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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5923 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 08.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faà Parte_1 C.F._1 di Bruno 15 presso lo studio dell'Avv. Alessio Tranfa del foro di Roma (c.f. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Pinerolo 2, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Pate (c.f. ), che le rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._5
Appellate
NONCHE'
Avv. , CP_3
Chiamato contumace
E
Avv. Pelosi Michelangelo,
Chiamato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2934/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
10.02.2020 e non notificata.
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione e Collegio da designare, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis:
in rito: A) …dichiarare la nullità della gravata sentenza per mancanza di motivazione e violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. in ordine alla mancata ammissione agli atti del giudizio del verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. in data 23.12.2009 innanzi alla Procura di Roma Parte_2 nel procedimento penale n.33188/2008 RG NR ed alle trascrizioni dell'udienza penale del 12.3.2019 innanzi al Tribunale di Roma nel procedimento n.27349/2016 RG NR allegate al modulo di richiesta copie dell'Avv. Maria Ghio del 20.5.2019, assumendo ogni consequenziale provvedimento di legge procedendo anche ai sensi dell'art.162 c.p.c. rinnovando gli atti necessari e richiesti col presente atto o, in subordine e salvo gravame, ammettere tutte le richieste di prova articolate nel giudizio di primo grado e rigettate con ordinanza del 14.10.2017e che qui di seguito si riportano:
A)interrogatorio formale delle appellate e prova testimoniale (anche ai sensi dell'art.2724 c.c.) sui seguenti capitoli di prova coi testi appresso indicati:…
B) ordine di esibizione e deposito in giudizio alla Sig.ra della concessione in Controparte_2 sanatoria per gli immobili di Via delle Mura Aurelie 1 ed ammettersi CTU tecnica al fine di accertare la consistenza delle unità di Via delle Mura Aurelie 1 e la loro corrispondenza ai titoli in atti;
C)ammissione ed acquisizione in via documentale, mediante reiterazione delle proprie richieste proposte alle udienze del giudizio di primo grado del 13.2.2017 e del 18.9.2019, dei seguenti documenti:
1) verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. in data 23.12.2009 innanzi alla Parte_2
Procura della Repubblica di Roma nel procedimento n.33188/2008 RG NR (udienze del 13.2.2017 e del 18.9.2019, allegato 6);
2) trascrizione dell'udienza del 18.3.2019 innanzi al Tribunale di Roma, Sezione 1^ Penale
(27349/2016 RG NR) in allegato al modulo di richiesta dell'Avv. Maria Ghio in data 28.5.2019
(udienza del 18.9.2019, allegato 7); B) altresì ammettere e acquisire i documenti, di cui si è chiesta l'acquisizione al Giudice di primo grado alle udienze del 13.2.2019 e del 18.9.2019, dei seguenti documenti prodotti nel giudizio di primo grado e che vengono di nuovo prodotti in allegato al presente atto (allegato 6 e allegato 7):
• stralcio del verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. in data 23.12.2009 innanzi Parte_2 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (pagine 1 e 17);
• modulo di richiesta copie dell'Avv. Maria Ghio del 20.5.2019 e allegata trascrizione dell'udienza dibattimentale del 18.3.2019 innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 1^ Penale in composizione monocratica, nel procedimento n.27349/2016 RG NR;
nel merito, previa ammissione ed espletamento delle suddette prove, oltre che ammissione ed acquisizione dei suddetti documenti:
B) “accertata la verità della premessa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, accertata la natura di donazione indiretta degli atti di acquisto sopra descritti, revocare la donazione indiretta effettuata dall'attore in favore delle convenute avente ad oggetto gli immobili descritti sub
a, b, c, d (quanto a ) e sub e, f (quanto a ) ed accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_1 che l'attore ne è proprietario, condannare le convenute alla restituzione degli stessi in favore del Sig.
ed ordinarne l'immediato rilascio in suo favore ed espressamente quanto alla Parte_1
Sig.ra per gli immobili sub a, b, c, d mentre quanto alla Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 per gli immobili sub e, f della premessa. Ordinare al conservatore dei registri immobiliari competenti di provvedere alle annotazioni conseguenti e comunque di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti sopra richiamati;
in via meramente subordinata, disporre la revocazione della donazione del denaro effettuata dall'attore in favore delle convenute e quindi ordinare alla Sig.ra la restituzione della somma pari ad euro 619.748,28 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione dalla conclusione del contratto ed alla Sig.ra la Controparte_1 restituzione della somma pari ad euro 174.045,00 oltre interessi e rivalutazione dalla conclusione dei contratti ovvero dalla consegna;
C) vittoria di spese e compensi del primo grado e del presente grado di giudizio oltre spese generali
15% ex D.M. Giustizia n.55/2014, IVA e CPA come per legge, da distrarsi – con riferimento a quelle del presente giudizio – in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..”
Per le appellate “...Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da ai sensi Parte_1 degli artt. 348 bis e 348 ter e/o del combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 2934/2020. Sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame relativamente ai motivi 1, 2 e 3 dello stesso stante le preclusioni maturate ed ampiamente argomentate ai capi 2, 3 e 4 della parte in diritto e/o in ragione di quelle che l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà rilevare. In ogni caso e nel merito, rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate per tutte le ragioni già ampiamente espresse nel giudizio di Primo Grado ed accolte dal Primo Giudice. Sempre nel merito, rigettare il presente gravame perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con il riconoscimento delle spese del presente giudizio, maggiorate degli oneri di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via estremamente subordinata e per la denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da , ritenere compensate le spese di causa tra le parti…”. Parte_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le figlie, Parte_1
e , per sentire accertare la natura di donazione indiretta degli Controparte_1 Controparte_2 immobili siti in Roma, Viale delle Mura Aurelie n. 1, costituiti da 4 appartamenti censiti al N.C.E.U. al foglio 437, part. 38, sub. 501, 502, 203 e 504, di proprietà della figlia in forza di atto di CP_2 compravendita del 05.07.1991 a firma del Notaio di Roma, Reg. Part. 34793 Reg. gen. 62601, Per_1
e siti in Roma, uno in Circonvallazione Gianicolense n. 161, censito al N.C.E.U. al foglio 457, part. 1026, sub. 22, l'altro in Via di San Pancrazio nn. 3 e 5 e distinto al N.C.E.U. al foglio 448, part. 1, sub 502, di proprietà della figlia in forza, rispettivamente, di atto di compravendita del CP_1
19.07.1993 a firma del Notaio Reg. Part. 32372 e Reg. Gen. 57940, e di atto di Per_2 compravendita del 06.08.1998 a firma del Notaio , Reg. part. 35983 e Reg. Gen. 52679. Per_3
Chiedeva, per l'effetto, in via principale, accertare la proprietà degli stessi in capo a sé, con condanna delle convenute alla restituzione ed al rilascio immediato degli stessi;
in via subordinata, previa revocazione della donazione di denaro, condannare e alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione delle rispettive somme di € 174.045,00 e di € 619.748,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla conclusione dei contratti o dalla consegna. A motivo della domanda, l'attore sosteneva che gli immobili sopra indicati furono acquistati con il suo denaro, circa 1 miliardo e duecento milioni, pagati in contanti, per il compendio immobiliare intestato alla figlia circa CP_2
190 milioni pagati in contanti, per l'immobile sito in Circonvallazione Gianicolense, e circa 147 milioni e 500.000 lire, pagati a mezzo ratei di mutuo per il locale di Via San Pancrazio, intestati alla figlia CP_1 A suo dire, pertanto, la proprietà degli stessi aveva formato oggetto di donazione indiretta a favore delle figlie, e prova di ciò sarebbero: la giovane età e condizione lavorativa delle figlie all'epoca degli acquisti;
la circostanza che fu lo stesso ad occuparsi della pratica di condono delle Parte_1 unità immobiliari di Viale delle Mura Aurelie;
l'aver adibito nel 2003 una di tali unità a casa coniugale unitamente alla moglie, ormai defunta, ; l'avere avviato l'attività di ristorazione nel Persona_4 locale di Via di San Pancrazio n.
3. Esponeva, infine, che a seguito del decesso della moglie, avvenuto in data 23.06.2015, le figlie ebbero a porre in essere atti, consapevoli e volontari, tesi ad offendere l'onore ed il decoro del padre, rendendosi in tal modo responsabili di grave ingiuria nei suoi confronti, tale da giustificare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette effettuate a loro favore ai sensi degli artt. 801 e 809 c.c..
Nel giudizio promosso si costituivano ritualmente le convenute contestando la ricostruzione dei fatti operata dal padre, e chiedendo il rigetto della domanda.
Si teneva la prima udienza in data 16 marzo 2016. Il giudice disponeva in capo all'attore l'onere di depositare la documentazione (certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari o notarile attestante trascrizioni e iscrizioni gravanti sugli immobili oggetto di causa) atta a verificare la regolare instaurazione del contradditorio e la specifica individuazione degli immobili, rinviando per tale incombente all'udienza del 1° luglio 2016, poi differita al 7 luglio 2016.
Emergendo dagli atti l'iscrizione di un pignoramento sull'immobile sito in Circonvallazione
Gianicolense, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Avv.ti e Pelosi, ad istanza dei quali era stata incardinata una procedura esecutiva. Gli stessi, CP_3 regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183 cpc successivamente al quale il Giudice all'udienza del
13.02.2019 rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, concedendo termine di 90 giorni soltanto per la produzione dei documenti formatisi successivamente al 30.05.2017 (data in cui era spirato il deposito della memoria istruttoria) e rinviava all'udienza del 18.09.2019 per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei i termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
A definizione del giudizio veniva emessa la sentenza n. 2934/2020, pubblicata in data 10.02.2020, con la quale l'adito Tribunale, rilevando il difetto di prova in ordine alla donazione di somme di denaro alle convenute, rigettava la domanda dell'attore, ordinava la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e condannava a pagare le spese Parte_1 processuali all'Avv. Vincenzo Pate, difensore dichiaratosi antistatario delle convenute, che liquidava in euro 27.430,00, oltre oneri e spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
13.11.2020.
Nel giudizio promosso si costituivano e , eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis, 348 ter, 342 e 434 cpc, contestandone la fondatezza e chiedendone, per l'effetto, l'integrale rigetto. Rimanevano invece contumaci gli Avv.ti CP_3
e Pelosi Michele.
[...]
Questa Corte ritiene di non condividere l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata per violazione degli artt. 348 bis e ter e 342 / 434 cpc, in quanto l'impugnazione ha analiticamente individuato le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando le ragioni poste a fondamento della sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per “ILLEGITTIMA
MANCATA AMMISSIONE, ALLE UDIENZE DEL 13.2.2017 E DEL 18.9.2019, DEL VERBALE DI SPONTANEE
DICHIARAZIONI DEL SIG. IN DATA 23.12.2009 INNANZI ALLA PROCURA DELLA Parte_2
REPUBBLICA DI ROMA NONOSTANTE L 'APPELLANTE NE SIA VENUTO IN POSSESSO IN DATA
SUCCESSIVA AL 30.5.2017 COME INDICATO DALLO STESSO GIUDICE DI PRIMO GRADO E NONOSTANTE
DALLO STESSO DOCUMENTO IN PAROLA RISULTI CHE IL SIG. SCIATTELLA NE È VENUTO IN
POSSESSO SOLO IL 15.5.2018. ILLEGITTIMA MANCATA AMMISSIONE DELLA TRASCRIZIONE
DELL'UDIENZA PENALE DEL 18.3.2019 DI CUI L 'APPELLANTE HA CHIESTO L 'AMMISSIONE
ALL'UDIENZA DEL 18.9.2019. NULLITA ' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL 'ART.132 N.4 C.P.C.
PER TOTALE ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA ACQUISIZIONE DI TALI
DOCUMENTI. IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DELL 'ART.153 C.P.C.. RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI
MEZZI DI PROVA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO.”
