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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso in via G. Verne 25/A,
e da
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in via G. Verne 25/A, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Nobile, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
08.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Comiso (RG) il 07.07.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63, parte II, serie
A dell'anno 2001, in comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli: (Comiso, 13.05.2003), (Ragusa, Per_1 Per_2
15.10.2008), economicamente non indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data10.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Vittoria (RG) Contrada Boscorotondo snc Strada dell'Aeroporto rimarrà nella disponibilità della sig.ra mentre il sig. si trasferirà altrove;
Parte_1 Parte_2
3. il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma collocato Persona_3 presso la madre;
4. il sig. si impegna ed obbliga a versare nelle mani della moglie, la somma Parte_2 complessiva di €.550,00 (cinquecentocinquanta) di cui €.300,00 (trecento) al fine di contribuire al mantenimento della sig.ra ed €.250,00 (duecentocinquanta) al fine di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio . La somma sarà soggetta a rivalutazione automatica ed annuale Per_2 come per legge senza che il beneficiario debba farne espressa richiesta;
5. il sig. , a titolo di mantenimento, si obbliga a corrispondere mensilmente al figlio Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di €.250,00 Per_1
(duecentocinquanta). La somma sarà soggetta a rivalutazione automatica ed annuale come per legge senza che il beneficiario debba farne espressa richiesta;
-le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli saranno ripartite fra i coniugi al 50& cadauno;
6. l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra ; Parte_1
7. il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con Per_2 gli impegni scolastici ed extra scolastici e, previo accordo con la sig.ra ; Parte_1
8. ciascuno dei coniugi è proprietario di autovettura che, rimarrà nella disponibilità del relativo intestatario (all.6). che l'udienza di comparizione del dì 08.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso (RG) in data 07.07.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. n. 63, parte II, serie A dell'anno 2001;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso in via G. Verne 25/A,
e da
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in via G. Verne 25/A, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Nobile, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
08.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Comiso (RG) il 07.07.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63, parte II, serie
A dell'anno 2001, in comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli: (Comiso, 13.05.2003), (Ragusa, Per_1 Per_2
15.10.2008), economicamente non indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data10.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Vittoria (RG) Contrada Boscorotondo snc Strada dell'Aeroporto rimarrà nella disponibilità della sig.ra mentre il sig. si trasferirà altrove;
Parte_1 Parte_2
3. il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma collocato Persona_3 presso la madre;
4. il sig. si impegna ed obbliga a versare nelle mani della moglie, la somma Parte_2 complessiva di €.550,00 (cinquecentocinquanta) di cui €.300,00 (trecento) al fine di contribuire al mantenimento della sig.ra ed €.250,00 (duecentocinquanta) al fine di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio . La somma sarà soggetta a rivalutazione automatica ed annuale Per_2 come per legge senza che il beneficiario debba farne espressa richiesta;
5. il sig. , a titolo di mantenimento, si obbliga a corrispondere mensilmente al figlio Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di €.250,00 Per_1
(duecentocinquanta). La somma sarà soggetta a rivalutazione automatica ed annuale come per legge senza che il beneficiario debba farne espressa richiesta;
-le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli saranno ripartite fra i coniugi al 50& cadauno;
6. l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra ; Parte_1
7. il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con Per_2 gli impegni scolastici ed extra scolastici e, previo accordo con la sig.ra ; Parte_1
8. ciascuno dei coniugi è proprietario di autovettura che, rimarrà nella disponibilità del relativo intestatario (all.6). che l'udienza di comparizione del dì 08.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso (RG) in data 07.07.2001, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. n. 63, parte II, serie A dell'anno 2001;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti