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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A. C. n. 1668/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1668/2021 avente ad oggetto AZIONE D REVOCATORIA
ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), P.IVA_1
via V. Alfieri, rappresentata da (C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Milano – Monza - Brianza – Lodi . di iscrizione al R.E.A. di Milano 2521466) in PartitaIVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, elettivamente domiciliata in Caserta, via Renella, n. 65, presso lo studio dell'Avv. Gennaro D'Andria che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, (C.F. ) nato a [...], il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Edoardo Nicolardi, n. 145, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Pezzella,
n. 24, presso lo studio di Avvocati Lima & Partners, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo
Lima, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
NONCHÉ
, (P.IVA in persona dei liquidatori pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con sede legale in Napoli, via F. Petrarca, n. 179, ivi elettivamente domiciliata alla via G. Piazzi, n.
9, presso lo studio dell'Avv. Loredana Barone che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
NONCHÉ
1 , (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi elettivamente Controparte_4 C.F._2
domiciliata alla via Duomo, n. 89, presso lo studio degli Avv.ti Ciro Pomarico e Guglielmo Pomarico che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata a/r rispettivamente in data 1.03.2021,
11.02.2021 e 16.02.2021, premettendo di aver acquistato pro soluto nell'ambito Parte_1 di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 della L. n. 130/1999 con contratto concluso in data
20.04.2018, con efficacia economica 1.01.2018 ed efficacia giuridica 23.04.2018, un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato dal nei confronti della ha Controparte_5 Controparte_6
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Controparte_2 [...]
e chiedendo, in via principale accertare e dichiarare Controparte_3 Controparte_4
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato par atto del Notaio Persona_1
del 20.04.2016 (rep. n. 10024 – racc. 5808) trascritto in data 12.05.2016 ai nn. 12825/9816 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità Immobiliare, con il quale il ha CP_2 venduto alla i seguenti beni (i) intera proprietà di un'abitazione categoria A2 in Controparte_3
Napoli via Nicolardi, n. 145/5, scala B, interno 38, piano 5°, di vani 5,5, iscritta in catasto al foglio
18, p.lla 207, sub. 43; (ii) intera proprietà del lastrico solare dello stesso fabbricato, scala B, interno
7, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 126; (iii) diritti su “ente comune” sito nel medesimo immobile al piano terra, int. C, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 46, nonché accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del predetto immobile e pertinenze stipulato per atto del Notaio del 12.09.2017 (rep. n. 2670 – racc. 1843) trascritto in data Persona_2
20.09.2017 ai nn. 24732/18688 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità
Immobiliare, stipulato tra la e la terza acquirente in via Controparte_3 Controparte_4 subordinata, in caso di rigetto della domanda di inefficacia dell'atto di compravendita richiamato, la società attrice ha concluso per la condanna della al pagamento del corrispettivo Controparte_7 del prezzo incassato per la vendita alla pari ad € 270.000,00, oltre interessi. Il tutto con CP_4
vittoria di spese di lite.
Nell'esposizione dei fatti articolata dall'attrice, la stessa ha dedotto di essere creditrice nei confronti di della complessiva somma pari ad € 650.000,00 oltre interessi e spese, in virtù del Controparte_2
D.I. n. 403/2017 emesso in favore del dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Controparte_5
2 data 11.02.2017 e notificato in data 23.03.2017, consolidatosi a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto il 30.01.2018 a seguito del fallimento della società Controparte_6
La società creditrice ha inoltre evidenziato che il credito in oggetto deriva dalla fideiussione prestata nel 2010 dal in qualità di socio e amministratore della società fallita, spogliatosi dei propri CP_2
beni immobili con atto del 20.04.2016.
Pertanto, ha dedotto la sussistenza degli elementi propri dell'azione revocatoria, Parte_1 ossia l'eventus damni, dal momento che l'atto di compravendita sarebbe stato stipulato al solo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca che, vista l'insufficienza del patrimonio residuo del debitore, vedrebbe sfumare la possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni di credito, di fatto rese di maggiore difficoltà, attesa l'intera dismissione del patrimonio del;
il consilium CP_2 fraudis, stante la consapevolezza in capo all'acquirente di arrecare pregiudizio Controparte_3 ai creditori, in virtù anche dell'evidente stato di crisi della società al tempo della Controparte_6 vendita del cespite, giacché l'amministratore, , aveva già ricevuto la comunicazione Controparte_2 della revoca degli affidamenti concessi alla società che, dopo pochi mesi dall'atto di disposizione, è stata posta in liquidazione;
la scientia damni in capo alla parte acquirente, la Controparte_3 desumibile dalla circostanza per cui con l'atto di compravendita ha pagato il debito Controparte_2
maturato dalla con la società acquirente, nonché dal prezzo di vendita, Controparte_6 considerato dall'attrice largamente inferiore al valore di mercato dell'immobile.
Con riferimento al successivo atto di compravendita, stipulato per atto del Notaio Persona_2
del 12.09.2017, rep. n. 2670 racc. 1843, con il quale la ha alienato le unità Controparte_3 immobiliari in favore di , l'attrice ha ravvisato la mala fede, in termini di conoscenza Controparte_4 della revocabilità dell'atto, in capo a quest'ultima. A tal proposito, ha evidenziato Parte_1
che la avrebbe avuto contezza non solo della dismissione dell'intero patrimonio da parte del CP_4
ma anche della circostanza che parte del prezzo è stato pagato dalla mediante CP_2 CP_3
compensazione di un credito dalla stessa vantato nei confronti della Controparte_6
Pertanto, l'attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande spiegate, chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo del e della successiva compravendita e, CP_2
in subordine, la condanna della al pagamento della somma incassata dalla Controparte_3
vendita, pari ad € 270.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 9.06.2021, si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande Controparte_2 spiegate, ritenendo insussistenti i requisiti dell'azione revocatoria, della quale ha chiesto il rigetto. Il
3 tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore, Avv. Guglielmo Lima, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto: (i) il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice,
per non avere la stessa dimostrato la titolarità del credito vantato dal Parte_1 CP_5
(ii) la nullità della fideiussione prestata, per essere stata la stessa redatta in conformità allo
[...] schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005; (iii) l'insussistenza del requisito del consilium fraudis in capo al debitore, non avendo l'attrice allegato gli elementi da cui dedurre la dolosa preordinazione degli atti impugnati a pregiudicare il soddisfacimento del credito;
(iv) l'insussistenza del consilium fraudis e della scientia damni in capo ai terzi e, in particolare, in capo alla soggetto del tutto ignaro dell'esposizione debitoria del nei Controparte_3 CP_2 confronti della banca e dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 8.06.2021, si è costituita in giudizio la società la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere competente il
Tribunale nel cui circondario i convenuti abbiano il domicilio o la residenza, ex artt. 18 e 33 c.p.c., e, dunque, il Tribunale di Nola, avendo il debitore residenza in Pomigliano d'Arco. Nel merito, la convenuta società ha dedotto l'insussistenza dei requisiti propri dell'azione revocatoria con riferimento all'atto di compravendita del 20.04.2016, non avendo la banca dimostrato né i requisiti soggettivi della scientia damni in capo al debitore né del consilium fraudis della Controparte_3
anche alla luce del fatto che l'atto dispositivo in questione va considerato come adempimento di un debito scaduto, in quanto tale non censurabile ex art. 2901 co 3 c.c. La convenuta ha infine dedotto l'infondatezza e l'inammissibilità dell'azione proposta anche rispetto al successivo atto di compravendita del 12.09.2017, non potendo ritenersi sussistente in capo alla convenuta società alcun intento fraudolento.
