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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/05/2024, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 70 dell'anno 2022
T R A
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_2
nonché Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_6
dagli avv.ti Paola Valente e Salvatore Monti, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Roberto da Bari,
112, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTI
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata da CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
[...] cessionaria di , assistita e difesa dall'avv. Controparte_3
1 Davide Romano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Argiro n. 116, presso il suo studio;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 12 gennaio 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_7
in persona del liquidatore p.t., nonché
[...] [...]
, e Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 569/201 9 del 29 marzo 2019, emesso da Tribunale di Trani e rassegnando le seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE 1. rigettare
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 569/2019 del 29.03.2019 per le ampie ragioni innanzi esposte;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri de
, de , de Parte_1 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi del de cuius Parte_8 [...]
per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto Persona_1 dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 28.03.2019, notificato il 19.04/20.05.2019;
NEL MERITO 3. revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e 642 c.p.c. nonché per inesistenza (e carenza di prova) del credito vantato da controparte;
4. Accertare e dichiarare per il rapporto di conto corrente oggetto di causa la: violazione degli artti. 1284 co.
2 3, 1350 n. 13, 1418 c.c. nonché art. 117 TUB, per assenza di un accordo bilaterale, in forma scritta nonché per violazione della normativa imperativa in tema di c.m.s. nulle per carenza di causa ex 1418 e 1325 c.c. e indeterminatezza, per indeterminatezza delle pattuizioni inerenti i rapporti ex art. 1346 c.c. e 117, co. 4 TUB, per violazione della normativa in tema di anatocismo ex art. 1283 c.c. , per illegittima applicazione della c.d. “valuta
d'uso” e delle variazioni unilaterali poste in essere negli anni dall'istituto bancario convenuto, in violazione dell'articolo 118 TUB e per violazione della normativa antiusura in merito alle pattuizioni relative al pagamento degli interessi e delle altre remunerazioni a qualsiasi titolo previste ed imputate e, conseguentemente dichiarare – ai sensi e per gli effetti delle L. 108/96 e
24/2001, nonché dell'articolo 1815, co. 2 c.c. (in violazione agli artt. 1418 e
1325 c.c.) – la conversione forzosa del rapporto bancari oggetto di causa, da onerosi in gratuiti;
5. Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla
e dai fideiussori, alla banca opposta Parte_7 per il conto corrente ordinario nonché per l'apertura di credito sullo stesso concessa, a titolo di interessi, competenze ed ulteriori remunerazioni e spese a qualsiasi titolo pattuite o applicate;
6. Accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il conto corrente oggetto di causa e l'apertura di credito bancaria, e conseguentemente dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito per carenza di causa concreta, con conseguente condanna della CP_3
convenuta alla restituzione di tutte le somme versate alla a titolo di CP_3 quota capitale ed interessi in relazione alla stessa.
7. Determinare l'esatto ammontare di quanto indebitamente versato dalla correntista per il conto corrente, nonché per l'apertura di credito, a titolo di interessi spese e remunerazioni non dovute, dall'inizio del rapporto fino al definitivo accertamento, ed ordinare la rettifica del saldo di conto corrente oggetto di causa e la restituzione delle somme determinate, in favore della correntista. 8.
Conseguentemente, determinare l'esatto ammontare del saldo finale del
3 rapporto di conto corrente per cui è causa, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalle spese e commissioni massimo scoperto, nonché dall'applicazione di tassi di interesse in quanto usurari, o in via gradata rideterminandoli al tasso legale, sempre espungendo le spese, le commissioni e senza alcuna capitalizzazione, dall'inizio del rapporto fino all'estinzione;
9. Ritenere e dichiarare nulli, inefficaci, estinti e/o risolti, per le ragioni di cui innanzi, i contratti sottoscritti dalla correntista e dai fideiussori, e le fideiussioni rilasciate dai Sig.ri , ; Parte_1 Parte_4
per preliminare violazione della normativa antistrust Parte_5 ex art. 2 l. 287 del 1990 e comunque per nullità dell'obbligazione principale garantita, e riconoscere, quindi, previa revoca del decreto opposto, che nulla gli odierni opponenti devono alla banca opposta, per le causali ed i titoli di cui al decreto ingiuntivo de quo per non avere, altresì, l'Istituto Bancario opposto operato con diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti di credito;
IN TUTTI I CASI 10. Condannare in tutti i casi l' Controparte_4
convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese
(anche di c.t.u.), diritti ed onorari di lite con IVA e CAP sulle somme dovute, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
”
In sintesi, a fronte del decreto ingiuntivo, notificato alla società attrice e ai fideiussori della stessa, avente ad oggetto il saldo negativo del conto corrente n.
6095.44, acceso in data 22 maggio 2006 e chiuso il 24 agosto 2018, gli opponenti avevano, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri , Parte_1 Parte_4 Parte_5
e per non essere stata dimostrata dalla
[...] Parte_8
banca creditrice la loro qualità di eredi di e, Persona_1
disconosciuta la documentazione ex adverso prodotta, avevano denunciato la nullità delle clausole concernenti gli interessi per indeterminatezza delle stesse, la nullità delle clausole applicative della commissione di massimo scoperto,
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la nullità
4 del contratto di apertura di credito, stipulato per ripianare l'esposizione debitoria esistente sul conto corrente, chiedendo ricalcolarsi il saldo di conto corrente e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi, in via riconvenzionale, la banca alla restituzione delle somme risultanti a credito della società correntista.
Quanto ai fideiussori, gli stessi avevano eccepito la nullità totale della fideiussione per essere la stessa conforme allo schema ABI, in violazione della normativa anti-trust.
