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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/07/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 288 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288 del 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Di Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale in Latina alla Strada
Nettunense n. 296, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ex art. 127 ter c.p.c.: “precisa le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto in Aprilia (Lt) il 27.06.2009 tra il Sig. e la Sig.ra trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello Stato Civile e contraddistinto con Atto n. 39, Parte II, serie A anno 2009 (cnf. estratto di matrimonio depositato nel fascicolo telematico) nonché “confermare la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione” già deciso con ordinanza presidenziale (Dott. De Cinti) del 25.05.2022 con efficacia a partire dal mese di giugno del 2022. /
Inoltre, l'Avv. Di Marco rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione. Il sottoscritto difensore si dichiara altresì antistatario.”; conclusioni di cui
Pagina 1 al ricorso introduttivo: “RICORRE / all affinché voglia, sentite le parti e verificate le CP_2 condizioni di legge, / - dichiarare ed accertare con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto in Aprilia (LT) e trascritto presso registro dello Stato Civile del medesimo
Comune e contraddistinto con Atto n. 39, Parte II, serie A, Anno 2009 ex art. 4 comma 12 della legge del 1° dicembre del 1970 n.898 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Aprilia di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, nonché di procedere a tutte le incombenze di legge;
/ - revocare, con effetto immediato e per le ragioni esposte nella parte in diritto l'assegno di mantenimento – di importo pari ad € 300,00 – versato mensilmente dal Sig. in favore della resistente a titolo di mantenimento.”. Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale e i successivi atti di causa, dopo un ordine di rinnovo per rilevata nullità della notifica, sono stati ritualmente notificati al coniuge convenuto, sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza in calce a verbale di udienza del 30 novembre 2023.
La causa era stata già assunta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo stante la mancanza agli atti dell'estratto dell'atto di matrimonio, documento indispensabile al fine di avere contezza della procedibilità della domanda sullo status, di cui è stata ordinata l'esibizione.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22 gennaio
2025, con concessione del solo termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte convenuta.
1. SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Aprilia (LT), infine prodotto, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso a Aprilia (LT), in data 27 giugno 2009, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 39, parte II,
Serie A, anno 2009, e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale del decreto di omologa n. cron. 568 del
2012 emesso dal Tribunale di Latina il 20 gennaio 2012, da cui si riscontra che la separazione è avvenuta in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come
Pagina 2 successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 20 gennaio 2022.
Non è stata eccepita alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo, anzi, la convenuta rimasta contumace.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PREVISTO
IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE IN FAVORE DEL CONIUGE
CONVENUTO.
Parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge in sede di separazione consensuale.
Ebbene, sussiste un'ontologica differenza tra assegno di mantenimento disposto nel giudizio di separazione e assegno divorzile e non è da discutersi, in questa sede, sulla revoca o meno dell'assegno di mantenimento, ma sulla spettanza, o meno, di un assegno divorzile per la CP_1
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha avanzato alcuna domanda di assegno divorzile sicché, nessuna statuizione ulteriore, rispetto alla pronuncia di separazione, va emessa.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. si è limitato a dare atto della cessazione dell'obbligo dell'assegno di mantenimento che era previsto in sede di separazione a decorrere dal mese di giugno 2022, ciò in quanto le statuizioni emesse in sede di separazione devono intendersi senz'altro superate da quanto disposto in via temporanea e urgente in sede presidenziale nell'ambito del giudizio di divorzio.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa e della contumacia e mancata opposizione della convenuta, di compensare due terzi delle spese di lite, e porre a carico di parte resistente il residuo terzo che si liquida come indicato in dispositivo, tenuto conto della non complessità della causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 288 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Aprilia (LT), in data 27 giugno 2009, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 39, parte II, Serie A, anno 2009.
Pagina 3 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa due terzi delle spese di lite e condanna a rifondere il residuo terzo a Controparte_1 parte ricorrente, che, al netto dei due terzi compensato, si liquida in € 1270,00, oltre a rimborso forfettario del 15%, ed Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288 del 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Di Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale in Latina alla Strada
Nettunense n. 296, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ex art. 127 ter c.p.c.: “precisa le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto in Aprilia (Lt) il 27.06.2009 tra il Sig. e la Sig.ra trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello Stato Civile e contraddistinto con Atto n. 39, Parte II, serie A anno 2009 (cnf. estratto di matrimonio depositato nel fascicolo telematico) nonché “confermare la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione” già deciso con ordinanza presidenziale (Dott. De Cinti) del 25.05.2022 con efficacia a partire dal mese di giugno del 2022. /
Inoltre, l'Avv. Di Marco rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione. Il sottoscritto difensore si dichiara altresì antistatario.”; conclusioni di cui
Pagina 1 al ricorso introduttivo: “RICORRE / all affinché voglia, sentite le parti e verificate le CP_2 condizioni di legge, / - dichiarare ed accertare con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto in Aprilia (LT) e trascritto presso registro dello Stato Civile del medesimo
Comune e contraddistinto con Atto n. 39, Parte II, serie A, Anno 2009 ex art. 4 comma 12 della legge del 1° dicembre del 1970 n.898 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Aprilia di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, nonché di procedere a tutte le incombenze di legge;
/ - revocare, con effetto immediato e per le ragioni esposte nella parte in diritto l'assegno di mantenimento – di importo pari ad € 300,00 – versato mensilmente dal Sig. in favore della resistente a titolo di mantenimento.”. Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale e i successivi atti di causa, dopo un ordine di rinnovo per rilevata nullità della notifica, sono stati ritualmente notificati al coniuge convenuto, sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza in calce a verbale di udienza del 30 novembre 2023.
La causa era stata già assunta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo stante la mancanza agli atti dell'estratto dell'atto di matrimonio, documento indispensabile al fine di avere contezza della procedibilità della domanda sullo status, di cui è stata ordinata l'esibizione.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22 gennaio
2025, con concessione del solo termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte convenuta.
1. SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Aprilia (LT), infine prodotto, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso a Aprilia (LT), in data 27 giugno 2009, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 39, parte II,
Serie A, anno 2009, e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale del decreto di omologa n. cron. 568 del
2012 emesso dal Tribunale di Latina il 20 gennaio 2012, da cui si riscontra che la separazione è avvenuta in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come
Pagina 2 successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 20 gennaio 2022.
Non è stata eccepita alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo, anzi, la convenuta rimasta contumace.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PREVISTO
IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE IN FAVORE DEL CONIUGE
CONVENUTO.
Parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge in sede di separazione consensuale.
Ebbene, sussiste un'ontologica differenza tra assegno di mantenimento disposto nel giudizio di separazione e assegno divorzile e non è da discutersi, in questa sede, sulla revoca o meno dell'assegno di mantenimento, ma sulla spettanza, o meno, di un assegno divorzile per la CP_1
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha avanzato alcuna domanda di assegno divorzile sicché, nessuna statuizione ulteriore, rispetto alla pronuncia di separazione, va emessa.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. si è limitato a dare atto della cessazione dell'obbligo dell'assegno di mantenimento che era previsto in sede di separazione a decorrere dal mese di giugno 2022, ciò in quanto le statuizioni emesse in sede di separazione devono intendersi senz'altro superate da quanto disposto in via temporanea e urgente in sede presidenziale nell'ambito del giudizio di divorzio.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, tenuto conto della natura della causa e della contumacia e mancata opposizione della convenuta, di compensare due terzi delle spese di lite, e porre a carico di parte resistente il residuo terzo che si liquida come indicato in dispositivo, tenuto conto della non complessità della causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 288 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Aprilia (LT), in data 27 giugno 2009, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 39, parte II, Serie A, anno 2009.
Pagina 3 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa due terzi delle spese di lite e condanna a rifondere il residuo terzo a Controparte_1 parte ricorrente, che, al netto dei due terzi compensato, si liquida in € 1270,00, oltre a rimborso forfettario del 15%, ed Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 4