Sulla scorta di tali motivi, la ha concluso chiedendo, in via preliminare, Controparte_3 dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere competente il
Tribunale di Nola e, nel merito, dichiarare inammissibili le domande spiegate dall'attrice sia con riferimento all'atto del 20.04.2016 che in relazione all'atto del 12.09.2017. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Loredana Barone dichiaratosi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 3.06.2021, si è costituita in giudizio la quale ha dedotto: (i) l'insussistenza della scientia damni, Controparte_4 giacché dall'atto di compravendita dell'immobile non erano desumibili le circostanze denunciate dall'attrice, ovvero la revocabilità dell'atto e la dismissione, da parte del , del proprio intero CP_2
patrimonio; (ii) la buona fede della stessa, stante la piena corrispondenza al valore dell'immobile del
4 prezzo convenuto, pari ad € 270.000,00, in linea con i valori di mercato della zona in cui insiste l'appartamento; (iii) l'incapacità dell'eventuale accoglimento della domanda spiegata dalla banca attrice a pregiudicare i diritti acquistati dalla in buona fede in base all'atto trascritto nel CP_4
settembre 2017, ovvero in epoca anteriore alla trascrizione della domanda di revocatoria, ex art. 2652 co 1 n. 5 c.c.
Sulla scorta di tali motivi, la convenuta ha concluso in via principale per il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, dichiararsi che la
[...]
è tenuta a manlevare e garantire la convenuta da ogni onere dovesse conseguire Controparte_3
dai fatti dedotti in giudizio, con condanna diretta della stessa al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovessero essere a carico della convenuta. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Rigettata la preliminare eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta
[...]
, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con la memoria Controparte_3 depositata ai sensi dell'art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 29.06.2020 la convenuta CP_4
ribadendo l'assenza del requisito della scientia damni, ha ulteriormente precisato che, dopo
[...] la stipula del rogito, gli occupanti (i coniugi ) non hanno liberato l'appartamento; Persona_3
che la stessa in data 8.07.2019 ha diffidato al rilascio gli stessi senza sortire effetto;
che, al fine di costituire un titolo giuridico valido da azionare nel caso del protrarsi dell'occupazione, in data
1.10.2019 ha stipulato il contratto di locazione transitoria (per la durata di cinque mesi dall'1.11.2019 fino al 31.03.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Benevento il
10.01.2019, n. 4860) con gli occupanti;
che, ciononostante, i conduttori non hanno provveduto al pagamento dei canoni di locazione pattuiti e che, dunque, per atto del Notaio Dott. del Per_4
29.01.2020, la ha acquistato altro appartamento e ha compravenduto l'immobile oggetto di CP_4
causa con atto del Notaio Dott. del 5.05.2020, precisando che lo stesso era occupato dai Per_5
conduttori e rendendo edotto l'acquirente, con l'atto, della scadenza del contratto di locazione.
Preso atto dell'ulteriore alienazione dell'immobile oggetto di revocatoria, la società attrice, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co 6 n. 1 c.p.c. in data 30.06.2020, ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ex art 2901 c.c., dell'atto dispositivo della compravendita intervenuta tra le e e la condanna di Controparte_3 Controparte_4 quest'ultima alla restituzione del corrispettivo ricevuto, pari ad € 270.000,00 per effetto dell'atto di vendita del 5.05.2020.
Con ordinanza depositata il 2.03.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 7.02.2023, il
Tribunale ha rigettato la prova orale articolata dalla convenuta , Controparte_3
ha ammesso la prova orale articolata dalla convenuta e, ritenuta la superfluità della Controparte_4
CTU richiesta dall'attrice , ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al Parte_1
5 24.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere proposta dalla convenuta . Controparte_3
La convenuta ha eccepito la sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Nola, quale foro del luogo del domicilio o della residenza di uno dei convenuti, ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. evidenziando che il debitore ( ) ha stabilito la propria residenza in Pomigliano D'Arco Controparte_2
e che sempre nel circondario di Nola è sita la sede della società fallita.
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che, allorché la parte sollevi l'eccezione di competenza, la stessa ha l'onere di contestare la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che "la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili" (Cass. n. 1594 del
24.01.2020, cfr. anche Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891 del 21.12.2010).
Nel caso di specie, la convenuta società ha contestato la competenza del Giudice adito invocando l'applicazione degli artt. 18 e 33 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Nola in virtù del domicilio o della residenza del debitore e del terzo.
In disparte il rilievo per cui non risulta residente in [...]ma in Napoli Controparte_2
e che il terzo chiamato risulta avere la propria sede in Napoli alla via Francesco Petrarca, come già osservato dal Tribunale con l'ordinanza depositata il 31.05.2022, l'eccezione di incompetenza per territorio è stata erroneamente sollevata, poiché non ha tenuto conto del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c., in ragione del quale competente è anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve estinguersi l'obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie l'obbligazione è stata contratta presso la filiale
6 del di Marcianise (CE) ossia nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_5
Vetere, ove per l'appunto correttamente è stato incardinato il giudizio.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo all'attrice,
sollevata dal convenuto, . Parte_1 Controparte_2
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, la società attrice ha documentato la pubblicazione dell'avvenuta cessione in Gazzetta
Ufficiale ove risulta che “ (il “Cessionario”) comunica che, nell'ambito di Parte_1 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
(…) in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e Controparte_8
7.1 della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dai Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”) (cfr. All. a, Stralcio Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5.05.2018, memoria ex art. 183 co 6 n. 1 di . Parte_1
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione pronunciatasi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha affermato il principio per il quale
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché
Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Da tanto ne deriva che il riferimento alla cessione dei crediti di derivanti da Controparte_8
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche e sorti nel periodo compreso (dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 2017) qualificati come attività finanziarie deteriorate, consente di affermare che tra gli stessi rientri anche il credito vantato nei confronti della riconducibile alle medesime caratteristiche Controparte_6
menzionate.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione
7 sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
Va ulteriormente rilevato come tale circostanza risulti confermata anche dalla missiva inviata da parte della cedente alla cessionaria con cui la prima ha Controparte_8 Parte_1 comunicato l'inclusione dei crediti vantati nei confronti della società tra quelli Controparte_6
oggetto di cessione (cfr. all. b, missiva 31.1.2022, memoria ex art. 183 co 6 n. 1 Controparte_8
c.p.c.).
2.Sul merito
Il convenuto debitore, , ha prospettato la nullità della fideiussione dallo stesso Controparte_2
sottoscritta in quanto riportante, agli artt. 2, 6 e 8 la rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., la sopravvivenza della fideiussione all'inefficacia dei pagamenti o all'invalidità dell'obbligazione principale, in conformità allo schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
Basti in questa sede evidenziare che le allegazioni del convenuto garante risultano generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio. Ed invero, Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, con sentenza n. 41994/2021, hanno espresso il principio di diritto per cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a)
e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Ne consegue che solo le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2,
6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - di tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d'Italia ha osservato che "la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI", e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate,
8 attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario
- sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI (cfr. Cass. SS.UU.,
13.12.2021 n. 41994 in motivazione). In altre parole, la nullità del contratto a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) e, tuttavia, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, senza le richiamate clausole, non sarebbe stato concluso. Peraltro, va osservato che grava sul garante (e dunque, nel caso di specie, sul convenuto ) l'onere della prova circa l'esistenza (e la Controparte_2
persistenza) di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., non potendo trarsi alcun serio indizio in tal senso dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate da Banca d'Italia nel 2005 - in assenza di un'indicazione, da parte del soggetto a ciò tenuto, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non possa essere accolta, neppure in parte (cfr. Corte d'Appello Napoli 13 gennaio 2020; Corte d'Appello Milano 20 novembre 2018; Corte d'Appello Milano 23 luglio 2020).
Si vuol dire, cioè, che la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema A.B.I. 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell'anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore - di per sé non contrario a norme imperative - per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
In ogni caso – escluso che la presenza delle tre clausole de qua ritenute nulle determini de plano la nullità totale della fideiussione che le contenga, posto che il concetto di nullità parziale di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte, o una clausola, con la conseguenza che spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato
9 l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto - va dato atto che il convenuto non ha dedotto, nella prospettiva dell'invalidità solo parziale dell'atto (che richiede necessariamente l'allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole abbia trovato concreta applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni), quale incidenza verrebbe a determinarsi nel caso concreto per effetto della impossibilità di dare applicazione a una delle tre clausole (sub 2, 6, 8), sicché, anche dichiaratane la nullità, non ne risultano comunque apprezzabili gli effetti in concreto.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, il garante deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed i tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846). Dunque, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse. A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Inoltre, la scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata.
