Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.4958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 17 settembre 1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 12 giugno 1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Settimo Milanese il giorno 14 luglio 2007
(n. 21, P.1, anno 2007)
□ separati con sentenza n.1320/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con la seguente figlia: nata a [...] il giorno 08 ottobre 2006, cod. fisc. Pt_3
, cittadina italiana, C.F._3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita in Bareggio (MI), in via V. Gioberti n. 13, precedentemente adibita a residenza coniugale, resta assegnata in via esclusiva alla signora , che vi manterrà Parte_2
la propria dimora unitamente alla figlia, a condizione che la stessa riesca ad acquistarla entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Resta espressamente inteso e concordato che, qualora la signora Pt_2
non dovesse acquistare la casa coniugale, la stessa sarà messa in vendita e verrà individuata un'altra abitazione, che risponda comunque alle esigenze della figlia.
2) Avuto riguardo al fatto che la figlia è maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, sino all'indipendenza economica della stessa, il signor entro il giorno Parte_1
30 di ogni mese, continuerà a corrispondere alla signora € 400,00 (euro Pt_2
quattrocento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
1.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
2) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
2.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal
Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
2.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
2.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non
è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia a carico.
6) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
7) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto la signora vi Pt_2
rinuncia avuto riguardo agli accordi raggiunti per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali.
8) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Con riferimento alla casa coniugale, sita a Bareggio (MI), in via V. Gioberti n. 13, costituita da appartamento con annessa cantina e box, di proprietà di entrambi i coniugi, rappresentati al NCEU del comune di Bareggio (MI) rispettivamente al Foglio 2, particella
164, sub 704, indirizzo via V. Gioberti n. 13, piano T-S1, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, superficie catastale tot. m2 128, rendita catastale € 402,84 (appartamento) e al Foglio
2, particella 164, sub 6, indirizzo via V. Gioberti n. 13 piano S1, categoria C/6, classe 5, superficie catastale tot. m2 25, rendita catastale € 77,47 (box), quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi il signor si impegna a cedere alla Parte_1
signora che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 50%- dei suddetti Parte_2
immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
A titolo di corrispettivo per la suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, la signora corrisponderà al signor Parte_2 [...]
la somma pari ad € 90.000,00 (euro novantamila,zerozero) in un'unica soluzione. Parte_1
Il trasferimento della quota di proprietà degli immobili da parte del signor Parte_1
a favore della signora avrà luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2025, Parte_2
previa comunicazione da parte della signora al signor con un preavviso di Pt_2 Parte_1
almeno 30 giorni, ed essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo
1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della
Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese notarili della signora Pt_2
[...]
Resta espressamente inteso e concordato che l'impegno della signora ad Parte_2
acquistare la quota di proprietà della casa coniugale del signor nonché Parte_1
l'impegno del signor a cedere la propria quota di proprietà della medesima casa Parte_1
alla signora sono subordinati alla condizione che la signora Parte_2 Pt_2
possa corrispondere al marito la somma di Euro 90.000,00 (novantamila/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Qualora la signora non fosse in grado di versare la somma di euro Parte_2
90.000,00 a titolo di corrispettivo per l'acquisto della predetta quota di proprietà, la casa coniugale sarà messa in vendita entro e non oltre il 31 gennaio 2026, al prezzo di mercato, previa valutazione effettuata da un agente immobiliare scelto congiuntamente dai coniugi.
C) Eventuali spese straordinarie relative alla casa coniugale, indipendentemente dalla data in cui verranno deliberate, resteranno a carico del signor esclusivamente fino a quando Parte_1 quest'ultimo sarà comproprietario della casa coniugale.
D) Le spese per il cane saranno sostenute al 50% da entrambe le parti;
il signor Per_1
avrà la possibilità di andare a prendere il cane quando lo desideri, previa intesa e Parte_1
accordo con la signora Pt_2
E) Eventuali debiti contratti in costanza di matrimonio resteranno esclusivamente a carico di chi li ha contratti.
G) Spese legali per il presente procedimento saranno ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto (a Settimo Milanese il 14 luglio 2007) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________