Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con i signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 834/2024 R.G. FA avente per oggetto regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1 nato il [...] a [...] e residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Morganti C.F._1 del Foro di Roma (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101
-Parte ricorrente- Contro
Controparte_1
C.F. nata a [...] il 18704/1972, residente in [...]C.F._3
Piemonte, Traversa Mazzini n. 23 elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana n. 42, presso l'avv. Francesca D'Antonio del foro di Torino, CodiceFiscale_4 che la rappresenta e difende che lo rappresenta e difende per delega in atti
- Parte resistente - Con l'intervento del PM: Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT del seguente tenore:
“(…) 1) disporre l'affidamento condiviso ai genitori del minore il quale manterrà la Persona_1 residenza anagrafica presso il padre;
2) disporre che il figlio minore avrà la sua collocazione principale presso la casa familiare sita in Torrazza Piemonte in via Traversa Mazzini 23/b, che viene assegnata definitivamente al padre
[...]
, essendosene la sig.ra già allontanata, in adempimento dei provvedimenti Pt_1 Controparte_1 temporanei ed urgenti resi dal Tribunale in data 10.07.2024;
pagina 1 di 5
4) disporre che i genitori terranno il figlio una volta ogni quindici giorni durante il week end dal Per_1 venerdì alla uscita di scuola alla domenica alle ore 20,00;
5) disporre che i genitori terranno il bimbo ad anni alterni durante le vacanze natalizie e quelle di fine anno compatibilmente con i turni di ferie concessi dalla ditta ove entrambi lavorano e concordando di anno in anno le modalità; sempre tenendo conto dei turni di lavori di entrambi i genitori gli stessi terranno il bimbo alterni durante le vacanze di Pasqua;
entrambi i genitori potranno tenere con sé il bimbo per quindici giorni ad anni durante le vacanze estive previo accordo entro il 30.6.2023 di ogni anno e comunque non oltre la comunicazione da parte della ditta dove entrambi lavorano dei turni di ferie estivi;
6) disporre il mantenimento diretto del figlio su ciascuno dei genitori quando lo ha con sé e che gli assegni per il figlio unico verranno percepiti dalle parti in ragione del 50% ciascuno;
7) disporre che le spese mediche non dispensate dal SSN, scolastiche e quelle straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Ivrea e Ordine degli Avvocati saranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno;
8) ordinare alla sig.ra di reintegrare il libretto postale intestato al minore Controparte_1 Per_1 versando sullo stesso l'importo complessivo di € 2.715,00, indebitamente prelevato in più riprese nel periodo tra il 9.11.2023 ed il 6.12.2023, ed affidare il possesso di tale libretto al padre. Con vittoria di spese del giudizio.”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore:
“(…) • Rigettare le istanze del ricorrente in quanto prive di fondamento e per l'effetto:
• Disporre e confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
• In previsione della vendita dell'ex casa familiare ed a seguito della stessa, disporre che la residenza del minore venga fissata presso la madre, nell'immobile sito in sito in Torrazza Piemonte, Traversa Mazzini n. 23 /c;
• Disporre, conformemente agli accordi tra le Parti, e tenuto conto dei turni lavorativi e del tempo libero di ciascuno di essi , rilevato inoltre che sino ad oggi le stesse hanno sempre concordato le modalità di visita del figlio minore , disporre – come già concordato- che il genitore che è libero al pomeriggio andrà a prendere il bimbo dall'uscita da scuola per poi riportarlo a casa dall'altro genitore, alternativamente;
• Disporre che i genitori terranno il figlio una volta ogni quindici giorni durante il week end, Per_1 dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20;
• Disporre che i genitori terranno il bimbo ad anni alterni durante le vacanze natalizie e quelle di fine anno compatibilmente con i turni di ferie concessi dal datore di lavoro e concordando di anno in anno le modalità; sempre tenendo conto dei turni di lavoro di entrambi i genitori gli stessi terranno il bimbo ad anni alterni durante le vacanze di Pasqua;
entrambi i genitori potranno tenere con sé il bimbo per quindici giorni ad anni alterni durante le vacanze estive, previo accordo entro il 30.06. di ogni anno e pagina 2 di 5 comunque non oltre la comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro dei turni di ferie estive concessi;
• Disporre l'obbligo di mantenimento diretto del minore su ciascuno dei genitori quando lo ha con sé e che l'assegno unico venga diviso al 50% pro capite;
• Disporre che le spese mediche non coperte dal SSN , scolastiche e quelle straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Ivrea e Ordine degli Avvocati, vengano sostenute dalle parti in ragione del 50% pro capite e secondo le indicazione e con le modalità previste nel medesimo Protocollo che si intende integralmente richiamato;
• Per quanto esposto in premessa, condannare il sig. al versamento , a favore della signora Per_1
della somma di € 461,64 a titolo di spese straordinarie già sostenute e non rimborsate;
CP_1
• Condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 03/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha richiesto la parziale modifica delle statuizioni in essere tra le parti genitoriali adottate con decreto del Tribunale di Ivrea n. 3551 del 14.12.2023 in ordine alla gestione del figlio Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
- In particolare, parte ricorrente dava atto che la parte convenuta non aveva rilasciato l'immobile già casa ex familiare e ciò aveva cagionato ulteriori attriti genitoriali tra le Parti in punto convivenza, situazione riverberantesi in danno del figlio minore.
- Si è costituita parte resistente contestando e controdeducendo in ordine alle richieste attoree.
- All'udienza del 10.7.2024 il Giudice Relatore ha proceduto all'audizione delle Parti.
- Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) sta bene, lo stiamo gestendo in forma alternata Per_1 come abbiamo sempre fatto. Continuo a lavorare alla Sumirico di Chivasso. Desidero Giudice che finisca questa convivenza forzata nella stessa casa. La soluzione migliore sarebbe vendere la casa, e le dico Giudice che io all'inizio volevo vendere la mia quota per 12000 euro alla controparte ma poi non è avvenuto. Io non sto cercando casa perché sono rimasto bloccato in questa situazione. Io faccio turni il primo turno è dalle 6 alle 14 il secondo dalle 14 alle 22 a settimane alterne. Vorrei che fosse fermo l'accordo che avevamo fatto”
- Parte resistente ha dichiarato: “(…) attualmente sto già cercando casa, nelle vicinanze di Chivasso, questo perché non voglio smuovere dalla casa familiare. Purtroppo, non sono riuscita Per_1 presso due Banche ad ottenere il mutuo: LO e ED di Asti mi hanno dato risposta negativa. Secondo me la soluzione migliore sarebbe vendere la casa. Potrei però anche rimanerci io finché non si vende la casa. Da parte mia mi sto dando da fare per trovare in locazione un immobile in Chivasso, tra Torrazza, e comunque a distanza di circa 15 minuti da dove risiede I miei sono CP_2 Per_1 anzianotti. Mio PÀ non se la sente, mia madre non guida. Non ci possono aiutare. Mi sono già iscritta a diverse agenzie alla luce del licenziamento avvenuto.”
- All'esito i difensori insistevano nelle proprie richieste iniziali e il GR riservava la decisione;
nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 cpc il GR disponeva l'affidamento pagina 3 di 5 condiviso del figlio a entrambe i genitori con collocazione presso la ex casa familiare (assegnata al padre), disponendo altresì in punto mantenimento (diretto, con paritetica suddivisione delle spese ) e calendarizzando l'udienza ex art 473 bis 28 cpc. Le parti depositavano gli scritti conclusivi e la causa viene ora a decisione.
* * * La disamina degli atti e documenti della presente causa disvela uno spaccato del tutto peculiare, ed invero a seguito del trasferimento della madre in altra abitazione (comunque molto vicina alla casa ex familiare) le relazioni tra le parti si sono stemperate e entrambe le stesse han claris verbis richiesto l'affidamento nella forma condivisa del figlio. Parimenti in punto visite e mantenimento non si registrano significativi scostamenti nelle richieste delle Parti, come emerge dalla lettura delle conclusioni definitivamente depositate dai contendenti. Quanto alla collocazione del minore la lettura della relazione dei Servizi Sociali in atti del 21.11.2024 dà conto del fatto che il minore (colloquiato dal Servizio) si è anche ambientato presso la nuova casa della madre “(…) Riferisce tuttavia dormire nel divano letto presente in sala in quanto l'abitazione ha solo una camera da letto ove sono collocati la signora ed il compagno (…)”, seppur va chiaramente confermata l'attuale prevalente CP_1 collocazione del minore presso la casa ex familiare da assegnarsi al padre per consentire a di proseguire la continuità della propria routine giornaliera. Infine, le spese di Per_1 lite. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale le parti, nell'ottica della comunicazione tra loro, han saputo stendere conclusioni in larga parte conformi tra loro seppur entrambe hanno avanzato domande nella presente sede inammissibili (reintegra del libretto postale, restituzione spese straordinarie), col che – non ravvisata una prevalente soccombenza – il Collegio ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse ex art 92 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda, istanza, deduzione, eccezione rigettate, in parziale modifica del decreto in essere tra le Parti emesso dal Tribunale di Ivrea n 3551/2023 del 14.12.2023 rg 1752/2021: 1) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambe i genitori;
Per_1
2) Dispone che il figlio minore avrà la sua collocazione principale e residenza presso la casa ex-familiare sita in Torrazza Piemonte in via Traversa Mazzini 23/b,
3) Assegna la casa ex familiare al padre che dovrà sopportarne i costi Parte_1 ordinari
4) Dà atto che le Parti si accordano nel senso che tenuto conto dei turni lavorativi delle parti, e rilevato che sino ad oggi le parti hanno concordato le modalità di visita del figlio minore, esse concordano che il genitore che fa il turno del mattino (e conseguentemente l'altro genitore il pomeriggio) andrà a prendere il bimbo alla uscita di scuola alle ore 16,00 per poi riportarlo a casa dall'altro genitore (che fa il turno del pomeriggio) all'uscita di quest'ultimo dal lavoro;
pagina 4 di 5 5) Dispone che i genitori terranno il figlio una volta ogni quindici giorni durante Per_1 il week end dal venerdì alla uscita di scuola alla domenica alle ore 20,00;
6) dispone che i genitori terranno ad anni alterni durante le vacanze natalizie e Per_1 quelle di fine anno compatibilmente con i turni di ferie concessi dalla ditta ove entrambi lavorano e concordando di anno in anno le modalità; sempre tenendo conto dei turni di lavori di entrambi i genitori gli stessi terranno il bimbo alterni durante le vacanze di Pasqua;
entrambi i genitori potranno tenere con sé il bimbo per quindici giorni ad anni durante le vacanze estive previo accordo entro il 30.6 di ogni anno e comunque non oltre la comunicazione da parte della ditta dove entrambi lavorano dei turni di ferie estivi;
7) Dispone che ciascun genitore mantenga in via diretta il figlio quando è presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori richiamato sul punto il
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito come per legge. Dichiara inammissibili poiché non connesse ex art 40 cpc col rito famigliare uniforme la domanda di reintegra sul libretto postale e la domanda di restituzione spese straordinarie. Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire al minore sostegno e supporto sin quando di ritenuto interesse per Per_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 8.1.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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