In particolare, poi, la Banca Italia nel dispositivo del provvedimento n. 55/2005 ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90. Tale precisazione costituisce una specificazione ulteriore dell'onere probatorio a carico del garante, il quale è tenuto a provare, oltre alla presenza dell'intesa a monte e del danno subito,
l'applicazione uniforme delle clausole. Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che il garante debba dimostrare in giudizio l'applicazione della fideiussione ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'A.B.I. censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese Ord., 19/04/2019). La giurisprudenza, inoltre, ha dato anche rilievo alle tempistiche in cui è stata stipulata la fideiussione;
si è affermato, infatti, che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea
10 dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, com'è noto, coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Vale anche evidenziare come da tale premessa, una parte più rigida della giurisprudenza di merito, ha anche affermato che poiché il provvedimento citato (n. 55 del 2005) vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, il convenuto è, pertanto, onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr Trib. Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021). Su tale questione si è pronunciata anche la recente Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23/11/2021) 30-12-2021, n. 41994, la quale ha specificato che Non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. Nel caso di specie, l'onere probatorio in capo al convenuto non si ritiene sufficientemente assolto, mancando agli atti la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca.
Altresì infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'actio pauliana sollevata dalla convenuta in quanto la compravendita in questione costituirebbe adempimento di un debito Controparte_3
scaduto portato dalle fatture allegate per forniture eseguite a favore della dal Controparte_6
mese di gennaio al mese di giugno 2015.
Al riguardo, il Tribunale deve osservare che sia la giurisprudenza di legittimità sia la giurisprudenza di merito sono concordi nell'affermare che la datio in solutum non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 co 3 c.c., in quanto l'esenzione contemplata dal legislatore attiene unicamente all'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, e cioè inteso come pagamento (cfr. sul punto,
Cass. n. 26927 del 14/11/2017:"La "datio in solutum"(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non
11 dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto;
cfr. nello stesso senso Trib. Latina, 14.09.2018, n. 2247; Trib. Bergamo, 10.08.2022, n. 1892). Alla luce delle esposte argomentazioni, appare allora priva di rilevanza - ai fini della valutazione in ordine all'assoggettabilità dell'operazione all'azione revocatoria ordinaria - la disamina della questione relativa alla scadenza del debito atteso che, in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 2901 comma III
c.c. alla datio in solutum, anche l'estinzione di un'obbligazione pecuniaria già scaduta è revocabile, ove sussistano i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
Tanto premesso, deve pertanto procedersi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la revoca della compravendita e, dunque, la sussistenza dei presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni; il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr
Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993:
Il concetto di "credito" - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - va inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla "ragione o "aspettativa", con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; Trib. Modena 18.01.2021
n. 75: Il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 c.c. viene riferito anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile).
Con riferimento all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non
12 solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Quanto, infine, al consilium fraudis, questo consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. Va, però, precisato, che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione; diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente la scientia damni, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).
Tanto premesso, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato per atto del Notaio del 20.04.2016 (rep. n. 10024 – racc. 5808) trascritto in Persona_1 data 12.05.2016 ai nn. 12825/9816 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità
Immobiliare, con il quale ha venduto alla il compendio Controparte_2 Controparte_3
immobiliare sito in Napoli alla via Nicolardi n. 145/5 è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve ritenersi certamente provata l'esistenza del credito, avendo provveduto ad Parte_1
allegare l'avvenuta cessione pro solvendo avvenuta in suo favore da parte del (oggi Controparte_5
originario titolare del diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. Controparte_8
403/2017 emesso in favore del l'11.02.2017 nei confronti della Controparte_5 Controparte_6
e di in qualità di fideiussore, fino alla concorrenza della somma di € 650.000,00 Controparte_2
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Quanto al momento dell'insorgenza del credito, va precisato che l'anteriorità del credito (o della ragione di credito) rispetto all'atto impugnato va verificata non rispetto al momento in cui il credito stesso venga eventualmente accertato in giudizio, ma con riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si ricollega. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ.
n. 22161/2019). Con specifico riferimento all'azione revocatoria promossa dalla Banca accreditante contro il cliente beneficiario di apertura di credito o di un finanziamento, ovvero il suo fideiussore
(come nel caso di specie), la Suprema Corte si è espressa nei termini che seguono “la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato, assunta dall'art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della
13 mera consapevolezza del pregiudizio derivatone, va apprezzata al momento dell'accreditamento e non a quello dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato” (Cfr. tra le altre, Corte Cass. n.
19940/08, n. 1413/06 e n. 9349/02). Nel caso di specie, sia l'inadempimento delle obbligazioni (e dunque il momento patologico del rapporto obbligatorio), sia la revoca degli affidamenti concessi alla (comunicata dalla banca anche al garante a mezzo Controparte_6 Controparte_2
raccomandata a/r in data 5.03.2015) sono anteriori all'atto dispositivo posto in essere dallo stesso oggetto di revocatoria.
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, costituito dal cd. “eventus damni”, ossia il pregiudizio che si arreca alle ragioni creditore e che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(così Cass., Ord. n. 16221/2019). Ebbene, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, tale requisito, essendosi il debitore spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare, tanto più che il non CP_2 ha fornito prova dell'eventuale idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare la pretesa creditoria di Parte_1
Da ultimo, per quanto riguarda il requisito della scientia damni, ossia la mera consapevolezza (ovvero conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e del terzo acquirente, la cui relativa prova ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 18073/2018; Cass. 966/2007; Cass. n. 17867/2007), questa deve ritenersi altresì sussistente nel caso in esame. E ciò in quanto, essendo l'atto dispositivo intervenuto in epoca successiva rispetto all'insorgenza del credito, certamente il in quanto socio e CP_2
amministratore della società era consapevole del pregiudizio che avrebbe Controparte_6 arrecato all'istituto bancario, proprio perché in quanto amministratore della società acquirente non pare credibile che egli non avesse contezza del debito societario e, di conseguenza, della propria esposizione debitoria nei confronti dell'istituto bancario, tenuto conto anche del ricevimento, da parte del convenuto, della lettera di revoca degli affidamenti e di messa in mora notificata in data 3.03.2015.
Dal lato del terzo acquirente, il Tribunale rammenta, in punto di diritto, che in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui
14 va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del
29/07/2004). Deve, poi, aggiungersi che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può, come anticipato, essere fornita tramite presunzioni (tra le altre, Cass. n. 17327 del 17/08/2011; Cass. n.
3676 del 15/02/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011).
Nella fattispecie qui sottoposta al vaglio del Tribunale, la scientia damni del terzo acquirente
[...]
è desumibile, in primo luogo, dalle modalità di corresponsione del prezzo pattuito per CP_3 la compravendita dell'immobile (pari ad € 240.511,47) se solo si considera che le parti hanno pattuito che la somma pari ad € 90.511,47 sarebbe stata posta in compensazione con un precedente credito vantato dalla nei confronti della (cfr. all. h, atto di Controparte_3 Controparte_6
citazione, atto Notaio del 20.04.2016, p. 6) e dal fatto che nonostante l'avvenuta Persona_1
vendita dell'immobile, il e la coniuge hanno continuato ad abitare l'immobile, così privando CP_2
di fondatezza la difesa svolta dalla convenuta nella parte in cui ha affermato di Controparte_3
aver acquistato il bene per esigenze commerciali per poi rivenderlo a terzi. Tanto è dimostrato non solo dalle ricevute condominiali prodotte relative all'arco temporale compreso tra aprile 2016 e agosto 2017 e dalle fatture delle utenze ma dalla prova testimoniale espletata. Ed infatti, il teste
[...]
fratello della convenuta – prima subacquirente – all'udienza Tes_1 Controparte_4
dell'11.07.2023 ha dichiarato il rappresentante (ndr. il rappresentante della società venditrice,
riferì che l'immobile che andava a vendere era occupato da terzi, una coppia Controparte_3
di coniugi che noi non conoscevamo e ci disse che nelle more tra questi incontri e la stipula del contratto, avrebbe provveduto a liberare l'immobile. Dopo l'estate 2017, mia sorella tramite la società chiese di andare presso l'immobile e in quell'occasione andammo io, mia sorella e un amico di famiglia, . Siccome è un amico di famiglia che si occupa di lavori e Persona_6 Per_6
riparazioni e in famiglia ci rivolgiamo a lui, salimmo presso l'immobile per verificare l'entità e la tipologia di interventi che dovevano essere fatti, quando salimmo c'era questa coppia di coniugi i quali ci fecero entrare, accomodare, facemmo una sorta di sopralluogo della casa e in quell'occasione notammo che c'erano scatoloni quelli in uso per i traslochi che erano chiusi e posti
l'uno sopra all'altro ed altri piegati e posti vicino al muro. Mia sorella chiese notizie informazioni sui tempi del trasloco e loro rassicurarono mia sorella che stavano per lasciare l'immobile ma che avevano bisogno ancora di qualche altro giorno”. La circostanza è stata altresì confermata dal teste
, il quale, ascoltato alla medesima udienza, ha affermato: Siamo andati io e il Testimone_2 CP_4
15 fratello a Via Nicolardi ai Colli Aminei, siamo entrati in questa casa e c'erano degli scatoli da trasloco già imballati e alcuni appoggiati al muro, si vedeva che era in atto un trasloco. Era metà settembre del 2017. (…) Non so chi fossero i signori che occupavano l'appartamento. Poi siamo andati via e il signore che era all'interno dell'appartamento ha chiesto ad qualche settimana CP_4 in più per terminare il trasloco e rispose che non c'erano problemi. CP_4
In definitiva, tutti gli elementi complessivamente considerati costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare la piena consapevolezza in capo ai convenuti e Controparte_2 [...]
di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie fatte valere in giudizio da CP_3 Parte_1
[...]
Occorre ora verificare se sia altresì revocabile il successivo atto di compravendita stipulato per atto del Notaio del 12.09.2017 tra la società – prima acquirente e Persona_2 Controparte_3
sub-alienante e terza sub-acquirente. Tale atto di compravendita si colloca tra i cd. Controparte_4
“acquisti a cascata”, ovvero tra quegli acquisti effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, che presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè del primo acquisto) ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo subacquirente, che la giurisprudenza intende come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 2901 c.c. Infatti, ai sensi dell'articolo 2901, 3° comma c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per cui il terzo sub-acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto. In sostanza, qualora l'acquisto sia avvenuta successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione, l'azione revocatoria si estende al terzo sub acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede. Nel caso in cui l'acquisto e la relativa trascrizione siano avvenuti precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, si avranno effetti diversi in base all'onerosità dell'atto; in particolare, negli atti a titolo oneroso, l'acquisto del sub-acquirente è revocabile ove si provi la mala fede;
negli atti a titolo gratuito, la revocatoria si estende anche al sub- acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
La giurisprudenza di merito, alla quale questo Giudice aderisce, ha quindi affermato che la mala fede del terzo sub-acquirente può essere provata a mezzo presunzioni, potendo consistere nella mera conoscibilità della revocabilità dell'atto originario.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che al momento della stipula dell'atto di compravendita, CP_4
non fosse a conoscenza della revocabilità del contratto di vendita, come dalla stessa
[...]
affermato, anche in virtù della circostanza per cui l'attrice non è riuscita a dimostrare in alcun modo il consilium fraudis della stessa. Ed invero, dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento idoneo a radicare in capo alla subacquirente la malafede dell'acquisto e la Controparte_4
16 conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della Ed invero, Parte_1
dall'esame dell'atto di compravendita del 12.09.2017 non sono emersi elementi che potessero far presumere alla terza subacquirente la revocabilità dell'atto di compravendita dalla stessa stipulato o la revocabilità del precedente atto di compravendita del 2016 stipulato da proprio alienante, tanto più che al momento dell'acquisto da parte della terza subacquirente il bene era libero iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Del resto, l'assenza di malafede in capo alla terza subacquirente è dimostrata dal prezzo corrisposto alla al momento dell'acquisto e dal fatto che Controparte_3
nonostante l'avvenuta corresponsione del prezzo, la convenuta non ha mai abitato l'appartamento come dichiarato dal teste (cfr. verbale udienza dell'11.07.2023). Testimone_1
Il Tribunale ritiene, dunque, che la parte attrice non abbia assolto all'onere di dimostrare la mala fede del terzo subacquirente nei cui confronti l'actio pauliana non può essere accolta.
Peraltro, essendo stato ulteriormente compravenduto l'immobile con atto del Notaio Dott. Per_5
del 5.05.2020 deve darsi atto della impossibilità di procedere alla restituzione dello stesso.
In tali ipotesi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in caso di acquisto a titolo oneroso da parte del terzo subacquirente in buona fede, resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal subacquirente (cfr. Cass. Ord. n. 4721 del 19.02.2019; Cass. n.
251 del 13.01.1996; Cass. n. 1941 del 17.03.1993).
Ne deriva che in ipotesi, come quella qui sottoposta al vaglio del Tribunale, seppure non sia possibile la restituzione del bene, merita accoglimento la domanda di pagamento del controvalore spiegata dalla parte attrice nei confronti della convenuta che va condannata al pagamento Controparte_3 in favore di del corrispettivo incassato dalla vendita dell'immobile e delle sue Parte_1 pertinenze, per la somma di € 270.000,00 oltre interessi.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, nei rapporti tra e i convenuti Parte_1 CP_2
e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
[...] Controparte_3
facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022;
Nei rapporti tra la società attrice e tenuto conto del rigetto della domanda spiegata Controparte_4
nei confronti della convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1668/2021 avente ad oggetto
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente tra in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. – parte attrice - e – parte convenuto – nonché Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. – parte convenuta – nonché - CP_3 Controparte_4
parte convenuta -ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c dell'atto di compravendita stipulato per atto del
Notaio del 20.04.2016 (rep. n. 10024 – racc. 5808) trascritto in data 12.05.2016 ai nn. Persona_1
12825/9816 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità Immobiliare, con il quale ha venduto alla i seguenti beni (i) intera proprietà di Controparte_2 Controparte_3 un'abitazione categoria A2 in Napoli via Nicolardi, n. 145/5, scala B, interno 38, piano 5°, di vani
5,5, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 43; (ii) intera proprietà del lastrico solare dello stesso fabbricato, scala B, interno 7, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 126; (iii) diritti su “ente comune” sito nel medesimo immobile al piano terra, int. C, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 46, trascritto il 12.05.2016 ai nn. 12825 e 09816 presso l'Ufficio territoriale di Napoli;
e, per l'effetto,
Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3
in favore di in persona del legale rappresentante p.t., del corrispettivo incassato Parte_1 dall'atto di compravendita ad per € 270,000,00 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_4
al soddisfo;
Rigetta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c. spiegata nei confronti dell'atto di compravendita stipulato per atto del Notaio del 12.09.2017 (rep. n. 2670 – racc. Persona_2
1843) trascritto in data 20.09.2017 ai nn. 24732/18688 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 –
Servizio Pubblicità Immobiliare, tra la e la terza acquirente in buona fede Controparte_3
Controparte_4
Condanna i convenuti e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 1.686,00
(milleseicentottantasei/00) per spese vive ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.660,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 2.538,50 Controparte_4
18 (duemilacinquecentrotrentotto/50) per compenso professionale (di cui € 459,50,00 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 830,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1668/2021 avente ad oggetto AZIONE D REVOCATORIA
ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), P.IVA_1
via V. Alfieri, rappresentata da (C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Milano – Monza - Brianza – Lodi . di iscrizione al R.E.A. di Milano 2521466) in PartitaIVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, elettivamente domiciliata in Caserta, via Renella, n. 65, presso lo studio dell'Avv. Gennaro D'Andria che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, (C.F. ) nato a [...], il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Edoardo Nicolardi, n. 145, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Pezzella,
n. 24, presso lo studio di Avvocati Lima & Partners, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo
Lima, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
NONCHÉ
, (P.IVA in persona dei liquidatori pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con sede legale in Napoli, via F. Petrarca, n. 179, ivi elettivamente domiciliata alla via G. Piazzi, n.