Secondo l'appellante ha errato il Giudicante nel non ammettere le dichiarazioni di quale Pt_2 persona informata dei fatti nel p.p. RG NR 33188/2008, e le trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese dai Sigg. e quali testi nel p.p. RG NR 27349/2016, in quanto non prodotte Parte_3 Tes_1 entro il termine di deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc (30 maggio 2017) ed entro il successivo termine di 90 giorni concesso all'udienza del 13.02.2019. Sostiene l'appellante che il
Giudice avrebbe operato in violazione del disposto di cui all'art. 153 cpc in quanto, a suo dire, tali documenti non sarebbero stati disponibili entro i termini assegnati per causa allo stesso non imputabile.
Il motivo non appare fondato. Da quanto emerge dagli atti, infatti, in relazione al verbale di sit del Sig. emerge che lo Pt_2 stesso sia stato redatto in data 23.12.2009, e nuovamente sottoscritto dallo stesso il Pt_2
15.05.2018, con dicitura atta a confermare le dichiarazioni ivi contenute. Ebbene, nonostante questa
Corte tenga conto del fatto che il procedimento penale nel quale tali dichiarazioni venivano rese fosse estraneo all'attore, con la conseguente difficoltà di conoscere e/o accedere alla documentazione ad esso relativa da parte del medesimo, devesi invero constatare come lo nulla provi o alleghi Parte_1 in relazione al fatto di aver avuto disponibilità del medesimo soltanto nella data del 15.05.2018, non potendosi automaticamente affermare che tale data coincida anche con il momento in cui tale documento veniva posto a conoscenza o a disponibilità del medesimo. L'attore, infatti, non ha fornito alcuna prova, né elemento, idonei a consentire di ritenere quantomeno probabile la mancata conoscenza e/o disponibilità del documento in data antecedente al 30.05.2017. L'appellante, infatti, nulla chiarisce in relazione alle modalità e tempistiche che gli hanno reso possibile, solo a quella data, la conoscenza di tali dichiarazioni. In difetto, dunque, di una seppur minima giustificazione testa a ritenere verosimili i fatti allegati, non appare possibile accogliere l'istanza di rimessione nei termini e dunque superare la decadenza in cui l'appellante è incorso.
Per quanto attiene, invece, alla mancata ammissione delle trascrizioni rese all'udienza del 12.03.2019, nel p.p. RG NR 27349/2016, le censure mosse dall'appellante appaiono ancor meno convincenti. Lo
, infatti, ritiene di giustificare la tardività della produzione delle suddette trascrizioni Parte_1 riferendo che “lo stesso non era ancora disponibile presso la Cancelleria del Tribunale ove il processo pendeva per i noti lunghi tempi di consegna”. Tale motivazione, però, appare priva di riscontro. In primis, per essere lo stesso parte nel procedimento penale menzionato, nulla Parte_1 ostando pertanto alla richiesta di copia del fascicolo di causa. Inoltre, perché appare agevole constatare come a fronte della data di udienza nella quale le testimonianze del e del Parte_3 Tes_2 venivano rese, tenutasi il 12.03.2019, soltanto nella data del 20.05.2019, veniva fatta richiesta di copia da parte del difensore dello , peraltro, nella modalità “senza urgenza”. Ne consegue, dunque Parte_1 che, pur conoscendo il termine di 90 giorni assegnato dal Giudice all'udienza del 13.02.2019, sia ragionevole pensare che l'appellante non si sia utilmente speso per non incorrere nella decadenza incolpevole e, in ogni caso, alcuna idonea giustificazione e/o prova sul punto (ad esempio sulle tempistiche dell'ufficio per la disponibilità delle trascrizioni) è risultata prodotta.
Con il secondo motivo di appello l'odierno istante si duole per l'“ILLEGITTIMA MANCATA
, DELLA , DELL'ORDINE DI Controparte_4 Controparte_5
ESIBIZIONE E DELLA CTU TECNICA CHIESTE DALL'ODIERNO APPELLANTE. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT.2721 E SS. C.C., QUANTOMENO IN RELAZIONE AI CAPITOLI 12 E 26 DELLA MEMORIA EX ART.183
COMMA 6 N.2 C.P.C.. AMMISSIBILITA' E CORRETTA ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DI PROVA RICHIESTI E NON AMMESSI. RILEVANZA, PERTINENZA E DECISIVITA' DELLE PROVE E ILLEGITTIMA
MANCATA AMMISSIONE DELLE STESSE.”
Secondo l'appellante è censurabile la decisione del Giudice con la quale non venivano ammessi con l'ordinanza riservata del 14.10.2017, richiamata nella sentenza impugnata, l'interrogatorio formale, la prova per testi, l'ordine di esibizione e la ctu, a suo dire determinanti per provare le proprie ragioni.
Per quanto attiene all'interrogatorio formale, occorre chiarire, in primo luogo, che esso è mezzo teso a provocare la confessione del soggetto cui è deferito e che, pertanto, non ha ad oggetto circostanze, come la prova per testi, di contenuto favorevole alla parte che lo richiede.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità che ha aderito ad una ricostruzione più ampia dello strumento “Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio
e defatigatorio” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006). In tale pronuncia la
Corte ha valutato corretto l'operato del giudice di merito che, da un lato, aveva ritenuto superfluo l'interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull'improbabilità che la parte rendesse dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, e dall'altro, considerando già sussistenti gli elementi di prova sufficienti a fondare la decisione.
Per quanto attiene alla mancata ammissione della prova testimoniale, il Giudicante ha motivato l'ordinanza istruttoria di rigetto sulla scorta della inammissibilità dei capitoli di prova, in quanto ritenuti per la gran parte irrilevanti, alcuni valutativi, ed altri mancanti dei necessari termini spaziotemporali.
La determinazione assunta, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, appare immune da vizi guardando al tenore dei suddetti capitoli. Essi, infatti, per quanto qui di interesse, contengono riferimenti potenzialmente atti a provare le trattative e la consegna del denaro da parte del Sig.
in relazione all'acquisto degli immobili oggetto di causa ma non anche la provenienza degli Parte_1 stessi. Lo , infatti, non risulta aver offerto la prova di una tale capacità economica (a mezzo Parte_1 stipendi, conti correnti, depositi ecc.) e per l'effetto, mancando la prova del depauperamento subito dallo stesso e dell'animus donandi. Peraltro, la mera dichiarazione effettuata dall'attore che le somme utilizzate per gli acquisti degli immobili fossero derivate dall'attività di lavoratore dello spettacolo non può certo apparire sufficiente, così come inammissibili risultano i capitoli di prova tesi a dimostrare che tali somme costituissero risparmi, in quanto chiaramente valutativi, come correttamente ritenuto dal Giudicante in primo grado.
In relazione alla prova testimoniale, inoltre, mancando la prova in relazione al depauperamento dello
, superflui devono ritenersi gli ulteriori capitoli di prova potenzialmente atti a dimostrare Parte_1
l'asserita ingiuria da parte delle convenute.
Infine, non condivisibile appare anche la censura mossa dall'appellante in ordine alla mancata ammissione sia della ctu, tesa ad accertare la consistenza degli immobili di Via delle Mura Aurelie, sia dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc della concessione in sanatoria relativa al medesimo compendio. Come adeguatamente motivato dal Giudice, infatti, l'appellante avrebbe potuto, avendone interesse legittimo e personale, accedere egli stesso presso i pubblici uffici al fine di estrarre le informazioni ed i documenti ritenuti per lui occorrenti. Peraltro, la documentazione non avrebbe comunque potuto assumere decisivo rilievo stante la mancanza di prova in relazione alle capacità economiche e provenienza dei denari utilizzati per gli acquisti ovvero al depauperamento asserito.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione del primo Giudice per “VIOLAZIONE DEGLI
ART.177 E 178 C.P.C.. MANCATA REVOCA O MODIFICA DELL'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA
RICHIESTA DI AMMISSIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE E DELLA PROVA TESTIMONIALE
ARTICOLATA DALL'APPELLANTE, PRONUNCIATA IN DATA 14.10.2017, COME RICHIESTO ALLE
UDIENZE DEL 13.2.2019 E DEL 18.9.2019.”. Con tale motivo l'appellante si duole della statuizione con la quale il Giudice ha affermato la necessità che la parte interessata a veder riformata l'ordinanza istruttoria di rigetto dei mezzi istruttori non si limiti a reiterare la richiesta di accoglimento degli stessi ma espressamente richieda la revoca o modifica del provvedimento.
Questa Corte ritiene la censura, da un lato, condivisibile risultando sufficiente, anche ai fini della riproposizione in appello, che le istanze istruttorie rigettate vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, ed invero, bastando anche soltanto la condotta processuale complessivamente tenuta deponente in senso favorevole a tale volontà. Per la Suprema Corte, infatti, “La mancata reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni preclude la possibilità alla parte di riproporle in sede d'impugnazione, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale e degli scritti difensivi il Giudice non si evinca una volontà inequivoca di insistere sulle istanze pretermesse” (sentenza n. 33103 del 10 novembre 2021; Corte di cassazione, ordinanza n 10767 del 4 aprile 2022). Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale
“Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata”
(Cass. civ. n. 30161/2018).
Allo stesso tempo, però, la doglianza in commento appare altresì non dirimente nella sede odierna, attesa la valutazione operata da questa Corte in relazione al rigetto adeguatamente motivato espresso dal Giudicante nell'ordinanza istruttoria.
Con il quarto motivo di appello rubricato “FONDATEZZA, NEL MERITO, DELLE DOMANDE E LORO
CORRETTA FORMULAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART.2729 C.C..” l'appellante si duole della sentenza impugnata ritenendo provata la domanda sulla scorta di quanto già desumibile dagli atti e documenti di causa, costituenti a suo dire indizi gravi, precisi e concordanti.
Il motivo dedotto è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.
Peraltro, posto che l'appellante, anche nella trattazione del motivo di appello in discorso, pone l'attenzione sulla dichiarazione del non utilizzabile per le motivazioni già in precedenza Pt_2 esposte, vi è in ogni caso da evidenziare, che in tale documento, a riprova dell'infondatezza della tesi assunta, la consegna dei contanti per l'acquisto dei predetti immobili viene riferita dal sia Pt_2 allo che alla moglie, potendo dunque in ipotesi sostenersi che le somme utilizzate Parte_1 provenissero dalla e non dall'odierno appellante. E su tale evenienza, nulla lo CP_6 Parte_1 chiarisce o allega.
Con il quinto motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado per “IRRILEVANZA E
COMUNQUE INFONDATEZZA DELLE DIFESE AVVERSARIE IN ORDINE ALLA MANCANZA DEI
PRESUPPOSTI PER LA REVOCA DELLE DONAZIONI. ESTRANEITA' TEMPORALE DEI FATTI DEDOTTI
DALLE APPELLANTI RISPETTO A QUELLI DEDOTTI A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA DI REVOCA
DELLE DONAZIONI PER INGIURIA GRAVE E INGRATITUDINE. Con tale motivo l'appellante contesta la difesa delle appellate, la quale mira a screditare la tesi dell'ingiuria e dell'ingratitudine quali motivi di revoca della donazione, evidenziando che i fatti di maltrattamento allegati, pur non veri, sarebbero in ogni caso riferiti a fatti successivi all'introduzione del presente giudizio, e per tali motivi inidonei allo scopo.
Il motivo risulta inammissibile in quanto non censura la sentenza impugnata ma critica l'avversaria difesa.
Le spese del presente grado di giudizio delle appellate, liquidate secondo il DM 55/2014 seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Nulla per i chiamati non costituiti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2934/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.02.2020 e non notificata, così provvede:
1- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2- condanna al pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo Pate, Parte_1 difensore antistatario di e , delle spese del presente grado Controparte_1 Controparte_2 di giudizio, liquidate in € 10.644,40 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 3.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5923 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 08.01.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faà Parte_1 C.F._1 di Bruno 15 presso lo studio dell'Avv. Alessio Tranfa del foro di Roma (c.f. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Pinerolo 2, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Pate (c.f. ), che le rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._5
Appellate
NONCHE'
Avv. , CP_3
Chiamato contumace
E
Avv. Pelosi Michelangelo,
Chiamato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2934/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
10.02.2020 e non notificata.
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione e Collegio da designare, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis:
in rito: A) …dichiarare la nullità della gravata sentenza per mancanza di motivazione e violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. in ordine alla mancata ammissione agli atti del giudizio del verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. in data 23.12.2009 innanzi alla Procura di Roma Parte_2 nel procedimento penale n.33188/2008 RG NR ed alle trascrizioni dell'udienza penale del 12.3.2019 innanzi al Tribunale di Roma nel procedimento n.27349/2016 RG NR allegate al modulo di richiesta copie dell'Avv. Maria Ghio del 20.5.2019, assumendo ogni consequenziale provvedimento di legge procedendo anche ai sensi dell'art.162 c.p.c. rinnovando gli atti necessari e richiesti col presente atto o, in subordine e salvo gravame, ammettere tutte le richieste di prova articolate nel giudizio di primo grado e rigettate con ordinanza del 14.10.2017e che qui di seguito si riportano:
A)interrogatorio formale delle appellate e prova testimoniale (anche ai sensi dell'art.2724 c.c.) sui seguenti capitoli di prova coi testi appresso indicati:…
B) ordine di esibizione e deposito in giudizio alla Sig.ra della concessione in Controparte_2 sanatoria per gli immobili di Via delle Mura Aurelie 1 ed ammettersi CTU tecnica al fine di accertare la consistenza delle unità di Via delle Mura Aurelie 1 e la loro corrispondenza ai titoli in atti;
C)ammissione ed acquisizione in via documentale, mediante reiterazione delle proprie richieste proposte alle udienze del giudizio di primo grado del 13.2.2017 e del 18.9.2019, dei seguenti documenti:
1) verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. in data 23.12.2009 innanzi alla Parte_2
Procura della Repubblica di Roma nel procedimento n.33188/2008 RG NR (udienze del 13.2.2017 e del 18.9.2019, allegato 6);
2) trascrizione dell'udienza del 18.3.2019 innanzi al Tribunale di Roma, Sezione 1^ Penale
(27349/2016 RG NR) in allegato al modulo di richiesta dell'Avv. Maria Ghio in data 28.5.2019
(udienza del 18.9.2019, allegato 7); B) altresì ammettere e acquisire i documenti, di cui si è chiesta l'acquisizione al Giudice di primo grado alle udienze del 13.2.2019 e del 18.9.2019, dei seguenti documenti prodotti nel giudizio di primo grado e che vengono di nuovo prodotti in allegato al presente atto (allegato 6 e allegato 7):
• stralcio del verbale di spontanee dichiarazioni del Sig. in data 23.12.2009 innanzi Parte_2 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (pagine 1 e 17);
• modulo di richiesta copie dell'Avv. Maria Ghio del 20.5.2019 e allegata trascrizione dell'udienza dibattimentale del 18.3.2019 innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 1^ Penale in composizione monocratica, nel procedimento n.27349/2016 RG NR;
nel merito, previa ammissione ed espletamento delle suddette prove, oltre che ammissione ed acquisizione dei suddetti documenti:
B) “accertata la verità della premessa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, accertata la natura di donazione indiretta degli atti di acquisto sopra descritti, revocare la donazione indiretta effettuata dall'attore in favore delle convenute avente ad oggetto gli immobili descritti sub
a, b, c, d (quanto a ) e sub e, f (quanto a ) ed accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_1 che l'attore ne è proprietario, condannare le convenute alla restituzione degli stessi in favore del Sig.
ed ordinarne l'immediato rilascio in suo favore ed espressamente quanto alla Parte_1
Sig.ra per gli immobili sub a, b, c, d mentre quanto alla Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 per gli immobili sub e, f della premessa. Ordinare al conservatore dei registri immobiliari competenti di provvedere alle annotazioni conseguenti e comunque di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti sopra richiamati;
in via meramente subordinata, disporre la revocazione della donazione del denaro effettuata dall'attore in favore delle convenute e quindi ordinare alla Sig.ra la restituzione della somma pari ad euro 619.748,28 Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione dalla conclusione del contratto ed alla Sig.ra la Controparte_1 restituzione della somma pari ad euro 174.045,00 oltre interessi e rivalutazione dalla conclusione dei contratti ovvero dalla consegna;
C) vittoria di spese e compensi del primo grado e del presente grado di giudizio oltre spese generali
15% ex D.M. Giustizia n.55/2014, IVA e CPA come per legge, da distrarsi – con riferimento a quelle del presente giudizio – in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..”