Con comparsa depositata il 23.12.2019. si è costituita in giudizio la
[...]
per il tramite della procuratrice Controparte_3 CP_5 contestando l'avversa opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare : - ACCERTARE E DICHIARARE la incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa, atteso che l'opposizione proposta ha ad oggetto la asserita nullità della fideiussione omnibus sottoscritte dai sigg. Parte_4 [...]
e per violazione del diritto della Parte_5 Parte_9
concorrenza, come previsto dall'art. 33 della l. 287/1990; - CONCEDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e con ordinanza non impugnabile,
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 569/2019; - sempre, in via preliminare, ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 - 164 c.p.c.; Nel merito : - RIGETTARE integralmente, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione spiegata da
Parte_7 Parte_4
, e avverso il
[...] Parte_5 Parte_6
decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
- CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani e pubblicato in data 29/03/2019; - conseguentemente CONFERMARE la creditoria vantata dalla nei confronti Controparte_3
5 degli opponenti in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 569/2019 sia per sorte capitale che per le spese e competenze afferenti la fase monitoria, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., le causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. ed, infine, decisa dal Persona_2
Tribunale di Trani, con la sentenza n. 2007/2021 del 19 novembre 2021, con la quale, accolta parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, veniva rideterminato il saldo negativo del conto corrente in €. 230.601,13, e condannati gli opponenti al pagamento del suddetto importo;
contestualmente veniva rigettata la domanda di ripetizione di indebito e quella risarcitoria;
il tutto con compensazione nella misura di ½ delle spese di lite (e di ctu), ponendo il restante 50% a carico degli opponenti ed in favore di
[...]
nelle more intervenuta quale cessionaria del Controparte_6
credito,
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte la
[...]
, nonché i sigg.ri Parte_7 [...]
, e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma
[...] dell'impugnata decisione, previa sospensione della provvisoria esecutività della medesima sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri de
, de , de Parte_1 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi del de cuius Parte_8 [...]
per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto Persona_1 dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 28.03.2019, notificato il 19.04/20.05.2019;
NEL MERITO IN OGNI CASO
6
2. Ritenere e dichiarare nulli, inefficaci, estinti e/o risolti, per le ragioni di cui innanzi, i contratti sottoscritti dalla correntista e dai fideiussori, e le fideiussioni rilasciate dai Sig.ri , ; Parte_1 Parte_4 [...]
per preliminare violazione della normativa antistrust ex Parte_5 art. 2 l. 287 del 1990 e comunque per nullità dell'obbligazione principale garantita, e riconoscere, quindi, previa revoca del decreto opposto, che nulla gli odierni opponenti devono alla banca opposta, anche per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e, per le causali ed i titoli di cui al decreto ingiuntivo de quo per non avere, altresì, l'Istituto Bancario opposto operato con diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti di credito con condanna al risarcimento dei danni patiti in misura almeno pari all'importo delle garanzie prestate.
3. In via gradata accertare la nullità parziale delle garanzie fideiussorie prestate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust, con in ogni caso liberazione dei garanti per intervenuta decadenza della Banca dall'azione ex art. 1957 c.c., e condanna al risarcimento dei danni patiti in misura almeno pari all'importo delle garanzie prestate.
4. Accertare e dichiarare altresì per il rapporto di conto corrente oggetto di causa la: violazione degli artti. 1284 co. 3, 1350 n. 13, 1418 c.c. nonché art.
117 TUB, per assenza di un accordo bilaterale, in forma scritta nonché per violazione della normativa imperativa in tema di c.m.s. nulle per carenza di causa ex 1418 e 1325 c.c. e indeterminatezza, per indeterminatezza delle pattuizioni inerenti i rapporti ex art. 1346 c.c. e 117, co. 4 TUB, per violazione della normativa in tema di anatocismo ex art. 1283 c.c. , per illegittima applicazione della c.d. “valuta d'uso” e delle variazioni unilaterali poste in essere negli anni dall'istituto bancario convenuto, in violazione dell'articolo
118 TUB e per violazione della normativa antiusura in merito alle pattuizioni relative al paga-mento degli interessi e delle altre remunerazioni a qualsiasi titolo previste ed imputate e, conseguentemente dichiarare – ai sensi e per gli
7 effetti delle L. 108/96 e 24/2001, nonché dell'articolo 1815, co. 2 c.c. (in violazione agli artt. 1418 e 1325 c.c.) – la conversione forzosa del rapporto bancari oggetto di causa, da onerosi in gratuiti;
5. Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_7
e dai fideiussori, alla banca opposta per il conto
[...] corrente ordinario nonché per l'apertura di credito sullo stesso concessa, a titolo di interessi, competenze ed ulteriori remunerazioni e spese a qualsiasi titolo pattuite o applicate;
6. Accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il conto corrente og- getto di causa e l'apertura di credito bancaria, e conseguentemente dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito per carenza di causa concreta, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le CP_3
somme versate alla a titolo di quota capitale ed interessi in relazione CP_3
alla stessa.
7. Determinare l'esatto ammontare di quanto indebitamente versato dalla correntista per il conto corrente, nonché per l'apertura di credito, a titolo di interessi spese e remunerazioni non dovute, dall'inizio del rapporto fino al definitivo accertamento, ed ordinare la rettifica del saldo di conto corrente oggetto di causa e la restituzione delle somme determinate, in favore della correntista.
8. Conseguentemente, determinare l'esatto ammontare del saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalle spese e commissioni massimo scoperto, nonché dall'applicazione di tassi di interesse in quanto usurari, o in via gradata rideterminandoli al tasso legale, sempre espungendo le spese, le commissioni e senza alcuna capitalizzazione, dall'inizio del rapporto fino all'estinzione;
IN TUTTI I CASI
8
9. Condannare in tutti i casi l' convenuto, in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante, al pagamento delle spese di primo e secondo grado
(anche di c.t.u.), diritti ed onorari di lite con IVA e CAP sulle somme dovute, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, perché CP_1
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 12 gennaio
2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale di Trani nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli opponenti per non essere stata dimostrata dal qualità di eredi degli stessi.
Sul punto, il primo giudice ha motivato il rigetto con il seguente percorso argomentativo : quanto alle persone dei sigg.ri , Parte_1 [...]
e essi sono stati attinti dalla Parte_5 Parte_4
domanda di pagamento, attraverso la notificazione del decreto ingiuntivo, anche nella loro veste di fideiussori, sicché la qualità di eredi è irrilevante;
quanto a la stessa, nel dichiararsi – in un atto, prodotto in Controparte_7 giudizio, antecedente all'opposizione – debitrice della banca, nella sua qualità di erede di con impegno al rimborso graduale della Persona_1
debitoria, aveva tenuto una condotta che manifestava la volontà di accettare l'eredità, il che, dunque, avrebbe avuto la forma dell'accettazione tacita.