9, presso lo studio dell'Avv. Loredana Barone che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
NONCHÉ
1 , (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi elettivamente Controparte_4 C.F._2
domiciliata alla via Duomo, n. 89, presso lo studio degli Avv.ti Ciro Pomarico e Guglielmo Pomarico che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata a/r rispettivamente in data 1.03.2021,
11.02.2021 e 16.02.2021, premettendo di aver acquistato pro soluto nell'ambito Parte_1 di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 della L. n. 130/1999 con contratto concluso in data
20.04.2018, con efficacia economica 1.01.2018 ed efficacia giuridica 23.04.2018, un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato dal nei confronti della ha Controparte_5 Controparte_6
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Controparte_2 [...]
e chiedendo, in via principale accertare e dichiarare Controparte_3 Controparte_4
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato par atto del Notaio Persona_1
del 20.04.2016 (rep. n. 10024 – racc. 5808) trascritto in data 12.05.2016 ai nn. 12825/9816 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità Immobiliare, con il quale il ha CP_2 venduto alla i seguenti beni (i) intera proprietà di un'abitazione categoria A2 in Controparte_3
Napoli via Nicolardi, n. 145/5, scala B, interno 38, piano 5°, di vani 5,5, iscritta in catasto al foglio
18, p.lla 207, sub. 43; (ii) intera proprietà del lastrico solare dello stesso fabbricato, scala B, interno
7, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 126; (iii) diritti su “ente comune” sito nel medesimo immobile al piano terra, int. C, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 46, nonché accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del predetto immobile e pertinenze stipulato per atto del Notaio del 12.09.2017 (rep. n. 2670 – racc. 1843) trascritto in data Persona_2
20.09.2017 ai nn. 24732/18688 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità
Immobiliare, stipulato tra la e la terza acquirente in via Controparte_3 Controparte_4 subordinata, in caso di rigetto della domanda di inefficacia dell'atto di compravendita richiamato, la società attrice ha concluso per la condanna della al pagamento del corrispettivo Controparte_7 del prezzo incassato per la vendita alla pari ad € 270.000,00, oltre interessi. Il tutto con CP_4
vittoria di spese di lite.
Nell'esposizione dei fatti articolata dall'attrice, la stessa ha dedotto di essere creditrice nei confronti di della complessiva somma pari ad € 650.000,00 oltre interessi e spese, in virtù del Controparte_2
D.I. n. 403/2017 emesso in favore del dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Controparte_5
2 data 11.02.2017 e notificato in data 23.03.2017, consolidatosi a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto il 30.01.2018 a seguito del fallimento della società Controparte_6
La società creditrice ha inoltre evidenziato che il credito in oggetto deriva dalla fideiussione prestata nel 2010 dal in qualità di socio e amministratore della società fallita, spogliatosi dei propri CP_2
beni immobili con atto del 20.04.2016.
Pertanto, ha dedotto la sussistenza degli elementi propri dell'azione revocatoria, Parte_1 ossia l'eventus damni, dal momento che l'atto di compravendita sarebbe stato stipulato al solo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca che, vista l'insufficienza del patrimonio residuo del debitore, vedrebbe sfumare la possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni di credito, di fatto rese di maggiore difficoltà, attesa l'intera dismissione del patrimonio del;
il consilium CP_2 fraudis, stante la consapevolezza in capo all'acquirente di arrecare pregiudizio Controparte_3 ai creditori, in virtù anche dell'evidente stato di crisi della società al tempo della Controparte_6 vendita del cespite, giacché l'amministratore, , aveva già ricevuto la comunicazione Controparte_2 della revoca degli affidamenti concessi alla società che, dopo pochi mesi dall'atto di disposizione, è stata posta in liquidazione;
la scientia damni in capo alla parte acquirente, la Controparte_3 desumibile dalla circostanza per cui con l'atto di compravendita ha pagato il debito Controparte_2
maturato dalla con la società acquirente, nonché dal prezzo di vendita, Controparte_6 considerato dall'attrice largamente inferiore al valore di mercato dell'immobile.
Con riferimento al successivo atto di compravendita, stipulato per atto del Notaio Persona_2
del 12.09.2017, rep. n. 2670 racc. 1843, con il quale la ha alienato le unità Controparte_3 immobiliari in favore di , l'attrice ha ravvisato la mala fede, in termini di conoscenza Controparte_4 della revocabilità dell'atto, in capo a quest'ultima. A tal proposito, ha evidenziato Parte_1
che la avrebbe avuto contezza non solo della dismissione dell'intero patrimonio da parte del CP_4
ma anche della circostanza che parte del prezzo è stato pagato dalla mediante CP_2 CP_3
compensazione di un credito dalla stessa vantato nei confronti della Controparte_6
Pertanto, l'attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande spiegate, chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo del e della successiva compravendita e, CP_2
in subordine, la condanna della al pagamento della somma incassata dalla Controparte_3
vendita, pari ad € 270.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 9.06.2021, si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande Controparte_2 spiegate, ritenendo insussistenti i requisiti dell'azione revocatoria, della quale ha chiesto il rigetto. Il
3 tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore, Avv. Guglielmo Lima, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto: (i) il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice,
per non avere la stessa dimostrato la titolarità del credito vantato dal Parte_1 CP_5
(ii) la nullità della fideiussione prestata, per essere stata la stessa redatta in conformità allo
[...] schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005; (iii) l'insussistenza del requisito del consilium fraudis in capo al debitore, non avendo l'attrice allegato gli elementi da cui dedurre la dolosa preordinazione degli atti impugnati a pregiudicare il soddisfacimento del credito;
(iv) l'insussistenza del consilium fraudis e della scientia damni in capo ai terzi e, in particolare, in capo alla soggetto del tutto ignaro dell'esposizione debitoria del nei Controparte_3 CP_2 confronti della banca e dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 8.06.2021, si è costituita in giudizio la società la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere competente il
Tribunale nel cui circondario i convenuti abbiano il domicilio o la residenza, ex artt. 18 e 33 c.p.c., e, dunque, il Tribunale di Nola, avendo il debitore residenza in Pomigliano d'Arco. Nel merito, la convenuta società ha dedotto l'insussistenza dei requisiti propri dell'azione revocatoria con riferimento all'atto di compravendita del 20.04.2016, non avendo la banca dimostrato né i requisiti soggettivi della scientia damni in capo al debitore né del consilium fraudis della Controparte_3
anche alla luce del fatto che l'atto dispositivo in questione va considerato come adempimento di un debito scaduto, in quanto tale non censurabile ex art. 2901 co 3 c.c. La convenuta ha infine dedotto l'infondatezza e l'inammissibilità dell'azione proposta anche rispetto al successivo atto di compravendita del 12.09.2017, non potendo ritenersi sussistente in capo alla convenuta società alcun intento fraudolento.