Per le appellate “...Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da ai sensi Parte_1 degli artt. 348 bis e 348 ter e/o del combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 2934/2020. Sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame relativamente ai motivi 1, 2 e 3 dello stesso stante le preclusioni maturate ed ampiamente argomentate ai capi 2, 3 e 4 della parte in diritto e/o in ragione di quelle che l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà rilevare. In ogni caso e nel merito, rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate per tutte le ragioni già ampiamente espresse nel giudizio di Primo Grado ed accolte dal Primo Giudice. Sempre nel merito, rigettare il presente gravame perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con il riconoscimento delle spese del presente giudizio, maggiorate degli oneri di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via estremamente subordinata e per la denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da , ritenere compensate le spese di causa tra le parti…”. Parte_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le figlie, Parte_1
e , per sentire accertare la natura di donazione indiretta degli Controparte_1 Controparte_2 immobili siti in Roma, Viale delle Mura Aurelie n. 1, costituiti da 4 appartamenti censiti al N.C.E.U. al foglio 437, part. 38, sub. 501, 502, 203 e 504, di proprietà della figlia in forza di atto di CP_2 compravendita del 05.07.1991 a firma del Notaio di Roma, Reg. Part. 34793 Reg. gen. 62601, Per_1
e siti in Roma, uno in Circonvallazione Gianicolense n. 161, censito al N.C.E.U. al foglio 457, part. 1026, sub. 22, l'altro in Via di San Pancrazio nn. 3 e 5 e distinto al N.C.E.U. al foglio 448, part. 1, sub 502, di proprietà della figlia in forza, rispettivamente, di atto di compravendita del CP_1
19.07.1993 a firma del Notaio Reg. Part. 32372 e Reg. Gen. 57940, e di atto di Per_2 compravendita del 06.08.1998 a firma del Notaio , Reg. part. 35983 e Reg. Gen. 52679. Per_3
Chiedeva, per l'effetto, in via principale, accertare la proprietà degli stessi in capo a sé, con condanna delle convenute alla restituzione ed al rilascio immediato degli stessi;
in via subordinata, previa revocazione della donazione di denaro, condannare e alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione delle rispettive somme di € 174.045,00 e di € 619.748,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla conclusione dei contratti o dalla consegna. A motivo della domanda, l'attore sosteneva che gli immobili sopra indicati furono acquistati con il suo denaro, circa 1 miliardo e duecento milioni, pagati in contanti, per il compendio immobiliare intestato alla figlia circa CP_2
190 milioni pagati in contanti, per l'immobile sito in Circonvallazione Gianicolense, e circa 147 milioni e 500.000 lire, pagati a mezzo ratei di mutuo per il locale di Via San Pancrazio, intestati alla figlia CP_1 A suo dire, pertanto, la proprietà degli stessi aveva formato oggetto di donazione indiretta a favore delle figlie, e prova di ciò sarebbero: la giovane età e condizione lavorativa delle figlie all'epoca degli acquisti;
la circostanza che fu lo stesso ad occuparsi della pratica di condono delle Parte_1 unità immobiliari di Viale delle Mura Aurelie;
l'aver adibito nel 2003 una di tali unità a casa coniugale unitamente alla moglie, ormai defunta, ; l'avere avviato l'attività di ristorazione nel Persona_4 locale di Via di San Pancrazio n.
3. Esponeva, infine, che a seguito del decesso della moglie, avvenuto in data 23.06.2015, le figlie ebbero a porre in essere atti, consapevoli e volontari, tesi ad offendere l'onore ed il decoro del padre, rendendosi in tal modo responsabili di grave ingiuria nei suoi confronti, tale da giustificare la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette effettuate a loro favore ai sensi degli artt. 801 e 809 c.c..
Nel giudizio promosso si costituivano ritualmente le convenute contestando la ricostruzione dei fatti operata dal padre, e chiedendo il rigetto della domanda.
Si teneva la prima udienza in data 16 marzo 2016. Il giudice disponeva in capo all'attore l'onere di depositare la documentazione (certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari o notarile attestante trascrizioni e iscrizioni gravanti sugli immobili oggetto di causa) atta a verificare la regolare instaurazione del contradditorio e la specifica individuazione degli immobili, rinviando per tale incombente all'udienza del 1° luglio 2016, poi differita al 7 luglio 2016.
Emergendo dagli atti l'iscrizione di un pignoramento sull'immobile sito in Circonvallazione
Gianicolense, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Avv.ti e Pelosi, ad istanza dei quali era stata incardinata una procedura esecutiva. Gli stessi, CP_3 regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183 cpc successivamente al quale il Giudice all'udienza del
13.02.2019 rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, concedendo termine di 90 giorni soltanto per la produzione dei documenti formatisi successivamente al 30.05.2017 (data in cui era spirato il deposito della memoria istruttoria) e rinviava all'udienza del 18.09.2019 per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei i termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
A definizione del giudizio veniva emessa la sentenza n. 2934/2020, pubblicata in data 10.02.2020, con la quale l'adito Tribunale, rilevando il difetto di prova in ordine alla donazione di somme di denaro alle convenute, rigettava la domanda dell'attore, ordinava la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e condannava a pagare le spese Parte_1 processuali all'Avv. Vincenzo Pate, difensore dichiaratosi antistatario delle convenute, che liquidava in euro 27.430,00, oltre oneri e spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
13.11.2020.
Nel giudizio promosso si costituivano e , eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis, 348 ter, 342 e 434 cpc, contestandone la fondatezza e chiedendone, per l'effetto, l'integrale rigetto. Rimanevano invece contumaci gli Avv.ti CP_3
e Pelosi Michele.
[...]
Questa Corte ritiene di non condividere l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata per violazione degli artt. 348 bis e ter e 342 / 434 cpc, in quanto l'impugnazione ha analiticamente individuato le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando le ragioni poste a fondamento della sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per “ILLEGITTIMA
MANCATA AMMISSIONE, ALLE UDIENZE DEL 13.2.2017 E DEL 18.9.2019, DEL VERBALE DI SPONTANEE
DICHIARAZIONI DEL SIG. IN DATA 23.12.2009 INNANZI ALLA PROCURA DELLA Parte_2
REPUBBLICA DI ROMA NONOSTANTE L 'APPELLANTE NE SIA VENUTO IN POSSESSO IN DATA
SUCCESSIVA AL 30.5.2017 COME INDICATO DALLO STESSO GIUDICE DI PRIMO GRADO E NONOSTANTE
DALLO STESSO DOCUMENTO IN PAROLA RISULTI CHE IL SIG. SCIATTELLA NE È VENUTO IN
POSSESSO SOLO IL 15.5.2018. ILLEGITTIMA MANCATA AMMISSIONE DELLA TRASCRIZIONE
DELL'UDIENZA PENALE DEL 18.3.2019 DI CUI L 'APPELLANTE HA CHIESTO L 'AMMISSIONE
ALL'UDIENZA DEL 18.9.2019. NULLITA ' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL 'ART.132 N.4 C.P.C.
PER TOTALE ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA ACQUISIZIONE DI TALI
DOCUMENTI. IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DELL 'ART.153 C.P.C.. RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI
MEZZI DI PROVA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO.”
