Ordinanza 11 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 31868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31868 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
contro
LL OR AN, LL DI, LL IO IU e OV AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIO BENASSI N.5, presso lo studio dell'avvocato RIZZICA CECILIA ([...]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 e contro SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA e TUA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato COLETTI PIERFILIPPO ([...]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLETTI STEFANIA ([...]) -controricorrenti- e contro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO, 301, presso lo studio dell'avvocato PERUGINI ARTURO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERUGINI LUCA ([...]) - controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro LLOYD'S DI LONDRA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'avvocato LANIGRA 2 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 IO ([...]), rappresentato e difeso Data pubblicazione 11/12/2024 dall'avvocato SALVINI PAOLO ([...]) - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 200/2022 depositata il 10 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: IA OV, CL AL, NO LA AL e IO PE AL, rispettivamente vedova e figli di OL AL, convenivano davanti al Tribunale di Brescia, con atto di citazione notificato il 18 marzo 2011, il Ministero della Salute e l'Ospedale di Treviglio-Caravaggio per ottenerne il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis per avere il loro congiunto contratto virus di epatite C a causa di trasfusioni nel maggio del 1981 all'Ospedale di Calcinate, per cui egli aveva chiesto l'8 aprile 2004 indennità ai sensi della l. 210/1992; accertato, come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera dell'Asl di GA notificato al de cuius il 25 marzo 2005, il nesso causale fra tali trasfusioni e l'epatopatia cronica HCV in cui egli era incorso, OL AL aveva ricevuto indennità nella misura di euro 8812,71 fino al suo decesso, avvenuto per diversa causa - emorragia cerebrale - il 27 settembre 2005. I convenuti si costituivano, resistendo. Veniva poi chiamata in causa dagli attori, avendo l'Ospedale eccepito difetto di legittimazione passiva, la Gestione Liquidatoria della soppressa USSL n. 12 di GA, che si costituiva resistendo e otteneva di chiamare a manleva alcune compagnie assicuratrici, di cui era divenuta incorporante Unipol Assicurazioni S.p.A. - la quale si costituiva eccependo inoperatività di polizza -, nonché Assicurazioni 3 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 dei Lloyd's di Londra - la quale si costituiva eccependo di non aver Data pubblicazione 11/12/2024 assunto il rischio per l'evento de quo -, Allianz S.p.A. e Duomo Unione Assicurazioni S.p.A. - che rimanevano contumaci -. Dopo lo svolgimento di due consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale rigettava ogni domanda con sentenza n. 428/2018. IA OV, CL AL, NO LA AL e IO PE AL proponevano appello, cui resistevano il Ministero, la Gestione Liquidatoria, Unipol e Lloyd's, rimanendo contumaci Allianz e Duomo. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 200/2022, in parziale accoglimento, condannava in solido il Ministero e la Gestione Liquidatoria a risarcire iure hereditatis il danno biologico - detratto l'indennizzo di cui alla l. 210/1992 - nella misura di euro 26.634,31, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, e a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi, pagando altresì definitivamente i consulenti tecnici d'ufficio; condannava inoltre la Gestione Liquidatoria a rifondere - essendo rigettata ogni altra domanda - le spese di lite per entrambi i gradi alle due compagnie costituitesi. La Gestione Liquidatoria ha presentato ricorso, sulla base di cinque motivi, illustrati poi anche con memoria. Il Ministero della Salute si è difeso con controricorso, includente ricorso incidentale composto di tre motivi. OL Assicurazioni S.p.A. si è difesa con controricorso, includente ricorso incidentale consistente in un unico motivo, illustrandolo poi anche con memoria. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., quale avente causa della compagnia Duomo, e TUA Assicurazioni S.p.A., incorporante della compagnia Duomo, si sono congiuntamente difese avverso il ricorso principale con controricorso, illustrato pure con memoria. I OV/AL si sono difesi con controricorso in relazione al ricorso principale e con altro controricorso in relazione al ricorso del Ministero. Lloyd's Insurance Company s.a. si è difesa con controricorso, veicolante pure ricorso 4 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 incidentale basato su un unico motivo condizionato all'accoglimento Data pubblicazione 11/12/2024 del quinto motivo del ricorso principale;
ha poi depositato memoria. Nei confronti di quest'ultimo ricorso incidentale la ricorrente principale si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Deve anzitutto esaminarsi il ricorso principale. 1.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2697, 1218 e 1176 c.c. in relazione all'articolo 35 del decreto del Ministero della Sanità del 27 dicembre 1990 nella parte in cui si ritiene onere della struttura ospedaliera provare l'avvenuto adempimento del contratto di spedalità dimostrando il compimento dei controlli sul sangue trasfuso, benché spettassero, al tempo dei fatti, al centro trasfusionale, essendo invece l'onere limitato a provare di aver usato il sangue tracciabile perché proveniente dal centro trasfusionale. Si invoca giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 19 febbraio 2016 n. 3261, Cass. sez. 6-3, ord. 29 marzo 2018 n. 7884 - per cui non è gravata la struttura ospedaliera da ulteriori controlli rispetto a quelli compiuti all'epoca se il sangue è stato già controllato dall'Asl competente, salvo essa stessa non sia un autonomo centro trasfusionale – e Cass. sez. 6-3, ord. 22 aprile 2021 n. 10592) per sostenere che il proprio onere era relativo, appunto, solo alla tracciabilità del sangue, cioè all'identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza. Si argomenta poi riguardo a una delle due consulenze tecniche d'ufficio - quella redatta dal consulente Alfredo Scalzini -, per dedurne la erroneità della sentenza impugnata laddove afferma che “l'attestazione del centro trasfusionale dell'Ospedale Papa Giovanni II di GA … è inidonea a fornire la prova liberatoria” della struttura ospedaliera, giacché riguarda soltanto i controlli sui donatori, “ma non prova che sulle dieci unità trasfuse … fosse stato eseguito il controllo dell'antigene HbsAG”. Questo “potrebbe 5 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 semmai riguardare il centro trasfusionale e perciò il Ministero, ma Data pubblicazione 11/12/2024 non dalla struttura ospedaliera”. Che poi “il sotteso materiale documentario - evidentemente da consultare per accertare i controlli singolarmente compiuti sopra ognuno dei donatori - alla distanza di oltre 36 anni non sia stato comunicato al consulente tecnico d'ufficio dal centro trasfusionale non comporta la responsabilità della struttura ospedaliera, non tenuta oggi a quanto non doveva all'epoca”, anche perché la conservazione delle registrazioni era quinquennale ai sensi dell'articolo 35 d.m. 27 dicembre 1990; e da ciò “sembra … derivi la giuridica impossibilità di ritenere la fondatezza dei rimproveri di responsabilità”, in quanto la cessazione dell'obbligo legale di conservazione rende inapplicabile il principio di vicinanza della prova “e a fortiori dimostra l'infondatezza del rimprovero di inadempimento”, essendo “adempimento diligente la somministrazione di sangue tracciabile a cura della struttura ospedaliera in quanto proveniente da centro trasfusionale operante sotto il controllo del ministero”.
1.1.2 A ben guardare, si è dinanzi ad una censura relativa al conseguimento o meno della prova liberatoria, che deve essere fornita dalla ricorrente. Proprio quest'ultima invoca, non a caso, Cass. sez. 6-3, ord. 10592/2021, per cui quando la causa è insorta tra il soggetto che lamenta di avere contratto una infezione per emotrasfusione e la struttura sanitaria ove la emotrasfusione è stata eseguita, non è onere della parte attrice “allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o includente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma”, essendo invece onere della struttura “di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le 'leges artis' ”. Sulla stessa linea si colloca la più recente Cass. sez. 3, ord. 6 settembre 2022 n. 26275, per cui, “ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto - 6 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro Data pubblicazione 11/12/2024 trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente - è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio” (e cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 7 settembre 2023 n.26091). La Corte d'appello, invero, ha ritenuto inidonea a fornire la prova liberatoria che deve apportare la struttura ospedaliera “l'attestazione del centro trasfusionale”, perché mancherebbe la dimostrazione che “sulle dieci unità trasfuse … fosse stato eseguito il controllo dell'antigene HbsAG” (sentenza, pagina 17). Si è dinanzi a una valutazione evidentemente fattuale, che il motivo intende confutare in via diretta, tentando di “coprire” tale inammissibile censura con argomentazioni giuridiche che, però, rileverebbero soltanto se esito dell'indagine di fatto compiuta dal giudice di merito - e non certo sostituibile da un'indagine fattuale del giudice di legittimità - fosse risultato l'opposto. Il motivo, pertanto, non ha consistenza. 1.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 2935 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che, in tema di responsabilità sanitaria per danni lungolatenti, il termine discrezionale decorre da quando, “secondo le ordinarie conoscenze scientifiche, il paziente potesse apprezzare di avere subito un danno iatrogeno”, e ciò verificando la sussistenza del nesso causale “secondo le conoscenze più approfondite del tempo”. Si invoca la nota S.U. 581/2008, criticando poi la motivazione della sentenza impugnata relativa alla vicenda, e richiamando ulteriore giurisprudenza (Cass. sez. 6-3, ord. 30 marzo 2022 n. 10190 e Cass. sez. 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2343), argomentando poi sull'avere il CTU Scalzini dichiarato che, “alla stregua delle comuni 7 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 conoscenze scientifiche, sin dal 1982 dovesse essere posta la Data pubblicazione 11/12/2024 diagnosi di <–trasfusionale non A non B>> (e sin dal 1996 la diagnosi di <–trasfusionale da HCV>>)”.
1.2.2 La Corte d'appello ha esaminato l'eccezione relativa alla prescrizione con un'accurata motivazione che ricostruisce quando, in termini fattuali, si verificò nel caso in esame l'effettiva conoscibilità per esercitare il diritto risarcitorio (sentenza, pagine 17-21). La critica mossa in questo motivo è palesemente fattuale. Ad abundantiam si rileva che non si è, d'altronde, discostata la corte territoriale dall'attinente giurisprudenza di legittimità – richiama infatti Cass. sez. 3, ord. 7 maggio 2021 n. 12182; e in tema si veda pure Cass. sez. 6-3, ord. 30 marzo 2022 n. 10190, citata dalla stessa ricorrente, per cui, una volta che sia dimostrata dal danneggiato la data di presentazione della domanda per indennizzo ai sensi della l. 210/1992, spetta a controparte provare che egli già prima “conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione” -. La censura, dunque, sotto ogni profilo non è meritevole d'accoglimento.
1.2.3 Il motivo, dopo la sua parte appena esaminata, si sposta su una sorta di submotivo ulteriore, censurando la motivazione del giudice d'appello ove dichiara l'avvenuta interruzione della prescrizione con lettera del 26 maggio 2005 all'Ospedale di Seriate e con ulteriore lettera allo stesso ospedale il 13 marzo 2006, ricevuta il 20 marzo 2006: ad avviso della ricorrente non vi sarebbe stata efficacia interruttiva nei propri confronti. 1.2.4 Questo submotivo è eccentrico: rispetto alla ricorrente la prescrizione è decennale, avendo il giudice d'appello qualificato contrattuale/per contatto sociale il rapporto di OL AL con la struttura ospedaliera - e quindi ora dei suoi eredi con la Gestione Liquidatoria - ove gli è stata effettuata emotrasfusione (si veda la 8 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 sentenza, a pagina 24). La corte territoriale afferma espressamente Data pubblicazione 11/12/2024 che il diritto al risarcimento di OL AL era soggetto a prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. (ibidem), argomentando poi in ordine a quegli eventi interruttivi per il diritto risarcitorio iure proprio dei suoi congiunti, che qualifica non contrattuale, bensì ai sensi dell'articolo 2043 c.c. È evidente, dunque, la non pertinenza di questa ulteriore censura, che le arreca inammissibilità. 1.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 2059 c.c. in relazione all'articolo 3, terzo comma, d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche in l. 8 novembre 2012 n. 189, e all'articolo 7, quarto comma, l. 8 marzo 2017 n. 24, ove viene prevista l'applicazione degli articoli 138 e 139 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, per la liquidazione dei danni da invalidità micropermanenti, avendo il giudice d'appello liquidato, invece, seguendo le tabelle del Tribunale di Milano. Invoca la ricorrente Cass. sez. 3, 3 novembre 2019 n. 28990, che consente l'applicazione degli articoli 138 e 139 cod. ass. in tutti i casi di liquidazione equitativa anche se attinenti ad anni anteriori all'entrata in vigore della normativa sopra citata. Ne deduce che, con un siffatto calcolo, l'indennizzo risulterebbe diminuito, riducendosi alla somma di euro 1255,23 oltre interessi. 1.3.2 Cass. sez. 3, 3 novembre 2019 n. 28990 insegna, in effetti, che nel risarcimento del danno alla salute derivato da attività sanitaria l'articolo 3, terzo comma, d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche in l. 8 novembre 2012 n. 189, sostanzialmente riprodotto poi dall'articolo 7, quarto comma, l. 8 marzo 2017 n. 24, prevedente il criterio equitativo di liquidazione di danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli articoli 138 e 139 cod. ass., deve essere applicato anche nelle cause relative a illeciti commessi e danni prodotti anteriormente 9 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 alla sua entrata in vigore e ai giudizi a tale data pendenti - con il Data pubblicazione 11/12/2024 solo limite, eventuale, del giudicato interno già raggiunto sul quantum - poiché, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità civile, non incide su situazioni giuridiche acquisite al patrimonio del leso, ma si rivolge direttamente al giudice, limitandone la discrezionalità e indicando il criterio tabellare come parametro equitativo nella liquidazione del danno. Questa interpretazione, pienamente condivisibile, si è consolidata nella giurisprudenza successiva: come arresti massimati, si vedano le conformi Cass. sez. 3, ord. 10 novembre 2020 n. 25274 e Cass. sez. 6-3, ord. 15 giugno 2022 n. 19229. Il motivo, pertanto, merita accoglimento, con conseguenza di cassazione per quanto di ragione e rinvio alla corte territoriale. 1.4.1 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo laddove il giudice d'appello “omette di portare la sua cognizione” sul fatto decisivo che l'assicurazione prestata da Milano Assicurazioni – qui, ora, OL - con polizza 500976 avrebbe esteso i suoi effetti, per sostituzione della precedente polizza 500722, a maggio 1981, quando sarebbe avvenuto il fatto illecito. Si argomenta ampiamente sul contenuto di atti difensivi e documenti prodotti, inclusa la polizza (ricorso, pagine 37-42) per dimostrare la effettiva sussistenza vizio denunciato. 1.4.2 L'ampiezza puntigliosa della illustrazione della vicenda contrattuale e soprattutto la pluralità, per non dire il coacervo, degli elementi che sono invocati attestano sine dubio la inammissibile natura di puro fatto del motivo, come avrebbe semmai potuto essere proposta in un atto d'appello. Ne discende, appunto, l'inammissibilità della censura.
1.5.1 Il quinto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. 10 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 Si lamenta sotto questo profilo che la Corte d'appello ha “omesso di Data pubblicazione 11/12/2024 portare la sua cognizione sopra la questione della nullità della clausola del contratto d'assicurazione”, per cui, nonostante il regime c.d. claims made, vi era copertura retroattiva soltanto triennale. Si denuncia altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1322 e 1421 c.c. in relazione agli articoli 1917, 1932 c.c. e 11 l. 8 marzo 2017 n. 24, perché, “importando una retroattività limitata e sinallagmaticamente squilibrata, la clausola applicata dalla corte d'appello deve ritenersi invalida” ai sensi dell'articolo 1322, primo comma, c.c. Dopo aver evocato la giurisprudenza di questa Suprema Corte sul contratto assicurativo contenente clausola c.d. claims made (S.U. 6 maggio 2016 n. 9140; S.U. 24 settembre 2018 n. 22437; Cass. sez. 3, 13 maggio 2020 n. 8894), si sostiene che, “nell'ordine di idee indicato” da tale giurisprudenza, emergerebbe la nullità parziale del contratto assicurativo de quo perché prevedente all'articolo 7 una retroattività soltanto triennale, in quanto “che una tale clausola comporti uno squilibrio sinallagmatico tale da vanificare la causa in concreto del contratto è evidente e nei fatti”, giacché “vale ad escludere” l'effettività della copertura assicurativa, “così di fatto eludendo la parte di gran lunga maggiore della responsabilità sanitaria (che notoriamente si caratterizza per essere medio o lungo-latente)”. E una volta dichiarata la nullità dell'articolo 7 “il contratto sarà ricondotto ad equilibrio sinallagmatico poiché l'alea che ne caratterizza il tipo potrà, coerentemente con la ratio dell'assicurazione della responsabilità civile prevista dal modello codicistico, dispiegarsi per un tempo coerente con il termine di prescrizione delle pretese di danno provenienti dai pazienti”. Quindi “seguirà la necessità di ritenere sussistente la copertura assicurativa prestata dai Lloyd's”. 11 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 1.5.2 Il motivo è da vagliare globalmente, e per chiarezza si Data pubblicazione 11/12/2024 prendono le mosse dal testo dell'articolo 7 della polizza, “Efficacia della Garanzia – Claims Made”: “La garanzia avrà efficacia per la responsabilità civile conseguente reclami scritti riferiti ad atti, fatti e/o omissioni che, congiuntamente: Siano pervenuti ai soggetti assicurati per la prima volta durante il periodo di durata del presente contratto;
Siano notificati dagli stessi soggetti assicurati alla Società entro il medesimo periodo;
pervenuti o posti in essere durante il periodo di validità del presente contratto o entro tre anni antecedenti la sua decorrenza.” Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che l'eccezione di nullità vertente su questa clausola è formulata in modo generalista e apodittico: la mera presenza di un limite temporale degli effetti anteriore alla stipula - cioè, appunto, il c.d. claims made - viene qualificata come fonte di squilibrio del sinallagma, e ciò perché – asserto, questo, direttamente apodittico - la copertura dovrebbe in sostanza coincidere con il termine prescrizionale. Si entra così in evidente conflitto con S.U. 24 settembre 2018 n. 22437, che esige invece una realmente specifica verifica ai sensi dell'articolo 1322, primo comma, c.c., e alla seguente giurisprudenza di questa Suprema Corte (tra gli arresti massimati: Cass. sez. 3, 22 aprile 2022 n. 12908; Cass. sez. 3, 26 aprile 2022 n. 12981; Cass. sez. 3, ord. 26 aprile 2024 n. 21036; Cass. sez. 3, ord. 8 maggio 2024 n. 12462). 2. Il quinto motivo del ricorso principale, pertanto, non ha consistenza, e il suo disattendimento assorbe il ricorso incidentale, espressamente condizionato proprio al suo accoglimento, della controricorrente Lloyd's, che non va dunque esaminato, assorbito ogni altro profilo. 3. A sua volta, la controricorrente OL ha proposto un ricorso incidentale veicolante un unico motivo, che denuncia violazione e/o 12 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 falsa applicazione dell'articolo 183 c.p.c. per la mancata produzione Data pubblicazione 11/12/2024 della polizza di Milano Assicurazioni n. 500976 (cfr. il quarto motivo del ricorso principale). Tale ricorso incidentale risulta ictu oculi inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello, nelle pagine 28-29 della sentenza qui impugnata, ha ritenuto detta polizza non operativa sull'evento dannoso.
4. Rimane da vagliare il ricorso incidentale del Ministero della Salute, composto di tre motivi. 4.1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043, 2697 e 2729 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto che “l'attestazione del centro trasfusionale dell'Ospedale Papa Giovanni II … è inidonea a fornire la prova liberatoria in favore della struttura ospedaliera” poiché “è stata trascurata la circostanza … che la dichiarazione fornita al CTU … non prova che sulle dieci unità trasfuse a OL AL … fosse stato eseguito il controllo dell'antigene HbsAG”. Inoltre, dalle “risultanze di fatto” emergerebbe la natura apodittica della decisione della corte territoriale laddove “dubita che i riferiti controlli … possano non aver riguardato le sacche utilizzate”. La Corte d'appello sarebbe incorsa in errore anche dove, nonostante l'incontestato accertamento “dell'effettuazione dello screening dell'antigene HbsAG presso il Centro trasfusionale fornitore” e “della conformità del protocollo di screening … alla normativa illo tempore vigente”, ha comunque ritenuto il ricorrente responsabile, senza neppure precisare “a che titolo” lo sia. Invece, ad avviso del ricorrente, “quanto acclarato in giudizio in ordine al funzionamento della filiera di controllo impone di escludere … qualsivoglia responsabilità da del Ministero”, il quale ha “adempiuto ogni esigibile … obbligo di ”. D'altronde, un obbligo di vigilanza del Ministero non potrebbe 13 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 “estendersi, temporalmente e logisticamente, alla infusione del Data pubblicazione 11/12/2024 sangue nel singolo paziente”. Si richiamano “le fonti normative vigenti all'epoca (1981)” – articolo 1 l. 296/1958; articoli 1, 20, 21 e 22 l. 592/1967 - per sostenere che ne emergerebbe con evidenza che le funzioni del Ministero erano “di coordinamento, sovrintendenza, direzione dei soggetti (diversi dal Ministero) direttamente preposti all'attività di controllo, distribuzione e somministrazione del sangue e degli emoderivati”. La Corte d'appello, in conclusione, sarebbe incorsa in errore perché “non indica a che titolo” il ricorrente sarebbe responsabile e qualifica, senza sorreggerlo con una motivazione, responsabile pure il Ministero “benché sia stato acclarato nella fattispecie il rispetto dei protocolli di screening normativamente previsti presso il centro trasfusionale di approvvigionamento della struttura sanitaria coinvolta”, così violando gli articoli 2043, 2697 e 2729 c.c.
4.1.2 Questo motivo, pur ampiamente illustrato come si è appena visto, è privo di consistenza in entrambe le parti in cui può essere distinto. 4.1.2.1 Nella prima parte, le argomentazioni del ricorrente si volgono in modo diretto alla ricostruzione fattuale, per censurare quella compiuta dal giudice d'appello e “sostituirla”, per i fatti richiamati, con quella invece che viene prospettata proprio con tali argomentazioni. Una doglianza così conformata cade in una evidente inammissibilità. 4.1.2.2 Nella seconda parte si attribuisce al giudice d'appello, in ultima analisi, non avere indicato quali siano i fondamenti di diritto in base ai quali riconosce la responsabilità del Ministero nella vicenda de qua. Ciò non è corrispondente al contenuto della decisione della corte territoriale, che nelle pagine 22-24 indica specificamente proprio i 14 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 fondamenti della responsabilità aquiliana che attribuisce, con Data pubblicazione 11/12/2024 assoluta chiarezza, al Ministero, offrendo una motivazione che si fonda anche, sempre in modalità specifica, sulla precedente giurisprudenza di questa Suprema Corte. A tale infondatezza di questo submotivo deve poi aggiungersi, oramai per mera completezza, il rilievo che anch'esso inserisce pure censure direttamente fattuali, riconducibili alla inammissibilità. 4.2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 1175 c.c. Si critica la parte della sentenza attinente al tema della prescrizione trascrivendola dalla pagina 19 in poi (non integralmente) per giungere ad affermare che il giudice d'appello erra “nella individuazione dell'exordium praescriptionis” nella domanda di indennizzo di cui alla l. 210/1992, perché “le circostanze di fatto” attesterebbero che, pur mancando “una diagnosi di riferibilità certa dell'infezione” alle trasfusioni ricevute da OL AL nel 1981, “risalgono all'epoca certamente anteriore al 2004 chiari indici di tale riferibilità causale” - e qui si richiama pure un passo della CTU Scalzini -. Si osserva poi che nel 1996 - epoca in cui, sempre secondo il consulente d'ufficio Scalzini, “i comuni operatori professionali” non potevano non diagnosticare epatite post–trasfusionale da HCV” - era già vigente la l. 210/1992, deducendo che la presunzione di conoscenza di una legge dello Stato “ha certamente posto chiunque … avesse ricevuto trattamenti trasfusionali e fosse risultato affetto da epatite HCV … nella condizione di potersi rappresentare l'infezione contratta come possibile conseguenza della ricevuta trasfusione” (si cita la già richiamata Cass. ord. 10190/2022). Si espongono dati al riguardo, per concludere che, “alla luce di tali risultanze”, con l'ordinaria diligenza OL AL poteva conoscere già dal 1996 la sua situazione conseguente alla trasfusione. 15 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 4.2.2 Il motivo si nutre della estrapolazione di passi dal contesto Data pubblicazione 11/12/2024 motivazionale della sentenza - il che ne deforma ovviamente il contenuto e l'impatto logico -, e comunque consiste in una ricostruzione tutta fattuale collocata come alternativa di quella specificamente espletata dal giudice d'appello riguardo al concreto dies a quo prescrizionale. Ne consegue una palese inammissibilità. 4.3.1 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione degli articoli 2943 e 1310 c.c. Dette norme sarebbero state applicate falsamente dal giudice d'appello laddove valorizza come atto introduttivo prescrizionale del credito risarcitorio due raccomandate inviate, nel 2004 e nel 2005, all'Ospedale di Seriate, il quale non sarebbe stato condebitore solidale del Ministero in quanto le trasfusioni avvennero nel maggio 1981 durante un ricovero del AL all'Ospedale di Calcinate, come a pagina 12 della sentenza afferma la stessa corte territoriale. Non sussisterebbe, pertanto, effetto interruttivo ai sensi degli articoli 2943 e 1310 c.p.c., essendo stata indirizzata la diffida a un soggetto estraneo. 4.3.2 Il motivo è inammissibile, in quanto illustrato in modo incompleto e quindi insufficiente/inadeguato, laddove disegna, in sostanza, una sorta di “assoluto isolamento”, più che di autonomia, dell'Ospedale di Calcinate, senza indicare perché esso non costituiva un componente della struttura di Seriate, e quindi senza neppure aggiungere come quest'ultima aveva reagito, ovvero se aveva risposto opponendo ciò. L'esposizione dei fatti, invero, si limita ad affermare l'invio, ripetuto, di due raccomandate, a distanza temporale non elevata, nulla poi riportando in ordine alla reazione dell'Ospedale di Seriate, che logicamente sarebbe insorta nel caso in cui esso non avesse avuto niente a che fare con un'altra struttura ai fini dell'asserita debenza di un risarcimento. 16 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 5. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso Data pubblicazione 11/12/2024 principale, disatteso ogni altro motivo e altresì ogni ulteriore ricorso, conseguentemente cassando la sentenza per quanto di ragione e rinviando la causa, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Brescia. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente OL Assicurazioni S.p.A., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Nulla invece deve versare ai sensi di detta norma Lloyd's, in quanto il suo ricorso condizionato non è entrato nel thema decidendi;
e nulla parimenti deve versare il Ministero della Salute. Non sussiste infatti per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo di versare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento di quel che ordinariamente deve corrispondersi in relazione al ricorso (v. Cass. ord. 1778/2016; e cfr. pure Cass. ord. 20682/2020).
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, disatteso ogni altro motivo e altresì ogni ulteriore ricorso, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Brescia. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente OL Assicurazioni S.p.A., dell'ulteriore importo a 17 di 18 Numero registro generale 11766/2022 Numero sezionale 3311/2024 Numero di raccolta generale 31868/2024 titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del Data pubblicazione 11/12/2024 comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2024 Il Presidente CO AG 18 di 18