Sulla scorta di tali motivi, la ha concluso chiedendo, in via preliminare, Controparte_3 dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere competente il
Tribunale di Nola e, nel merito, dichiarare inammissibili le domande spiegate dall'attrice sia con riferimento all'atto del 20.04.2016 che in relazione all'atto del 12.09.2017. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Loredana Barone dichiaratosi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 3.06.2021, si è costituita in giudizio la quale ha dedotto: (i) l'insussistenza della scientia damni, Controparte_4 giacché dall'atto di compravendita dell'immobile non erano desumibili le circostanze denunciate dall'attrice, ovvero la revocabilità dell'atto e la dismissione, da parte del , del proprio intero CP_2
patrimonio; (ii) la buona fede della stessa, stante la piena corrispondenza al valore dell'immobile del
4 prezzo convenuto, pari ad € 270.000,00, in linea con i valori di mercato della zona in cui insiste l'appartamento; (iii) l'incapacità dell'eventuale accoglimento della domanda spiegata dalla banca attrice a pregiudicare i diritti acquistati dalla in buona fede in base all'atto trascritto nel CP_4
settembre 2017, ovvero in epoca anteriore alla trascrizione della domanda di revocatoria, ex art. 2652 co 1 n. 5 c.c.
Sulla scorta di tali motivi, la convenuta ha concluso in via principale per il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, dichiararsi che la
[...]
è tenuta a manlevare e garantire la convenuta da ogni onere dovesse conseguire Controparte_3
dai fatti dedotti in giudizio, con condanna diretta della stessa al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovessero essere a carico della convenuta. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Rigettata la preliminare eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta
[...]
, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con la memoria Controparte_3 depositata ai sensi dell'art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 29.06.2020 la convenuta CP_4
ribadendo l'assenza del requisito della scientia damni, ha ulteriormente precisato che, dopo
[...] la stipula del rogito, gli occupanti (i coniugi ) non hanno liberato l'appartamento; Persona_3
che la stessa in data 8.07.2019 ha diffidato al rilascio gli stessi senza sortire effetto;
che, al fine di costituire un titolo giuridico valido da azionare nel caso del protrarsi dell'occupazione, in data
1.10.2019 ha stipulato il contratto di locazione transitoria (per la durata di cinque mesi dall'1.11.2019 fino al 31.03.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Benevento il
10.01.2019, n. 4860) con gli occupanti;
che, ciononostante, i conduttori non hanno provveduto al pagamento dei canoni di locazione pattuiti e che, dunque, per atto del Notaio Dott. del Per_4
29.01.2020, la ha acquistato altro appartamento e ha compravenduto l'immobile oggetto di CP_4
causa con atto del Notaio Dott. del 5.05.2020, precisando che lo stesso era occupato dai Per_5
conduttori e rendendo edotto l'acquirente, con l'atto, della scadenza del contratto di locazione.
Preso atto dell'ulteriore alienazione dell'immobile oggetto di revocatoria, la società attrice, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co 6 n. 1 c.p.c. in data 30.06.2020, ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ex art 2901 c.c., dell'atto dispositivo della compravendita intervenuta tra le e e la condanna di Controparte_3 Controparte_4 quest'ultima alla restituzione del corrispettivo ricevuto, pari ad € 270.000,00 per effetto dell'atto di vendita del 5.05.2020.
Con ordinanza depositata il 2.03.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 7.02.2023, il
Tribunale ha rigettato la prova orale articolata dalla convenuta , Controparte_3
ha ammesso la prova orale articolata dalla convenuta e, ritenuta la superfluità della Controparte_4
CTU richiesta dall'attrice , ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al Parte_1
5 24.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere proposta dalla convenuta . Controparte_3
La convenuta ha eccepito la sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Nola, quale foro del luogo del domicilio o della residenza di uno dei convenuti, ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. evidenziando che il debitore ( ) ha stabilito la propria residenza in Pomigliano D'Arco Controparte_2
e che sempre nel circondario di Nola è sita la sede della società fallita.
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che, allorché la parte sollevi l'eccezione di competenza, la stessa ha l'onere di contestare la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che "la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili" (Cass. n. 1594 del
24.01.2020, cfr. anche Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891 del 21.12.2010).
Nel caso di specie, la convenuta società ha contestato la competenza del Giudice adito invocando l'applicazione degli artt. 18 e 33 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Nola in virtù del domicilio o della residenza del debitore e del terzo.
In disparte il rilievo per cui non risulta residente in [...]ma in Napoli Controparte_2
e che il terzo chiamato risulta avere la propria sede in Napoli alla via Francesco Petrarca, come già osservato dal Tribunale con l'ordinanza depositata il 31.05.2022, l'eccezione di incompetenza per territorio è stata erroneamente sollevata, poiché non ha tenuto conto del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c., in ragione del quale competente è anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve estinguersi l'obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie l'obbligazione è stata contratta presso la filiale
6 del di Marcianise (CE) ossia nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_5
Vetere, ove per l'appunto correttamente è stato incardinato il giudizio.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo all'attrice,
sollevata dal convenuto, . Parte_1 Controparte_2
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, la società attrice ha documentato la pubblicazione dell'avvenuta cessione in Gazzetta
Ufficiale ove risulta che “ (il “Cessionario”) comunica che, nell'ambito di Parte_1 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
(…) in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e Controparte_8
7.1 della Legge 130, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dai Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”) (cfr. All. a, Stralcio Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5.05.2018, memoria ex art. 183 co 6 n. 1 di . Parte_1
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione pronunciatasi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha affermato il principio per il quale
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché
Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Da tanto ne deriva che il riferimento alla cessione dei crediti di derivanti da Controparte_8
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche e sorti nel periodo compreso (dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 2017) qualificati come attività finanziarie deteriorate, consente di affermare che tra gli stessi rientri anche il credito vantato nei confronti della riconducibile alle medesime caratteristiche Controparte_6
menzionate.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione
7 sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
Va ulteriormente rilevato come tale circostanza risulti confermata anche dalla missiva inviata da parte della cedente alla cessionaria con cui la prima ha Controparte_8 Parte_1 comunicato l'inclusione dei crediti vantati nei confronti della società tra quelli Controparte_6
oggetto di cessione (cfr. all. b, missiva 31.1.2022, memoria ex art. 183 co 6 n. 1 Controparte_8
c.p.c.).
2.Sul merito
Il convenuto debitore, , ha prospettato la nullità della fideiussione dallo stesso Controparte_2
sottoscritta in quanto riportante, agli artt. 2, 6 e 8 la rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., la sopravvivenza della fideiussione all'inefficacia dei pagamenti o all'invalidità dell'obbligazione principale, in conformità allo schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
L'eccezione è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
Basti in questa sede evidenziare che le allegazioni del convenuto garante risultano generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio. Ed invero, Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, con sentenza n. 41994/2021, hanno espresso il principio di diritto per cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a)
e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Ne consegue che solo le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2,
6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - di tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d'Italia ha osservato che "la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI", e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate,
8 attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario
- sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI (cfr. Cass. SS.UU.,
13.12.2021 n. 41994 in motivazione). In altre parole, la nullità del contratto a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) e, tuttavia, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, senza le richiamate clausole, non sarebbe stato concluso. Peraltro, va osservato che grava sul garante (e dunque, nel caso di specie, sul convenuto ) l'onere della prova circa l'esistenza (e la Controparte_2
persistenza) di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., non potendo trarsi alcun serio indizio in tal senso dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate da Banca d'Italia nel 2005 - in assenza di un'indicazione, da parte del soggetto a ciò tenuto, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non possa essere accolta, neppure in parte (cfr. Corte d'Appello Napoli 13 gennaio 2020; Corte d'Appello Milano 20 novembre 2018; Corte d'Appello Milano 23 luglio 2020).
Si vuol dire, cioè, che la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema A.B.I. 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell'anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore - di per sé non contrario a norme imperative - per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
In ogni caso – escluso che la presenza delle tre clausole de qua ritenute nulle determini de plano la nullità totale della fideiussione che le contenga, posto che il concetto di nullità parziale di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte, o una clausola, con la conseguenza che spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato
9 l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto - va dato atto che il convenuto non ha dedotto, nella prospettiva dell'invalidità solo parziale dell'atto (che richiede necessariamente l'allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole abbia trovato concreta applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni), quale incidenza verrebbe a determinarsi nel caso concreto per effetto della impossibilità di dare applicazione a una delle tre clausole (sub 2, 6, 8), sicché, anche dichiaratane la nullità, non ne risultano comunque apprezzabili gli effetti in concreto.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, il garante deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed i tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846). Dunque, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse. A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. Inoltre, la scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in realtà derogabili dall'autonomia privata.
In particolare, poi, la Banca Italia nel dispositivo del provvedimento n. 55/2005 ha affermato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90. Tale precisazione costituisce una specificazione ulteriore dell'onere probatorio a carico del garante, il quale è tenuto a provare, oltre alla presenza dell'intesa a monte e del danno subito,
l'applicazione uniforme delle clausole. Sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha interpretato la prova del carattere uniforme nel senso che il garante debba dimostrare in giudizio l'applicazione della fideiussione ovvero la standardizzazione delle clausole che, in deroga alla disciplina legale, ripropongono il contenuto dello schema dell'A.B.I. censurato dall'Autorità di vigilanza (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese Ord., 19/04/2019). La giurisprudenza, inoltre, ha dato anche rilievo alle tempistiche in cui è stata stipulata la fideiussione;
si è affermato, infatti, che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea
10 dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, com'è noto, coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Vale anche evidenziare come da tale premessa, una parte più rigida della giurisprudenza di merito, ha anche affermato che poiché il provvedimento citato (n. 55 del 2005) vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, il convenuto è, pertanto, onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr Trib. Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021). Su tale questione si è pronunciata anche la recente Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23/11/2021) 30-12-2021, n. 41994, la quale ha specificato che Non è certo la deroga isolata nei singoli contratti tra una banca ed un cliente all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. Nel caso di specie, l'onere probatorio in capo al convenuto non si ritiene sufficientemente assolto, mancando agli atti la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca.
Altresì infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'actio pauliana sollevata dalla convenuta in quanto la compravendita in questione costituirebbe adempimento di un debito Controparte_3
scaduto portato dalle fatture allegate per forniture eseguite a favore della dal Controparte_6
mese di gennaio al mese di giugno 2015.
Al riguardo, il Tribunale deve osservare che sia la giurisprudenza di legittimità sia la giurisprudenza di merito sono concordi nell'affermare che la datio in solutum non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 co 3 c.c., in quanto l'esenzione contemplata dal legislatore attiene unicamente all'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, e cioè inteso come pagamento (cfr. sul punto,
Cass. n. 26927 del 14/11/2017:"La "datio in solutum"(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non
11 dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto;
cfr. nello stesso senso Trib. Latina, 14.09.2018, n. 2247; Trib. Bergamo, 10.08.2022, n. 1892). Alla luce delle esposte argomentazioni, appare allora priva di rilevanza - ai fini della valutazione in ordine all'assoggettabilità dell'operazione all'azione revocatoria ordinaria - la disamina della questione relativa alla scadenza del debito atteso che, in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 2901 comma III
c.c. alla datio in solutum, anche l'estinzione di un'obbligazione pecuniaria già scaduta è revocabile, ove sussistano i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
Tanto premesso, deve pertanto procedersi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la revoca della compravendita e, dunque, la sussistenza dei presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni; il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr
Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993:
Il concetto di "credito" - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - va inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla "ragione o "aspettativa", con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; Trib. Modena 18.01.2021
n. 75: Il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 c.c. viene riferito anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile).
Con riferimento all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non
12 solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Quanto, infine, al consilium fraudis, questo consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. Va, però, precisato, che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione; diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente la scientia damni, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).
Tanto premesso, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato per atto del Notaio del 20.04.2016 (rep. n. 10024 – racc. 5808) trascritto in Persona_1 data 12.05.2016 ai nn. 12825/9816 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità
Immobiliare, con il quale ha venduto alla il compendio Controparte_2 Controparte_3
immobiliare sito in Napoli alla via Nicolardi n. 145/5 è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve ritenersi certamente provata l'esistenza del credito, avendo provveduto ad Parte_1
allegare l'avvenuta cessione pro solvendo avvenuta in suo favore da parte del (oggi Controparte_5
originario titolare del diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. Controparte_8
403/2017 emesso in favore del l'11.02.2017 nei confronti della Controparte_5 Controparte_6
e di in qualità di fideiussore, fino alla concorrenza della somma di € 650.000,00 Controparte_2
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Quanto al momento dell'insorgenza del credito, va precisato che l'anteriorità del credito (o della ragione di credito) rispetto all'atto impugnato va verificata non rispetto al momento in cui il credito stesso venga eventualmente accertato in giudizio, ma con riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si ricollega. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ.
n. 22161/2019). Con specifico riferimento all'azione revocatoria promossa dalla Banca accreditante contro il cliente beneficiario di apertura di credito o di un finanziamento, ovvero il suo fideiussore
(come nel caso di specie), la Suprema Corte si è espressa nei termini che seguono “la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato, assunta dall'art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della
13 mera consapevolezza del pregiudizio derivatone, va apprezzata al momento dell'accreditamento e non a quello dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato” (Cfr. tra le altre, Corte Cass. n.
19940/08, n. 1413/06 e n. 9349/02). Nel caso di specie, sia l'inadempimento delle obbligazioni (e dunque il momento patologico del rapporto obbligatorio), sia la revoca degli affidamenti concessi alla (comunicata dalla banca anche al garante a mezzo Controparte_6 Controparte_2
raccomandata a/r in data 5.03.2015) sono anteriori all'atto dispositivo posto in essere dallo stesso oggetto di revocatoria.
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, costituito dal cd. “eventus damni”, ossia il pregiudizio che si arreca alle ragioni creditore e che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(così Cass., Ord. n. 16221/2019). Ebbene, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, tale requisito, essendosi il debitore spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare, tanto più che il non CP_2 ha fornito prova dell'eventuale idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare la pretesa creditoria di Parte_1
Da ultimo, per quanto riguarda il requisito della scientia damni, ossia la mera consapevolezza (ovvero conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e del terzo acquirente, la cui relativa prova ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 18073/2018; Cass. 966/2007; Cass. n. 17867/2007), questa deve ritenersi altresì sussistente nel caso in esame. E ciò in quanto, essendo l'atto dispositivo intervenuto in epoca successiva rispetto all'insorgenza del credito, certamente il in quanto socio e CP_2
amministratore della società era consapevole del pregiudizio che avrebbe Controparte_6 arrecato all'istituto bancario, proprio perché in quanto amministratore della società acquirente non pare credibile che egli non avesse contezza del debito societario e, di conseguenza, della propria esposizione debitoria nei confronti dell'istituto bancario, tenuto conto anche del ricevimento, da parte del convenuto, della lettera di revoca degli affidamenti e di messa in mora notificata in data 3.03.2015.
Dal lato del terzo acquirente, il Tribunale rammenta, in punto di diritto, che in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui
14 va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del
29/07/2004). Deve, poi, aggiungersi che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può, come anticipato, essere fornita tramite presunzioni (tra le altre, Cass. n. 17327 del 17/08/2011; Cass. n.
3676 del 15/02/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011).
Nella fattispecie qui sottoposta al vaglio del Tribunale, la scientia damni del terzo acquirente
[...]
