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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo iscritto al n. 5157/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 giugno 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura speciale in calce all'atto di costituzione, dall'avvocato Alberto Pizzuti (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via G. Mazzini n. 10
-attrice-
E
(C.F. , con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. Controparte_1 P.IVA_1
14, costituitasi in persona del dott. , responsabile per la Campania del contenzioso Controparte_2 regionale, giusto la procura speciale per notar del 22 giugno 2023, rep. n. 180134, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Emanuele Tiberio (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Ferentino (FR), C.F._3 alla via Municipio n.
8 -convenuta-
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno (C.F. ), presso il cui ufficio elettivamente domicilia ope legis, in , al Corso Vittorio P.IVA_3 CP_3
Emanuele n. 58 -chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 24 giugno 2024, evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
l' , impugnando l'iscrizione ipotecaria nn. 2372/2015 accesa il 23 giugno Controparte_4
2015 ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 sull'immobile di sua proprietà censito al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Battipaglia sub. 3 della particella 810 del foglio 25, sito in via Ligabue n. 11, della cui esistenza era venuta a conoscenza solo in seguito ad una visura catastale. Premesso che il debito tributario di € Co 227.472,35 era riferito al mancato pagamento di imposte dovute dalla . Controparte_6
società della quale era stata socia accomandante, sicché tutt'al più avrebbe dovuto rispondere dei
[...] debiti societari nei limiti della quota conferita di € 2.000,00, che mai era iniziata l'esecuzione forzata sul detto immobile, a lei pervenuto per donazione del 22 febbraio 2001 e adibito a casa di abitazione, e che non aveva avuto risposta la sua richiesta all'Agenzia di cancellare il vincolo in autotutela, l'attrice chiese: “… previa sospensione dell'esecuzione… dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza della iscrizione ipotecaria del
18.06.2015 Rep. n. 2372/10015 da parte della di (oggi ) Controparte_7 CP_3 Controparte_4 sull'abitazione ubicata in via Ligabue n°11 di Battipaglia (come da dati catastali in epigrafe), e per l'effetto ordinarne la cancellazione;
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario ex art. 15
L.P. iva e cap come per legge”.
L' si costituì con comparsa di costituzione e risposta del 13 settembre 2024, Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere la cognizione della causa riservata al giudice tributario, e l'inammissibilità dell'avversa domanda ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n.
546/1992, per essere state le cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria in esame regolarmente notificate e mai opposte dall'attrice nel termine di legge, con conseguente cristallizzazione dei crediti tributari. Argomentato, altresì della sua carenza di legittimazione passiva, in luogo dell'ente impositore, il concessionario della riscossione dedusse l'infondatezza dell'avversa domanda, contestò la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da controparte, in assenza dei presupposti di legge ed in violazione dell'art. 60 de D.P.R. 602/73 ed evidenziando come la procedura esecutiva non fosse mai iniziata, quindi chiese: “- in via preliminare, adottare d'ufficio i provvedimenti necessari all'integrazione del contraddittorio nei confronti di ponendo l'onere di provvedervi a carico Controparte_8 della difesa attorea;
in via gradata autorizzare la chiamata in causa di Controparte_8
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. con sede in 84100 Via degli
[...] P.IVA_2 CP_3
Uffici finanziari 7 e con domicilio digitale (estratto dal Registro PP.AA. e Email_1 dall'IPA) ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 per essere tenuta indenne, manlevata e/o comunque rimborsata e/o risarcita con gli interessi, come per legge di qualsiasi danno e/o pagamento anche parziale, ove mai riconosciuto e/o disposto in danno della concludente ed in favore dell'attore. Conseguentemente, si chiede il differimento della prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c., onde consentire alla concludente la citazione del terzo chiamato in causa sopra indicato nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. per sentir accogliere, anche in danno di questi, le conclusioni qui di seguito rassegnate e consentire al terzo chiamato in causa di costituirsi in giudizio;
- in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto integrale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Salerno con riferimento alle cartelle di pagamento n. 1002008005004473700, n.