Secondo l'appellante ha errato il Giudicante nel non ammettere le dichiarazioni di quale Pt_2 persona informata dei fatti nel p.p. RG NR 33188/2008, e le trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese dai Sigg. e quali testi nel p.p. RG NR 27349/2016, in quanto non prodotte Parte_3 Tes_1 entro il termine di deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc (30 maggio 2017) ed entro il successivo termine di 90 giorni concesso all'udienza del 13.02.2019. Sostiene l'appellante che il
Giudice avrebbe operato in violazione del disposto di cui all'art. 153 cpc in quanto, a suo dire, tali documenti non sarebbero stati disponibili entro i termini assegnati per causa allo stesso non imputabile.
Il motivo non appare fondato. Da quanto emerge dagli atti, infatti, in relazione al verbale di sit del Sig. emerge che lo Pt_2 stesso sia stato redatto in data 23.12.2009, e nuovamente sottoscritto dallo stesso il Pt_2
15.05.2018, con dicitura atta a confermare le dichiarazioni ivi contenute. Ebbene, nonostante questa
Corte tenga conto del fatto che il procedimento penale nel quale tali dichiarazioni venivano rese fosse estraneo all'attore, con la conseguente difficoltà di conoscere e/o accedere alla documentazione ad esso relativa da parte del medesimo, devesi invero constatare come lo nulla provi o alleghi Parte_1 in relazione al fatto di aver avuto disponibilità del medesimo soltanto nella data del 15.05.2018, non potendosi automaticamente affermare che tale data coincida anche con il momento in cui tale documento veniva posto a conoscenza o a disponibilità del medesimo. L'attore, infatti, non ha fornito alcuna prova, né elemento, idonei a consentire di ritenere quantomeno probabile la mancata conoscenza e/o disponibilità del documento in data antecedente al 30.05.2017. L'appellante, infatti, nulla chiarisce in relazione alle modalità e tempistiche che gli hanno reso possibile, solo a quella data, la conoscenza di tali dichiarazioni. In difetto, dunque, di una seppur minima giustificazione testa a ritenere verosimili i fatti allegati, non appare possibile accogliere l'istanza di rimessione nei termini e dunque superare la decadenza in cui l'appellante è incorso.
Per quanto attiene, invece, alla mancata ammissione delle trascrizioni rese all'udienza del 12.03.2019, nel p.p. RG NR 27349/2016, le censure mosse dall'appellante appaiono ancor meno convincenti. Lo
, infatti, ritiene di giustificare la tardività della produzione delle suddette trascrizioni Parte_1 riferendo che “lo stesso non era ancora disponibile presso la Cancelleria del Tribunale ove il processo pendeva per i noti lunghi tempi di consegna”. Tale motivazione, però, appare priva di riscontro. In primis, per essere lo stesso parte nel procedimento penale menzionato, nulla Parte_1 ostando pertanto alla richiesta di copia del fascicolo di causa. Inoltre, perché appare agevole constatare come a fronte della data di udienza nella quale le testimonianze del e del Parte_3 Tes_2 venivano rese, tenutasi il 12.03.2019, soltanto nella data del 20.05.2019, veniva fatta richiesta di copia da parte del difensore dello , peraltro, nella modalità “senza urgenza”. Ne consegue, dunque Parte_1 che, pur conoscendo il termine di 90 giorni assegnato dal Giudice all'udienza del 13.02.2019, sia ragionevole pensare che l'appellante non si sia utilmente speso per non incorrere nella decadenza incolpevole e, in ogni caso, alcuna idonea giustificazione e/o prova sul punto (ad esempio sulle tempistiche dell'ufficio per la disponibilità delle trascrizioni) è risultata prodotta.
Con il secondo motivo di appello l'odierno istante si duole per l'“ILLEGITTIMA MANCATA
, DELLA , DELL'ORDINE DI Controparte_4 Controparte_5
ESIBIZIONE E DELLA CTU TECNICA CHIESTE DALL'ODIERNO APPELLANTE. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT.2721 E SS. C.C., QUANTOMENO IN RELAZIONE AI CAPITOLI 12 E 26 DELLA MEMORIA EX ART.183
COMMA 6 N.2 C.P.C.. AMMISSIBILITA' E CORRETTA ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DI PROVA RICHIESTI E NON AMMESSI. RILEVANZA, PERTINENZA E DECISIVITA' DELLE PROVE E ILLEGITTIMA
MANCATA AMMISSIONE DELLE STESSE.”
Secondo l'appellante è censurabile la decisione del Giudice con la quale non venivano ammessi con l'ordinanza riservata del 14.10.2017, richiamata nella sentenza impugnata, l'interrogatorio formale, la prova per testi, l'ordine di esibizione e la ctu, a suo dire determinanti per provare le proprie ragioni.
Per quanto attiene all'interrogatorio formale, occorre chiarire, in primo luogo, che esso è mezzo teso a provocare la confessione del soggetto cui è deferito e che, pertanto, non ha ad oggetto circostanze, come la prova per testi, di contenuto favorevole alla parte che lo richiede.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità che ha aderito ad una ricostruzione più ampia dello strumento “Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio
e defatigatorio” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006). In tale pronuncia la
Corte ha valutato corretto l'operato del giudice di merito che, da un lato, aveva ritenuto superfluo l'interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull'improbabilità che la parte rendesse dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, e dall'altro, considerando già sussistenti gli elementi di prova sufficienti a fondare la decisione.
Per quanto attiene alla mancata ammissione della prova testimoniale, il Giudicante ha motivato l'ordinanza istruttoria di rigetto sulla scorta della inammissibilità dei capitoli di prova, in quanto ritenuti per la gran parte irrilevanti, alcuni valutativi, ed altri mancanti dei necessari termini spaziotemporali.