è desumibile, in primo luogo, dalle modalità di corresponsione del prezzo pattuito per CP_3 la compravendita dell'immobile (pari ad € 240.511,47) se solo si considera che le parti hanno pattuito che la somma pari ad € 90.511,47 sarebbe stata posta in compensazione con un precedente credito vantato dalla nei confronti della (cfr. all. h, atto di Controparte_3 Controparte_6
citazione, atto Notaio del 20.04.2016, p. 6) e dal fatto che nonostante l'avvenuta Persona_1
vendita dell'immobile, il e la coniuge hanno continuato ad abitare l'immobile, così privando CP_2
di fondatezza la difesa svolta dalla convenuta nella parte in cui ha affermato di Controparte_3
aver acquistato il bene per esigenze commerciali per poi rivenderlo a terzi. Tanto è dimostrato non solo dalle ricevute condominiali prodotte relative all'arco temporale compreso tra aprile 2016 e agosto 2017 e dalle fatture delle utenze ma dalla prova testimoniale espletata. Ed infatti, il teste
[...]
fratello della convenuta – prima subacquirente – all'udienza Tes_1 Controparte_4
dell'11.07.2023 ha dichiarato il rappresentante (ndr. il rappresentante della società venditrice,
riferì che l'immobile che andava a vendere era occupato da terzi, una coppia Controparte_3
di coniugi che noi non conoscevamo e ci disse che nelle more tra questi incontri e la stipula del contratto, avrebbe provveduto a liberare l'immobile. Dopo l'estate 2017, mia sorella tramite la società chiese di andare presso l'immobile e in quell'occasione andammo io, mia sorella e un amico di famiglia, . Siccome è un amico di famiglia che si occupa di lavori e Persona_6 Per_6
riparazioni e in famiglia ci rivolgiamo a lui, salimmo presso l'immobile per verificare l'entità e la tipologia di interventi che dovevano essere fatti, quando salimmo c'era questa coppia di coniugi i quali ci fecero entrare, accomodare, facemmo una sorta di sopralluogo della casa e in quell'occasione notammo che c'erano scatoloni quelli in uso per i traslochi che erano chiusi e posti
l'uno sopra all'altro ed altri piegati e posti vicino al muro. Mia sorella chiese notizie informazioni sui tempi del trasloco e loro rassicurarono mia sorella che stavano per lasciare l'immobile ma che avevano bisogno ancora di qualche altro giorno”. La circostanza è stata altresì confermata dal teste
, il quale, ascoltato alla medesima udienza, ha affermato: Siamo andati io e il Testimone_2 CP_4
15 fratello a Via Nicolardi ai Colli Aminei, siamo entrati in questa casa e c'erano degli scatoli da trasloco già imballati e alcuni appoggiati al muro, si vedeva che era in atto un trasloco. Era metà settembre del 2017. (…) Non so chi fossero i signori che occupavano l'appartamento. Poi siamo andati via e il signore che era all'interno dell'appartamento ha chiesto ad qualche settimana CP_4 in più per terminare il trasloco e rispose che non c'erano problemi. CP_4
In definitiva, tutti gli elementi complessivamente considerati costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare la piena consapevolezza in capo ai convenuti e Controparte_2 [...]
di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie fatte valere in giudizio da CP_3 Parte_1
[...]
Occorre ora verificare se sia altresì revocabile il successivo atto di compravendita stipulato per atto del Notaio del 12.09.2017 tra la società – prima acquirente e Persona_2 Controparte_3
sub-alienante e terza sub-acquirente. Tale atto di compravendita si colloca tra i cd. Controparte_4
“acquisti a cascata”, ovvero tra quegli acquisti effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, che presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè del primo acquisto) ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo subacquirente, che la giurisprudenza intende come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 2901 c.c. Infatti, ai sensi dell'articolo 2901, 3° comma c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, per cui il terzo sub-acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto. In sostanza, qualora l'acquisto sia avvenuta successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione, l'azione revocatoria si estende al terzo sub acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede. Nel caso in cui l'acquisto e la relativa trascrizione siano avvenuti precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, si avranno effetti diversi in base all'onerosità dell'atto; in particolare, negli atti a titolo oneroso, l'acquisto del sub-acquirente è revocabile ove si provi la mala fede;
negli atti a titolo gratuito, la revocatoria si estende anche al sub- acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
La giurisprudenza di merito, alla quale questo Giudice aderisce, ha quindi affermato che la mala fede del terzo sub-acquirente può essere provata a mezzo presunzioni, potendo consistere nella mera conoscibilità della revocabilità dell'atto originario.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che al momento della stipula dell'atto di compravendita, CP_4
non fosse a conoscenza della revocabilità del contratto di vendita, come dalla stessa
[...]
affermato, anche in virtù della circostanza per cui l'attrice non è riuscita a dimostrare in alcun modo il consilium fraudis della stessa. Ed invero, dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento idoneo a radicare in capo alla subacquirente la malafede dell'acquisto e la Controparte_4
16 conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della Ed invero, Parte_1
dall'esame dell'atto di compravendita del 12.09.2017 non sono emersi elementi che potessero far presumere alla terza subacquirente la revocabilità dell'atto di compravendita dalla stessa stipulato o la revocabilità del precedente atto di compravendita del 2016 stipulato da proprio alienante, tanto più che al momento dell'acquisto da parte della terza subacquirente il bene era libero iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Del resto, l'assenza di malafede in capo alla terza subacquirente è dimostrata dal prezzo corrisposto alla al momento dell'acquisto e dal fatto che Controparte_3
nonostante l'avvenuta corresponsione del prezzo, la convenuta non ha mai abitato l'appartamento come dichiarato dal teste (cfr. verbale udienza dell'11.07.2023). Testimone_1
Il Tribunale ritiene, dunque, che la parte attrice non abbia assolto all'onere di dimostrare la mala fede del terzo subacquirente nei cui confronti l'actio pauliana non può essere accolta.
Peraltro, essendo stato ulteriormente compravenduto l'immobile con atto del Notaio Dott. Per_5
del 5.05.2020 deve darsi atto della impossibilità di procedere alla restituzione dello stesso.
In tali ipotesi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in caso di acquisto a titolo oneroso da parte del terzo subacquirente in buona fede, resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal subacquirente (cfr. Cass. Ord. n. 4721 del 19.02.2019; Cass. n.
251 del 13.01.1996; Cass. n. 1941 del 17.03.1993).
Ne deriva che in ipotesi, come quella qui sottoposta al vaglio del Tribunale, seppure non sia possibile la restituzione del bene, merita accoglimento la domanda di pagamento del controvalore spiegata dalla parte attrice nei confronti della convenuta che va condannata al pagamento Controparte_3 in favore di del corrispettivo incassato dalla vendita dell'immobile e delle sue Parte_1 pertinenze, per la somma di € 270.000,00 oltre interessi.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, nei rapporti tra e i convenuti Parte_1 CP_2
e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
[...] Controparte_3
facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022;
Nei rapporti tra la società attrice e tenuto conto del rigetto della domanda spiegata Controparte_4
nei confronti della convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1668/2021 avente ad oggetto
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente tra in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. – parte attrice - e – parte convenuto – nonché Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. – parte convenuta – nonché - CP_3 Controparte_4
parte convenuta -ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c dell'atto di compravendita stipulato per atto del
Notaio del 20.04.2016 (rep. n. 10024 – racc. 5808) trascritto in data 12.05.2016 ai nn. Persona_1
12825/9816 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 – Servizio Pubblicità Immobiliare, con il quale ha venduto alla i seguenti beni (i) intera proprietà di Controparte_2 Controparte_3 un'abitazione categoria A2 in Napoli via Nicolardi, n. 145/5, scala B, interno 38, piano 5°, di vani
5,5, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 43; (ii) intera proprietà del lastrico solare dello stesso fabbricato, scala B, interno 7, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 126; (iii) diritti su “ente comune” sito nel medesimo immobile al piano terra, int. C, in catasto al foglio 18, p.lla 207, sub. 46, trascritto il 12.05.2016 ai nn. 12825 e 09816 presso l'Ufficio territoriale di Napoli;
e, per l'effetto,
Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_3
in favore di in persona del legale rappresentante p.t., del corrispettivo incassato Parte_1 dall'atto di compravendita ad per € 270,000,00 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_4
al soddisfo;
Rigetta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c. spiegata nei confronti dell'atto di compravendita stipulato per atto del Notaio del 12.09.2017 (rep. n. 2670 – racc. Persona_2
1843) trascritto in data 20.09.2017 ai nn. 24732/18688 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 1 –
Servizio Pubblicità Immobiliare, tra la e la terza acquirente in buona fede Controparte_3
Controparte_4
Condanna i convenuti e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 1.686,00
(milleseicentottantasei/00) per spese vive ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.660,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge;
Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 2.538,50 Controparte_4
18 (duemilacinquecentrotrentotto/50) per compenso professionale (di cui € 459,50,00 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 830,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
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