10020100017032531000, n. 10020110030233456000, n. 1002011003589098700, n. 1002012003548227500
e n. 10020120036635374001, presupposte;
- nel merito della spiegata domanda cautelare rigettarla per tutti
i motivi dedotti stante l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza della prova sul periculum in mora e sul fumus boni iuris nonché dichiarare il non luogo a provvedere sulla stessa atteso che l'esecuzione immobiliare sugli immobili di proprietà della ricorrente non è mai iniziata;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso avverso la mera notizia dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sui beni personali della ricorrente per violazione e/falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis D.P.R. 602/1973; -nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare comunque inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria proposta dalla contribuente alla luce della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201388000173000 e delle cartelle di pagamento n. 1002008005004473700, n.
10020100017032531000, n. 10020110030233456000, n. 1002011003589098700, n. 1002012003548227500
e n. 10020120036635374001 ed in ogni caso respingerlo in toto per tutti i motivi sopra dedotti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L' , chiamata, si costituì con comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta del 4 dicembre 2024, eccependo a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento, pure ritualmente notificate, sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata, precisando che ad eccezione di quella contrassegnata dal n. 10020120036635374001 tutte le cartelle erano relative a debiti personali dell'attrice. L'Ufficio, quindi, chiese: “In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario in favore del Giudice Tributario. In subordine
e nel merito, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' chiamata in Controparte_3 causa, rigettare le avverse pretese. Vinte le spese di lite”.
Istruita documentalmente, la causa, all'udienza del 4 giugno 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata riservata in decisione.
2.- L'eccezione di difetto di giurisdizione dello scrivente in favore del giudice tributario è fondata e va accolta.
Ed invero, dalla documentazione in atti (cfr. estratto di ruolo all. 3 alle prod. parte convenuta) si evince chiaramente che i crediti con riferimento ai quali è stata iscritta l'ipoteca in contestazione hanno tutti natura tributaria.
Più precisamente:
- la cartella n. 10020080050044737000 è stata emessa dall' Controparte_9 [...]
per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2005; CP_3
- la cartella n. 10020100017032531000 è stata emessa dall' per l'omesso Controparte_3 versamento di una tassa automobilistica risalente all'anno 2004;
- la cartella n. 10020110030233456000 è stata emessa dalla direzione provinciale di CP_3 dell' per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2007; Controparte_3
- la cartella n. 1002011003589098700 è stata emessa dalla Controparte_3 dell' per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2005; CP_3 CP_3
- la cartella n. 1002012003548227500 è stata emessa dell' dell' Controparte_9 [...]
per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2006; CP_3
- la cartella n. 10020120036635374001 è stata emessa dall' per l'omesso Controparte_3 versamento dell'IVA e dell'IRAP dell'anno 2006.
L'art. 19, comma 1, lett. e bis, del d.Igs. n. 546/1992, inserito dall'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, applicabile ratione temporis, indica l'iscrizione dell'ipoteca tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia
Tributaria), senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide appieno e dal quale non v'è motivo di discostarsi, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art.
77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e) – bis, del
d.lgs. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinques, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (così Cass. SU, sentenza n. 17111/2017; cfr. da ultimo anche Cass. ordinanza n. 12397 del 07/05/2024).
Nella specie, è documentato che le cartelle di pagamento presupposte e l'iscrizione ipotecaria impugnata hanno ad oggetto crediti di natura tributaria, quali sono l'IRPEF, l'IVA, l'IVA e la tassa automobilistica.
Va, pertanto, declinata la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, come da dispositivo, restando assorbita ogni altra questione. 3.- Le spese della presente fase del giudizio – anche quelle sostenute dalla chiamata, non manifestamente infondata né palesemente arbitraria – vanno poste a carico di , in ragione della sua Parte_1 soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e liquidate in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 5.300,00 per la fase di trattazione ed € 3.200,00 per la fase decisionale, considerando il valore della causa, parametrata al petitum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno;
2) assegna termine di tre mesi dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado;
3) condanna l'appellante a pagare alla e alla Parte_1 Controparte_1 [...]
, le spese di lite, che liquida in € 11.700,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA
e CPA come per legge.
Salerno, 9 giugno 2025. Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo iscritto al n. 5157/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 giugno 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura speciale in calce all'atto di costituzione, dall'avvocato Alberto Pizzuti (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via G. Mazzini n. 10
-attrice-
E
(C.F. , con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. Controparte_1 P.IVA_1
14, costituitasi in persona del dott. , responsabile per la Campania del contenzioso Controparte_2 regionale, giusto la procura speciale per notar del 22 giugno 2023, rep. n. 180134, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Emanuele Tiberio (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Ferentino (FR), C.F._3 alla via Municipio n.
8 -convenuta-
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno (C.F. ), presso il cui ufficio elettivamente domicilia ope legis, in , al Corso Vittorio P.IVA_3 CP_3
Emanuele n. 58 -chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 24 giugno 2024, evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
l' , impugnando l'iscrizione ipotecaria nn. 2372/2015 accesa il 23 giugno Controparte_4
2015 ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 sull'immobile di sua proprietà censito al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Battipaglia sub. 3 della particella 810 del foglio 25, sito in via Ligabue n. 11, della cui esistenza era venuta a conoscenza solo in seguito ad una visura catastale. Premesso che il debito tributario di € Co 227.472,35 era riferito al mancato pagamento di imposte dovute dalla . Controparte_6
società della quale era stata socia accomandante, sicché tutt'al più avrebbe dovuto rispondere dei
[...] debiti societari nei limiti della quota conferita di € 2.000,00, che mai era iniziata l'esecuzione forzata sul detto immobile, a lei pervenuto per donazione del 22 febbraio 2001 e adibito a casa di abitazione, e che non aveva avuto risposta la sua richiesta all'Agenzia di cancellare il vincolo in autotutela, l'attrice chiese: “… previa sospensione dell'esecuzione… dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza della iscrizione ipotecaria del
18.06.2015 Rep. n. 2372/10015 da parte della di (oggi ) Controparte_7 CP_3 Controparte_4 sull'abitazione ubicata in via Ligabue n°11 di Battipaglia (come da dati catastali in epigrafe), e per l'effetto ordinarne la cancellazione;
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario ex art. 15
L.P. iva e cap come per legge”.
L' si costituì con comparsa di costituzione e risposta del 13 settembre 2024, Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere la cognizione della causa riservata al giudice tributario, e l'inammissibilità dell'avversa domanda ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n.
546/1992, per essere state le cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria in esame regolarmente notificate e mai opposte dall'attrice nel termine di legge, con conseguente cristallizzazione dei crediti tributari. Argomentato, altresì della sua carenza di legittimazione passiva, in luogo dell'ente impositore, il concessionario della riscossione dedusse l'infondatezza dell'avversa domanda, contestò la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da controparte, in assenza dei presupposti di legge ed in violazione dell'art. 60 de D.P.R. 602/73 ed evidenziando come la procedura esecutiva non fosse mai iniziata, quindi chiese: “- in via preliminare, adottare d'ufficio i provvedimenti necessari all'integrazione del contraddittorio nei confronti di ponendo l'onere di provvedervi a carico Controparte_8 della difesa attorea;
in via gradata autorizzare la chiamata in causa di Controparte_8
in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. con sede in 84100 Via degli
[...] P.IVA_2 CP_3
Uffici finanziari 7 e con domicilio digitale (estratto dal Registro PP.AA. e Email_1 dall'IPA) ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 per essere tenuta indenne, manlevata e/o comunque rimborsata e/o risarcita con gli interessi, come per legge di qualsiasi danno e/o pagamento anche parziale, ove mai riconosciuto e/o disposto in danno della concludente ed in favore dell'attore. Conseguentemente, si chiede il differimento della prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c., onde consentire alla concludente la citazione del terzo chiamato in causa sopra indicato nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. per sentir accogliere, anche in danno di questi, le conclusioni qui di seguito rassegnate e consentire al terzo chiamato in causa di costituirsi in giudizio;
- in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto integrale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Salerno con riferimento alle cartelle di pagamento n. 1002008005004473700, n.
10020100017032531000, n. 10020110030233456000, n. 1002011003589098700, n. 1002012003548227500
e n. 10020120036635374001, presupposte;
- nel merito della spiegata domanda cautelare rigettarla per tutti
i motivi dedotti stante l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza della prova sul periculum in mora e sul fumus boni iuris nonché dichiarare il non luogo a provvedere sulla stessa atteso che l'esecuzione immobiliare sugli immobili di proprietà della ricorrente non è mai iniziata;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso avverso la mera notizia dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sui beni personali della ricorrente per violazione e/falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis D.P.R. 602/1973; -nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare comunque inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria proposta dalla contribuente alla luce della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201388000173000 e delle cartelle di pagamento n. 1002008005004473700, n.
10020100017032531000, n. 10020110030233456000, n. 1002011003589098700, n. 1002012003548227500
e n. 10020120036635374001 ed in ogni caso respingerlo in toto per tutti i motivi sopra dedotti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L' , chiamata, si costituì con comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta del 4 dicembre 2024, eccependo a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento, pure ritualmente notificate, sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata, precisando che ad eccezione di quella contrassegnata dal n. 10020120036635374001 tutte le cartelle erano relative a debiti personali dell'attrice. L'Ufficio, quindi, chiese: “In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario in favore del Giudice Tributario. In subordine
e nel merito, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' chiamata in Controparte_3 causa, rigettare le avverse pretese. Vinte le spese di lite”.
Istruita documentalmente, la causa, all'udienza del 4 giugno 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata riservata in decisione.
2.- L'eccezione di difetto di giurisdizione dello scrivente in favore del giudice tributario è fondata e va accolta.
Ed invero, dalla documentazione in atti (cfr. estratto di ruolo all. 3 alle prod. parte convenuta) si evince chiaramente che i crediti con riferimento ai quali è stata iscritta l'ipoteca in contestazione hanno tutti natura tributaria.
Più precisamente:
- la cartella n. 10020080050044737000 è stata emessa dall' Controparte_9 [...]
per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2005; CP_3
- la cartella n. 10020100017032531000 è stata emessa dall' per l'omesso Controparte_3 versamento di una tassa automobilistica risalente all'anno 2004;
- la cartella n. 10020110030233456000 è stata emessa dalla direzione provinciale di CP_3 dell' per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2007; Controparte_3
- la cartella n. 1002011003589098700 è stata emessa dalla Controparte_3 dell' per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2005; CP_3 CP_3
- la cartella n. 1002012003548227500 è stata emessa dell' dell' Controparte_9 [...]
per l'omesso versamento dell'IRPEF dell'anno 2006; CP_3
- la cartella n. 10020120036635374001 è stata emessa dall' per l'omesso Controparte_3 versamento dell'IVA e dell'IRAP dell'anno 2006.
L'art. 19, comma 1, lett. e bis, del d.Igs. n. 546/1992, inserito dall'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, applicabile ratione temporis, indica l'iscrizione dell'ipoteca tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia
Tributaria), senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide appieno e dal quale non v'è motivo di discostarsi, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art.
77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e) – bis, del
d.lgs. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinques, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (così Cass. SU, sentenza n. 17111/2017; cfr. da ultimo anche Cass. ordinanza n. 12397 del 07/05/2024).
Nella specie, è documentato che le cartelle di pagamento presupposte e l'iscrizione ipotecaria impugnata hanno ad oggetto crediti di natura tributaria, quali sono l'IRPEF, l'IVA, l'IVA e la tassa automobilistica.
Va, pertanto, declinata la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, come da dispositivo, restando assorbita ogni altra questione. 3.- Le spese della presente fase del giudizio – anche quelle sostenute dalla chiamata, non manifestamente infondata né palesemente arbitraria – vanno poste a carico di , in ragione della sua Parte_1 soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e liquidate in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 5.300,00 per la fase di trattazione ed € 3.200,00 per la fase decisionale, considerando il valore della causa, parametrata al petitum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno;
2) assegna termine di tre mesi dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado;
3) condanna l'appellante a pagare alla e alla Parte_1 Controparte_1 [...]
, le spese di lite, che liquida in € 11.700,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA
e CPA come per legge.
Salerno, 9 giugno 2025. Il giudice dott. Andrea Luce