Ebbene, in sintesi, mentre la ratio decidendi con riferimento ai sigg.ri
[...]
, e non è stata Parte_1 Parte_5 Parte_4
sostanzialmente censurata, ribadendosi, puramente e semplicemente, non essere gli stessi eredi, ma soltanto chiamati all'eredità, quanto a Parte_6
l'atto del 22 maggio 2014, con il quale aveva dichiarato di essere
[...] debitrice, unitamente agli altri opponenti, della somma di €. 223.725,80 quale
9 erede legittima di impregnandosi in tale veste al Persona_1
rimborso graduale del medesimo importo, rappresentava una accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ., dovendosi distinguere l'ipotesi del mero pagamento di debiti ereditari rispetto a quella della tacitazione transattiva delle pretese del creditore.
Ebbene, l'appellante, sul punto, per un verso, non censura la ratio decidendi con riferimento ai sigg.ri , e Parte_1 Parte_5 [...]
rivestenti la doppia qualità di chiamati all'eredità e di Parte_4 fideiussori, e per l'altro, richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento di debiti ereditari non comporta automaticamente la accettazione tacita.
L'argomento non è idoneo a contrastare efficacemente la ratio decidendi del primo giudice, che, non ignorando affatto l'orientamento richiamato dall'appellante, evidenzia la diversità della fattispecie, trattandosi non di semplice pagamento, ma di “transazione” rispetto alle richieste del creditore dell'eredità.
Sul punto è mancata qualsivoglia contestazione, sicchè il motivo va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Trani aveva rigettato l'eccezione di nullità integrale della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Orbene, sul punto, è appena il caso di evidenziare come, nonostante il noto pronunciamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 41994/2021), secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o
10 sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, fosse già noto essendo stato pubblicato il 30 dicembre 2021, gli appellanti perseverano nella prospettazione di una ipotesi di nullità totale – richiamando i precedenti più risalenti della Corte d'Appello di Bari e di altri giudici di merito -, mentre gli nell'arresto citato, dirimono il precedente ed ampio contrasto di CP_8
giurisprudenza sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto senza le dette clausole non sarebbe stato concluso
(dimostrazione che, nel caso presente, è mancata).
Come, peraltro, evidenziato dal primo giudice, gli appellanti hanno tardivamente prospettato – solo con la comparsa conclusionale - la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga.
La riproposizione in appello della medesima eccezione, che non può essere ridotta al rango di mera difesa, non supera l'inammissibilità della stessa.
Tanto comporta l'assenza del necessario interesse ad agire – e alla relativa pronuncia di nullità - ex art. 100 c.p.c. atteso che anche una dichiarazione di nullità parziale – pure richiesta con il motivo di appello ed astrattamente ammissibile, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - concernente la clausola derogatoria rispetto alla decadenza ex art. 1957 cod. civ., non comporterebbe l'accoglimento dell'eccezione di parte, non essendo stata la stessa tempestivamente proposta.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente rideterminato il saldo del conto corrente senza considerare il fatto che non era stato prodotto un valido contratto di conto corrente.
11 Sul punto, il primo giudice aveva esaurientemente motivato l'inefficacia del disconoscimento, operato dagli opponenti rispetto alla conformità degli originali rispetto alle copie depositate, sicché la mera riproposizione, nel motivo di appello, della invalidità del contratto per essere stato disconosciuto, appare del tutto inammissibile.
Analogamente, affetta da inammissibilità appare la censura relativa alla indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Infatti, la questione della indeterminatezza era stata efficacemente risolta dalla ricostruzione dei tassi effettivamente applicati dalla banca, operata dal ctu, le cui conclusioni, ribadite anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte opponente – nelle quali non si evidenziava l'eccezione di indeterminatezza
- erano state fatte proprie dal Tribunale.
D'altro canto, gli appellanti hanno riproposto esattamente (negli stessi termini letterali) le medesime argomentazioni spese nel primo grado di giudizio, senza censurare la sentenza impugnata, neppure sotto il profilo della omessa pronuncia.
Per il resto, il fatto che il ctu abbia accertato un saldo debitore inferiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo, pur comportando la revoca del decreto ingiuntivo (come in effetti avvenuto) non esclude, ma anzi prevede l'accoglimento della domanda di pagamento nei limiti di quanto accertato dal ctu, ed ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno ribadito la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, in quanto prive di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche il presente motivo di appello è affetto da insanabile inammissibilità.
Infatti, manca del tutto la censura alla ratio decidendi del primo giudice, il quale, sul punto si è avvalso delle conclusioni del ctu, il quale, a sua volta, aveva tenuto conto del quesito del Tribunale (“c) espunga dal saldo finale ogni posta corrispondente alla CMS, solo ove non pattuite”); mentre le ulteriori
12 argomentazioni dedotte nel motivo di appello sono state tenute pienamente in considerazione dal giudice di prime cure.
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti si sono limitati a richiamare tutti i più recenti arresti giurisprudenziali in materia di divieto di anatocismo, nonché la normativa applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014, senza, evidentemente, rendersi conto che il ctu nominato in primo grado ed il giudice di prime cure avevano proceduto al ricalcolo del rapporto di dare/avere proprio avuto riguardo ai principi giurisprudenziali richiamati dagli opponenti, odierni appellanti1.
E' mancata qualsivoglia contestazione alle risultanze della ctu e alla ratio decidendi del primo giudice (in linea, peraltro, con le deduzioni operate in primo e secondo grado dagli appellanti), sicché il motivo di appello va rigettato.
Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe affermato la natura solutoria di tutte le rimesse in conto corrente.
Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, la presenza di una apertura di credito avrebbe fatto presumere la natura ripristinatoria delle rimesse, mentre sarebbe stato onere della banca dimostrare la natura solutoria delle stesse, al fine di eccepire la relativa prescrizione.
Ebbene, a prescindere dal fatto che si tratta di censura del tutto generica, va precisato che la banca creditrice ha sollevato l'eccezione di prescrizione (che il
Tribunale ha ritenuto ammissibile, senza che sul punto vi sia stata specifica
13 censura) in relazione alla domanda di ripetizione di indebito articolata in via subordinata dagli opponenti, sicché in presenza di un rigetto della domanda di ripetizione, per essere stato accertato un saldo a debito della società correntista
(sebbene inferiore all'importo del decreto ingiuntivo) e non a credito,
l'eccezione medesima perde di significato.
