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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 13/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°1131/2019 R.G. tra:
, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maroccia Giuseppe, nel cui studio ha eletto domicilio
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rossi Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 04/12/2018, l'opposto , sostenendo di Controparte_1 essere stato assunto in data 5/2/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da quale Pt_2 aggiudicataria dell'appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di
[...]
, dichiarava che, successivamente alla determinazione dirigenziale n°775 del 31/10/2018, Parte_1 che constatava l'impossibilità di di pagare gli stipendi di settembre a causa dell'apertura del Pt_2 procedimento di concordato preventivo, il comune di aveva provveduto a pagare tale Pt_1 mensilità a tutti i dipendenti, escludendo dall'erogazione dello stipendio l'istante per un importo di €
1.544,66, come da busta paga.
Ritenendo del tutto arbitrario ed illegittimo tale modus operandi, l'attuale opposto inoltrava ricorso per monitorio al Giudice del Lavoro di Brindisi per la suddetta somma e, il giudice, nella persona del dott. Primiceri, in data 30/1/2019, concedeva il monitorio richiesto.
La decisione del giudice del lavoro veniva impugnata con opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da parte opponente con ricorso del 12/3/2013 in cui si sosteneva che nulla era dovuto dal in quanto unità assunta oltre alle 11 concordate, senza alcuna autorizzazione Controparte_2 dell'ente civico. Ammetteva che la società aveva offerto giustificazioni circa quest'ultima assunzione, Pt_2 ma che la stessa non poteva coinvolgere nell'inadempimento il in quanto Parte_1
l'assunzione non era stata autorizzata.
Concludeva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Successivamente, il successivo giudicante, dott.ssa con ordinanza del 13/3/2020, Per_1 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 15/4/2025 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la trattazione.
*************
L'opposizione proposta dall'ente civico è infondata e pertanto va rigettata. Preliminarmente va esaminata la questione di nullità ed inammissibilità dell'atto di opposizione proposta dalla parte opposta.
Il procuratore del sostiene che il Tribunale debba dichiarare la nullità ed CP_1 inammissibilità dell'atto di opposizione poiché controparte omette di richiedere la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, il quale, in assenza di specifica domanda, deve essere confermato.
Tale eccezione non è meritevole di accoglimento poiché la natura dell'opposizione è quella di un atto finalizzato a rivedere totalmente nel merito quanto oggetto di provvedimento “inaudita altera parte”.
Nel momento in cui, a conclusione dell'atto, si chiede il rigetto della domanda proposta in monitorio, la mancanza di formule sacramentali circa la revoca del decreto ingiuntivo opposto non ha alcuna valenza sostanziale.
L'opposto, sempre in via preliminare, sollevava questione di incompetenza per materia della domanda proposta da controparte sostenendo che l'ente civico aveva usato la procedura di opposizione non per ottenere la revoca del decreto, ma per introdurre una domanda di accertamento in ordine alla pretesa illegittimità dell'assunzione del lavoratore alle dipendenze dell'appaltatore. Anche tale eccezione non merita accoglimento poiché l'azione avverso il monitorio ha tutto il contenuto specifico di un'azione tendente a paralizzare una richiesta di pagamento formulata ed ottenuta tramite il decreto ingiuntivo opposto.
Dunque pertinente è l'azione sottesa all'atto di opposizione in cui per “tabulas” si ricava la richiesta di modifica di quanto disposto in monitorio.
Nel merito del giudizio l'atto di opposizione è infondato e pertanto va disposto il rigetto. Come sostenuto da parte opposta, l'opponente non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito e pertanto, a prescindere dalla esaustiva produzione documentale effettuata dal procuratore del il credito per cui si discute è da ritenersi assolutamente certo. CP_1
Sotto il profilo del “quantum debeatur” il contesta la propria responsabilità per le Pt_1 modalità con cui il dipendente sarebbe stato assunto, ma ciò è in contrasto con il principio di solidarietà che lega il committente e l'appaltatore o subappaltatore per i debiti, così come previsto dal codice degli appalti.
In sostanza il committente, per esplicita disposizione normativa, si limita ad anticipare al lavoratore la somma non erogata dall'appaltatore ma la stessa viene detratta dalle somme dovute da capitolato d'appalto. Non a caso tutte le ragioni di cui sopra furono sinteticamente esposte nell'ordinanza 13/3/2020 con cui il Giudice del lavoro concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il credito del è certamente liquido, certo ed esigibile e tutta la documentazione CP_1 prodotta, in primis la busta paga del mese di settembre 2018 ha comprovato le ragioni creditorie dell'opposto poste in discussione.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso correttamente, secondo le norme che regolano la materia del monitorio e non ci sono ragioni di merito plausibili a che il giudice dell'opposizione debba discostarsi da quanto in precedenza deciso.
Va disposta dunque la condanna del in relazione al presente Parte_1 procedimento di opposizione con conseguente condanna dello stesso al pagamento di spese e competenze di lite come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 1131/2019 R.G., proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Rigetta l'opposizione proposta dal poiché infondata in fatto e Parte_1 diritto.
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n°47/2019 del 4/2/2019 R.G. 181/2019, confermando la condanna al pagamento in favore di della somma di € 1.544,66, oltre Controparte_1 compensi legali per € 259,00, maggiorati da accessori come per legge.
- Condanna l'ente civico, nella sua qualità, alla rifusione delle spese di lite in favore del sig.
, che liquida in € 800,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese Controparte_1 forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 13/05/2025 Il GOP
Paolo G. Pasanisi