rotazione in materia di CIGS.
Il D.lgs. n. 148/2015 ha completamente riscritto la disciplina della cassa integrazione. Il legislatore delegato ha posto mano alla regolamentazione previgente cercando di dare attuazione agli obiettivi chiaramente enunciati nella legge delega n. 183/2014, nella prospettiva di semplificare l'apparato normativo in materia. Gli articoli del decreto delegato hanno determinato l'abrogazione pressoché totale della legislazione precedente (ad esclusione della rediviva disciplina speciale della cassa integrazione guadagni per il settore agricolo), così dando vita ad una sorta di testo unico in materia di CigO e di CigS, completando l'opera di riforma avviata con la l. n. 92/2012.
4 La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie è stata interamente rivisitata nei suoi vari aspetti: campo di applicazione (soggettivo e oggettivo); misura, durata e condizioni della prestazione e della contribuzione previdenziale;
procedimento e perfezionamento della fase amministrativa. Il legislatore è altresì intervenuto sulla previsione delle cc.dd. "cause integrabili" che consentono l'accesso all'istituto con l'introduzione dell'art. 11 (causali) ove si prevede che ai dipendenti "che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato".
Tale intervento supera definitivamente l'erroneo riferimento agli "operai" - oggi il rinvio ai "dipendenti" consente di includervi tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con le precisazioni di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, ed i chiarimenti dell - e conferma la CP_1 natura delle ipotesi che legittimano l'accesso alla CigO: solo situazioni transitorie brevi e non imputabili alla volontà delle parti. È l'art. 14, D.Lgs. n. 148/2015 a riscrivere (solo formalmente, perché nella sostanza la procedura resta quasi invariata) gli obblighi di consultazione sindacale da osservare in caso di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria. La disposizione prescrive che nelle ipotesi di "sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati" (comma 1).
La novella, che specifica le OO.SS. destinatarie della comunicazione di avvio
(così puntellando l'abrogata disposizione di cui all'art. 5, L. n. 164/1975), è da
5 evidenziare anche per il mancato riferimento (presente invece in materia di CigS) alla possibilità che l'impresa possa assolvere a tale obbligo a mezzo dell'associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, trattandosi di una comune facoltà riconosciuta dall'ordinamento. Il comma 2 aggiunge la fase
(eventuale, successiva alla comunicazione di avvio della procedura di consultazione) dell'esame congiunto "su richiesta di una delle parti" - quindi anche dell'imprenditore - e "avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa". Quanto ai tempi della procedura di consultazione sindacale, il comma 3 ripropone la durata massima di "25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti".
Non è nuova neanche la norma contenuta nel comma 4, ove si legge che nelle ipotesi di "eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta". Viene quindi confermata una procedura "speciale" di consultazione sindacale (meramente eventuale ed in ogni caso successiva all'accesso alla CigO) per alcune ipotesi, non indicate dalla legge ma connotate dai requisiti della "inevitabilità" e "non differibilità". Non è nuova neanche la disciplina che si trova all'esito della lettura della disposizione in commento, quando il comma 5 prevede una norma generale in virtù della quale per le
"imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato
6 lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 [vale a dire l'ordinaria procedura di consultazione sindacale sin qui descritta] si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le
13 settimane continuative".
Per queste imprese il legislatore continua ad evitare l'imposizione di qualsiasi procedura di consultazione ed informazione sindacale, da osservare solo nelle ipotesi in cui il superamento del tetto delle 13 settimane continuative sollecita la necessità di un confronto in ordine alle cause ed alla durata delle sospensioni dei rapporti di lavoro. Completa la disposizione il comma 6 che obbliga i datori di lavoro, all'atto "della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale" di comunicare "l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo", quindi l'attestazione della corretta osservanza delle procedure di consultazione sindacale. Anche per la CigS il legislatore è intervenuto con l'introduzione di una disciplina unica, tendente a superare la normativa precedente con modifiche di rilievo, concernenti in primis le (ridotte) causali di accesso. Ebbene, in presenza delle nuove "cause integrabili" [contemplate nell'art. 21, comma 1, lett. a) e b), esclusa quindi l'ipotesi del contratto di solidarietà], l'impresa "è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati" (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015).
L'art.24 del D.Lgs. n.148\2015 prosegue con la fase della consultazione congiunta: "Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle
7 parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il richiede, CP_2 comunque, il parere delle regioni interessate" (comma 2).
Nello specifico - come già prevedeva l'art. 2, d.P.R. n. 218/2000, abrogato come le altre disposizioni che disciplinavano le materie delle procedure di consultazione sindacale finalizzate all'ottenimento delle integrazioni salariali per collocamento in cassa (artt.
1-7 e 9-17, L. n. 164/1975; 1, 2, 12 e 14, L. n.
223/1991, s.m.i.), dai commi dell'art. 46, D.Lgs. n. 148/2015 - la richiesta va inviata anche alle Regione competente per territorio ovvero alla Direzione
Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali del
Ministero del Lavoro.
Oggetto dell'esame congiunto è "il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione" (comma 3).
Balza subito agli occhi la mancata riproposizione della norma contenuta nell'art. 1, comma 7, L. n. 223/1991, vale a dire la regola in virtù della quale i "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione
[del personale] devono formare oggetto delle comunicazioni" e non solo - come diventa dalla data di entrata in vigore della novella - "dell'esame congiunto".
Nella comunicazione da inviare alle OO.SS., quindi, l'impresa, stante il tenore letterale della norma, può evitare l'individuazione delle qualifiche professionali
8 dei dipendenti considerati (temporaneamente) eccedentari nonché gli eventuali meccanismi di rotazione degli stessi.
Trattasi di un indubbio alleggerimento del contenuto della comunicazione da destinare ai sindacati, che semplifica l'onere datoriale, ma che può riverberarsi negativamente sui lavoratori interessati alla sospensione dei rapporti di lavoro per via della limitazione del controllo delle OO.SS. sulle scelte imprenditoriali in materia di personale.
In ogni caso, infatti, si ritiene che il datore di lavoro deve garantire la rotazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni in termini di contenuto professionale in riferimento 'alla competenza specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non ai livelli professionali scelti in maniera discrezionale e/o al maggiore o minore rendimento del dipendente, costituenti dati generici e opinabili' (Cassazione 18/01/2019 n. 1378).
Dunque, ragioni sostanziali portano a ritenere che l'informativa alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto con queste ultime costituiscono fasi procedimentali comuni al trattamento di CIGO e CIGS. Lo scopo di tali consultazioni non si distingue in ragione delle diverse finalità dei predetti istituti
(l'uno dettato per fronteggiare crisi temporanee, mentre l'altro volto a riparare difficoltà strutturali), ma è comune e consiste nel limitare il potere del datore di lavoro nel procedere alla sospensione della prestazione lavorativa svolta dai lavoratori. Tale limitazione è funzionale a prevenire assetti iniqui e arbitrari, onde assicurare una gestione razionale e obiettiva del sussidio finanziario pubblico, garantendo così un'equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione.
La previsione normativa di cui all'art.24, pur se con una formulazione più snella rispetto all'art.1 L.n.223\91, comunque prevede oneri di comunicazione preventiva e di esame congiunto, con riferimento alla richiesta di integrazione salariale ed appare ispirata dalla medesima ratio di cui alla norma abrogata
9 ovvero dalla necessità di consentire alle organizzazioni sindacali una valutazione ex ante delle ragioni della riduzione oraria e dei criteri di scelta e modalità di rotazione.
La nuova formulazione della norma non consente di escludere un preciso obbligo dell'azienda di fornire informazioni dettagliate e puntuali alle OO.SS., così da consentire loro un esame effettivo della proposta in campo. Diversamente ritenendo si creerebbe uno squilibrio tra le parti che, che non risulta coerente con l'impianto complessivo delle relazioni sindacali previsto dall'ordinamento, e che sarebbe del tutto disfunzionale rispetto alle finalità proprie della normativa in esame.
3.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che, in data 12 marzo 2018, la C.A.M. ha inoltrato una comunicazione ex artt. 4 e 24 della legge
223/1991 per l'apertura di una procedura di riduzione di personale descrivendo la propria struttura produttiva, il proprio percorso industriale e le cause di crisi finanziaria e produttiva. In particolare, ha evidenziato che si erano fortemente ridotte le commesse del cliente e e si erano PA_3 CP_3
azzerate quelle di e di . Ha, quindi, rappresentato la PA_4 CP_4 situazione di esubero del personale diretto – reparti CQ, contornatura/taglio HC,
Bonding laminazione/disfacimento, Masticiatura/verniciatura, montaggio e NDI
– ed indiretto - magazzino/logistica e programmazione e la connessa necessità di sopprimere le posizioni lavorative di 50 addetti allo stabilimento di Paolisi di cui
2 addetti al reparto NDI e, cioè, al reparto di competenza del ricorrente.
A seguito della detta comunicazione ha avuto luogo un lungo ed articolato esame congiunto nel corso del quale sono state ampiamente illustrate le ragioni dell'esubero strutturale (cfr. in particolare il verbale del 13.4.2018 sub. della produzione di parte convenuta) delle 50 figure professionali individuate nella comunicazione di apertura.
10 Le oo.ss., pur dando atto della effettività della crisi, non hanno mai concordato sulla impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti ed hanno, fin dall'incontro dell'aprile 2018, proposto il ricorso al contratto di solidarietà. PA La , nel corso del medesimo incontro, ha rappresentato la propria assoluta contrarietà alla proposta sindacale non tecnicamente praticabile a causa delle molteplici esigenze tecniche ed organizzative peculiari del settore. Nel successivo verbale del 23 aprile 2018 l'azienda dopo approfondita analisi e ampie verifiche sulla fattibilità dello strumento contratto di solidarietà ha ribadito di non ritenere praticabile la soluzione prospettata dalle organizzazioni sindacali in considerazione delle esigenze tecniche ed organizzative oltre che delle diverse problematiche legate alla flessibilità di gestione non solo in termini di riduzione oraria ma soprattutto con riferimento alle mansioni al know how specifico sul prodotto e dalle certificazioni in possesso dei singoli lavoratori che per questo motivo sono considerati infungibili ed insostituibili. Nel corso del medesimo PA incontro la si è dichiarata, però, disponibile a valutare positivamente lo strumento della cigs per riorganizzazione aziendale per migliorare la competitività attraverso interventi finalizzati al miglioramento dei flussi di produzione e alla formazione che incrementasse la flessibilità operativa e creasse maggiori opportunità di riqualificazione e ricollocazione del personale.
Le organizzazioni sindacali non hanno contestato, nell'ambito dell'incontro, la sussistenza di causali e di situazioni oggettive che giustificavano il ricorso alla cassa integrazione limitandosi ad invocare la causale crisi aziendale il luogo di quella di riorganizzazione al fine di prefigurare una durata maggiore dell'integrazione salariale.
Da questi verbali di incontro emerge con chiarezza che l'esame congiunto ha avuto un contenuto di effettività tanto che entrambe le parti del confronto hanno avanzato proposte di soluzione alternative a quella originariamente prospettata
11 dal datore di lavoro - il licenziamento collettivo - proprio a testimonianza della PA_ conoscenza che entrambe avevano della situazione della società .
In riferimento all'oggetto del giudizio, poi, emerge con chiarezza che sussistevano motivazioni oggettive collegate alla tipologia di produzione ed alle ragioni proprie della riorganizzazione aziendale che ben avrebbero potuto giustificare la totale esclusione del meccanismo della rotazione.
Il riferimento alle conoscenze specifiche sul prodotto e alle certificazioni in possesso dei lavoratori, invero, se letto nel contesto di tutte le informazioni fornite e di tutti gli incontri per l'esame congiunto, consente di individuare in base ad elementi oggettivi le ragioni che escludono ovvero limitano la possibilità di rotazione.
Questa, che è sinonimo di alternanza di diversi lavoratori sulle posizioni di operaio non interessate dagli esuberi, viene limitata a coloro che muniti di analogo bagaglio di conoscenze specifiche sul prodotto posseggono, altresì, le certificazioni necessarie per realizzare le lavorazioni che ancora residuano in PA capo alla dopo che, come precisato nella comunicazione di apertura, la stessa ha perso integralmente le commesse di e di . PA_4 CP_4
Nel successivo verbale di incontro del 26 Aprile 2018 l'azienda ha proposto nuovamente la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi, senza rotazione e senza anticipazione del trattamento ad opera del datore di lavoro e le organizzazioni sindacali si sono opposte non allo strumento della integrazione salariale ma alle condizioni proposte dall'azienda chiedendo, in particolare, che venisse anticipato il pagamento delle competenze, in luogo che attendere le erogazioni dell'istituto, e che venisse garantita la rotazione tra i lavoratori coinvolti nel modo più equo possibile.
Ancora una volta, dunque, le organizzazioni sindacali hanno dimostrato di avere chiare e oggettive conoscenze che hanno consentito non di formulare una mera
12 acquiescenza alle ipotesi rappresentate dal datore di lavoro ma di concorrere PA effettivamente alla ricerca di una soluzione per la crisi della .
In data 16 maggio 2018 le parti sindacali hanno sottoscritto verbale di accordo in materia di cigs.
Il verbale predetto, per le ragioni fin qui illustrate, non può essere letto indipendentemente dal contenuto della comunicazione di apertura e di tutti i precedenti verbali di accordo di tal che è chiaro che la previsione della rotazione in considerazione delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali in considerazione della fungibilità delle mansioni in relazione al background sullo specifico programma deve intendersi come previsione di un criterio di rotazione che interessa unicamente le posizioni fungibili e che le posizioni fungibili, nel caso di specie, sono soltanto quelle individuate nei verbali precedenti quelle cioè che riguardano lavorazioni per le quali è richiesta la medesima certificazione e che richiedano conoscenze specifiche acquisite mediante precedenti attività di lavoro.
Se, dunque, il contenuto dell'accordo in tema di cassa integrazione straordinaria viene valutato nel suo complesso, tenendo conto di tutte le specifiche PA informazioni che ha fornito fin dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo, non appare revocabile in dubbio che siano stati rispettati i criteri di buona fede e correttezza e che alla parte sindacale siano state offerte tutte le informazioni oggettivamente necessarie per valutare la legittimità del limitatissimo ricorso alla rotazione tra i lavoratori.
Per quel che attiene, poi, alle concrete modalità di applicazione dei criteri concordati, con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente nulla deduce in ordine ad eventuali penalizzazioni causate da una sospensione per un numero di ore nettamente superiore rispetto ad altri addetti al reparto di assegnazione con mansioni fungibili. Si rammenta che: “grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi
13 generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario, provare non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori." (Cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 20267 del 04/10/2011).
La società ha analiticamente indicato le lavorazioni poste in essere nel corso del periodo di c.i.g.s., le certificazioni richieste e quelle possedute dal ricorrente e tali circostanze non sono state contestate neppure genericamente né il lavoratore ha chiesto di provare fatti che consentissero di ritenere che i criteri individuati per la rotazione ovvero le modalità di attuazione di questa fossero ispirati a logiche diverse dalle esigenze tecnico produttive e latamente discriminatorie.
In particolare, non è stata dedotta, né offerta alcuna prova della concreta fungibilità dei lavoratori ad onta del possesso di certificazioni differenti.
Per tutte le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato.
4.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante il mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
14 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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