La determinazione assunta, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, appare immune da vizi guardando al tenore dei suddetti capitoli. Essi, infatti, per quanto qui di interesse, contengono riferimenti potenzialmente atti a provare le trattative e la consegna del denaro da parte del Sig.
in relazione all'acquisto degli immobili oggetto di causa ma non anche la provenienza degli Parte_1 stessi. Lo , infatti, non risulta aver offerto la prova di una tale capacità economica (a mezzo Parte_1 stipendi, conti correnti, depositi ecc.) e per l'effetto, mancando la prova del depauperamento subito dallo stesso e dell'animus donandi. Peraltro, la mera dichiarazione effettuata dall'attore che le somme utilizzate per gli acquisti degli immobili fossero derivate dall'attività di lavoratore dello spettacolo non può certo apparire sufficiente, così come inammissibili risultano i capitoli di prova tesi a dimostrare che tali somme costituissero risparmi, in quanto chiaramente valutativi, come correttamente ritenuto dal Giudicante in primo grado.
In relazione alla prova testimoniale, inoltre, mancando la prova in relazione al depauperamento dello
, superflui devono ritenersi gli ulteriori capitoli di prova potenzialmente atti a dimostrare Parte_1
l'asserita ingiuria da parte delle convenute.
Infine, non condivisibile appare anche la censura mossa dall'appellante in ordine alla mancata ammissione sia della ctu, tesa ad accertare la consistenza degli immobili di Via delle Mura Aurelie, sia dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc della concessione in sanatoria relativa al medesimo compendio. Come adeguatamente motivato dal Giudice, infatti, l'appellante avrebbe potuto, avendone interesse legittimo e personale, accedere egli stesso presso i pubblici uffici al fine di estrarre le informazioni ed i documenti ritenuti per lui occorrenti. Peraltro, la documentazione non avrebbe comunque potuto assumere decisivo rilievo stante la mancanza di prova in relazione alle capacità economiche e provenienza dei denari utilizzati per gli acquisti ovvero al depauperamento asserito.
Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione del primo Giudice per “VIOLAZIONE DEGLI
ART.177 E 178 C.P.C.. MANCATA REVOCA O MODIFICA DELL'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA
RICHIESTA DI AMMISSIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE E DELLA PROVA TESTIMONIALE
ARTICOLATA DALL'APPELLANTE, PRONUNCIATA IN DATA 14.10.2017, COME RICHIESTO ALLE
UDIENZE DEL 13.2.2019 E DEL 18.9.2019.”. Con tale motivo l'appellante si duole della statuizione con la quale il Giudice ha affermato la necessità che la parte interessata a veder riformata l'ordinanza istruttoria di rigetto dei mezzi istruttori non si limiti a reiterare la richiesta di accoglimento degli stessi ma espressamente richieda la revoca o modifica del provvedimento.
Questa Corte ritiene la censura, da un lato, condivisibile risultando sufficiente, anche ai fini della riproposizione in appello, che le istanze istruttorie rigettate vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, ed invero, bastando anche soltanto la condotta processuale complessivamente tenuta deponente in senso favorevole a tale volontà. Per la Suprema Corte, infatti, “La mancata reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni preclude la possibilità alla parte di riproporle in sede d'impugnazione, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale e degli scritti difensivi il Giudice non si evinca una volontà inequivoca di insistere sulle istanze pretermesse” (sentenza n. 33103 del 10 novembre 2021; Corte di cassazione, ordinanza n 10767 del 4 aprile 2022). Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale
“Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata”
(Cass. civ. n. 30161/2018).
Allo stesso tempo, però, la doglianza in commento appare altresì non dirimente nella sede odierna, attesa la valutazione operata da questa Corte in relazione al rigetto adeguatamente motivato espresso dal Giudicante nell'ordinanza istruttoria.
Con il quarto motivo di appello rubricato “FONDATEZZA, NEL MERITO, DELLE DOMANDE E LORO
CORRETTA FORMULAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART.2729 C.C..” l'appellante si duole della sentenza impugnata ritenendo provata la domanda sulla scorta di quanto già desumibile dagli atti e documenti di causa, costituenti a suo dire indizi gravi, precisi e concordanti.
Il motivo dedotto è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.
Peraltro, posto che l'appellante, anche nella trattazione del motivo di appello in discorso, pone l'attenzione sulla dichiarazione del non utilizzabile per le motivazioni già in precedenza Pt_2 esposte, vi è in ogni caso da evidenziare, che in tale documento, a riprova dell'infondatezza della tesi assunta, la consegna dei contanti per l'acquisto dei predetti immobili viene riferita dal sia Pt_2 allo che alla moglie, potendo dunque in ipotesi sostenersi che le somme utilizzate Parte_1 provenissero dalla e non dall'odierno appellante. E su tale evenienza, nulla lo CP_6 Parte_1 chiarisce o allega.
Con il quinto motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado per “IRRILEVANZA E
COMUNQUE INFONDATEZZA DELLE DIFESE AVVERSARIE IN ORDINE ALLA MANCANZA DEI
PRESUPPOSTI PER LA REVOCA DELLE DONAZIONI. ESTRANEITA' TEMPORALE DEI FATTI DEDOTTI
DALLE APPELLANTI RISPETTO A QUELLI DEDOTTI A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA DI REVOCA
DELLE DONAZIONI PER INGIURIA GRAVE E INGRATITUDINE. Con tale motivo l'appellante contesta la difesa delle appellate, la quale mira a screditare la tesi dell'ingiuria e dell'ingratitudine quali motivi di revoca della donazione, evidenziando che i fatti di maltrattamento allegati, pur non veri, sarebbero in ogni caso riferiti a fatti successivi all'introduzione del presente giudizio, e per tali motivi inidonei allo scopo.
Il motivo risulta inammissibile in quanto non censura la sentenza impugnata ma critica l'avversaria difesa.
Le spese del presente grado di giudizio delle appellate, liquidate secondo il DM 55/2014 seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Nulla per i chiamati non costituiti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2934/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.02.2020 e non notificata, così provvede:
1- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2- condanna al pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo Pate, Parte_1 difensore antistatario di e , delle spese del presente grado Controparte_1 Controparte_2 di giudizio, liquidate in € 10.644,40 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 3.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati