Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 15743/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Napoli alla Via dei Missionari n. 11, presso lo studio dell'avv. Eva Russolillo, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER DEL GROSSO: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della CP_ domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'
a corrispondere i ratei con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
04.7.2024, esponeva di essere già stato riconosciuto invalido in misura Parte_1 superiore ai 2/3 ai sensi della legge n. 222/24, con decorrenza da novembre 2016 (come da decreto di omologa del Tribunale di Napoli nel giudizio recante R.G. n. 19672/17); e di aver inoltrato domanda amministrativa del 20.12.2022 per la conferma della sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno ordinario d'invalidità.
Specificava di aver depositato ricorso per ATP avverso il provvedimento di rigetto e che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. nell'elaborato Persona_1 aveva concluso nel senso che: “tenendo conto della attività svolta dal , riteniamo che Parte_1 non presenti una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti, ai sensi della legge 222/84”.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando: da un lato, l'omessa diagnosi di alcune patologie ed, in particolare, della patologia cardiologia sofferta, peraltro riscontrata anche nei certificati medici allegati;
dall'altro, la sottovalutazione della patologia psichiatrica e di quella artrosica.
Tanto premesso, con la presente opposizione concludeva chiedendo Parte_1 una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla CP_ domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'
a corrispondere le relative prestazioni, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta alla data di accesso peritale, all'udienza del 12.11.2024, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, l'udienza del 18.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
2 I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile, o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente, dott. ha diagnosticato in capo al ricorrente le Per_1 seguenti patologie: “Esiti di artroprotesi bilaterale di anca;
Disturbo depressivo endogeno cronico di media gravità; Anamnesi di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”, confermando quanto accertato dalla commissione medica in ordine alla mancata riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sull'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa della ricorrente, precisando che: “[…] L'artroprotesi di anca bilaterale è stata effettuata per la grave coxartrosi al fine di migliorare la capacità deambulatoria e i movimenti di particolarità delle coxofemorali. Allo stato la deambulazione è nella norma, con lieve deficit articolare nella abduzione massima e accovacciamento incompleto. Il disturbo depressivo, esordito come reattivo è successivamente virato nel tempo in una forma maggiore. La depressione si divide in due macro categorie: la depressione esogena, quella ovvero provocata da un evento esterno – come la depressione reattiva, la depressione da lutto o la depressione amorosa, ad esempio – e la depressione endogena, che invece non è riconducibile a eventi scatenanti consci o semi-consci, né ad altri fattori ambientali. Nel caso in esame sono presenti nel fascicolo certificazioni di neurologi (la cui competenza si estrinseca in malattia di carattere neurologico, come le vasculopatie cerebrali, le malattie neurodegenerative, il Parkinson etc) e di psichiatri (ASL ). Emerge un quadro di “Disturbo depressivo endogeno CP_3 CP_4 cronico di media gravità”, diagnosi formulata dal medico curante e riportata nel certificato telematico introduttivo alla domanda (12/12/2022), che corrisponde a quanto osservato clinicamente. Non è dimostrata invece la cardiopatia ipertensiva, formulata nel certificato del
2/5/2016 e riportata nel certificato telematico del curante e dal CTU dott Per Persona_2 la diagnosi di cardiopatia ipertensiva è indispensabile praticare esami strumentali cardiologici, come un ecocardiogramma o almeno un elettrocardiogramma. La diagnosi di cardiopatia ipertensiva necessità della dimostrazione di ipertrofia concentrica o eccentrica del ventricolo in risposta all'insulto cronico della ipertensione arteriosa.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, riconosceva che: “La legge 222/84 richiede, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che il lavoratore presenti una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti, a meno di un terzo Per quanto descritto, tenendo conto della attività svolta dal , riteniamo che non presenti una riduzione Parte_1
3 della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti, ai sensi della legge
222/84”.
Tuttavia, alla luce tanto delle contestazioni sollevate quanto della documentazione medica sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute del ricorrente.
Ciò detto, nella relazione integrativa resa il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, precisando che la nuova documentazione medica (certificato cardiologico del 12.6.2024) non può determinare una rivalutazione sanitaria in quanto: “[…] Anche il recente certificato cardiologico del 12 6 2024, l'unico non presente nel fascicolo della ATP, conferma la diagnosi di ipertensione arteriosa, non facendo cenno alla cardiopatia ipertensiva. Il collega cardiologo prescrive ecocolordoppler dei tronchi sopraortici e guarda caso un ecocardiogramma, esame principe per la valutazione della ipertrofia ventricolare sinistra, di una eventuale insufficienza aortica e di una eventuale ectasia della aorta ascendente e sua possibile evoluzione. Pertanto in concreto non esiste prova strumentale di una cardiopatia ipertensiva, L'ipertensione arteriosa, trattata con la combinazione di ace inibitori, diuretici e calcio antagonisti, certamente viene influenzata dalla responsabilità legata alla occupazione del ricorrente, anche se, come descritto nell'ultimo certificato cardiologico del 12 6 2024, si tratta di patologia familiare. Comunque allo stato e alla data della domanda di conferma, la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo non riteniamo venga raggiunta”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti la propria attività lavorativa.
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità (L. n. 222/84), ha sottolineato che: “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta.”, (cfr. Cass. n. 11185/2019).
Ed ancora, “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un
4 terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute.”, (cfr. Cass. n. 16141/2018).
A tal proposito, vengono in rilievo le considerazioni del consulente che, anche in considerazione del precedente riconoscimento del requisito sanitario, ha chiarito che le condizioni mediche del ricorrente sono migliorate: “[…] Confermiamo che non risultano soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della legge 222/84. In ordine alla persistenza delle infermità che hanno determinato il riconoscimento da parte del ctu dott possiamo ritenere che la patologia Persona_2 psichiatrica sia migliorata o comunque in una fase di stabilizzazione, vista la sospensione della terapia farmacologica. La patologia artrosica risulta immodificata, la patologia cardiaca è limitata alla ipertensione, non essendo mai stata diagnosticata strumentalmente la cardiopatia ipertensiva”.
Nella specie, dunque, il dott. ha ampiamente valutato le conseguenze delle Per_1 patologie diagnosticate ed ha concluso per la sussistenza di un quadro clinico che “[…] tenendo conto della attività svolta dal , riteniamo che non presenti una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti, ai sensi della legge 222/84”.
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono Per_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Tenuto conto della natura delle patologie accertate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un mezzo le spese dell'intero giudizio.
5 La rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• compensa nella misura di un mezzo le spese dell'intero giudizio e condanna Parte_1
al pagamento della rimanente parte, liquidata in € 1.750,00, oltre accessori di legge.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 19.3.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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