Inoltre, il consulente, sulla scorta del quesito del Tribunale ha accertato la presenza del c.d. fido di fatto ed ha ricostruito con certosina precisione tutti i movimenti, classificandoli come ripristinatori o solutori a seconda che, nel preciso momento in cui l'operazione avveniva, il conto (anche alla luce dell'espunzione delle voci illegittime) fosse soltanto passivo (intra fido) o fosse scoperto (extra fido).
Ancora una volta, rispetto alla ricostruzione del ctu non vi è stata alcuna puntuale contestazione ovvero ricalcolo alternativo, sicché il motivo di appello va rigettato.
Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice non abbia erroneamente pronunciato la nullità del finanziamento
(apertura di credito), per invalidità derivata dai vizi di nullità del rapporto di conto corrente, la cui esposizione il finanziamento tendeva a ripianare.
Sotto diverso profilo, gli appellanti deducono la nullità del finanziamento per la sostanziale assenza di traditio rei, nel caso (come il presente) in cui le somme siano utilizzate per ripianare una debitoria pregressa sul conto corrente.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, il primo giudice, dopo avere escluso che il finanziamento concesso per ripianare una precedente esposizione debitoria fosse carente di causa lecita
(profilo di nullità dedotto in sede di opposizione in primo grado e non oggetto del motivo di appello) ha spiegato che il collegamento funzionale tra il conto corrente ed il finanziamento concesso si è atteggiato, nel caso presente,
ha optato per la soluzione più favorevole agli opponenti, espungendo ogni capitalizzazione per il periodo successivo al 2014, indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali.
14 attraverso l'apertura di credito sul conto corrente medesimo;
ciò ha comportato, come dice il Tribunale di Trani, che “gli accertamenti del ctu hanno tenuto conto, nella verifica dell'esatto ammontare del saldo di conto corrente in questione come depurato dall'eventuale applicazione di addebiti illegittimi, anche dell'andamento del collegato contratto di apertura di credito del
22.5.2014”.
Tenuto conto che le nullità dedotte con riferimento al contratto di conto corrente non attengono al contratto nella sua interezza, bensì a specifiche clausole ed in senso parziale, non può applicarsi la regola simul stabunt simul cadent, nel senso che il finanziamento diventa nullo ed alcuna somma va restituita, bensì nel senso che – come è avvenuto – nella ricostruzione dei rapporti debba tenersi conto delle somme indebitamente appostate a debito e dell'andamento dell'anticipazione di credito.
Quanto al profilo concernente l'assenza di traditio rei, articolato per la prima volta in appello, va ricordato che secondo i più recenti e consolidati orientamenti della Suprema Corte il requisito risulta integrato dalla semplice messa a disposizione della somma2, che è quanto avvenuto nel caso presente.
Con l'ottavo ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale avesse regolato le spese del primo grado nel senso della parziale compensazione delle stesse, nella misura del 50%, ponendo il restante
50% a carico degli opponenti.
Secondo gli appellanti, infatti, la circostanza che il credito accertato – a seguito dell'opposizione e della ctu – fosse diverso ed inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo (sulla scorta della certificazione ex art. 50 TUB), avrebbe dovuto condurre ad una condanna della banca opposta alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti.
Il motivo è palesemente infondato.
15 Infatti, è principio granitico e conforme alla legge quello per cui la regolamentazione delle spese debba seguire la soccombenza e che, a tal fine, deve aversi riguardo all'esito complessivo della controversia3.
Ciò significa, che l'accoglimento parziale dell'opposizione, con riduzione dell'importo della domanda originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo non giustifica neppure la compensazione parziale o totale delle spese per soccombenza reciproca4 – in tal caso sussistente - e, meno che mai, la soccombenza del creditore rispetto al debitore.
Sarebbe invero del tutto paradossale che il creditore che sia costretto dall'inerzia del debitore ad intraprendere un giudizio per affermare il suo diritto di credito e che ottenga, ad esito dello stesso, il suo accertamento (sia pure in misura inferiore a quanto inizialmente prospettato) debba rifondere al debitore le spese da quest'ultimo sostenute per opporsi infondatamente al pagamento della somma;
laddove, come detto, la Cassazione esclude che un accertamento ridotto possa comportare anche una compensazione delle spese per soccombenza reciproca, ed in assenza di altre ragioni, ma soltanto la quantificazione delle spese sulla base del decisum e non del disputatum.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_7
nonché
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_5
e avverso la sentenza n. 2007/2021 del
[...] Parte_6
19 novembre 2021, del Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
16 2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano in €. 14.317,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 15 maggio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito sul punto – al quale il ctu ha dato completa risposta – era del seguente tenore : ”b) solo nel caso in cui la banca abbia applicato la capitalizzazione degli interessi debitori (anche in riferimento alla c.m.s.) a prescindere da una pattuizione scritta, desumibile dagli atti di causa, comportante la medesima capitalizzazione degli interessi s.d. attivi e passivi, provveda a ricalcolare il saldo finale espungendo ogni capitalizzazione di questi, anche annuale (provvedendo, quanto al periodo 1 gennaio 2014 – 15 aprile 2016, alla redazione di due prospetti, l'uno con espunzione comunque di ogni capitalizzazione, anche annuale, in base all'art. 120 TUB come riformulato dalla L. n. 147 del 2013, e l'altro con espunzione di ogni capitalizzazione, anche annuale, solo se in precedenza non vi fosse stata una pattuizione scritta, desumibile dagli atti di causa, comportante la medesima capitalizzazione di interessi c.d. attivi e passivi)”; in sentenza, inoltre, il Tribunale di Trani 2 V. tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2011, n. 14270; Trib. Roma sez. IV, 1° ottobre 2020. 3 v. Cass. Civ., sez. VI , 4 agosto 2021 , n. 22222. 4 v. tra le più recenti App. Napoli, sez. VII , 4 ottobre 2023 , n. 4174.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 70 dell'anno 2022
T R A
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_2
nonché Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_6
dagli avv.ti Paola Valente e Salvatore Monti, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Roberto da Bari,
112, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTI
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata da CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
[...] cessionaria di , assistita e difesa dall'avv. Controparte_3
1 Davide Romano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Argiro n. 116, presso il suo studio;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 12 gennaio 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_7
in persona del liquidatore p.t., nonché
[...] [...]
, e Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 569/201 9 del 29 marzo 2019, emesso da Tribunale di Trani e rassegnando le seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE 1. rigettare
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 569/2019 del 29.03.2019 per le ampie ragioni innanzi esposte;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri de
, de , de Parte_1 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi del de cuius Parte_8 [...]
per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto Persona_1 dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 28.03.2019, notificato il 19.04/20.05.2019;
NEL MERITO 3. revocare il decreto ingiuntivo ivi opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e 642 c.p.c. nonché per inesistenza (e carenza di prova) del credito vantato da controparte;
4. Accertare e dichiarare per il rapporto di conto corrente oggetto di causa la: violazione degli artti. 1284 co.
2 3, 1350 n. 13, 1418 c.c. nonché art. 117 TUB, per assenza di un accordo bilaterale, in forma scritta nonché per violazione della normativa imperativa in tema di c.m.s. nulle per carenza di causa ex 1418 e 1325 c.c. e indeterminatezza, per indeterminatezza delle pattuizioni inerenti i rapporti ex art. 1346 c.c. e 117, co. 4 TUB, per violazione della normativa in tema di anatocismo ex art. 1283 c.c. , per illegittima applicazione della c.d. “valuta
d'uso” e delle variazioni unilaterali poste in essere negli anni dall'istituto bancario convenuto, in violazione dell'articolo 118 TUB e per violazione della normativa antiusura in merito alle pattuizioni relative al pagamento degli interessi e delle altre remunerazioni a qualsiasi titolo previste ed imputate e, conseguentemente dichiarare – ai sensi e per gli effetti delle L. 108/96 e
24/2001, nonché dell'articolo 1815, co. 2 c.c. (in violazione agli artt. 1418 e
1325 c.c.) – la conversione forzosa del rapporto bancari oggetto di causa, da onerosi in gratuiti;
5. Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla
e dai fideiussori, alla banca opposta Parte_7 per il conto corrente ordinario nonché per l'apertura di credito sullo stesso concessa, a titolo di interessi, competenze ed ulteriori remunerazioni e spese a qualsiasi titolo pattuite o applicate;
6. Accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il conto corrente oggetto di causa e l'apertura di credito bancaria, e conseguentemente dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito per carenza di causa concreta, con conseguente condanna della CP_3
convenuta alla restituzione di tutte le somme versate alla a titolo di CP_3 quota capitale ed interessi in relazione alla stessa.
7. Determinare l'esatto ammontare di quanto indebitamente versato dalla correntista per il conto corrente, nonché per l'apertura di credito, a titolo di interessi spese e remunerazioni non dovute, dall'inizio del rapporto fino al definitivo accertamento, ed ordinare la rettifica del saldo di conto corrente oggetto di causa e la restituzione delle somme determinate, in favore della correntista. 8.
Conseguentemente, determinare l'esatto ammontare del saldo finale del
3 rapporto di conto corrente per cui è causa, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalle spese e commissioni massimo scoperto, nonché dall'applicazione di tassi di interesse in quanto usurari, o in via gradata rideterminandoli al tasso legale, sempre espungendo le spese, le commissioni e senza alcuna capitalizzazione, dall'inizio del rapporto fino all'estinzione;
9. Ritenere e dichiarare nulli, inefficaci, estinti e/o risolti, per le ragioni di cui innanzi, i contratti sottoscritti dalla correntista e dai fideiussori, e le fideiussioni rilasciate dai Sig.ri , ; Parte_1 Parte_4
per preliminare violazione della normativa antistrust Parte_5 ex art. 2 l. 287 del 1990 e comunque per nullità dell'obbligazione principale garantita, e riconoscere, quindi, previa revoca del decreto opposto, che nulla gli odierni opponenti devono alla banca opposta, per le causali ed i titoli di cui al decreto ingiuntivo de quo per non avere, altresì, l'Istituto Bancario opposto operato con diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti di credito;
IN TUTTI I CASI 10. Condannare in tutti i casi l' Controparte_4
convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese
(anche di c.t.u.), diritti ed onorari di lite con IVA e CAP sulle somme dovute, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
”
In sintesi, a fronte del decreto ingiuntivo, notificato alla società attrice e ai fideiussori della stessa, avente ad oggetto il saldo negativo del conto corrente n.
6095.44, acceso in data 22 maggio 2006 e chiuso il 24 agosto 2018, gli opponenti avevano, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri , Parte_1 Parte_4 Parte_5
e per non essere stata dimostrata dalla
[...] Parte_8
banca creditrice la loro qualità di eredi di e, Persona_1
disconosciuta la documentazione ex adverso prodotta, avevano denunciato la nullità delle clausole concernenti gli interessi per indeterminatezza delle stesse, la nullità delle clausole applicative della commissione di massimo scoperto,
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la nullità
4 del contratto di apertura di credito, stipulato per ripianare l'esposizione debitoria esistente sul conto corrente, chiedendo ricalcolarsi il saldo di conto corrente e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi, in via riconvenzionale, la banca alla restituzione delle somme risultanti a credito della società correntista.
Quanto ai fideiussori, gli stessi avevano eccepito la nullità totale della fideiussione per essere la stessa conforme allo schema ABI, in violazione della normativa anti-trust.
Con comparsa depositata il 23.12.2019. si è costituita in giudizio la
[...]
per il tramite della procuratrice Controparte_3 CP_5 contestando l'avversa opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare : - ACCERTARE E DICHIARARE la incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa, atteso che l'opposizione proposta ha ad oggetto la asserita nullità della fideiussione omnibus sottoscritte dai sigg. Parte_4 [...]
e per violazione del diritto della Parte_5 Parte_9
concorrenza, come previsto dall'art. 33 della l. 287/1990; - CONCEDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e con ordinanza non impugnabile,
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 569/2019; - sempre, in via preliminare, ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 - 164 c.p.c.; Nel merito : - RIGETTARE integralmente, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione spiegata da
Parte_7 Parte_4
, e avverso il
[...] Parte_5 Parte_6
decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
- CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani e pubblicato in data 29/03/2019; - conseguentemente CONFERMARE la creditoria vantata dalla nei confronti Controparte_3
5 degli opponenti in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 569/2019 sia per sorte capitale che per le spese e competenze afferenti la fase monitoria, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., le causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. ed, infine, decisa dal Persona_2
Tribunale di Trani, con la sentenza n. 2007/2021 del 19 novembre 2021, con la quale, accolta parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, veniva rideterminato il saldo negativo del conto corrente in €. 230.601,13, e condannati gli opponenti al pagamento del suddetto importo;
contestualmente veniva rigettata la domanda di ripetizione di indebito e quella risarcitoria;
il tutto con compensazione nella misura di ½ delle spese di lite (e di ctu), ponendo il restante 50% a carico degli opponenti ed in favore di
[...]
nelle more intervenuta quale cessionaria del Controparte_6
credito,
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte la
[...]
, nonché i sigg.ri Parte_7 [...]
, e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma
[...] dell'impugnata decisione, previa sospensione della provvisoria esecutività della medesima sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri de
, de , de Parte_1 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi del de cuius Parte_8 [...]
per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto Persona_1 dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del decreto ingiuntivo n. 569/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 28.03.2019, notificato il 19.04/20.05.2019;
NEL MERITO IN OGNI CASO
6
2. Ritenere e dichiarare nulli, inefficaci, estinti e/o risolti, per le ragioni di cui innanzi, i contratti sottoscritti dalla correntista e dai fideiussori, e le fideiussioni rilasciate dai Sig.ri , ; Parte_1 Parte_4 [...]
per preliminare violazione della normativa antistrust ex Parte_5 art. 2 l. 287 del 1990 e comunque per nullità dell'obbligazione principale garantita, e riconoscere, quindi, previa revoca del decreto opposto, che nulla gli odierni opponenti devono alla banca opposta, anche per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e, per le causali ed i titoli di cui al decreto ingiuntivo de quo per non avere, altresì, l'Istituto Bancario opposto operato con diligenza, buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti di credito con condanna al risarcimento dei danni patiti in misura almeno pari all'importo delle garanzie prestate.
3. In via gradata accertare la nullità parziale delle garanzie fideiussorie prestate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust, con in ogni caso liberazione dei garanti per intervenuta decadenza della Banca dall'azione ex art. 1957 c.c., e condanna al risarcimento dei danni patiti in misura almeno pari all'importo delle garanzie prestate.
4. Accertare e dichiarare altresì per il rapporto di conto corrente oggetto di causa la: violazione degli artti. 1284 co. 3, 1350 n. 13, 1418 c.c. nonché art.
117 TUB, per assenza di un accordo bilaterale, in forma scritta nonché per violazione della normativa imperativa in tema di c.m.s. nulle per carenza di causa ex 1418 e 1325 c.c. e indeterminatezza, per indeterminatezza delle pattuizioni inerenti i rapporti ex art. 1346 c.c. e 117, co. 4 TUB, per violazione della normativa in tema di anatocismo ex art. 1283 c.c. , per illegittima applicazione della c.d. “valuta d'uso” e delle variazioni unilaterali poste in essere negli anni dall'istituto bancario convenuto, in violazione dell'articolo
118 TUB e per violazione della normativa antiusura in merito alle pattuizioni relative al paga-mento degli interessi e delle altre remunerazioni a qualsiasi titolo previste ed imputate e, conseguentemente dichiarare – ai sensi e per gli
7 effetti delle L. 108/96 e 24/2001, nonché dell'articolo 1815, co. 2 c.c. (in violazione agli artt. 1418 e 1325 c.c.) – la conversione forzosa del rapporto bancari oggetto di causa, da onerosi in gratuiti;
5. Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_7
e dai fideiussori, alla banca opposta per il conto
[...] corrente ordinario nonché per l'apertura di credito sullo stesso concessa, a titolo di interessi, competenze ed ulteriori remunerazioni e spese a qualsiasi titolo pattuite o applicate;
6. Accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il conto corrente og- getto di causa e l'apertura di credito bancaria, e conseguentemente dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito per carenza di causa concreta, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le CP_3
somme versate alla a titolo di quota capitale ed interessi in relazione CP_3
alla stessa.
7. Determinare l'esatto ammontare di quanto indebitamente versato dalla correntista per il conto corrente, nonché per l'apertura di credito, a titolo di interessi spese e remunerazioni non dovute, dall'inizio del rapporto fino al definitivo accertamento, ed ordinare la rettifica del saldo di conto corrente oggetto di causa e la restituzione delle somme determinate, in favore della correntista.
8. Conseguentemente, determinare l'esatto ammontare del saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalle spese e commissioni massimo scoperto, nonché dall'applicazione di tassi di interesse in quanto usurari, o in via gradata rideterminandoli al tasso legale, sempre espungendo le spese, le commissioni e senza alcuna capitalizzazione, dall'inizio del rapporto fino all'estinzione;
IN TUTTI I CASI
8
9. Condannare in tutti i casi l' convenuto, in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante, al pagamento delle spese di primo e secondo grado
(anche di c.t.u.), diritti ed onorari di lite con IVA e CAP sulle somme dovute, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, perché CP_1
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 12 gennaio
2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale di Trani nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli opponenti per non essere stata dimostrata dal qualità di eredi degli stessi.
Sul punto, il primo giudice ha motivato il rigetto con il seguente percorso argomentativo : quanto alle persone dei sigg.ri , Parte_1 [...]
e essi sono stati attinti dalla Parte_5 Parte_4
domanda di pagamento, attraverso la notificazione del decreto ingiuntivo, anche nella loro veste di fideiussori, sicché la qualità di eredi è irrilevante;
quanto a la stessa, nel dichiararsi – in un atto, prodotto in Controparte_7 giudizio, antecedente all'opposizione – debitrice della banca, nella sua qualità di erede di con impegno al rimborso graduale della Persona_1
debitoria, aveva tenuto una condotta che manifestava la volontà di accettare l'eredità, il che, dunque, avrebbe avuto la forma dell'accettazione tacita.
Ebbene, in sintesi, mentre la ratio decidendi con riferimento ai sigg.ri
[...]
, e non è stata Parte_1 Parte_5 Parte_4
sostanzialmente censurata, ribadendosi, puramente e semplicemente, non essere gli stessi eredi, ma soltanto chiamati all'eredità, quanto a Parte_6
l'atto del 22 maggio 2014, con il quale aveva dichiarato di essere
[...] debitrice, unitamente agli altri opponenti, della somma di €. 223.725,80 quale
9 erede legittima di impregnandosi in tale veste al Persona_1
rimborso graduale del medesimo importo, rappresentava una accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ., dovendosi distinguere l'ipotesi del mero pagamento di debiti ereditari rispetto a quella della tacitazione transattiva delle pretese del creditore.
Ebbene, l'appellante, sul punto, per un verso, non censura la ratio decidendi con riferimento ai sigg.ri , e Parte_1 Parte_5 [...]
rivestenti la doppia qualità di chiamati all'eredità e di Parte_4 fideiussori, e per l'altro, richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento di debiti ereditari non comporta automaticamente la accettazione tacita.
L'argomento non è idoneo a contrastare efficacemente la ratio decidendi del primo giudice, che, non ignorando affatto l'orientamento richiamato dall'appellante, evidenzia la diversità della fattispecie, trattandosi non di semplice pagamento, ma di “transazione” rispetto alle richieste del creditore dell'eredità.
Sul punto è mancata qualsivoglia contestazione, sicchè il motivo va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Trani aveva rigettato l'eccezione di nullità integrale della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Orbene, sul punto, è appena il caso di evidenziare come, nonostante il noto pronunciamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 41994/2021), secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o
10 sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, fosse già noto essendo stato pubblicato il 30 dicembre 2021, gli appellanti perseverano nella prospettazione di una ipotesi di nullità totale – richiamando i precedenti più risalenti della Corte d'Appello di Bari e di altri giudici di merito -, mentre gli nell'arresto citato, dirimono il precedente ed ampio contrasto di CP_8
giurisprudenza sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto senza le dette clausole non sarebbe stato concluso
(dimostrazione che, nel caso presente, è mancata).
Come, peraltro, evidenziato dal primo giudice, gli appellanti hanno tardivamente prospettato – solo con la comparsa conclusionale - la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga.
La riproposizione in appello della medesima eccezione, che non può essere ridotta al rango di mera difesa, non supera l'inammissibilità della stessa.
Tanto comporta l'assenza del necessario interesse ad agire – e alla relativa pronuncia di nullità - ex art. 100 c.p.c. atteso che anche una dichiarazione di nullità parziale – pure richiesta con il motivo di appello ed astrattamente ammissibile, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - concernente la clausola derogatoria rispetto alla decadenza ex art. 1957 cod. civ., non comporterebbe l'accoglimento dell'eccezione di parte, non essendo stata la stessa tempestivamente proposta.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente rideterminato il saldo del conto corrente senza considerare il fatto che non era stato prodotto un valido contratto di conto corrente.
11 Sul punto, il primo giudice aveva esaurientemente motivato l'inefficacia del disconoscimento, operato dagli opponenti rispetto alla conformità degli originali rispetto alle copie depositate, sicché la mera riproposizione, nel motivo di appello, della invalidità del contratto per essere stato disconosciuto, appare del tutto inammissibile.
Analogamente, affetta da inammissibilità appare la censura relativa alla indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Infatti, la questione della indeterminatezza era stata efficacemente risolta dalla ricostruzione dei tassi effettivamente applicati dalla banca, operata dal ctu, le cui conclusioni, ribadite anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte opponente – nelle quali non si evidenziava l'eccezione di indeterminatezza
- erano state fatte proprie dal Tribunale.
D'altro canto, gli appellanti hanno riproposto esattamente (negli stessi termini letterali) le medesime argomentazioni spese nel primo grado di giudizio, senza censurare la sentenza impugnata, neppure sotto il profilo della omessa pronuncia.
Per il resto, il fatto che il ctu abbia accertato un saldo debitore inferiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo, pur comportando la revoca del decreto ingiuntivo (come in effetti avvenuto) non esclude, ma anzi prevede l'accoglimento della domanda di pagamento nei limiti di quanto accertato dal ctu, ed ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno ribadito la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, in quanto prive di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche il presente motivo di appello è affetto da insanabile inammissibilità.
Infatti, manca del tutto la censura alla ratio decidendi del primo giudice, il quale, sul punto si è avvalso delle conclusioni del ctu, il quale, a sua volta, aveva tenuto conto del quesito del Tribunale (“c) espunga dal saldo finale ogni posta corrispondente alla CMS, solo ove non pattuite”); mentre le ulteriori
12 argomentazioni dedotte nel motivo di appello sono state tenute pienamente in considerazione dal giudice di prime cure.
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti si sono limitati a richiamare tutti i più recenti arresti giurisprudenziali in materia di divieto di anatocismo, nonché la normativa applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014, senza, evidentemente, rendersi conto che il ctu nominato in primo grado ed il giudice di prime cure avevano proceduto al ricalcolo del rapporto di dare/avere proprio avuto riguardo ai principi giurisprudenziali richiamati dagli opponenti, odierni appellanti1.
E' mancata qualsivoglia contestazione alle risultanze della ctu e alla ratio decidendi del primo giudice (in linea, peraltro, con le deduzioni operate in primo e secondo grado dagli appellanti), sicché il motivo di appello va rigettato.
Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe affermato la natura solutoria di tutte le rimesse in conto corrente.
Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, la presenza di una apertura di credito avrebbe fatto presumere la natura ripristinatoria delle rimesse, mentre sarebbe stato onere della banca dimostrare la natura solutoria delle stesse, al fine di eccepire la relativa prescrizione.
Ebbene, a prescindere dal fatto che si tratta di censura del tutto generica, va precisato che la banca creditrice ha sollevato l'eccezione di prescrizione (che il
Tribunale ha ritenuto ammissibile, senza che sul punto vi sia stata specifica
13 censura) in relazione alla domanda di ripetizione di indebito articolata in via subordinata dagli opponenti, sicché in presenza di un rigetto della domanda di ripetizione, per essere stato accertato un saldo a debito della società correntista
(sebbene inferiore all'importo del decreto ingiuntivo) e non a credito,
l'eccezione medesima perde di significato.
Inoltre, il consulente, sulla scorta del quesito del Tribunale ha accertato la presenza del c.d. fido di fatto ed ha ricostruito con certosina precisione tutti i movimenti, classificandoli come ripristinatori o solutori a seconda che, nel preciso momento in cui l'operazione avveniva, il conto (anche alla luce dell'espunzione delle voci illegittime) fosse soltanto passivo (intra fido) o fosse scoperto (extra fido).
Ancora una volta, rispetto alla ricostruzione del ctu non vi è stata alcuna puntuale contestazione ovvero ricalcolo alternativo, sicché il motivo di appello va rigettato.
Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice non abbia erroneamente pronunciato la nullità del finanziamento
(apertura di credito), per invalidità derivata dai vizi di nullità del rapporto di conto corrente, la cui esposizione il finanziamento tendeva a ripianare.
Sotto diverso profilo, gli appellanti deducono la nullità del finanziamento per la sostanziale assenza di traditio rei, nel caso (come il presente) in cui le somme siano utilizzate per ripianare una debitoria pregressa sul conto corrente.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, il primo giudice, dopo avere escluso che il finanziamento concesso per ripianare una precedente esposizione debitoria fosse carente di causa lecita
(profilo di nullità dedotto in sede di opposizione in primo grado e non oggetto del motivo di appello) ha spiegato che il collegamento funzionale tra il conto corrente ed il finanziamento concesso si è atteggiato, nel caso presente,
ha optato per la soluzione più favorevole agli opponenti, espungendo ogni capitalizzazione per il periodo successivo al 2014, indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali.
14 attraverso l'apertura di credito sul conto corrente medesimo;
ciò ha comportato, come dice il Tribunale di Trani, che “gli accertamenti del ctu hanno tenuto conto, nella verifica dell'esatto ammontare del saldo di conto corrente in questione come depurato dall'eventuale applicazione di addebiti illegittimi, anche dell'andamento del collegato contratto di apertura di credito del
22.5.2014”.
Tenuto conto che le nullità dedotte con riferimento al contratto di conto corrente non attengono al contratto nella sua interezza, bensì a specifiche clausole ed in senso parziale, non può applicarsi la regola simul stabunt simul cadent, nel senso che il finanziamento diventa nullo ed alcuna somma va restituita, bensì nel senso che – come è avvenuto – nella ricostruzione dei rapporti debba tenersi conto delle somme indebitamente appostate a debito e dell'andamento dell'anticipazione di credito.
Quanto al profilo concernente l'assenza di traditio rei, articolato per la prima volta in appello, va ricordato che secondo i più recenti e consolidati orientamenti della Suprema Corte il requisito risulta integrato dalla semplice messa a disposizione della somma2, che è quanto avvenuto nel caso presente.
Con l'ottavo ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale avesse regolato le spese del primo grado nel senso della parziale compensazione delle stesse, nella misura del 50%, ponendo il restante
50% a carico degli opponenti.
Secondo gli appellanti, infatti, la circostanza che il credito accertato – a seguito dell'opposizione e della ctu – fosse diverso ed inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo (sulla scorta della certificazione ex art. 50 TUB), avrebbe dovuto condurre ad una condanna della banca opposta alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti.
Il motivo è palesemente infondato.
15 Infatti, è principio granitico e conforme alla legge quello per cui la regolamentazione delle spese debba seguire la soccombenza e che, a tal fine, deve aversi riguardo all'esito complessivo della controversia3.
Ciò significa, che l'accoglimento parziale dell'opposizione, con riduzione dell'importo della domanda originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo non giustifica neppure la compensazione parziale o totale delle spese per soccombenza reciproca4 – in tal caso sussistente - e, meno che mai, la soccombenza del creditore rispetto al debitore.
Sarebbe invero del tutto paradossale che il creditore che sia costretto dall'inerzia del debitore ad intraprendere un giudizio per affermare il suo diritto di credito e che ottenga, ad esito dello stesso, il suo accertamento (sia pure in misura inferiore a quanto inizialmente prospettato) debba rifondere al debitore le spese da quest'ultimo sostenute per opporsi infondatamente al pagamento della somma;
laddove, come detto, la Cassazione esclude che un accertamento ridotto possa comportare anche una compensazione delle spese per soccombenza reciproca, ed in assenza di altre ragioni, ma soltanto la quantificazione delle spese sulla base del decisum e non del disputatum.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_7
nonché
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_5
e avverso la sentenza n. 2007/2021 del
[...] Parte_6
19 novembre 2021, del Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
16 2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che si liquidano in €. 14.317,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 15 maggio 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il quesito sul punto – al quale il ctu ha dato completa risposta – era del seguente tenore : ”b) solo nel caso in cui la banca abbia applicato la capitalizzazione degli interessi debitori (anche in riferimento alla c.m.s.) a prescindere da una pattuizione scritta, desumibile dagli atti di causa, comportante la medesima capitalizzazione degli interessi s.d. attivi e passivi, provveda a ricalcolare il saldo finale espungendo ogni capitalizzazione di questi, anche annuale (provvedendo, quanto al periodo 1 gennaio 2014 – 15 aprile 2016, alla redazione di due prospetti, l'uno con espunzione comunque di ogni capitalizzazione, anche annuale, in base all'art. 120 TUB come riformulato dalla L. n. 147 del 2013, e l'altro con espunzione di ogni capitalizzazione, anche annuale, solo se in precedenza non vi fosse stata una pattuizione scritta, desumibile dagli atti di causa, comportante la medesima capitalizzazione di interessi c.d. attivi e passivi)”; in sentenza, inoltre, il Tribunale di Trani 2 V. tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2011, n. 14270; Trib. Roma sez. IV, 1° ottobre 2020. 3 v. Cass. Civ., sez. VI , 4 agosto 2021 , n. 22222. 4 v. tra le più recenti App. Napoli, sez. VII , 4 ottobre 2023 , n. 4174.