Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1178
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Regione Calabria ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2020, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, poiché la cartella di pagamento è stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale n. 56/2023 consentisse l'accorpamento della contestazione nella cartella esattoriale, purché notificata entro il termine del terzo anno successivo. L'avviso di accertamento è considerato assorbito nella cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1178
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo