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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 150/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 150/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv.ti G. Pezzella ed A. Aureli Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda amministrativa e successivo ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili nel caso di specie perché l' si è difeso a mezzo CP_1 dei propri funzionari, mentre le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente, atteso che tale parte non ha dimostrato di avere un reddito tale da rendere le spese, comprese quelle di CTU, irripetibili de iure DISPOSITIVO respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del presente procedimento;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 150/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv.ti G. Pezzella ed A. Aureli Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda amministrativa e successivo ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili nel caso di specie perché l' si è difeso a mezzo CP_1 dei propri funzionari, mentre le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente, atteso che tale parte non ha dimostrato di avere un reddito tale da rendere le spese, comprese quelle di CTU, irripetibili de iure DISPOSITIVO respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del presente procedimento;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE